Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Indennità di accompagnamento.

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Cass. n. 24980/2022. Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Fonte: https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1039-assistenza-e-beneficenza-pubblica/54458-incapacita-di-compiere-gli-atti-quotidiani-della-vita-cass-n-24980-2022.

Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

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Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/

AVVOCATI – RIDOTTI ANCHE PER IL 2021 I CREDITI FORMATIVI – 12 ORDINARI E TRE OBBLIGATORI – DELIBERA DEL C.N.F. DEL 18 DICEMBRE 2020

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Delibera c.n.f.: 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020 OMISSIS Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione. DELIBERA n.310 FORMAZIONE CONTINUA Il Consiglio considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed Impone di adottare provvedimenti In materia formativa che siano uniformi per tutto II territorio nazionale; considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi; tenuto conto della propria delibera n, 168 del 20 marzo 2020; in deroga all’art, 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche delibera che 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2012/2010, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputali all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei credili di cui al punto 2) che precede. Si dichiara l’immediata esecutività e si manda allo Segreteria per le comunicazioni OMISSIS È estratto conforme all’originale. Roma, 21 dicembre 2020 Fonte: https://www.foroeuropeo.it/menu-foroeuropeo/1220-attualita-news/attualita-avvocati/46186-avvocati-ridotti-anche-per-il-2021-i-crediti-formativi-12-ordinari-e-tre-obbligatori-delibera-del-c-n-f-del-18-dicembre-2020

DPCM del 26 aprile 2020: cosa cambia con la “fase 2”?

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Il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato su GU n.108 del 27-4-2020, sarà in vigore dal 4 al 17 maggio e sostituisce i precedenti DPCM emanati. Dal 4 maggio al 18 maggio ci sarà una conferma generalizzata per quanto riguarda le misure di distanziamento e spostamento. Rimarranno le disposizioni sugli spostamenti confermandole solo all’interno delle regioni. Saranno consentite visite ai familiari nel rispetto delle distanze. L’art. 8 reca ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità. In particolare, le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

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Segnaliamo le principali modifiche apportate all’art. 83 del “Cura Italia” in tema di giustizia civile, mediazione e rilascio procura. Al comma 3 dell’art. 83, nell’elencazione dei procedimenti non soggetti a sospensione, sono state inserite le seguenti specifiche: al punto a), nei procedimenti di competenza del Tribunale dei Minorenni, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti di famiglia,  nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali; sono poi stati inseriti anche i procedimenti elettorali; al punto f)  « la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori      dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione  di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da  remoto,  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia; aggiunto al comma 7 il punto h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti»; inserito il 7-bis. “Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi »; inserito punto  11-bis. che consente, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti in modalità telematica.   E’ auspicabile che tale possibilità, alternativa di deposito, venga mantenuta anche successivamente. Più interessanti, anche perché destinate a durare nel tempo, sono le modifiche ai procedimenti di mediazione. E’ stato introdotto il  punto 20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo, gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.  In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.  E’ una possibilità che, da una parte  amplia la possibilità di partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, vero tallone d’Achille dei procedimenti di mediazione, dall’altra sottolinea il ruolo essenziale dell’avvocato conferendogli un ulteriore strumento come quello di autenticare la firma del proprio cliente anche se lo stesso si trova in altra località. Assolutamente innovativa la facoltà di autentica della procura ex art. 83cpc, sia pure allo stato limitata alla durata delle misure di contenimento del contagio da Covid – 19, che consente al  cliente  di  conferire  la procura alle liti e alla mediazione, sottoscrivendo la procura a lui trasmessa, fotografarla ed inviarla, anche telematicamente, persino  via WhatsApp insieme alla foto di un documento d’identità in corso di validità. Il  punto 20 – ter consente, nei procedimenti civili, di sottoscrivere la procura alle liti apponendo la firma  su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.  In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.  La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/cura-italia-le-novit%C3%A0-in-tema-di-udienze-civili-mediazioni-e-rilascio-procura/

Estensione permessi ex Legge n. 104/92 anche ai lavoratori disabili gravi (art. 24, Decreto legge “Cura Italia”, n. 18 del 2020)

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L’INPS ha diramato la circolare n. 45 del 25/03/2020 (par. 6), esplicativa circa l’applicazione delle norme di estensione dei permessi anche ai lavoratori con disabilità. È seguito anche il Messaggio INPS n. 1416 del 30/03/2020 (pag. 2). L’INPS così corregge il tiro e rettifica la prima posizione negatoria nei confronti dei lavoratori disabili gravi (Messaggio INPS n. 1281 del 20/03/2020, ormai archiviato). Ora l’Ente Previdenziale ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 24 del Decreto Legge “Cura Italia”, ricomprendendo nella platea dei beneficiari, sia il lavoratore che assiste un proprio familiare con disabilità grave, non ricoverato a tempo pieno, sia il lavoratore a cui è riconosciuta, a se stesso, la disabilità grave. Pertanto, per entrambe le categorie indicate, per i mesi di marzo e aprile 2020, sono complessivi 18 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile), fruibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 104/92. Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese. In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi: Vi riporto alcuni consigli pratici: Per ulteriori informazioni e per richiedere i documenti citati (Circolare e Messaggi INPS, Circolare del Ministero del Lavoro), scrivete all’e-mail dello studio. Vi invito anche a consultare il sito istituzionale http://www.uiciechi.it/covid/emergenza.asp

Fondo per il reddito di ultima istanza: ecco il decreto.

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Si allega il link da cui poter prendere visione e scaricare il D.I. 28 marzo 2020. In base al testo del decreto, l’indennità compete: a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro; b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19 Le domande per l’ottenimento dell’indennità, di cui al decreto linkato, sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli Enti di Previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che, dopo le verifiche, provvedono ad erogarlo agli Interessati. Segue link. https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/D-I-28-marzo-2020.pdf

Covid-19 e responsabilità penali connesse: domande e risposte.

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Il D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore in pari data, detta in due soli articoli ulteriori disposizioni che attuano il D.L. n. 6/2020, in tema di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo a tutta la penisola le misure già contemplate dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1. Ci si chiede spesso che cosa succeda in caso di violazione degli obblighi previsti dal Dpcm del 9 marzo 2020, di estensione all’intero territorio nazionale delle misure, mirate a contenere il contagio da Covid19.La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Tuttavia, nel caso si incorresse in questo tipo di contravvenzione l’ordinamento penale prevede l’oblazione speciale in base alla quale “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”. Nel caso in cui il dipendente sul luogo di lavoro contragga il Coronavirus il datore di lavoro può essere ritenuto penalmente responsabile? Nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti, potrebbe configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro – ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ove applicabile. Quali misure deve assumere il datore di lavoro per evitare tra i suoi dipendenti rischi di contagio da Coronavirus? A causa dall’emergenza COVID-19, i datori di lavoro sono chiamati in questi giorni ad intervenire su diversi fronti. Tra questi uno dei principali è rappresentato dal rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che ciascun datore di lavoro è tenuto ad adottare in base ai principi e agli obblighi rivenienti dalla Costituzione (art. 32), dal codice civile (art. 2087 c.c.) e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro). I datori di lavoro non sono espressamente tenuti ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’art. 28 del Decreto 81/2008 in relazione al rischio da COVID-19, ad eccezione del caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda. I datori di lavoro sono sicuramente tenuti al rispetto alle normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività: i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e da altre leggi. E’ comunque opportuno che i datori di lavoro, fermo il rispetto delle norme cogenti predisposte dalle Autorità, provvedano ad aggiornare il Documento dei Valutazione dei Rischi attraverso la profilazione del rischio del contagio da COVID-19 e l’elencazione delle misure di tutela ed attenuazione del rischio. In alternativa, i datori di lavoro sono comunque chiamati ad integrare e rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche mediante la predisposizione di piani di intervento specifici redatti in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione istituito ai sensi dell’art. 31 e ss. D. Lgs. 81/2008 e con il Medico Competente nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui vengano venduti prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti o mascherine protettive prive del marchio CE cosa si rischia penalmente il commerciante? Nel caso in cui il commerciante metta in vendita prodotti di prima necessità come disinfettanti e mascherine a prezzi esorbitanti, la condotta integra il reato di «manovre speculative su merci» punito dall’art. 501 bis del Codice penale, reato che è stato introdotto con il decreto legge 704/1976 – dopo la crisi energetica del 1973 – per contrastare manovre speculative dirette alla maggiorazione dei prezzi di alcuni generi alimentari destinati al largo consumo. I cittadini che si imbattono in situazioni di questo genere possono fare una denuncia alla Guardia di finanza per fermare gli abusi. Il comma 2 dell’articolo 501-bis punisce anche chi – in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno dei beni indicati nel comma precedente e nell’esercizio delle medesime attività – «ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità». In questo caso, il legislatore ha inteso colpire condotte che possono aggravare le speculazioni sui prezzi. La condanna per l’articolo 501-bis comporta: l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, se il fatto è stato commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale; la pubblicazione della sentenza sul sito internet del ministero della Giustizia, nonché nei Comuni dove l’imputato è residente, è stato commesso il delitto e la sentenza è stata pronunciata; l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per cui sia chiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità. Nel caso invece in cui i commercianti mettano in vendita mascherine protettive prive del marchio CE, la condotta integra il reato di frode in commercio punito dall’articolo 515 del Codice penale che punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita. Il delitto tutela la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali, nonché la fiducia che negli stessi devono riporre i consumatori. Se una

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) : focus sulla disabilità.

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Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 In data 17 marzo è stato approvato il decreto-legge (definito “Cura Italia”), che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste ve ne se sono alcune che riguardano le persone con disabilità e i loro familiari, che costituiranno oggetto di un rapido esame, al fine di chiarirne la porta applicativa. Capo II “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori” Art. 23- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del settore privato Note: Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus saranno stabilite dall’INPS, che emanerà a breve delle istruzioni operative. Nota bene: La concessione dell’agevolazione è a capienza. Infatti, il Comma 11 dell’art. 23 precisa che “i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per il 2020”. Qualora, dal monitoraggio, emerga un superamento del limite di spesa, “l’INPS procede al rigetto delle domande presentate” Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori. Art. 24- “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104” Note: La norma farebbe pensare nel considerare un complessivo di 18 giorni di permesso Legge n. 104/1992 (n. 3 al mese + 12 giorni) per i mesi di marzo e aprile 2020. C’è, però, chi interpreta tale disposizione in maniera estensiva, considerando gli ulteriori 12 giorni per ciascuno mese (+12 per marzo e + 12 per aprile), per un complessivo di 30 giorni di permesso Legge n. 104/1992. Tale soluzione, però, appare poco convincente. La norma è lacunosa, poi, circa l’individuazione della platea dei beneficiari, non essendo espressamente disciplinato se in essa debbano rientrare anche coloro che sono in stato di gravità per se stessi (art. 33, comma 6). In linea di massima, si protenderebbe per avallare l’interpretazione secondo cui l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 valga anche ai lavoratori disabili gravi. Su questi aspetti “dubbi”, saranno dirimenti le istruzioni operative dell’INPS e della Funzione Pubblica. Ciò non toglie che un’eventuale interpretazione restrittiva (al momento preferibile, seguendo il tenore letterale della norma), si scontrerebbe contro una inevitabile violazione del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost. Se la ratio della norma è quella di tutelare la persona che versa in stato di gravità, tale condizione, allora, dovrà valere tanto per il familiare disabile in stato di gravità, quanto per il lavoratore che versi, di per sé, in stato di gravità. Non va, tra l’altro, dimenticato che – anche in questo caso – la concessione dell’agevolazione è a capienza. Quindi, in caso di necessità, si consiglia di non soprassedere nell’invio della richiesta all’INPS. Art. 25- Congedo parentale e indennità per i lavoratori del pubblico L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (comma 2). Note: Le modalità operative per accedere al bonus saranno stabilite dall’INPS (si è in attesa delle istruzioni operative). Note: tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori. Art. 26- “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori” Note: L’attestazione preventiva dell’operatore di sanità pubblica è obbligatoria. La richiesta segue la prassi ordinaria della malattia: il medico curante redigerà, nelle consuete modalità telematiche, il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha prescritto la permanenza domiciliare fiduciaria. Artt. 27, 28, 29 e 30- “Riconoscimento dell’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020”. Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari e ai lavoratori del settore agricolo è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito. Viene erogata dall’INPS, previa domanda secondo le consuete modalità telematiche (si attendono istruzioni in merito). Note: L’indennità di euro 600 non interessa gli autonomi afferenti alle varie casse professionali. È, altresì, incompatibile con la percezione del reddito di cittadinanza. Art. 34- “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” Art. 39- “Diritto di precedenza lavoro agile” – Settore privato (per il Settore pubblico si rinvia all’Art. 83) (la disciplina dello smart-working è contenuta nella Legge n. 81/2017) Nota bene: Come ci si comporta se il Datore di lavoro rifiuta lo smart-working. In premessa, va ricordato che la tutela della salute del dipendente è anche responsabilità dell’impresa. D’altra parte, il dipendente che non rispetta le norme igieniche (circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020) può essere oggetto di richiamo disciplinare. Le disposizioni vanno, da ambo le parti, applicate, ispirandosi a un principio di massima cautela. Il testo del decreto non porta la dicitura “in via automatica” riferita all’adozione dello smart-working, come forma di prevenzione dal contagio. Si parla, infatti, di “laddove possibile”. In ogni caso, il rifiuto aprioristico e ingiustificato a concedere lo smart-working, che nel caso andrà richiesto espressamente al datore di lavoro, dovrà essere giustificato dal datore di lavoro e potrebbe esporre l’azienda a rivalse da parte del lavoratore. D’altro lato, il rifiuto del lavoratore potrebbe ritenersi giustificato solo laddove si riesca a dimostrare che il datore di lavoro non abbia adottato le necessarie misure di sicurezza. È altrettanto vero che se il lavoratore non si reca a lavoro “per mera paura”, senza addurre un giustificato motivo (ad es., per il lavoratore non vedente potrebbe essere l’assenza fisica dell’accompagnatore), e senza che lo stesso abbia fatto richiesta preventiva di assenze giustificate (come permessi Legge 104/92, ferie, congedi retribuiti), allora in questo caso potrebbe configurarsi, in capo al lavoratore, una vera e