Avviso di accertamento e riammissione alla rateazione per i decaduti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso una circolare [1] con cui chiarisce termini e modalità per chi, decaduto dalla rateazione di somme dovute all’Agenzia stessa, intenda essere riammesso. Il riferimento è alla Legge di Stabilità 2016 che consente, ai contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. I contribuenti che intendano essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza. Inoltre, prosegue la Circolare, devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione. Riammissione consentita per le sole imposte dirette Per la riammissione alla rateazione è necessario il rispetto di due condizioni: la decadenza deve essersi verificata “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza devono essere dovute a titolo di imposte dirette e quindi solo per Irpef, Ires, Addizionali e Irap. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’Iva. Non ci sono moduli o istanze, è sufficiente effettuare il pagamento La riammissione alla rateazione è abbastanza semplice: tutto ciò che bisogna fare, senza necessità di istanze o autorizzazioni, è il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento. Ricalcolo delle rate Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare. Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118655_avviso-di-accertamento-riammissione-alla-rateazione-per-i-decaduti#sthash.2tPq0dRv.dpuf Foto: http://www.siciliainformazioni.com/salvatore-forastieri/211262/dilazione-pagamento-agenzia-entrate-salvi-molti-contribuenti

 Cause sotto i mille euro gratis in tutti i gradi

Il ministero della Giustizia conferma lo sgravio totale dalle imposte di registro e di bollo. Stop alle imposte di registro e di bollo in tutte le cause di modesto valore, anche nei gradi successivi al giudice di pace. Lo ha confermato il ministero della giustizia con la circolare n. 4128/2016 (qui sotto allegata), inviata ai presidenti della corte di Cassazione, delle corti d’appello e dei tribunali ordinari, sul “regime fiscale delle spese nelle cause di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad euro 1.033 trattate in grado di appello dinanzi al tribunale”. Allineandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16310/2014) e al fisco (risoluzione Agenzia delle entrate n. 97/E/2014), via Arenula ha affermato che è coerente un’esenzione generalizzata per le cause di minore valore indipendentemente dal giudice adito. Un chiarimento, spiega la nota del ministero, necessario a seguito dei numerosi quesiti pervenuti alla direzione generale della giustizia civile, sulla possibilità di applicare o meno ai provvedimenti del giudice ordinario l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’art. 46 della l. n. 374/1991. Per cui viene ribadito che il regime di esenzione inizialmente circoscritto agli atti del giudice di pace va esteso ad ogni altro provvedimento adottato in tutti i gradi di giudizio, purché relativo a procedimenti di valore non eccedente i 1.033.00 euro. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/21842-cause-sotto-i-mille-euro-gratis-in-tutti-i-gradi.asp Foto: http://guidalowcost.blogspot.it/p/vivere-gratis.html?m=1

Revisione patente, ecco cosa prevedono le nuove norme

Arrivano brutte notizie per chi dovrà effettuare l’esame di revisione della patente: infatti, con una recente circolare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha provveduto ad inserire regole più severe. Tutto questo, per recepire alcune direttive provenienti dall’Europa che disciplinano la circolazione dei veicoli. Una scelta che tende a migliorare la sicurezza sulle nostre strade e a verificare in maniera più scrupolosa l’idoneità di chi guida un veicolo sia per quanto concerne l’aspetto pratico che teorico. In effetti, è opportuno fare una distinzione tra rinnovo e revisione della patente. Con il primo termine si intende la necessità di rinnovare la propria patente di guida poiché è arrivata a scadenza naturale. Cosa diversa è la revisione, che è disposta quando le autorità hanno dei dubbi che la persona abbia ancora i requisiti richiesti per guidare un veicolo. Il rinnovo della patente Il rinnovo della patente varia in base alla tipologia di veicolo che si guida, in primo luogo per le categorie A e B si prevede un rinnovo: fino al 50esimo anno di età ogni 10 anni; tra 50 e 70 anni ogni 5 anni; tra 70 e 80 anni ogni 3 anni; per chi supera gli 80 anni di 2 anni; Mentre la patente di categoria C, ha una validità di 5 anni fino al 65 esimo anno, la durata scende a 2 anni quando si supera la soglia dei 65 anni. La categoria D ha una validità di 5 anni fino ai 60 anni, poi si ha bisogno di una particolare attestazione da rinnovare ogni anno, superati i 68 anni non è possibile portare più questi mezzi. Discorso analogo per la categoria CE: 5 anni di durata per chi ha meno di 65 anni, superati i 65 anni ha una validità di 2 anni. La nuova norma sulla revisione Stando a quanto disciplinato dalla nuova norma, gli esami per ottenere nuovamente l’idoneità si faranno utilizzando dei supporti elettronici come tablet o computer ed il candidato dovrà dare una risposta barrando la casella (V) o (F) a seconda se per lui l’affermazione sia vera oppure falsa. Per le categorie A – B – C – D si prevedono 30 domande ed una durata della prova di 30 minuti, le risposte sbagliate possono essere al massimo 3. Fatta eccezione per i ciclomotori, in cui le domande saranno 20 con una durata di 20 minuti, e con un massimo di 2 risposte sbagliate. Per il rinnovo della qualificazione per il trasporto di merci e di persone bisognerà rispondere a 40 domande in 40 minuti, e il numero di domande sbagliate non dovrà superare le 4. Fonte: http://it.blastingnews.com/motori/2016/04/revisione-patente-ecco-cosa-prevedono-le-nuove-norme-00886595.html Foto: Foto: http://www.adiconsum.it/aree_tematiche/trasporti_turismo/index.php?id=1623&arg=41

Abogados e dispensa dalla prova attitudinale: le Sezioni Unite fanno chiarezza

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/03/2016 n. 5073. L’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia in modo effettivo e  regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ quanto si legge nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di ieri (15 marzo 2016, n. 5073), con cui vengono chiariti i requisiti in presenza dei quali l’avvocato stabilito può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e l’iscrizione all’albo.   L’avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 115, se – nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale – abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non è integrato ove l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buonafede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. E’ questo il principio di diritto che può ricavarsi dalla lettura della sentenza del 15 marzo 2016, n. 5073 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingono il ricorso presentato da un “abogado” avverso la decisione del proprio Consiglio dell’ordine locale – poi confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense – con cui veniva respinta la sua richiesta di dispensa dalla prova attitudinale ed il passaggio dell’iscrizione all’Albo ordinario. L’occasione offre lo spunto agli Ermellini per ricordare i requisiti in presenza dei quali è possibile ottenere la dispensa dalla prova attitudinale. Si legge nella sentenza che «L’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale. Occorre che l’avvocato stabilito abbia, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine» perché possa ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992. Ed aggiunge l’art. 12 cit. che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine». Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogado-iscrizione-esercizio-tre-anni Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg

Assegno Sociale: 485 euro al mese per chi è in difficoltà. Come richiederlo.

Anche nel 2016 è previsto l’assegno sociale, cioè una prestazione assistenziale che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, invece, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito. Ecco come si può presentare la domanda, i requisiti ed i limiti reddituali necessari per ottenere il beneficio. Requisiti e limiti reddituali Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare: cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE, oppure, se extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno CE; residenza in Italia; soggiornare in Italia da almeno 10 anni in via continuativa; essere privi di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti; età pari o superiore a 67 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda, invece, i limiti reddituali c’è da fare una distinzione tra beneficiario coniugato e non. Infatti, per il beneficiario non coniugato il reddito annuo non deve superare l’importo annuo dell’assegno sociale pari a 5.824,91 euro per il 2016. Se, invece, il soggetto che ha diritto al beneficio è coniugato l’importo non deve superare il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale e cioè 11.649,82 euro. L’intero importo dell’assegno sociale viene erogato solo ed esclusivamente nei casi in cui il soggetto sia totalmente privo di reddito, in caso contrario verrà calcolato decurtando dall’importo annuo dell’assegno sociale il reddito percepito dal beneficiario. Facciamo un esempio Se il reddito annuo del beneficiario è pari a 2.500 euro e l’importo annuo dell’assegno sociale pari a 5.824,91 basterà sottrarre a quest’ultimo il reddito percepito dal soggetto e quindi: 5.824,91 – 2.500 = 3324.91 da ripartire su tredici mensilità). Maggiorazioni e riduzioni In alcuni casi l’assegno sociale può essere soggetto a maggiorazioni e riduzioni, nello specifico, sono previste riduzioni del 50% quando il beneficiario è ricoverato presso una struttura per la cura e l’assistenza con vitto e alloggio a carico dell’Assistenza Sanitaria Nazionale; una riduzione del 25% quando il beneficiario è ricoverato in struttura per la cura e l’assistenza e la retta è corrisposta da lui direttamente o dai familiari ma risulta essere meno della metà dell’assegno sociale. E’ prevista invece una maggiorazione nei casi in cui ci siano vincoli reddituali. Bisogna ricordare che alcuni dei redditi percepiti dal beneficiario non vanno calcolati al fine di stabilire il reddito annuo ed essi sono: TFR o eventuale anticipo; assegni per assistenza personale erogati da INPS o INAIL; indennità di accompagnamento; abitazione di proprietà adibita ad abitazione principale; pensione liquidata secondo il sistema contributivo (non oltre un terzo dell’assegno sociale); trattamenti di famiglia; assegno sociale anni precedenti; indennità di comunicazione per i sordomuti. L’assegno sociale, in caso di morte del beneficiario, non viene erogato a favore di coniugi o figli poiché non è una pensione da lavoro, infatti non dà neanche diritto alla quattordicesima. Come fare domanda Per poter presentare la domanda al fine di ottenere l’assegno sociale il cittadino può disporre di diversi canali: INPS, o con modalità telematica (sul sito ufficiale www.inps.it) o con l’ausilio del contact center (803164 da rete fissa, 06164164 da telefono cellulare); Patronati, Caf, liberi professionisti. Alla domanda devono essere aggiunti degli allegati: autocertificazione dei dati personali; dichiarazione della situazione reddituale; dichiarazione di responsabilità su eventuale ricovero con retta a carico dello Stato. Fonte: http://www.lavoroeconcorsi.com/domanda-requisiti-assegno-sociale#ixzz46SKy90jq Foto: http://www.strettoweb.com/wp-content/uploads/2015/03/Assegno.jpg

Equitalia, a Ferragosto sospese le notifiche delle cartelle esattoriali. E presto pagamenti più comprensibili

Nel periodo di Ferragosto saranno sospese le notifiche delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, proprio come già accaduto tra il 24 dicembre e il 6 gennaio. L’annuncio arriva direttamente dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini che, nel corso dell’audizione alla commissione Finanze sulle tematiche connesse all’attività di riscossione coattiva, ha spiegato l’importanza di questa tregua tra fisco e contribuenti. “Vuole essere un gesto d’attenzione nei confronti dei cittadini volto a favorire un clima di fiducia”, ha sottolineato Ruffini che ha aggiunto: “Come nel periodo natalizio ci furono due settimane di sospensione, è probabile che per Ferragosto ci sia un periodo analogo di fermo delle notifiche delle cartelle. Una stop che, anche questa stavolta, non varrà per tutti gli atti (ci sono un migliaio di atti inderogabili per i quali non può essere applicata nessuna sospensione), ma che è reso possibile dai buoni risultati mostrati da Ruffini in commissione. La riforma che ha condotto alla nascita di Equitalia ha, infatti, portato a triplicare quasi gli incassi: da 2,9 miliardi di euro a 8,2 miliardi di euro nel 2015, con un incremento dell’11,2% rispetto al 2014. “L’obiettivo quindi – ha sottolineato l’ad – è stato puntualmente raggiunto”. L’annuncio di Ruffini si va ad aggiungere all’altra novità che lo stesso ad di Equitalia ha annunciato, tramite una mail, a tutti i suoi dirigenti: anche loro dovranno sottoporsi alla prova che lui ha affrontato all’inizio del suo mandato, qualche mese fa. Provare, quindi cosa significa stare allo sportello e affrontare gli inferociti utenti dell’agenzia di riscossione fiscale. Sarà per questo che Ruffini, spiegando in commissione Finanze le criticità maggiori di Equitalia, ha anche detto: “Il contribuente ha il diritto di sapere perché qualcuno citofona un giorno a casa sua e gli dice: mi devi dare X. Con l’Agenzia delle Entrate stiamo studiano un nuovo modello di cartelle esattoriali che siano più comprensibili. Il punto di maggiore difficoltà – ha proseguito – è costituito dalla mancanza di elementi che consentano di rendere sufficientemente chiara la motivazione della pretesa creditoria. Chi riceve una cartella – ha proseguito – deve poter capire cosa gli viene chiesto, senza dover ricorrere a consulente per dover decifrare il documento. Abbiamo il dovere di dare le informazioni che il cittadino richiede”. Insomma Equitalia “sa di dover riscuotere una certa somma, ma spesso non sa con esattezza la motivazione sottesa alla richiesta di pagamento”, emessa da parte dell’ente creditore che può essere un Comune o un altro ente locale. “Se aumentassero, quindi, queste informazioni – ha copncluso Ruffini – si faciliterebbe il pagamento al contribuente e migliorerebbe il rapporto di fiducia nel sistema fiscale”. Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/20/equitalia-a-ferragosto-sospese-le-notifiche-delle-cartelle-esattoriali-e-presto-pagamenti-piu-comprensibili/2655910/ Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A

Posizione organizzativa, ferie maturate e non godute nell’anno. Come retribuirle?

Spesso ci si chiede come devono essere retribuite le giornate di ferie maturate e non godute in un determinato anno da un lavoratore titolare di posizione organizzativa, ove ne fruisca nell’anno successivo e l’importo della retribuzione di posizione, per il nuovo anno, sia inferiore a quello precedentemente attribuito per effetto di una nuova pesatura della stessa, conseguente ad un processo di riorganizzazione dell’ente. Relativamente alla particolare problematica esposta, l’Aran ritiene che, durante il periodo di ferie, il dipendente ha diritto a percepire la medesima retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro. Si tratta di una regola che trova il suo preciso fondamento negli articoli sia della Costituzione (articolo 36, comma 3) che del codice civile (articolo 2109) i quali, nel riconoscere al dipendente il diritto alle ferie, stabiliscono che queste devono essere retribuite. Il Ccnl del 6 luglio 1995, all’articolo 18, comma 1, nel ribadire tale principio, fornisce anche ulteriori specificazioni per l’esatta definizione della retribuzione da corrispondere al dipendente che fruisce delle ferie. Infatti, tale clausola prevede che al lavoratore, durante il periodo di ferie, debba essere corrisposta la normale retribuzione, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non sono corrisposte per dodici mensilità (articolo 18, comma 1, del Ccnl del 6 luglio 1995). Proprio in considerazione dell’espressa previsione contrattuale (“durante tale periodo”), ad avviso della scrivente Agenzia, la retribuzione da riconoscere al dipendente sia quella allo stesso spettante durante il periodo di fruizione delle ferie stesse. Conseguentemente, si esclude che si possa tenere conto, a tal fine, del maggiore importo della retribuzione di posizione della posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare. Fonte:http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2016-04-12/po-ferie-maturate-e-non-godute-anno-195713.php?uuid=ABjzsvEB Foto: http://www.familydea.it/news/ferie-si-potranno-regalare-ne-bisogno/

Clausole Rca che sanzionano il ricorso all’assistenza legale dell’assicurato.

Le Assicurazioni dichiarano guerra agli avvocati: ecco le nuove clausole RCA. E’ davvero sconvolgente. Non pensavo potessero arrivare fino a questo punto. Con queste ultime ‘manovre’ sicuramente si può dire abbondantemente superato ogni limite. Parliamo in particolare di una polizza RCA Allianz che è stata sottoposta da un cliente al collega Iapicca, qualche giorno fa. Questa polizza contiene diverse clausole, palesemente vessatorie e, a mio avviso, da considerare nulle per violazione dell’art. 33 Cod. Cons. (nullità di protezione). Ma il fatto più grave non è questo. Le Assicurazioni vogliono illegittimamente dichiarare guerra agli Avvocati, impedendo o meglio scoraggiando (a suon di penali) il ricorso alla difesa nelle pratiche assicurative. Molto probabilmente perché sanno che senza di noi possono liquidare miserie, o abusare della loro posizione forte. Le clausole nulle La prima clausola, denominata ‘risarcimento in forma specifica garanzia RCA‘, impone all’assicurato/danneggiato in caso di sinistro risarcibile con ‘indennizzo diretto’, di avvalersi per la riparazione del mezzo di ‘autoriparatori convenzionati con l’impresa‘. A fronte di questo impegno, l’impresa corrisponderà al danneggiato un premio (non indicato). Al contrario, in caso di mancato rispetto della clausola, il risarcimento spettante ‘sarà ridotto di € 80,00′. L’effetto pratico della clausola è che le Assicurazioni risparmieranno molto sulle riparazioni e che i danneggiati, dovranno, invece, sopportare gli interventi ‘a scatola chiusa’ eseguiti da autoriparatori convenzionati che non è detto siano ‘capaci’ di riparare in maniera pienamente satisfattiva per il cliente ogni danno subito in conseguenza del sinistro… anzi, forse, proprio a causa delle convenzioni che hanno sottoscritto con la compagnia (che, conoscendo il modus operandi delle assicurazioni, sicuramente ‘strozzano’ l’autoriparatore) le riparazioni saranno eseguite con materiali di bassa qualità o di seconda scelta. Non sottovalutiamo, poi, la questione delle garanzie convenzionali di cui molto spesso gode l’autovettura danneggiata che, per come noto, si perdono se le riparazioni sono eseguite in officine che non appartengono alla casa madre del veicolo. Ma il peggio deve ancora arrivare, e riguarda proprio noi avvocati. Nella seconda clausola definita ‘condizione aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica‘, sempre relativamente ai sinistri trattabili con indennizzo diretto – CARD, la compagnia fa impegnare l’assicurato: 1) A NON AFFIDARE LA GESTIONE DEL DANNO A SOGGETTI TERZI CHE OPERINO PROFESSIONALMENTE NEL CAMPO DEL PATROCINIO (AD ESEMPIO: AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI E SIMILI) 2) a ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000,00 euro. In cambio di questi impegni, l’impresa riconosce uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA (cioè € 3,50 ogni 100 euro… una miseria) e . IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO A RINUNCIARE ALLA DIFESA TECNICA, IL CLIENTE DOVRA’ PAGARE UNA PENALE DI EURO 500 da detrarsi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo. Si tratta di una chiara violazione dei più elementari precetti del codice del consumo. L’impresa provoca, in quanto soggetto più forte del rapporto, una ingiusta compressione dei diritti del consumatore e (fatto più grave) del diritto costituzionale alla difesa del danneggiato. Dal punto di vista giuridico, la condotta della compagnia si appalesa antigiuridica in conseguenza di plurime violazioni sulle vessatorie, ex art. 33 del codice del consumo, in grado di generare la c.d. nullità di protezione della pattuizione invalida. Infatti, soprattutto la seconda clausola (che punisce chi si rivolge ad un avvocato), è da considerarsi vessatoria poiché in grado di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La violazione del codice del consumo è relativa a: – la lettera b) comma II art. 33 cod. cons. (perché la clausola ha il fine di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista); – lettera f) (perché è volta ad imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo); – lettera l) (perchè la pattuizione ha il fine di prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita’ di conoscere prima della conclusione del contratto); – lettera q) (perché limita la responsabilita’ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordina l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita’); – lettera s) (consente al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo); – lettera t) (sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta’ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorita’ giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla liberta’ contrattuale nei rapporti con i terzi); – lettera v-bis (impone al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR); – lettera v-ter (rende eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V). Però il problema più grave è un altro. Le Assicurazioni sferrano un attacco diretto all’avvocatura, in modo pubblico, sfrontato, senza timore delle conseguenze. Ed in tutto questo il CNF pensa a versare oltre 1 milione di euro di soldi raccolti dai nostri sacrifici in favore di una iniziativa editoriale di ‘Dubbia’ fattura, mentre la Cassa Forense investe 10 milioni (del nostro sudore e del nostro sangue) in Eataly di Fico. L’Avvocatura è attaccata da ogni fronte, come se fosse il male assoluto e nessuno, paradossalmente, riesce a difenderla. Il valore elevato ed il rango costituzionale della nostra attività, è stato più volte ribadito, nella materia assicurativa, proprio dalla Suprema Corte (Cass. 2275/2006) secondo cui “il diritto di difesa (del danneggiato) costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale

Prescrizione dei reati: come funziona?

La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione del reato sia seguita da una sentenza di condanna inderogabile. L’ispirazione dell’istituto, sul quale gli orientamenti della scienza penalistica sono unanimi, va rinvenuta nel fatto che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva dopo che sia decorso un certo arco temporale dalla commissione dell’illecito, in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale. Tuttavia, nel corso degli anni, la disciplina della prescrizione dei reati ha conosciuto diversi interventi correttivi, confluiti nella legge cd. “ex Cirielli” n. 251/2005. Una nuova riforma, peraltro, è da qualche tempo al vaglio del Parlamento ma risulta arenata in Senato per alcune criticità che la connotano (leggi: “Prescrizione: che fine ha fatto la riforma?”) Termini di prescrizione Per individuare quali termini di prescrizione si applicano ai diversi tipi di reato, in generale occorre fare riferimento alla durata della pena edittale massima prevista per essi dalla legge. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni. Se, poi, per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni mentre quando stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, il metodo di calcolo introdotto nel 2005 non tiene conto delle circostanze, salvo il caso in cui sussistano aggravanti autonome o ad effetto speciale, in presenza delle quali si considera l’aumento massimo di pena previsto. Reati di particolare gravità La regola generale di computo della prescrizione, tuttavia, conosce delle specifiche eccezioni per i reati di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, all’omicidio stradale (recentemente introdotto nel nostro ordinamento), alla tratta di persone o al sequestro di persona a scopo estorsivo: in tal caso la prescrizione è doppia rispetto a come sarebbe utilizzando i criteri di calcolo generali. Qualche esempio Tenendo conto di quanto sinora detto, facciamo alcuni esempi. Si pensi al reato di furto. Per esso la legge prevede la pena edittale massima di sei anni. Di conseguenza, sarà questo il termine che deve decorrere prima che lo stesso si prescriva. Se invece guardiamo al reato di lesioni personali, la pena edittale massima è di tre anni. In tal caso, seguendo le regole generali, il termine di prescrizione sarebbe triennale ma, poiché il nostro ordinamento prevede che in ogni caso per i delitti la prescrizione è di minimo sei anni, sarà a tale termine che occorrerà fare riferimento. Infine, prendiamo come esempio l’omicidio stradale. La fattispecie “semplice” prevede come pena edittale massima la reclusione per sette anni. In forza del raddoppio della prescrizione il relativo termine sarà quindi di quattordici anni. Inapplicabilità della prescrizione La prescrizione, in ogni caso, non è sempre applicabile. Per alcuni tipi di reato, infatti, la sua ratio viene meno e il decorso del tempo non produce alcuna conseguenza sulla punibilità. Ci si riferisce, in particolare, ai reati per i quali è prevista, anche solo come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti, la pena dell’ergastolo. Per tali reati, infatti, è difficile ipotizzare il venir meno dell’interesse dello Stato alla loro punizione. Rinuncia alla prescrizione L’articolo 157 del codice penale (che è quello che si occupa in generale dell’istituto in commento) stabilisce poi che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall’imputato. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata, in quanto è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527). Decorrenza della prescrizione Ma da quando deve iniziarsi a computare il termine di prescrizione? Per capire come eseguire il calcolo è necessario fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 158 c.p. il quale distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza. La medesima norma prende poi in considerazione l’ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato. Sospensione della prescrizione Non bisogna poi dimenticare che il decorso della prescrizione può essere sospeso al verificarsi di determinati eventi. Ciò avviene, innanzitutto, laddove una particolare disposizione di legge imponga la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare. Altre cause di sospensione sono l’autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio. Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell’imputato o del suo difensore e il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata). Con riferimento a tale ultima ipotesi si sottolinea che, con la sentenza numero 45 del 14 gennaio-25 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma che la prevede, nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertata l’irreversibilità di uno stato mentale dell’imputato tale da impedire la sua cosciente partecipazione al procedimento che, di conseguenza, viene sospeso. In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui cessa la causa della sospensione. Interruzione della prescrizione Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto. Nel dettaglio l’interruzione deriva, innanzitutto, dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Sono inoltre idonei a interrompere la prescrizione anche: – l’ordinanza che applica le misure cautelari personali; – l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto; – l’interrogatorio

A che velocità scatta l’autovelox

E’ capitato a tutti di chiedersi a che velocità scatta la foto dell’autovelox. Per rispondere a questa domanda riportiamo qui di seguito alcune informazioni pratiche, che possono aiutarci a stare piu tranquilli, nel caso in cui temessimo di aver superato il limite di velocità segnalato. Gli autovelox devono essere programmati a scattare la foto al superamento del limite di velocità previsto sulla strada di percorrenza, garantendo comunque una tolleranza di almeno il 5% e, comunque, non inferiore a 5 km/h [1]. In buona sostanza, l’autovelox si mette in funzione non appena l’automobilista supera di oltre il 5% il limite di velocità della strada. Facciamo qualche esempio per comprendere meglio: se in una strada vi è un limite di velocità di 110 km/h, l’autovelox può scattare la foto solo nel momento in cui l’automobile supera 115,5 km/h (ossia 110 km + 5%); se in una strada vi è un limite di velocità di 50 km/h, l’autovelox può scattare la foto solo nel momento in cui l’automobilista supera 55 km/h: in questo caso, infatti, poiché il 5% di 50 è 2,5, si applica la seconda regola (sopra richiamata) secondo cui la tolleranza non può mai scendere al di sotto di 5 km/h); se in una strada vi è un limite di velocità di 90 km/h, l’autovelox scatta al superamento di 95 km/h (anche in questo caso, infatti, il 5% di 90 è inferire a 5, essendo pari infatti a 4,5); se in una strada vi è un limite di velocità di 100 km/h, l’autovelox scatta da 105 km/h in su (ossia 100 + 5%); se in una strada vi è un limite di velocità di 130 km/h, l’autovelox scatta a partire da 136,5 km/h (ossia 130 + 5%). Si comprende bene che, fin quando il limite di velocità non supera 100 km/h, per sapere quando si attiva l’autovelox è necessario sommare 5 al limite predetto. Da 110 km/h in su è necessario effettuare il calcolo del 5%. Attenzione: i limiti appena indicati sono considerati minimi; questo vuol dire che la polizia ben potrebbe fissare l’attivazione dell’autovelox a una velocità superiore al 5%. Così, per esempio, in un tratto stradale ove è previsto il limite a 50 km/h, le autorità potrebbero comunque decidere di far scattare la foto solo se l’automobile supera 100 km/h. Strade in salita o discesa Spesso, nel caso di strade a doppio senso di circolazione, l’autovelox è in grado di rilevare la velocità delle auto su entrambi i sensi di marcia. Nel caso, però, in cui la strada sia in pendenza, si potrebbe ritenere che vi sia maggiore tolleranza sulla tratta in discesa che non su quella in salita. Si tratta, però, di una falsa convinzione: anche in discesa i limiti restano gli stessi e così pure la tolleranza del 5% sia per chi sale che per chi scende. Taratura dell’autovelox Ricordiamo che l’autovelox deve essere necessariamente omologato e tarato. Dei relativi certificati l’automobilista ha diritto a prendere visione. Sanzioni per la multa con autovelox Se l’automobilista supera il limite di velocità della strada di oltre il 5% (tolleranza) scattano sanzioni differenti a seconda dello scarto tra la velocità rilevata e quella consentita. In particolare: per chi supera di non oltre 10 km/h il limite di velocità, la sanzione va da 39 e 159 euro; per chi supera il limite di velocità di oltre 10 km/h, ma non oltre 40 km/h, la sanzione va da 159 a 639 euro, con decurtazione di 3 punti dalla patente; per chi supera i limiti di oltre 40 km/h, ma non oltre 60 km/h, scatta la sanzione da 500 a 2.000 euro, con decurtazione di 10 punti dalla patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida (identica la sanzione in caso di conducente neopatentato); per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h, scatta la sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro, la decurtazione di 10 punti patente nonché il ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi. I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l’abbia conseguita da meno di 3 anni. [1] Art. 197 D.P.R. 610/96. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117752_a-che-velocita-scatta-lautovelox#sthash.wUZJhZBt.dpuf Foto: http://immagini.insella.it/sites/default/files/anteprima/multe-autovelox.jpg