Giudice di Pace: via alla sperimentazione delle notifiche via pec.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione giudiziaria del Personale e dei Servizi, con la direzione generale per i Sistemi informativi e la direzione generale del Personale e della formazione, ha diramato a tutti i soggetti interessati un provvedimento per informarli dell’avvio delle fasi di e-learning e sperimentazione relativamente alle procedure di notifica e comunicazione telematica presso gli uffici del Giudice di Pace. Come preannunciato nella comunicazione inoltrata dal medesimo ufficio in data 21 Maggio 2019, in data 17 Giugno 2019, il SIGP (registro Informatico degli Uffici dei Giudici di Pace) è stato integrato con un modulo che consente alle Cancellerie di effettuare le notificazioni e le comunicazioni telematiche alle parti ed agli ausiliari del Giudice. La formazione del personale Attualmente, le utenze dei cancellieri non sono ancora state abilitate alle comunicazioni telematiche, in quanto è necessario procedere alla formazione del personale ed alla fase di sperimentazione con la quale si accerterà, ufficio per ufficio, l’effettiva funzionalità del servizio. Per formare i cancellieri in tempi celeri sull’utilizzo delle funzionalità, la direzione del Personale e della Formazione e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, hanno reso disponibile un corso di formazione da fruire in modalità e-learning. Il corso è stato reso disponibile a partire dal 12 luglio e tratterà i seguenti argomenti: 1) Cornice normativa; 2) Selezione tipologia parte e funzionalità di modifica dati e parti; 3) Invio di comunicazioni/notificazioni telematiche; 4) Re-invio di comunicazioni/notificazioni telematiche a seguito di primo invio fallito. Contestualmente all’avvio della formazione, il personale amministrativo degli uffici dei Giudici di Pace sarà abilitato, a cura dei competenti Uffici e Presidi C.I.S.I.A., ad effettuare tramite SIGP le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cancelleria per consentire la sperimentazione. Il regime transitorio In questo periodo transitorio si utilizzerà, così come fatto per le altre fasi del PCT, il metodo del c.d. “Doppio Binario”: la cancelleria, pertanto, effettuerà le comunicazioni e le notificazioni sia con le modalità attualmente in vigore, sia con la modalità telematica utilizzando la nuova funzione In questa fase, però, solo la notifica tradizionale avrà efficacia legale. Le notifiche telematiche avranno valore legale solo quando, verificato il corretto funzionamento del sistema nella fase di sperimentazione, si dovrà inoltrare alla Direzione Generale dei Sistemi Automatizzati Informativi apposita istanza per tutti gli Uffici del Giudice di Pace ricompresi nel circondario, completa del parere del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. All’istanza dovrà essere allegata, per ogni ufficio del Giudice di Pace, la stampa di una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesti il buon esito di una comunicazione o notificazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Infine, con la nota del 23 Aprile 2019, è stata avviata a livello distrettuale la bonifica delle anagrafe degli avvocati nei fascicoli pendenti innanzi ai Giudici di Pace. Nella nota si afferma che la corretta tenuta delle anagrafiche è condizione essenziale per il buon esito delle comunicazioni e notificazioni telematiche che, in mancanza, devono essere effettuate, come previsto dal comma 8 dell’art. 16 citato, con ricorso al telefax ed all’Ufficiale Giudiziario. Nella nota si conclude con l’invito a monitorare costantemente le attività dei gruppi di lavoro istituiti. Tali interventi, ravvisano la volontà del Legislatore Nazionale di estendere il Processo civile telematico anche ai giudizi posti innanzi al Giudice di Pace, nell’ottica della totale digitalizzazione della Giustizia. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2019/07/30/giudice-pace-notifiche-telematiche
Cecità assoluta, parziale, invalidità civile al 100 per cento e sordità: istruzioni operative

Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 7382 del 01/10/2014. Messaggio INPS n. 6512 del 08/08/2014, limitatamente al par. 4. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 3. Comunicazione INPS Padova. I Ciechi assoluti con indennità di accompagnamento, gli invalidi civili assoluti con indennità di accompagnamento e i sordi con indennità di comunicazione, al compimento della maggiore età, presentano direttamente all’INPS-fase concessoria l’AP70 per ottenere la Pensione di cecità assoluta, la pensione di invalidità e la Pensione di sordità (non spettanti alla minore età). Si tratta di una procedura in gergo conosciuta come CAMBIO FASCIA (ci si aggancia al N. Certificato della prestazione d’indennità, già in pagamento). La procedura da attivare è una Ricostituzione documentale, con allegato l’AP70 firmato dal neomaggiorenne- il Conto corrente dove verranno versate le provvidenze INVCIV è intestato all’Interessato neomaggiorenne (se soggetto pluriminorato titolare di più prestazioni Indennità+ pensioni, l’AP70 è il medesimo per tutte le Pensioni che verranno attivate) Nota Bene1: Non si passa per la revisione sanitaria della condizione di cecità assoluta, invalidità civile al 100% e sordità, perché si tratta di Patologie non rivedibili d’ufficio dall’INPS né scadenti al compimento del 18° anno di età. Questa procedura della ricostituzione documentale INPS è predisposta per consentire un riconoscimento delle ulteriori prestazioni (pensioni), oltre alle indennità varie già in pagamento, collegate alle invalidità suddette che sino al 18° anno di età non sono erogate dall’Istituto. Nota Bene2: I Ciechi assoluti e parziali, gli invalidi civili assoluti e i sordi, se intendono avere un verbale di riconoscimento da MAGGIORENNE, dovranno presentare una nuova domanda di accertamento di Cecità, Invalidità civile e sordità secondo la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo) Nota Bene3: Per i Ciechi civili parziali, al compimento della maggiore età, non cambia nulla in termini di percezione delle provvidenze economiche, perché già titolari, sin dalla minore età, sia dell’indennità speciale, che della pensione di Cecità parziale. Nessuna procedura amministrativa, pertanto, dovrà essere attivata nei loro confronti- né la trasmissione di una nuova domanda di accertamento, né l’invio di un nuovo AP70 (non c’è alcun CAMBIO FASCIA). In altri termini quindi, gli Interessati Ciechi parziali continueranno a percepire, da MAGGIORENNI, le stesse provvidenze economiche di cui già godevano da minorenni. Ciò a meno che, come detto prima alla voce Nota Bene2, non intendano avere, anticipatamente rispetto ai tempi dell’INPS per le revisioni, un riconoscimento da MAGGIORENNE. In tal caso, dovranno attivare, loro sponte, la procedura “ordinaria” (con certificato introduttivo). Invalidità civile, con indennità di frequenza- MAGGIORE ETÀ Fonte amministrativa INPS: Messaggio Hermes n. 6512 del 08/08/2014, par. 1, 2 e 3. Circolare n. 10 del 23/01/2015, par. 2 Si presenta accertamento di visita collegiale (senza certificato introduttivo) + AP70 da maggiorenne art. 25 comma 5 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 (minori con indennità di frequenza) – Decreto semplificazioni Gli invalidi civili, titolari di indennità di frequenza, entro 6 mesi dal compimento della maggiore età, possono inviare all’INPS domanda di accertamento come Riconoscimento dell’Invalidità civile (senza certificato medico), per ottenere la pensione di Invalidità/assegno di invalidità (che andrà a sostituire l’indennità di frequenza da minorenne). La procedura è ai sensi dell’art. 25 legge 114 del 2015 (decreto semplificazioni). Nota Bene1: La procedura ex art. 25 vale solo per gli Invalidi civili titolari di indennità di frequenza, e non anche per gli altri status (di cieco, di sordo, od anche di invalido civile con indennità di accompagnamento, interessati, invece, dal cd CAMBIO FASCIA, con medesimo N. Certificato). Ciò perché l’Interessato invalido civile con indennità di frequenza a cui venga riconosciuta, da neomaggiorenne, una invalidità dal 74 per cento in su, perderà, proprio in ragione della sua maggiore età, l’indennità di frequenza, ma diventerà titolare di altra prestazione legata all’invalidità civile, ex novo– Pensione e Assegno di invalidità-, che recherà un nuovo N. Certificato. Nota Bene2: Sebbene la norma consenta una anticipazione, nell’invio, fino a 6 mesi prima il compimento della maggiore età, sarebbe consigliabile provvedere alla trasmissione della domanda di accertamento di Invalidità civile non oltre due mesi prima, per evitare che la Commissione convochi troppo presto l’Interessato, ancora minorenne. La domanda di accertamento dovrà essere presentata come minorenne indicando espressamente, nella procedura INPS, di volere usufruire dell’agevolazione prevista dall’art 25 legge 114 del 2015 che prevede l’accertamento collegiale + l’erogazione temporanea delle provvidenze di invalidità civile al compimento del 18esimo anno di età (collegato alla domanda di visita collegiale, è presente in procedura una domanda (che è una anticipazione di AP70) per richiedere la corresponsione delle provvidenze da neomaggiorenne, in attesa che la Commissione convochi l’Interessato a visita. Accade così che, un mese dopo il compimento della maggiore età (nel mese del 18esimo anno, l’Interessato ha ancora in pagamento l’Indennità speciale), l’INPS, prima ancora della chiamata a visita, provvede all’erogazione temporanea all’Interessato ex art. 25 legge 114/2015 della Pensione/Assegno di Invalidità. Seguirà comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, andrà compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati. Nota Bene 2: Vantaggi/Svantaggi nell’applicazione dell’art. 25 decreto semplificazione Il vantaggio è che l’Interessato continua a ricevere dall’INPS provvidenze economiche: da minorenne l’indennità di frequenza, mentre da neomaggiorenne la Pensione/Assegno di invalidità, sebbene temporaneamente in attesa della visita collegiale. Lo svantaggio è che, se poi, in sede di visita collegiale, non venisse confermata l’Invalidità civile dal 74 al 100 per cento, l’Interessato, che aveva beneficiato, in via temporanea, della Pensione/Assegno di Invalidità, sarà tenuto, nei confronti dell’INPS, alla restituzione dell’importo delle provvidenze percepite dal compimento della maggiore età. NEOMAGGIORENNI COSA SUCCEDE AI 18 ANNI COSA SI DEVE FARE Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età. Presentare al compimento della maggiore età (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato). Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma
SS.UU.: divieto di maternità surrogata e adozioni “particolari”

Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019 Sintesi del fatto. Il Pubblico Ministero, nonché il Ministero dell’Interno ed il Sindaco di Trento, in qualità di ufficiale di governo, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento che ha accolto la domanda dei sig.ri Tizio e Caio avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 67 della L. n. 218/1995, dell’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada), con cui era stato accertato il rapporto di genitorialità tra Caio ed i minori Mevio e Sempronio – generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un’altra donna disposta a sostenere la gravidanza – e ne ha ordinato la trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da parte dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Ciò in quanto, nonostante l’esistenza di un primo provvedimento giudiziale regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l’unico genitore era Tizio, l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di trascrivere il successivo atto con cui veniva riconosciuta la cogenitorialità di Caio e disposto l’emendamento degli atti di nascita dei minori. In particolare, il Pubblico Ministero ha censurato l’ordinanza impugnata per aver riconosciuto efficacia nell’ordinamento interno ad un provvedimento contrario all’ordine pubblico, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto genitoriale con persone del medesimo sesso, sulla base di norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indimostrato della rispondenza di tale situazione all’interesse dei minori. Il Ministero ed il Sindaco hanno lamentato, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 e 65 della L. n. 218 del 1995, dell’art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 e degli artt. 5 e 12, commi secondo e sesto, della L. n. 40 del 2004 in quanto, nell’escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudice canadese e l’ordine pubblico, l’ordinanza impugnata avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva di tale nozione, con il rischio di svuotare di ogni significato gli artt. 16 e 65 cit.. I sig.ri Tizio e Caio hanno resistito con controricorso. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ritenuto che il provvedimento impugnato sia imposto nella specie dalla complessità e dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui esame implica la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, ha rimesso la causa alle Sezioni Unite. Decisione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, hanno accolto parzialmente il ricorso del Sindaco e del Ministero dell’Interno, cassato l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rigettato nel merito la domanda dei sig.ri Tizio e Caio. Prendendo le mosse dalla nozione evolutiva di ordine pubblico come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione eminentemente promozionale, le Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato che, in tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata “alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”. In tale contesto e sulla scorta di alcune recenti pronunce di legittimità, le Sezioni Unite, confutando la tesi sostenuta al riguardo dalla Corte d’appello, hanno ribadito come l’art. 12, comma sesto, della L. n. 40/2004, relativo al divieto di maternità surrogata, sia certamente una disposizione di ordine pubblico avente una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, come suggerisce la stessa previsione della sanzione penale posta, di regola, a presidio di beni fondamentali. A venire in rilievo, nel caso di specie caratterizzato dall’accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto rinunciando, tuttavia, ad ogni diritto nei confronti dei nati, sono in particolare la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto in quanto è solo a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, che l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato, escludendo di contro qualsiasi rilievo al mero accordo delle parti. Neppure può ritenersi, ad avviso delle Sezioni Unite, la contrarietà del divieto di maternità surrogata, in generale, con principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell’infanzia e, in particolare, con l’interesse superiore del minore tutelato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, espressione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, e volta ad assicurare che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando, invece, all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico. La stessa Corte Costituzionale, nel riconoscere alla L. n. 40/2004 natura di legge «costituzionalmente necessaria», ha affermato che il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è frutto della libertà di determinazione dei singoli e, come tale, è favorevolmente considerato dall’ordinamento giuridico – come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione –, ma ciò non implica che tale libertà possa esplicarsi senza limiti: tra tali limiti rientra indubbiamente il divieto di surrogazione di maternità, ove la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco è fatta direttamente dalla legge ed è
Assenza di motivazione nella sentenza: alcuni chiarimenti.

Il contenuto della sentenza La sentenza, atto giurisdizionale per eccellenza, deve del resto contenere, oltre al dispositivo, ossia la parte nella quale è contenuta la decisione del giudice, anche la motivazione, nella quale il giudice espone la ricostruzione dei fatti ed il ragionamento logico-giuridico che giustifica il segno della decisione adottata. L’obbligo di motivazione è previsto all’art. 111 Cost. co. 6, come garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario e di buona amministrazione della Giustizia, nonché nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[1]. La motivazione costituisce una delle parti essenziali della sentenza, a garanzia del principio del giusto processo il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto[2], nonché a garanzia del diritto all’azione e del diritto alla difesa. Quando la motivazione è assente Come è stato più volte ribadito in giurisprudenza, la motivazione è assente quando l’enunciazione della decisione è priva di argomentazione, oppure quando la motivazione formalmente esiste ma le sue argomentazioni sono svolte in modo da non riconoscerla come giustificazione della decisione[3]. La motivazione deve comprendere la succinta esposizione dei fatti di causa; laddove manchi, la stessa risulta essere meramente apparente in quanto non consentirebbe di comprendere l’iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato. La sentenza, inoltre, è motivata anche quando richiami in maniera sistematica le ragioni contenute in altro atto o provvedimento esterno, ovvero quando faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – c.d. motivazione per relationem[4] – ma, ai fini della sua validità, occorre che l’atto richiamato venga indicato in maniera precisa, in modo che sia agevolmente rintracciabile e conoscibile. In pratica, i giudici non possono limitarsi alla condivisione di una determinata interpretazione, ma devono anche spiegare le norme, i motivi e le ragioni. La sentenza, quindi, è nulla laddove si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo[5]. A tal proposito un noto giudice di Milano, dott.ssa Maccora, ha così dichiarato: «Le sentenze sono lo specchio del nostro lavoro. Per questo devono essere scritte in maniera inappuntabile. Non dimentichiamo che chiarezza, pertinenza e comprensibilità sono indici della qualità della democrazia di un ordinamento»[6]. Un esempio di motivazione assente Dopo aver analizzato i criteri ai quali deve uniformarsi un giudice nel motivare correttamente le sentenze, facciamo l’esempio di una sentenza nella quale è ravvisabile una totale assenza di motivazione. Si pensi al caso di un procedimento che abbia come oggetto un’ipotesi di sinistro mortale e in cui il giudice, a fronte della domanda proposta dai superstiti della vittima, si limiti a rigettarla con una sintetica sentenza di poche pagine, omettendo di analizzare le molteplici norme interessate e limitandosi alla sola condivisione di una interpretazione personale priva di sostegno sia normativo che giurisprudenziale, non consentendo di ricostruire in alcun modo l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice. Con una sentenza di tal genere, il giudice si limita a una parziale ricostruzione descrittiva della dinamica del sinistro non comprovata da un effettivo e tangibile riscontro giurisprudenziale come se la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello non si fossero mai pronunciate in casi analoghi creando dei precedenti e ignorando, quindi, la presenza di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di sinistri stradali, della responsabilità esclusiva in capo al conducente o al pedone, o dell’eventuale concorso di responsabilità di entrambi. E’ evidente che una simile pronuncia viola i precetti costituzionali e le regole che determinano la struttura delle sentenze. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/34150-quando-manca-la-motivazione-della-sentenza.asp Note: [1] L’art. 6 CEDU così sancisce “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e delle sue obbligazioni di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente […].‘ [2] Corte Costituzionale sentenza n. 349/2007. [3] Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 8053/2014. Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, sent. n. 20112/2009. [4] L’art. 118 disp. att. c.p.c. così sancisce “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, co.2 n.4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicanti le norme di legge e i principi di diritto applicati […].” [5] Cass. Civ., Sez. VI TRI, ord. n. 4294/2018. [6] V. La GIP del caso Yara: “Più attenzione alle parole usate nelle sentenze” su Corriere della sera, 14 marzo 2019 di Fiorenza Sarzanini
In mediazione la partecipazione è necessaria ma delegabile

Cass. Sent. N. 8473 del 17 marzo 2019. Con la sentenza 8473/2019 del 17/03/2019 la Cassazione Civile Sezione Terza ha enunciato i seguenti principi di diritto: – nel procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; – la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale; – la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Viene cosi cassata quella giurisprudenza di merito che riteneva indispensabile per il perfezionarsi della condizione di procedibilità la effettiva partecipazione della parte agli incontri ed il divieto per la parte di farsi sostituire dal proprio difensore. E’ pure ribadito il concetto che per l’assolvimento della condizione di procedibilità è sufficiente la partecipazione al solo primo incontro di mediazione. Da segnalare come la Corte evidenzi che la procedura della mediazione abbia fatto emergere la necessità di nuove competenze professionali nell’avvocato. Non più solo l’avvocato che” rappresenta” in giudizio ma anche l’avvocato che “assiste” in mediazione. Una figura professionale nuova, che richiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Il giudice di legittimità, pur sottolineando che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale e che pertanto la partecipazione personale delle parti è fondamentale evidenzia, che la parte può farsi liberamente sostituire anche dal proprio difensore. Non è però sufficiente a delegare la procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore – nel caso di specie peraltro rilasciata con atto notarile – pur se contenente il potere di transigere. La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. La forma della “procura sostanziale” a mediare dovrà essere quello di una scrittura privata non autenticata. La necessità di far autenticare da notaio la scrittura privata di delega per consentire al sostituto di partecipare alla mediazione, ove sottoscrivere il verbale di mediazione, che pure ha la forma di scrittura privata non autenticata, appare a dir poco superflua. E’ un argomento che merita comunque un approfondimento e su cui si tornerà a breve in questo spazio. Fonte:https://www.cfnews.it/diritto/in-mediazione-la-partecipazione-è-necessaria-ma-delegabile/?cookieLawRefresh=1
Art. 147 c.p.c. in relazione alle notifiche via pec (art. 16 septies, D.l. n. 179/12): il parere della Consulta

Corte Cost., Sent. N. 75 del 2019. Con sentenza n. 75/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Fonte:https://avvocatotelematico.wordpress.com/2019/04/09/news-corte-costituzionale-sullart-147-cpc-nelle-notifiche-via-pec-art-16-septies-dl-179-2012/
Detrazione cani guida non vedenti 2019: aumentano le agevolazioni. Le novità

Detrazioni cani guida non vedenti 2019 più alte. Aumentano infatti gli importi detraibili per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. La novità è contenuta nella Legge di bilancio 2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, al comma 27 dell’articolo unico. In base all’articolo 15 del Tuir, le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro mantenimento. La Manovra 2019, modificando questa norma, ha innalzato l’importo della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019 a 1.000 euro. Nota bene: per usufruire della detrazione il cane guida dovrà essere intestato direttamente al non vedente
Permessi 104/1992 e concetto di “assistenza”.

Cass., Sent. n. 30676 del 27 novembre 2018. Con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, la Corte di Cassazione ritorna ad affrontare il tema delle attività svolgibili dal lavoratore durante la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e conferma che il concetto di assistenza deve essere inteso in senso ampio e non limitato alla sola accudienza. Nel caso di specie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento della lavoratrice che, nelle fasce orarie in cui fruiva di tale permesso per assistere la madre disabile, era stata vista compiere varie commissioni al di fuori dall’abitazione di quest’ultima.
Parametri forensi: mai onorari inferiori a quelli spettanti ex d.m. n. 55/2014

Corte di Cassazione, Sezione II civile, Ordinanza n. 32575/2018. Per la Cassazione, stante la prevalenza del d.m. n. 55/2014, il giudice dovrà attenersi ai criteri da questo stabiliti nel regolare le spese di causa e non potrà liquidare onorari al di sotto dei parametri forensi. Il giudice non può liquidare gli onorari dell’avvocato al di sotto dei parametri forensi fissati dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, il quale prevale sui criteri stabiliti dal decreto 140 del 2012 non solo per motivi cronologici, ma anche per il principio di specialità. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 32575/2018 pronunciata a seguito del ricorso ex art. 3 Legge n. 89/2001 La ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio in materia di equa riparazione svoltosi innanzi alla Corte d’Appello di Roma durato oltre sette anni. La signora lamenta che il giudice a quo abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile; inoltre, liquidando un compenso così modesto, ritiene che il giudice avrebbe leso il decoro professionale dell’avvocato. Liquidazione giudiziale: prevale il D.M. n. 55/2014 Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso: la Corte rammenta che il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale. Per contro, spiega il Collegio, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità. Non è dunque il D.M. n. 140 a prevalere, secondo la Cassazione, essendo evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa. In sostanza, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero nel 2012, il quale stabilisce in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi nel caso di specie (Euro 203,00) si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa e, pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare. Decidendo nel merito, dunque, la Cassazione decide di liquidare il compenso in complessivi euro 1198,50, oltre IVA e contributo L. n. 576/1980. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/33013-avvocati-stop-a-onorari-sotto-i-parametri-forensi.asp
INPS: noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019.

Con Circolare INPS N. 122 del 27 dicembre 2018- Rinnovo pensioni 2019 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale a favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2019. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2018 (GU n. 275 del 26/11/2018). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 122/2018, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ed assistenziali. Le possibili variazioni economiche per l’INVCIV susseguenti all’entrata in vigore della legge di bilancio del 2019 e all’emanazione del relativo decreto attuativo sulla pensione di cittadinanza 2019 saranno oggetto di una nuova Circolare INPS, di cui darò tempestiva notizia. Pensione ed indennità per ciechi civili (fasce dalla 6 alla 19)- Allegato 2, Tabella M.1 (M.1.1, fino a M.1.8- pp. 28 e 29) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.814,34 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 285,66 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 308,93 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.083,89 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,01 Le indennità speciale e di accompagnamento sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 921,13 Indennità speciale per ciechi parziali minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 210,61 (*) Nota bene le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Pensione ed indennità per i sordi (fasce dalla 20 alla 26) Allegato 2, Tabella M.2 (M.2.1, fino a M.2.3- pag. 30) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.814,34 Pensione per i sordi maggiorenni, ricoverati e non (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 285,66 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. L’indennità di comunicazione è aumentata previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di comunicazione per sordi minorenni e maggiorenni, ricoverati e non: Euro 256,89 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi. Pensione ed indennità per invalidi civili (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, 45 e 46 e fasce 47, 49 e 50 per indennità di frequenza) Allegato 2, Tabella M.3 (M.3.1, fino a M.3.6- pp. 31 e 32) Le pensioni e il limite di reddito personale lordo annuale sono aumentati, rispetto allo scorso anno, dello 0,9 per cento. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34 Pensione per gli invalidi civili totali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere), ricoverati e non: Euro 285,66 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo. Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.814,34 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.906,72 Assegno sociale sostitutivo: Euro 372,98 *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Le indennità di accompagnamento e di frequenza sono aumentate previsionalmente, rispetto allo scorso anno, dello 0,65 per cento. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali minorenni e maggiorenni, non ricoverati gratuitamente: Euro 517,84 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 517,84 (*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente dai redditi. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento, fino al 99 per cento): Euro 4.906,72. Indennità di frequenza: Euro 285,66 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge 328 del 2000 e decreto 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456). Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili: Per i titolari di prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta. Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90