Conoscere le percentuali di invalidità civile.

Premessa Quella che noi chiamiamo comunemente invalidità civile è una condizione prevista dal nostro ordinamento giuridico, correlata alla riduzione della capacità lavorativa di un individuo. Per compensare chi ha una ridotta capacità lavorativa, sono previste delle agevolazioni: in particolare, i benefici sono riconosciuti, in maniera differente, a partire dal 33,33 per cento d’invalidità. L’invalidità non deve essere confusa con l’handicap: il riconoscimento dell’handicap, secondo la legge 104, è infatti una condizione giuridica differente ed aggiuntiva rispetto allo stato d’invalido civile, e dà diritto a benefici fiscali e agevolazioni lavorative diverse (come, ad esempio, i permessi retribuiti). (traggo spunto dal Convegno INPS “L’accertamento Medico-Legale unico in invalidità civile nella regione Lazio. Il ruolo dell’INPS tra diritti, equità e scienza”, tenutosi i giorni 27 e 28 novembre a Fiuggi) Agevolazioni per l’invalidità Invalidità superiore al 33 per cento Bisogna innanzitutto precisare che lo status d’invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore ai 1/3, cioè superiore al 33 per cento (Meno del 33 per cento: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”). Per la persona con invalidità superiore a questa soglia è previsto il diritto a protesi ed ausili relativi alla patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica. La commissione medica, inoltre, può, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, indicare sul verbale il diritto al contrassegno per usufruire dei parcheggi per disabili. Nota bene: Il DPR n. 495/1992, art. 381 e successivo DPR n. 503/1996, art. 12, comma 3 prevedono che “… anche alla categoria dei non vedenti” è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita comprovata istanza, lo speciale “contrassegno invalidi”. I non vedenti, non sono tenuti, in sede di rilascio del contrassegno, a produrre specifica certificazione medico-legale che attesti una connessione funzionale tra minorazione visiva e difficoltà nell’atto della deambulazione. Per i minori di 18 anni, che hanno “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” e che sono iscritti in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido, è riconosciuta dalla commissione medica il diritto all’indennità di frequenza, che è una prestazione economica a sostegno dell’inserimento scolastico. Ricordo che: L’indennità di frequenza è incompatibile con: · qualsiasi forma di ricovero; · l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti; · l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti; · la speciale indennità prevista per i ciechi parziali; · l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali. È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole (ovviamente, per i minori ciechi parziali il trattamento più favorevole è quello INVCIV per cecità- pensione per 13 mensilità ed indennità speciale per 12 mensilità). Invalidità superiore al 45 per cento Chi possiede una percentuale d’invalidità dal 46 per cento ha la possibilità di usufruire del collocamento mirato (legge 68/1999). Per questi soggetti, nonché per i non vedenti ed i sordomuti, è infatti previsto l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati: per usufruirne, gli interessati devono recarsi presso il centro per l’impiego, presentando, oltre al verbale di invalidità, la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl/INPS. I lavoratori con invalidità civile superiore al 45 per cento possono essere conteggiati dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul collocamento obbligatorio, purché assunti almeno con un contratto part-time del 50 per cento più un’ora (ad esempio, considerando un orario ordinario di 40 ore settimanali, saranno sufficienti 21 ore la settimana). Invalidità dal 50 per cento I lavoratori invalidi oltre il 50 per cento possono fruire di un congedo per cure relative all’infermità riconosciuta, per un periodo non superiore a 30 giorni l’anno, se previsto dal CCNL. Questo congedo è indennizzato come l’assenza per malattia. I costi sono, però, a carico dell’azienda, diversamente da quanto accade per le assenze per malattia e per i permessi legge 104, pertanto la possibilità di ottenere il permesso per invalidità va verificato all’interno del contratto collettivo di riferimento. Riferimento normativo: Art. 7 del D.lgs 119 del 18 luglio 2011: “… ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”. · Nota bene – il congedo, che non può superare i 30 giorni l’anno, può essere fruito anche in maniera frazionata; – il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta (art. 7 – comma 2 del D.lgs 119/2011); – la domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia; – l’effettuazione delle cure deve essere documentata. In ogni caso, consiglio di verificare quanto specificatamente previsto dal Contrato collettivo nazionale di lavoro di categoria. Invalidità dal 60 per cento A partire dal 60 per cento d’invalidità, il dipendente ha la possibilità di essere computato nella quota di riserva dell’impresa nella quale è già assunto, a prescindere dall’orario del contratto. Invalidità dal 67 per cento Per chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3, è prevista l’esenzione totale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si può godere inoltre di un’agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consiglio di rivolgersi alla Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione. Se dipendenti privati, i lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (con riduzione della propria capacità lavorativa, in corso di servizio) hanno diritto, con almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio, all’assegno ordinario d’invalidità (c.d. assegno IO).

Riforma processo civile: stop alle udienze inutili

Un processo civile più semplice e veloce: è questa l’idea che ha ispirato un disegno di legge a firma Movimento 5 Stelle, che si affianca alla riforma promossa dal Ministro Bonafede seguendo un orientamento differente. In questo caso, infatti, il punto di vista è quello degli avvocati, con un testo che spazia dall’abolizione di udienze ormai inutili (come quelle fissate per il giuramento del CTU e per la precisazione delle conclusioni), all’ampliamento dei poteri istruttori conferiti al giudice civile, alla dilatazione della sospensione feriale dei termini, alla prevalenza del diritto sostanziale su quello processuale, alla riforma della mediazione. Vediamo quali sono i punti salienti che potrebbero connotare il nuovo processo civile, se il disegno di legge dovesse divenire realtà. Innanzitutto, come accennato, dovrebbero scomparire le udienze di giuramento del CTU e di precisazione delle conclusioni. Il problema dell’impegno che il consulente tecnico d’ufficio deve assumere prima di svolgere il suo incarico viene superato con la previsione di un giuramento scritto da prestare in cancelleria su di un foglio che viene poi allegato al fascicolo d’ufficio a cura del cancelliere. Articolazione delle prove. La semplificazione e la celerità del processo civile passano anche per un altro fondamentale intervento: l’articolazione dei mezzi istruttori già nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta, al pari di quanto avviene negli atti introduttivi del processo del lavoro. Il fine è quello di evitare lo scambio di ulteriori note scritte e di accorciare così di trenta giorni l’iter processuale. Anticipando l’indicazione delle prove, si elimina, in sostanza, il termine di cui all’articolo 183, comma 6, numero 1, c.p.c. L’abolizione del primo termine di trenta giorni oggi contemplato è perseguito rimettendo al contraddittorio orale della prima udienza la possibilità delle parti di compiere i primi aggiustamenti alle proprie difese che si rendano necessari. Nei casi di maggiore complessità e tenuto conto delle ragioni addotte dalle parti, possono comunque essere concessi: – un termine di trenta giorni per depositare memorie con le quali precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e per indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali, – un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla controparte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione di prova contraria. Udienze a distanza. Il nuovo processo civile, ipotizzato dal disegno di legge, dovrebbe sfruttare più intensamente le nuove tecnologie, consentendo agli avvocati di partecipare alle udienze a distanza, in videoconferenza, accedendo in maniera autenticata a un’apposita piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia. Sentenze più immediate e snelle. Anche le sentenze sono coinvolte dalla riforma, in quanto il DDL prevede che il giudice, una volta conclusa l’assunzione delle prove, deve assumere la causa in decisione senza dilazione. La sentenza pronunciata, nel dispositivo, contiene una motivazione sintetica limitata ai motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove. Meno formalismo. L’eccesso di forma che connota il nostro processo civile, oltre a essere fonte di ansia per gli avvocati, in molti casi è anche un ostacolo al pieno ed efficace esercizio dei diritti dei cittadini. Un errore banale commesso dal proprio legale può costare caro al cliente, che rischia di perdere la causa nonostante abbia effettivamente subito una lesione dei propri diritti. Ci si riferisce, ad esempio, all’omesso deposito della sentenza impugnata, che blocca la causa di appello determinando l’improcedibilità dell’impugnazione. Per ovviare a questo problema, il disegno di legge dà al giudice il compito di adottare tutti i provvedimento necessari per sanare la nullità che potrebbe derivare da un mero errore materiale commesso da una delle parti ma tale da poter assumere rilevanza ai fini della decisione. Al magistrato è inoltre dato il potere di disporre d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova indispensabili ai fini del decidere, rispetto ai quali la parte è incorsa in una decadenza, e di emendare ad alcuni errori (come l’omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti) con un ampliamento dell’istituto della correzione degli errori materiali delle sentenze. Addio al filtro in appello. Un altro punto saliente del disegno di legge è rappresentato dall’eliminazione del filtro in appello. In particolare, dovrebbe essere superata la previsione che preclude, nei fatti, di impugnare le sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Ciò nella convinzione che, si legge nella presentazione del DDL, “Proprio come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rimaneggiare i propri orientamenti”. Sospensione feriale fino al 15 settembre. Preso atto che il taglio della sospensione feriale, che da qualche anno è stata ridotta, non ha portato alcun effetto positivo sulla durata del contenzioso, il DDL propone di tornare a sospendere i termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Mediazione. Infine, il disegno di legge si occupa della mediazione, prevedendo, ad esempio, che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento della mediazione anche in sede di giudizio di appello. In tali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda e deve proseguire oltre il primo incontro informativo. Si segnala, inoltre, la previsione in forza della quale, nell’ipotesi di mancata conciliazione, il giudice tiene conto nella causa della consulenza tecnica espletata nel corso della procedura di mediazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio. Fonte: https://www-studiocataldi-it.cdn.ampproject.org/v/s/www.studiocataldi.it/amp/news.asp?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&id=32953#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Da%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.studiocataldi.it%2Farticoli%2F32953-riforma-processo-civile-addio-alle-udienze-inutili.asp  

Consulta: congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente

Corte Cost., sent. n. 232/18.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 232, depositata il 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5,del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, làdove non prevedeva il beneficio al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre. Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi). La Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario, che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurarela cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione. Il legislatore, nell’estendere a soggetti diversi dai genitori il beneficio in questione, ha posto come requisito la precedente convivenza con il disabile,per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura. Tuttavia, questo requisito rischia di pregiudicare il padre disabile, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all’origine non convivente,pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. Anche queste situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione, «poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempretenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico». Il requisito della precedente convivenza non può dunque «assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico». La Corte ha precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.  

La gestione della crisi nelle unioni civili

La legge Cirinnà (n. 76/2016) ha introdotto e regolamenta in Italia le unioni civili, cioè quelle unioni che si costituiscono tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione effettuata di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Non è invece stato più introdotto, come era invece previsto nel testo iniziale della proposta di legge, la possibilità per uno dei componenti della coppia di adottare il figlio del partner. (c.d. stepchild adoption). Tuttavia in molti altri Paesi ciò è possibile, e attualmente, in fattispecie di riconoscimento di situazioni preesistenti giunte all’attenzione dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione, è stata data copertura giuridica, dalla giurisprudenza, ad una relazione di genitorialità sociale di fatto già istauratasi da diversi anni, pur in esplicita e voluta (politica) assenza di specifiche norme di legge. (Cfr. Cass. sentenza n. 12962 del 2016 e ordinanza n. 14007/2018) Attualmente, di fatto, numerosi iniziano ad essere i nuclei familiari formati da persone dello stesso sesso, molti dei quali vedono anche la presenza di figli minori. Ma vediamo cosa si prevede, in caso di crisi di queste famiglie, e cosa ancora in presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Dall’esame delle norme, prescindendo dalle cause automatiche di scioglimento, cioè la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione previste dal comma 22, riteniamo di dover esaminare quelle a domanda di una o di entrambe le parti (commi 23, 24 e ss.). Affinchè l’unione civile venga meno, le parti dovranno avere manifestato, anche disgiuntamente, la loro volontà di scioglimento all’ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi, potrà essere proposta domanda giudiziale di divorzio avanti il tribunale competente ovvero la procedura di negoziazione assistita da un avvocato per parte, o l’accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, solo in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (commi 24-25). Anche uno solo dei partner dell’unione civile può ottenere la pronuncia di scioglimento, tuttavia dovrà avere preventivamente informato l’altro/a a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine veniamo al procedimento, del tutto analogo al divorzio delle coppie matrimoniali, visto l’espresso richiamo della legge a specifiche norme della relativa disciplina legislativa. Le unioni civili non prevedono alcun obbligo di fedeltà, mentre prevedono quelli di assistenza morale e materiale e di coabitazione. Il partner più debole economicamente potrà veder tutelato il proprio diritto alimentare, ipotesi residuale e minore rispetto al diritto al mantenimento, ed ottenere l’assegnazione della casa familiare. Non è prevista la separazione, ma si giunge direttamente al divorzio, consensuale o giudiziale, introdotto con le medesime forme delle coppie matrimoniali ed allo stesso giudice competente territorialmente. In presenza di figli, tuttavia, nessuna norma potrebbe impedire, pena l’incostituzionalità, a soggetti minori o maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti una piena tutela, quantomeno da un punto di vista economico. Qualche problema e evidenti differenze si presentano, in tutta evidenza, nel caso in cui vi sia stata adozione dei figli dell’altro o meno. Nel primo caso, non pare possa porsi in dubbio il pieno diritto dei minori a vedere tutelato il proprio diritto alla bigenitorialità, ed a mantenere in ogni caso rapporti con entrambi, ma il buon senso dovrebbe consentire ai minori il diritto di mantenere rapporti sani ed equilibrati anche con l’altra figura, pure in assenza di adozione, alla stregua di quanto avviene, o dovrebbe avvenire, nelle coppie di fatto che si sciolgono dopo un lasso di tempo considerevole. La situazione, tuttavia, è in continuo divenire; in assenza di espresse previsioni normative, attualmente non calendarizzate, il vuoto sarà indubbiamente colmato dalle interpretazioni costituzionalmente orientate, se non creative, delle Corti che si troveranno loro malgrado a dover dare risposta alle domande di giustizia che saranno loro poste Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/crisi-nelle-unioni-civili-104834.html  

Consulta: illegittimità parziale dell’art. 24 del DLvo 151/2001 in materia di garanzia per la maternità

Corte Costituzionale, Sent. n. 158 del 13 luglio 2018. Con sentenza n. 158 del 13 luglio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o al figlio, portatori in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/consulta-illegittimita-parziale-dellart-24-del-dlvo-151-2001-in-materia-di-garanzia-per-la-maternita

Scandalo Inps sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici: la lettera aperta di Boeri

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Il Presidente Cari amici, Ho ricevuto negli ultimi giorni numerose email e lettere allarmate di persone con disabilità che avevano letto articoli di giornale o ascoltato servizi televisivi riguardo a presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto che ho l’onore di presiedere. Ho perciò deciso di scrivervi collettivamente. Spero che avrete la pazienza di leggere questa lettera aperta fino alla fine. Se non avete voglia di farlo, vorrei che comunque vi sentiste rassicurati sul fatto che ogni singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi. La polemica alimentata da alcune testate, che non hanno esitato ad offendere la professionalità dei nostri medici, trae spunto dalla scelta dell’Inps di estendere loro l’obiettivo, sin qui stabilito per i soli dirigenti, di contribuire alla riduzione del debito pubblico (mediante la riduzione di spese per prestazioni indebite e l’abbattimento dell’evasione contributiva). In passato questi obiettivi erano stabiliti per i soli dirigenti che poi se ne facevano interpreti presso il personale e i professionisti, tra i quali i medici dell’Istituto. Una sentenza del Consiglio di Stato, che ha riaffermato l’autonomia organizzativa dei professionisti, ci ha di fatto imposto di fissare obiettivi specifici per i medici. Si sono così definiti molteplici indicatori che valutano la loro attività in base ai servizi forniti all’utenza (giudizi medico legali definitivi rilasciati entro 60 gg dal ricevimento del verbale provvisorio da parte delle AsI e entro 30 gg per le patologie oncologiche, esclusione dalle visite mediche di verifica per i portatori di patologie croniche gravi e stabilizzate, espletamento – entro il giorno successivo – delle visite mediche ambulatoriali dei lavoratori in malattia risultati assenti alla visita medica di controllo domiciliare il giorno precedente, tempestività delle segnalazioni di possibile responsabilità di terzi in caso di malattia e invalidità, etc.) oltre che un indicatore legato al contributo alla riduzione del debito pubblico in termini di “Revoche Prestazioni invalidità civile”, “Visite mediche di controllo” e “Azioni Surrogatorie”. Questo indicatore incide su meno del 2 per cento della retribuzione dei medici ed è valutato a livello regionale. Ciò significa che concorrono al risultato tutti i medici della regione rendendo impossibile per un singolo professionista incidere col proprio comportamento sul risultato e, dunque, sulla sua retribuzione attesa. L’inclusione tra gli obiettivi delle revoche può aver dato luogo ad equivoci e alimentato timori sull’imposizione per via amministrativa di criteri più restrittivi nell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali dell’Istituto. Ma attenzione: le revoche di prestazioni di invalidità civile non sono legate alla fase di accertamento degli stati invalidanti, bensì ai casi in cui precedenti commissioni mediche ASL avessero riconosciuto il diritto “a termine”, vale a dire prevedendo la necessità di riconvocare il malato ad una seconda visita di verifica per un possibile miglioramento della condizione di salute. Ciò, premesso, il personale medico, grazie alle sue competenze, può contribuire a meglio identificare quali sono i cittadini che con maggiore probabilità potranno presentare un miglioramento delle proprie condizioni di salute. E’ proprio questo l’obiettivo di questo indicatore: vuole essere una leva gestionale per migliorare l’efficienza delle attività di revisione delle prestazioni legate all’invalidità civile, attraverso una migliore programmazione delle visite di verifica della persistenza degli stati invalidanti. Lo scopo è quello di effettuarle prima della scadenza della prestazione al fine di evitare l’eventuale pagamento di mensilità indebite. Negli scorsi anni si è, infatti, notato come l’aumento del numero di revoche in una data regione corrisponda ad una maggiore efficienza nella calendarizzazione delle visite, piuttosto che agli esiti delle stesse. Tale modalità gestionale si configura, inoltre, come fattore di deterrenza nei confronti di scorrette previsioni di rivedibilità, che spesso causano disagi agli assistiti e alle loro famiglie, provocando reiterate, inutili visite per coloro i quali presentano quadri clinici cronico-progressivi. D’altro canto, la previsione di rivedibilità concerne quadri clinici dinamici per i quali si può prevedere, purtroppo, anche un peggioramento delle condizioni di salute del cittadino. In questi casi le Commissioni riconoscono correttamente benefici economici aggiuntivi rispetto ai precedenti. E in tal caso la tempestività delle visite è condizione per assicurare supporto adeguato ai malati in tempo utile. Si tratta di casi tutt’altro che infrequenti: a seguito della visita di verifica, il numero di coloro che si vedono riconoscere benefici aggiuntivi è pari a quello di coloro che se li vedono ridurre a seguito di una riscontrata diminuzione della percentuale dello stato invalidante. Non c’è pertanto un privato interesse economico che si scontra con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza; c’è invece un incentivo collettivo a essere più efficienti e scrupolosi nella programmazione delle visite di verifica della permanenza dello stato invalidante. È, peraltro, fortemente lesiva della professionalità dei medici Inps anche solo ipotizzare che possano violare il codice deontologico interpretando questi obiettivi come un incentivo a revocare prestazioni in essere, anche quando questa scelta non è giustificata dall’evoluzione del quadro clinico. Il codice deontologico ha da sempre ispirato ogni giudizio medico legale dell’Istituto. Di questo comportamento i nostri medici rispondono di fronte alla giustizia penale e civile e allo stesso Ordine dei Medici da cui non abbiamo mai avuto segnalazioni di comportamenti non corretti. Deve essere precisato che, a garanzia di trasparenza e correttezza del giudizio medico legale, le Commissioni Mediche operanti in Inps sono costituite con l’apporto di medici rappresentanti di categoria, i quali concorrono collegialmente al giudizio medico legale (AMNIC, ANFFASS, ENS, UICI). Non si sono riscontrati casi in cui detti rappresentanti abbiano verbalizzato il loro dissenso rispetto al giudizio medico legale conclusivo. Il giudizio medico legale, bene ricordare, si basa sull’oggettivo requisito sanitario, accertato in ottemperanza al dettato normativo e alle linee guida e disposizioni istituzionali diffuse dal Coordinamento generale medico legale. Le modalità operative istituzionali sottendono l’uso dello strumento informatico con procedure dedicate all’attività sanitaria, garantendo la piena tracciabilità, trasparenza e correttezza formale dei processi. A conferma delle corrette scelte dell’Amministrazione e nel rispetto della piena autonomia tecnico professionale dei medici Inps, sono state intraprese numerose iniziative volte ad emanare linee

Inps: indebito del pensionato e onere della prova.

Cass. S.U., sentenza n. 18046/2010. È molto frequente che l’INPS richieda ai pensionati la restituzione di somme che ritiene di aver erogato indebitamente. Una volta ricevuto la lettera di restituzione, il pensionato che ritiene illegittima la richiesta è tenuto ad agire giudizialmente attraverso l’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito. La questione che si pone in questi casi è quella relativa all’individuazione del soggetto tenuto a fornire la prova. Fino al 2008, la dominante giurisprudenza sosteneva che nei giudizi di opposizione alla richiesta dell’indebito, l’onere probatorio sull’irripetibilità spettava all’INPS che era tenuta, quindi, a provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribaltato il suddetto orientamento, affermando il seguente principio di diritto: “In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Con la sentenza n. 198 del 2011, la stessa Cassazione ha statuito che nel giudizio di accertamento negativo della sussistenza dell’obbligo di restituire quanto percepito, fermo restando che il pensionato ha l’obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione ricevuta, l’INPS non si deve limitare a contestare genericamente l’indebito ma deve indicare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito oltre agli estremi del pagamento anche le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate al fine di consentire al pensionato di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. Sulla questione è intervenuta nuovamente la Corte di Cassazione recentemente con la sentenza n. 26231/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, affermando che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di restituire le somme che l’INPS ritenga di aver versato indebitamente è onere del pensionato fornire la prova di non dover restituire le somme richieste. IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, un pensionato dopo aver ricevuto dall’INPS la richiesta di restituzione di somme che quest’ultimo riteneva di aver erogato indebitamente, chiedeva al Tribunale accertarsi la non debenza in favore dell’Ente Previdenziale. La domanda del pensionato veniva rigettata, mentre la decisione di prime cure veniva riformata in sede di gravame dalla Corte di Appello che dichiarava illegittimo il recupero operato dall’INPS con condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme trattenute. Avverso la sentenza della Corte di Appello interponeva ricorso per Cassazione l’INPS sulla scorta di un solo motivo con il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2033 codice civile avendo la Corte di Appello disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la suddetta sentenza n. 18046/2010. LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046/2010, richiamato dall’INPS, secondo il quale nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituire le somme instaurato dal pensionato quest’ultimo ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Secondo gli Ermellini: il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18046/2010 è stato successivamente ripreso dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza n. 2739 del 11/02/2016 con la quale i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell’ “accipiens” l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di quantificare come adempimento quanto corrisposto; non assume rilievo l’inosservanza, da parte dell’Istituto, dell’obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l’esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell’interessato. (Cass. Sez. Lav n. 1228 del 20/01/2011). Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/somme-inps-indebitamente-percepite-dal-pensionato-onere-della-prova-104745.html  

Maternità surrogata: non è contrario all’ordine pubblico avere due genitori dello stesso sesso

Corte di Appello Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018 Alla luce del preminente interesse del minore, deve essere riconosciuta l’efficacia giuridica, in Italia, di una sentenza canadese che attribuisce la seconda paternità al coniuge del padre di un bambino nato all’estero con il ricorso alla tecnica della maternità surrogata e, di conseguenza, deve essere integrato l’atto di nascita del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. Lo stabilisce la Corte di Appello di Venezia, sez. III, ordinanza 16 luglio 2018. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Corte di Appello di Trento, ordinanza del 23 febbraio 2017 Corte di Appello di Roma, sentenza del 15 febbraio 2018 Corte di Cassazione, sentenza n. 19599/2016 Corte di Cassazione, sentenza n. 14878/2017DifformiTribunale di Torino, decreto del 21 ottobre 2013 Tribunale di Venezia, decreto del 06 luglio 2015 Corte di Appello di Venezia, sentenza 19 ottobre 2015 La Corte di Appello di Venezia, sez. III, con l’ordinanza del 28 giugno – 16 luglio 2018, ha accolto il ricorso con il quale due cittadini italiani di medesimo sesso, coniugati in Canada, chiedevano – ai sensi dell’art. 67 della legge 218/95 – il riconoscimento dell’esecutorietà in Italia di una sentenza emessa dalla Corte Suprema della British Columbia (Canada) che aveva loro riconosciuto la doppia paternità di un bambino nato, nel medesimo Paese, con la tecnica della “maternità surrogata”, onde ottenere la “rettificazione” dell’atto di nascita italiano del minore mediante indicazione di entrambi i genitori legali. Nello specifico, il bambino era stato concepito tre anni prima con i gameti di uno dei due uomini e l’ovocita di una donatrice anonima con successivo impianto dell’embrione nell’utero di una diversa donna, quest’ultima non anonima. L’atto di nascita del minore era stato dapprima redatto con l’indicazione del solo padre biologico; in un secondo tempo, i due papà italiani avevano adito la Corte canadese che, accertata la sussistenza del rapporto di genitorialità per entrambi nei confronti del minore, con esclusione sia della donatrice dell’ovocita sia della cosiddetta “madre gestazionale”, consentiva di integrare l’atto di nascita in tal senso. Il successivo ricorso alla Corte di Appello di Venezia traeva origine dal diniego opposto dall’ufficiale di stato civile del Comune italiano, dove la coppia è residente, di rettificare l’atto di nascita già formato (e recante l’indicazione del solo padre biologico) a seguito di trascrizione di quello canadese emendato sulla base della detta sentenza che riconosceva la seconda paternità. La decisione in commento rappresenta l’ultimo di una serie di significativi interventi con cui la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha affrontato il tema della trascrizione, in Italia, dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso nell’ambito della più ampia questione degli effetti da riconoscersi ai rapporti di filiazione costituiti all’estero a seguito di gestazione per altri o maternità surrogata, espressamente vietata nel nostro ordinamento dall’art. 12, comma 6, L. n. 40/2004, soprattutto in relazione alla valutazione della contrarietà all’ordine pubblico di tali status. L’ordinanza ribadisce la posizione già espressa, in un caso analogo, dalla Corte di Appello di Trento – con provvedimento del 23 febbraio 2017 – che richiamava gli importanti principi enunciati sul tema dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19599/16 secondo cui “non si può ricorrere alla nozione di ordine pubblico […] per giustificare discriminazioni nei confronti [del minore] a causa della scelta di coloro che lo hanno messo al mondo mediante una pratica di procreazione assistita non consentita in Italia […] Vi sarebbe altrimenti una violazione del principio di uguaglianza, intesa come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali”. Queste interpretazioni giurisprudenziali se da una parte sono state accolte con grande soddisfazione, dall’altra sono oggetto di aspre critiche in molti ambienti della psicologia, della politica e anche dello stesso mondo giuridico. Avverso la pronuncia della Corte di Trento pende, ad oggi, impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione che, a sua volta, ha deferito la questione alla cognizione delle Sezioni Unite. Anche in considerazione dell’acceso dibattito sul tema, che solleva vari e complessi problemi di diritto internazionale privato e che ha visto anche l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2017, merita segnalare alcuni passaggi dell’ordinanza della Corte di Appello di Venezia che ribadisce un principio molto significativo: nella fattispecie, non sussiste un contrasto con i principi che caratterizzano l’ordine pubblico internazionale tale da superare l’interesse del minore alla conservazione della continuità dello status filiationis legittimamente acquisito all’estero in base alla legge nazionale. In questo senso, la Corte rimarca che “ […] l’ordine pubblico segnala l’esigenza imprescindibile di assicurare al minore la conservazione dello status e dei mezzi di tutela di cui possa validamente giovarsi in base alla legislazione nazionale applicabile, e in particolare del diritto al riconoscimento dei legami familiari e al mantenimento dei rapporti con chi ha legalmente assunto il riferimento della responsabilità genitoriale, garantendo la crescita, l’equilibrio affettivo e la realizzazione della persona. Contrario all’ordine pubblico risulterebbe quindi, all’opposto, che, fuori dal territorio dello stato di nascita, nel territorio dello Stato Italiano, di cui pure possiede la cittadinanza, il minore venga privato dei suoi riferimenti genitoriali e venga esposto ad una condizione giuridica del tutto diversa con evidente pregiudizio dei rapporti e riferimenti familiari, con incidenza esterna anche sulla rappresentanza e responsabilità sul minore”. Pertanto, per i giudici veneziani, la circostanza che il minore sia venuto al mondo tramite una tecnica procreativa vietata dal nostro ordinamento non implica, per ciò solo, contrarietà dell’atto di nascita all’ordine pubblico dovendosi piuttosto valutare l’interesse del minore alla conservazione dello status validamente acquisito all’estero nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa. Inoltre, non può essere considerata contraria all’ordine pubblico neanche la circostanza che il minore abbia due genitori dello stesso sesso “ […] posto che nel nostro ordinamento è contemplata la possibilità che il minore abbia due figure genitoriali dello stesso sesso nel caso in cui uno dei genitori abbia ottenuto la rettificazione dell’attribuzione di sesso con gli effetti di cui all’art. 4 della legge 164 del

Incompetenza per territorio: quali sono i requisiti per l’ammissibilità della relativa eccezione?

Cass. Ord. n. 21941/2018, del 10 settembre 2018 La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai requisiti necessari che deve contenere, ai fini dell’ammissibilità, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile nelle cause in materia obbligazioni dove la parte convenuta è una persona fisica. IL CASO: Nell’ambito di un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale, la Compagnia di Assicurazioni eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito. L’eccezione veniva rigettata in primo grado dal Giudice di Pace, mentre veniva accolta in sede di appello dal Tribunale, il quale la riteneva ammissibile in quanto riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli articoli 18,19 e 20 c.p.c.   Pertanto, l’originaria attrice proponeva regolamento di competenza con il quale, evidenziava che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Compagnia di Assicurazioni era incompleta in quanto quest’ultima non aveva contestato, ex art. 18 c.p.c., l’esistenza del foro del domicilio del convenuto e non aveva provato quanto dichiarato in relazione ai criteri di cui all’articolo 19 c.p.c.   LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha evidenziato che:   La completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l’eventuale incompletezza può essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza ( conf. Cass. 22510/2016, 26094/2014, 5725/2013);   Nel caso in cui nelle controversie in materia di obbligazioni venga convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai foro speciali concorrenti, di cui all’articolo 20 del codice di procedura civile) ad entrambi i fori generali di cui all’articolo 18 c.p.c. Quindi, sia con riferimento alla residenza sia con riferimento al domicilio, in quanto quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.   Poichè, nel caso esaminato, la Compagnia di Assicurazioni relativamente al foro generale delle persone fisiche ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo con riferimento alla “residenza” della convenuta e non anche al suo “domicilio”, gli Ermellini hanno accolto il ricorso per regolamento di competenza, ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quanto incompleta e quindi come non proposta. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/eccezione-incompetenza-per-territorio-requisiti-per-lammissibilita-104670.html