Notifiche Equitalia: addio deposito in Comune, ora in Camera di Commercio

Cartelle esattoriali: in caso di indirizzo PEC non attivo, non valido o errato o di casella di posta elettronica piena, l’Agente della riscossione provvederà al deposito presso gli uffici della Camera di Commercio. Finisce l’era del deposito delle cartelle esattoriali di Equitalia presso la Casa Comunale tutte le volte in cui il messo notificatore non trovava il destinatario presso la sua residenza o questi risultava irreperibile: con il nuovo sistema di notifica delle cartelle di pagamento per posta elettronica certificata (PEC), divenuto obbligatorio ed esclusivo, a partire dal 1° giugno 2016, per imprese, società e professionisti, cambiano tutte le regole. Innanzitutto non si porranno mai più problemi di irreperibilità o di assenza temporanea del destinatario in quanto la casella di posta elettronica dovrà essere sempre attivata per legge. Gli indirizzi PEC – comunicati alla Camera di Commercio all’atto della costituzione dell’attività o al proprio ordine professionale – saranno (così come già sono da tempo) inseriti nel registro Ini-Pec (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata). La casella email, dunque, sarà sempre “reperibile” attraverso la consultazione, da parte Equitalia, di tale elenco speciale. Non ci saranno più scuse per facili impugnazioni su difetti di notifica, postini compiacenti o distratti, consegne a soggetti estranei al nucleo familiare e tutta quella micro-galassia di vizi ed eccezioni relative a relate di notifica, timbri, incompletezza delle informazioni apposte dal messo notificatore o dal postino sull’originale dell’atto o sull’avviso di ricevimento. Difatti, la casella di posta elettronica dovrà essere costantemente “scaricata” dal proprio titolare di modo da lasciare lo spazio necessario per eventuali notifiche da parte di Equitalia. Per chi tenterà di fare il furbo, fornendo un indirizzo di posta elettronica non valido o non più attivo, non ci sarà – come ai vecchi tempi – il deposito presso la Casa Comunale, bensì quello presso gli uffici della Camera di Commercio. In tal modo la notifica si considererà effettuata in modo regolare e si presumerà che il contribuente abbia ricevuto la comunicazione in questione. Ecco perché sarà bene che professionisti, ditte individuali e società verifichino bene, entro il prossimo 1° giugno, che il proprio indirizzo risultante dal registro Ini-Pec sia quello effettivamente utilizzato; diversamente rischieranno di subire notifiche (con deposito alla Camera di Commercio) senza esserne effettivamente a conoscenza. La verifica potrà essere effettuata al seguente indirizzo web: https://www.inipec.gov.it/cerca-pec. La legge infatti prevede che qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo o qualora la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica – da effettuarsi da parte dell’Agente per la riscossione decorsi almeno quindici giorni dal primo invio – la notificazione debba eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e, al contempo dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata a/r. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque espressa richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. Segue da articolo del 28 maggio 2016 (http://localhost:10008/equitalia-dal-1-giugno-cartelle-solo-via-pec/). Fonte: http://www.laleggepertutti.it/106199_notifiche-equitalia-addio-deposito-in-comune-ora-in-camera-di-commercio#sthash.pECrQnCZ.dpuf Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658
Contratti di convivenza: da oggi via libera alla registrazione

Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà, a partire da oggi, all’apertura degli sportelli comunali, due persone dello stesso o di diverso sesso potranno presentarsi all’anagrafe per dichiarare la propria convivenza di fatto o per registrare il contratto di convivenza stipulato. A differenza delle unioni civili, infatti, per le quali occorre attendere i provvedimenti attuativi del Governo, per le convivenze di fatto la legge è operativa sin da subito. O almeno dovrebbe esserlo. Perché i nodi da sciogliere restano diversi anche su questo punto. I comuni, infatti, pur non potendo rifiutarsi di accettare le dichiarazioni, si ritrovano, come riportato dal Sole24Ore, a navigare a vista, senza un registro in cui inserire le dichiarazioni di convivenza, né moduli ad hoc da utilizzare per la presentazione delle istanze. Senza contare, che le nuove “celebrazioni” vanno ad aggiungersi alle funzioni già affidate ai comuni dalla legge n. 162/2014 in materia di separazioni e divorzi. Il che moltiplica il rischio di intoppi e, quasi con certezza, quello di allungare notevolmente i tempi di gestione delle varie pratiche. Sul fronte convivenze, in ogni caso, un piccolo passo in avanti è stato fatto con la circolare n. 7/2016 emanata dal Viminale l’1 giugno scorso che ha dettato le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici da seguire: La registrazione della convivenza L’ufficio dovrà procedere alla registrazione come “conviventi di fatto”, per come definiti dalla l. n. 76/2016, ossia “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, in base alle procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico. La registrazione dovrà essere effettuata entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (che potrà essere inviata anche da un solo partner, sia direttamente che mediante, fax, posta, o telematicamente all’anagrafe), alla quale seguirà, come per le altre istanze anagrafiche, una fase istruttoria relativa all’accertamento dei requisiti di legge. Identica registrazione (da richiedere nel comune dove è registrata la convivenza) andrà eseguita per il contratto di convivenza che risulterà dallo “stato di famiglia” dove la convivenza verrà certificata. Il contratto di convivenza I contratti di convivenza, da redigere in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, rappresentano, si legge nella circolare, “un adempimento nuovo che l’ordinamento ha configurato quale base giuridica della opponibilità del contratto ai terzi”. Il loro contenuto, mirante a disciplinare facoltativamente (perché i conviventi possono anche svolgere il loro rapporto in assenza di tale contratto) i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune della coppia, può essere molto ampio, comprendendo tutte le questioni di rilevanza economica del menage familiare, dalle modalità di contribuzione per far fronte alle esigenze della vita comune all’adozione del regime della comunione dei beni, oltre al luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere. Una volta redatto e sottoscritto, il contratto di convivenza dovrà essere trasmesso dal professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe. La registrazione del contratto di convivenza Una volta ricevuta copia del contratto di convivenza da parte del professionista, l’ufficiale dell’anagrafe del comune di residenza della coppia dovrà “tempestivamente” procedere alla registrazione, nella scheda di famiglia dei conviventi (oltre che in quelle individuali), della data e del luogo della stipula, della data e degli estremi della comunicazione da parte del professionista. L’ufficiale dovrà inoltre assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto. La risoluzione del contratto In caso di cessazione del vincolo contrattuale, la legge Cirinnà ha previsto la risoluzione del contratto di convivenza per le seguenti ragioni: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti. Alla luce di quanto previsto dalla legge, perciò, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà anche l’eventuale risoluzione del contratto di convivenza. Laddove riceva una notifica da parte del professionista riguardante la risoluzione del contratto per uno dei motivi sopraindicati ovvero comunicazione da parte dell’ufficio di stato civile riguardante il matrimonio o l’unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e altra persona, l’ufficiale dovrà procedere alla relativa registrazione nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che in quelle individuali, indicando la data, il luogo e la causa della risoluzione, oltre agli estremi della notifica da parte del professionista o della comunicazione da parte dell’ufficiale dello stato civile. Fonte: Contratti di convivenza: da oggi via libera alla registrazione (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/search?q=registrazione+unioni+di+fatto&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq592KgJPNAhXL1RQKHcYLABUQ_AUICSgD&biw=1093&bih=504&dpr=1.25#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfZDucmD1XXRIjhurxybezMsqmCGf9w0Rg0KLQ0Xup9mUbQ0QdSWIEOahm8hFljlGtY5Q7Q7iULRTwCtDaVeKd0-ByoSCW6vHJt7MyyqEc5KRvUkSVI-KhIJYIZ_13DRGDQoRwVpUIj079IoqEgktDRe6n2ZRtBEtldHpgHl5HyoSCTRB1JYgQ5qGEWslA0TfJB7FKhIJbyEWWOUa1jkR4XTMkbmcvzgqEglDtDuJQtFPABF_117lxiLg2WioSCa0NpV4p3T4HEQh4suGSrWqD&q=registrazione%20unioni%20di%20fatto&imgrc=Y19qX3Ay4nCaQM%3A
Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec

Da mercoledì prossimo, tutti gli atti di riscossione di Equitalia verranno notificati esclusivamente tramite pec. La novità, ricordata dallo stesso concessionario della riscossione in una missiva inviata il 17 maggio scorso al Consiglio nazionale dei commercialisti, dà attuazione a quanto stabilito dalla riforma fiscale (art. 14 d.lgs. n. 159/2015) che ha introdotto l’obbligo di notifica a mezzo pec per imprese individuali, società di persone e capitali, professionisti iscritti in albi o elenchi, nonché ai contribuenti che ne fanno richiesta. Tra pochi giorni, dunque, si dirà addio a buste verdi e raccomandate: le cartelle, ai soggetti sopraindicati, arriveranno soltanto in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla camera di commercio o all’ordine di iscrizione (c.d. registro Ini-Pec). I cittadini, invece, che non abbiano richiesto in modo espresso la notifica a mezzo pec, continueranno a ricevere le cartelle esattoriali in forma cartacea tramite posta o con notifica a mano. Si tratta di “novità – scrive il gruppo nella missiva – che andranno a potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata, migliorando l’efficienza del processo di notifica e rendendo meno onerosa l’interlocuzione con Equitalia” visto che chi è dotato di pec, per scelta o per obbligo, riceverà tempestivamente sulla propria casella mail le comunicazioni senza essere costretto, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, a dover ritirare gli atti presso gli uffici postali/comunali. Se la notifica non va a buon fine, nel caso di indirizzo pec non valido o inattivo, o nel caso in cui la casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15 giorni dal primo, ricorda Equitalia, “l’atto sarà inviato telematicamente alla CCIAA competente per territorio e sarà sempre disponibile online in un’apposita sezione del sito Internet. Il contribuente, inoltre, verrà informato del deposito “telematico” dell’atto tramite una raccomandata A/R”. In tutti gli altri casi, la notifica si considera perfezionata nel momento in cui Equitalia riceverà la comunicazione (da parte del gestore dell’indirizzo di posta elettronica certificata) dell’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario. Per cui, anche se il contribuente non legge la mail o non la apre, la notifica si intende come regolarmente avvenuta. Fonte: Equitalia: dal 1° giugno cartelle solo via pec (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdieconomia.it%2Fequitalia-al-via-le-notifiche-via-pec-per-tutti-i-contribuenti-16150.html&psig=AFQjCNGmBp-JJzNLi43WqC7T65hkwkZ24A&ust=1464517972212658
Giudici di Pace: sciopero dal 6 all’11 giugno contro la recente riforma della magistratura onoraria

L’Unione Nazionale Giudici di Pace e l’Associazione Nazionale Giudici di Pace con comunicato del 24/05/2016 hanno proclamato lo sciopero della categoria dal 6 all’ 11 giugno 2016. Nel documento reso noto agli organi di stampa gli organismi rappresentativi della categoria esprimono “il grave disagio della categoria per essere costretta, dinanzi al comportamento lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia e del Governo, a ricorrere a reiterate e prolungate astensioni per rivendicare l’adeguamento della condizione dei giudici di pace ad elementari e fondamentali principi di diritto costituzionale, comunitario ed internazionale, preordinati a garantire l’indipendenza, imparzialità e professionalità dei giudici e finalizzati ad assicurare ai cittadini l’effettività della tutela giurisdizionale dei loro inviolabili diritti”. Sotto accusa è la recentissima legge 28 aprile 2016, n. 57 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 99, di “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace”: le suddette organizzazioni ritengono tale legge altamente lesiva dei diritti dei giudici di pace e dei principi di indipendenza del giudice e di autonomia degli uffici; in particolare: a) con una disposizione manifestamente lesiva del principio comunitario di non discriminazione è stato previsto che tutti i futuri oneri contributivi ricadano sui magistrati onorari; b) con una disposizione immediatamente precettiva (articolo 5 della legge) è stato conferito ai presidenti di Tribunale il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, in aperta lesione dei principi costituzionali di autonomia degli uffici e di indipendenza del giudice; c) con una disposizione incostituzionale è previsto il potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in aperta violazione dell’articolo 101 Costituzione; d) è previsto inoltre il licenziamento in tronco, “mascherato sotto l’eufemismo della dispensa d’ufficio”, dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall’ufficio per 6 mesi. Fonte: AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Giudici di Pace: sciopero dal 6 all’11 giugno contro la recente riforma della magistratura onoraria. Foto: http://www.sinistraecologialiberta.it/notizie/riforma-magistratura-onoraria-e-dei-giudici-di-pace-de-cristofaro-non-si-tutela-magistratura-ordinaria/
Cartelle di pagamento con il piano di dilazione precompilato; possibilità di riammissione alle rateazioni anche per chi è decaduto in passato, senza pagare gli arretrati.

Tre grosse novità in arrivo da Equitalia, tutte nell’ottica di favorire i pagamenti dilazionati che, ad oggi, costituiscono circa il 50% degli incassi della società di riscossione. La prima novità, che vale però solo per debiti non superiori a 50 mila euro, consiste nell’invio al contribuente, insieme alla cartella di pagamento, di un modulo già precompilato con la richiesta di dilazione: in pratica, il debitore dovrà limitarsi a firmarlo e presentarlo direttamente all’ufficio, senza invece scaricarlo da internet o ritirarlo allo sportello per poi compilarlo (con le conseguenti difficoltà per chi è poco pratico). Con il nuovo sistema, invece, al contribuente basterà restituire il modellino – ricevuto all’interno della raccomandata – allo stesso Agente della riscossione, ottenendo così in automatico la possibilità di pagare a rate. La legge, infatti, ammette indiscriminatamente tutti i contribuenti alla rateazione fino a 72 rate (6 anni) per debiti fino a 50mila euro, senza dover giustificare eventuali difficoltà economiche. Invece, per le morosità superiori a 50mila euro, è sempre necessario depositare l’Isee del nucleo familiare del contribuente per attestare la temporanea situazione di obiettiva indigenza. La seconda novità è che si abbassa finalmente l’importo minimo della singola rata. Sino ad oggi, il piano di dilazione prevedeva un limite: la singola rata non poteva essere mai inferiore a 100 euro. Ora, invece, Equitalia consentirà dilazioni anche pagando 50 euro mensili, anche in questo caso senza bisogno di dover dimostrare le proprie difficoltà economiche se il debito complessivo non supera 50mila euro. Ricordiamo che con la richiesta e l’autorizzazione alla rateazione, il contribuente si mette al sicuro da eventuali pignoramenti, che non potranno più essere intrapresi, mentre quelli già avviati vengono abbandonati. Allo stesso modo scatta il divieto per Equitalia di iscrivere fermi e ipoteche, mentre quelli già iscritti verranno cancellati al pagamento dell’ultima rata (con la sola eccezione del fermo auto che, dopo la dimostrazione del pagamento della prima rata, può essere sospeso). L’ultima novità è che si accelera l’iter per consentire ai debitori, decaduti dalle dilazioni prima del 22 ottobre 2015, di ottenere un nuovo piano di rateazione senza dover pagare tutto lo scaduto (leggi Equitalia: nuove rate senza pagare quelle scadute). Un decreto legislativo dello scorso anno [1] offre la possibilità, a quanti hanno perso il treno della dilazione per non aver pagato cinque rate (anche non consecutive), di essere riammessi al medesimo beneficio a patto di estinguere le rate non saldate in un’unica soluzione: una possibilità che, però, se applicata alle rateazioni perse negli scorsi anni, diventerebbe eccessivamente onerosa (lo scaduto infatti potrebbe raggiungere cifre ragguardevoli). Così per questi ultimi contribuenti si affaccia la possibilità di ottenere una nuova rateazione anche senza versare le rate non onorate. [1] D.lgs. n. 159/2015. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/121979_equitalia-si-paga-ora-con-50-euro-al-mese#sthash.EN262ajU.dpuf Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A
Accesso agli atti: se l’ufficio nega, non serve più il Tar

Con l’ok definitivo del Governo al Foia (il Freedom Of Information Act) si determinerà una vera e propria rivoluzione di “trasparenza” della P.A., attraverso il riconoscimento del diritto di accesso gratuito dei cittadini a tutti gli atti pubblici (salvo specifiche e ben motivate eccezioni), indipendentemente dalla presenza di una posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo. Ma come potrà essere esercitato tale diritto? Intanto, non sempre il cittadino dovrà chiedere, perché il provvedimento approvato rilancia l’obbligo “automatico” di pubblicazione: le P.A. saranno tenute, infatti, a mettere online i pagamenti eseguiti nei confronti dei fornitori; gli enti locali dovranno pubblicare i dati dei titolari degli incarichi dirigenziali ivi compresi gli stipendi; la sanità dovrà pubblicare i criteri di formazione delle liste di attesa, ecc. Per tutto il resto, ovviamente, il primo passo è la domanda da parte dell’interessato. A chi rivolgersi Chi è intenzionato a conoscere una informazione o un atto potrà rivolgersi a tre uffici: quello che possiede materialmente i documenti, laddove di sua conoscenza; quello per le relazioni con il pubblico; una terza struttura indicata ad hoc dall’ente sul proprio sito internet. Laddove, invece, la richiesta di accesso si spinga verso atti non resi pubblici nonostante gli obblighi di legge, l’interessato potrà fare domanda al responsabile anti-corruzione. La domanda dovrà contenere i dati sulle informazioni o sugli atti richiesti, senza alcun bisogno di motivazione. I tempi Alla ricezione dell’istanza, l’ente interpellato deve rispondere entro 30 giorni, fornendo quanto richiesto oppure motivando la decisione negativa. Non vale più il silenzio-rifiuto, che nella versione iniziale del provvedimento, avrebbe fatto decadere l’istanza dell’interessato dopo 30 giorni di silenzio. I tempi però possono dilatarsi anche notevolmente, se scatta la salvaguardia della privacy. La P.A. interessata, infatti, ricevuta la domanda potrà individuare i titolari di dati personali o commerciali che potrebbero subire danni dalla pubblicazione. In tal caso, l’ufficio avvisa questi soggetti controinteressati, i quali hanno 10 giorni di tempo per opporsi alla pubblicazione. Le obiezioni alla diffusione dei dati richiesti, in ogni caso, non vincolano l’ufficio, il quale potrà anche decidere di fornire atti e informazioni anche contro la loro opposizione. In questa ipotesi, la pubblicazione potrà essere fatta soltanto dopo 15 giorni dall’avviso ai controinteressati. E comunque, in base al testo del provvedimento, le obiezioni di costoro possono avere chance di successo soltanto se c’è in gioco un pregiudizio concreto sulla riservatezza dei dati, su segreti commerciali, diritti d’autore, ecc. Che succede se la P.A. dice no Se il cittadino che chiede un’informazione o un atto ad un ufficio della P.A. riceve una risposta negativa può percorrere diverse strade senza dover ricorrere al Tar, come previsto nell’impianto originario del provvedimento, evitando così i costi e i tempi che il ricorso alla giustizia amministrativa poteva comportare. Nella versione approvata, al cittadino è concesso di interpellare prima di tutto il responsabile anti-corruzione, che dovrà essere presente in ogni P.A., ovvero, nel caso di enti locali e regioni, presentare ricorso al difensore civico. Fonte: Accesso agli atti: se l’ufficio nega, non serve più il Tar (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.izsvenezie.it/wp-content/uploads/2014/02/accesso-agli-atti-izsve.jpg
Praticanti avvocati: le nuove regole sul tirocinio

Decreto Ministero, Giustizia 17/03/2016 , G.U. 19/05/2016 Il tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha una durata di diciotto mesi. E’ quanto prevede il D.M. Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2016, n. 116. Tra le principali novità: – il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto; – nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato; – possibilità di anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari; possibilità di svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/20/praticanti-avvocati-le-nuove-regole-sul-tirocinio Foto:http://www.vivere.napoli.it/news/avviso-selezione-pubblica-per-reclutamento-10-praticanti-avvocati/
Contratti accessori di garanzia: chiarito l’ambito di applicazione della Direttiva sulle clausole abusive Corte di Giustizia UE, sez. VI, ordinanza 19/11/2015 n° C-74/15

La Direttiva 93/13/Ce è uno dei cardini della disciplina consumeristica, in quanto ha introdotto per la prima volta “regole che incidono sulla disciplina generale del contratto” (Salvatore Mazzamuto, Il contratto di Diritto Europeo, Giappichelli, 2015, 191), in cui rientra la disciplina delle clausole abusive, richiedendo in generale che, al di là di alcune specifiche ipotesi in cui l’abusività della clausola è presunta (art. 33, c. 2 e art. 36, c. 2 d.lgs. 206/2005) le clausole, non oggetto di trattativa, di un contratto in cui una delle parti rivesta la qualifica di consumatore “non siano caratterizzate un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” (art. 33, c. 1 d.lgs. 206/2005), squilibrio che richiede una specifica attività di accertamento da parte del giudice (art. 34 d.lgs. 206/2005). La direttiva, il cui ambito di applicazione è stato ampliato recentemente in attuazione della Direttiva 2011/83/UE dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, prevede a tutela del consumatore, in presenza di clausole abusive, il rimedio della cd. “nullità di protezione (art. 36, c. 1, d.lgs. 206/2005), forma di invalidità del contratto che produce l’inefficacia della clausola dichiarata dal giudice (o qualificata dalla legge) abusiva senza che possa causare la nullità del contratto, potendo essere rilevata d’ufficio nel solo interesse del consumatore (S. Mazzamuto, ibidem, 253). La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso in data 19 novembre 2015 e 18 febbraio 2016 due importanti pronunce in tema di applicabilità della Direttiva 93/13/CE (“Dir. 93/13”, trasposta in Italia negli articoli 33 e seguenti del d.lgs. 206/2005, cd. “codice del consumo”) in ipotesi di contratti di garanzia accessori (nel caso di specie, di una fideiussione e di una garanzia immobiliare, ipoteca, a favore dell’istituto di credito) ad un’apertura di credito stipulata tra un istituto di credito ed una società unipersonale con finalità imprenditoriale, nel caso in cui il garante non abbia un collegamento funzionale che lo leghi a detto ente (Ordinanza CGUE, 19 novembre 2015, Causa C-74/15), nonché in materia di rilevabilità delle clausole abusive nel procedimento d’ingiunzione in assenza di opposizione dell’ingiunto (Corte di Giustizia UE, Sezione, sentenza 18 febbraio, causa C-49/14), nell’ambito di un contratto di credito al consumo. La prima decisione (CGUE Causa C-74/15) statuisce che i contratti di garanzia per un finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell’interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall’attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale, mentre nella seconda (CGUE C-49/14) la Corte ha dichiarato che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. L’applicabilità della disciplina nel caso di contratto di garanzia accessorio ad un contratto di credito concluso per finalità professionale: l’ordinanza Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, Causa C-74/15, Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău contro Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) riguarda l’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 2, lettera b della dir. 93/13. In particolare: a) se la nozione di “consumatore” deve essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato, in qualità di garante-fideiussore, atti aggiuntivi e contratti accessori (i contratti di fideiussione o di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, nel caso in cui queste persone fisiche non abbiano alcun collegamento con l’attività della società commerciale e abbiano agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale,” e b) se nell’ambito della dir. 93/13 rientrino anche i contratti accessori di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, posto che non vi sia trattativa individuale. Con riguardo al primo quesito interpretativo, la Corte si è discostata dal suo precedente orientamento: nella sentenza Dietzinger causa C‑45/96, paragrafo 23, la Corte aveva dichiarato che “un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell’ambito di un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un’altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell’ambito della propria attività professionale.” Per contro, nell’ordinanza in oggetto, ribadendo l’irrilevanza dell’oggetto del contratto ai fini della sua qualificazione come contratto di consumo, e dunque ai fini dell’applicabilità della dir 93/13, il giudice nazionale deve limitarsi a stabilire se i contraenti “agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale” (paragrafo 23 della decisione, se dunque il contratto non abbia causa di consumo). la Corte ha dunque espressamente dichiarato l’irrilevanza il carattere accessorio della garanzia, stante che l’accessorietà attiene all’oggetto del contratto (paragrafo 14). Pertanto, il contratto di garanzia è un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito, precisando che il garante persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove, ad esempio, non abbia “collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.” (paragrafo 29) La Corte UE conclude nel senso che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale
Sequestro di auto senza assicurazione: per evitare confisca occorre anche riattivare Rca

Ministero dell’Interno, circolare 05/05/2016 n. 300-A-3197-16-101-20-21-1 Sequestro di auto senza assicurazione: per evitare confisca occorre anche riattivare Rca In seguito al sequestro di auto senza assicurazione, al fine di evitare la confisca del veicolo è necessario, oltre al pagamento della sanzione e delle spese di recupero e custodia del veicolo, anche la riattivazione di una polizza Rca della durata di almeno 6 mesi. E’ quanto chiarisce la Circolare 5 maggio 2016 n. 300-A-3197-16-101-20-21-1 del Ministero dell’Interno che richiama la precedente Circolare n. 300-A-7065-13-101-20-21-1. La risposta del Ministero arriva a seguito di richiesta di precisazioni in merito alla questione relativa all’applicabilità della sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 193 Codice della Strada nel caso in cui, in presenza del pagamento in misura ridotta ex art. 202 Codice della Strada o in forma scontata del 30 per cento effettuato entro cinque giorni, non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno sei mesi o lo stesso venga corrisposto oltre il termine di sessanta giorni. Circolare su: http://www.altalex.com/~/media/Altalex/allegati/2016/allegati%20free/ministero-interno-300-A-3197-16-101-20-21-1%20pdf.pdf Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/10/auto-senza-assicurazione-per-revoca-sequestro-occorre-anche-riattivare-rca Foto:https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyY9MbUKXwCkKIv96VGUZMJs8-J1VgNpO9gXCzh_LAB3avbiq6
Come influisce la legge sulle Unioni civili nei rapporti tra dipendente e impresa? Ecco cinque aspetti da considerare

La Legge sulle Unioni civili varata ieri dal Parlamento impatta come è stato ampiamente descritto anche nelle nostre pagine su vari ambiti della vita civile. Vediamo come impatta sul rapporto dipendente – datore di lavoro. Cosa sono le unioni civili L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Unioni civili cosa cambia per l’Ufficio risorse umane Gli uffici risorse umane dovranno certamente fare più attenzione, perché in presenza di unione si devono applicare nuove regole. La legge difatti stabilisce che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, gli atti amministrativi e i contratti collettivi in cui compaiono le parole “matrimonio”, “coniuge”, “coniugi” ovvero termini equivalenti, debbano riferirsi anche a ognuna delle due parti dell’unione civile. Nel caso del codice civile vige invece una limitazione, in quel caso difatti l’equiparazione con il matrimonio vale solo se espressamente richiamata. Vediamo come si profilano i rapporti tra azienda e dipendente quando questi è parte di un’unione civile, in 7 aspetti principali. TFR La legge stabilisce, richiamando espressamente la disciplina relativa del codice civile [2] l’applicabilità delle disposizioni concernenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e della relativa indennità in caso di morte del lavoratore anche alla parte dell’unione civile. Allo stesso modo compatibile con la situazione di unione civile è l’obbligatorietà di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [3]. Ferie matrimoniali Pur non essendo equiparata al matrimonio, l’unione civile come si vede trova molte affinità con esso anche in tema di ferie. In entrambe le tipologie di ferie matrimoniali, sia in quella indennizzata dall’Inps, sia nell’altra generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali per definire il periodo di riposo si usa la parola “matrimonio”: dunque la disciplina come abbiamo visto, salvo per il codice civile, è da considerarsi estensibile. Reversibilità della pensione La reversibilità della pensione è ammessa a favore del coniuge unito civilmente, dunque il coniuge superstite avrà diritto ad ottenere l’assegno dall’INPS secondo le regole stabilite già oggi (per le quali consigliamo il nostro approfondimento Pensioni di reversibilità: la guida) Detrazioni fiscali per carico di famiglia La detrazione per coniuge a carico è ammissibile anche per le unioni civili con tutto ciò che ne consegue in termini di diritti previdenziali [4], il testo che norma tali aspetti, difatti, parla di “coniuge” non legalmente ed effettivamente separato. Permessi per assistenza a disabili Altrettanto applicabile risulta essere la normativa che disciplina la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso per assistere il “coniuge” con handicap in situazione di gravità [5]. Permessi per motivi familiari Estensibile anche la normativa per permessi familiari, che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per 3 giorni per gravi motivi familiari. La Legge difatti riconosce il beneficio in caso di decesso o di documentata grave infermità del “coniuge” [6]. Congedo biennale Anche per il congedo biennale previsto a beneficio del coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata è certamente estensibile ai coniugi uniti in unione civile. [1] DDL “Cirinnà”, proposta di legge 3634-A [2] Cod. Civ. artt. 2118 e 2120 [3] L. 898/70, art. 12 bis [4] TUIR, art. 12 [5] L. 104/92, art. 33, c.3 [6] L. 53/00, art. 4 Fonte: http://business.laleggepertutti.it/8502_unioni-civili-7-cambiamenti-per-le-imprese