Trasporto aereo, cancellazione volo e indennizzo: il punto della CGUE

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 11/05/2017, n. C-302/16 In tema di trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comuni sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. L’indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all’agenzia? A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16. Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine. Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento. La vicenda La vicenda all’esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto. La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso. Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet». La sentenza della Corte La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo. Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei – ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni. La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online. Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i
Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986, che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/
Giudici di Pace nuovamente in sciopero dal 26 giugno per un mese

Nuovo mese di sciopero in vista per i giudici di pace, dopo l’astensione attualmente in corso dal 15 maggio fino all’11 giugno. I giudici di pace incroceranno nuovamente le braccia per un mese dal 26 giugno fino al 23 luglio per protesta contro lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, in attuazione della riforma introdotta dalla Legge 28 aprile 2016, n. 57. Si tratta della quarta astensione dalle udienze del 2017, dopo quelle dal 20 al 24 marzo, dal 19 al 21 aprile e quella in corso in questi giorni; ma la protesta non finisce qui, perché le associazioni rappresentative di categoria preannunciano scioperi ininterrotti di un mese ad intervalli di dieci giorni per i prossimi 4 anni. Tra i punti più contestati della riforma, oltre agli aspetti economici e previdenziali, c’è il limite di una sola udienza a settimana; “i cittadini” – ha dichiarato in una nota il segretario dell’Unagipa, Alberto Rossi – “toccheranno con mano cosa succederà quando la sciagurata riforma Orlando entrerà in vigore con i giudici di pace che non potranno tenere più di una udienza a settimana”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/giudici-di-pace-di-nuovo-in-sciopero-per-un-mese-dal-26-giugno Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/giudici-di-pace-confermano-sciopero-di-un-mese
Niente riconoscimento di paternità se il figlio si oppone

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 07/03/2017 n. 7762Nel giudizio relativo al riconoscimento del figlio, l’audizione del minore assume un particolare rilievo e deve essere considerata la prima fonte del convincimento del giudice. Una volta valutata positivamente la capacità di discernimento della minore (nella specie un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande), il risultato dell’audizione della figlia, che si oppone fermamente al riconoscimento, deve essere apprezzato nel contesto della valutazione, in concreto, del suo interesse. La Corte di Cassazione – sentenza 7 marzo 2017, n. 7762 – ribadisce non solo la necessità dell’ascolto del minore, nel giudizio di riconoscimento del figlio ai sensi dell’art. 250 c.c., ma soprattutto che la volontà del minore, che si oppone al riconoscimento, sia tenuta in debita considerazione. La vicenda processuale ha inizio con l’azione del padre naturale, volta ad ottenere l’autorizzazione, sostitutiva del consenso della madre, che lo aveva negato, al riconoscimento della figlia. Il Tribunale di Roma, accertava la paternità biologica dell’attore, e dichiarava il riconoscimento della minore, poiché corrispondente all’interesse della stessa, non essendo valutati come ostativi i precedenti contrasti fra i genitori, tra cui un episodio di un comportamento violento dell’uomo nei confronti della madre della minore. Anche la Corte d’appello confermava la decisione, ma la Corte di Cassazione – con sentenza del 24 dicembre 2013, n. 28645, cassava la sentenza, per la mancata audizione della figlia. Nel giudizio di rinvio, era nominato un curatore speciale della minore e si procedeva all’ascolto della stessa. In tale sede la ragazza si opponeva al riconoscimento. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che il riconoscimento da parte del padre coincidesse con l’interesse della minore, sia per i vantaggi normalmente collegati alla bigenitorialità, sia per l’arricchimento sotto il profilo affettivo derivante dal rapporto con il genitore, che nel frattempo aveva creato un nucleo familiare con due figli. Nessun pericolo di un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore. L’interesse della minore al riconoscimento non poteva essere escluso sulla base delle sue dichiarazioni, che sarebbero state condizionate dalle informazioni errate sulle condotte paterne e dalla preoccupazione di turbare l’attuale situazione familiare. La donna ha impugnato anche questo provvedimento in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 250 c.c. comma 4, per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al riconoscimento espressa dalla minore in sede di audizione. Il nuovo testo della norma, così come modificato dalla recente riforma sulla filiazione, prevede che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, non possa avvenire senza il consenso dell’altro genitore che per primo lo ha riconosciuto. Qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, è possibile ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Se il figlio invece ha già compiuto i quattordici anni, occorre direttamente il suo assenso. L’abbassamento del limite di età, prima stabilito in sedici anni, si colloca nell’ambito dell’attribuzione di una serie di diritti riconosciuti al minore che si ritrova nella normativa internazionale, diritti che tendono a renderlo partecipe in tutte le questioni giudiziali che lo riguardano quando, per età, abbia acquisito capacità di giudizio e sia in grado di dare la propria opinione. Nella normativa nazionale, prima con la L. n. 50/2006 poi con la riforma del 2012, si è riconosciuto al figlio un vero e proprio diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che riguardano il suo affidamento. Il motivo è fondato secondo la Corte di Cassazione. Occorre eseguire un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia. La sentenza, rileva come il recente orientamento giurisprudenziale, abbia abbandonato il principio secondo cui il riconoscimento costituisce sempre un vantaggio per il figlio. Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213; Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651). La Corte di Cassazione ricorda che “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso”, il quale a differenza del rifiuto del consenso da parte dell’altro genitore, non comporta una successiva valutazione in sede giudiziale. La Corte d’appello aveva valutato positivamente la capacità di discernimento della minore, definita come “un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande”. Pertanto la sua opinione avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella valutazione, in concreto, del suo interesse. Anche se rileva l’interesse del genitore, che trova tutela nell’art. 30 Cost., tuttavia tale diritto può essere sacrificato se si teme un rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore (Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/06/riconoscimento-di-paternita-escluso-se-il-figlio-si-oppone
7 cose che il fisco non può pignorare

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html
Avvocato e depenalizzazione: falsificare la firma del cliente non è più reato

Cass. sent. n. 18657/17. L’avvocato che falsifica la firma del cliente e poi l’autentica non commette più reato. Tale condotta, che comunque rientra nell’illecito di falso in scrittura privata (1), è stata di depenalizzata l’anno scorso (2) e costituisce oggi solo un illecito civile che è fonte, a tutto voler concedere, di risarcimento del danno e di una ulteriore multa da pagare allo Stato. A dirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza (3). Per comprendere la portata del principio e gli effetti per il cittadino ricorriamo al consueto esempio. Immaginiamo un avvocato che, dopo aver perso una causa e ritenendo la sentenza clamorosamente sbagliata, intenda fare appello. Tuttavia, temendo che il proprio cliente gli attribuisca la colpa dell’insuccesso, decide di non farglielo sapere e, così, di falsificare la firma di quest’ultimo sulla procura processuale da apporre necessariamente sull’atto di impugnazione. Il cliente però lo viene a sapere per vie traverse e denuncia il proprio avvocato per aver posto un falso su un atto pubblico, quale appunto quello processuale in quanto diretto a una pubblica autorità (il giudice). L’avvocato si difende sostenendo la tesi opposta e che, a tutto voler concedere, si tratterebbe di falso in scrittura privata. Chi dei due ha ragione? Secondo la Cassazione integra il reato di falso ideologico in certificati, commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura processuale (5). Invece la falsa sottoscrizione di una procura processuale configura il diverso reato di falso in scrittura privata (1), ormai depenalizzato. La conseguenza è che il cliente che si accorge che sull’atto processuale non c’è la propria firma ma quella (falsa) di un’altra persona, non ha possibilità di sporgere una denuncia-querela contro l’avvocato, ma può difendersi unicamente con un’azione civile di risarcimento del danno, all’esito della quale peraltro il giudice applicherà anche una “multa” da versare alle casse dello Stato. La sanzione pecuniaria resta di natura civile ed è di importo variabile tra 100 e 8.000 euro o tra 200 e 12.000 euro a seconda della gravità. Il comportamento dell’avvocato che falsifica la firma del cliente è anche sanzionabile da un punto di vista deontologico; per cui il “falso assistito” può sporgere una segnalazione al locale consiglio dell’ordine degli avvocati per denunciare la condotta scorretta tenuta dall’ex difensore. note (1) Art. 485 cod. pen. La norma recitava nel seguente modo: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni». (2) Art. 1 L. n. 7/2016. (3) Cass. sent. n. 18657/17. (4) Art. 481 cod. pen. (5) Cass. sent. n. 15556/2011; n. 9578/2006; n. 22496/2005. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158288_avvocato-falsificare-la-firma-del-cliente-non-e-piu-reato Foto: http://siamoavvocati.it/falso-in-atto-pubblico-se-avvocato-falsifica-la-firma-del-collega-in-atto-giudiziario-171
Cds: quale giudice è competente per i ricorsi avverso le multe per omessa comunicazione dei dati del conducente?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6651/2017, pubblicata il 15 marzo 2017, si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa al giudice competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione dell’art. 126 bis codice della strada per omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente. Ai sensi dell’art 204 bis del codice della strada, avverso i suddetti verbali, il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Che cosa si intende per “luogo in cui è stata commessa la violazione” ai fini della competenza a decidere sul ricorso avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente? Il Giudice del luogo in cui risiede il destinatario del verbale o il Giudice del Luogo dove ha sede l’organo di polizia che ha inviato il verbale? Secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità con la suddetta sentenza, la competenza spetta al Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati vanno inviati e quindi dove ha sede l’organo di polizia che li ha richiesti. IL CASO: un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace di residenza opposizione avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale avente ad oggetto l’omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità. L’automobilista riteneva l’illegittimità del verbale in quanto al momento dell’accertamento era pendente altro giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto con cui era stata intimata la comunicazione omessa. Si costituiva il Comune a mezzo del dirigente dell’avvocatura comunale, eccependo l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito sostenendo che la competenza a decidere spettasse al Giudice del luogo in cui era stata consumata l’infrazione contestata e cioè il luogo in cui aveva sede l’organo della polizia che aveva emesso il verbale. Nel merito sosteneva che il verbale contestato era autonomo rispetto al verbale con cui era stata contestata la violazione presupposta. Il Giudice di Pace dichiarò la nullità della costituzione del Comune avvenuta mediante il dirigente dell’avvocatura comunale per mancanza del deposito dello statuto e del regolamento e per mancanza della procura. Dichiarò, inoltre, la propria competenza e nel merito accolse l’opposizione promossa dall’automobilista. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello il Comune, che veniva rigettato dal Tribunale. Il Giudice di appello rilevava l’illegittimità della costituzione in primo grado del Comune mediante il responsabile dell’ufficio legale per difetto di regolare mandato. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il Comune. Nessuna difesa veniva svolta dal proprietario del veicolo. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata con rinvio e statuendo sulla competenza ha osservato: 1. l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa per infrazione al codice della strada, così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è invece mancata; 2. competente a decidere sull’opposizione avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati ai fini della decurtazione dei punti sulla patente è il Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati andavano inviati, confermando il principio che la sanzione accessoria per omessa comunicazioni dei dati è autonoma rispetto alla sanzione principale. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Cds: quale giudice è competente per i ricorsi avverso le multe per omessa comunicazione dei dati del conducente? Foto: http://www.guide-online.it/rinnovare-la-patente-di-guida-da-gennaio-2014/
Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/
Divieto di trasferire chi assiste parente disabile prescinde dalla gravità dell’handicap

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/12/2016, n. 25379 Il divieto di trasferire il lavoratore che assiste un parente disabile, previsto dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, prescinde dal previo accertamento della gravità dell’handicap da parte delle commissioni mediche delle Unità Sanitarie Locali (oggi, ATS – Agenzie di Tutela della Salute) di cui all’art. 4 della medesima legge. É quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25379 del 12 dicembre 2016. La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla impugnazione, da parte di una lavoratrice, del trasferimento (e del susseguente licenziamento) disposti nei sui confronti. Più precisamente, la lavoratrice adduceva di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap, tanto da avere avviato la procedura per l’ottenimento dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992. Di qui la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato assunto in violazione del divieto posto dalla norma in esame. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano, tuttavia, confermato la legittimità del provvedimento datoriale stante l’assenza di valida documentazione medica attestante la gravità dell’handicap. All’epoca del trasferimento, infatti, il procedimento per l’ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 era ancora pendente. La disabilità, quindi, non era stata ancora accertata, nella sua gravità, dagli organi competenti. Per tale ragione i Giudici (di primo e secondo grado) avevano stabilito che, in capo al datore di lavoro, non vi fosse alcun divieto di trasferimento. La vicenda è stata, infine, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che ha ritenuto fondate le doglianze della lavoratrice. La pronuncia in esame – richiamata la precedente giurisprudenza in materia (e, in particolare la sentenza della Cassazione n. 9201/2012) – ha, anzitutto, sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 che tenga conto del principio solidaristico posto dall’art. 3, comma 2 Cost., così come pure dei principi sanciti dall’art. 26 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009. Ebbene, partendo da tale premessa, la Suprema Corte ha considerato non corretta l’interpretazione letterale e formalistica della disposizione in esame “sposata” dai Giudici di merito. Secondo la sentenza in commento, infatti, al fine di valutare la legittimità o meno del trasferimento non ci si può limitare al dato, per l’appunto formalistico, della presenza o meno di documentazione medica proveniente dagli organi previsti dalla legge. Al contrario, occorre “procedere ad una valutazione della serietà e della rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell’handicap”. In altre parole, occorre considerare le reali e concrete esigenze di assistenza del famigliare disabile anche “a fronte delle esigenze produttive sottose al trasferimento”, operando, quindi, un raffronto tra di esse. Ciò allo scopo di valutare se le necessità aziendali siano di una urgenza tale da potersi imporre sulle contrapposte esigenze del lavoratore (e del parente portatore di handicap). Valutazione che, nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, era stata completamente omessa. In definitiva, quindi, dalla pronuncia in commento, si deduce che il diritto del famigliare di un disabile a non essere trasferito ha una portata più ampia rispetto al diritto alla fruizione di permessi retribuiti, non essendo (a differenza di quest’ultimo) rigidamente subordinato al formale accertamento della gravità dell’handicap. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/divieto-di-trasferire-chi-assiste-parente-disabile-prescinde-da-accertamento-della-gravita-handicap Foto: http://www.laleggepertutti.it/93829_legge-104-trasferimento-del-lavoratore-se-necessario-allazienda
Affitto: la cauzione va restituita all’inquilino con gli interessi

La legge n. 392/1978 all’art. 11 prende espressamente in considerazione la pratica per la quale, all’atto della stipula di una locazione, l’inquilino è chiamato a rilasciare al proprietario dell’immobile la c.d. cauzione. Si tratta di una somma di denaro che il proprietario trattiene a titolo di garanzia nel caso dovessero esservi inadempimenti delle obbligazioni assunte, ed esempio eventuali danni all’immobile o morosità. La norma summenzionata precisa che il c.d. deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone, stabilendo quindi un limite massimo di valore alla somma che il conduttore potrà versare. Se il conduttore ha adempiuto tutti gli obblighi contrattuali su lui gravanti, al termine della locazione la somma versata deve essergli restituita (o compensata). Molti non sanno, tuttavia, che lo stesso art. 11 cit. precisa che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. La somma versata, dunque, va restituita maggiorata degli interessi nel frattempo maturati che si producono anche se il contrario non lo preveda o preveda il contrario, stante l’obbligo derivante dalla legge stessa. Infatti, un’eventuale clausola contrattuale che preveda che la cauzione non sia produttiva di interessi è da considerasi nulla. Si tratta di una ricostruzione avallata dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12117/2003 ha chiarito che l’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Ancora, la Corte di Cassazione, sentenza n. 25136/2006, ha stabilito che, a norma dell’art. 11 l. 27 luglio 1978 n. 392, gli interessi anatocistici sul deposito cauzionale ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione di quest’ultimo alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Ne consegue che il relativo credito diviene liquido ed esigibile solamente all’esito della pronunzia giudiziale che ne determina l’effettivo ammontare. In sostanza, la regola dettata dalla norma citata, non prevede affatto, secondo il Collegio, una scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauzionale, quindi consentirebbe al locatore di corrispondere l’intera somma, costituita da capitale e interessi, alla scadenza contrattuale definitiva. Solo a seguito della pronuncia giudiziale il credito alla restituzione degli interessi sul detto deposito diventa liquido ed esigibile con la determinazione del suo reale ammontare. La Cassazione, sent. n. 23052/2009, ha precisato che locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi d’ufficio Quanto alla prescrizione della domanda di pagamento degli interessi sulla cauzione, si ritiene che il dies a quo scatti a partire dal termine della locazione. Inutile quindi per il locatore affermare che questi si sino prescritti durante il rapporto di locazione. La prescrizione degli interessi dovuti dal locatore al conduttore sulla cauzione versata dal primo al momento della stipula del contratto, decorre solo dal momento di scadenza della locazione (Tribunale Roma, 11 luglio 2003). Invece, quanto al termine prescrizionale (la giurisprudenza non è unanime), se per la cauzione si ritiene applicare la prescrizione ordinaria decennale, con riferimento ai soli interessi sul deposito cauzionale si tende a seguire la previsione dell’art. 2948, n.4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi da pagarsi periodicamente ad anno”. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/24908-affitto-la-cauzione-va-restituita-all-inquilino-con-gli-interessi.asp Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/24077-locazioni-la-mancata-restituzione-della-cauzione.asp