Collocamento mirato: avviamenti al lavoro nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo

Si comunica a partire da oggi, 18 gennaio, alle ore 9:00 e fino a venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 15:00, è aperta la partecipazione all’avviamento al lavoro dei posti disponibili attraverso la formazione di una graduatoria apposita inerente a ciascun ambito territoriale delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. In particolare, potranno partecipare: · per i posti disponibili su Roma, gli iscritti ai CPI di Cinecittà, Torre Angela, Tiburtino, Primavalle, Ostia, Porta Futuro, Albano, Frascati, Marino, Tivoli, Guidonia, Subiaco, Velletri, Civitavecchia, Bracciano, Cerveteri, Monterotondo, Morlupo, Anzio, Colleferro, Palestrina e Pomezia. · per i posti disponibili su Rieti, gli iscritti ai CPI Rieti, Poggio Mirteto, Uffici Locali di Magliano Sabina e Passo Corese; · per i posti disponibili su Viterbo, gli iscritti ai CPI di Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Uffici Locali di Orte, Canino, Acquapendente e Bolsena; · per i posti disponibili su Latina, gli iscritti ai CPI di Latina, Fondi, Formia, Cisterna di Latina, Sezze, Uffici Locali di Aprilia, Terracina e Ponza; · per i posti disponibili su Frosinone, gli iscritti ai CPI di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora e Ufficio Locale di Pontecorvo. Pertanto, chi non è iscritto in uno dei Centri per l’Impiego sopra indicati non potrà partecipare all’Avviso di selezione indetto dalla Regione Lazio. I posti disponibili sono meglio dettagliati all’All. B. La graduatoria, che verrà formata dopo il 29 gennaio p.v., è finalizzata alla copertura delle quote d’obbligo per l’anno 2020 (rilevate attraverso l’esame dei Prospetti Informativi Disabili 2020 dei datori pubblici e privati). Il requisito della residenza in Regione Lazio non è previsto dall’avviso in oggetto ma, come detto prima, è obbligatoria, per partecipare, l’iscrizione presso le liste tenute da uno dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio. Quindi, si ribadisce che potranno partecipare solo gli iscritti ai sensi della legge n. 68/99 presso uno dei CPI di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. La candidatura, da compilarsi sul modello messo a disposizione all’All. A1 (sottoscritto, firmato e trasformato in PDF), dovrà essere inviata tramite procedura on-line, accedendo alla pagina https://www.regione.lazio.it/avvisodisabili2020/ (non verranno prese in carico le domande trasmesse con modalità diverse) Dovranno essere allegati, sempre in formato PDF, i seguenti documenti: Si raccomanda di avere a disposizione tutti i documenti sopra indicati nel momento in cui si inizia la procedura. Nota bene: Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova che sostituisca la precedente. Sarà ritenuta valida l’ultima domanda inviata, sul presupposto che con l’ultimo invio si è inteso correggere gli errori e/o le omissioni commessi nelle precedenti domande. Dopo il 29 gennaio 2021 , verrà composta una graduatoria solo tra coloro che avranno aderito all’avviso di selezione. Al momento dell’avviamento, nel caso in cui l’interessato rientrasse in graduatoria in una posizione utile, avrà la possibilità di scegliere tra tutti i posti di lavoro ancora disponibili presso l’ambito territoriale di riferimento che non siano ancora stati scelti e assegnati a candidati classificati prima. Seguono alcune brevi, utili, informazioni: Sperando di farVi cosa gradita, si allegano: · All. 1 Avviso pubblico; · All. A1 Domanda di partecipazione editabile; · All. B Elenco posti disponibili per ambito territoriale · All. C Informativa e Privacy Molto interessante è l’allegato FAQ Domande frequenti, che si consiglia a tutti i candidati di prendere preventivamente in visione, prima di inviare la domanda di partecipazione. Ciò, anche al fine di evitare errori compilatori, che potrebbero essere determinanti nell’assegnazione del punteggio finale. Le informazioni e/o i chiarimenti sulle modalità di partecipazione potranno essere richieste: a mezzo e-mail all’indirizzo: callcenterimpiego@regione.lazio.it o chiamando il numero verde 800 818282
INPS: importi anno 2021 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.Vediamo il dettaglio.Pensione e indennità per ciechi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79.Si ricorda che le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi e che, in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione ed indennità per i sordiLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 287,09.Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.Indennità di frequenza: euro 287,09.
AVVOCATI – RIDOTTI ANCHE PER IL 2021 I CREDITI FORMATIVI – 12 ORDINARI E TRE OBBLIGATORI – DELIBERA DEL C.N.F. DEL 18 DICEMBRE 2020

Delibera c.n.f.: 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020 OMISSIS Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione. DELIBERA n.310 FORMAZIONE CONTINUA Il Consiglio considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed Impone di adottare provvedimenti In materia formativa che siano uniformi per tutto II territorio nazionale; considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi; tenuto conto della propria delibera n, 168 del 20 marzo 2020; in deroga all’art, 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche delibera che 1 ) l’anno solare dai 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art, 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun Iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’alt. 11 della L. 24 7 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di mimmo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie; 3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2012/2010, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputali all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei credili di cui al punto 2) che precede. Si dichiara l’immediata esecutività e si manda allo Segreteria per le comunicazioni OMISSIS È estratto conforme all’originale. Roma, 21 dicembre 2020 Fonte: https://www.foroeuropeo.it/menu-foroeuropeo/1220-attualita-news/attualita-avvocati/46186-avvocati-ridotti-anche-per-il-2021-i-crediti-formativi-12-ordinari-e-tre-obbligatori-delibera-del-c-n-f-del-18-dicembre-2020
DAL 2021 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CON COMPENSAZIONE DEI CREDITI CON L’ERARIO

Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale. Una buona notizia che, in questo panorama storico desolante che tutti stiamo vivendo, certamente non guasta. Infatti, il Ministero, in data 10 gennaio 2014, aveva emanato un decreto che, in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs 241/1997, disponeva che i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse libero-professionali. Dopo aver superato non poche difficoltà, finalmente, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusione di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l’iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell’Erario. Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che si aggiunge agli attuali strumenti già in uso, come i bollettini M.Av, i bonifici, la Forense Card e permetterà agli iscritti, che vantano crediti nei confronti dell’Erario, di poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi. Ciò costituisce, certamente, sia un notevole vantaggio per l’iscritto, che potrà usufruire del proprio credito verso l’Erario, sia un notevole vantaggio per l’Ente in considerazione del minor costo, per lo stesso, rispetto a quello degli attuali M.Av. . La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021. Questo è il primo passo: sicuramente, dopo la fase di rodaggio, la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni ulteriore contributo dovuto all’Ente. La procedura sarà molto semplice. L’iscritto potrà comodamente stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici relativi ai tributi da pagare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo dal sito www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione personale, in accesso riservato. Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzando la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi. L’Ente sta provvedendo a predisporre tutto il materiale informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova e alternativa modalità di pagamento dei contributi che verrà veicolato a breve e comunque in tempo utile per permettere a tutti gli iscritti di averne conoscenza e di usufruire di questa opportunità. Verrà predisposto, altresì, un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l’inoltro. Un ulteriore passo avanti per venire incontro agli iscritti in questo momento di particolare crisi economica e permettere agli stessi di adempiere agevolmente ai loro obblighi contributivi. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/dal-2021-pagamento-dei-contributi-previdenziali-con-compensazione-dei-crediti-con-l-erario/
Congedo parentale: irrilevante per ferie e tredicesima

L’ordinanza n. 24206/2020 della Cassazione, nel respingere il ricorso di una lavoratrice, chiarisce che ai fini della tredicesima non rileva il congedo concesso per assistere il figlio malato e che non si verifica alcuna discriminazione rispetto a quanto accade per il congedo di maternità, perché la nascita di un figlio è un evento unico e palesemente diverso. È il caso di una lavoratrice nel 2006 fruisce del congedo parentale per assistere il figlio minore affetto da leucemia. Agisce quindi in giudizio per chiedere il riconoscimento delle quote di tredicesima, della rivalutazione e degli interessi maturati sulle retribuzioni pagate tardivamente, il tutto relativamente al suddetto periodo e il risarcimento del danno di 100.000 euro per i ritardi sopra indicati e per la mancata comunicazione da parte della PA, durante il periodo in cui è stata assente, della data della prova orale di un concorso interno e del fatto che il datore stava contattando i soggetti in graduatoria per la firma del contratto. Tutte informazioni di cui la stessa veniva a conoscenza tramite i colleghi. Il giudice di primo grado rigetta tutte le richieste della donna, ma la Corte d’Appello , in parziale riforma della precedente sentenza, riconosce alla lavoratrice il diritto alla maggior somma tra interessi e rivalutazione per i pregressi pagamenti tardivi, disattendendo invece la domanda relativa alle quote della tredicesima in quanto l’art. 43 comma 2 del dlgs n. 151/2001, prima delle modifiche operate dal dlgs n. 119/2011, escludeva dal calcolo della tredicesima mensilità i periodi di congedo parentale. La lavoratrice ricorre quindi in Cassazione ove solleva quattro motivi di doglianza. Con il primo fa presente che l’art. 42 comma 5 del dlgs n. 151/2001 nella versione precedente alle modifiche apportate dal dlgs n. 119/2011 rinviava alla regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo. Diversamente, sollevando la questione con il secondo motivo, si realizzerebbe una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere figlio disabile, se quest’ultimo non deve essere preso in considerazione per il calcolo della tredicesima. Con il terzo e quarto motivo invece la lavoratrice censura la sentenza d’appello per non essersi pronunciata sull’eccezione di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda risarcitoria e per non aver esaminato il complesso delle condotte illegittime da cui è derivato il danno richiesto. Con l’ordinanza in commento la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalla lavoratrice per le ragioni che seguiranno. I primi due motivi per gli Ermellini sono infondati perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere, come nel suo caso, un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio. Inammissibili il terzo e quarto motivo del ricorso per carenza di specificità, poiché la lavoratrice non ha trascritto i passaggi necessari della motivazione della sentenza del Tribunale, per consentire alla Corte di constatare le deduzioni e le allegazioni svolte tempestivamente e la sussistenza del vizio denunciato in appello, per non costringere la Corte a ricercare in autonomia negli atti i profili eventualmente rilevanti Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/40205-il-congedo-parentale-per-assistere-il-figlio-non-conta-per-la-tredicesima.asp
Controversie scolastiche: Tar o giudice del lavoro?

Tramite il proprio difensore il ricorrente impugnava i decreti con cui la scuola disponeva la risoluzione del contratto a tempo determinato già stipulato per la copertura di un posto come collaboratore scolastico nella medesima istituzione scolastica a seguito della rideterminazione del punteggio in precedenza attribuitogli nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di riferimento. Si impugnavano anche gli atti presupposti, come il decreto ministeriale n. 640/2017, relativo al rinnovo delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, nonché i decreti nn. 717/2014 e 430/2000, recanti norme sulla modalità di conferimento delle supplenze del personale ATA. Il TAR del Lazio con la sentenza n°08733/2020 con una motivazione articolata pone dei paletti importanti sulla questione della giurisdizione e ciò può essere utile per capire a quale autorità giudiziaria ci si debba rivolgere in questo tipo di contenzioso. In un contesto dove la “disputa” tra diritto soggettivo e interesse legittimo, comportano una sorta di partita a ping pong tra la giurisdizione amministrativa e ordinaria che a volte si traduce in una sorta di scusante per non voler decidere una controversia rimettendola ad altra giurisdizione e di mezzo ci va sempre il povero lavoratore. Cosa che ora con la nuova OM, guardando ai docenti, che disciplina le GPS e graduatorie d’istituto, pare riconoscersi la competenza esclusiva della giurisprudenza amministrativa. Ma sarà realmente così? Di chi è la giurisdizione in materia di graduatorie d’istituto? “Orbene, al Collegio non sfugge l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull’individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di gestione delle graduatorie di istituto. A fronte di un orientamento che tende a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis SS.UU. sent. n. 17123/2019) esiste invero un differente approccio esegetico che giunge ad opposte conclusioni affermando la giurisdizione amministrativa (cfr. C.g.a. sent. n. 289/2020). Tuttavia, la consistenza e l’importanza del contenzioso in parola unitamente ai recenti chiarimenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sull’individuazione degli atti di “macro-organizzazione” in ambito scolastico (cfr. sent. nn. 4318/2020 e 8098/2020), i cui principi risultano applicabili anche al caso di specie, spingono questo Collegio, a seguito di meditata ed attenta valutazione, ad aderire all’orientamento seguito dalle Sezioni Unite, ritenendo pertanto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento all’odierna controversia per le ragioni di qui di seguito riportate. Il DM 640 del 2017 non ha natura regolamentare Per il giudice amministrativo il decreto che indice la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA non ha natura regolamentare, “essendo la sua funzione limitata, per espressa previsione normativa, all’individuazione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie in parola, per la loro formazione e per l’individuazione dei soggetti destinatari delle supplenze. Appare dunque evidente come i contenuti dell’atto impugnato non siano riconducibili alla spendita del potere pubblicistico con cui l’Amministrazione determina in via autoritativa la propria struttura fondamentale”. Principio che riguarda dunque tutti i DM chiamati a disciplinare la materia delle graduatorie. L’OM sulle GPS e GDI contempla solo il ricorso alla giustizia amministrativa Guardando sul fronte docenti, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. L’articolo 4 comma 5 ivi richiamato afferma: “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”. Dunque l’OM in questione interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale. L’OM in questione introduce la competenza esclusiva della giustizia amministrativa in materia di contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, infatti all’articolo 9 si afferma che il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, GPS e d’istituto è ammesso solo ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. La differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo Pur essendo una questione tecnica, ha chiaramente dei risvolti sostanziali che alla fine interessano i lavoratori della scuola che sono costretti ad adire le vie giudiziarie per far valere i propri diritti. Il giudice amministrativo, disconoscendo la propria competenza sul punto, in materia di giurisdizione, rileva come l’attrazione alla cognizione in via principale del giudice amministrativo sui regolamenti, ovvero sugli atti amministrativi generali, sia legata a doppio filo alla lesività immediata delle statuizioni in essi contenuti ed alla conseguente e necessaria loro tempestiva impugnazione. “Con ciò significando che laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell’effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che nel richiamare tali statuizioni determinano la concretezza e l’attualità dell’offesa, legittimando la conseguente reazione processuale dei privati. Da ciò non può che discendere che laddove gli atti a valle siano emessi nell’esercizio di prerogative proprie del datore di lavoro, la situazione giuridica
Attenzione: è iniziata la riscossione della quarta rata dei contributi minimi obbligatori per l’anno 2020

A seguito dell’approvazione Ministeriale del contributo di maternità – che per l’anno 2020 è dovuto da ogni iscritto alla Cassa nella misura di euro 95,39 – dal 16 settembre 2020 sarà disponibile il bollettino M.Av. per il pagamento della quarta rata, a saldo, dei contributi minimi obbligatori e del contributo di maternità dovuto per il corrente anno; pagamento da effettuare entro il 31 dicembre 2020. Il bollettino M.Av. dovrà essere prodotto e stampato accedendo alla sezione “Accessi Riservati” del sito internet della Cassa (www.cassaforense.it ) mediante le proprie credenziali, codice meccanografico e codice PIN.
Aumento pensioni di inabilità, chi interesserà.

Con il Decreto “Agosto” entra in vigore la misura che aumenta le pensioni di inabilità, fino a 648€ al mese per tredici mensilità a queste categorie: Saranno interessati i cittadini dai 18 anni in su. Non rimane che attendere, quindi, la pubblicazione delle note operative dell’Inps. Fonte: http://disabilita.governo.it/it/
Mediazione obbligatoria per liti da lockdown

Il decreto-legge n. 28/2020, recentemente convertito in legge n. 70/2020 e in vigore dal 30 giugno reca, tra le altre, diverse “disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile”.In particolare, il provvedimento ha stabilito un nuovo termine per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari e introdotto anche diversi correttivi alle misure adottate in precedenza. Particolarmente interessanti appaiono anche le novità in materia di mediazione, con l’arrivo dell’obbligatorietà dell’esperimento preventivo per le liti insorte dopo le misure per fronteggiare il COVID-19. L’emergenza Coronavirus e le misure di contenimento e “lockdown”, infatti, hanno determinato molte conseguenze per quanto riguardi i contratti in essere. Di conseguenza sono sorte innumerevoli questioni in presenza di inadempimenti a tali obbligazioni.Si pensi, ad esempio, alle prenotazioni per biglietti di treni o voli, alle spese anticipate per i viaggi che non si sono potuti svolgere o a quelle sostenute per spettacoli che sono stata annullati, ma anche, ad esempio, ai ritardi nel consegnare le merci o a rispettare i contratti di fornitura e via dicendo. In un simile scenario è intervenuto il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6/2020, disposizione introdotta dal D.L. Cura Italia che ha disciplinato una clausola di esonero da responsabilità contrattuale in presenza della necessità di rispettare le norme di contenimento. In particolare, tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento sia “sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.In base a tale disposizione, nel D.L. 28/2020 ha trovato spazio la previsione di un allargamento delle materie per cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. Per l’effetto, vi sono state fatte rientrare anche le controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.Tale intervento, dunque, ha l’obiettivo di sfruttare l’istituto conciliativo affinché sia possibile trovare una soluzione rapida e condivisa in quelle controversie relative a obbligazioni non onorate a causa delle restrizioni previste per contrastare l’emergenza epidemiologica. A tali modifiche si accompagnano anche quelle che hanno regolamentato lo svolgimento della mediazione con modalità telematica. L’art. 83, comma 20-bis, del D.L. Cura Italia ha aperto allo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto e apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.Il nuovo decreto ha soggiunto che il mediatore, dopo aver apposto la propria sottoscrizione digitale, debba trasmettere l’accordo così formato, tramite posta elettronica certificata, agli avvocati delle parti e all’ufficiale giudiziario.L’ufficiale giudiziario estrarrà dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed eseguirà la notificazione ai sensi degli articoli 137 e s.s. del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale. Ancora, con una modifica all’art. 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il D.L. 28/2020 ha previsto una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all’esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, qualora tale verbale sia stato redatto in formato digitale.In particolare, quando tale verbale è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Si prevede che il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione abbia valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/39021-la-giustizia-riparte-con-la-mediazione-obbligatoria-per-liti-da-lockdown.asp
DPCM del 17 maggio 2020: le norme di rilievo per le persone con disabilità.

DPCM del 17 maggio 2020 Nel DPCM del 17 maggio 2020, oltre ad altri passaggi significativi, ci sono norme importanti di interesse per le persone con disabilità Art. 1. Allo scopo di contrastare e di contenere il diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; s) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In ordine alle attività professionali si raccomanda: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale Art. 3, comma 2: i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti non sono soggetti all’obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Art. 9 recante ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità – Chiarimenti in merito alla possibilità per le persone con disabilità di derogare alla distanza interpersonale di 1 metro con il proprio accompagnatore: Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. Lo stesso articolo prevede che vengano riattivate tutte le strutture sociali e socio-sanitarie, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.