In vigore da ieri la riforma processo esecutivo. In allegato il testo coordinato della legge

E’ entrato in vigore ieri 3 luglio 2016 la legge di conversione del d.l. n. 59/2016 (il cosiddetto decreto banche) approvata in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (qui sotto allegata). Dalle norme salva-risparmiatori al patto marciano, alle misure per accelerare il recupero dei crediti, sono tante le novità della nuova legge che apporta significative modifiche anche al processo esecutivo, novellando ancora una volta diverse disposizioni del codice di procedura civile (e non solo). La legge n. 119/2016, nella versione licenziata in via definitiva dalla Camera, comprende le modifiche introdotte in sede di conversione rispetto all’impianto originario varato dal Governo. Per facilitare la lettura delle nuove norme, il Ministero della giustizia ha redatto e pubblicato in Gazzetta, il testo coordinato delle disposizioni del decreto legge n. 59/2016 integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. La legge di conversione del decreto banche Il testo coordinato della legge di conversione e del dl n. 59/2016 Fonte: Riforma processo esecutivo: da oggi in vigore. In allegato il testo coordinato della legge (www.StudioCataldi.it)

Equitalia Servizi di riscossione Spa e cartelle “amiche”

Equitalia è pronta a varare due grandi riforme: la cancellazione dei tre gruppi (Equitalia Sud, Centro e Nord) e l’invio di oltre 300mila cartelle amiche.Tra meno di 24 ore, non esisteranno più Equitalia Sud, Centro e Nord: i tre agenti della riscossione si fonderanno in un’unica società, partecipata da Agenzia delle Entrate e Inps: si chiamerà Equitalia Servizi di riscossione Spa ed opererà su tutta Italia, tranne in Sicilia. I contribuenti, quindi, vedranno, nelle prossime cartelle di pagamento che saranno loro notificate, un nuovo soggetto come mittente. Nello stesso tempo, al fine di semplificare la vita ai contribuenti e ottimizzare il recupero crediti, che anche quest’anno ha segnato un trend positivo, sta per essere lanciata l’operazione “Cartella amica”, dopo un test positivo partito a febbraio a Varese, Firenze e Lecce. In buona sostanza si tratta dell’invio della cartella esattoriale con, al suo interno, l’istanza per la rateazione che il contribuente, se vorrà aderire all’offerta di pagamento dilazionato, dovrà solo firmare e presentare allo sportello o, in alternativa, inviare la richiesta via raccomandata a.r. o via posta elettronica certificata (PEC). L’istanza varrà solo per i debiti inferiori a 50.000 euro (ma non sotto i 600 euro). La proposta di rateazione andrà da un minimo di 12 a un massimo di 72 rate (6 anni). Ad esempio, un debito di 3.600 euro potrà essere pagato in 6 anni con una rata mensile di 50 euro, oppure si potrà scegliere barrando un’altra casella un piano a 12 rate di circa 300 euro ciascuna.In questo modo il contribuente non dovrà complicarsi la vita scaricando moduli da internet e facendoli compilare al proprio consulente, ma potrà, in modo semplice e chiaro, scegliere personalmente come e in quante rate pagare il proprio debito.“Abbiamo voluto inserire – sottolinea Ruffini – nella cartella uno strumento semplice in cui sono indicate le varie possibilità per poter pagare a rate il proprio debito. Vogliamo fare il possibile per ridurre al minimo la burocrazia e dialogare con una società che rappresenta l’ultima occasione per mettersi in regola”. In queste settimane saranno notificate circa 300mila “cartelle amiche” che porteranno, come indicazione del mittente, non più Equitalia Nord, Centro e Sud, ma – come detto – Equitalia Servizi di riscossione Spa. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125028_equitalia-arrivano-le-cartelle-amiche Foto: http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/e83cbe35-cf26-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg

Quando il pettegolezzo diventa reato.

Il pettegolezzo, si sa, ha la capacità di diffondersi a chilometri di distanza, forse proprio perché parlare degli altri è percepito come un piacevole passatempo collettivo. La chiacchiera, per quanto vituperata, ha il potere straordinario di sedurre e di stimolare la curiosità delle persone. Eppure il pettegolezzo può avere conseguenze legali non altrettanto gradevoli: può essere infatti alla base di una condanna per diffamazione. Una esagerazione? Non proprio, se si pensa che la Corte di cassazione, con una sentenza (la numero 8348 del 2013) ha reso definitiva la condanna di un uomo che aveva “spettagolato” appunto, di una relazione adulterina in cui era coinvolta una vicina di casa. Con l’occasione la Corte ha peraltro precisato che la condanna non aveva nulla a che vedere con la verità della notizia: infatti il diritto dei cittadini alla riservatezza e il rispetto della loro dignità per i giudici possono essere messi in secondo piano solo se c’è un pubblico interesse alla diffusione della notizia, ma non di certo sempre e comunque, anche quando manca il bisogno sociale a divulgare il fatto. Quello appena analizzato non è peraltro un caso isolato. Tra i tanti, si pensi alla pronuncia numero 44940/2011, con la quale la Cassazione ha detto basta ai pettegolezzi in ufficio, confermando la condanna per il reato di diffamazione in capo a un uomo che aveva diffuso la notizia che l’impiegata di una banca stava portando avanti una relazione clandestina con un uomo sposato, facendo partire un vociare di commenti tra i diversi dipendenti. Nonostante la relazione fosse adulterina solo per l’uomo sposato, la riprovazione sociale che da un simile pettegolezzo è derivata, nel caso di specie e come sempre avviene, ha riguardato entrambi i partner, tanto che il gossip si è dimostrato perfettamente idoneo ad assumere natura diffamatoria. Una precisazione, a questo punto, si rende doverosa: quando può dirsi integrato, dunque, il reato di diffamazione? Quando la reputazione di una persona non presente (che è l’interesse tutelato dalla norma) viene offesa in qualsiasi modo. Trattasi, del resto, di reato di mera condotta e a forma libera. È tuttavia necessaria la comunicazione con più persone, ovverosia la diffusione della notizia incriminata. Se poi l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (come nel caso dei pettegolezzi) il reato è addirittura aggravato ai sensi dell’articolo 595, secondo comma, del codice penale. In definitiva chi si fa i fatti suoi non solo “campa cent’anni”, come dice un vecchio proverbio, ma lo fa con la fedina penale pulita! Fonte: Quando il pettegolezzo diventa reato (www.StudioCataldi.it) Foto: http://cdn.robadadonne.it/wp-content/uploads/2013/02/pettegolezzo-diffamazione-600×320.jpg

Casa pignorata: non puoi affittarla

Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016. Impossibile riscuotere i canoni di locazione dell’immobile dato in affitto dopo che è iniziato il pignoramento immobiliare da parte del creditore. Chi ha la casa pignorata deve dire addio alla possibilità di darla in affitto, nonostante il pignoramento possa durare diversi anni: questo perché, se anche lo fa, non può poi riscuotere i canoni di locazione qualora l’inquilino diventi moroso. In buona sostanza, qualsiasi tipo di azione giudiziale da parte sua, volta a ottenere un decreto ingiuntivo contro il conduttore inadempiente, verrebbe rigettata dal tribunale. Ma non è tutto: l’inquilino può continuare a rimanere nell’immobile poiché a mandarlo via definitivamente può essere solo il giudice dell’esecuzione e il custode della casa pignorata, non già il proprietario a cui non è stato versato l’affitto. È quanto chiarisce la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1]. Qualora l’immobile sia pignorato, ogni eventuale contratto di affitto deve essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione: infatti tutti i frutti del bene, consistenti nei canoni di locazione, devono servire a ripianare il debito e, quindi, vanno ripartiti tra i creditori procedenti. Lo dice espressamente il codice di procedura civile laddove stabilisce che al debitore e al custode è vietato dare in locazione l’immobile pignorato se essi non vengono autorizzati dal giudice [2]. A ben vedere, da un punto di vista civilistico, il contratto d’affitto della casa pignorata, firmato senza l’autorizzazione del giudice, è ugualmente valido, anche se il titolare del rapporto non è il proprietario ma il custode. È quest’ultimo il vero locatore. Con queste importanti conseguenze: il proprietario di casa non può percepire i canoni di locazione, ma essi competono al custode; il proprietario di casa non può chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni non versati, né può sfrattare l’inquilino moroso: anche tali azioni sono riservate al custode; il contratto di locazione non autorizzato dal giudice dell’esecuzione non può essere opposto ai creditori e a colui che se lo sia aggiudicato all’asta. Spetta dunque al custode e non al proprietario locatore l’esercizio delle azioni derivanti dal contratto di locazione per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento. Il debitore esecutato perde quindi sia il diritto di gestire e amministrare il bene pignorato sia il diritto di far propri i relativi frutti civili. LA MASSIMA Anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, in violazione della legge, non comporta l’invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori e all’assegnatario, il contratto così concluso non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono – nella specie per il pagamento dei canoni – devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode.   [1] Cass. sent. n. 13216/2016 del 27.06.2016.   [2] Art. 560 cod. proc. civ   Fonte://www.laleggepertutti.it/124820_casa-pignorata-non-puoi-affittarla#sthash.uE8ZYmSP.dpuf Foto: http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/03/esproprio-prima-casa.jpg

Bonifici e versamenti sul conto, accertamento nullo al professionista

Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016 L’Agenzia delle Entrate non può notificare, al professionista, un accertamento fiscale se basa i propri sospetti solo sulle movimentazioni bancarie sospette, ossia su prelievi e versamenti dal conto corrente, privi di alcun appoggio documentale. La norma di legge che collega, a tutte le movimentazioni bancarie non giustificate, una presunzione di “nero” si riferisce solo agli imprenditori e non agli autonomi. È quanto chiarisce la Cassazione con una recente sentenza (1). La presunzione di nero Per contrastare l’evasione fiscale, la legge (2) ha imposto, per pagamenti tra soggetti diversi, di importo superiore a 3.000 euro, l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili come la carta di credito, il bancomat, l’assegno non trasferibile, il bonifico bancario. Anche però al di sotto di tale soglia (entro la quale è consentito l’uso del contante), tutti i bonifici, i prelievi e i versamenti da e sul proprio conto corrente devono essere giustificabili al fisco in caso di futuro accertamento. Una prova non sempre facile se non si conserva, in modo ordinato, la relativa documentazione fiscale e le cosiddette “pezze di appoggio”. La ragione di tale norma è piuttosto semplice: se il contribuente preleva delle rilevanti somme di denaro dal proprio conto, si presume che esse possano essere destinate a investimenti i quali, a loro volta, produrranno ulteriore reddito; ebbene, se di tale reddito non vi è traccia nell’annuale dichiarazione e quindi il contribuente non è in grado di dichiarare che fine abbiano fatto i soldi prelevati, è probabile che si sia verificato un fenomeno di evasione. Stesso discorso, e ancora più semplice, vale per i versamenti di cui non si è in grado di ricostruire la provenienza del denaro. Autonomi: niente presunzione di nero per versamenti e prelievi Questa norma, nata inizialmente per gli imprenditori, è stata successivamente estesa anche agli autonomi. Senonché questi ultimi, a differenza delle imprese, non dispongono di una contabilità autonoma e separata da quella personale, contabilità che peraltro può essere più “sintetica” (semplificata); proprio per questo, è intervenuta, nel 2014, una sentenza della Corte Costituzionale a sancire l’illegittimità di detta estensione. La Corte costituzionale ha precisato che è arbitrario sostenere che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. In forza di ciò professionisti e autonomi non sono più tenuti a dover giustificare al fisco i propri movimenti sul conto corrente. Resta però il fatto che, se dovessero risultare sospetti, prelievi e versamenti sul conto possono comunque essere usati dall’Agenzia delle Entrate come “campanellino d’allarme”, dovendo essere comunque accompagnati da ulteriori elementi di prova contrari al contribuente. La sentenza traccia una linea netta di confine tra gli accertamenti fiscali nei confronti del lavoratore autonomo e dell’imprenditore: se per il secondo sono sufficienti gli estratti conto dai quali risultano versamenti e prelievi di denaro non accompagnati da pezze giustificative, per il professionista invece l’Agenzia delle Entrate non può basarsi solo su tali dati, ma deve raccogliere ulteriori elementi di prova. In altri termini, l’amministrazione finanziaria sarà costretta a cercare nuovi ed ulteriori elementi a supporto dell’avviso di accertamento. (1) Cass. sent. n. 12779/2016 e n. 12781/2016. (2) Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/124483_bonifici-e-versamenti-sul-conto-accertamento-nullo-al-professionista Foto: http://www.visureitalia.com/smartfocus/wp-content/uploads/2015/01/pignoramento-presso-terzi-1024×671.jpg

Patente e altri documenti di riconoscimento come la carta d’identità. Focus sulla carta d’identità elettronica

Passaporto, codice fiscale, patente di guida, patente nautica, tessera sanitaria: quali sono i documenti equipollenti alla carta d’identità? Non sempre si esce di casa con la carta d’identità, specie per chi possiede ancora quelle tradizionali cartacee, non in formato di tessera, che sono più ingombranti. Più probabile, invece, è avere con sé la patente o la tessera sanitaria. Quando però ci viene chiesto un documento di riconoscimento è bene sapere quali documenti, per legge, possono sostituire la carta d’identità e quali invece non hanno questa funzione. La legge (1) individua alcuni documenti il cui valore, ai fini dell’identificazione del titolare, è equipollente alla carta d’identità. Essi, quindi, non possono essere rifiutati dagli uffici pubblici o dai soggetti privati. Tali documenti sono: la carta d’identità elettronica (CIE, di cui al focus sottostante), il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, la tessera sanitaria (la cui validità, ricordiamo, è di sei anni; prima della scadenza viene automaticamente prodotta e spedita dall’Agenzia delle Entrate una nuova Tessera per tutti i soggetti con assistenza sanitaria attiva); le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Non vi rientrano, dunque, i tesserini degli ordini professionali (come, ad esempio, il tesserino di giornalista, di avvocato, di medico, di dottore commercialista, ecc.) in quanto gli ordini non sono considerati alla stregua di pubbliche amministrazioni. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. La nuova patente di guida è un documento d’identità? La normativa del 2000 fuga così ogni dubbio in merito al valore della patente nel nuovo formato di tessera. Essa ha lo stesso valore della carta d’identità, al contrario di come inizialmente si credeva. Si tratta infatti di un documento ufficiale rilasciato da una pubblica amministrazione. Con la patente si può anche viaggiare in areo: solo per i voli nazionali interni (dentro l’Italia) al check-in e ai controlli di polizia è sufficiente presentare la patente per essere in regola e poter volare. La tessera sanitaria è un documento d’identità? Non ci sono dubbi anche in merito al valore di documento d’identità della tessera sanitaria, benché non espressamente indicata dal DPR del 2000. Le principali novità attengono però alla carta d’identità elettronica (c.d. Cie 3.0) Dopo mesi di annunci arriva il via libera ufficiale alla carta d’identità elettronica (2). Dal 4 luglio potrà essere richiesta al costo di 13,76, cui dovranno aggiungersi l’Iva e i diritti fissi e di segreteria per un totale di circa 22 euro. La nuova Cie 3.0, come è stata ribattezzata, però non sarà disponibile da subito in tutti i comuni d’Italia. Si partirà infatti subito dalle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze, cui si aggiungeranno progressivamente le amministrazioni più piccole, fino ad arrivare a circa 200 entro settembre. A comunicarlo è una circolare pubblicata sul sito del ministero dell’Interno (qui sotto allegata), mentre il costo è stato fissato da un recente decreto del ministero dell’economia e delle finanze. Ecco tutte le novità, i vantaggi, e come richiederla: Cos’è la CIE La nuova carta d’identità elettronica è di fatto una smart card sulla quale saranno presenti moltissimi dati del suo titolare: dalle impronte digitali, al codice fiscale, agli estremi dell’atto di nascita, ecc. Il cittadino, inoltre, al momento della richeista potrà fornire il proprio consenso alla donazione degli organi e potrà indicare le modalità attraverso le quali essere contattato: dal numero di telefono, alla mail, alla pec. Addio alla vecchia carta d’identità cartacea Una volta che il Comune sarà operativo per emettere la nuova CIE, non potrà più rilasciare le vecchie carte d’identità cartacee e anche le elettroniche di prima generazione. Ciò sarà possibile nell’arco del periodo di sperimentazione dal 4 luglio in poi, con la consegna delle apparecchiature prevista fino al 16 settembre. In particolare, saranno necessari, per il passaggio, postazioni informatiche, scanner per le impronte, lettori di smart card, ecc.; il tutto al fine di acquisire i dati biometrici primari e secondari e la firma autografa. Come richiederla Il documento potrà essere richiesto al comune di residenza o dimora sia nei casi di primo rilascio, che di deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione in proprio possesso. Per verificare quando il proprio comune è in grado di rilasciare il documento, basterà consultare i rispettivi siti. Inoltre, sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it si potrà prenotare l’appuntamento con l’ufficio comunale, indicare l’indirizzo di consegna e trovare tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda di rilascio della Cie. La CIE arriva a casa Il documento poi verrà recapitato direttamente al proprio domicilio, poiché la certificazione viene effettuata attraverso il Centro nazionale dei servizi demografici (CNSD) del Ministero dell’Interno. Sino al momento della ricezione della Cie (circa 6 giorni lavorativi), il cittadino avrà a disposizione un documento riassuntivo denominato “cartellino”. I costi Il costo complessivo del documento sarà di circa 22 euro, considerando i 13,76 euro per la procedura, nonché l’Iva e i diritti fissi e di segreteria. I vantaggi Oltre a garantire una maggiore sicurezza e la possibilità di viaggiare senza problemi in tutta Europa, la Cie 3.0, che va a sostituire le scarse sperimentazioni attuate in pochi comuni, reca con sé un grande vantaggio: la possibilità di utilizzarla per ottenere le credenziali di accesso allo Spid, rivolgendosi ai gestori accreditati. (1) d.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) art. 35 (Documenti di identità e di riconoscimento), co. 2. (2) Ministero Interno, circolare n. 10/2016   Fonte relativa ai documenti equipollenti alla carta d’identità: Patente e altri documenti di riconoscimento come la carta d’identità Fonte relativa alla Carta d’identità elettronica: http://www.studiocataldi.it/articoli/22401-carta-d-identita-elettronica-al-via-dal-4-luglio-costera-22-euro.asp Foto: http://trucchilondra.com/wp-content/uploads/2013/11/servizio-7.jpg

Qualcuno occupa abusivamente la tua casa: come ti difendi?

Se manca un contratto di affitto registrato o se qualcuno occupa abusivamente l’altrui appartamento, il proprietario di casa ha la possibilità di agire con una denuncia e di avviare una causa civile per il rilascio dell’immobile. Ti sembrerà paradossale, ma se un abusivo ti occupa casa non puoi farti giustizia da te: vietato quindi cambiare la serratura di casa, ingiuriarlo da dietro la porta, lasciare scritte offensive in modo che vengano lette da tutti gli altri condomini. Non puoi neanche costringerlo fisicamente ad uscire dall’appartamento, sia che questi si tratti di un ex inquilino ormai barricatosi in casa o di un senzatetto che ha approfittato della tua assenza per forzare l’ingresso. Insomma, l’unica cosa che puoi fare è ricorrere al vecchio tribunale, coi suoi costi, tempi e inefficienze. E nel frattempo trovare un altro posto dove andare a dormire. Ecco quindi questa breve scheda per capire le tutele previste dalla legge. Chi è un abusivo? Quando si parla di occupazione abusiva di un appartamento ci si riferisce spesso al caso in cui un soggetto si insedi in casa altrui, eventualmente forzando la serratura, senza che il proprietario dell’immobile lo abbia mai autorizzato. Episodi di questo tipo non sono purtroppo rari: capita con le abitazioni abbandonate per diversi mesi dell’anno (si pensi alle case vacanza) o con le seconde case non date in affitto. Tuttavia, l’occupazione abusiva può ricorrere anche quando il consenso del proprietario, benché inizialmente sussistente, venga poi revocato e, ciò nonostante, l’utilizzatore continui ad abitare l’immobile, facendo resistenza all’ordine di sloggio. Non in ultimo, si parla comunemente di possesso abusivo anche nel momento in cui l’inquilino si renda inadempiente all’obbligo di corrispondere il canone di locazione e il locatore, pur ricorrendo alle diffide e alle intimazioni, non riesca a rientrare nella disponibilità del proprio bene. Quale tutela riconosce la legge al titolare dell’immobile quando la sua casa viene occupata abusivamente? Riprendendo il discorso iniziato nell’articolo “Se un abusivo occupa casa mentre sono fuori, come mi difendo?”, ricordiamo innanzitutto che solo la presenza di un contratto di affitto scritto e regolarmente registrato può consentire al proprietario di sfrattare l’inquilino ricorrendo a una procedura veloce e snella, nonché economica: il procedimento di sfratto, infatti – così si chiama – si esaurisce, di norma, in una o due udienze al massimo, cui segue l’ordine del giudice di abbandonare l’appartamento. In caso contrario, interviene l’ufficiale giudiziario che, eventualmente valendosi della forza pubblica, esegue materialmente lo sfratto “buttando” fuori di casa l’inquilino. Quando però non c’è un contratto di affitto scritto e registrato, la tutela diventa a volte farraginosa e complessa, più lunga e certamente meno immediata. Il che vale tanto nel caso in cui il padrone di casa abbia dato l’appartamento in affitto “sulla parola” oppure senza registrare la scrittura privata, tanto nell’ipotesi di autorizzazione a rimanere nell’immobile successivamente revocata. Le regole che a breve vedremo valgono anche nel caso in cui l’abusivo faccia “irruzione” nella casa altrui senza mai aver ottenuto il consenso del proprietario. Come si difende chi subisce l’occupazione abusiva del proprio immobile? La tutela può essere sia civile che penale. In ambito civile il proprietario può agire proponendo una delle cosiddette azioni petitorie, vale a dire quelle dirette a tutelare il legittimo titolare del bene, a condizione però che questi dimostri il diritto di proprietà. Nel particolare caso dell’occupazione abusiva, si può agire con l’azione di rivendicazione [1] volta a far accertare al giudice chi sia il proprietario dell’appartamento. Non ci sono termini massimi di prescrizione per ricorrere a tale tutela e, grazie ad essa, il titolare del bene, oltre a ottenere la restituzione dell’immobile può chiedere il risarcimento dei danni subiti anche quando, dopo la domanda giudiziale, il terzo abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. Più veloce dell’azione petitoria è l’azione di reintegra del possesso [2], che consente di tutelarsi in via immediata ed urgente ricorrendo al giudice per ottenere la restituzione dell’appartamento. Quest’azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell’immobile (ad esempio l’usufruttuario o l’inquilino dell’immobile). In questo caso, però, i termini per agire si riducono: l’azione possessoria può essere esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo “spogliato”, ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza. Ovviamente la sola sentenza non sarà sufficiente se l’occupante si rifiuta di rilasciare l’immobile. In tal caso, sarà necessaria la successiva esecuzione forzata: il proprietario dovrà chiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che, eventualmente, potrà farsi accompagnare dai carabinieri per vincere eventuali resistenze fisiche. Quanto alla difesa di carattere penale, il proprietario può rivolgersi sempre ai Carabinieri o alla polizia e presentare una denuncia (la stessa potrebbe essere depositata anche presso la locale Procura della Repubblica). L’abusivo infatti potrebbe aver posto uno dei seguenti reati (da valutare comunque attentamente con il proprio avvocato): reato di invasione di terreni od edifici [3], nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento [4], il furto [5] ed il reato di violazione di domicilio [6]. [1] Art. 948 cod. civ. [2] Art. 1168 cod. civ. [3] Art. 633 cod. pen [4] Art. 635 cod. pen. [5] Artt. 624 e 625 cod. pen. [6] Art. 614 cod. pen. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123856_se-qualcuno-occupa-abusivamente-la-tua-casa-quale-difesa Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2016/04/Se-un-abusivo-occupa-casa-mentre-sono-fuori.jpg

Registrare di nascosto quello che dice una persona è reato?

Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016 La registrazione di conversazione tra presenti, compiuta di propria iniziativa da uno degli interlocutori, anche come spettatore, non richiede l’autorizzazione del giudice e può essere usata in processo. La registrazione di una conversazione all’insaputa dei presenti, fatta con lo smartphone o con qualsiasi altro strumento, non è solo lecita, ma non richiede neanche la previa autorizzazione da parte di un giudice o dalla polizia: si tratta, infatti, di un’attività che non lede la privacy dei presenti e può essere fatta in piena autonomia da chiunque partecipi alla conversazione attivamente o come terzo spettatore. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di due giorni fa [1]. L’interpretazione ormai costantemente sposata dalla giurisprudenza, in linea con quanto affermato in passato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che chiunque sia presente a una conversazione intrattenuta da terzi (anche solo in funzione di spettatore) possa registrare le voci dei partecipanti all’insaputa di questi. Chi parla innanzi ad altre persone, infatti, accetta il rischio di essere registrato e, quindi, non può lamentare alcuna lesione dei propri diritti. Registrare la conversazione tra presenti è lecito La Cassazione ricorda che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione ambientali in senso tecnico. A differenza delle intercettazioni – che sono quelle indagini, tipicamente effettuate, con “cimici” e microspie, da parte della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice, al fine di accertare i presupposti di un reato – la registrazione spontanea fatta invece da uno dei presenti alla conversazione è una forma di autotutela da parte di quest’ultimo, necessaria a procurarsi la documentazione da esibire in causa, innanzi al giudice. L’ingresso di detta documentazione in processo non è soggetto alle limitazioni e formalità tipiche invece per le intercettazioni [2]. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che la registrazione di un colloquio ad opera di una della persona che vi partecipi attivamente oppure che sia, comunque, ammessa ad assistervi, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste. Pertanto, il file con la registrazione audio non è altro che una documentazione del colloquio, che può costituire una prova da utilizzare nel processo penale: una prova che, in caso contrario, non potrebbe mai essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa. Si pensi ad esempio al reato di estorsione: la prova del crimine, in quanto spesso consumato alla presenza della sola vittima o di poche altre persone, può, in questo modo, essere raggiunta e portata sul banco del giudice. Anche in pregresse sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, non è possibile invocare neppure la violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Privacy. Diversa è l’ipotesi di registrazione di conversazione eseguita da un privato su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti predisposti da quest’ultima. In tali casi siamo in presenza delle cosiddette intercettazioni ambientali che necessitano, per il rispetto della privacy dei presenti, della previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. [1] Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016. [2] L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può avvenire in modo più che legittimo attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 co. 1, cod. proc. pen. La disposizione in parola, infatti, qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.   – See more at: http://www.laleggepertutti.it/123665_registrare-di-nascosto-quello-che-dice-una-persona-e-reato#sthash.OjdXoWwF.dpuf Fonte: http://www.laleggepertutti.it/123665_registrare-di-nascosto-quello-che-dice-una-persona-e-reato#sthash.OjdXoWwF.dpuf Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2013/05/Registrare-una-conversazione-tra-presenti-con-il-cellulare-lecito.png

Autoriduzione canone di locazione: Non Pagare il Canone di Affitto Qualche Volta si Può!

Corte di Cassazione, sentenza n. 8637/2016 del 3 maggio 2016 Il contratto di locazione (più comunemente ed impropriamente noto come contatto di affitto), è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale ciascuna delle parti in gioco è tenuta a compiere una prestazione a favore dell’altro: da una parte il proprietario che deve consegnare l’immobile in condizioni tali da poter essere goduto ed utilizzato e dall’altra parte l’inquilino che deve corrispondere puntualmente il canone di locazione e gli oneri accessori. Per legge, l’inquilino non può assolutamente, dall’oggi al domani, autoridursi il canone di locazione stabilito nel contratto e concordato con il proprietario dell’immobile, senza il consenso dello stesso. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che – laddove l’immobile risulti non semplicemente viziato, ma talmente inservibile da impedire all’inquilino il pieno e totale godimento e da costringerlo a cercare un’altra sistemazione – al conduttore è permesso autotutelare sé stesso interrompendo i pagamenti. Ma si sa, il criterio di “inutilizzabilità” e di “invivibilità” può variare da persona e persona e dalle esigenze di ciascuno. Esistono, tuttavia, dei criteri assolutamente oggettivi che rendono non godibile e assolutamente inservibile l’immobile, come per esempio, le infiltrazioni che rendono insalubre un appartamento con gravi rischi per la salute oppure un sistema elettrico non a norma che rende possibile il pericolo di folgorazione. Solo, quindi, nel caso di mancato totale godimento dell’immobile, è possibile per l’inquilino smettere di pagare il canone. Infatti, quando viene a mancare totalmente la prestazione promessa (ovvero l’effettiva possibilità di utilizzo dell’appartamento), si verifica l’ipotesi di inadempimento che consente la sospensione del pagamento del canone di locazione. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte l’inquilino aveva più svolte segnalato al proprietario la presenza di cavi elettrici a profondità inferiore rispetto a quella regolamentare di almeno 50 cm totalmente privi di ogni protezione (tale anomalia ed il suo conseguente pericolo di folgorazione era stato segnalato da attestato rilasciato dallo stesso direttore dei lavori). Ma il proprietario aveva fatto “orecchie da mercante”. Con sentenza n. 8637/2016 del 3.05.2016, i Giudici hanno dato naturalmente ragione al conduttore: la sospensione nel pagamento del canone di affitto è pienamente legittima in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento dell’appartamento, ovvero laddove vi è un grave inadempimento del proprietario nella consegna della cosa locata. Fonte: http://www.studiolegaleluongo.it/blog/autoriduzione-canone-di-locazione-non-pagare-il-canone-di-affitto-qualche-volta-si-puo/ Foto: http://www.condominioweb.com/post/2014/a2152-canone-conduttore-locazione.jpg

Crisi degli avvocati e problemi della giustizia: arriva il microcredito

L’accordo verrà presentato e ufficializzato alla Camera dei Deputati l’8 giugno. Gli avvocati e professionisti pugliesi saranno i primi a sperimentare il servizio. L’iniziativa nasce per venire incontro alle crescenti problematiche dell’avvocatura dove numerosi professionisti sono ormai alle prese con problemi economici. A questo si aggiunge il collasso del sistema giustizia italiana e la necessità di guardare a strumenti alternativi di risoluzione delle liti. L’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, Ente di ricerca per l’innovazione giuridica e sociale, ha annunciato di aver raggiunto con l’Ente Nazionale per il Microcredito, ente pubblico non economico, un accordo strategico volto a sostenere l’accesso al credito degli avvocati e dei liberi professionisti non bancabili, che desiderino formarsi ed operare per la risoluzione alternativa dei conflitti, andando di fatto a deflazionare il carico della Giustizia, promuovere la cultura della pacificazione, rendere il nostro Stato più “attraente” agli occhi degli investitori internazionali, intervenire per la risoluzione delle controversie che possano scaturire dal diniego delle richieste dei rifugiati di protezione internazionale. I professionisti pugliesi saranno i primi a sperimentare tale servizio. Il giorno 8 giugno 2016 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in Via della Missione, 4 l’Osservatorio ADR e l’Ente Nazionale per il microcredito sottoscriveranno l’accordo sopracitato per poi presentarlo ufficialmente ai membri della Conferenza dei Presidenti di Gruppo della Camera ed alla Stampa. Sottoscriveranno l’accordo l’On.le Mario Baccini (nella foto), Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito ed il Vicepresidente esecutivo Giammario Battaglia dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR. Relazioneranno sul tema servizi ausiliari e tutoraggio per il microcredito ed in materia ADR, l’avv. Riccardo Maria Graziano, Segretario Nazionale dell’Ente, e, il Vicepresidente dell’Osservatorio Francesca Tempesta. Presenterà il piano d’avvio del progetto in Puglia, il dott. Giuseppe Calabrese responsabile organizzativo del dipartimento ricerca dell’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR. Spiega Giammario Battaglia: “Il Censis, su incarico della Cassa Nazionale Forense, ha pubblicato il rapporto annuale sull’avvocatura italiana. Da un’indagine condotta su un campione di 8000 avvocati, ciò che emerge è una fotografia di una professione organizzata ancora su base individuale ed in microstrutture. Il 70% degli avvocati risulta essere “titolare unico” di studio ed il 65% degli studi si compone al massimo di tre persone. Pochissimi avvocati hanno un sito internet e vi è una scarsa propensione all’uso delle nuove tecnologie. Nonostante il 44,4% degli avvocati abbia visto diminuire il proprio fatturato nel 2015, non si è ancora, però, sviluppata, in questa categoria professionale, la forma mentis di stampo imprenditoriale“. Con il microcredito, aggiunge Battaglia, si pò dare dare una scossa a questa professione, in quanto il microcredito non è un “piccolo finanziamento”, ma una potente leva per: 1) Rendere cosciente il professionista che è un imprenditore e che deve ragionare da imprenditore; 2) Dare la possibilità al professionista di ampliare la sua formazione in campo stragiudiziale affinché possa ampliare i suoi servizi e vedere il settore giudiziale come l’extrema ratio; 3) Contribuire a deflazionare il carico della Giustizia. Francesca Tempesta auspica collaborazione tra l’Ente per il Microcredito e gli Ordini Professionali per migliorare il welfare della categoria e creare innovazione sociale attraverso soluzioni nuove che siano in grado di formare nuove professionalità, consentire a queste nuove professionalità inizialmente “non bancabili” di accedere al credito e di realizzare nuovi servizi legali nel settore stragiudiziale, contribuire al deflazionamento del sistema della Giustizia. Giuseppe Calabrese accoglie con soddisfazione il fatto che è stata la Puglia a sperimentare per prima questa grande occasione. L’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR – spiega Calabrese – si occuperà in questa prima fase di selezionare “Tutor”, ovvero dei veri e propri “angeli” che avranno la funzione di orientare gli avvocati non soltanto ad ottenere il prestito, ma a specializzarsi nel campo stragiudiziale, in qualità di problem solvers; dotarsi di strumenti ICT in grado di essere più smart e competitivi; essere assistiti da professionisti esperti di web-marketing. “ADR e Microcredito un connubio vincente per realizzare nuovi servizi legati al mondo legale stragiudiziale. E’ questa la sfida che ci impone l’Europa e che la Regione Puglia ha raccolto prima di tutti. Crediamo infatti che, oggi, un avvocato debba essere messo in condizioni di scegliere, se svolgere la sua carriera all’interno delle Aule di Giustizia o all’esterno come problem solver, come esperto in lobbying, in public affairs, in mediazione irrituale. Ben vengano, pertanto, corsi e master universitari, così come workshop dedicati all’advocacy, al lobbying, al public affairs, alla mediazione irrituale. Stesso discorso valga per tutte quelle tecnologie in grado di semplificare le comunicazioni con la clientela, la redazione di documenti. Noi stiamo lavorando su tutti questi fronti” – conclude Calabrese. Fonte: http://www.laltrapagina.it/mag/crisi-degli-avvocati-e-problemi-della-giustizia-arriva-il-microcredito/ Foto: https://www.google.it/search?q=patrocinio+a+spese+dello+stato&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwoLOizZDMAhVIVhQKHUsCDt0Q_AUICCgC&biw=1093&bih=504#tbm=isch&q=patrocinio+gratuito+tribunale&imgrc=EjcAiJAtg70ALM%3A