Invalidità dei dipendenti pubblici: tipologie di pensione.

Il lavoratore del settore pubblico con invalidità riconosciuta può beneficiare del pensionamento anticipato?Nella generalità dei casi, chi è impiegato nel settore pubblico, iscritto all’ex Inpdap (ora Inps Gestione dipendenti pubblici) e non all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità.Ricordiamo che questa prestazione economica spetta con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con un minimo di 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.Il trattamento è una vera e propria prestazione previdenziale, quindi una pensione: anche se è compatibile con la continuazione dell’attività lavorativa o con un nuovo lavoro (fino a determinati limiti di reddito), è difatti calcolato allo stesso modo della pensione, sulla base dell’anzianità, dei redditi e della contribuzione (sistema retributivo, misto, contributivo).Bisogna comunque tener presente che l’invalidità necessaria per il diritto all’assegno ordinario non è l’invalidità civile, ma l’invalidità al lavoro, o pensionabile [1]; in sostanza, per il riconoscimento dell’invalidità ai fini dell’assegno, deve risultare ridotta la capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini dell’interessato. Ad ogni modo, considerando che l’accesso all’assegno ordinario d’invalidità è precluso, per Invalidità dipendenti pubblici quale pensione può essere ottenuta?I dipendenti pubblici, pur non beneficiando dell’assegno ordinario, possono aver diritto a delle prestazioni specifiche per invalidità ed inabilità. Inoltre, non bisogna dimenticare che alcuni trattamenti pensionistici, accessibili sia ai lavoratori pubblici che del settore privato, consentono di anticipare l’uscita dal lavoro se si possiede una determinata percentuale d’invalidità. Ma procediamo con ordine. Indice:1 – Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro2 – Pensione per inabilità al lavoro3 – Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?4 – Ape sociale invalidi5 – Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi6 – Contributi figurativi per invalidità 1. Pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.I dipendenti pubblici possono avere diritto alla pensione per inabilità alle mansioni (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione sia impossibilitata a spostare l’interessato ad altra mansione compatibile) o a proficuo lavoro, qualora risulti un’inabilità tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.In entrambi i casi, devono essere verificati i requisiti sanitari dall’apposita commissione medica [2].Queste pensioni sono calcolate come la generalità dei trattamenti, senza maggiorazioni. Per la pensione per inabilità alle mansioni sono necessari:– 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile (art.40, DPR n.1092/1973), a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente di un ente locale;– 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, a prescindere dall’età anagrafica, se l’interessato è dipendente statale.Lo stesso requisito di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile è necessario anche per la pensione per inabilità a proficuo lavoro.La visita medico- collegiale può essere chiesta, tramite l’Amministrazione di appartenenza:– presso la CMO (Commissione Medica Ospedaliera) designata;– presso la Commissione Medica della ASL. 2. Pensione per inabilità al lavoro.Nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia invalido in modo permanente ed assoluto a qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione d’inabilità al lavoro, se possiede almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio. Questa prestazione è difatti accessibile non solo ai lavoratori del settore privato, ma anche ai dipendenti della PA.Se il pensionato inabile ha meno di 60 anni di età, ha diritto a una maggiorazione contributiva sulla pensione, che ne aumenti la misura.Nel dettaglio, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Per approfondire: Come funziona la pensione d’inabilità al lavoro. 3. Pensione di vecchiaia anticipata: il dipendente pubblico invalido può richiederla?Non è invece accessibile la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità [3], in quanto, oltre ad essere richiesto il riconoscimento dell’invalidità pensionabile [1] in misura almeno pari all’80%, è necessario possedere 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti, fondo al quale sono iscritti i dipendenti del settore privato e non i dipendenti pubblici. Inoltre, gli uomini devono aver raggiunto un’età almeno pari a 61 anni, le donne a 56 anni, ed è necessaria l’attesa di una finestra di 12 mesi. 4. Ape sociale invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74% può usufruire dell’Ape sociale [4], al compimento del 63° anno di età: allo stato attuale: si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, che per gli invalidi richiede il possesso di 30 anni di contributi. Il requisito contributivo è ridotto, per le lavoratrici, in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di due. Poiché si tratta di una misura sperimentale, è necessaria la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2020. 5. Pensione anticipata lavoratori precoci invalidi.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 74%, che possiede almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19º anno di età, potrebbe ottenere la pensione anticipata precoci, con 41 anni di contributi (con 3 mesi di finestra). Questo, per di più, è un intervento strutturale, cioè permanente, che non necessita di proroghe.Se l’invalido non è lavoratore precoce, deve attendere i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, ed a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, più 3 mesi di finestra. Il requisito è valido sino al 31 dicembre 2026: successivamente, aumenterà in base agli incrementi alla speranza di vita che saranno riscontrati dall’Istat. 6. Contributi figurativi per invalidità.Il dipendente pubblico invalido civile in misura almeno pari al 75% ha infine diritto, ogni 12 mesi di lavoro, all’accredito di 2 mesi di contribuzione figurativa. Il diritto agli accrediti sorge al momento del riconoscimento dell’invalidità in misura almeno pari al 75%.note [1] L. 222/1984.[2] Art. 13, L. 274/1991.[3] D.lgs. 503/1992.[4] Art.1 Co. 179 L. 232/2016. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/358829_invalidita-dipendenti-pubblici-quale-pensione
Rinnovo pensioni Invciv 2020: resi noti gli importi per ciechi civili, invalidi civili e sordi.

Con Circolare INPS N. 147 dell’11 dicembre 2019- Rinnovo pensioni 2020 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni a carattere assistenziale in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2020. Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 15 novembre 2019 (GU n. 278 del 27/11/2019). Nota bene: Il rinnovo delle pensioni, contenuto nella Circolare INPS n. 147/2019, è stato effettuato sulla base della normativa vigente in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici e assistenziali. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2020: Rispetto allo scorso anno, i limiti reddituali INVCIV sono aumentati dell’1,0 per cento, gli importi delle pensioni INVCIV dello 0,4 per cento, mentre gli importi delle indennità INVCIV dell’1,07 per cento. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: Euro 16.982,49 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: Euro 286,81 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: Euro 310,17 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita a esaurimento: Euro 8.164,73 Assegno a vita a esaurimento: Euro 212,86 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: Euro 930,99 Indennità speciale per ciechi parziali: Euro 212,43 (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione sordi: Euro 16.982,49 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di sordità si trasforma in Assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). *Innalzamento a 67 anni, per effetto dell’aumento della speranza di vita (+5 mesi), dal 1° gennaio 2019. Indennità di comunicazione per sordi: Euro 258,00 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: Euro 16.982,49 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 286,81 Nota Bene: L’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Al compimento dei 67 anni*, la Pensione di invalidità e l’Assegno mensile di assistenza si trasformano in Assegno sociale sostitutivo base (Circ. INPS N. 147/2019, par. 10.3, pag. 12). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della Pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della Pensione per sordi: Euro 16.982,49 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: Euro 4.926,35 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base: Euro 374,48 Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 1) Se si era già riconosciuti invalidi civili prima dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato).Per la determinazione dei limiti di reddito ci si riferisce a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui si gode e si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000). 2) Se si viene riconosciuti invalidi civili dopo i 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra sessantasettenni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili ultra sessantasettenni). In questo caso quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (Limiti reddituali: Euro 5.977,79 se soli, Euro 11.955,58 se coniugati). L’importo di Euro 459,83, è più alto (importo base + maggiorazioni sociali), rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base), ma le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge va, in questo caso, a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del 67esimo anno di età). Nota Bene: Nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al punto 1) di cui sopra), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (Euro 374,48 vs 459,83). Da qui la diversa misura tra l’importo corrisposto agli invalidi civili ultra sessantasettenni e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti che hanno diritto all’assegno sociale. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: Euro 520,29 Nota bene: In caso di ricovero oltre il 29esimo giorno, gratuito a carico del SSN, l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagno. Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): Euro 520,29 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza invalidi civili parziali minorenni fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento): Euro 4.926,35 Indennità di frequenza: Euro 286,81 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe
Notifica dell’impugnazione al difensore costituito per più parti.

Art. 170 c.p.c. La problematica della notifica di un’unica copia dell’atto di impugnazione al difensore, il quale assista diversi soggetti, è stata risolta dal legislatore con la nuova formulazione dell’art.170 cpc, che, nel disciplinare le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, al comma 2, espressamente statuisce che “E’ sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti”. La formulazione del riportato art.170, comma 2, cpc ha trovato conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte che, con sentenza 15.6.2018 n.15920, ha affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l’atto è diretto. Il principio di cui all’art.170, comma 2, cpc opera anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse (Cass. 13.3.2018 n. 6059; Cass. 8.11.2012 n. 19297). E’ valida, quindi, la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensorecostituito in rappresentanza di più parti (Cass., sez.un., 15.12.2008 n. 29290); non è necessario che l’atto di impugnazione sia notificato presso il difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate. La regola che l’atto di impugnazione fosse notificato al difensore in un numero di copie pari alle parti da quest’ultimo rappresentate era “sproporzionata” rispetto al compito del difensore di assistere i clienti, che ben può essere conseguito con la notifica di una sola copia dell’impugnazione. Il principio della notifica all’unico difensoredi più parti di un unico ricorso è stato confermato anche per la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 4.10.2013 n. 22751), non determinando la notifica di una unica copia la violazione del principio del contraddittorio, né di alcun principio di diritto sostanziale (Cass. 12.5.2011 n.10386; Cass. sez.un., 15.12.2008 n. 29290). Nel caso di parte con più procuratori, si è specificato (Cass. 3.3.2014 n. 4933; Cass. 14.10.2014 n. 21698) che qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché in questo caso la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato. E’ stato così capovolto (Cass. 17.12.2014 n. 26541) l’indirizzo giurisprudenziale di cui a Cass., sez.un., 10.10.1997 n.9859, in base al quale è nulla la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/avvocato-pluridifensore-e-notifica-impugnazione/
Registro INI-PEC La Cassazione corregge l’errore materiale

Con ordinanza n. 29749/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la Corte di Cassazione ha emendato l’ordinanza 24160/2019 che aveva affermato con un obiter dictum la inidoneità dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di posta certificata INI-PEC -ritenuto non attendibile- dal quale estrarre gli indirizzi PEC per le notifiche in proprio da parte degli Avvocati. L’ordinanza 24160/2019 era stata oggetto di una nota inviata dal Consiglio Nazionale Forense al Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone in data 9 ottobre, con la quale si sottolineava la erroneità della decisione, in contrasto con la normativa vigente, nonché la sua potenziale pericolosità, ove altri giudici, anche di merito, avessero a fare proprio il principio ivi espresso. Con l’ordinanza 29749/2019 la Corte di Cassazione preannuncia che anche per la sentenza 3709/2019, che per prima aveva affermato l’inadeguatezza di INI-PEC è in corso il procedimento di correzione di errore materiale. E’ dunque salvo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 23620/2018, in merito alla validità delle notifiche effettuate all’indirizzo di posta certificata tratto da INI-PEC e da REGINDE, in quanto pubblici elenchi ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 82/2005. Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/
Disabilità: gli aggiornamenti sulle agevolazioni fiscali

E’ stata aggiornata ad ottobre 2019 la Guida alle Agevolazioni Fiscali per persone con disabilità, di cui si pubblicano le principali novità. NELLA PARTE DEDICATA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE AUTO.Viene inserita una precisazione utile in merito a1. INDICAZIONI INSERITE NEI VERBALI PER L’ACCESSO ALLA AGEVOLAZIONEPer individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.– “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.– “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.– “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. 2. UNA SPECIFICA RELATIVA ALLE AUTO ELETTRICHE O IBRIDE:Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel. 3. RISPETTO ALLA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA SPESA DI ACQUISTO DELL’AUTO, si precisa inoltre che: Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo 4. VEICOLO ACQUISTATO E UTILIZZATO ALL’ESTERO UNA PRECISAZIONE:È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana. 5. Una nuova importante sezione viene riservata a uno schema sulle SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONIRiguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:– i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno– i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:– portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997)– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)– sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)– non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità. Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. 6. “INVALIDO CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”: PRECISAZIONIL’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127
Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente.

Cass. Ord. 26090/19 del 15-10-19. La sentenza in commento torna a dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di revoca amministrativa del diritto a provvidenze economiche, categoria Inv. Civ. (invalidità civile, cecità civile e sordità), già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In tal modo, la Cassazione ha confermato un importante paletto per l’Ente di Previdenza, nella valutazione – in sede di revisione – dei requisiti sanitari dell’assicurato. L’INPS, infatti, non può valutare diversamente dal CTU le circostanze sanitarie già accertate in giudizio per il medesimo soggetto. Da qui, l’evidente maggiore difficoltà per l’Ente di Previdenza di riqualificare la condizione sanitaria in danno dell’assicurato. Circostanza, questa, che rende sempre “preferibile” la proposizione del ricorso per ATP, con cui viene cristallizzata la spettanza della provvidenza economica. Sotto il profilo prettamente tecnico, si riporta, qui di seguito, il principio di diritto confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento: “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione”.
Adozioni: sì a single e coppie di fatto

L’ordinanza n. 17100/2019 della Cassazione segna un’inedita svolta in materia di adozioni di minori da oggi consentite anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l’adottante sia di età avanzata o il minore sia affetto da grave handicap. Per la prima volta viene affermata la qualità del legame instauratosi tra il bambino e chi se ne è preso cura, ben potendosi, in casi particolari, valorizzare la consolidata relazione affettiva creatasi tra adottante ed adottato, nel preminente interesse del minore a preservare tale rapporto. La Corte si concentra principalmente sulla previsione dell’art. 44, lettera d) della legge n. 184 del 1983, che consente l’adozione di minori anche non dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del precedente art. 7, comma 1 della medesima legge, quando sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo. Tale previsione – osservano i Giudici – consente l’adozione ogniqualvolta sia necessario preservare l’interesse concreto del minore a veder riconosciuti i legami instauratisi con quei soggetti, diversi dai genitori, che se ne prendono cura. L’art. 44 della Legge non menziona poi specifici requisiti soggettivi dell’adottante né dell’adottato, né un limite massimo di differenza di età tra i due, limitandosi a prescrivere al quarto comma che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottato, e legittima quindi a pieno titolo l’accesso a tale tipo di adozione anche alle persone singole e alle coppie di fatto. Ciò ovviamente – precisa la Corte – nel rispetto dei limiti indicati e a condizione che l’esame dei requisiti imposti dalla legge, impossibilità di affidamento preadottivo ed indagine concreta sull’interesse del minore, facciano emergere i presupposti richiesti per l’adozione speciale. La Corte si concentra infine sulla specifica censura inerente la mancanza di consenso all’adozione da parte dei genitori naturali. A norma dell’art. 46, secondo comma L. 184/1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale nei confronti del minore ma ne abbia anche l’esercizio concreto, è a ben vedere preclusivo all’adozione particolare, risultando preminente il rapporto genitori – figli anche alla luce dei principi consacrati agli artt. 29 e 30 della carta costituzionale. Nel caso di specie, tuttavia, tale condizione ostativa non sussisteva. I genitori del minore erano stati infatti dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e la CTU espletata in primo grado ne aveva confermato l’assoluta inadeguatezza al ruolo genitoriale, avendo allontanato il bambino a pochi mesi dalla nascita e avendolo sempre considerato una sorta di proprietà di cui riacquisire il possesso solo a seguito dell’adozione. Per contro l’adottante si era invece rivelata in grado di provvedere ampiamente a tutte le necessità del bambino, anche con la collaborazione della figlia, instaurando con lui un legame affettivo decisamente meritevole di tutela. Muovendo da tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto quindi preminente l’interesse del minore a veder preservato il rapporto stabilmente creatosi con l’adottante. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/adozione-dei-minori-via-libera-per-single-e-coppie-di-fatto/
Collocamento obbligatorio: pubblicati chiarimenti e linee guida della Funzione Pubblica

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 213 dell’11/09/2019) laDirettiva della Funzione Pubblica n. 1 del 24 giugno 2019, recante chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. L’ambito di interesse è il settore pubblico. Nel contesto della direttiva è stato seguito, infatti, il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni. La direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nella direttiva stessa. La direttiva in 9 paragrafi, suddivisi in tre sezioni oltre le disposizioni generali, tratta i seguenti argomenti: Disposizioni generali Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; Misure di sostegno alle categorie protette; Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità; Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 Le categorie protette dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Le categorie protette dell’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Le categorie protette dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, N. 407 Le vittime del dovere; I caduti sul lavoro; I testimoni di giustizia. Come potete constatare, la direttiva n. 1/2019 non riserva una sezione specifica alle persone con difficoltà visiva e alle relative categorie professionali (centralinisti, masso e fisioterapisti non vedenti), ma ne tratta le disposizioni d’interesse nell’alveo normativo più generale della Legge n. 68/1999 (vi consiglio di focalizzare l’attenzione sulla Sezione prima, par. 4., oltre, ovviamente, alle Disposizioni generali). La sua utilità (a tratti, il testo potrebbe apparire piuttosto didattico) sta nel fatto, però, di aver raccolto, in un unico testo, più disposizioni e interpretazioni relative al collocamento mirato delle persone con disabilità. Al riguardo dunque, in caso di dubbi e perplessità circa le procedure della Legge n. 68/1999, si rileverà probabilmente più agevole consultare la direttiva n. 1/2019, che cimentarsi in una ricostruzione storico normativa della materia. Si allega il link alla circolare. http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-“chiarimenti-e-linee-guida-materia-di
Inps: richiesta di copie dei verbali di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap e regime intertemporale

Per la richiesta di duplicati dei Verbali d’invalidità civile o handicap ci sono due diverse procedure, secondo la data di accertamento dell’invalidità/handicap. Per i verbali emessi, fino al 31 dicembre 2009, infatti, la copia deve essere richiesta alla ASL presso l’Ufficio Invalidi Civili territorialmente competente. Se il verbale è stato precedente al 1 gennaio 2010, è indispensabile avere la data di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap (almeno indicativamente l’anno), in modo che la ASL possa risalire alla documentazione. Dopo il 1° gennaio 2010, la richiesta di copia dei Verbali deve, invece, essere inoltrata direttamente all’INPS, alla sede di appartenenza, cioè la sede territoriale che corrisponde alla ASL dove è stata effettuata la visita di accertamento. Se la visita di accertamento è stata effettuata dopo il 1° gennaio 2010, il Verbale dovrebbe risultare inserito online. Per cui sarà sufficiente fare accesso all’area personale dal sito INPS, utilizzando il codice PIN del titolare del Verbale. Nel caso in cui siano state effettuate le visite d’invalidità e handicap in maniera congiunta, (o almeno nello stesso anno) e si perso solo uno dei Verbali, si può risalire alla data del Verbale smarrito, partendo da quella che risulta nel Verbale ancora in possesso. Si fa presente, inoltre, che tutti i Verbali devono essere trasmessi in duplice copia e firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata; inoltre, devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall’INPS. Devono essere rilasciati due Verbali: uno con la diagnosi e un altro senza, per motivi di privacy. Nel caso di richiesta di copia per smarrimento dovranno essere consegnati, da parte dell’INPS, i due modelli: uno con diagnosi e l’altro senza diagnosi. Fonte: https://www.superabile.it/cs/superabile/community/esperto-risponde/20180709esp-richiesta-duplicati-verbali-invalidita-.html Guida completa ai permessi legge 104/1992: cosa sono, a chi spettano e come richiederli
Quali sono le differenze tra supplemento e supplementare di pensione?

Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare. Se viene assunto come lavoratore dipendente (gli ex privati nel pubblico e nel privato, gli ex pubblici fondo CPDEL nel pubblico e nel privato, gli ex statali solo nel privato), i contributi in versamento andranno nell’INPS Gestione Lavoratori Dipendenti. Decorsi 5 anni dalla decorrenza della pensione, con questi contributi versati successivamente al pensionamento l’interessato potrà chiedere il cd. supplemento di pensione. Se invece la contribuzione versata dopo il pensionamento è da lavoratore autonomo (INPS Gestione Autonoma, ad es. con partita IVA, Titolare d’Impresa), si parlerà sempre di supplemento di pensione ma per la domanda il pensionato dovrà essere aspettare il compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni (e non dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione come i lavoratori dipendenti). Se, invece, il medesimo pensionato riceverà accreditati contributi nell’INPS Gestione Separata (ad es., come collaboratore), l’interessato potrà richiedere una pensione supplementare, sulla base dei contributi versati in Gestione separata; ciò, però, solo al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni. Nota bene Imposizione fiscale: in entrambi i casi, due CUD graveranno fiscalmente sul pensionato, che decide di tornare a lavorare, quindi con una doppia imposizione fiscale. Per quanto riguarda le Detrazioni, se già calcolate sulla pensione, non dovranno essere richieste anche sul nuovo rapporto di lavoro, per evitare un conguaglio fiscale a fine anno eccessivamente a debito. Riepilogo Premessa: un lavoratore, pensionatosi, riprende a lavorare Contributi dipendenti e autonomi à supplemento di pensione (la richiesta potrà essere fatta, dopo 5 anni dalla decorrenza di pensione, se i contributi sono da Dipendente; la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono da Autonomo) Contributi gestione separata à pensione supplementare (la richiesta potrà essere fatta al compimento dell’età anagrafica ordinariamente prevista per la vecchiaia, ovvero 67 anni, se i contributi successivi alla pensione sono in Gestione separata)