Giudice di Pace: via alla sperimentazione delle notifiche via pec.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, con la direzione generale per i Sistemi informativi e la direzione generale del Personale e della formazione, ha diramato a tutti i soggetti interessati un provvedimento per informarli dell’avvio delle fasi di e-learning e sperimentazione relativamente alle procedure di notifica e comunicazione telematica presso gli uffici del Giudice di Pace. Come preannunciato nella comunicazione inoltrata dal medesimo ufficio in data 21 Maggio 2019, in data 17 Giugno 2019, il SIGP (registro Informatico degli Uffici dei Giudici di Pace) è stato integrato con un modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e le comunicazioni telematiche alle parti ed agli ausiliari del Giudice. La formazione del personale Attualmente, le utenze dei cancellieri non sono ancora state abilitate alle comunicazioni telematiche, in quanto è necessario procedere alla formazione del personale ed alla fase di sperimentazione con la quale si accerterà, ufficio per ufficio, l’effettiva funzionalità del servizio. Per formare i cancellieri in tempi celeri sull’utilizzo delle funzionalità, la direzione del Personale e della Formazione e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno reso disponibile un corso di formazione da fruire in modalità e-learning. Il corso è stato reso disponibile a partire dal 12 luglio e tratterà i seguenti argomenti: 1) Cornice normativa; 2) Selezione tipologia parte e funzionalità di modifica dati e parti; 3) Invio di comunicazioni/notificazioni telematiche; 4) Re-invio di comunicazioni/notificazioni telematiche a seguito di primo invio fallito. Contestualmente all’avvio della formazione, il personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace sarà abilitato, a cura dei competenti Uffici e Presidi C.I.S.I.A., ad effettuare tramite SIGP le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cancelleria per consentire la sperimentazione. Il regime transitorio In questo periodo transitorio si utilizzerà, così come fatto per le altre fasi del PCT, il metodo del c.d. “Doppio Binario”: la cancelleria, pertanto, effettuerà le comunicazioni e le notificazioni sia con le modalità attualmente in vigore, sia con la modalità telematica utilizzando la nuova funzione In questa fase, però, solo la notifica tradizionale avrà efficacia legale. Le notifiche telematiche avranno valore legale solo quando, verificato il corretto funzionamento del sistema nella fase di sperimentazione, si dovrà inoltrare alla Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi apposita istanza per tutti gli Uffici del Giudice di Pace ricompresi nel circondario, completa del parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. All’istanza dovrà essere allegata, per ogni ufficio del Giudice di Pace, la stampa di una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesti il buon esito di una comunicazione o notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infine, con la nota del 23 Aprile 2019, è stata avviata a livello distrettuale la bonifica delle anagrafe degli avvocati nei fascicoli pendenti innanzi ai Giudici di Pace. Nella nota si afferma che la corretta tenuta delle anagrafiche è condizione essenziale per il buon esito delle comunicazioni e notificazioni telematiche che, in mancanza, devono essere effettuate, come previsto dal comma 8 dell’art. 16 citato, con ricorso al telefax ed all’Ufficiale Giudiziario. Nella nota si conclude con l’invito a monitorare costantemente le attività dei gruppi di lavoro istituiti. Tali interventi, ravvisano la volontà del Legislatore Nazionale di estendere il Processo civile telematico anche ai giudizi posti innanzi al Giudice di Pace, nell’ottica della totale digitalizzazione della Giustizia. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2019/07/30/giudice-pace-notifiche-telematiche

Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova. I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione  di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la  Pensione di sordità (non spettanti alla minore età). Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento). La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate) Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età. Questa procedura  della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto. Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo) Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni. Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo). Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2 Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne). La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni). Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato. Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne. La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne  indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità. Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale. Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età. NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma

Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019 La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge. Capitano spesso situazioni del tipo: 1.       il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000” oppure 2.       in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999” Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale. Ciò, senza considerare che: –        l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. –        il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche. Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”): L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue: “Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.” Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali. Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!) Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013) In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Detrazione cani guida non vedenti 2019: aumentano le agevolazioni. Le novità

Detrazioni cani guida non vedenti 2019 più alte. Aumentano infatti gli importi detraibili per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. La novità è contenuta nella Legge di bilancio 2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, al comma 27 dell’articolo unico. In base all’articolo 15 del Tuir, le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro mantenimento. La Manovra 2019, modificando questa norma, ha innalzato l’importo della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019 a 1.000 euro. Nota bene: per usufruire della detrazione il cane guida dovrà essere intestato direttamente al non vedente

INPS e Legge 104/92: chiarimenti su permessi e regole di calcolo laddove l’orario di lavoro non rientri nella fattispecie di “ordinario” e “giornaliero”

L’INPS: messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018. L’INPS ha emanato il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 201, con il quale chiarisce alcune condizioni sottese alla modalità di fruizione dei permessi Legge 104/92 art. 33, commi 3 (n. 3 giorni mensili) e 6 (giornalieri in due ore), in corrispondenza di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro (Part-time, lavoro a turni e notturno). Queste sono le principali informazioni fornite dall’Istituto nel Messaggio: “Riproporzionamento dei tre giorni di permesso/giornalieri, due ore al giorno Legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro Part-time verticale (tutti i giorni con un orario ridotto), orizzontale (solo alcuni giorni a orario pieno) e misto (verticale/orizzontale) Legge 104/92 a giorni e Part-time verticale Breve premessa: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Principi espressi dalla Giurisprudenza: Con precedente Messaggio informativo, inviato lo scorso 27 febbraio, avevamo dato notizia della sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, n. 4069 del 20.02.2018 (udienza del 03.10.2017), cheera tornata a pronunciarsi a proposito della fruizione (se integrale o riproporzionata in rapporto alla percentuale oraria del Part-time) dei permessi Legge 104/92, ribadendo sostanzialmente la validità di quanto già esposto in sentenza Cassazione civile n. 22925/2017. Il caso riguardava un lavoratore con rapporto di lavoro Part-time verticale, dove l’orario a tempo pieno era, però, ridotto in numero di giornate di lavoro. In estrema sintesi (per maggiori dettagli, rinvio alla lettera del Messaggio del 27.02.2018), la Cassazione aveva stabilito che se la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale superiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 ha diritto a godere in formula piena del permesso (tre giorni o due ore al giorno). Ad esempio, se la prestazione del lavoratore è articolata sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei giorni eseguibili a tempo pieno, corrispondente, quindi, ad un Part-time verticale al 67 per cento, il lavoratore ha diritto ai n. 3 giorni di permesso. Se, invece, la prestazione di lavoro è articolata sulla base di un orario settimanale inferiore al 50 per cento di quello ordinario, il titolare del permesso Legge 104/92 subirà il riproporzionamento del suo permesso. L’INPS, con il Messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, onde evitare equivoci in sede di fruizione del beneficio circa l’indicazione, vaga, del “50 per cento”, fornisce direttamente l’algoritmo di calcolo da applicare: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ————————————————— x 3 (giorni di permesso teorici) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno Nota bene: Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile. Legge 104/92 a ore e Part-time verticale I permessi giornalieri Legge 104/92 non vanno riproporzionato in caso di Part-time verticale. Nel caso di Part-time verticale (solo alcuni giorni a orario pieno), le ore di Legge 104/92 sono comunque due al giorno. Legge 104/92 a giorni e Part-time orizzontale I tre giorni di permesso non vanno riproporzionati in caso di Part-time orizzontale. Nel caso di Part-time orizzontale (tutti i giorni con orario ridotto), i giorni di Legge 104/92 sono comunque tre. Legge 104/92 a ore e Part-time orizzontale Con Messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l’INPS aveva già precisato che, in caso di Part-time orizzontale, l’utilizzo dei permessi giornalieri Legge 104/1992 in ore deve essere ricalcolato secondo un massimale orario mensile dei permessi orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time ——————————————————– x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto Riassumendo: Part time verticale permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Part time orizzontale permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora); permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro. Nota bene: se il lavoratore è assente per malattia (od anche per ferie, permessi sindacali, maternità obbligatoria e facoltativa, ecc.), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all’Interpello n. 24 del 1 agosto 2012- all. 2, ha ritenuto che, nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di tali permessi, non è possibile per il datore di lavoro effettuare un riproporzionamento del diritto ai permessi Legge 104/92, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili Legge 104/92, non sembra possa subire infatti una limitazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri assolutamente diversi. A nulla rileva, dunque, la circostanza secondo la quale il dipendente si sia assentato per malattia per 10 giorni, in quanto vanno inseriti ugualmente fra i giorni di lavoro effettivi (conteggiando ovviamente solo i giorni nei quali il lavoratore avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa, in orario pieno o in Part-time). Nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018 in argomento, si parla

Omessa assunzione del disabile – illecito istantaneo ad effetti permanenti.

Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 6316 del 18-07-2018 Riprendendo il discorso del Ritardo nella assunzione obbligatoria e risarcimento del danno (con riferimento alla Notizia di lunedì 23 luglio, Collocamento disabili presso le Pubbliche Amministrazioni: prospetto informativo entro il 15 settembre), condivido la nota Prot. n. 6316 del 18 luglio 2018, con la quale l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quale sia la natura giuridica dell’illecito commesso dai datori di lavoro circa l’omessa assunzione di persone disabili, nel caso in cui si trovino nella situazione di scopertura delle quote d’obbligo (grava quindi, su di essi, l’obbligo giuridico del facere). La questione si pone essenzialmente sul piano del tecnicismo giuridico (propedeutico se si intende procedere, nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, con diffida); ma, nelle linee generali, è importante avere ben chiare una serie di circostanze, nel momento in cui si agisce per le scoperture di posti ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994: innanzitutto, l’omessa assunzione del disabile è un illecito, che si sostanzia nel mancato compimento, entro il termine di legge, di un comportamento doveroso (il rispetto delle quote d’obbligo). La natura di tale illecito è “istantaneo ad effetti permanenti”, nel senso che: è “istantaneo”, perché sorge immediatamente allo scadere dei tempi regolamentari concessi dal Legislatore per il rispetto delle quote d’obbligo assunzionali; è “ad effetti permanenti”, ovvero perdurante fino a quando la situazione antigiuridica (la mancata assunzione obbligatoria) non venga rimossa dalla Parte datoriale, appunto con l’assunzione del disabile. Nota bene: Il datore di lavoro ha un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa valevole però solo per i datori di lavoro privati, richiesta numerica, mobilità per passaggio/trasferimento tra Pubbliche Amministrazioni artt. 30 per la mobilità e 34-bis per il ricollocamento D.lgs n. 165/2001, avviso pubblico o con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, convenzioni di inserimento lavorativo art. 11 della legge 68 del 1999), se la Parte datoriale sia entro regolamentari termini assunzionali– 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo per i disabili legge 68/1999, 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego (“Servizio competente”) per i centralinisti telefonici settore privato legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti e i massofisioterapisti ante ‘99 settore privato legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”), invece 180 giorni dall’insorgenza dell’obbligo+ 30 giorni dall’invito ad adempiere del Centro per l’Impiego per i centralinisti telefonici non vedenti settore pubblico legge 113/1985 e pari attesa per i fisioterapisti non vedenti settore pubblico legge 29/1994 (legge 29/1994, art. 4 comma 3 “Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113”). Una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60/180 giorni (+ 30 di invito ad adempiere per le categorie professionali abilitanti dei “privi della vista”), la richiesta di avviamento dei disabili secondo l’ordine di graduatoria è, come precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,l’unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, alla Parte datoriale interessata il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica o, in ogni caso, dalla chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (Riferimento normativo: l’art. 7, comma 1-bis, legge 68 del 1999). Per il regime sanzionatorio, vige il principio del “tempus regit actum”, nel senso che ai datori di lavoro inadempimenti verrà applicata la sanzione vigente al momento della consumazione della condotta illecita. Il comportamento omissivo e/o di rifiuto dell’assunzione da parte della Parte datoriale dovrà avere necessariamente, come conseguenza, l’irrogazione della sanzione (di diversa natura, come sotto riportato alla voce Rif. normativo, se si tratta di Parte pubblica, ovvero Parte privata) da parte della Direzione provinciale del Lavoro. L’obbligo di assunzione non lascia margini di discrezionalità al datore di lavoro. Riferimento giurisprudenziale: Cassazione, Sezioni unite, 27.5.1999, n. 302. Riferimento normativo: art. 15 della legge 68/1999, in particolare al comma 1 (imprese private e enti pubblici economici, tenute al pagamento, come Azienda, di sanzioni amministrative pecuniarie, destinate al Fondo disabili) e al comma 2 (Pubbliche Amministrazioni, non soggette direttamente all’applicazione di sanzioni pecuniarie. Dell’omessa assunzione di disabili ne rispondono però, come Persona per funzioni d’ufficio ricoperte, i responsabili di procedimento, ai sensi della legge 241/1990, a cui si applicano nominalmente le sanzioni amministrative, disciplinari e penali previste dalle norme sul pubblico impiego); ai fini della prescrizione, la sua decorrenza scatta dal momento in cui la condotta illecita omissiva si è consumata, ovvero dal 61esimo giorno, ovvero dal 181esimo giorno, successivo all’insorgenza dell’obbligo ex leggi 68/1999, 113/1985 e 29/1994. Foto: https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/mancata-assunzione-disabili-sanzioni/amp

Lavoro: accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità.

Cass., sezione lavoro, ord. n. 15303/2018 Per la Cassazione il giudice deve verificare la riduzione della capacità lavorativa anche riferendosi ad attività affini a quelle precedentemente svolte dall’assicurato. Il giudice, nel giudizio volto ad accertare i requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, dovrà accertare la sussistenza del requisito di cui alla legge n. 222/1984, ovvero la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Tale verifica, tuttavia, dovrà essere effettuata non solo facendo riferimento ad attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle svolte in precedenza dall’assicurato, ma anche rispetto a quelle che, seppur diverse, siano affini al precedente lavoro da questi svolto. Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 15303/2018 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell’Inps contro la sentenza della Corte d’Appello che, conformandosi al giudizio di prime cure, aveva riconosciuto al lavoratore il diritto all’assegno ordinario di invalidità. Nel dettaglio, la Corte territoriale aveva ritenuto che la patologia tumorale maligna della quale era affetto il lavoratore doveva ritenersi invalidante nella misura di legge nonostante l’avvenuta asportazione del tumore maligno. L’Istituto, invece, ritiene che il giudice del gravame abbia errato, in adesione alla consulenza tecnica d’ufficio, nell’emettere un giudizio del tutto avulso dall’accertamento della riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle attitudini, e anche in riferimento all’attività svolta dall’assistito (impiegato assicurativo) con conseguente mancanza di riferimento alla possibilità di attività lavorative proficue. Invalidità: l’accertamento dei requisiti per l’assegno Una doglianza che la Cassazione ritiene di condividere rammentando il consolidato principio (cfr., ex multis, Cass n. 10424/2015) secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, dovrà “essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente”. Ciò in quanto queste costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello non ha tenuto conto, nella valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato, dell’attività di impiegato dallo stesso svolta. Il giudizio della Corte territoriale, infatti, si è limitato a un apprezzamento di tipo sanitario non incentrato altresì sulla possibilità, per l’assicurato di svolgere altre attività confacenti alle sue attitudini, avuto riguardo alla personalità professionale (impiegato) e, dunque, alle sue esperienze di lavoro e capacità di adattamento. Dall’accoglimento del ricorso deriva la cassazione della sentenza dovendo il giudice del rinvio compiere ulteriori accertamenti in fatto attenendosi al principio sopra espresso. Fonte:https://www.studiocataldi.it/articoli/30850-assegno-di-invalidita-l-accertamento-dei-requisiti-per-il-riconoscimento.asp Foto:http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/9853

Testamento biologico: il Senato approva la legge

Il Senato ha approvato oggi, 14 dicembre 2017, in via definitiva il disegno di legge recante le norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Consenso informato. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari nonché riguardo alle possibili alternative e alle eventuali conseguenze del rifiuto o della rinuncia a questi ultimi. Il consenso informato è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare e deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Con le stesse modalità, il paziente può revocare il consenso prestato in qualsiasi momento. Rifiuto del trattamento. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico, anche quelli necessari alla propria sopravvivenza. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente in tal senso restando esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può, in ogni caso, esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali: a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. In caso di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve però adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso e garantire sempre un’appropriata terapia del dolore, astenendosi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure o trattamenti inutili o sproporzionati. Pianificazione delle cure. Medico e paziente possono realizzare una pianificazione condivisa delle cure in caso di patologia cronica o invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta: anche in questo caso il paziente (e con il suo consenso, familiari, parte dell’unione civile o convivente ovvero persona di sua fiducia) deve essere adeguatamente informato sul possibile evolversi della patologia in atto e sulle sue prospettiva di vita e deve esprimere il proprio consenso scritto rispetto a quanto proposto dal medico, oltre ai propri intendimenti per il futuro e l’eventuale indicazione di un fiduciario. Minori, interdetti e inabilitati. La persona minore di età o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.In tali casi, il consenso informato è espresso o rifiutato:– per il minore, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore stesso, in relazione alla sua età al suo grado di maturità;– per l’interdetto, dal tutore sentito l’interdetto medesimo, ove possibile.L’inabilitato può esprimere personalmente il proprio consenso. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato può essere espresso o rifiutato anche o solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, sempre in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.In assenza di disposizioni anticipate di trattamento, qualora il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata, o l’amministratore di sostegno o il rappresentate legale del minore rifiutino le cure proposte nonostante il medico le ritenga appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al Giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, dei soggetti ex art. 406 ss. c.c., del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. DAT. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari o rifiuto o consenso rispetto ad accertamenti diagnostici attraverso le disposizioni anticipate di trattamento.Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso le strutture sanitarie o presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente. Tale ufficio provvederà, poi, all’annotazione in apposito registro, ove istituito. Le disposizioni anticipate di trattamento sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Qualora le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.Con le medesime forme è possibile rinnovare, modificare e revocare le DAT in ogni momento: se per ragioni di emergenza ciò non fosse possibile si può procedere alla revoca con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico assistito da due testimoni.Il medico è tenuto a rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento che possono essere disattese, in tutto o in parte, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di migliorare la qualità di vita del disponente. Fiduciario. Il disponente può anche indicare una persona di fiducia che faccia le proprie veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.La nomina del fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, avviene tramite sottoscrizione da parte dello stesso delle DAT o con atto successivo ad esse allegato. L’eventuale rinuncia alla nomina deve avvenire con atto scritto comunicato al disponente il quale può anche revocare l’incarico al fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi sia deceduto, divenuto incapace o vi abbia rinunciato, restano valide le disposizioni in esse contenute e, in caso di necessità, il Giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno. Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it/news/9/0000087152/Testamento_biologico_il_Senato_approva_la_legge.html  

Piccola guida alla registrazione del contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate, obbligatoria entro 30 giorni dalla firma, avviene mediante la presentazione di un apposito modello RLI recentemente modificato (1). Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca. Il modello RLI è anche utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti: – comunicazione dei dati catastali; – contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie; – denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi; – registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità; – registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; – ravvedimento operoso; – gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca; – registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. Come si compila il modello RLI per registrare i contratti di locazione Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, è composto da: – quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica; – quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori; – quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze; – quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca; – quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità. Dove trovare il modello RLI Il modello RLI è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. Modalità di presentazione del modello RLI Il modello è presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche: un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre; una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. (1) Il nuovo modello, approvato il 15 giugno 2017, sostituisce il precedente modello RLI a decorrere dal 19 settembre 2017. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/175917_come-si-registra-il-contratto-di-locazione Foto: http://economia.leonardo.it/contratto-transitorio-con-cedolare-secca-compilazione-e-registrazione/