Siae: esenzione per spettacoli live con meno di 100 partecipanti

La liberalizzazione nella raccolta e gestione dei diritti d’autore per ora non ci sarà. L’esclusiva nella raccolta e gestione dei diritti d’autore resta alla SIAE: non ci sarà alcuna liberalizzazione. Almeno per ora. La scadenza del 10 aprile per l’attuazione della direttiva comunitaria che impone la riforma del diritto d’autore è alle porte, ma nessuna norma che preveda la caduta dello storico monopolio in capo alla Società Italiana Autori ed Editori è stata scritta da Governo o Parlamento. La strada, però, sembra essere già spianata pur un futuro chissà “quanto” imminente. Pende, infatti, al Senato, un emendamento che, in attuazione della direttiva UE, si rivolge non solo alla SIAE, ma anche a fantomatici “altri organismi di gestione collettiva” che attualmente però in Italia non esistono (per scaricare il testo dell’emendamento clicca qui). Insomma, come dire: “per ora le cose restano come sono, ma almeno iniziamo a prepararci per la riforma che verrà”. L’emendamento verrà probabilmente inserito nella legge europea. In esso viene imposto alla SIAE e “agli altri organismi di gestione collettiva” di garantire idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell’attività svolta nel loro interesse”. Viene vietato agli stessi soggetti di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi. Il testo della nuova norma impone poi alla Siae e agli altri organismi di gestione collettiva di riformare l’attività di riscossione in modo da aumentare l’efficacia e la diligenza. Spicca poi la previsione di forme di riduzione o esenzione dei diritti di autore e dei diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, oppure con giovani esordienti titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la SIAE remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti. Tornando al tema della liberalizzazione, il Ministro Franceschini, che inizialmente aveva sposato una tesi probabilista alla apertura del mercato a società concorrenti, dopo l’intervento del presidente della SIAE, Filippo Sugar, in commissione Cultura alla Camera, ha dichiarato che, tutto sommato, il sistema italiano presenta elementi di vantaggio rispetto ai (pochi) sistemi che, invece, hanno sposato l’opposta politica. «Molti Paesi guardano con una certa invidia al fatto che noi abbiamo un’unica società nella gestione dei diritti d’autore», ha detto Franceschini in audizione. Il recepimento della direttiva, del resto, lascia uno spazio ai singoli Stati membri fissando solo semplici principi da rispettare. [1] Direttiva UE n. 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/117245_siae-esenzione-per-spettacoli-live-con-meno-di-100-partecipanti#sthash.GkB7UGwC.dpuf Foto: http://cdn-1.lavoroefinanza.it/o/j/come-richiedere-un-permesso-siae-per-un-intrattenimento-pubblico-o-privato_203872f1df2c625ed57356fa220fbf5d.jpg
Abogados: cosa possiamo imparare dall’Unione Europea

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 04/03/2016 n° 4252 La sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 4 marzo 2016 n. 4252, colpisce ancora una volta la tradizionale resistenza dei nostri Ordini nei confronti di quella che è considerata una deleteria prassi: andare all’estero a conquistare quel titolo che non si è in grado di ottenere mediante l’esame interno. La parte della sentenza che balza all’occhio riguarda l’accoglimento del primo motivo di ricorso e quindi il riconoscimento del diritto degli avvocati europei a stabilirsi in Italia, senza possibilità di alcuna verifica sulla loro effettiva formazione e sul loro passato e persino, come nel caso in esame, in presenza di una condanna penale. La Suprema Corte afferma, in linea con i principi comunitari, che la sussistenza dei requisiti di iscrizione è demandata esclusivamente all’Ordine che ha iscritto il professionista (nel nostro caso un abogado) e non al diverso Ordine presso il quale detto abogado chiede di stabilirsi. La sentenza, fin qui, è del tutto in linea con quella resa dalla Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 17 luglio 2014, nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, che ha dato via libera a tutti i professionisti stabiliti. Nell’ultima parte della sentenza in commento, però, la Cassazione scrive il principio di diritto e inserisce una puntualizzazione che lascerebbe aperta la valutazione in ordine all’abuso del diritto. La lettura della storica sentenza della Corte di Giustizia Europea dimostra invece che l’abuso del diritto, in questo caso, non può riscontrarsi e che il legislatore italiano dovrebbe rimeditare le proprie recenti riforme. I paragrafi da 46 a 52, infatti, spiegano che il cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al solo fine di acquisire il titolo professionale non compie un abuso del diritto ma realizza l’obiettivo della direttiva n. 98/5/CE. In altri termini, se vi è uno Stato membro dell’Unione nel quale l’abilitazione è più facile, conseguirla in quello Stato è un diritto del cittadino europeo, non un abuso. Cosa suggerire, allora, ai nostri Ordini e al nostro legislatore? Agli Ordini di verificare meglio il concreto esercizio dell’attività da parte degli stabiliti, controllando che si utilizzi il titolo professionale di origine (ad es. Abogado) e non equivoche abbreviazioni come Avvocato St. o simili. Questo obbligo è posto a tutela della corretta informazione dei consumatori, permettendo loro di distinguere gli avvocati stabiliti dagli avvocati dello Stato membro ospitante, che esercitano con il titolo professionale rilasciato da quest’ultimo, come espresso nella direttiva 98/5/CE. In particolare l’art. 4, co. 1, della direttiva impone all’avvocato, che esercita nello Stato membro ospitante, di utilizzare il proprio titolo professionale di origine, che deve essere indicato nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, comunque in modo comprensibile e tale da evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Occorre inoltre verificare che l’attività giudiziale sia svolta in Italia di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato; tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito, e quindi deve essere presente nel fascicolo di causa (art. 8, co. 2, Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96). Al contrario, la prassi quotidiana ci mostra numerosi abogados che esercitano in proprio, inserendo al massimo nella procura la dichiarazione d’intesa, ma senza sottoscrizione né partecipazione alla redazione dell’atto da parte del professionista ospitante, che avrebbe invece la funzione di assicurare i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. Il momento di verifica è successivo all’iscrizione nell’elenco degli stabiliti, ed è l’unico nel quale sia possibile un serio ed effettivo controllo: L’avvocato che abbia conseguito il titolo professionale, equivalente a quello Italiano, in un altro Paese membro, avvalendosi della procedura di “stabilimento-integrazione” di cui alla direttiva 98/5/CE, … , può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del Foro nel quale voglia eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia, può chiedere di essere integrato con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettività e regolarità dell’attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (Cass. civ. Sez. Unite, 15 marzo 2016, n. 5073). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/16/abogados-cosa-possiamo-imparare-dalla-ue Foto: http://www.osservatorioantitrust.eu/es/wp-content/uploads/2015/10/justicia.jpg
Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell’INPS.

Buone notizie per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL: diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi. Ciò grazie ad una decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea che ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento); esso, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili per omesso ritardato versamento dei contributi. Una recente circolare INPS spiega le citate novità. Interesse di Dilazione e di Differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo. Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016. Sanzioni Civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti). La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali In caso di procedure concorsuali (per esempio fallimento), le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali. Circolare INPS n. 49 del 16.3.16. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115451_debiti-per-contributi-inps-e-inail-sconti-in-arrivo#sthash.Vo2Tecpx.dpuf Foto: http://www.diggita.it/story.php?title=Indennita_di_inabilita_per_malattia_e_infortunio_sul_lavoro_nuova_convezione_INPS_-_INAIL
Indennità di accompagnamento anche per le patologie neurologiche:

Anche l’oligofrenia e tutte le altre patologie neurologiche possono dare diritto all’indennità di accompagnamento. Ciò almeno astrattamente.Nella valutazione del diritto, infatti, occorre tenere conto della concreta incapacità di compiere autonomamente gli atti elementari della vita quotidiana nei tempi dovuti e in maniera adeguata a salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza creare pericoli a sé o agli altri. Con l’ordinanza numero 5032/2016, depositata il 15 marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti chiarito, con riferimento alle malattie psichiche, che l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche a coloro che siano materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ma che in concreto lo facciano incorrendo nei predetti limiti in ragione di gravi carenze intellettive o stati patologici e necessitino, così, della presenza di un accompagnatore. Insomma: la capacità del soggetto che richieda l’indennità di accompagnamento di compiere gli atti giornalieri elementari deve essere valutata non solo come idoneità a compierli materialmente ma anche come idoneità a comprenderne il significato, la portata e l’importanza anche ai fini della salvaguardia della sua salute psico-fisica. Inoltre non è sufficiente fare riferimento al numero di atti elementari che il soggetto non sia eventualmente in grado di compiere ma occorre concentrarsi soprattutto sulle loro ricadute sulla salute e sulla dignità dello stesso. Nel caso analizzato dalla Corte con la sentenza in commento, i giudici del merito avevano riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento a un soggetto affetto da gravi patologie neurologiche, ma, nel farlo, non avevano considerato le peculiarità comportamentali del beneficiario e non si erano attenuti alle considerazioni sopra riportate circa gli effetti delle malattie psichiche sulla capacità di chi ne soffra di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano. La parola torna alla Corte di appello che, in secondo grado, dovrà valutare più approfonditamente le reali condizioni del richiedente l’indennità di accompagnamento e riconsiderarne eventualmente la contestata decorrenza (fissata nel 2012 anziché, come richiesto, nel 2007). Corte di cassazione testo ordinanza numero 5032/2016 Fonte: Indennità di accompagnamento anche per le patologie neurologiche (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.salutechefare.it/#!/it/Emicrania
Contributo unificato a fasce di reddito: la tassa di avvio della causa costerà di meno per chi avrà un reddito basso.

La prossima riforma della giustizia conterrà anche una revisione degli importi dovuti per il contributo unificato: gli attuali scaglioni, stabiliti dalla legge sulla base del valore della causa e così calcolati in misura fissa per tutti i cittadini – a prescindere, quindi, dalla capacità contributiva di ciascuno – subiranno delle eccezioni. In pratica verranno previste delle agevolazioni per chi risulterà economicamente svantaggiato. La riforma è stata più volte promessa dall’attuale Ministro della Giustizia, il quale ha annunciato anche un ulteriore taglio dei tribunali: si tratterebbe della “fase 2” della revisione della geografia giudiziaria, già avviata nel 2012. In linea tendenziale si tenterà di mantenere una sola Corte d’Appello per Regione e un ulteriore riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (leggi “Taglio di tribunali e Corti di Appello”). Tagli al contributo unificato Fare una causa costerà di meno per chi non può permetterselo. Il contributo unificato – ossia la tassa di avvio della causa, tradizionalmente pagata al tabacchino e che da poco si può versare anche per via telematica – ha subito, negli ultimi anni, una serie di ritocchi in aumento che ne hanno fatto lievitare gli importi con aumenti anche del 100%. In materia di appalti è diventato proibitivo, favorendo la partecipazione alle gare solo a grandi ditte. Questo aumento della tassazione ha, di fatto, ristretto l’accesso alla giustizia. Si calcola, infatti, che il contenzioso sia diminuito di oltre il 30% rispetto a 5 anni fa. Una riduzione che il Governo spiega attribuendone il merito agli istituti “deflattivi” del contenzioso, ossia alle conciliazioni stragiudiziali come la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita. In verità si tratta di una ricostruzione contro la quale sono stati avanzati non pochi dubbi: non sono in molti a ritenere che i dati ministeriali sull’esito delle mediazioni non rispecchino la reale situazione. Di fatto, il cliente è ormai disincentivato dalla giustizia per l’enorme costo d’accesso, anche in termini di rischio: di recente è stato anche previsto il contributo unificato sanzionatorio: una vera e propria penale comminata a chi propone una impugnazione anche in via incidentale, civile o amministrativa, che sia stata integralmente rigettata oppure dichiarata inammissibile o improcedibile. L’unica alternativa per chi è indigente è rifugiarsi nelle maglie del gratuito patrocinio: maglie, comunque, strettissime perché può beneficiare della totale esenzione di spese per il giudizio (ivi compreso, quindi, il contributo unificato), per il compenso all’avvocato e per il pagamento della consulenza tecnica d’ufficio, solo chi possiede un reddito di 11.528,41 euro (importo aggiornato al 2016, con l’ultima modifica di agosto 2015). Per ipotesi, un contribuente che risultasse più ricco anche di 1 solo euro rispetto a tale soglia dovrebbe pagare, di propria tasca, tutti gli oneri della causa, nessuno escluso: non sono previsti, infatti, “gradini intermedi” per chi, pur non rientrano nei limiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, di fatto detiene un reddito pressoché identico a chi, invece, vi rientra. Per cui, un indigente con un reddito di 11.600 euro l’anno pagherà lo stesso contributo unificato di chi ha un reddito di 1 milione di euro. Non è tutto: poiché il contributo unificato è più elevato per le cause di valore maggiore, in termini concreti il ricco potrebbe essere incentivato al contenzioso con il povero, che invece non avrebbe mai la possibilità di agire per primo, non potendoselo permettere. Ebbene, questo sistema sembra destinato a tramontare. Il Ministro ha infatti annunciato una riduzione del contributo unificato per le fasce meno agiate. Dunque, non una riduzione generalizzata degli attuali importi, ma un taglio solo per chi, non rientrano nel gratuito patrocinio, ha comunque un reddito basso. Per quanto riguarda la copertura economica sembra che gli importi potrebbero provenire dai risparmi di spesa derivati dal processo civile telematico che dovrebbe, almeno in teoria, portare a una riduzione del personale di cancelleria. Anche se la realtà di molti uffici sta dimostrando il contrario. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/115577_contributo-unificato-a-fasce-di-reddito#sthash.ynBKtJsu.dpuf Foto: http://www.legalsolution.eu/wp-content/uploads/2014/02/marche-da-bollo-legal-solution.png
Cosa può pignorare Equitalia in caso di debiti?

Il mancato pagamento dei debiti iscritti a ruolo può comportare l’avvio dell’esecuzione forzata da parte di Equitalia, la quale è legittimata, sulla base del titolo esecutivo, ad aggredire i beni mobili, immobili, conti correnti, stipendi, pensioni, crediti ecc. del dipendente fino a soddisfazione della propria pretesa. In base al tipo di beni oggetto di pignoramento, si distingue tra pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare e pignoramento presso terzi. Pignoramento mobiliare Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta. I beni mobili indispensabili per l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, anche se svolta in forma societaria, e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Si ricorda che ci sono alcuni beni assolutamente impignorabili: – le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; – l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato – i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; – gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore; – le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; – le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formano parte di una collezione. Pignoramento immobiliare Successivamente all’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l’immobile: – è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente; – è l’unico immobile di proprietà del debitore; – non è di lusso: villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se: – l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro; – sono passati sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca e il debitore non ha pagato. Pignoramento presso terzi Se il debitore vanta un credito nei confronti di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo la somma entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate in misura pari a: – 1/10 per importi fino a 2.500 euro; – 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro; – 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità. Sono assolutamente impignorabili: – i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto; – i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/114503_debiti-con-equitalia-cosa-puo-pignorare#sthash.5XZ7Myhj.dpuf Foto: http://www.huffingtonpost.it/2015/07/07/pignoramento-prima-casa-governo-si-oppone-allo-stop_n_7742692.html