SMART WORKING: TRA NORMATIVA ORDINARIA ED EMERGENZIALE

A partire dal mese di febbraio 2020, a seguito del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, sono stati emanati una serie di provvedimenti destinati a trovare applicazione fino al termine di cessazione dello stato di emergenza e volti a semplificare l’accesso al lavoro agile (c.d. smart working), anche in considerazione delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” che, infatti, raccomanda il massimo utilizzo, da parte delle imprese, del lavoro agile al fine di arginare il rischio di contagio. Considerato che ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018 (c.d. “Codice della protezione civile”) “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi” e che lo stato di emergenza è stato dichiarato la prima volta a partire dal 31 gennaio 2020, stando alla lettura della norma, non potrebbe essere prorogato oltre il 30 gennaio 2022. Tuttavia, ci sono stati casi di deroga al suddetto limite. In particolare, l’art. 15 del D.L. n. 162/2019 “Proroga di termini relativi a interventi emergenziali” ha disposto che lo stato di emergenza, correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 con il crollo del Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, potesse essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni. Ed invero, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo scorso 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022 e, quindi, oltre il termine massimo dei ventiquattro mesi ex art. 24 D.Lgs. n. 1/2018. Pertanto, in vista della prossima proroga dello stato di emergenza, si rende quanto mai opportuno riassumere brevemente gli aspetti peculiari della disciplina sul lavoro agile introdotta dalla legislazione emergenziale, anch’essa oggetto di proroga (cfr. art. 8 ed allegato A della bozza del D.L.). In particolare, l’art. 90, comma 4, del D.L. n. 34/2020 ha disposto che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 81/2017 anche in assenza degli accordi individuali (c.d. procedura semplificata) fermo restando che, in ogni caso, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Giova rammentare che, allo stato, non esiste un diritto del lavoratore ad usufruire della modalità di lavoro agile né, tantomeno, il ricorso a tale modalità di lavoro può essere una modalità per eludere l’obbligo della certificazione verde. Diversamente, tale diritto sussiste, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, nei confronti dei lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39, D.L. n. 18/2020), come confermato dalla recente ordinanza n. 5961 del 21 ottobre 2021 emessa dal Tribunale di Roma. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del D.L. n. 18/2020, inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Quanto sopra, poi, si estende anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. Del pari, i lavoratori fragili ai sensi dell’art. 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020 (quest’ultimo parimenti prorogato fino al 31 marzo 2022) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Ciò posto, terminato lo stato di emergenza, riprenderà a trovare applicazione la normativa di cui alla L. n. 81/2017 cui si aggiungerà il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile”, sottoscritto in data 7 dicembre 2021 tra le Parti Sociali ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, volto ad individuare delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, nel rispetto della disciplina introdotta dalla sopracitata L. n. 81/2017 e degli accordi collettivi in essere, per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato. In particolare, il Protocollo conferma la disciplina già prevista dalla L. n. 81/2017 (i.e. accordo individuale, tempi di potere di controllo e disciplinare, salute e sicurezza, formazione ed informazione, assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali) introducendo, nel contempo, talune novità. Con specifico riferimento al luogo di lavoro, l’art. 4 del Protocollo chiarisce che il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali, fermo restando che la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei (per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati) allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Viene precisato all’art. 3 che la prestazione di lavoro agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione potendo, quest’ultima, essere articolata in fasce orarie, purchè sia garantita e rispettata, in ogni caso, la fascia di disconnessione durante la quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. La prestazione lavorativa non è erogata, inoltre, nei casi di assenze c.d. legittime (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.) in cui il lavoratore può legittimamente disattivare i dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della ripresa dell’attività lavorativa. Infine, sempre all’art. 3, è espressamente previsto che, durante le giornate in cui la prestazione viene svolta in modalità agile, non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario, salvo
La CEDU bacchetta l’eccessivo formalismo in Cassazione.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) la quale, con una sentenza del 28 ottobre 2021 (giudizio n. 55064/11 – Succi contro Stato italiano). Il principio di autosufficienza. Lo spauracchio di ogni avvocato che si appresta a predisporre un ricorso dinanzi alle sezioni civili della Corte di Cassazione è la censura di inammissibilità per motivi formali. La violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, infatti, costituisce uno dei motivi più ricorrenti invocati dalla Corte di Cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione per il principio di autosufficienza occorre che dal contesto dell’atto di impugnazione emergano gli elementi indispensabili ad una adeguata cognizione dei termini della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza che sia necessario attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di essi, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate Il reiterarsi di provvedimenti di inammissibilità ha condotto gli avvocati a predisporre ricorsi di decine (a volte centinaia) di pagine nei quali ritrascrivere i documenti, gli atti ed i provvedimenti dei precedenti gradi di giudizio spesso anche per intero. La contraddittorietà nell’applicazione del principio. L’applicazione del principio di autosufficienza da parte della Corte di Cassazione non tiene conto dell’obbligo, sancito dal codice di procedura a pena d’improcedibilità, di depositare insieme al ricorso la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata e gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. A queste previsioni si aggiunge l’obbligo per il ricorrente di depositare, insieme col ricorso, anche la richiesta vistata dalla cancelleria di trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo d’ufficio. La contraddizione, però, non è solamente rispetto alle norme processuali vigenti. Infatti, in alcune pronunce, la Corte di Cassazione non ha mancato di dichiarare inammissibili i ricorsi troppo lunghi e prolissi. Ciò a riprova che il tasso di formalismo nel nostro sistema giuridico è ancora molto (troppo) alto. Ciò, peraltro, costituisce uno dei principali motivi per i quali il nostro ordinamento non è “concorrenziale” rispetto a quello degli altri paesi anche europei. L’intervento della CEDU. Sull’eccessivo formalismo dei giudici della Cassazione è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) la quale, con una sentenza del 28 ottobre 2021 (giudizio n. 55064/11 – Succi contro Stato italiano), ha condannato l’Italia per l’interpretazione eccessivamente formalistica dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione in violazione del diritto di accesso al giudice previsto dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Già in precedenza, con la sentenza del 15 settembre 2016 (giudizio n. 32610/07 – Trevisanato contro Stato italiano), la CEDU si era espressa a proposito del ricorso per Cassazione. In tale occasione la CEDU aveva ritenuto che la condizione di ammissibilità del ricorso in Cassazione consistente – secondo la normativa in vigore all’epoca della presentazione del ricorso – nella formulazione di un quesito di diritto che permettesse di individuare il contenuto del ricorso e il ragionamento della parte non integrasse la violazione dell’art. 6 cit., sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto essa non costituiva una lesione sproporzionata al diritto a un tribunale non comportando alcuno sforzo particolare supplementare da parte del ricorrente. Questa volta, invece, la Corte ha sanzionato l’Italia ritenendo che i criteri di redazione richiamati dalla Corte di Cassazione per la proposizione dei ricorsi attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza. Ciò comporta la violazione del diritto di accesso al giudice che deve essere concreto ed effettivo e non teorico e illusorio. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente: non aveva richiamato per ciascun motivo di ricorso uno dei cinque casi previsti dall’art. 360 c.p.c.;non menzionava gli elementi necessari per individuare i documenti menzionati a sostegno delle critiche formulate nei motivi. Su tali aspetti la CEDU non ha condiviso la pronuncia di inammissibilità della Suprema Corte in quanto ha ritenuto che: quest’ultima era stata posta in grado, con la lettura della rubrica del singolo motivo proposto, di sapere quale disposizione di legge era richiamabile;quando l’impugnazione: (i) si riferiva alla sentenza di appello, essa richiamava la motivazione della sentenza riprodotta nelle premesse nei passaggi pertinenti; (ii) citava documenti del giudizio di merito, ne erano stati trascritti i brevi passaggi pertinenti con riferimento al documento originale, consentendo così di identificarlo tra i documenti depositati in Cassazione. La CEDU ha bacchettato la Corte di Cassazione per aver dimostrato un formalismo eccessivo che non può essere giustificato alla luce della finalità specifica del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione e quindi dell’obiettivo perseguito, vale a dire la garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia. La CEDU ha ritenuto, nel caso specifico sottoposto alla sua attenzione, che la lettura del ricorso per Cassazione avrebbe dovuto permettere alla Suprema Corte di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia dinanzi ai giudici del merito, nonché la portata dei motivi, sia nella loro base giuridica (il tipo di critica alla luce dei motivi di ricorso previsti dall’articolo 360 c.p.c.) sia nel loro contenuto, mediante i riferimenti ai passaggi della sentenza della Corte d’appello e ai documenti pertinenti citati nell’impugnazione. LA CEDU ha concluso ritenendo che vi sia stata, quindi, lesione del giusto equilibrio tra il rispetto degli obblighi formali e il diritto di accesso Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/la-cedu-bacchetta-l-eccessivo-formalismo-in-cassazione/?cookieLawRefresh=1
Inidoneità sopravvenuta del dipendente alla mansione e obbligo di accompagnamento ragionevole

Cass., sent. n. 6497/2021 In tema di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione patologica di lunga durata, i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro, che vincolano il suo potere di recesso e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si limitano al consolidato obbligo di repêchage. Non basta quindi all’azienda dimostrare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, al fine di salvaguardarne l’occupazione. Con sentenza n. 6497/2021 la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come occorra altresì far corretta applicazione dell’art. 3 co. 3bis D. Lgs. 216/2003, che impone a datori pubblici e privati l’adozione nei confronti di persone con disabilità di “accomodamenti ragionevoli” nei luoghi di lavoro, per garantirne la parità di trattamento. Il concetto di “accomodamento” ricomprende i provvedimenti intesi all’inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico-materiale come la sistemazione o l’adattamento di locali, strutture e attrezzature per consentire l’accesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa, o attraverso interventi di carattere organizzativo quali la riduzione o la rimodulazione dell’orario di lavoro, il cambiamento dei turni, la diversa ripartizione di compiti e mansioni tra i dipendenti, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento. Il parametro della “ragionevolezza” esclude, invece, il necessario ricorso a misure che comportino oneri finanziari sproporzionati in rapporto alle dimensioni, alle risorse e alle peculiarità dell’impresa o che sacrifichino indebitamente le condizioni di lavoro dei colleghi. Si tenga conto che la sproporzione è esclusa “se l’onere è sufficientemente compensato da misure esistenti nel quadro della politica nazionale a favore dei disabili” (cfr. art. 5 Direttiva 2000/78/CE) e quindi ad esempio in presenza di fondi pubblici o sovvenzioni fruibili dall’impresa. Pochi i dubbi che nella valutazione dell’adempimento di tale dovere, condizionante la validità di un eventuale licenziamento, l’organizzazione aziendale diventi più permeabile al sindacato giudiziale, risentendone in certa misura (ma in rapporto a un preminente diritto) il declamato principio della sua intangibilità. L’obbligo posto dalla disciplina antidiscriminatoria di cui al D. Lgs. 216/2003 (normativa di recepimento della Direttiva 2000/78/CE) è tanto più rilevante in considerazione dell’ampia platea di lavoratori potenzialmente interessati, poiché non circoscritta dall’appartenenza degli stessi alle c.d. categorie protette (di cui alla legge 68/99) o dalla sussistenza dei requisiti di cui alla legge 104/90 né dall’origine della menomazione. Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6798/2018, nell’applicazione dell’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” va recepita l’ampia nozione comunitaria di “handicap” e “disabilità”, così come ricostruita interpretativamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra le altre, con sentenza 11.4.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11): “La nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica, causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata.” Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/l-inidoneit%C3%A0-sopravvenuta-del-dipendente-alla-mansione-e-obbligo-di-accomodamenti-ragionevoli/
Trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio: parola alle Sezioni Unite

Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761. Con la sentenza 29 luglio 2021 n. 21761 la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio, stabilendo che è possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento: infatti, tale accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.La sentenza sottolinea poi che non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento della verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.In particolare la Cassazione indica che “del tutto incontroversa, nella giurisprudenza di questa Corte, è peraltro l’ammissibilità – sul piano generale, anche a prescindere dalla materia fiscale – della sola assunzione dell’obbligo di trasferire la proprietà di un bene, o altro diritto reale, con gli accordi di separazione o di divorzio. Sotto tale profilo, può anzi affermarsi che qualsiasi clausola che sia in grado di soddisfare gli interessi delle parti a regolare consensualmente – in quel particolare e delicato contesto costituito dalla crisi coniugale – gli aspetti economici della vicenda in atto, sia essa di mero accertamento della proprietà di un bene immobile, ovvero di cessione definitiva del bene stesso, o ancora di assunzione dell’obbligo di trasferirlo, è stata ritenuta egualmente ammissibile e valida dalla giurisprudenza di legittimità” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio). La sentenza aggiunge ancora che “in tal senso, si è statuito, infatti, che è di per sé valida la clausola dell’accordo di separazione che contenga !’«impegno» di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un «contratto atipico», distinto dalle convenzioni matrimoniali ex art. 162 cod. civ. e dalle donazioni, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. (Cass. 17/06/2004, n. 11342)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio). La sentenza, successivamente, affronta la questione della possibilità di inserire nell’accordo di separazione o divorzio il trasferimento immobiliare in luogo della previsione di un assegno periodico a favore dei figli. Sul punto recita: “nella medesima prospettiva si pone l’affermazione secondo cui l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”. La Cassazione aggiunge inoltre che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale -mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt. 155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della «regula iuris» di cui all’art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento. L’accordo in parola, comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio). Ciò detto, la questione centrale affrontata dalla Cassazione, Sezioni Unite, 29 luglio 2021, n. 21761 è quella di valutare se sia possibile il trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio, nel senso che tale accordo sia idoneo al trasferimento e alla trascrizione senza la necessità ad esempio di un passaggio tramite atto notarile. Chiaramente non vi sono problemi di forma se le parti si accordano per il trasferimento con l’impegno ad eseguirlo con rogito notarile dopo la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio. La Corte sulla questione indica che “ritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi, meriti di essere condiviso e confermato, con le precisazioni che si passa ad esporre” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio). In relazione all’aspetto della forma, la sentenza Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 indica che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza
Modello 5/2021 : disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021

Il modello 5/2021 on line dal 20.07 – Trasmissione entro il 30.09 – Pagamento tramite F24 o PagoPA entro il 31.12 Il Mod. 5/2021 relativo ai redditi del l’anno 2020 (Mod 5/2021) sarà disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021. Il Mod. 5/2021 dovrà essere trasmesso entro e non oltre giovedì 30.09.2021. Con il Mod. 5 si comunica il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, nel corso dell’anno precedente a quello della compilazione dello stesso. Il Modello serve anche per scegliere l’opzione della contribuzione modulare e fornire una serie di indicazioni utili ai fini statistici. Indicazioni che consentano scelte in tema di assistenza, adeguate alla composizione familiare degli iscritti e di regolamentazione di nuove forme di svolgimento della professione. Chi è tenuto a compilare il Mod.5/2021 Sono tenuti alla compilazione tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e i Praticanti iscritti alla Cassa, a decorrere dal 2020 o da anni precedenti. Il Mod.5/2021 va compilato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. L’invio del Mod.5/2021 è obbligatorio ai sensi dell’art.7 del Regolamento Unico Previdenza Forense e l’omissione o il ritardo sono sanzionati ai sensi degli artt.9,63 e 67 dello stesso Regolamento. Come si compila il Mod.5/2021 La compilazione del Mod.5 dovrà essere effettuata collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN. In caso di smarrimento o dimenticanza il codice PIN, potrà essere richiesto mediante la procedura a disposizione sul sito. Per la compilazione è sufficiente inserire il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per chi sceglie l’opzione volontaria del contributo modulare andrà indicata anche la percentuale da versare. Il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta, con riferimento alla condizione di iscritto all’ Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato, ecc. L’invio del Mod. 5/2021 si effettua tramite il tasto “INVIO TELEMATICO”. L’operazione verrà conservata nel sistema informatico di Cassa Forense e ne sarà rilasciata immediata certificazione. Modalità pagamento Se risultano dovuti dei contributi da versare è possibile procedere, una volta inviato il Mod. 5, sempre sul sito, a stampare la modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale. A partire da quest’anno sarà possibile pagare i contributi già dal 20.7.2021 tramite modello F24, anche al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali. In alternativa i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, attiva a partire da metà ottobre 2021. Il pagamento tramite PagoPA può essere effettuato anche tramite la Forense Card che per tale servizio non prevede alcuna commissione. Per i pagamenti in autoliquidazione non è più possibile utilizzare i Mav a differenza di quanto previsto per i contributi minimi. Termini di pagamento Il termine di pagamento della prima rata, ordinariamente fissato al 31.7, è stato differito al 31.12.2021, in attesa che l’emanando D.M. di attuazione dell’art.1 comma 20 della l.178/2020 precisi termini e modalità per l’esonero contributivo 2021. Tale esonero dovrebbe riguardare tutti i professionisti con reddito 2019 inferiore a 50.000,00€ e che abbiano avuto una riduzione del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. 31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento della 1^ e 2^ rata del contributo soggettivo e integrativo, con modulo F24, o sistema PagoPA. E’ fatta salva la possibilità di pagare separatamente anche in data anteriore, a partire dal 20 luglio con F24 e da metà ottobre con PagoPA, le due rate.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), con sistema PagoPA o con F24. L’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) va esercitata in sede di compilazione del Mod. 5/2021. E’ possibile variare la percentuale scelta in sede di compilazione o decidere di non effettuare il versamento senza alcuna sanzione.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità relativa ai primi 8 anni di iscrizione coincidente Albo/Cassa con esclusione da tale conteggio degli anni di iscrizione retroattiva o di retrodatazione. Solo per tale casistica, nonché per il pagamento dei contributi minimi, rimane operante il pagamento a mezzo Mav. Da settembre 2021 sarà operante anche la modalità tramite F24. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/modello-52021-disponibile-per-la-compilazione-a-partire-dal-20072021/
Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti processuali?

Cass., Sent. N. 12422/21. La Suprema Corte, Sezione Lavoro, con provvedimento dell’11 maggio 2021, si è pronunciata su una questione molto importante: il perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali. La questione giuridica nasce dal ricorso presentato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto, nell’ambito del procedimento ex lege n° 92 del 2012, per il deposito tardivo legato all’inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art. 1, co.58, l. 92/2012. Il ricorrente evidenziava che il reclamo era stato regolamente depositato nei termini. Infatti la copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla ” ricevuta di avvenuta consegna ( RdAC)”, confermava il rispetto dei termini. La Suprema Corte, seguendo quanto già rilevato in altri provvedimenti precedenti, confermava che IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI SI PERFEZIONA QUANDO VIENE EMESSA LA SECONDA PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, COME DISPOSTO DALL’ART. 16 BIS, COMMA 7, DEL d.l. 179 DEL 2012 e successive modifiche. Inoltre, nella decisione suindicata, il giudice di legittimità precisava che il deposito telematico di un atto giudiziario avviene attraverso 4 distinte PEC: la prima, ” ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, ” ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario ( E RILEVA AI FINI DEL LA TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSTO CHE SI CONSIDERA PERFEZIONATO IN TALE MOMENTO); la terza, attesta l’esito dei controlli automatici del deposito ( indirizzo del mittente – che deve risutare nel registro ReGIndE – il formato del messaggio – che deve essere aderente alle specifiche – la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita – 30MB); la quarta, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PECe, inoltre il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. Fonte: Avv. Roberto Nicodemo e Giorgia Celletti, info n. 251
Smart Working e buoni pasto: facciamo il punto.

Molti lavoratori in smart working hanno cessato di ricevere i buoni pasto in base ad una decisione unilaterale del proprio datore di lavoro, motivata dalla sopravvenuta mancanza dei presupposti per la loro erogazione, consistenti nella necessità di consumare il pasto durante la breve pausa pranzo e in condizioni di lontananza da casa. I buoni pasto rappresentano infatti un servizio sostitutivo di mensa, che si attua mediante l’erogazione in favore dei prestatori di lavoro di buoni di valore fisso. Alcune recenti sentenze, sia di merito che di legittimità, hanno negato la debenza dei ticket launch in smart working, partendo dal presupposto che i buoni pasto non rappresentano un elemento della retribuzione, né un trattamento conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale e, quindi, non dovuto in automatico. In particolare, con l’ordinanza n. 16135 del luglio 2020, la Suprema Corte ha confermato la natura assistenziale dei buoni pasto, seguendo l’orientamento già manifestato dalla stessa Corte nel 2019 (sent. n. 31137), in base al quale l’attribuzione dei buoni è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone come regola generale che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore. Nel caso di specie, la Cassazione del 2019 aveva concluso negando il diritto alla fruizione dei buoni pasto per le lavoratrici e i lavoratori beneficiari di congedi parentali che avessero svolto un orario di lavoro inferiore alle sei ore. Dello stesso avviso è parso il Tribunale di Venezia, il quale, con la sentenza n. 1069/2020 ha rigettato la richiesta di erogazione di buoni pasto di alcuni lavoratori del Comune, da poco collocati in smart working a causa della situazione emergenziale, ritenendo il lavoro agile incompatibile con la fruizione dei buoni pasto. In particolare, nel caso di specie, il CCNL applicato dal Comune subordinava l’erogazione dei buoni a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione, ritenuti non sussistenti dal Giudice del Lavoro veneziano in quanto il lavoratore in smart working è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale. Secondo questa interpretazione, il fatto che il lavoratore agile debba ricevere un trattamento economico e normativo esattamente uguale a quello dei colleghi che svolgono la prestazione in azienda, come prescrive la normativa sul punto, non incide sulla possibilità di ricevere i buoni pasto, atteso che questi ultimi, come già detto, non costituiscono elementi normali della retribuzione, bensì un’agevolazione di carattere assistenziale. Il ragionamento offerto dai Giudici chiamati a decidere rispetto alle summenzionate vertenze, può considerarsi giuridicamente ineccepibile, poiché si fonda sulla nozione di lavoro agile così come descritta dalla legge introduttiva (n. 81/2018, Jobs Act autonomi), ossia una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato più autonoma e priva di limitazioni attinenti all’orario o alla postazione. Per aversi smart working, infatti, il datore di lavoro e il lavoratore si accordano per adottare forme di organizzazione delle mansioni per fasi, cicli e obiettivi, senza fissare precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, prevedendo anche l’utilizzazione di strumenti tecnologici. Erroneamente, nell’immaginario comune, lo smart working equivale a “lavoro da casa”; tuttavia, come si può leggere nelle righe che precedono, a livello legislativo non è proprio così. Il ‘dipendente agile’ semplicemente non ha un orario di lavoro predeterminato, la sua prestazione lavorativa viene organizzata per fasi o obiettivi e non dispone di una postazione fissa in azienda, ma nulla gli impedisce di lavorare all’interno dei locali aziendali, così come in qualsiasi altro luogo. Nella realtà dei fatti, tuttavia, l’autonomia che dovrebbe caratterizzare il lavoratore agile rimane lettera morta e la prestazione lavorativa viene svolta con il consueto orario di lavoro, come avverrebbe normalmente all’interno dell’azienda. A ben vedere, quindi, nella maggior parte dei casi il lavoratore in smart working deve comunque rispettare un orario di lavoro, rendersi reperibile in determinati momenti della giornata e finisce, alla fine, per svolgere le mansioni con gli stessi orari di sempre, se non addirittura per più tempo. A nostro avviso, pertanto, qualora il lavoratore si ritrovasse a svolgere l’attività lavorativa in smart working ma conservando dei limiti nell’organizzazione della giornata lavorativa e in assenza, quindi, di quella autonomia invocata dal Tribunale di Venezia, dovrebbe poter beneficiare comunque dei buoni pasto, essendo rispettati i requisiti di orario previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Avv. Livio Galla – Foro di Vicenza Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/smart-working-e-buoni-pasto/
Prova del perfezionamento della procedura notificatoria di atto impositivo a mezzo posta: cosa serve?

La Corte di Cassazione, SU Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, a risoluzione di contrasto, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Fonte: https://www.foroeuropeo.it/499-attualita-news/attualita-varie-news-bis/47897-notificazione-a-mezzo-posta-corte-di-cassazione-su-sentenza-n-10012-del-15-04-2022
Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.
Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. La “traslazione” del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi. In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597). Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370). Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516). E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. Fonte: https://www.cfnews.it/avvocatura/avvocato-intestatario-ed-impugnazione-sentenza-sulle-spese/