Tfr: come si calcola e come viene tassato

Il Tfr, trattamento fine rapporto, spetta a tutti i dipendenti che, perché dimissionari, licenziati o andati in pensione, chiudono un rapporto di lavoro con un’azienda o con una società. Si tratta di una porzione della retribuzione accantonata dal datore di lavoro (di norma l’equivalente a una mensilità ogni anno), che verrà corrisposta al dipendente, appunto, al momento della risoluzione del contratto. Sin dall’inizio, il lavoratore ha la possibilità di lasciare la propria quota di Tfr in azienda o di investirla in un fondo di previdenza complementare. Ha anche la facoltà, dopo otto anni di servizio, di chiedere un anticipo fino al 70% per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, purché il tutto venga debitamente documentato. Il Tfr viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% in base all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tfr in azienda: come si calcola Individuato l’importo lordo del Tfr, cioè la somma delle porzioni di retribuzione accantonate e rivalutate ogni anno di servizio del dipendente, è possibile arrivare al calcolo dell’importo netto. Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, deve stabilire la base imponibile attraverso la somma degli accantonamenti annuali rivalutati, il reddito di riferimento e l’aliquota media di tassazione. Infine, dovrà calcolare l’Irpef. Successivamente scenderà in campo l’Agenzia delle Entrate per ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore negli ultimi 5 anni. Tfr in azienda: come viene tassato Il Tfr è soggetto al regime di tassazione separata disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (1). L’aliquota applicata per il calcolo del Tfr netto non è quella dell’anno in cui viene risolto il rapporto di lavoro ma un’aliquota media che tiene conto sia del numero di anni e frazioni di anni di anzianità del dipendente sia le aliquote Irpef relative agli anni lavorati. Così facendo, la tassazione del Tfr sarà inferiore rispetto a quella che risulterebbe applicando l’aliquota dell’anno in cui il Tfr viene incassato. Come accennato prima, nel calcolo della tassazione del Tfr ha un ruolo anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ricalcola l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni di servizio. Se l’importo è superiore, l’Agenzia chiede la differenza al dipendente. Tfr in un fondo di previdenza complementare Anziché lasciarlo in azienda, alle condizioni che abbiamo appena visto, il Tfr può essere anche investito in un fondo di previdenza complementare come, ad esempio, un fondo pensionistico. In questo caso, dal punto di vista della tassazione, è possibile dedurre dal reddito complessivo Irpef le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Purtroppo la tassazione del rendimento finale di una forma di previdenza complementare è stata quasi raddoppiata nel 2015: dall’11% è passata al 20% sul 62,5% del rendimento che deriva dall’investimento in Titoli di Stato. Inoltre, è salita dall’11% al 17% la tassazione sulle rivalutazioni dei fondi Tfr effettuate dal 1 gennaio 2015. (1) Art. 17 TUIR. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132004_tfr-come-si-calcola-e-come-viene-tassato Foto: http://www.pmi.it/tag/trattamento-fine-rapporto
Processo amministrativo telematico rinviato al 1° gennaio 2017: il testo coordinato in Gazzetta Decreto Legge, testo coordinato 30/06/2016 n° 117, G.U. 23/08/2016

Confermata al 1° gennaio 2017 la proroga dell’avvio a pieno regime del processo amministrativo telematico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stata infatti pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 161, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico”. Ricordiamo che il D.P.C.M. 16 Febbraio 2016 n. 40 aveva disposto l’avvio della sperimentazione del processo amministrativo telematico a partire dal 4 aprile fino al 30 giugno 2016. Il Decreto Legge ha prorogato la fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2016 (termine che è stato confermato anche in sede di conversione). Per consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino al 31 marzo 2017 resteranno comunque applicabili, congiuntamente alle disposizioni sul processo telematico, le regole attualmente vigenti. Al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o mediante nuove procedure concorsuali pubbliche. Link al testo coordinato del D.L. 117/16: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=S7Y5x1o2YEIKYgzmHR9mTQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&atto.codiceRedazionale=16A06310&elenco30giorni=false Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/proroga-processo-amministrativo-telematico Foto: https://www.linkedin.com/pulse/processo-amministrativo-telematico-pronti-al-via-pantaleo
Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati

Decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze, Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (GU n.174 del 27-7-2016). E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale per entrare subito in vigore il decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze (qui sotto linkato) che disciplina la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per gli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disciplina, attuativa di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, mira a rispondere a due principi fondamentali: da un lato quello di garantire la difesa dei meno abbienti fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; dall’altro, quello di garantire al difensore di veder compensata la propria attività professionale. Ecco come funziona la procedura: I crediti compensabili Il decreto disciplina le modalità, con le quali gli avvocati “che vantano crediti per spese, diritti e onorari” per l’attività di patrocinio a spese dello Stato, sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione” possono compensarli “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi”. Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, come chiarito dalla Cassa Forense qualche tempo fa, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla stessa (leggi in merito: “Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio”). Come esercitare l’opzione I crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (a norma dell’art. 82 del T.U.) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente. In relazione agli stessi, inoltre, deve essere stata emessa fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione (ossia la piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Mef), attraverso la quale si può esercitare l’opzione. La piattaforma seleziona le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali è stata avviata la procedura di compensazione e provvede alla selezione (in base alla data di emissione e fino alla concorrenza delle risorse stanziate), comunicando per ciascuna fattura all’avvocato l’ammissione alla stessa. Per le fatture non ammese, invece, l’opzione si intende automaticamente revocata. La stessa piattaforma elettronica provvede, infine, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, unitamente al codice fiscale del creditore e all’importo. La procedura di compensazione I crediti ammessi sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Ageniza delle Entrate, esclusivamente tramite il modello F24 telematico. Si ricorda che possono essere portati a compensazione soltanto i debiti fiscali del creditore e i contributi previdenziali per i dipendenti dello stesso. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad impartire con risoluzione ad hoc le istruzioni per la compilazione dell’F24, mentre i successivi controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati dal ministero della giustizia. Quando esercitare l’opzione La facoltà riconosciuta dal decreto potrà essere esercitata dagli avvocati per l’anno in corso a partire dal prossimo 17 ottobre e sino al 30 novembre. A decorrere dal 2017, invece, l’opzione può essere esercitata dal 1° marzo e sino al 30 aprile. Decreto del 15 luglio 2016 al seguente link: Fai clic per accedere a patrocinio%20pdf.pdf Fonte: Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati (www.StudioCataldi.it)
Avvocati e professionisti: smart work e polizza per tutelarsi dai clienti che non pagano

Tutele più ampie per avvocati e professionisti per i mancati o ritardati pagamenti delle prestazioni da parte dei clienti. Potranno infatti essere stipulate polizze ad hoc per tutelarsi dall’inadempimento con la possibilità di dedurre interamente le spese sostenute. E’ una delle diverse novità previste dal disegno di legge sul lavoro autonomo che ha ricevuto ieri il via libera dalla commissione lavoro del Senato e che ora può approdare all’esame dell’aula, probabilmente dopo la pausa estiva. Il testo, sintesi di un ddl governativo e di un ddl parlamentare, ha subito diverse modifiche nel suo iter in commissione con l’approvazione di diversi emendamenti, prevedendo diverse misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi, intesi nel senso più ampio possibile (restano esclusi soltanto gli imprenditori) e introducendo regole per lo smartworking o lavoro agile. Le principali novità per professionisti e autonomi Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il c.d. Jobs Act amplia le tutele dei professionisti sia sul fronte dei pagamenti che del welfare, prevedendo anche nuovi ambiti di azione quali “un principio di sussidiarietà in base al quale il governo potrà individuare funzioni delle pubbliche amministrazioni che le professioni ordinistiche potranno svolgere con maggiore celerità”, come affermato dal presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Ad essere semplificata inoltre è la disciplina della salute e sicurezza con il riconoscimento che gli studi professionali debbano essere trattati come le abitazioni se sono a queste simili (o lo sono proprio). Altre novità riguardano la possibilità per le Casse di previdenza dei professionisti di gestire tutte le prestazioni sociali integrative, anche di tipo assistenziale, come il sostegno al reddito in circostanze straordinarie”. Sul versante della polizza per garantirsi dal mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo è prevista poi l’intera deducibilità delle spese per gli oneri sostenuti. Tale previsione, si legge nella relazione al ddl, “ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”. Tra gli emendamenti approvati anche quello che consente di ricorrere alla conciliazione nel caso di risarcimento dei danni per clausole o condotte abusive. Sul fronte welfare, esteso il congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata e ampliato il periodo di fruizione, per entrambi i genitori, fino al 3° anno di vita del bambino. Rileva, infine, l’estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con la previsione che i centri per l’impiego si dotino di sportelli dedicati per raccogliere le domande e le offerte di lavoro, fornire informazioni ai professionisti e alle imprese anche sulle procedure di avvio di attività autonome e sulla partecipazione agli appalti pubblici. Le principali novità sul lavoro agile Per quanto riguarda il lavoro agile, la nuova definizione, come spiega ancora Sacconi, “corrisponde allo smart working, ovvero a quel lavoro che, grazie alle tecnologie, si realizza per fasi, per cicli, per obiettivi perché il lavoratore dispone di un adeguato ambito di autonomia e di responsabilità dei risultati”. Poiché i cambiamenti nel lavoro saranno veloci e imprevedibili, saranno dunque le parti del contratto “a definire via via le modalità della prestazione anche con riguardo al diritto alla formazione e al diritto alla disconnessione in determinate fasce orarie”. Disegno di legge sul lavoro autonomo: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/01/testo_161.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/22895-avvocati-e-professionisti-arriva-la-polizza-per-tutelarsi-dai-clienti-che-non-pagano.asp Foto: http://www.salvisjuribus.it/wp-content/uploads/2015/12/polizza-contro-clienti-che-non-pagano.jpg
Approvato il decreto attuativo delle unioni civili

L. n.76/2016. In data 23 luglio 2016 il Governo ha firmato il scorso il decreto attuativo sulle unioni civili recante “le disposizioni transitorie per la tenute dei registri nell’archivio di stati civile” ex art. 1 comma 34 L. n.76/2016. Il decreto si compone di n.11 articoli, che illustrano tempi, modi e adempimenti necessari per la costituzione e registrazione delle unioni civili nell’archivio dello stato civile: a) per costituire un’unione civile, due persone maggiorenni possono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile del comune di loro scelta, fornendo i dati anagrafici e dichiarando la insussistenza di cause impeditive; b) l’ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che vengono invitate a comparire davanti a sé in una determinata data per rendere congiuntamente la dichiarazione vera e propria costitutiva dell’unione; in caso di impedimento di una delle parti, l’ufficiale si reca nel luogo ove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione; c) entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale di stato civile deve verificare la esattezza delle dichiarazioni dio cui al punto sub a) d) nel giorno prefissato le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di voler costituire un’unione civile; e) nella medesima dichiarazione le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e indicare il cognome comune che hanno deciso di assumere per l’intera durata dell’unione; f) l’ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione, redige processo verbale, a cui allega la richiesta, che sottoscrive unitamente alle parti e ai testimoni; g) la registrazione degli atti dell’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili: gli atti iscritti sono poi annotati nell’atto di nascita di ciascuna delle parti; h) l’ufficiale di stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni; i) è previsto che presso ciascun comune sia costituito il registro provvisorio delle unioni civili: è inoltre stabilito che gli atti di stato civile de quo dovranno essere redatti secondo apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 5 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Testo decreto: http://news.avvocatoandreani.it/allegati/decreti/DPCM-unioni-civili-22-07-2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/approvato-il-decreto-attuativo-delle-unioni-civili-103191.html Foto: http://media.studentville.it/articoli_media/images/prima-prova-maturita-tema-unioni-civili.jpg
Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

Inps: circolare n.127 del 08/07/2016. Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono. A chi spettano i permessi legge 104? La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge: Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001). Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104? Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione. Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione Quindi: il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104; il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione; non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione. La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire: del prolungamento del congedo parentale; di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; del congedo straordinario. Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo. Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione? Si possono verificare situazioni differenti. Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92) In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda. Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione. Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa). Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92) In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92) In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale. Assenza a visita di revisione del disabile grave Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione: a) qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione. Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate,
Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati

Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 5448/2015 Vanno risarcite le prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie locali non sono in grado di garantire Purtroppo il servizio sanitario pubblico non sempre funziona come dovrebbe e spesso accade che i malati che hanno bisogno di beneficiare di prestazioni ambulatoriali urgenti si trovano costretti, pur non avendone le risorse, a recarsi in dei centri privati. A tal proposito il Tribunale di Lecce, con la sentenza numero 5448/2015, ha recentemente chiarito che in simili casi, i pazienti hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute. Secondo il giudicante, del resto, il quadro normativo vigente garantisce, almeno con riferimento agli interventi chirurgici, che chi si rivolge a una struttura ospedaliera non convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute, anche in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di riferimento, quando comunque vi è lo stato di necessità. Tale previsione, per il Tribunale, deve estendersi anche ai casi di prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie non siano in grado di garantire. Nel caso di specie, la Regione Puglia ha quindo dovuto rifondere le somme che i malati oncologici della provincia di Lecce hanno dovuto sostenere per sottoporsi alla Pet-Tac, accertamento che l’Asur locale non era in grado di fornire. Dato che neanche le strutture pubbliche della zona riuscivano a garantire tempi di attesa compatibili con la malattia seria e ingravescente, l’ente regionale non può far altro che pagare. La speranza, ora, è quella che tale pronuncia dia la spinta affinché i cittadini, specie quelli gravemente malati, possano trovare nei servizi sanitari pubblici un adeguato ausilio nella lotta contro le loro malattie. Fonte: Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati (www.StudioCataldi.it) Foto: http://gaianews.it/wp-content/uploads/sanita_privata.jpg
Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento

Patente revocata fino a cinque anni a seguito di un mero tamponamento. È questo il rischio che si profila alla luce delle norme del Codice della Strada, in particolare l’art. 222, stante le modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2016 n. 41 che ha disciplinato l’omicidio stradale. Sono, infatti, previste pesanti sanzioni amministrative accessorie per gli automobilisti che per loro colpa abbiano determinato lesioni personali gravi. Una lesione personale, ex art. 583 c.p., si ricorda viene considerata grave anche se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. In caso di sinistro non è infrequente che la persona offesa riscontri una patologia, talvolta anche semplice come ad esempio un dolore o un fastidio, ma senza che lo stato fisico della vittima sia oggettivato medicalmente: basti pensare al caso di un colpo di frusta in cui il dato medico viene a mancare soprattutto a seguito del trascorrere di diversi giorni, ma che l’infortunato può qualificare come episodio che ha generato dolorose conseguenze fisiche. Ove queste siano certificate da un medico, la soglia dei quaranta giorni prevista dalla legge per qualificare il fatto come “grave”, ben può essere raggiunta, ma deriva, in sostanza, da un episodio che non è munito di quel particolare disvalore a cui la norma fa riferimento. Si palesa l’assurda possibilità, dunque, che anche un semplice tamponamento tra le vie cittadine, causato da mera distrazione o dalla frenata improvvisa dell’auto che precede, potrebbe determinare l’instaurarsi di un procedimento penale per lesioni personali gravi ex art. 590-bis del codice penale, se l’infortunato a seguito del sinistro lamenta, a causa di questi un dolore prolungato, un mal di testa incessante (ecc.) che gli impediscono di condurre normalmente la sua quotidianità. Nonostante la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in tal caso non rappresenti di sicuro una condotta “grave”, che non genera un allarme sociale eclatante, da una simile condanna potrebbero derivarne pesanti conseguente, applicando l’art. 222 del Codice della Strada come modificato dalla legge 41/2016, secondo cui alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.c) per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. Il successivo comma 3-ter, prevede che in caso venga applicata tale sanzione accessoria, l’interessato potrà conseguire una nuova patente di guida non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Fonte: Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A
Contrassegno invalidi per patologie psichiche o alle braccia

Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. Più facile ottenere, da oggi, il contrassegno invalidi per l’automobile: il ministero dei trasporti ha infatti precisato [1] che il rilascio non è condizionato alla sussistenza di una patologia degli arti inferiori, legata cioè, in senso stretto, alla deambulazione, ma ben può aversi anche nel caso di patologia agli arti superiori o a disabilità psichica. Difatti, ciò che conta è che la menomazione di cui è affetto l’automobilista sia tale da rendergli difficile l’autonoma mobilità, a prescindere dalle ragioni che la determinano. Quando viene rilasciato il contrassegno invalidi? Il chiarimento ministeriale è frutto di una interpretazione estensiva della norma contenuta nel codice della strada che regola, appunto, il rilascio del cosiddetto contrassegno invalidi. In particolare, il regolamento attuativo del codice [2] stabilisce che gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia un’apposita autorizzazione in deroga, a seguito di uno specifico accertamento sanitario – eseguito da una struttura pubblica – volto a verificare la sussistenza della patologia. L’autorizzazione è comunicata mediante il cosiddetto “contrassegno invalidi”. Il contrassegno è strettamente personale, non può essere ceduto a parenti o amici; non è vincolato ad uno specifico veicolo, ben potendo essere spostato da un’auto a un’altra senza alcun limite. Ha valore in tutta Italia (e non per uno specifico Comune o territorio) e negli altri paesi dell’Unione Europea. Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, l’automobilista portatore di handicap deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza. Tale domanda deve innanzitutto contenere la dichiarazione dell’interessato, sotto la propria responsabilità, dei suoi dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza (ASL), dalla quale risulti che, nella visita medica, è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità per cinque anni; dopo è soggetta a rinnovo. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Quali invalidi hanno diritto al contrassegno? Hanno diritto a richiedere il rilascio del contrassegno invalidi le persone che non possono disporre di una mobilità autonoma. O meglio, per usare le parole del codice, che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. La norma è piuttosto generica e non fa esplicito riferimento a una invalidità degli arti inferiori o superiori. Il discrimine non risiede tanto nella causa della condizione patologica, quanto piuttosto nella oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e con la strada tale da rendere non solo auspicabile ma assolutamente necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti. Per questo motivo a parere del Ministero lo speciale contrassegno potrebbe essere rilasciato anche a persone come il disabile psichico, il non vedente o invalido agli arti superiori, laddove venga effettivamente dimostrato che tale menomazione rende difficile l’autonoma mobilità del soggetto. Spetterà all’azienda sanitaria certificare questo impedimento, con un ampio margine di discrezionalità. Sempre la norma del codice della strada [2] stabilisce che, per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità appena viste. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [1] Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. [2] Art. 381 Reg. Att. Cod. str. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125998_contrassegno-invalidi-per-patologie-psichiche-o-alle-braccia#sthash.ovVeIVIl.dpuf Foto: http://www.lamedicinafiscale.it/wp-content/uploads/2015/11/disabili-parcheggi.jpg
Equitalia: da oggi al via Equiclick, l’app per pagare le cartelle

Oggi è il primo giorno di vita per Equiclick, l’applicazione di Equitalia finalizzata a rendere più diretto il rapporto con i cittadini, migliorare e semplificare le procedure e i servizi offerti. Fortemente voluta dall’amministratore delegato della società Ernesto Maria Ruffini, l’app è stata sviluppata per smartphone e tablet e consente di pagare cartelle e avvisi, ma anche sospendere la riscossione, rateizzare il debito e individuare lo sportello più vicino. “Equiclick è un altro passo di un progetto più ampio che riteniamo doveroso per rendere meno complicata la vita ai contribuenti” ha dichiarato infatti l’ad commentando l’uscita dell’app dell’agenzia di riscossione insieme al nuovo portale web. Grazie a quest’ultimo – ha aggiunto Ruffini – “vogliamo fare in modo che Equitalia sia più chiara, semplice e trasparente. Sono progetti che abbiamo voluto fortemente, partiti da alcuni mesi, e che da oggi ci auguriamo potranno rendere più diretto e moderno il rapporto tra il cittadino e la nostra società che svolge un ruolo ingrato, come è la riscossione, ma nel contempo indispensabile”. Vediamo meglio come funziona la nuova app: A cosa serve Equiclick, sviluppata per smartphone e tablet, si legge nella nota di Equitalia, è come uno “sportello in tasca”, perché consente di fruire dei servizi dello sportello tradizionale e di risolvere anche criticità di carattere informativo, in modo molto più semplice e veloce. Con la nuova app, inoltre, il contribuente può sempre avere sotto controllo la propria situazione, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione e trovare lo sportello più vicino. Inoltre, scrive Equitalia, con pochi “touch” è possibile ottenere la rateizzazione del proprio debito (sempre però per importi non superiori ai 50mila euro). Per aiutare i cittadini nell’utilizzo di Equiclick è disponibile sul canale YouTube di Equitalia il tutorial per illustrare le funzioni e i servizi dell’app. Come funziona Insieme all’inaugurazione del nuovo portale web, già da oggi l’app Equiclick è disponibile da oggi sugli store di Android, Apple e Microsoft. L’applicazione è composta da due “aree”, una “open” accessibile senza password o credenziali, destinata a fornire una serie di servizi (come “paga online”, per saldare cartelle e avvisi utilizzando carta di credito o prepagata; ‘trova lo sportello’, si può individuare rapidamente l’ufficio di Equitalia più vicino, anche con gli orari di apertura al pubblico, ecc.) e l’altra riservata, accessibile solo con le credenziali personali (come codice fiscale, password e pin forniti dall’Agenzia delle Entrate). Nell’area riservata, si potrà verificare in tempo reale la propria situazione personale con Equitalia, così come selezionare i documenti che si vogliono pagare, generare il codice del bollettino Rav con l’importo aggiornato e saldare i debiti. È possibile inoltre, sempre dall’area personale, consultare la lista delle cartelle rateizzabili, richiedere il piano di rientro e iniziare subito a pagare le rate, se si desidera, potendo memorizzare le scadenze sul calendario del proprio smartphone o tablet. Infine, per chi ritiene di non dover pagare le somme richieste, è possibile inviare domanda di sospensione della riscossione in attesa delle verifiche dell’ente creditore. Fonte: Equitalia: da oggi al via Equiclick, l’app per pagare le cartelle (www.StudioCataldi.it) Foto: http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2016/07/04/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/Immagine%20APP%20-%20stampa-kZWG-U432005969075392NB-1224×916@Corriere-Web-Sezioni-593×443.jpg?v=20160704183849