Adozione di coppie omosessuali: la sentenza del Tribunale di Roma

23 Marzo 2016


Il Tribunale per i Minorenni di Roma in data 30 dicembre 2015 si pronuncia sulla delicata questione dell’adozione da parte di una coppia omosessuale. La suddetta sentenza, per le conclusioni cui giunge, ha alimentato il dibattito nell’opinione pubblica tra favorevoli e contrari all’adozione da parte delle cc.dd. famiglie arcobaleno.

Nel caso de quo il Collegio è chiamato a pronunciarsi su una richiesta di adozione dell’affine (c.d. step chiald adoption) da parte di due donne conviventi da oltre 10 anni, che, in tale lasso di tempo, ricorrendo alla procreazione assistita in Danimarca, avevano procreato due bambine. In particolare XXX chiedeva di adottare la figlia di YYY, mentre, quest’ultima chiedeva l’adozione della figlia di XXX.

 

La normativa italiana in materia di adozioni (L. 184/1983), come rileva il Tribunale per i Minorenni di Roma, non pone alcun divieto assoluto in ordine alla possibilità che sia una coppia omosessuale a richiedere l’adozione di un minore. La previsione delladiversità di sesso degli adottanti costituisce uno dei presupposti esclusivamente della c.d. adozione legittimante, ovverosia della procedura ordinaria di adozione.

Quest’ultima non è altro che una specie nel genus delle adozioni.

Accanto all’adozione legittimante, infatti, l’art. 44 L. citata disciplina anche l’adozione in casi particolari. In ipotesi siffatte, il legislatore nell’interesse del minorericonosce la possibilità di adozione con presupposti meno gravosi, cui fanno da contraltare degli effetti più limitati.

L’apprezzamento e l’interesse del minore costituiscono “il limite invalicabile dell’applicazione dell’istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso”.

 

L’adozione in casi particolari si dipana in quattro fattispecie:

– adozione da parte di persone con vincolo di parentela entro il sesto grado quando il minore sia orfano;

– adozione da parte del coniuge quando il minore sia figlio dell’altro coniuge;

– adozione di minore portatore di handicap;

– adozione in caso di impossibilità di affidamento.

Nella controversia pendente innanzi al Tribunale capitolino la richiesta delle ricorrenti si fonda sull’ impossibilità di affidamento di cui all’art. 44 lett. d) L. cit.

 

L’adozione ex art. 44 lett. d) ha dato vita ad un dibattito in ordine al significato da attribuire al concetto di impossibilità di affidamento.

Si contendono il campo due orientamenti.

Secondo una prima tesi, risalente nel tempo, avallata dal P.M.M. nella controversia oggetto di esame, l’impossibilità cui fa riferimento l’articolo suddetto deve interpretarsi come impedimento fattuale (p.e. in caso di abbandono del minore ovvero di minore portatore di handicap). L’impossibilità di affidamento che trova la sua giustificazione in una ragione di diritto, invece, non è riconducibile nell’alveo dell’art. 44 cit.

Si contrappone a tale impostazione una diversa ricostruzione che, offrendo una lettura più ampia del concetto di impossibilità, si spinge fino a ricomprendervi anche l’impedimento di diritto.

Il Collegio aderisce a quest’ultimo orientamento per tre ordini di ragioni.

Innanzitutto la lettera della legge non depone a favore della interpretazione restrittiva della norma. Il legislatore si limita ad indicare una generale “impossibilità di affidamento” senza alcuna specificazione.

Peraltro, l’interpretazione estensiva risulta conforme alla ratio legis dell’adozione in casi particolari. Attraverso tale precipua forma di adozione il legislatore intende tutelare l’interesse del minore, per cui, laddove si aderisse alla tesi dell’impossibilità solo fattuale, si limiterebbe l’ambito applicativo della disposizione con conseguenti effetti riduttivi sul sistema di garanzie delineato per il minore.

Infine, le modifiche apportate alla legge sulle adozioni nel 2001 confermano la ricostruzione del Collegio. In particolare, il legislatore è intervenuto scindendo l’originario art. 44 lett. c) in due distinte fattispecie. Nella formulazione originaria l’art. 44 lett. c) prevedeva la possibilità di ricorrere all’adozione in casi particolari nelle sole ipotesi di impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo (p.e. per disabilità del minore). Con la riforma, invece, la lett. c) dispone espressamente la possibilità dell’adozione in deroga al regime ordinario nel caso di minore portatore di handicap, mentre, la lett. d) disciplina l’adozione in caso di impossibilità di affidamento. Va da sé che l’intentio legis si rinviene nell’esigenza di inserireanche gli impedimenti di diritto tra quelli che giustificano il ricorso alla procedura particolare di adozione.

Del resto anche la Consulta si allinea a tale impostazione “estensiva”.

Con la sentenza 383/99 la Corte Costituzionale riconosce la portata di clausola residuale dell’adozione di cui all’art. 44 L. 184/1983 statuendo che tale fattispecie si caratterizza per l’assenza delle condizioni previste dall’art.7, per cui non risulta necessario il previo accertamento dello stato di abbandono del minore se il ricorso alla procedura di adozione è giustificato dal preminente interesse del minore.

 

In conclusione, secondo il Collegio, nel caso di specie si riscontra la sussistenza di un impossibilità di affidamento preadottivo per ragioni di diritto riconducibile nell’alveo dell’art. 44 lett. d) cit.

Le minori non si trovano in una situazione di abbandono e “mai potrebbero essere collocate in affidamento preadottivo”.

 

Si tratta di interpretare il dettato normativo adeguandolo alle nuove esigenze della società.

In tal senso, evidenzia il tribunale capitolino, molteplici sono le pronunce che hanno riconosciuto il diritto all’adozione anche a coppie conviventi eterosessuali.

Discriminare a seconda della sessualità degli adottanti aprirebbe –  a parere del Collegio – una serie di crepe nel sistema.

Tale interpretazione, infatti, non solo non sarebbe conforme con la lettera e la ratio della legge sulle adozioni, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. nonché con gli artt. 14 e 18 della CEDU.

Negare il diritto all’adozione significherebbe negare la possibilità di “vivere liberamente la propria condizione di coppia” espressione esplicita del diritto alla vita familiare anche nella convivenza di fatto (Corte Cost. 138/2010).

 

Del resto, anche la Corte di Cassazione (sentenza 162/2012), pronunciandosi sul ricorso di un padre avverso l’affidamento esclusivo del figlio alla moglie convivente con persona dello stesso sesso, ha rigettato la domanda, escludendo che l’omossessualità del genitore possa arrecare pregiudizio allo sviluppo equilibrato del minore.

In tale solco evolutivo si inserisce anche la pronuncia in epigrafe.

L’omosessualità della coppia non costituisce una situazione di pregiudizio per il minore. Il danno va provato in concreto.

 

Come rileva il Tribunale capitolino “fermo restando che…la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione di ammetterle alla domanda di adozione, costituisce una scelta dei legislatori nazionali dei singoli Paesi”, la possibilità di evitare il pregiudizio per i terzi costituisce un onere per l’interprete – nei limiti del dettato normativo – e un obbligo per lo Stato.

 

La sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma si segnala per essere tra le prime ad aver riconosciuto l’adottabilità da parte di una coppia omosessuale. Tuttavia, appare opportuno rilevare che la correttezza giuridica della ricostruzione del Collegio, condivisibile o meno che sia da un punto di vista sociale, deve essere necessariamente contestualizzata alla step child adoption.

Nel caso di specie le due ricorrenti non hanno richiesto l’adozione di un minore con cui non avevano alcuna relazione di parentela, ma di due minori di cui un componente della coppia era rispettivamente genitore. Entrambe le minori erano già parti integranti della famiglia al momento dell’istanza di adozione. Ciò ha consentito ai giudici di verificare in concreto che l’adozione realizzasse l’interesse delle minori.

Maggiori problematiche, ad oggi non ancora superabili, porrebbe la diversa fattispecie della domanda di adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale in mancanza di qualsiasi legame affettivo o di parentela.

Al riguardo è necessario, come rileva il Tribunale capitolino, un intervento da parte del legislatore volto a disciplinare l’adozione delle coppie omosessuali anche nelle ipotesi che esulano da quella del caso di specie.

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Fonte: http://easyius.it/le-coppie-omosessuali-possono-adottare-la-rivoluzione-del-tribunale-di-roma/

Foto: http://www.altrementiblog.it/unioni-civili-una-lotta-retrograda-per-un-passo-in-avanti/

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