Irreperibilità del destinatario: cartella illegittima se non sono indicate le ricerche effettuate

Cassazione, Ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017 E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. , quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Così la Cassazione, nell’ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017. Le formalità nel procedimento di notificazione L’impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l’espletamento di tre distinte formalità sopra prescritte, porta all’applicazione dell’art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione. Tali formalità sono le seguenti: a) l’affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell’atto presso la casa comunale; b) il deposito, appunto, dell’atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo; c) la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Il momento perfezionativo della notificazione La notifica eseguita ex art. 140 si perfeziona, secondo il fermo indirizzo della giurisprudenza, con il compimento delle tre formalità previste, sicché non si producono gli effetti giuridici sse manca uno solo degli adempimenti(1). L’atteggiarsi della norma nel diritto vivente si è quindi radicalmente modificato nel 2005(2) grazie all’apporto delle Sezioni Unite, che hanno affermato che la notifica nei confronti del destinatario si da per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica dell’arrivo dell’atto al destinatario; l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato (questa l’innovazione introdotta dalle Sezioni Unite) pena la nullità della notificazione, sanabil, tuttavia, dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 (3). Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione(4). La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche La notifica ex art. 140 ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell’art. 139(5). Ai fini della irreperibilità, non occorre, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall’art. 139(6): risultato infruttuoso il tentativo di notifica alla residenza e non avendo rinvenuto alcuna delle persone indicate dall’art. 139, l’ufficiale giudiziario può procedere all’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 senza dover ricercare lo stesso notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via. Naturalmente, essendo la procedura ex art. 140 un mero sviluppo di quella prevista ex art. 139, la formalità di cui all’art. 140, deve avvenire a pena di nullità nel rispetto di detto ordine(7). In realtà il termine irreperibilità viene usato, per l’applicailità dell’art. 140 in una accezione attenuata, essendo, l’irreperibilità termine più coerente con la disposizione di cui all’art 143 cpc, dedicato alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mentre la norma in commento si riferisce al caso in cui l’indirizzo del destinatario è noto e la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139(8). Secondo l’opinione prevalente, se il notificante conosce o può conoscere, con la diligenza ordinaria, il luogo in cui si è trasferito il destinatario, la notifica non può essere eseguita nel luogo della precedente residenza(9): comunque, sia chiaro, l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l’eventuale trasferimento della residenza qualora non concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso(10). Il rilievo delle tre formalità Le formalità previste dall’art. 140 hanno tutte carattere essenziale(11): cosa accade se manca una delle tre formalità nell’ipotesi di notifica ex art. 140? Per un primo indirizzo (datato), la mancanza di una delle formalità comporta l’ inesistenza della notifica(12). Oggi, tuttavia, l’orientamento prevalente, qualifica la mancanza di una delle formalità, vizio di nullità, dunque sanabile per effetto della costituzione del notificando ovvero dell’ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice(13). Il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140, necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea)(14). Il deposito dell’atto nella casa comunale rappresenta, unitamente all’affissione dell’avviso nell’albo, essenziale, poiché consente al destinatario di entrare in possesso del documento a lui destinato(15). La giuriprudenza, ha inoltre puntualizzato, che il deposito deve essere riferibile all’atto notificato, con gli estremi necessari alla sua identificazione(16). Non può considerarsi perfezionata la notifica ex art. 140, quando l’ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito(17), anche se l’omissione dell’affissione è stata ritenuta da alcune pronunce causa di nullità della notifica qualora sia comunque stata eseguito l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all’originale dell’atto(18). La ricezione della raccomandata funge, dunque, da atto sanante della nullità per il raggiungimento dello scopo(19); se manca la raccomandata resta ferma anche la nullità determinata dalla mancata affissione(20). L’avviso a mezzo di raccomandata
Trasporto aereo, cancellazione volo e indennizzo: il punto della CGUE

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 11/05/2017, n. C-302/16 In tema di trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comuni sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. L’indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all’agenzia? A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16. Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine. Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento. La vicenda La vicenda all’esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto. La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso. Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet». La sentenza della Corte La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo. Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei – ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni. La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online. Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i
Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986, che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/
Giudici di Pace nuovamente in sciopero dal 26 giugno per un mese

Nuovo mese di sciopero in vista per i giudici di pace, dopo l’astensione attualmente in corso dal 15 maggio fino all’11 giugno. I giudici di pace incroceranno nuovamente le braccia per un mese dal 26 giugno fino al 23 luglio per protesta contro lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, in attuazione della riforma introdotta dalla Legge 28 aprile 2016, n. 57. Si tratta della quarta astensione dalle udienze del 2017, dopo quelle dal 20 al 24 marzo, dal 19 al 21 aprile e quella in corso in questi giorni; ma la protesta non finisce qui, perché le associazioni rappresentative di categoria preannunciano scioperi ininterrotti di un mese ad intervalli di dieci giorni per i prossimi 4 anni. Tra i punti più contestati della riforma, oltre agli aspetti economici e previdenziali, c’è il limite di una sola udienza a settimana; “i cittadini” – ha dichiarato in una nota il segretario dell’Unagipa, Alberto Rossi – “toccheranno con mano cosa succederà quando la sciagurata riforma Orlando entrerà in vigore con i giudici di pace che non potranno tenere più di una udienza a settimana”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/giudici-di-pace-di-nuovo-in-sciopero-per-un-mese-dal-26-giugno Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/giudici-di-pace-confermano-sciopero-di-un-mese
Prestito Cassa Forense per l’accesso alla professione. Fino a 15.000 euro in 5 anni.

Cassa Forense, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, per l’anno 2017, un bando per l’erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, stanziando, a tal fine, un importo complessivo in linea capitale di € 10.000.000,00. Tale iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di esercizio dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale. Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell’abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati dalla Cassa all’Istituto di credito. L’Ente fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo al tal fine stanziato pari ad € 2.000.000,00. La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-line tramite l’apposito accesso riservato presente sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) entro il 31 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi stanziati (€ 10.000.000,00). Sarà cura dell’Ente, una volta verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze alla Banca Popolare di Sondrio per l’ulteriore istruttoria di competenza. Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento del fondo stanziato per l’anno 2017. Bando: http://www.cassaforense.it/media/5610/all-a.pdf Fonte: http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-prestiti-agli-iscritti-under-35/
7 cose che il fisco non può pignorare

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html
Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/
Affitto: la cauzione va restituita all’inquilino con gli interessi

La legge n. 392/1978 all’art. 11 prende espressamente in considerazione la pratica per la quale, all’atto della stipula di una locazione, l’inquilino è chiamato a rilasciare al proprietario dell’immobile la c.d. cauzione. Si tratta di una somma di denaro che il proprietario trattiene a titolo di garanzia nel caso dovessero esservi inadempimenti delle obbligazioni assunte, ed esempio eventuali danni all’immobile o morosità. La norma summenzionata precisa che il c.d. deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone, stabilendo quindi un limite massimo di valore alla somma che il conduttore potrà versare. Se il conduttore ha adempiuto tutti gli obblighi contrattuali su lui gravanti, al termine della locazione la somma versata deve essergli restituita (o compensata). Molti non sanno, tuttavia, che lo stesso art. 11 cit. precisa che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. La somma versata, dunque, va restituita maggiorata degli interessi nel frattempo maturati che si producono anche se il contrario non lo preveda o preveda il contrario, stante l’obbligo derivante dalla legge stessa. Infatti, un’eventuale clausola contrattuale che preveda che la cauzione non sia produttiva di interessi è da considerasi nulla. Si tratta di una ricostruzione avallata dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12117/2003 ha chiarito che l’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Ancora, la Corte di Cassazione, sentenza n. 25136/2006, ha stabilito che, a norma dell’art. 11 l. 27 luglio 1978 n. 392, gli interessi anatocistici sul deposito cauzionale ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione di quest’ultimo alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Ne consegue che il relativo credito diviene liquido ed esigibile solamente all’esito della pronunzia giudiziale che ne determina l’effettivo ammontare. In sostanza, la regola dettata dalla norma citata, non prevede affatto, secondo il Collegio, una scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauzionale, quindi consentirebbe al locatore di corrispondere l’intera somma, costituita da capitale e interessi, alla scadenza contrattuale definitiva. Solo a seguito della pronuncia giudiziale il credito alla restituzione degli interessi sul detto deposito diventa liquido ed esigibile con la determinazione del suo reale ammontare. La Cassazione, sent. n. 23052/2009, ha precisato che locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi d’ufficio Quanto alla prescrizione della domanda di pagamento degli interessi sulla cauzione, si ritiene che il dies a quo scatti a partire dal termine della locazione. Inutile quindi per il locatore affermare che questi si sino prescritti durante il rapporto di locazione. La prescrizione degli interessi dovuti dal locatore al conduttore sulla cauzione versata dal primo al momento della stipula del contratto, decorre solo dal momento di scadenza della locazione (Tribunale Roma, 11 luglio 2003). Invece, quanto al termine prescrizionale (la giurisprudenza non è unanime), se per la cauzione si ritiene applicare la prescrizione ordinaria decennale, con riferimento ai soli interessi sul deposito cauzionale si tende a seguire la previsione dell’art. 2948, n.4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi da pagarsi periodicamente ad anno”. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/24908-affitto-la-cauzione-va-restituita-all-inquilino-con-gli-interessi.asp Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/24077-locazioni-la-mancata-restituzione-della-cauzione.asp
Unioni civili: in Gazzetta i decreti attuativi

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. Via libera ai decreti attuativi della disciplina delle unioni civili introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che entreranno in vigore l’11 febbraio 2017. Vediamo in dettaglio le principali novità: il decreto legislativo n. 5/2017 ha ad oggetto disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Le disposizioni apportano modifiche alle norme del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile; fra queste segnaliamo: sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell’unione civile; sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell’unione civile, le verifiche da parte dell’ufficiale dello stato civile circa l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell’unione civile; è disciplinato puntualmente il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell’ufficiale di stato civile; si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. il decreto legislativo n. 6/2017 reca disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso: si stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; analogamente, l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; quanto alla forma, vige la regola per cui l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione; altre norme riguardano la disciplina dei criteri per individuare la legge applicabile e la giurisdizione in caso di scioglimento dell’unione civile: si stabilisce che lo scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio; i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. Su richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e’ cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. con il decreto legislativo n. 7/2017 sono introdotte nel codice penale e di procedura penale le necessarie disposizioni di coordinamento per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge: agli effetti della legge penale il termine “matrimonio” si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi; analogamente, la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge (art. 199 c.p.p.) è estesa anche alla persona unita civilmente. Ciò consente, ad es., l’applicabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; allo stesso modo, al reato di omicidio potrà applicarsi l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=896935 Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimtbbJ6enRAhXHvRoKHWG7DF8QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.vocidicitta.it%2Fbest-politik%2Funioni-civili-facciamo-chiarezza-con-lavvocatessa-panto%2F&psig=AFQjCNFjp3I3WWHGO6oEPoyQEe44JYMw4w&ust=1485864177164950
Riduzione drastica dei costi di Cassa Forense

Ai Signori Avvocati componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Forense Cari Colleghi in questi giorni abbiamo potuto verificare i costi per la Cassa relativi ai soli organi di amministrazione e controllo della stessa. Allo stato ci riferiamo solo a questa voce di bilancio. Parliamo di quasi 3 milioni di euro. A questa cifra si arriva sommando gli emolumenti annuali per le cariche a titolo esemplificativo il Presidente percepisce circa 73 mila euro ed il suo vice 56 mila. A questi emolumenti fissi verifichiamo l’aggiunta di 413 euro a titolo di gettone di presenza. In questo momento storico la crisi dell’Avvocatura è evidente a tutti, tanti troppo Avvocati fanno sacrifici enormi ogni due mesi per pagare quanto dovuto, togliendo risorse economiche ( ed anche emotive ) all’aggiornamento professionale, alla retribuzione dei collaboratori. Assistiamo a continue cancellazione dagli Albi da parte di avvocati di tutte l’ età per difficoltà di ogni tipo, ma tra queste proprio il pagamento della Cassa forense. E’ evidente pertanto che simili costi di gestione, sono palesemente inopportuni e ci consentirete indecorosi. Molti giovani avvocati ritengono che le somme versate per la cassa mai rientreranno sotto forma di pensione nei loro portafogli. E se questa percezione può apparire esagerata, compiendo attraverso il sito della cassa delle simulazioni pensionistiche, tanto esagerata non lo è più. Parliamo di pensioni da fame percepite ad età molto molto avanzata. Per questo un numero elevatissimo di avvocati vede pagamento della Cassa come un balzello da versare esclusivamente per continuare ad esercitare la professione che si è sempre sognato : essere Avvocati. Per questo siamo qui non chiedervi conto del vostro operato, almeno per adesso, siamo qui a chiedervi un atto di opportunità e di Giustizia professionale. L’abbattimento drastico e immediato dei costi di amministrazione e controllo di un ente che sappiamo non essere una fonte di prebende e compensi per pochi, ma una Cassa che dovrebbe assicurare un vecchiaia serena a chi ha dedicato una vita alla tutela dei diritti. Questi sono gli Avvocati, ed un avvocato che compie sacrifici economici non è un avvocato sereno e un avvocato non sereno non potrà mai essere un buon avvocato. Servire la Cassa Forense è un onore perché si serve l’ Avvocatura tutta, pertanto nessuno, men che mai voi, si potrebbe lamentare di un atto di decoro e di senso di responsabilità. Un primo, e non certo l’unico , passo per rendere meno odiosa la Cassa Forense. Siamo certi che non penserete che la nostra richiesta sia populista o demagogica, siete rappresentanti degli avvocati, e faremo un torto a voi e a noi che vi abbiamo eletto se qualcuno possa pensare a richieste di tal tipo. Siamo certi in un vostro pronto e immediato riscontro a quello che è allo stato una richiesta indirizzata al Consiglio tutto e non ai singoli componenti. Certi di non dover esternare in maniera più eclatante ( ma sempre da Avvocati ) la nostra semplice e giusta richiesta. Cordialmente i vostri colleghi i vostri iscritti i vostri elettori. Goffredo D’Antona foro di Catania https://www.facebook.com/events/1882136098685817/?ti=cl