La Corte dei Conti indaga sulla corretta destinazione del 5 per mille: i Caf nel mirino della magistratura contabile

Siete sicuri che il vostro 5 per mille sia davvero finito al destinatario che avete prescelto al momento di compilare il modello 730? Il dubbio è legittimo e lo solleva la Corte dei Conti. La Corte dei conti, con la delibera 18 luglio 2018, n. 14/2018/G, prende in esame l’attività di audit condotta dall’Agenzia delle Entrate sui comportamenti dei Caf e fa il punto sui casi segnalati dalla magistratura tra il 2013 e il 2015 circa la destinazione del 5 per mille. Secondo la Corte, in base alla relazione dell’amministrazione finanziaria, nel 2014 il 5,7% delle 8.502 dichiarazioni controllate, ossia 485, hanno rilevato irregolarità, consistenti nella trasmissione di scelte 《non conformi alla preferenza dei cittadini (87 casi)》 per favorire associazioni amiche o legate ai sindacati o《nella mancata conservazione delle schede relative alle scelte (398)》, circostanza, questa ultima, che inibisce, di fatto, ogni controllo sull’effettiva volontà dei contribuenti. Se il 2014 non era andato bene, il 2015 è stato anche peggiore, sia per il 5 per mille che per l’8 per mille. E nel rapporto della Corte la magistratura contabile mette nero su bianco i nomi dei “colpevoli” (il testo completo della relazione è pubblicato sul sito della Corte dei Conti, alla pagina Ultimi documenti pubblicati). In altri termini, secondo i dati raccolti dalla Corte dei conti, i centri di assistenza fiscale avrebbero condizionato, in molti casi, la scelta dei destinatari della quota di reddito, appunto il 5 per mille, che il contribuente può devolvere volontariamente ad associazioni o organizzazioni no profit. Una situazione che confligge con la necessità di una assoluta terzietà del caf nel processo decisionale dei contribuenti nella scelta dell’ente a cui devolvere il 5 per mille. L’ingerenza nel processo decisionale dei contribuenti è avvenuta o attraverso le indicazioni date “verbalmente dal personale che consiglia un beneficiario”, oppure con “la presenza, negli applicativi di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, di sistemi automatici d’inserimento del codice fiscale degli enti collegati (menù a tendina)”, oppure, ancora, attraverso “la presenza di materiale pubblicitario del Caf stesso”. Tantissime anche le cosidette “firme generiche”, quelle cioè senza il codice fiscale dell’ente. Gli ultimi dati sul 5 per mille, relativi al 2016 e riportati dal Sole 24 Ore, indicano che solo per 39 Organizzazioni il 5 per mille vale oltre un milione di euro. Per gli altri 24 mila enti, il contributo va anche sotto i mille euro. Recentemente, nell’adunanza dello scorso 18 giugno, il rappresentante della Consulta nazionale dei Caf ha confermato, ancora una volta, la disponibilità della categoria ad affrontare il problema. Come difendersi da questa manipolazione delle vostre dichiarazioni dei redditi? Per chi si è registrato sul portale dall’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono controllare le proprie scelte utilizzando il proprio cassetto fiscale. Fonte: Corte dei Conti, comunicato stampa del 2 agosto 2018- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0041.html Foto: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/865972/taranto-gestione-inceneritore-di-bello-c-risarciranno-5-5-mln.html

INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero”

L’INPS: messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 201, con il quale chiarisce alcune condizioni sottese alla modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92 art. 33, commi 3 (n. 3 giorni mensili) e 6 (giornalieri in due ore), in corrispondenza di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro (Part-time, lavoro a turni e notturno). Queste sono le principali informazioni fornite dall’Istituto nel Messaggio: “Riproporzionamento dei tre giorni di permesso/giornalieri, due ore al giorno Legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro Part-time verticale (tutti i giorni con un orario ridotto), orizzontale (solo alcuni giorni a orario pieno) e misto (verticale/orizzontale) Legge 104/92 a giorni e Part-time verticale Breve premessa: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Con precedente Messaggio informativo, inviato lo scorso 27 febbraio, avevamo dato notizia della sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 4069 del 20.02.2018 (udienza del 03.10.2017), cheera tornata a pronunciarsi a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata in rapporto alla percentuale oraria del Part-time) dei permessi Legge 104/92, ribadendo sostanzialmente la validità di quanto già esposto in sentenza Cassazione civile n. 22925/2017. Il caso riguardava un lavoratore con rapporto di lavoro Part-time verticale, dove l’orario a tempo pieno era, però, ridotto in numero di giornate di lavoro. In estrema sintesi (per maggiori dettagli, rinvio alla lettera del Messaggio del 27.02.2018), la Cassazione aveva stabilito che se la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale superiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 ha diritto a godere in formula piena del permesso (tre giorni o due ore al giorno). Ad esempio, se la prestazione del lavoratore è articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei giorni eseguibili a tempo pieno, corrispondente, quindi, ad un Part-time verticale al 67 per cento, il lavoratore ha diritto ai n. 3 giorni di permesso. Se, invece, la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale inferiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 subirà il riproporzionamento del suo permesso. L’INPS, con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, onde evitare equivoci in sede di fruizione del beneficio circa l’indicazione, vaga, del “50 per cento”, fornisce direttamente l’algoritmo di calcolo da applicare: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno Nota bene: Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Legge 104/92 a ore e Part-time verticale I permessi giornalieri Legge 104/92 non vanno riproporzionato in caso di Part-time verticale. Nel caso di Part-time verticale (solo alcuni giorni a orario pieno), le ore di Legge 104/92 sono comunque due al giorno. Legge 104/92 a giorni e Part-time orizzontale I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in caso di Part-time orizzontale. Nel caso di Part-time orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto), i giorni di Legge 104/92 sono comunque tre. Legge 104/92 a ore e Part-time orizzontale Con Messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS aveva già precisato che, in caso di Part-time orizzontale, l’utilizzo dei permessi giornalieri Legge 104/1992 in ore deve essere ricalcolato secondo un massimale orario mensile dei permessi orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto Riassumendo: Part time verticale permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Part time orizzontale permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora); permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro. Nota bene: se il lavoratore è assente per malattia (od anche per ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’Interpello n. 24 del 1 agosto 2012- all. 2, ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi, non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi Legge 104/92, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili Legge 104/92, non sembra possa subire infatti una limitazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri assolutamente diversi. A nulla rileva, dunque, la circostanza secondo la quale il dipendente si sia assentato per malattia per 10 giorni, in quanto vanno inseriti ugualmente fra i giorni di lavoro effettivi (conteggiando ovviamente solo i giorni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa, in orario pieno o in Part-time). Nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018 in argomento, si parla

Rimborso delle spese forfettarie: dovuto anche senza la prova di averle sostenute

Cass. Ordinanza n. 13693/2018 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13693/2018 ribadisce alcuni principi in materia di liquidazione delle spese legali e di rimborso spese forfettarie. Il caso: V.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della soc. X s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Bolzano reiettivo dell’opposizione da lui proposta contro la mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale anche per ulteriori somme afferenti crediti nascenti dall’intercorso rapporto lavorativo con la menzionata società. Con riferimento alla condanna alle spese a carico del ricorrente ed alla quantificazione della stessa, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all’art. 91 c.p.c., nonchè al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, conv., con modificazioni, dallaL. 24 marzo 2012, n. 27, in relazione agli artt. 1, 4, ed 11 ed all’allegato A, del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140,: in particolare la decisione del tribunale violerebbe “platealmente” il complesso normativo desumibile dal D.M. n. 140 del 2012: – in primo luogo, perchè la quantificazione dei compensi avrebbe dovuto essere, a norma di legge, inferiore: a fronte di una pluralità di ricorsi sostanzialmente identici, la Curatela si era costituita in giudizio con memorie seriali, con contenuto praticamente identico in diritto, con la sola variazione parziale di alcuni punti di fatto, dei nomi dei ricorrenti e degli importi oggetto di causa; – di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di tale circostanza così da procedere ad una sostanziale riduzione percentuale dei compensi di tutte le fasi (ivi incluse, quindi, quella di studio ed introduttiva), oppure, alternativamente, all’applicazione di un compenso unico aumentato fino al doppio e, per conseguenza, poi diviso tra il numero delle parti ricorrenti nella medesima posizione; – in secondo luogo perchè non avrebbe potuto comunque pronunciarsi la condanna anche al rimborso forfettario pari al 12,5%”. La Cassazione, nel ritenere infondate le suddette doglianze, osserva quanto segue: A) per quanto riguarda la questione delle spese forfetarie, posta la diversità tipologica e concettuale esistente tra compenso spettante al difensore e spese dal medesimo sostenute nell’espletamento dell’attività professionale svolta per il cliente, è opportuno ricordare che le spese cd. generali (o forfetarie) sono quelle di norma sostenute durante una causa, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova del relativo sostenimento; – costituisce principio consolidato quello secondo il quale il rimborso cd. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. B) per quanto riguarda la quantificazione del compenso, la Corte ricorda che il D.M. n. 140 del 2012, all’art. 4 comma 2 stabilisce che “nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione”, e, al comma 4, che “qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti….”. – Non v’è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinchè il compenso possa essere aumentato nella misura suddetta, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benchè separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti; – nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Dovuto il rimborso delle spese forfetarie anche senza la prova del relativo sostenimento Foto: https://it.depositphotos.com/64117487/stock-photo-money-in-businessmans-suit-pocket.html

Lavoro: accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Cass., sezione lavoro, ord. n. 15303/2018 Per la Cassazione il giudice deve verificare la riduzione della capacità lavorativa anche riferendosi ad attività affini a quelle precedentemente svolte dall’assicurato. Il giudice, nel giudizio volto ad accertare i requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, dovrà accertare la sussistenza del requisito di cui alla legge n. 222/1984, ovvero la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale verifica, tuttavia, dovrà essere effettuata non solo facendo riferimento ad attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche rispetto a quelle che, seppur diverse, siano affini al precedente lavoro da questi svolto. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 15303/2018 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza della Corte d’Appello che, conformandosi al giudizio di prime cure, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’assegno ordinario di invalidità. Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno. L’Istituto, invece, ritiene che il giudice del gravame abbia errato, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, nell’emettere un giudizio del tutto avulso dall’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini, e anche in riferimento all’attività svolta dall’assistito (impiegato assicurativo) con conseguente mancanza di riferimento alla possibilità di attività lavorative proficue. Invalidità: l’accertamento dei requisiti per l’assegno Una doglianza che la Cassazione ritiene di condividere rammentando il consolidato principio (cfr., ex multis, Cass n. 10424/2015) secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dovrà “essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente”. Ciò in quanto queste costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non ha tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività di impiegato dallo stesso svolta. Il giudizio della Corte territoriale, infatti, si è limitato a un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento. Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenza dovendo il giudice del rinvio compiere ulteriori accertamenti in fatto attenendosi al principio sopra espresso. Fonte:https://www.studiocataldi.it/articoli/30850-assegno-di-invalidita-l-accertamento-dei-requisiti-per-il-riconoscimento.asp Foto:http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9853

Testamento biologico: il Senato approva la legge

Il Senato ha approvato oggi, 14 dicembre 2017, in via definitiva il disegno di legge recante le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Consenso informato. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari nonché riguardo alle possibili alternative e alle eventuali conseguenze del rifiuto o della rinuncia a questi ultimi. Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare e deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Con le stesse modalità, il paziente può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. Rifiuto del trattamento. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico, anche quelli necessari alla propria sopravvivenza. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente in tal senso restando esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può, in ogni caso, esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. In caso di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve però adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso e garantire sempre un’appropriata terapia del dolore, astenendosi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure o trattamenti inutili o sproporzionati. Pianificazione delle cure. Medico e paziente possono realizzare una pianificazione condivisa delle cure in caso di patologia cronica o invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: anche in questo caso il paziente (e con il suo consenso, familiari, parte dell’unione civile o convivente ovvero persona di sua fiducia) deve essere adeguatamente informato sul possibile evolversi della patologia in atto e sulle sue prospettiva di vita e deve esprimere il proprio consenso scritto rispetto a quanto proposto dal medico, oltre ai propri intendimenti per il futuro e l’eventuale indicazione di un fiduciario. Minori, interdetti e inabilitati. La persona minore di età o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.In tali casi, il consenso informato è espresso o rifiutato:– per il minore, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore stesso, in relazione alla sua età al suo grado di maturità;– per l’interdetto, dal tutore sentito l’interdetto medesimo, ove possibile.L’inabilitato può esprimere personalmente il proprio consenso. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato può essere espresso o rifiutato anche o solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, sempre in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata, o l’amministratore di sostegno o il rappresentate legale del minore rifiutino le cure proposte nonostante il medico le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti ex art. 406 ss. c.c., del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. DAT. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari o rifiuto o consenso rispetto ad accertamenti diagnostici attraverso le disposizioni anticipate di trattamento.Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie o presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente. Tale ufficio provvederà, poi, all’annotazione in apposito registro, ove istituito. Le disposizioni anticipate di trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.Con le medesime forme è possibile rinnovare, modificare e revocare le DAT in ogni momento: se per ragioni di emergenza ciò non fosse possibile si può procedere alla revoca con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico assistito da due testimoni.Il medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente. Fiduciario. Il disponente può anche indicare una persona di fiducia che faccia le proprie veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.La nomina del fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, avviene tramite sottoscrizione da parte dello stesso delle DAT o con atto successivo ad esse allegato. L’eventuale rinuncia alla nomina deve avvenire con atto scritto comunicato al disponente il quale può anche revocare l’incarico al fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi sia deceduto, divenuto incapace o vi abbia rinunciato, restano valide le disposizioni in esse contenute e, in caso di necessità, il Giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno. Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it/news/9/0000087152/Testamento_biologico_il_Senato_approva_la_legge.html  

Nuove norme per la trasmissione telematica di atti e documenti nel processo tributario

Decreto del  28 novembre 2017 Dal 12 dicembre 2017, entreranno in vigore delle modifiche tecniche  relative al processo tributario telematico.  Infatti, con decreto del  28 novembre 2017, il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ha  apportato delle modifiche alle modalità di trasmissione degli atti e dei documenti informatici nel processo tributario telematico Ecco le novità: 1. Il limite dei 5 megabyte (MB) per ciascun file viene aumentato a  10 megabyte (MB); 2. qualora il documento è  superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file; 3. Possono essere trasmessi con ciascun deposito  massimo  50 documenti informatici; 4. La dimensione massima  per ogni deposito telematico è di 50 MB; 5. L’eventuale superamento dei suddetti limiti  viene segnalato all’utente  prima della trasmissione. Link al Decreto: https://s.amsu.ng/8RlQ6YP9lWUN Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/processo-tributario-telematico-modifiche-alle-modalita-trasmissione-104054.html Foto: http://www.asform.org/wp-content/uploads/2017/02/telematic-.jpg

Adozione da parte del convivente, unioni civili e figli

Tribunale Bologna, Sent. n. 116 del 6 luglio 2017. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption all’interno delle unioni civili. Il riferimento normativo La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell’individuare i soggetti idonei a procedere all’adozione piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E’ tuttavia prevista un’adozione eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l’adozione è consentita anche a singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge). L’ampliamento del concetto di famiglia Si riconosce, in giurisprudenza, anche l’interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l’interesse di questi; in tal senso, la sentenza del Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire la maggior stabilità possibile al bambino. Fonte: https://www.diritto.it/adozione-parte-del-convivente-unioni-civili-figli/ Foto: http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/06/22/la-cassazione-dice-si-alla-stepchild-adoption-e-ora/

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: due diversi orientamenti.

La questione è molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. La querelle nasce dell’interpretazione del testo dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Sul punto esistono due orientamenti differenti. Secondo il primo orientamento spetta all’opponente introdurre il procedimento di mediazione. Dalla mancata introduzione deriva l’improcedibilità dell’opposizione con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto. Tale orientamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, che però non è riuscita a ricomporre le diverse posizioni dei giudici di merito. Il secondo orientamento ritiene che l’onere dell’introduzione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incombe sull’opposto e la mancata instaurazione comporta l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Sulla questione segnaliamo un’interessante ordinanza del Tribunale di Bologna del 19 luglio 2017, la quale ha aderito al primo orientamento. Il CASO: A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un ente pubblico, alla prima udienza il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto opposto e rilevava l’opportunità di procedere con il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 ter cpc. Alla successiva udienza veniva disposta la mediazione delegata a norma dell’art. 5, IV° comma lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni. Nessuna delle parti provvedeva all’instaurazione del procedimento di mediazione e di tale circostanza ne veniva dato atto dalle parti nel giudizio in corso. LA DECISIONE: Il Tribunale di Bologna con la suddetta ordinanza ex art. 702 ter, V° comma cpc, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Bologna: Ai sensi dell’art. 5, 2° comma del decreto legislativo n. 28/2010 dal mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice istruttore deriva l’improcedibilità della domanda; Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3/12/2015, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre”; Il debitore opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ricopre la veste processuale di attore e rappresenta la parte processuale che ha interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitamente esecutivo; Poichè il legislatore ha disposto che ogni vicenda processuale che impedisca al procedimento di opposizione di procedere determini la definitività del decreto ingiuntivo opposto, i provvedimenti emessi in sede monitoria sono caratterizzati da tendenziale stabilità; Qualora si dovesse seguire la tesi opposta secondo la quale l’improcedibilità dovrebbe colpire la domanda formulata nel ricorso monitorio si giungerebbe a conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle regole processuali proprie del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio di opposizione. Infatti, il creditore opposto, in evidente contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione diretto a rimuovere gli effetti del decreto ingiuntivo, sarebbe costretto a coltivare il giudizio di opposizione; La tesi opposta di merito «appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch’esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui l’improcedibilità della domanda giudiziale” sarebbe senz’altro da individuare, anche ai sensi dell’art. 39, ultimo comma c.p.c., nell’originario ricorso monitorio. Peraltro, cosi argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell’ordinamento processuale» (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014); Imporre di attivarsi alla parte che è già munita di un titolo (il decreto ingiuntivo), idoneo a consolidarsi in caso di estinzione dell’opposizione, realizzerebbe, sul piano degli effetti concreti, un risultato non convergente rispetto all’intento chiaramente deflattivo del Legislatore, che è alla base anche delle norme sulla mediazione di cui al decreto legislativo nr. 28/2010; Non appare dirimente il rilievo circa i costi che l’onere di attivare In mediazione porrebbe a carico del debitore opponente, posto che tali costi consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, che non possono, per la loro obiettiva modesta, considerarsi di per se tali da “ far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione”. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-due-diversi-orientamenti-103817.html Foto: http://disputeover.com.au/mediation-or-court/  

Irreperibilità del destinatario: cartella illegittima se non sono indicate le ricerche effettuate

Cassazione, Ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017 E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. , quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Così la Cassazione, nell’ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017. Le formalità nel procedimento di notificazione L’impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l’espletamento di tre distinte formalità sopra prescritte, porta all’applicazione dell’art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione. Tali formalità sono le seguenti: a) l’affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell’atto presso la casa comunale; b) il deposito, appunto, dell’atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo; c) la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Il momento perfezionativo della notificazione La notifica eseguita ex art. 140 si perfeziona, secondo il fermo indirizzo della giurisprudenza, con il compimento delle tre formalità previste, sicché non si producono gli effetti giuridici sse manca uno solo degli adempimenti(1). L’atteggiarsi della norma nel diritto vivente si è quindi radicalmente modificato nel 2005(2) grazie all’apporto delle Sezioni Unite, che hanno affermato che la notifica nei confronti del destinatario si da per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica dell’arrivo dell’atto al destinatario; l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato (questa l’innovazione introdotta dalle Sezioni Unite) pena la nullità della notificazione, sanabil, tuttavia, dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 (3). Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione(4). La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche La notifica ex art. 140 ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell’art. 139(5). Ai fini della irreperibilità, non occorre, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall’art. 139(6): risultato infruttuoso il tentativo di notifica alla residenza e non avendo rinvenuto alcuna delle persone indicate dall’art. 139, l’ufficiale giudiziario può procedere all’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 senza dover ricercare lo stesso notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via. Naturalmente, essendo la procedura ex art. 140 un mero sviluppo di quella prevista ex art. 139, la formalità di cui all’art. 140, deve avvenire a pena di nullità nel rispetto di detto ordine(7). In realtà il termine irreperibilità viene usato, per l’applicailità dell’art. 140 in una accezione attenuata, essendo, l’irreperibilità termine più coerente con la disposizione di cui all’art 143 cpc, dedicato alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mentre la norma in commento si riferisce al caso in cui l’indirizzo del destinatario è noto e la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139(8). Secondo l’opinione prevalente, se il notificante conosce o può conoscere, con la diligenza ordinaria, il luogo in cui si è trasferito il destinatario, la notifica non può essere eseguita nel luogo della precedente residenza(9): comunque, sia chiaro, l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l’eventuale trasferimento della residenza qualora non concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso(10). Il rilievo delle tre formalità Le formalità previste dall’art. 140 hanno tutte carattere essenziale(11): cosa accade se manca una delle tre formalità nell’ipotesi di notifica ex art. 140? Per un primo indirizzo (datato), la mancanza di una delle formalità comporta l’ inesistenza della notifica(12). Oggi, tuttavia, l’orientamento prevalente, qualifica la mancanza di una delle formalità, vizio di nullità, dunque sanabile per effetto della costituzione del notificando ovvero dell’ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice(13). Il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140, necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea)(14). Il deposito dell’atto nella casa comunale rappresenta, unitamente all’affissione dell’avviso nell’albo, essenziale, poiché consente al destinatario di entrare in possesso del documento a lui destinato(15). La giuriprudenza, ha inoltre puntualizzato, che il deposito deve essere riferibile all’atto notificato, con gli estremi necessari alla sua identificazione(16). Non può considerarsi perfezionata la notifica ex art. 140, quando l’ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito(17), anche se l’omissione dell’affissione è stata ritenuta da alcune pronunce causa di nullità della notifica qualora sia comunque stata eseguito l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all’originale dell’atto(18). La ricezione della raccomandata funge, dunque, da atto sanante della nullità per il raggiungimento dello scopo(19); se manca la raccomandata resta ferma anche la nullità determinata dalla mancata affissione(20). L’avviso a mezzo di raccomandata