Diritto penale: comprare anabolizzanti vietati, al fine di incrementare la massa muscolare, costituisce ricettazione

Corte di Cassazione Penale, Sez. II, n. 15680 del 2016. Nel caso specifico, il dato fattuale è il seguente: gli imputati, ricettando gli anabolizzanti, hanno incrementato il proprio patrimonio di beni che, non avrebbero potuto acquistare nel mercato legale o lo avrebbero potuto solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale) hanno potuto soddisfare quel loro bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fossero ricorsi al “circuito” legale, di certo non avrebbero potuto conseguire o, comunque, lo avrebbero conseguito in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno prescritte su prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare. Quello, quindi, che sembra essere sfuggito al giudice è proprio questo peculiare aspetto della vicenda in quanto, facendo leva sul solo aspetto psicologico, ha confuso e sovrapposto tre concetti che vanno tenuti rigorosamente separati: il dolo specifico; il profitto; il movente. Nel caso di specie: – è configurabile il dolo specifico perchè gli imputati hanno voluto e si sono rappresentati (art. 43 c.p., comma 1) che dall’acquisto di quei farmaci, avrebbero tratto “un profitto”; – “il profitto”, va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima non avevano e che non potevano acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il loro “patrimonio” potendo trarre da essi un vantaggio e, quindi, idonei a soddisfare un proprio bisogno (materiale o spirituale); – il “movente” per cui decisero di ricettare quei beni, ossia”per soli fini edonistici” avendoli utilizzati per incrementare la massa muscolare, è irrilevante ai fini della configurabilità del reato, potendo essere preso in esame solo ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. , comma 2, n. 1. In conclusione, la sentenza va annullata con rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Torino che, nel giudizio di appello, si atterrà al seguente principio di diritto: “il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s’incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio e, quindi, in sè, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economico o spirituale: conseguentemente risponde del delitto di ricettazione l’agente che acquisiti o riceva farmaci e sostanze dopanti provento del delitto di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7. Ai fini del delitto di ricettazione è irrilevante il movente, ossia la causa psichica che ha indotto l’agente ad agire, potendo il medesimo essere preso in considerazione ai soli fini del trattamento sanzionatorio”. Pertanto vi è il reato di ricettazione nel caso di acquisto di anabolizzanti vietato dalla legge, anche solo al fine di soddisfare un proprio bisogno edonistico di incrementare la massa muscolare. Fonte: www.molegale.it Foto: http://www.latinatoday.it/cronaca/anabolizzanti-palestre-arresti-latina-cisterna.html

I nuovi contratti di convivenza passano dagli avvocati

  I contratti che regoleranno i rapporti di convivenza delle coppie di fatto passeranno dagli avvocati. A prevederlo espressamente è il testo del ddl sulle unioni civili sul quale ieri il Governo ha posto la fiducia e che, con molta probabilità, diventerà legge dello Stato entro domani. Il testo andrà ad innovare l’ordinamento italiano inserendo due nuovi istituti che affiancheranno quello tradizionale del matrimonio. Nello specifico, si tratta delle unioni civili, riservate alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso, e delle convivenze di fatto (fruibili sia dalle coppie etero che omo), entrambe differenziate sul fronte dei diritti e dei doveri, sia personali che patrimoniali (leggi in merito: “Unioni civili: ecco come cambia la famiglia”). Per quanto concerne le coppie di fatto, il “salto di qualità” compiuto dalla riforma sarà rappresentato dalla sottoscrizione del “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 del testo, con cui le parti potranno disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ed è proprio su questo fronte che nasce la nuova competenza in capo ai professionisti legali che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione dell’atto (pubblico o scrittura privata), nonché le sue modifiche e la sua risoluzione. Non si tratterà inoltre di una mera certificazione dell’autografia delle firme. L’avvocato e il notaio infatti dovranno fare qualcosa in più: attestare la liceità dell’accordo, in conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Spetterà sempre ai professionisti che ricevono l’atto provvedere, ai fini dell’opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Fonte: I nuovi contratti di convivenza passano dagli avvocati (www.StudioCataldi.it) Foto:http://coppia.pourfemme.it/foto/regole-convivenza_1691_4.html

Esecuzioni immobiliari: il pignoramento finisce dopo 3 aste

Addio interminabili – e a volte inutili – esperimenti di asta per la vendita degli immobili pignorati: i debitori, da oggi in poi, potranno dormire sonni più tranquilli perché, se la casa non viene venduta dopo il terzo tentativo di ribasso, la procedura esecutiva si chiude e il bene ritorna nella completa disponibilità del proprietario. È quanto prevede il testo del decreto legge “banche” entrato in vigore questa mattina [1]. Alla fine la promessa del Governo è stata mantenuta: la riforma delle procedure esecutive immobiliari è cosa fatta. Approdata ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale, essa prevede una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei pignoramenti di case, appartamenti, terreni e, in generale, qualsiasi altro immobile, stabilendo un tempo massimo di sei mesi dell’iter e una semplificazione generale, evitando inoltre il rischio di un deprezzamento dell’immobile per via del ribasso della base d’asta. Ma procediamo con ordine. I pignoramenti immobiliari, sino ad oggi, sono stati caratterizzati da una lunga serie di aste, da tempi biblici e continui ribassi di valore. Questo, se da un lato ha frustrato spesso le esigenze dei creditori – che, anche nell’ipotesi di vendita del bene, non sempre riuscivano a rientrare nell’importo vantato e nelle spese sostenute – ha di fatto peggiorato la condizione del debitore che, pur espropriato della casa, non si liberava della morosità; l’immobile infatti finiva per essere svenduto a un prezzo di gran lunga inferiore al proprio valore e allo stesso credito per cui si procedeva. Tutto ciò, però, da oggi non avverrà più. Difatti, con la riforma, nel caso in cui la vendita sia affidata a un commissionario (che è attualmente la regola), il numero complessivo dei tentativi di vendita non può essere superiore a tre. In questo modo diventa assai più facile liberare l’immobile del debitore dal pignoramento e dall’ipoteca. In ogni caso il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, ha la facoltà di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà. La quarta asta è quindi un’ipotesi del tutto eventuale. Riportiamo qui di seguito il testo della norma, proprio per l’epocale svolta che essa segna: All’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.». e all’articolo 591, secondo comma, dopo le parole «fino al limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà». Il nuovo decreto legge prevede l’esecuzione a cura del custode secondo le disposizioni del giudice, anche senza l’osservanza delle formalità previste per l’esecuzione per consegna o rilascio. Gli interessati all’asta che intendono presentare un’offerta di acquisto avranno il diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso portale delle vendite pubbliche. La norma prevede precauzioni tese a garantire la riservatezza degli interessati e a impedire contatti tra loro. Le vendite di beni immobili pignorati devono svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche. Per rendere più facile la vendita, viene prevista la possibilità che il bene pignorato sia assegnato a favore di un terzo da nominare: il debitore quindi partecipa all’asta ma si riserva la facoltà di indicare, come effettivo acquirente, un altro soggetto che non ha inteso presenziare alla procedura. La nuova norma infatti stabilisce che Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. I giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, con lo scopo di ridurre i tempi del recupero del credito. Il professionista delegato alla vendita deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita e poi rapporti periodici semestrali. [1] Dl n. 59/2016. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119683_esecuzioni-immobiliari-il-pignoramento-finisce-dopo-3-aste#sthash.j7yyjweY.dpuf Foto: http://redazione.borse.it/2014/04/02/crisi-nel-2012-nuovo-balzo-delle-esecuzioni-immobiliari-22-dal-2009/

Condominio: le regole sugli animali domestici

I nostri animali domestici, fonte di gioia e compagnia, sono spesso motivo di discussioni e liti in condominio. Questo accade quando il cane abbaia nelle ore notturne, il gatto scappa e lascia bisogni nel cortile condominiale o sul terrazzo del vicino, fino ad arrivare ad episodi spiacevoli come lesioni personali causate dall’aggressione del cane. Vediamo cosa prevede la legge al riguardo e quali sono i doveri e responsabilità dei proprietari. Cosa prevede la legge? La recente riforma del condominio [1] ha modificato la disciplina previgente del codice civile, prevedendo che i regolamenti condominiali non possono vietare gli animali domestici in condominio. In particolare, se l’assemblea dovesse approvare tale tipologia di divieti, è possibile ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data della delibera dell’assemblea o dal ricevimento del verbale in caso di condomino assente. Se poi il divieto deliberato non è previsto come argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, ma solo nelle “varie ed eventuali”, non ci sarà bisogno di adire l’autorità giudiziaria, perché la delibera è già nulla di per sé; in tal caso occorrerà soltanto comunicarlo tramite raccomandata A/R all’amministratore. Non si può impedire ai condomini di possedere animali domestici e, di conseguenza, l’accesso alle parti comuni, come scale, ascensore, cortile condominiale, portici e via dicendo. Questo non vuol dire che non vadano rispettate alcune regole. Il ministero della Salute con ordinanza del 2009 ha stabilito l’obbligo per i proprietari di lasciare pulito il passaggio, tenere gli animali al guinzaglio e di usare la museruola in caso di animale aggressivo. La circolazione degli animali nelle parti comuni dell’edificio non è possibile se non si rispettano queste regole. L’animale può essere allontanato dal condominio solo in caso di malattie o per motivi igienici, che andranno documentati tramite l’Asl o da periti privati. Come difendersi in caso di disagi causati dagli animali domestici? E’ un fenomeno frequente che il gatto di un condomino, salti la recinzione che delimita due terrazzi e scelga di usare come toilette le nostre fioriere. Allora, via ai rimedi anti-gatto come bottiglie piene d’acqua e dissuasori di vario genere. Ma nulla è veramente efficace. Come difendersi? Il buon senso impone, come prima cosa, di parlare con il vicino chiedendogli di far cessare tali episodi, magari tenendo il felino tra le mura domestiche. Se il dialogo non sortisce i risultati desiderati, si potrà chiedere all’amministratore di condominio di inviare una lettera di diffida al condomino proprietario dell’animale al fine di far cessare il fenomeno o si potrà proporre l’approvazione di una delibera in tal senso. Se nemmeno tale rimedio funziona, si potrà ricorrere al Giudice di Pace affinché venga disposta la cessazione delle turbative anche con un provvedimento d’urgenza [2]. Naturalmente bisognerà provare l’accaduto con fotografie e testimonianze. Cosa fare in caso di odori sgradevoli e rumori molesti? Lo stesso vale in caso di cattivi odori o rumori molesti provenienti dall’abitazione dove si trova l’animale. Nel caso di immissioni intollerabili [3] si può chiedere al condominio la cessazione di tali turbative con delibera dell’assemblea oppure presentare ricorso al Giudice di Pace. Nel giudizio sarà necessario disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare i fatti e gli eventuali danni cagionati. In particolare per i rumori, il disturbo va dimostrato attraverso una perizia che valuti la sussistenza o meno dell’inquinamento acustico. Quali sono le responsabilità del proprietario dell’animale? Sul piano civile vi è sempre una responsabilità del proprietario o di chi si occupa dell’animale come custode dello stesso [4]; quindi il proprietario è tenuto alla vigilanza sull’animale ed a porre in essere le misure per evitare situazioni incresciose: ad esempio tenere l’animale al guinzaglio, usare la museruola. A questo tipo di responsabilità civile si può affiancare un tipo di responsabilità penale. Ad esempio lasciare senza vigilanza per lungo tempo un animale nell’abitazione o sul balcone costituisce reato di omessa custodia [5]. La Cassazione [6] ha riconosciuto in capo ai proprietari di cani che abbaiavano continuamente di notte, il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone [7]; in tal caso erano pervenute svariate lamentele ed i proprietari non avevano fatto nulla per attenuare il disagio. In un’altra sentenza [8] la Suprema Corte ha ravvisato il concorso tra il reato di lesioni personali colpose [9] e il reato di omessa custodia e malgoverno di animali, poiché i proprietari non avevano provveduto a tenere il cane, peraltro di grande stazza (un pastore maremmano), al guinzaglio e questi aveva aggredito una persona provocandole lesioni personali. [1] Art. 1138 Cod. civ. (come modificato dalla L 220/2012). [2] Art. 700 Cod. Proc. Civ. [3] Art. 844 Cod. civ. [4] Art. 2052 Cod. civ. [5] Art. 672 Cod. pen. [6] Cass. sent. n. 715/2011. [7] Art. 590 Cod. pen. [8] Cass. Sent. n. 36461/2014. [9] Art. 659 Cod. pen. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/119136_condominio-le-regole-sugli-animali-domestici#sthash.W4QQP6R1.dpuf Foto: http://www.familydea.it/news/sette-regole-per-tenere-un-animale-condominio-senza-lamentele-dei-vicini/

Equitalia: riduzione degli interessi e niente più spese processuali

Per i contribuenti che hanno un debito con Equitalia ci sono due buone notizie. La prima è quella diffusa con provvedimento n. 60535/2016 dell’Agenzia delle Entrate: infatti sono scesi gli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica. Infatti dal 15 maggio gli interessi di mora per ritardato pagamento scendono di 0,75 punti percentuali. Il provvedimento è rivolto a tutti i contribuenti indipendentemente dall’entità del debito che hanno. Più nello specifico tali interessi sono determinati nella misura del 4,13 %in ragione annuale rispetto allo 4,88% del 2015. Tale nuova misura degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che l’anno scorso ha registrato una leggera flessione così come annunciato dalla Banca d’Italia. Per quanto riguarda gli interessi legali essi da quest’anno sono passati dalla misura dello 0,5%, alla misura dello 0,2%. Equitalia e Consulenti del Lavoro ecco il nuovo protocollo d’intesa Una seconda buona notizia riguarda invece l’accordo fra Equitalia e i Consulenti del lavoro teso ad offrire un servizio di assistenza sempre più efficiente a tutti i contribuenti, rendendo più agevole e diretto il rapporto tra fisco e cittadini. Tale intesa ha infatti l’obiettivo di una capillare cooperazione a livello di strutture territoriali grazie alle quali i Consulenti del lavoro possono accedere allo sportello telematico per chiedere assistenza in favore dei loro assistiti sul sito gruppoequitalia.it. A tal proposito i Consulenti del lavoro riceveranno un vademecum dello sportello telematico, che li guiderà all’utilizzo del servizio online e che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. Tutti i contribuenti presto quindi potranno servirsi delle competenze e della professionalità dei consulenti del lavoro, vedendo semplificati molti meccanismi burocratici attraverso dialogo costante con tali professionisti e l’uso delle tecnologie. Dal canto suo anche l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato che nella lotta all’evasione, verrà da oggi abbandonato il recupero per importi esigui e quelli solo formali, e viceversa ci si concentrerà solo le evasioni più gravi e le frodi, grazie anche alle banche dati. Un occhio di attenzione verrà rivolto anche al contrasto dei fenomeni fraudolenti, con l’introduzione di Strutture Antifrode dell’Agenzia, attraverso scambi informativi con le Autorità estere. La Voluntary disclosure continuerà anche oltre il 31 dicembre insieme agli accertamento sugli immobili, specialmente quelli da rivalutare. Equitalia: nessun diritto alle spese legali Buone nuove arrivano anche dalla magistratura che con una recente sentenza ha statuito che Equitalia se vince il giudizio non deve chiedere nessuna spesa legale. La Corte di Cassazione con la sentenza n.8413 del 27 aprile ha statuito un importante principio di diritto. Qualora Equitalia si fa rappresentare in giudizio da un proprio funzionario dipendente nella qualità di legale, senza sostenere costi per il suo onorario, in caso di esito favorevole del giudizio, non ha diritto ad ottenere il rimborso per spese legali mai sostenute. Ciò perché il funzionario amministrativo dato che non è neanche equiparabile a un legale, non ha diritto ai diritti e agli onorari di avvocato, salvo che non sia un avvocato esterni. Secondo gli Ermellini il contribuente che perde il ricorso non è quindi costretto a pagare anche le spese processuali per la soccombenza. Equitalia potrebbe in tali casi solo chiedere il diritto al rimborso delle spese vive che sono sostenute ne giudizio, sempre se risultano da apposita nota da allegare al fascicolo di parte. Fonte:http://usurainbanca.blogspot.it/2016/04/equitalia-riduzione-degli-interessi-e.html Foto: https://www.google.it/search?q=equitalia+agosto&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXiuC6pp_MAhXJuhQKHT23Cu0Q_AUICSgD#tbm=isch&q=equitalia&imgrc=N42smSXw8FdPsM%3A

Il “prestito vitalizio ipotecario”. Legge 2 aprile 2015 n. 44

La legge sul nuovo istituto del prestito vitalizio ipotecario. Sono trascorsi 10 anni da quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto “prestito vitalizio ipotecario”. Era il 2005 quando, con un comma a caso, di un decreto legge che introduceva o modificava norme che spaziavano dall’impiantistica negli edifici alla “realizzazione del convegno internazionale interconfessionale”, veniva introdotto il comma 12 dell’art. 11 che recitava: “12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche’ da parte di intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta’ superiore ai 65 anni compiuti”. Per capire di cosa si tratta si dica, in poche parole, che è la possibilità per persone al di sopra di anni 65 di “ipotecare” la casa per avere un finanziamento. Ma come vedremo più avanti è anche qualcosa di più di una semplice dazione di ipoteca a fronte di un finanziamento visto che questa pattuizione si risolverebbe in un contratto già presente nel codice civile sotto la voce “mutuo” (art 1813 c.c.). Forse sarà per l’acuirsi della crisi economica che rende appetibile un istituto che sin’ora non aveva potuto avere grande applicazione a causa delle incertezze che scaturiscono da una così scarsa copertura normativa, che il parlamento ha trovato il tempo per emanare la Legge 2 aprile 2015, n. 44 di modifica – di integrazione direi – del comma 12 su indicato (legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.92 del 21-4-2015). Vengono così delineati i contorni dell’istituto del prestito vitalizio, riservato ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Qui sorge una prima perplessità non comprendendosi il motivo per cui un istituto tipicamente da codice civile (ricordo che al Libro Quarto – Titolo III, il Capo XIX si intitoli “Della rendita vitalizia” e all’art. 1872 si prevedono i “Modi di costituzione”) sia stato riservato ad una ristretta cerchia di operatori. Ma forse il motivo lo si scopre andando ad esaminare il funzionamento dell’istituto, ora che è chiaro cosa sia veramente. Il limite di età ora si abbassa a 60 anni – non più 65. La sua comparazione, a grandi linee, con l’istituto codicistico della rendita vitalizia del codice civile torna utile e permette di evidenziale la principale grande diversità strutturale fra i due istituti giuridici. Si definisce di rendita vitalizia quel contratto con il quale un soggetto, quale corrispettivo dell’alienazione di un bene (di solito un immobile) si obbliga ad effettuare una determinata prestazione periodica a favore di un altro soggetto per tutta la durata della vita di quest’ultimo o di altri. In merito alla rendita vitalizia ex art. 1872 cod. civ. sempre si dice che il requisito essenziale del contratto sia l’alea che ne scaturisce. Vale a dire l’incertezza dell’equilibrio fra il dare ed avere dei due contrenti, essendo il rapporto sinallagmatico parametrato ad un evento incerto quale è il decesso della parte. Il prestito vitalizio ipotecario, invece, non ha affatto carattere aleatorio. Il prestito che viene effettuato dalla banca all’over sessantenne, a leggere attentamente l’articolato normativo, deve essere restituito integralmente con interessi e spese. La casa fa solo da garanzia. Il trasferimento dell’immobile, contrariamente alla rendita vitalizia, non è l’oggetto della controprestazione. Si tratta, in sostanza, di una nuova forma di garanzia su prestito. Il funzionamento di questo particolare istituto viene evidenziato da alcuni passaggi; in primis si prevede che il “rimborso integrale in un’unica soluzione puo’ essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato”. E’ chiaro che non sarà il finanziato a pagare, visto che non c’è più. Sarà, quindi, un problema degli eredi. Il momento del decesso è il momento che determina la cessazione del finanziamento e che obbliga alla restituzione dell’importo oggetto del finanziamento. Qui non si fa cenno all’immobile chiedendosi semplicemente la restituzione del quantum. Più chiaro è il successivo comma 12-quater in merito a chi debba pagare il dovuto, fra l’altro in una unica soluzione, laddove si afferma: “Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12”, vale a dire, principalmente, il decesso. La legge ci dice che entro 12 mesi dalla morte “qualcuno” dovrà provvedere al rimborso totale del finanziamento. Sostanzialmente, pertanto, una probabilistica previsione dell’accaduto suggerisce che: a) o l’erede è fortemente liquido, dispone di ampie disponibilità tali da pagare in contanti quanto a suo tempo concesso al de cuius, compresi interessi e spese. Tale soluzione appare di remoto accadimento; possiamo immaginare, infatti, che se il decuius avesse avuto eredi con disponibilità economiche non si sarebbe rivolto ad una banca; b) oppure l’erede lascia la casa all’istituto di credito. Questa è la strada primaria che sembra essere stata privilegiata dal legislatore ed il cui regolamento costituisce la novità della normativa in commento. Si intravvede, in verità, una terza via che immagino sarà la preferita degli istituti di credito, che è quella che vede l’erede contrarre un nuovo finanziamento con l’istituto di credito al fine di chiudere la pendenza del de cuius. Sempre il comma 12-quater dichiara che “il finanziatore vende l’immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso”. Ho evidenziato come sia proprio il finanziatore, senza intermediari, a vendere l’immobile. Ora, secondo i comuni istituti di diritto sostanziale o processuale, parrebbe una concreta eresia poter passare dall’essere mero titolare di una ipoteca di primo grado su un immobile al poterne provocare direttamente la vendita, trattenendo il ricavato, senza passare attraverso una esecuzione immobiliare. Non solo, la norma neppure prevede che la vendita debba essere effettuata a terzi acquirenti, ben potendo immaginare, quindi, che l’istituto di credito, nei casi in cui trovi conveniente l’affare, possa vendere a

Tfr: se il capo è insolvente lo paga l’Inps

La Cassazione detta i presupposti per l’obbligo dell’intervento del Fondo di Garanzia Se il capo non paga, il lavoratore può ottenere la liquidazione del Tfr direttamente dall’Inps. A far sorgere i presupposti per l’obbligo dell’intervento del fondo di garanzia, di fronte all’insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, bastano l’esistenza e la consistenza del credito risultanti da un titolo (anche giudiziale) e l’insufficienza del patrimonio ereditario. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 8072/2016 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul caso di alcune dipendenti di una società in accomandita semplice che trascinavano in giudizio il fondo di garanzia dell’Inps per il pagamento del Tfr, oltre agli ultimi stipendi dovuti in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda proposta dalle dipendenti ma la Cassazione ha accolto le loro richieste cassando la sentenza in base al seguente principio di diritto: “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, qualora il lavoratore agisca, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei confronti del fondo di garanzia per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto gravante sull’eredità giacente, presupposto per l’obbligo di intervento del fondo sono a) l’esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, che il lavoratore ha l’onere di precostituire, e b) l’insufficienza del patrimonio ereditario, che può considerarsi provata, oltre che con l’esperimento infruttuoso dell’esecuzione o con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell’eredità giacente, anche con la dichiarazione del curatore dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell’impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell’attivo”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Inps alle spese processuali. Cassazione, sentenza n. 8072/2016 Fonte: Tfr: se il capo è insolvente lo paga l’Inps (www.StudioCataldi.it) Foto:http://job.fanpage.it/quando-l-azienda-puo-negare-l-anticipazione-tfr-le-deroghe-dei-ccnl/

Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili

La pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il limite necessario a garantire al beneficiario il sostentamento. Non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Lo ha chiarito il tribunale di Padova con una recente sentenza [1]. Il giudice veneto opera una fondamentale distinzione tra: – pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 [2]: essa va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario; – pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [3] solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Come del resto ha sancito anche la Corte Costituzionale [4], la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili nei limiti sopra indicati (un quinto, salvo il minimo vitale). Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità. In definitiva, afferma il tribunale, la pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità. LA SENTENZA ORDINANZA R. V. ha interposto reclamo avverso il provvedimento di data 2 novembre 2015 con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, sospendeva la procedura esecutiva introdotta mediante atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro 4.089,86. Il giudice dell’esecuzione condannava altresì V. R. alla rifusione delle spese di lite. L’odierna reclamante censura la decisione del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui ha ritenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento siano caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., salva la espropriabilità ex art. 545 co.1 c.p.c. per causa di alimenti –ipotesi non ricorrente nel caso in esame trattandosi di credito per canoni di locazione. Invero la parte reclamante afferma che i trattamenti pensionistici erogati al C. dall’Inps, e consistenti in due pensioni per l’importo rispettivo di euro 501,37 -per inabilità lavorativa- e di euro 312,24 -per invalidità civile al 100%- oltre all’indennità di accompagnamento per euro 863,85 andrebbero inquadrati nell’ambito dell’art. 545 c. 7 c.p.c., così come introdotto dall’art. 13 co.1 d.l. 83/2015 (applicandosi la novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia al 27/6/15) e non, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito del comma secondo della medesima disposizione codicistica. Allega invero per un verso che l’atto di pignoramento è stato spedito a mezzo posta in data 29/6/15 e dunque ricevuto dai destinatari in un momento successivo, e che per altro verso non ricorrono nel caso in esame i presupposti di applicazione di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., riguardante i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Deduce in particolare il reclamante che, non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato la condizione di “povero” in capo al C., si dovrebbe ritenere che il giudice abbia considerato l’Inps quale uno degli enti di cui alla seconda parte della norma: tuttavia l’Inps non sarebbe né una cassa di assicurazione, né un ente di assistenza o un istituto di beneficenza; inoltre l’art. 545 co. 7 non distinguerebbe tra le varie tipologie di pensione; infine sarebbe inammissibile una applicazione analogica del secondo comma atteso che la pignorabilità dellepensioni obbligatorie è specificamente disciplinata dal predetto comma settimo. Osserva infine V. R. che anche a voler fare applicazione della disciplina previgente, ossia dell’art. 128 R.d.l. 1827/35, così come modificato ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, sarebbe possibile il pignoramento anche della pensione di invalidità, nei limiti del quinto, dedotta la quota di minimo vitale assicurata per legge. Costituitosi, il C. ha allegato che le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici; esse sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per “somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero” (in altre parole, ad esempio, “ l’importo dell’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione dellastessa prestazione”)(cfr. pag. 3 memoria difensiva). Il Collegio: rilevato che invero il C. percepisce dall’INPS una pensione di inabilità e una pensione per ciechi assoluti, oltre a una indennità di accompagnamento, dell’importo rispettivo di euro 501,37, euro 312,24 ed euro 863,85 (cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte reclamata); ritenuto che occorra preliminarmente effettuare una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e

Oggi in Aula la riforma della magistratura onoraria. Tutte le novità e il testo

Competenze allargate per i giudici di pace, esclusiva sul condominio, decisioni secondo equità fino a 2.500 euro, la nascita del GOP Ampliamento del limite da 1.100 a 2500 euro e dei casi in cui il giudice di pace può decidere secondo equità. Ma anche competenze allargate in materia civile e penale e razionalizzazione della figura con la nascita del giudice onorario di pace, oltre alla ridefinizione delle indennità e della permanenza in servizio. Sono queste le principali novità della riforma sulla magistratura onoraria approvata dal Senato che da oggi approda in aula alla Camera per il sì finale. I lavori sul testo, accompagnato dalle polemiche sin dal suo esordio, sono stati anticipati infatti come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, per pervenire in tempo utile all’approvazione della legge prima del 31 maggio, data di scadenza della permanenza in servizio degli attuali giudici non togati (leggi: “Addio a 5mila giudici di pace dal mese prossimo”). Ecco i punti salienti della riforma che conferisce delega al Governo per il restyling della disciplina dei magistrati onorari: Nasce il Gop Punto chiave del ddl delega è il superamento della distinzione tra giudici di pace e magistrati onorari a favore di una sola figura: il giudice onorario di pace. Entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, il governo dovrà adottare i decreti delegati che ne definiranno le regole e le funzioni, anche tramite il riassetto delle attuali piante organiche che confluiranno tutte nell’unico ufficio del nuovo giudice. Esclusiva sul condominio Il testo di riforma amplia le competenze dei magistrati onorari sia in ambito civile che penale. Sul fronte civile si assiste ad un allargamento delle competenze sia per materia, con l’attribuzione pressochè esclusiva delle liti condominiali, oltre che sui diritti reali e di comunione e l’assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi (sotto le direttive però di un giudice togato designato dal tribunale). Ad essere elevata è anche la competenza per valore, con un innalzamento dai 5mila ai 30mila euro per le cause relative a beni mobili e dai 30mila ai 50mila per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e imbarcazioni. Portato a 2.500 euro inoltre il tetto per le cause in cui il giudice può decidere secondo equità. Competenze penali più estese La riforma prevede anche un ampliamento delle competenze penali del giudice onorario con la possibilità di giudicare sui reati di minacce e furto (consumati e tentati), sul rifiuto di prestare le proprie generalità e su una serie di infrazioni concernenti la disciplina delle autorizzazioni dei fitofarmaci e delle sostanze additive agli alimenti. Accesso e preclusioni Nel ddl vengono definiti anche i criteri, ai quali il Governo dovrà attenersi nella stesura dei decreti attuativi, per l’accesso alla magistratura onoraria (tra cui, l’onorabilità, la professionalità, l’età minima e massima; la laurea in giurisprudenza, ecc.). Sarà preclusa la carriera di giudice onorario a coloro che risultano collocati in quiescenza, ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, provinciali e comunali; a coloro che ricoprono incarichi direttivi in un partito o in un sindacato; agli ecclesiastici, ai difensori civici e agli avvocati. Vietata anche la nomina presso lo stesso ufficio giudiziario di magistrati onorari legati da vincoli coniugali, di parentela o affinità. Durata e indennità Ad essere ribadita nel testo è la natura “temporanea” dei magistrati onorari che potranno svolgere tali funzioni per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile soltanto una volta. Per coloro che sono già in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge, il mandato potrà essere confermato per due volte (della durata di 4 anni ciascuno) e in ogni caso l’incarico si intenderà cessato al raggiungimento dell’età massima (il 65simo anno di età). Sul fronte indennità, i giudici onorari percepiranno una quota fissa e una variabile, legate al raggiungimento degli obiettivi e tenendo conto della media di produttività dell’ufficio. La previdenza Altro tema sul quale si esprime il ddl, demandando però la soluzione ai decreti delegati, è quello riguardante le coperture previdenziali dei magistrati onorari. Il testo stabilisce soltanto che in ogni caso, il regime dovrà essere compatibile con la natura onoraria dell’incarico e che non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica, con l’eventuale acquisizione di risorse attraverso misure che vadano ad incidere sulle stesse indennità dei giudici. Fonte: Oggi in Aula la riforma della magistratura onoraria. Tutte le novità e il testo (www.StudioCataldi.it) Foto:

Licenziamento: il lavoratore non deve poter essere ricollocato in altre mansioni

Il datore che licenzi per giustificato motivo oggettivo, quindi per ragioni legate alla produzione e all’andamento aziendale, deve provare l’esistenza delle ragioni del licenziamento e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel recesso dal rapporto di lavoro determinato da ragioni connesse all’andamento dell’azienda e dell’attività produttiva, legato quindi a ragioni esclusivamente economiche ed organizzative: ad esempio, si potrà verificare in caso di crisi aziendale che determini una necessaria riduzione di personale, oppure in caso di soppressione di un reparto a seguito di introduzione di un macchinario che automaticamente svolga le mansioni prima assegnate ai lavoratori, ecc. Il licenziamento deve sempre costituire la soluzione estrema, essendo onere del datore, prima di procedervi, tentare di ricollocare il lavoratore in altra posizione professionale, a parità di mansioni o, se proprio necessario e con il consenso del lavoratore, con mansioni inferiori, anche presso altra sede aziendale (cosiddetto obbligo di repechage). Nel caso in cui il lavoratore contesti il licenziamento e promuova una causa nei confronti del datore, quest’ultimo sarà quindi tenuto a provare le ragioni che hanno giustificato il licenziamento ed il rispetto dell’obbligo di repechage. Quanto alla prova dell’effettiva esistenza delle ragioni economiche e produttive che hanno condotto al licenziamento, il datore dovrà quindi dimostrare l’intervenuta crisi aziendale, una crisi che non deve essere temporanea, ma oramai consolidata; potrà quindi a tal fine produrre i bilanci aziendali degli ultimi anni, il Libro unico del lavoro (LUL), dal quale si possa evincere che nessuna assunzione è stata fatta poco prima o poco dopo il licenziamento del lavoratore per mansioni analoghe. Ancora, il datore potrà dimostrare l’avvenuta introduzione di processi produttivi automatizzati, che hanno portato alla soppressione del reparto o della posizione occupata dal dipendente licenziato. Con riguardo invece al rispetto dell’obbligo di repechage, trattandosi di una prova molto più difficile da fornire dinanzi al Giudice, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’onere della prova a carico del datore dovesse essere attenuato dalla leale cooperazione processuale del lavoratore: in altre parole, il lavoratore doveva indicare – in sede processuale – in quali altre posizioni possibili in datore lo avrebbe potuto ricollocare, presso la stessa o presso altra sede aziendale. Da parte sua il datore doveva provare che quelle posizioni indicate dal lavoratore in vero non erano disponibili, ad esempio perché riguardanti lo svolgimento di mansioni del tutto diverse da quelle precedentemente assegnate al dipendente o necessitanti titoli, diplomi, patenti, non possedute dal lavoratore. Sul punto però la Corte di Cassazione è intervenuta con una recentissima sentenza [1] che contrasta l’orientamento appena descritto e impone al datore una prova più rigorosa del rispetto dell’obbligo di repechage. La Corte si Cassazione, infatti, ha affermato che il datore – per provare di non poter ricollocare il lavoratore in nessun’altra posizione utile – dovrà non solo dimostrare l’inesistenza di posizioni lavorative da assegnare al dipendente licenziato, ma altresì fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento e dimostrare per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al lavoratore licenziato. Considerando che il Job Act, modificando la norma del Codice civile che consente ora al datore di modificare notevolmente – con il suo consenso – le mansioni del lavoratore [2], rende ancora più ampia la scelta datoriale e la possibilità del lavoratore di indicare posizioni in cui ben poteva essere ricollocato, si ritiene che la prova circa il rispetto dell’obbligo di repechage possa diventare molto più gravosa per l’azienda. Si attende tuttavia di capire se quella in commento sia una pronuncia isolata della Corte di Cassazione, oppure se ad essa faranno seguito decisioni analoghe, conteneti magari maggiori precisazioni in materia. [1] Cass., sent. n. 5592/16 [2] Art. 2103 cod. civ. (nuova formulazione, valida per i rapporti di lavoro successivi al 15.03.2015): Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. [III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. [IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. [V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. [VI] Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. [VII] Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/118588_licenziamento-il-lavoratore-non-deve-poter-essere-ricollocato-in-altre-mansioni#sthash.kV9DtCcv.dpuf Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395