Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS. L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle. Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia. Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985. Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi. Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”. Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”. Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985. Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
Violazione obblighi di informazione del lavoratore. Le sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti.

La circolare 4 dell’Ispettorato del lavoro precisa l’ammontare delle sanzioni ai datori di lavoro sulla base degli obblighi previsti dal dlgs 104/2022 di informare il lavoratore in merito alle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, introdotto per dare attuazione alla direttiva europea in merito. La comunicazione, in particolare, esamina i diversi casi di sanzioni con i rispettivi costi: dalla omessa indicazione delle informazioni sul rapporto di lavoro alla mancata comunicazione alle rappresentanze sindacali o ancora quella prevista per i comportamenti ritorsivi o che comunque determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori.Qui di seguito, i link per poter visionare:La circolare completa https://bit.ly/circolare-inl-4-2022 Il decreto legislativohttps://bit.ly/dlgs-104-2022 Fonte: https://www.facebook.com/248167738543709/posts/pfbid02kkQT1PrPjog7CPvf7vfydYmFSxjGCMMCCHBjanfmmV61rMRmsMjufc3nbLhNikqTl/
Bonus 200,00 euro (indennità una tantum). Primi chiarimenti dall’INPS

Bonus 200 euro Decreto Aiuti
REVOCA DELLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE ED AZIONE GIUDIZIARIA SENZA NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle prestazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo ed è suscettibile di modificazioni per effetto di fatti sopravvenuti che ne modificano i requisiti costitutivi del diritto, con sentenza 9.5.2022 n. 14561, di “contrario avviso” ad un recente consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intende accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”. Occorre preliminarmente evidenziare che le prestazioni assistenziali sono, oltre all’indennità di accompagnamento (oggetto della causa decisa) anche l’invalidità civile, la cecità totale, la sordità civile e l’handicap. In precedenza la giurisprudenza della Cassazione si era uniformemente espressa affermando che la domanda giudiziaria volta al ripristino di una prestazione in godimento, revocata all’esito di un controllo in sede amministrativa, doveva essere preceduta da una nuova domanda amministrativa, domanda che è funzionale di norma alla necessità di un accertamento dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento di un nuovo beneficio. E ciò in quanto, sempre secondo il precedente orientamento della Cassazione, una volta intervenuta la revoca ed estinto il diritto, per il suo ripristino sarebbe stata necessaria una nuova istanza in via amministrativa, da presentare anche il giorno successivo alla comunicazione della revoca. Conseguente a tale premessa, la mancanza di una domanda amministrativa per la Corte di Cassazione rendeva l’azione giudiziaria improponibile. Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la citata sentenza n.14561/2022 hanno “ribaltato” il riferito precedente consolidato orientamento in quanto “imponendo all’invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l’obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa, si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione”. Anche perché, evidenziano le sezioni unite, ove si contesti il venir meno dei requisiti sanitari e socioeconomici della prestazione con conseguente revoca della prestazione, un nuovo accertamento in sede amministrativa (conseguente alla domanda amministrativa “imposta” dal citato orientamento) risulta essere un duplicato di un’azione amministrativa appena conclusasi con la revoca. Imporre l’obbligo di una domanda amministrativa significa attivare un nuovo procedimento amministrativo che altro non è se non una replica di quel controllo già svolto in sede di revisione, al quale si collega l’insorgenza di un nuovo diritto che “è, sì identico nel contenuto rispetto a quello revocato, ma non assicura la continuità della prestazione”. Per le sezioni unite, quindi, la presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria avverso la revoca della prestazione assistenziale, si risolve in un adempimento che comporta, da un lato, rilevanti conseguenze in danno dell’invalido al quale non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto illegittimamente revocato e, “dall’altro non assolve ad un concreto interesse per l’amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell’esistenza o meno in capo all’invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento. Si tratta di adempimento che nel descritto contesto non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario”. Aggiungasi che, essendo la prestazione ancorata alla disciplina vigente all’atto della domanda amministrativa, in caso di “mutamento” della disciplina, il diritto potrebbe venire meno in base alla nuova disciplina, con impossibilità per il giudice, di ripristinare la prestazione. Il principio espresso dalle sezioni unite è di rilievo non solo per le prestazioni assistenziali in genere (com’è per la fattispecie decisa dalle sezioni unite), ma anche per tutte le prestazioni c.d. di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo (ad es. pensione di invalidità o inabilità), e per le quali non si giustifica la necessità di anteporre una domanda amministrativa alla proposizione dell’azione giudiziaria a tutela del diritto dell’invalido che sia stato inciso dalla determinazione unilaterale di revoca da parte dell’ente. Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/revoca-della-prestazione-assistenziale-ed-azione-giudiziaria-senza-nuova-domanda-amministrativa/?cookieLawRefresh=1
Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/
Fine dello smart working generalizzato.
Decreto Interministeriale (Ministro della Salute, Ministro del Lavoro e Ministro della Pubblica Amministrazione) del 4 fenbbraio 2022. Detto decreto contiene l’elenco delle patologie in presenza delle quali il lavoratore ha il diritto a poter lavorare da casa (in modalità cosiddetta agile o smart working) FINO AL 28 FEBBRAIO 2022. Tale opportunità riguarda anche le persone con disabilità in situazione di gravità riconosciute ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92, sempre ENTRO IL LIMITE DEL 28 FEBBRAIO 2022. Su questo argomento il Ministero del Lavoro aveva già chiarito ogni dubbio nelle FAQ pubblicate il 29 dicembre: Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working? La risposta è SÌ Ai sensi dell’art. 26, comma 2 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dal D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Quindi in sintesi c’è la possibilità di richiedere lo smart working fino al 31 marzo 2022, ma l’obbligo di concedere lo smart working ai lavoratori cd “fragili” termina il 28 febbraio 2022, salvo nuove disposizioni che verranno emanate con il Decreto che verrà emanato entro il 24 gennaio 2022. Segue il testo del decreto. VISTO l’articolo 32 della Costituzione;VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministerodella salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con laquale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli didiffusività e gravità raggiunti a livello globale;VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenzanazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, inparticolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitarioconnesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenzadichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormenteprorogato fino al 31 marzo 2022»;VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazionesociale e i diritti delle persone handicappate”;VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente “Approvazione del Pianostrategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito daldocumento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target dellavaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021”, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, Serie Generale , n. 72 del 24 marzo 2021;VISTO l’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendentipubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologieoncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso delriconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o areadi inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specificheattività di formazione professionale anche da remoto;VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della saluten. 41416 del 14 settembre 2021;VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Saluten. 45886 dell’8 ottobre 2021;VISTO, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alladata di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18; VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, chestabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e dellepolitiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche conscarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, finoal 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplinadefinita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione adiversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, comedefinite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte daremoto;RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazioneall’andamento della situazione epidemiologica;RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e conparticolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, laprestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratticollettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansionericompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contrattivigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;VISTA la nota
Invalidità civile con IVA agevolata: tutti i casi possibili

Il Governo italiano nel corso degli anni ha predisposto varie misure per aiutare le persone con invalidità sia socialmente che economicamente. Una di queste è l’applicazione dell’IVA al 4% su alcuni prodotti e servizi Se calcolate che l’IVA applicata di norma è al 22% capirete che il guadagno è davvero significativo, soprattutto su importi elevati. Invalidità civile con IVA agevolata, acquisto auto Si può applicare l’IVA al 4% sull’acquisto di veicoli che saranno utilizzati prevalentemente con lo scopo di trasportare la persona con invalidità. Il veicolo, per essere compatibile, non può: Avere cilindrata superiore a 2000cc se con motore a benzina o ibrido; Avere cilindrata superiore a 2800cc se con motore diesel o ibrido; Avere potenza superiore a 150kW se con motore elettrico. L’IVA agevolata al 4% vale anche per l’acquisto contestuale di optional e per pagare le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti. Valgono anche i lavori per le riparazioni degli adattamenti. Evidenziamo può richiedere l’agevolazione la persona con invalidità interessata o il familiare a cui risulta fiscalmente a carico. L’applicazione dell’IVA agevolata si può fare solo una volta ogni 4 anni dalla data di acquisto dell’ultimo veicolo. Si può anticipare questa tempistica solo in seguito a demolizione del veicolo. Se si vende l’auto acquistata con agevolazione entro due anni dall’acquisto sarà obbligatorio versare la differenza del prezzo con IVA al 22% e quello con IVA al 4%. Invalidità civile con IVA agevolata, auto in leasing Anche per le auto in leasing vale invalidità civile con IVA agevolata, ma solo per gli atti cosiddetti «traslativi», ossia quelli che prevedono il trasferimento di proprietà alla fine del periodo previsto.https://www.youtube.com/embed/dadahQuvXT8?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=it-IT&autohide=2&wmode=transparent Invalidità civile con IVA agevolata per mezzi di ausilio L’invalidità civile con IVA agevolata al 4% vale anche per l’acquisto di tutti quei dispositivi per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento delle persone con disabilità. Sono ad esempio compresi: Servoscala; Protesi (anche acustiche o dentarie); Poltrone (anche motorizzate); Servizi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Invalidità civile con IVA agevolata per sussidi tecnici e informatici L’IVA agevolata al 4% vale anche per apparecchi elettronici che migliorino l’autosufficienza delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria tecnologie come computer, telefoni, fax, modem… Invalidità civile con IVA agevolata per prodotti editoriali Per ipovedenti e non vedenti l’IVA al 4% si applica anche sui servizi editoriali, anche non acquistati direttamente da loro per destinati a facilitargli la vita. Sono compresi, ad esempio: quotidiani, libri e periodici Fonte: https://thewam.net/invalidita-civile-con-iva-agevolata-casi-possibili/?utm_source=gruppo+telegram+104&utm_medium=gruppo+telegram+104&utm_campaign=gruppo+telegram+104+Invalidit%C3%A0+civile+con+IVA+agevolata,+tutti+i+casi+possibili&utm_id=gruppo+telegram+104+Invalidit%C3%A0+civile+con+IVA+agevolata,+tutti+i+casi+possibili
Avvocati e Green Pass, il chiarimento del Ministero della Giustizia

La nota del 13 gennaio 2022 individua tre diverse decorrenze per l’obbligo di green pass, distinguendo tra avvocati, pubblico e over 50 con certificato verde ”rafforzato”. In vigore da subito l’obbligo di esibizione del certificato verde, esteso agli avvocati con il D.l. n. 1/2022. E dal 15 febbraio prossimo, al momento del controllo, gli over 50 dovranno esibire il green pass rafforzato. Queste le indicazioni contenute nella nota 13 gennaio 2022 (testo in calce) del Ministero della Giustizia: respinta dunque l’interpretazione normativa proposta nei giorni scorsi da CNF e OCF, per i quali la decorrenza dell’obbligo sarebbe iniziata dal 1 febbraio 2022.Come richiesto nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo congressuale, il Ministero della Giustizia ha fatto chiarezza sulla decorrenza dell’obbligo di green pass, nella nota indirizzata ai Presidenti di Tribunale, di Corte di Appello, della Cassazione, della Sorveglianza e del Tribunale per i minorenni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta del D.l. n. 1/2022 che estende ad avvocati e consulenti, l’obbligo di green pass, molti uffici giudiziari avevano dato il via da subito ai controlli. Le istituzioni dell’Avvocatura chiedevano invece di interpretare le nuove norme, posticipandone la decorrenza a partire dal prossimo 1°febbraio. Al fondo della proposta, la preoccupazione di CNF ed OCF di compromettere il diritto di difesa, anche perchè il nuovo comma 8 bis dell’ art. 9 sexies D.l. n. 52/2021 esclude che l’assenza del difensore in udienza, per mancanza di green pass, costituisca “impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. Fuori dal coro la posizione dell’Unione Camere Penali, per le quali il diritto di difesa non legittimerebbe soluzioni derogatorie all’obbligo di certificato verde. Per il Ministero, l’art. 3 comma 1 lett. b) del D.l. n. 1/2022 (modificando l’art. 9 sexies D.l. 52/2021), menziona “i difensori”, secondo “un’accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà può anche totalmente esulare dall’espletamento in senso stretto del mandato difensivo”. Il certificato verde è necessario non solo per l’udienza ma anche per l’afflusso legato alle altre esigenze connesse con l’espletamento della professione, come ad esempio gli ingressi in cancelleria o agli uffici del Consiglio dell’Ordine. I controlli sul green pass, si legge nella nota, dovranno procedere solo sulla base della qualifica professionale senza entrare in merito alle motivazioni di accesso al Tribunale. Per regolare al meglio l’afflusso quotidiano, nel rispetto delle nuove norme, ma assicurando al contempo la “dovuta flessibilità per garantire al massimo grado il libero esercizio delle professioni”, il Ministero raccomanda di concludere protocolli di intesa con i consigli degli ordini. Dal 1° febbraio avranno inizio invece i controlli del green pass sui soggetti diversi da personale amministrativo, magistrati, avvocati, consulenti, periti ed ausiliari del giudice. Secondo via Arenula, è questa l’interpretazione corretta che si desume dal nuovo comma 1 bis dell’ art. 9 bis D.l. n. 52/2021, che estende le verifiche del certificato verde per l’ingresso a tutti gli uffici pubblici, tra i quali sono ricompresi gli uffici giudiziari. Le modalità organizzative per i controlli sul pubblico saranno indicate con apposite circolari, sulla scorta degli interventi governativi valevoli per tutta la Pubblica Amministrazione. Le nuove norme, precisa il Ministero, vanno poi coordinate con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. Pertanto all’ingresso degli uffici giudiziari, a partire dal 15 febbraio prossimo, coloro che hanno compiuto cinquant’anni, dovranno esibire il green pass rafforzato, mentre per tutti gli altri resta al momento sufficiente il green pass ordinario. Sempre esclusi dai controlli: parti processuali e testimoni La nota ministeriale chiarisce infine che le parti processuali ed i testimoni restano in ogni caso esentati dall’obbligo di esibizione della certificazione verde, anche dopo il 1° febbraio, in virtù della esplicita eccezione normativa prevista dal comma 8 dell’art. 9 sexies D.l. 52/2021 come modificato dal D.l. n. 1/2022. Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/18/avvocati-e-green-pass-il-chiarimento-del-ministero-della-giustizia
Assegno mensile di invalidità parziale: dietrofront dell’INPS per i lavoratori.

Fonte normativa di riferimento: art.12-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ridefinisce il concetto di “inattività lavorativa” di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. L’INPS ha fatto dietrofront relativamente alla questione in oggetto. Infatti, per effetto di una modifica normativa, viene consentita la percezione dell’assegno mensile di invalidità parziale (a seguito del riconoscimento di una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), anche a chi svolge un’attività lavorativa entro il limite, per l’anno 2022, di euro 5.010,20 (INPS, messaggio n. 4689 del 28/12/2021) Viene, così, superato il precedente messaggio dell’Ente previdenziale n. 3495 del 14/10/2021, che, al contrario, riteneva incompatibile detto assegno di invalidità con lo svolgimento di una limitata attività da lavoro. In termini semplicistici, tutto è tornato come prima.
Importi anno 2022 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi (INPS, circolare n. 197 del 23 dicembre 2021)

L’INPS, con circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2022. Pensione e indennità per ciechi civili.Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.050,42.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 291,69.Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 315,45.Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.197,39.Assegno a vita a esaurimento: euro 216,49.Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 946,80. Indennità speciale per ciechi parziali: euro 215,35.(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi.Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.050,42.Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 291,69.Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)Indennità di comunicazione per sordi: euro 260,76. Pensione e indennità per invalidi civiliLimite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.050,42.Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20. Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 291,69.*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base. Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 525,17.Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN – l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (circostanza che non interessa, invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN).Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 525,17Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.010,20.Indennità di frequenza: euro 291,69.Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456). “Incremento al milione” previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, Finanziaria 2002 modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 (Circolare INPS n. 197/2021, Allegato 1, Tabella M5 p. 39)Requisiti richiesti:a) status visivo: cecità assolutaTra le altre categorie di soggetti beneficiari, ricordiamo gli invalidi civili totali al 100 per cento e i sordi, mentre, sul piano previdenziale, gli inabili ex legge n. 222/1984. b) età minima: a partire da 18 anni (senza un limite anagrafico massimo);c) limite reddito: se l’assicurato è solo, euro 8.583,51; se l’assicurato è coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a euro 14.662,96*(*) Non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:• il reddito della casa di abitazione;• le pensioni di guerra;• l’indennità di accompagnamento;• l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);• i trattamenti di famiglia;• l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. d) aumento fino a euro 660,27. Modalità di calcolo:L’entità dell’erogazione va valutata caso per caso. Il cd. “Incremento al milione” consente di arrivare, ad una corresponsione onnicomprensiva della pensione cat. INVCIV di euro 660,27 per tredici mensilità. Per ottenere le maggiorazioni di pensione cat. INVCIV (che l’INPS dovrebbe riconoscere d’Ufficio al momento della prima liquidazione), laddove le condizioni reddituali siano quelle sopra descritte, nonché per richiedere altre tipologie di maggiorazioni sociali non collegate alle prestazioni per invalidità civile (Circ. INPS N. 197/2021, Rinnovo 2022 – Tabelle), è necessario che, preliminarmente, l’Ente previdenziale conosca lo stato attuale dei redditi dell’assicurato e/o del proprio coniuge. Al riguardo, l’interessato invalido civile, cieco civile o sordo sarà tenuto a tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale. Pertanto, in caso di variazione e/o semplicemente di aggiornamento della posizione reddituale (ad es., nel caso in cui l’ultima comunicazione reddituale