Invalidità dei dipendenti pubblici: tipologie di pensione.

Il lavoratore del settore pubblico con invalidità riconosciuta può beneficiare del pensionamento anticipato?Nella generalità dei casi, chi è impiegato nel settore pubblico, iscritto all’ex Inpdap (ora Inps Gestione dipendenti pubblici) e non all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità.Ricordiamo che questa prestazione economica spetta con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.Il trattamento è una vera e propria prestazione previdenziale, quindi una pensione: anche se è compatibile con la continuazione dell’attività lavorativa o con un nuovo lavoro (fino a determinati limiti di reddito), è difatti calcolato allo stesso modo della pensione, sulla base dell’anzianità, dei redditi e della contribuzione (sistema retributivo, misto, contributivo).Bisogna comunque tener presente che l’invalidità necessaria per il diritto all’assegno ordinario non è l’invalidità civile, ma l’invalidità al lavoro, o pensionabile [1]; in sostanza, per il riconoscimento dell’invalidità ai fini dell’assegno, deve risultare ridotta la capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell’interessato. Ad ogni modo, considerando che l’accesso all’assegno ordinario d’invalidità è precluso, per Invalidità dipendenti pubblici quale pensione può essere ottenuta?I dipendenti pubblici, pur non beneficiando dell’assegno ordinario, possono aver diritto a delle prestazioni specifiche per invalidità ed inabilità. Inoltre, non bisogna dimenticare che alcuni trattamenti pensionistici, accessibili sia ai lavoratori pubblici che del settore privato, consentono di anticipare l’uscita dal lavoro se si possiede una determinata percentuale d’invalidità. Ma procediamo con ordine. Indice:1 – Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro2 – Pensione per inabilità al lavoro3 – Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?4 – Ape sociale invalidi5 – Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi6 – Contributi figurativi per invalidità 1. Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.I dipendenti pubblici possono avere diritto alla pensione per inabilità alle mansioni (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a spostare l’interessato ad altra mansione compatibile) o a proficuo lavoro, qualora risulti un’inabilità tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.In entrambi i casi, devono essere verificati i requisiti sanitari dall’apposita commissione medica [2].Queste pensioni sono calcolate come la generalità dei trattamenti, senza maggiorazioni. Per la pensione per inabilità alle mansioni sono necessari:– 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile (art.40, DPR n.1092/1973), a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente di un ente locale;– 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente statale.Lo stesso requisito di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile è necessario anche per la pensione per inabilità a proficuo lavoro.La visita medico- collegiale può essere chiesta, tramite l’Amministrazione di appartenenza:– presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) designata;– presso la Commissione Medica della ASL. 2. Pensione per inabilità al lavoro.Nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia invalido in modo permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione d’inabilità al lavoro, se possiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio. Questa prestazione è difatti accessibile non solo ai lavoratori del settore privato, ma anche ai dipendenti della PA.Se il pensionato inabile ha meno di 60 anni di età, ha diritto a una maggiorazione contributiva sulla pensione, che ne aumenti la misura.Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Per approfondire: Come funziona la pensione d’inabilità al lavoro. 3. Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?Non è invece accessibile la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità [3], in quanto, oltre ad essere richiesto il riconoscimento dell’invalidità pensionabile [1] in misura almeno pari all’80%, è necessario possedere 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, fondo al quale sono iscritti i dipendenti del settore privato e non i dipendenti pubblici. Inoltre, gli uomini devono aver raggiunto un’età almeno pari a 61 anni, le donne a 56 anni, ed è necessaria l’attesa di una finestra di 12 mesi. 4. Ape sociale invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74% può usufruire dell’Ape sociale [4], al compimento del 63° anno di età: allo stato attuale: si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, che per gli invalidi richiede il possesso di 30 anni di contributi. Il requisito contributivo è ridotto, per le lavoratrici, in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. Poiché si tratta di una misura sperimentale, è necessaria la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2020. 5. Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74%, che possiede almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, potrebbe ottenere la pensione anticipata precoci, con 41 anni di contributi (con 3 mesi di finestra). Questo, per di più, è un intervento strutturale, cioè permanente, che non necessita di proroghe.Se l’invalido non è lavoratore precoce, deve attendere i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, ed a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, più 3 mesi di finestra. Il requisito è valido sino al 31 dicembre 2026: successivamente, aumenterà in base agli incrementi alla speranza di vita che saranno riscontrati dall’Istat. 6. Contributi figurativi per invalidità.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 75% ha infine diritto, ogni 12 mesi di lavoro, all’accredito di 2 mesi di contribuzione figurativa. Il diritto agli accrediti sorge al momento del riconoscimento dell’invalidità in misura almeno pari al 75%.note [1] L. 222/1984.[2] Art. 13, L. 274/1991.[3] D.lgs. 503/1992.[4] Art.1 Co. 179 L. 232/2016. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/358829_invalidita-dipendenti-pubblici-quale-pensione
Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe
Notifica dell’impugnazione al difensore costituito per più parti.

Art. 170 c.p.c. La problematica della notifica di un’unica copia dell’atto di impugnazione al difensore, il quale assista diversi soggetti, è stata risolta dal legislatore con la nuova formulazione dell’art.170 cpc, che, nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, al comma 2, espressamente statuisce che “E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”. La formulazione del riportato art.170, comma 2, cpc ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza 15.6.2018 n.15920, ha affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto. Il principio di cui all’art.170, comma 2, cpc opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. 13.3.2018 n. 6059; Cass. 8.11.2012 n. 19297). E’ valida, quindi, la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensorecostituito in rappresentanza di più parti (Cass., sez.un., 15.12.2008 n. 29290); non è necessario che l’atto di impugnazione sia notificato presso il difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate. La regola che l’atto di impugnazione fosse notificato al difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate era “sproporzionata” rispetto al compito del difensore di assistere i clienti, che ben può essere conseguito con la notifica di una sola copia dell’impugnazione. Il principio della notifica all’unico difensoredi più parti di un unico ricorso è stato confermato anche per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 4.10.2013 n. 22751), non determinando la notifica di una unica copia la violazione del principio del contraddittorio, né di alcun principio di diritto sostanziale (Cass. 12.5.2011 n.10386; Cass. sez.un., 15.12.2008 n. 29290). Nel caso di parte con più procuratori, si è specificato (Cass. 3.3.2014 n. 4933; Cass. 14.10.2014 n. 21698) che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché in questo caso la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato. E’ stato così capovolto (Cass. 17.12.2014 n. 26541) l’indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass., sez.un., 10.10.1997 n.9859, in base al quale è nulla la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/avvocato-pluridifensore-e-notifica-impugnazione/
Collocamento obbligatorio: pubblicati chiarimenti e linee guida della Funzione Pubblica

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 213 dell’11/09/2019) laDirettiva della Funzione Pubblica n. 1 del 24 giugno 2019, recante chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. L’ambito di interesse è il settore pubblico. Nel contesto della direttiva è stato seguito, infatti, il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni. La direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nella direttiva stessa. La direttiva in 9 paragrafi, suddivisi in tre sezioni oltre le disposizioni generali, tratta i seguenti argomenti: Disposizioni generali Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; Misure di sostegno alle categorie protette; Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità; Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 Le categorie protette dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Le categorie protette dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Le categorie protette dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, N. 407 Le vittime del dovere; I caduti sul lavoro; I testimoni di giustizia. Come potete constatare, la direttiva n. 1/2019 non riserva una sezione specifica alle persone con difficoltà visiva e alle relative categorie professionali (centralinisti, masso e fisioterapisti non vedenti), ma ne tratta le disposizioni d’interesse nell’alveo normativo più generale della Legge n. 68/1999 (vi consiglio di focalizzare l’attenzione sulla Sezione prima, par. 4., oltre, ovviamente, alle Disposizioni generali). La sua utilità (a tratti, il testo potrebbe apparire piuttosto didattico) sta nel fatto, però, di aver raccolto, in un unico testo, più disposizioni e interpretazioni relative al collocamento mirato delle persone con disabilità. Al riguardo dunque, in caso di dubbi e perplessità circa le procedure della Legge n. 68/1999, si rileverà probabilmente più agevole consultare la direttiva n. 1/2019, che cimentarsi in una ricostruzione storico normativa della materia. Si allega il link alla circolare. http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-“chiarimenti-e-linee-guida-materia-di
Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova. I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la Pensione di sordità (non spettanti alla minore età). Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento). La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate) Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età. Questa procedura della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto. Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo) Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni. Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo). Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2 Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne). La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni). Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato. Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne. La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità. Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale. Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età. NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma
Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019 La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge. Capitano spesso situazioni del tipo: 1. il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000” oppure 2. in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999” Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale. Ciò, senza considerare che: – l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. – il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche. Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”): L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue: “Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.” Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali. Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!) Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013) In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019
Assenza di motivazione nella sentenza: alcuni chiarimenti.

Il contenuto della sentenza La sentenza, atto giurisdizionale per eccellenza, deve del resto contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti ed il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata. L’obbligo di motivazione è previsto all’art. 111 Cost. co. 6, come garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia, nonché nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[1]. La motivazione costituisce una delle parti essenziali della sentenza, a garanzia del principio del giusto processo il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto[2], nonché a garanzia del diritto all’azione e del diritto alla difesa. Quando la motivazione è assente Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, la motivazione è assente quando l’enunciazione della decisione è priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esiste ma le sue argomentazioni sono svolte in modo da non riconoscerla come giustificazione della decisione[3]. La motivazione deve comprendere la succinta esposizione dei fatti di causa; laddove manchi, la stessa risulta essere meramente apparente in quanto non consentirebbe di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato. La sentenza, inoltre, è motivata anche quando richiami in maniera sistematica le ragioni contenute in altro atto o provvedimento esterno, ovvero quando faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – c.d. motivazione per relationem[4] – ma, ai fini della sua validità, occorre che l’atto richiamato venga indicato in maniera precisa, in modo che sia agevolmente rintracciabile e conoscibile. In pratica, i giudici non possono limitarsi alla condivisione di una determinata interpretazione, ma devono anche spiegare le norme, i motivi e le ragioni. La sentenza, quindi, è nulla laddove si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo[5]. A tal proposito un noto giudice di Milano, dott.ssa Maccora, ha così dichiarato: «Le sentenze sono lo specchio del nostro lavoro. Per questo devono essere scritte in maniera inappuntabile. Non dimentichiamo che chiarezza, pertinenza e comprensibilità sono indici della qualità della democrazia di un ordinamento»[6]. Un esempio di motivazione assente Dopo aver analizzato i criteri ai quali deve uniformarsi un giudice nel motivare correttamente le sentenze, facciamo l’esempio di una sentenza nella quale è ravvisabile una totale assenza di motivazione. Si pensi al caso di un procedimento che abbia come oggetto un’ipotesi di sinistro mortale e in cui il giudice, a fronte della domanda proposta dai superstiti della vittima, si limiti a rigettarla con una sintetica sentenza di poche pagine, omettendo di analizzare le molteplici norme interessate e limitandosi alla sola condivisione di una interpretazione personale priva di sostegno sia normativo che giurisprudenziale, non consentendo di ricostruire in alcun modo l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice. Con una sentenza di tal genere, il giudice si limita a una parziale ricostruzione descrittiva della dinamica del sinistro non comprovata da un effettivo e tangibile riscontro giurisprudenziale come se la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello non si fossero mai pronunciate in casi analoghi creando dei precedenti e ignorando, quindi, la presenza di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di sinistri stradali, della responsabilità esclusiva in capo al conducente o al pedone, o dell’eventuale concorso di responsabilità di entrambi. E’ evidente che una simile pronuncia viola i precetti costituzionali e le regole che determinano la struttura delle sentenze. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/34150-quando-manca-la-motivazione-della-sentenza.asp Note: [1] L’art. 6 CEDU così sancisce “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente […].‘ [2] Corte Costituzionale sentenza n. 349/2007. [3] Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 8053/2014. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20112/2009. [4] L’art. 118 disp. att. c.p.c. così sancisce “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, co.2 n.4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicanti le norme di legge e i principi di diritto applicati […].” [5] Cass. Civ., Sez. VI TRI, ord. n. 4294/2018. [6] V. La GIP del caso Yara: “Più attenzione alle parole usate nelle sentenze” su Corriere della sera, 14 marzo 2019 di Fiorenza Sarzanini
Parametri forensi: mai onorari inferiori a quelli spettanti ex d.m. n. 55/2014

Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza n. 32575/2018. Per la Cassazione, stante la prevalenza del d.m. n. 55/2014, il giudice dovrà attenersi ai criteri da questo stabiliti nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi. Il giudice non può liquidare gli onorari dell’avvocato al di sotto dei parametri forensi fissati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, il quale prevale sui criteri stabiliti dal decreto 140 del 2012 non solo per motivi cronologici, ma anche per il principio di specialità. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 32575/2018 pronunciata a seguito del ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001 La ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma durato oltre sette anni. La signora lamenta che il giudice a quo abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile; inoltre, liquidando un compenso così modesto, ritiene che il giudice avrebbe leso il decoro professionale dell’avvocato. Liquidazione giudiziale: prevale il D.M. n. 55/2014 Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso: la Corte rammenta che il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale. Per contro, spiega il Collegio, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità. Non è dunque il D.M. n. 140 a prevalere, secondo la Cassazione, essendo evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. In sostanza, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero nel 2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi nel caso di specie (Euro 203,00) si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e, pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare. Decidendo nel merito, dunque, la Cassazione decide di liquidare il compenso in complessivi euro 1198,50, oltre IVA e contributo L. n. 576/1980. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/33013-avvocati-stop-a-onorari-sotto-i-parametri-forensi.asp
Consulta: congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente

Corte Cost., sent. n. 232/18.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5,del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, làdove non prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre. Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi). La Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario, che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurarela cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione. Il legislatore, nell’estendere a soggetti diversi dai genitori il beneficio in questione, ha posto come requisito la precedente convivenza con il disabile,per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura. Tuttavia, questo requisito rischia di pregiudicare il padre disabile, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all’origine non convivente,pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. Anche queste situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione, «poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempretenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico». Il requisito della precedente convivenza non può dunque «assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico». La Corte ha precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
Incompetenza per territorio: quali sono i requisiti per l’ammissibilità della relativa eccezione?

Cass. Ord. n. 21941/2018, del 10 settembre 2018 La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai requisiti necessari che deve contenere, ai fini dell’ammissibilità, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile nelle cause in materia obbligazioni dove la parte convenuta è una persona fisica. IL CASO: Nell’ambito di un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale, la Compagnia di Assicurazioni eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito. L’eccezione veniva rigettata in primo grado dal Giudice di Pace, mentre veniva accolta in sede di appello dal Tribunale, il quale la riteneva ammissibile in quanto riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli articoli 18,19 e 20 c.p.c. Pertanto, l’originaria attrice proponeva regolamento di competenza con il quale, evidenziava che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Compagnia di Assicurazioni era incompleta in quanto quest’ultima non aveva contestato, ex art. 18 c.p.c., l’esistenza del foro del domicilio del convenuto e non aveva provato quanto dichiarato in relazione ai criteri di cui all’articolo 19 c.p.c. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha evidenziato che: La completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l’eventuale incompletezza può essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza ( conf. Cass. 22510/2016, 26094/2014, 5725/2013); Nel caso in cui nelle controversie in materia di obbligazioni venga convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai foro speciali concorrenti, di cui all’articolo 20 del codice di procedura civile) ad entrambi i fori generali di cui all’articolo 18 c.p.c. Quindi, sia con riferimento alla residenza sia con riferimento al domicilio, in quanto quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Poichè, nel caso esaminato, la Compagnia di Assicurazioni relativamente al foro generale delle persone fisiche ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo con riferimento alla “residenza” della convenuta e non anche al suo “domicilio”, gli Ermellini hanno accolto il ricorso per regolamento di competenza, ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quanto incompleta e quindi come non proposta. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/eccezione-incompetenza-per-territorio-requisiti-per-lammissibilita-104670.html