Processo Amministrativo Telematico: la guida completa

Allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. A partire dal 1° gennaio è iniziata ufficialmente l’era digitale del processo amministrativo e tutti i ricorsi depositati da questa data in poi devono seguire le regole del deposito telematico attraverso il Siga, ovverosia il sistema informatico della giustizia amministrativa. Riferimenti normativi L’attuazione del processo amministrativo telematico è disciplinata da un apposito regolamento (che fa applicazione delle disposizioni di cui all’allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. L’allegato A del regolamento contiene poi le specifiche tecnico-operative relative ad ogni sua singola disposizione, che rappresentano un importantissimo sussidio per tutti gli utenti. Il Siga Come detto, il processo amministrativo telematico è gestito attraverso il Siga. Ad esso si accede, in via gratuita, esclusivamente attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it, autenticandosi nella sezione “portale dell’avvocato” attraverso le credenziali fornite dopo il primo accreditamento e utilizzando l’indirizzo p.e.c. presente nei pubblici elenchi. L’unicità del punto di accesso costituisce una delle grandi differenze del PAT rispetto al PCT, che si affianca a quella rappresentata dalla superfluità di uno specifico redattore di atti: dal sito istituzionale della giustizia amministrativa è infatti anche possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione di Adobe Acrobat Reader dotata della facoltà di apporre la firma digitale, attraverso la quale compilare i moduli in pdf per il deposito di atti, istanze ante causam, richieste, ricorsi. Ogni modulo rappresenta la busta da firmare digitalmente e spedire tramite p.e.c. o caricare direttamente sul sito. In tal modo i nuovi fascicoli processuali saranno interamente digitalizzati, in quanto gli atti e i documenti che li andranno a comporre saranno documenti informatici o copie informatiche di documenti cartacei. È consigliabile scaricare di volta in volta i moduli necessari, in quanto potrebbero subire aggiornamenti che non rendono più accettabili dal sistema le versioni obsolete. Deposito tramite p.e.c. Il deposito tramite p.e.c. rappresenta la regola generale. L’oggetto del messaggio non deve contenere particolari diciture, ma è libero. L’unica accortezza formale è quella di abilitare la ricevuta completa, ovverosia comprensiva sia di quella di accettazione che di quella di consegna. Requisiti della p.e.c. La casella p.e.c. utilizzata per il PAT deve avere però dei requisiti specifici: deve conservare le ricevute dei messaggi trasmessi, deve essere dotata di software antispam e antivirus, deve garantire uno spazio su disco. Tempestività del deposito tramite p.e.c. La tempestività del deposito va valutata considerando la ricevuta di accettazione, che deve essere generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine. Nelle ipotesi in cui il codice prevede, con riferimento al rito camerale, il deposito sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio, l’ultimo termine utile è alle ore 12 di tale giorno. È ovviamente indispensabile che il deposito vada comunque successivamente a buon fine, ovverosia che l’avvocato riceva anche una prima ricevuta di consegna da parte del gestore del Siga e un ulteriore messaggio denominato registrazione deposito, che in genere arriva entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo e contiene l’indicazione del numero di protocollo e l’elenco degli atti e dei documenti trasmessi. Può anche accadere che l’avvocato riceva infatti un messaggio di mancato deposito (evenienza che si verifica nel caso di omesso rispetto delle specifiche tecniche) o che non riceva alcuna ricevuta (trovandosi così costretto per ragioni a lui estranee a ripetere l’invio, anche ai fini della rimessione in termini). Deposito tramite upload sul sito Quando il documento pesa oltre 50 megabyte o nel caso in cui altre comprovate ragioni tecniche impediscono l’utilizzo della p.e.c., è possibile ricorrere al deposito tramite upload sul sito della giustizia amministrativa. A tal fine, basta collegarsi alla sezione dedicata del portale dell’avvocato e seguire le istruzioni appositamente predisposte. L’avvenuta ricezione del deposito è attestata dal Siga con un messaggio generato all’esito della procedura. Tempestività del deposito tramite upload La registrazione del deposito segna il momento utile ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, tuttavia esso è seguito, nelle 24 ore successive, da un messaggio p.e.c. contenente il numero di protocollo assegnato. Limiti dimensionali Nel depositare gli atti e i documenti con il nuovo sistema occorre considerare i limiti dimensionali accettati dal sistema, specificati dal segretario generale della giustizia amministrativa con decreto del 23 dicembre 2016. In particolare, in caso di invio via p.e.c. ogni singolo file non può superare i 10 megabyte, mentre il limite complessivo di peso degli allegati a un messaggio è (come accennato) di 30 megabyte. È comunque possibile provvedere a depositi frazionati inserendo nel primo modulo l’indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad esso nei successivi invii. In caso, invece, di upload sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, i predetti limiti si estendono ed arrivano a 30 megabyte per singolo file e a 50 megabyte complessivi, anche in questo caso con possibilità di deposito frazionato. Infine, nel caso in cui un singolo file superi anche i 30 megabyte e non sia frazionabile, è possibile chiederne l’acquisizione direttamente tramite la segreteria degli organi giurisdizionali o, in casi eccezionali e previa autorizzazione, provvedere al deposito cartaceo. Formati ammessi Tutti gli atti difensivi che rientrano nel campo di applicazione del PAT, siano essi ricorsi o successive memorie, possono essere depositati esclusivamente in formato nativo digitale. È a tal fine possibile utilizzare anche i formati TXT, RTF o PDF ottenuto dalla trasformazione di file creati con editor di testi. Per quanto riguarda i documenti, invece, oltre ai predetti formati sono ammissibili i jpg, tiff e gif, gli zip e rar, le e-mail e anche le scansioni, nel caso in cui essi siano disponibili solo in versione cartacea. La procura alle liti Tra i documenti disponibili solo in versione cartacea rientra anche la procura alle liti. Con riferimento ad essa, quindi, è ammessa la scansione che dovrà poi essere asseverata dal difensore e poi sottoscritta con autonoma firma digitale. La firma apposta in calce al modulo, infatti, non è valida anche a tal fine. Help desk e
Avvocati: fino a mille euro per ogni figlio

Arrivano buone notizie per gli avvocati diventati genitori da poco, con famiglia numerosa o con i figli all’asilo o a scuola. La Cassa Forense infatti, tra i bandi a tutto tondo, recentemente emanati per la formazione e le dotazioni tecnologiche dei professionisti iscritti, ha dedicato anche una serie di misure ad hoc a favore degli avvocati genitori. I bandi in questione sono 4 e riguardano sia chi ha avuto un figlio (nato, adottato o affidato) nel corso del 2016, sia chi è già genitore di due bambini e ha in arrivo un terzo bebè, sia infine chi ha i figli al nido, alla materna o al primo anno delle scuole superiori. Le provvidenze erogate a sostegno degli avvocati genitori ammontano a mille euro (per ogni figlio) e le scadenze per presentare domanda sono piuttosto ravvicinate: Bando per ogni figlio nato, adottato o affidato nel 2016 Il primo bando di concorso (sotto allegato) emanato in questi giorni da Cassa Forense riguarda la concessione di contributi in favore degli avvocati iscritti con figli nati nel corso del 2016, o che abbiano adottato o ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli. Le provvidenze erogate ammontano a 1.500 contributi e saranno concesse ad uno solo dei genitori anche se richieste da entrambi. Ai fini dell’ammissione, bisogna anche essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo concesso è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di 1 milione e mezzo di euro) e la domanda va presentata entro il termine perentorio del 16 gennaio 2017. L’istanza va redatta sul modulo reperibile sul sito della Cassa (nell’area modulistica/prestazioni assistenziali e disponibile qui sotto allegato) e inviata alla “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R” unitamente al certificato (di nascita, adozione o affido) del figlio (o autocertificazione), alla copia di un documento valido di identità del richiedente e all’eventuale copia della sentenza di separazione. La graduatoria terrà conto, quale criterio preferenziale, tra l’altro, della mancata percezione dell’indennità di maternità o di altre provvidenze a sostegno della genitorialità del richiedente, dei parti gemellari o plurigemellari (ovvero più figli in adozione o in affido preadottivo). Bando per figli nati o adottati nel 2016 successivi al secondo Il secondo bando di concorso (sotto allegato) per l’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità è dedicato agli avvocati iscritti alla Cassa, “genitori di un figlio nato nel 2016 e successivo al secondo o che nel corso dell’anno 2016 abbiano adottato un figlio successivo al secondo”. Il contributo, anche in tale bando, sarà assegnato ad un solo genitore e in caso di separazione dei coniugi, a colui cui spetta il collocamento prevalente del minore. Per l’ammissione al concorso, inoltre, bisognerà essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa ma non vi è limite di reddito. L’importo erogato sarà pari a mille euro in unica soluzione (sempre fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo pari a 500mila euro). La domanda va compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) e inviata alla Cassa (all’indirizzo sopraindicato), unitamente alla documentazione richiesta (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione redditi 2016; documento identità; ecc.) via pec o raccomandata a/r entro il 16 gennaio 2017. Anche in tal caso verrà stilata una graduatoria che seguirà il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’ammontare del reddito del richiedente e di quello dell’altro genitore. Bando figli all’asilo nido e alla scuola materna Oltre ai nuovi nati, la Cassa ha emanato un bando ad hoc (sotto allegato) per la concessione di contributi in favore degli iscritti con figli all’asilo nido o al primo anno della scuola materna (comunale, statale o privata). Per partecipare bisogna essere in regola con le comunicazioni alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo, anche per tale bando, è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza delle risorse stanziate pari a 1 milione di euro). La domanda, compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) va inviata via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Cassa Forense (“Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma”) entro il 31 dicembre prossimo allegando: certificato della struttura educativa attestante l’iscrizione del figlio del richiedente all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, per l’anno 2016; copia di un documento valido di identità. La graduatoria sarà stilata sempre in base all’ordine inversamente proporzionale al reddito imponibile prodotto nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) dal richiedente e di quello dell’altro genitore e, in caso di parità di reddito, avrà precedenza chi ha più figli minori o chi è più giovane. Bando figli iscritti a scuola L’ultimo bando (qui sotto allegato) in favore degli avvocati genitori prevede provvidenze per chi ha i figli frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore. Le erogazioni saranno massimo mille e per poter accedere al beneficio, bisognerà anche essere in regola con le comunicazioni alla Cassa Forense e aver dichiarato un reddito inferiore a 40mila euro. L’importo massimo erogato è pari a mille euro per ciascun figlio e la domanda va inviata alla sede centrale dell’ente, via pec o raccomandata, attraverso il modulo reperibile online sul sito istituzionale (disponibile anche qui sotto in pdf), entro il termine del 31 dicembre 2016. Alla stessa occorrerà allegare: copia del certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell’anno 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore; copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente ed eventuale copia della sentenza di separazione (o autocertificazione). Gli altri bandi per gli avvocati Oltre ai bandi squisitamente dedicati alla famiglia, Cassa Forense ha avviato recentemente una serie di misure per il sostegno delle competenze e l’agevolazione dell’esercizio della professione legale. A tal fine rispondono, infatti, i bandi emanati per il rimborso degli acquisti di computer, stampanti e
Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia. La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio. Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere. Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata. Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui: Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016? I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono? La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l’iva all’importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada. Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016: dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1; – entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi; – venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate; – entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento). A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi. Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate. Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in quattro rate. In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata
Avvocati nelle scuole: adesioni aperte entro ottobre

Le scuole sono pronte ad accogliere nuovamente tra i loro banchi gli avvocati, stavolta in veste di insegnanti, come stabilito dal protocollo d’intesa tra il Miur e il Consiglio Nazionale Forense (qui sotto allegato). Lo scopo è quello di favorire accordi tra gli istituti scolastici e i consigli degli ordini così da introdurre “nei percorsi formativi lezioni impartite gratuitamente dagli avvocati in tema di educazione alla cittadinanza e alla legalità”. Fino alla fine di ottobre i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno aderire al summenzionato progetto d’intesa, il cui riferimento normativo è rintracciabile nella legge n. 107/2015: la riforma della Buona Scuola, intatti, intende favorire la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, in modo da “implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense”. I concetti potranno essere veicolati attraverso differenti modalità e in base all’approccio del learning-by-doing con lezioni frontali, workshop, simulazioni, role play, panel di esperti, oratori a invito e brainstorming: questi gli strumenti con cui si intende promuovere la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell’avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali. Le disposizioni del Protocollo d’Intesa Sono sette gli articoli del Protocollo d’Intesa con cui Miur e Consiglio Nazionale Forense intendono “promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all’art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. A tal fine verrà elaborato un Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico. Il piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà, ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità. Tali moduli saranno svolti da avvocati individuati dall’ordine locale. Ogni Ordine degli Avvocati si impegnerà a indicare gli avvocati iscritti all’albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi e a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore di coloro impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della Convenzione. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l’istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini degli Avvocati che, in caso di necessità, potranno richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale forense, che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta. Come realizzare il progetto formativo: formazione e scadenze È rimesso ai singoli COA e agli Istituti superiori circondariali l’accordo sulle modalità di svolgimento dei percorsi formativi. Per aderire al progetto, il Consiglio dell’Ordine dovrà registrarsi al Registro Nazionale per l’alternanza secondo quanto previsto dal sito scuolalavoro.registroimprese.it gestito da Unioncamere. Per ulteriori notizie il CNF risponderà per e-mail all’indirizzo progettoASL@cnf.it. Quanto a programma e corsi di formazione, si dovrà fare riferimento al Consiglio nazionale forense: la Commissione CNF referente per i rapporti con la Corte Costituzionale si occuperà del programma, mentre i corsi di formazione si prevedono entro novembre con i referenti dei locali COA. Protocollo: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/protocolli/-/asset_publisher/3Pbavf6hHwa4/content/protocollo-cnf-miur?largefont Fonte: Avvocati insegnanti: entro fine ottobre le adesioni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/23642-avvocati-insegnanti-si-parte.asp
Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti

Corte di Cassazione – Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20684 del 13/10/2016. Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti I giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20684 del 13 ottobre 2016, che accoglie le richieste di un dipendente pubblico dell’Inps. Quando spettano i compensi incentivanti? I compensi incentivanti sono premi di risultato, produttività o lavoro extra che vengono corrisposti in aggiunta al regolare stipendio in vari settori e da varie imprese. Nel caso specifico dell’Inps, la Legge n. 88 del 1989 prevede il versamento di “compensi incentivanti la produttività” ai dipendenti che partecipano alla realizzazione di “progetti a termine” in relazione all’attuazione di disposizioni legislative e per particolari esigenze organizzative. Il dipendente che ha fatto ricorso al tribunale dichiarava di non aver percepito tali compensi incentivanti per le giornate di permesso previste dalla Legge 104. Il lavoratore in permesso può ottenere i compensi? Il dipendente che usufruisce dei giorni di permesso per assistenza al familiare disabile previsti dalla Legge 104 ha diritto a premi di risultato e compensi incentivanti. I giorni di permesso, infatti, “sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri” e quindi “sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti”. Dunque, lo stipendio e gli altri tipi di retribuzione che il dipendente percepisce quando presta assistenza (nel limite dei tre giorni) al disabile devono essere gli stessi che vengono corrisposti quando effettivamente svolge prestazione lavorativa. Contano solo le ore effettivamente lavorate? In assenza di una documentazione specifica che attesti che i premi in oggetto debbano essere pagati solo in relazione alle ore di lavoro effettivo, in ogni caso, il datore di lavoro non può rifiutarsi di pagare il dipendente. Nel caso di specie, come si legge nella sentenza della Cassazione, l’Inps non può opporsi alla sentenza rivendicando l’effettiva assenza dal lavoro del dipendente perché l’Istituto “non ha prodotto la contrattazione articolata” che specifichi che “il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate”. Quali sono i permessi della Legge 104? Leggi anche: Legge 104: è giusto il licenziamento per chi abusa dei permessi? La Legge 104 del 5 febbraio 1992, ricordiamo, stabilisce all’art. 33 che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”, con grado di parentela fino al secondo grado, “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa”. L’assenza da lavoro, regolarmente retribuita, è dunque possibile solo quando il periodo di permesso viene utilizzato per l’assistenza al familiare diversamente abile. Tutte le altre attività, incluso il riposo reso necessario dalla stanchezza accumulata nell’assistere il familiare disabile, sono escluse. Fonte: http://www.diritto.it/docs/5091256-permessi-legge-104-spettano-lo-stipendio-e-i-compensi-incentivanti?source=1&tipo=news Foto: http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lotta-ai-furbetti-della-legge-104-92-in-arrivo-controlli
Avvocati: quanti crediti formativi occorre maturare

La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito, fra gli altri, l’obbligo della formazione continua degli avvocati (art. 11, Legge n. 247/2012). Con il regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 il Cnf ha disciplinato le modalità di attuazione dell’obbligo formativo. L’avvocato è tenuto a curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale, mediante la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative elencate nell’art. 13 del regolamento (fra le altre, ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online). Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo ha durata triennale. Nel corso del triennio (l’attuale scadrà il prossimo 31 dicembre) l’avvocato deve maturare almeno 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno. Tra i crediti del triennio non meno di 9 devono riguardare la deontologia forense (o meglio, l’”ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale”), di cui almeno 3 per ciascun anno. E’ possibile conseguire crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning (cd. FAD), ma i crediti ottenuti con queste modalità non possono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/avvocati-quanti-crediti-formativi-occorre-maturare Foto: http://www.inmediar.it/formazione/
Diritto allo sciopero: natura giuridica e limiti nella più recente giurisprudenza di legittimità

Il presente contributo si pone come obiettivo quello di fornire una sintetica panoramica dei profili principali del diritto allo sciopero esercitato dal lavoratore subordinato, prendendo spunto dalle indicazioni emerse dalle ultime pronunce della Corte di Cassazione che hanno delineato i contorni dell’istituto. L’angolo di visuale non sarà limitato ad un approccio casistico, in quanto si tenterà di inquadrare le più recenti acquisizioni della prassi giudiziale in una prospettiva sistematica di più ampio respiro, così da collocare il diritto vivente nel relativo contesto normativo di riferimento. 1. Inquadramento normativo (cenni) Il diritto allo sciopero rinviene il proprio fondamento super-primario nell’articolo 40 della Costituzione. Tuttavia, il Costituente non ha disciplinato l’istituto, limitandosi a riconoscerne l’esistenza e a rinviare alle leggi ordinarie per ciò che concerne la disciplina di dettaglio relativa all’esercizio del diritto. Lo sciopero trova cittadinanza anche nelle fonti sovranazionali, come si desume dall’articolo 28 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea, che espressamente consacra il diritto dei lavoratori di “ricorrere, in caso di conflitti…ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero”. All’indomani dell’approvazione del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell’Unione, con un conseguente rafforzamento della tutela dei diritti in essa sanciti, ivi compreso il diritto di sciopero. L’equiparazione ai trattati ha ricadute applicative notevoli, che si concretizzano nella possibilità di adire la Corte di Giustizia in occasione di controversie in cui il lavoratore lamenti un’indebita compressione delle prerogative ad esso riconosciute; ciò sempre che si ricada in materie in cui l’Unione Europea esercita la propria competenza. Come anticipato, la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per quanto concerne la regolamentazione del diritto di sciopero. Tale delega è stata esercitata tardivamente dal legislatore, che solo nel 1990 ha approvato la legge n.146 relativa “all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e alla “salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Attraverso la citata legge, il cui ambito applicativo è in ogni caso limitato ai servizi in parola, è stata anche istituita una Commissione di garanzia deputata a dare attuazione alla disciplina posta, vigilando sulla sua corretta applicazione. La cornice normativa di riferimento, in disparte interventi settoriali volti a regolamentare lo sciopero di peculiari tipologie di lavoratori (personale di polizia, assistenti di volo), è completata dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali di ciascun comparto, nei quali le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali concordano con le rappresentanze sindacali “le prestazioni indispensabili” che sono tenute ad assicurare i lavoratori nell’ambito dei menzionati servizi. In conclusione, può osservarsi come il legislatore abbia optato per un sistema in cui compete all’autonomia collettiva formulare le regole da rispettare in occasione del conflitto, laddove invece la legge ha il compito di stabilire il perimetro entro cui deve svilupparsi l’azione negoziale delle parti sociali. 2. Natura giuridica del diritto di sciopero L’evidenziato fondamento super-primario del diritto di sciopero è stato più volte messo in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, che attraverso una “actio finium regundorum” ha puntualmente distinto l’istituto da figure che sono ad esso assimilabili solo sotto il profilo effettuale della assenza del dipendente dal posto di lavoro. Emblematica in tal senso è la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nella Sentenza del 16 settembre 2016, n. 18195, in cui si evidenzia l’ontologica differenza tra il diritto di sciopero e le altre ipotesi di assenza giustificata dal lavoro. Contrariamente a fattispecie quali astensione dovuta a malattia o infortunio, lo sciopero costituisce “una delle pochissime ipotesi di “autotutela” di bisogni e pretese individuali e collettive di rilievo primario che determina la sospensione degli obblighi contrattuali tra le parti, tra i quali anche l’obbligo contributivo per il datore di lavoro” . Partendo da tale premessa, la Corte va oltre il profilo schiettamente giuridico e proietta il diritto di sciopero in una dimensione “sociale”, espressamente qualificandolo come “esercizio di un diritto costituzionale individuale ma ad esercizio collettivo”. L’essenza “relazionale” dello sciopero, come si vedrà nel seguente paragrafo, è una acquisizione consolidata della prassi giurisprudenziale, tant’è che la Corte di Cassazione vi fa espresso riferimento anche laddove si tratta di delineare i limiti all’esercizio del diritto in parola. 3. Limiti all’esercizio del diritto Come anticipato, era intenzione del Costituente demandare al legislatore ordinario la fissazione del concreto ambito e delle modalità attuative dello sciopero. Tale scelta, oltre a desumersi dalla formulazione volutamente generica dell’articolo 40 della Carta, risultava anche la più coerente, vista l’impossibilità di imbrigliare in un testo denso di principi un fenomeno che nella prassi può assumere le più variegate forme. Quanto immaginato dal legislatore costituzionale, tuttavia, non può dirsi pienamente realizzato, vista la mancanza di una legge attuativa che disciplini in modo organico e omnicomprensivo le modalità di esercizio del diritto. L’assenza di una cornice normativa di riferimento ha imposto agli interpreti di porre rimedio alla lacuna, onde evitare che possa configurarsi nell’ordinamento un diritto la cui attribuzione risulti indiscriminata e sottratta a qualsiasi forma di contemperamento con coesistenti situazioni soggettive di pari rango. In tale contesto, ancora una volta è risultata decisiva l’opera di supplenza svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha provveduto a individuare gli eccezionali ostacoli che possono frapporsi alla libera esplicazione del diritto costituzionale in parola. A tal uopo, la recente Sentenza della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2015, n. 24653 ha specificato come lo sciopero sia in linea di principio scevro da vincoli, “se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica . Ciò premesso, la Corte ha ritenuto illegittime le forme di protesta rimesse all’arbitrio dei lavoratori interessati, stigmatizzando lo sciopero attuato mediante modalità prive di alcuna predeterminazione. Il diritto di sciopero, infatti, nasce e si sviluppa nell’ambito di una realtà che coinvolge una pluralità di interlocutori, sicché l’illiceità di tali condotte “isolate” si annida nella circostanza che esse “snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive” dell’istituto in parola. Siffatte forme
Unioni civili: in arrivo i decreti attuativi

Il Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2016, n. 134, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della Legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il governo ad adottare: disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; disposizioni di coordinamento in materia penale. Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. Rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica. Sotto il profilo del diritto internazionale, queste norme evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come per esempio quando si tratta di un’unione civile contratta all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana. Infine, sono state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente così che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi Foto: http://coppia.pourfemme.it/foto/regole-convivenza_1691_4.html
Esenzione dal ticket sanitario: come ottenerla?

Reddito, patologia, gravidanza, invalidità. Ci sono molti casi in cui è possibile non pagare visite ed esami medici. Basta portare all’Asl la documentazione. Chi, purtroppo, frequenta Asl e ospedali perché costretto ad una prestazione sanitaria sa che la forbice delle Regioni sulla spesa si è fatta sentire eccome. Resta, comunque, il diritto all’esenzione dal ticket per alcune tipologie di pazienti o di malattie. Vediamo quali sono e quale pratica seguire per ottenere l’esenzione. Esenzione dal ticket sanitario: chi ne ha diritto Partiamo dalle prestazioni medico-sanitarie, quelle visite ed esami che, per chi non è esente dal ticket, significano un costo di 36 euro (più altri 30 euro, nel peggiore dei casi, richiesti da alcune Regioni se la prestazione supera il costo di 100 euro, ad esempio una risonanza magnetica). All’esenzione dal ticket sanitario per le prestazioni medico-sanitarie hanno diritto gli invalidi, chi viene riconosciuto in condizioni di difficoltà socio-reddituali, chi soffre di particolari patologie, le donne in stato di gravidanza ed i pazienti riconosciuti con diritto all’esenzione nelle singole normative regionali. Come abbiamo visto, può ottenere l’esenzione dal ticket sanitario chi è in difficoltà economiche. Cosa si intende? Vengono esentati: i pazienti con meno di 6 anni o con più di 65, nel cui nucleo familiare il reddito non supera i 36.151,98 euro (il codice di esenzione è E01); i disoccupati e i rispettivi familiari a carico con un reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o con un reddito annuo del nucleo (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico) inferiore a 11.362,05 euro (il codice di esenzione è E02); i pazienti che sono titolari di assegno o pensione sociali ed i loro familiari a carico (codice di esenzione E03); i titolari di pensioni minime che abbiano compiuto i 60 anni ed i familiari a carico alle stesse condizioni di reddito del caso precedente (codice di esenzione E04). Come ottenere l’esenzione dal ticket per reddito Il certificato per ottenere l’esenzione dal ticket per reddito viene rilasciato dopo che il paziente ha compilato un’autocertificazione in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti per l’esenzione. L’autocertificazione va presentata all’Asl di competenza insieme ad un documento di identità e alle tessere sanitarie del richiedente e degli eventuali beneficiari dell’esenzione. L’autocertificazione relativa all’esenzione per disoccupazione (codice E02), deve essere presentata annualmente all’ASL, che rilascia uno specifico attestato. Se i requisiti per usufruire dell’esenzione dal ticket vengono meno, l’interessato è tenuto ad informare la sua Asl. Tenendo conto che raccontare il falso (o nascondere il vero) è perseguibile penalmente. Come ottenere l’esenzione dal ticket per invalidità Altra categoria che può ottenere l’esenzione dal ticket sanitario, è quella degli invalidi. Sono interessati, per tutte le prestazioni, gli invalidi di guerra e per causa di servizio fino alla quinta categoria, gli invalidi di lavoro con una riduzione delle capacità di almeno il 67%, gli invalidi civili che hanno diritto all’assegno di accompagnamento, i ciechi ed i sordomuti, i sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti e le vittime della criminalità organizzata o del terrorismo. Tutti gli altri invalidi che non appartengono ad alcuna di queste categorie possono ottenere l’esenzione dal ticket solo per la prestazione che riguarda la loro invalidità. Ovviamente, tutti loro dovranno presentare il relativo certificato di invalidità per poter ottenere l’esenzione dal ticket. Come ottenere l’esenzione dal ticket per patologia Chi soffre di patologie particolari o di malattie rare ha diritto ad ottenere l’esenzione dal ticket sanitario. L’esenzione comprende tutte le prestazioni specialistiche relative al trattamento di queste malattie, al successivo monitoraggio e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti. Rientrano nell’esenzione anche le prestazioni strumentali alla diagnosi e agli esami genetici sui familiari del paziente. Per ottenere l’esenzione dal ticket per patologia cronica o malattia rara, è necessario presentare un certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. In alternativa, si deve consegnare all’Asl competente la copia della cartella clinica o del verbale di invalidità in cui venga attestata la patologia. L’Asl, a sua volta, rilascerà l’attestazione di esenzione con il codice identificativo da applicare alla ricetta e l’elenco delle prestazioni esenti dal ticket. Esenzione dal ticket sanitario: altri casi E’ possibile ottenere l’esenzione dal ticket sanitario anche in questi casi: alcuni esami per la diagnosi precoce dei tumori; test dell’HIV (gratuito ed anonimo per tutti, compresi gli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno); stato di gravidanza. In particolare, l’esenzione copre: visite ostetrico-ginecologiche da eseguirsi con cadenza periodica durante la gestazione; accertamenti specifici: monitoraggio della gravidanza se vengono riscontrate minacce di aborto; diagnosi prenatale se si presentano delle situazioni di rischio; analisi in fase preconcezionale sulla donna o sulla coppia per accertare eventuali elementi a rischio per una futura gravidanza. Per quanto riguarda l’esenzione dal ticket sui farmaci, la normativa viene dettata dalle singole Regioni. Alcune (come la Toscana, l’Emilia Romagna o la Val d’Aosta) hanno deciso di non prevedere la compartecipazione dei cittadini alla spesa per quanto riguarda i farmaci di fascia A (medicinali essenziali o finalizzati alla cura di malattie croniche). Altre, come la Lombardia, applicano un ticket fisso per la ricetta (non più di 4 euro). C’è invece chi, come la Regione Lazio, fa pagare un ticket variabile in base al costo del farmaco. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132879_come-ottenere-lesenzione-dal-ticket-sanitario Foto: http://www.cassibile.com/apertura/esenzione-ticket-sanitari-rinnovare/
Caduta dalle scale condominiali e diritto al risarcimento

In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. Per la giurisprudenza maggioritaria, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva configurabile in capo al condominio in virtù della sola relazione materiale sussistente con i beni in comune e che, in quanto tale, risulta esclusa soltanto quando “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009). Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta, che sussiste un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, che la cosa era sotto la custodia del condominio, ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe sul condominio dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito. Il nesso di causalità L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è limitata ai danni derivanti dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento (cfr. Cass. civ. 3774/84). Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nelle ipotesi di alterazione, in particolare, il custode risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ. 11592/2010). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008). La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela. Per la medesima ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali delle scale condominiali ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio, mentre per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935). La prova liberatoria Il caso fortuito idoneo a ridurre o escludere la responsabilità del condominio consiste in un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere integrato anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Assimilabili al caso fortuito, ad esempio, sono stati ritenuti l’abbandono di materiale scivoloso sui gradini di ingresso da parte di terzi (Trib. Nocera Inferiore, sent. 08.01.2003) e la condotta del danneggiato che sia scientemente transitato, in condizioni di scarsa visibilità, lungo un percorso diverso tra fioriere e gradini (Trib. Terni, sent. 12.08.1997). La valutazione sull’eventuale autonomia causale del fattore esterno, in ogni caso, risulta commisurata alla natura e alla pericolosità della cosa e il dovere di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta dinanzi alle ipotesi di utilizzazione impropria del bene da parte dello stesso danneggiato la cui pericolosità è talmente evidente ed apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile (cfr. Cass. civ. 4279/2008). Il comportamento del danneggiato che si riveli imprudente nel percorrere le scale, quindi, può mitigare la responsabilità oggettiva del condominio, configurando un’ipotesi di concorso, ovvero costituire la causa unica dell’evento lesivo, escludendo il diritto al risarcimento. È il caso della malcapitata che ha visto rigettare le proprie pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della caduta dalle scale condominiali bagnate e prive di illuminazione anche di emergenza, perché pur trovandosi in situazione di potenziale pericolo, tutt’altro che imprevedibile ed invisibile, aveva comunque deciso di percorrerle anziché servirsi dell’ascensore che serviva il piano, con ciò concretando un processo causale autonomo (App. Trieste, sent. 06.06.2012, n. 454). Fonte: La caduta dalle scale condominiali, quando si ha diritto al risarcimento (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.condominioweb.com/caduta-dalle-scale-e-responsabiita-condominio.12875