Autotutela parziale: no all’impugnazione autonoma

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 15/04/2016 n. 7511 L’annullamento parziale non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, di conseguenza non si può riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso non abbia contenuto ampliativo del precedente. E’ quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7511 depositata il 15 aprile scorso, superando un precedente orientamento (1). Per meglio contestualizzare la decisione innanzi richiamata è doveroso, preliminarmente, analizzare in punto di fatto e di diritto la questione sottesa, rimandando al prosieguo della trattazione ogni osservazione sugli effetti pratici che possono scaturire da una decisione così concisamente motivata. L’intervento della Corte di cassazione si giustifica per aver l’Agenzia delle entrate proposto ricorso avverso una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la quale veniva confermata la decisione di primo grado, con conseguente riduzione, a favore del contribuente B.R, della determinazione sintetica del proprio reddito, ai fini Irpef e Ilor (ora Irap), per gli anni 1997 e 1998, operata dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 38, IV comma, DPR n. 600/1973. Con il proprio ricorso, l’Agenzia delle entrate ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D.lgs 546/1992, configurando rispettivamente con un primo motivo, error in iudicando ex art. 360, I comma n. 3, c.p.c.; e con il secondo, error in procedendo ex art. 360, I comma n. 4 c.p.c. Lo stesso ufficio, poi, con il terzo motivo, in ragione dell’art. 360, I comma n. 3 c.p.c., ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma IV, DPR n.600/1973. Di contro, il contribuente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, II comma n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito, nei termini previsti, da parte della ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica. In verità tale ultima questione è, ai fini di tale annotazione, di scarsa rilevanza. Gli stessi giudici ne hanno dichiarato l’infondatezza, dal momento che risulta allegata al ricorso copia conforme della sentenza impugnata con la relata di notifica effettuata a mezzo posta. La Cassazione ha, infatti, richiamato il principio già condiviso, alla luce del quale “in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario della spedizione dell’atto […]” (Cass., Sez. 5, n. 19750 del 19/09/2014, Rv. 632464). È, invece, più opportuno analizzare quanto di seguito si dirà. La Corte accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché ritiene fondati i due motivi di ricorso che, in quanto proponenti la medesima questione, possono essere trattati congiuntamente. Nella sentenza si può leggere come, in punto di fatto, risulti pacifico che ad essere impugnati siano stati non gli avvisi di accertamento originari, ma il provvedimento reso sull’istanza di annullamento degli stessi in autotutela. È altresì evidente che gli atti originari, non essendo stati impugnati, sono divenuti definitivi ancor prima che fosse emesso provvedimento in autotutela per l’annullamento degli stessi. E sulla scorta di tale premessa, è applicabile al caso di specie il principio sancito dalla sentenza Cass. S.U 3698/2009 (2), giustificando il discostamento rispetto al precedente orientamento – come riconducibile alla sent. Cass, sez 5, n.14243/2015 (3) – sulla scorta di un’argomentazione che presta il fianco a dei fraintendimenti. Ad una prima lettura, la Corte sembra affermare il principio secondo il quale deve escludersi l’autonoma impugnabilità dell’ annullamento parziale o comunque di un provvedimento di autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta negli atti divenuti definitivi, poiché esso non può comportare alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui già noto e consolidatosi in ragione della mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento; diversamente deve ammettersi una autonoma impugnabilità del nuovo atto, se questo ultimo ha una portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa. Se così è, non può tralasciarsi di evidenziare che la Corte di cassazione interpreta letteralmente l’art. 19 Dlgs 546/1991, ritenendo che da questo non possa derivarne la legittimazione ad una autonoma impugnabilità del diniego parziale di autotutela. Seppure è ormai orientamento diffuso ritenere che “nonostante l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’alt 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto elenco, purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria, quale il provvedimento di autotutela” (4). E tanto più, ciò pare giustificarsi alla luce della necessità di evitare comportamenti elusivi per cui, nonostante lo spirare del termine decadenziale di impugnazione, si consentirebbe di aggirare l’ostacolo della tempestività del ricorso, proponendo ricorso avverso successivo atto, nonostante la definitività dell’atto originario. E tuttavia, potrebbe non rinvenirsi la ragione per cui un tale tipo di ragionamento risulterebbe diversamente applicabile a seconda della portata ampliativa o meno dell’atto adottato in autotutela. Per questo stesso motivo, a parere di chi scrive, è necessario uno sforzo ermeneutico in virtù del quale possa ritenersi giustificata la decisione della Corte di Cassazione. E ciò, non solo al fine di chiarire il cambio di orientamento rispetto alla precedente e difforme giurisprudenza, ma anche nell’ottica di evitare un insostenibile vulnus al diritto di difesa. Per meglio chiarire. Se è vero che il diritto applicato alla realtà concreta è suscettibile di multiformi declinazioni, può apparire plausibile ritenere che la Cassazione abbia voluto evidenziare, al tempo stesso, la regola e l’eccezione. È regola che, in ossequio all’art. 19, D.lgs 546/1992, non vada riconosciuta autonoma impugnabilità all’atto adottato in autotutela; è eccezione riconoscere autonoma impugnabilità dell’atto adottato in autotutela, quando lo stesso abbia contenuto ampliativo del precedente, e ormai definitivo, atto. Tale conclusione si giustifica per la più generale e imprescindibile necessità di garantire tutela a un diritto costituzionalmente sancito, quale è il diritto di difesa. Il contribuente deve essere sempre in grado di poter difendere la
Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati

Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 5448/2015 Vanno risarcite le prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie locali non sono in grado di garantire Purtroppo il servizio sanitario pubblico non sempre funziona come dovrebbe e spesso accade che i malati che hanno bisogno di beneficiare di prestazioni ambulatoriali urgenti si trovano costretti, pur non avendone le risorse, a recarsi in dei centri privati. A tal proposito il Tribunale di Lecce, con la sentenza numero 5448/2015, ha recentemente chiarito che in simili casi, i pazienti hanno diritto di essere rimborsati delle spese sostenute. Secondo il giudicante, del resto, il quadro normativo vigente garantisce, almeno con riferimento agli interventi chirurgici, che chi si rivolge a una struttura ospedaliera non convenzionata ha diritto al rimborso delle spese sostenute, anche in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione di riferimento, quando comunque vi è lo stato di necessità. Tale previsione, per il Tribunale, deve estendersi anche ai casi di prestazioni ambulatoriali urgenti che le aziende sanitarie non siano in grado di garantire. Nel caso di specie, la Regione Puglia ha quindo dovuto rifondere le somme che i malati oncologici della provincia di Lecce hanno dovuto sostenere per sottoporsi alla Pet-Tac, accertamento che l’Asur locale non era in grado di fornire. Dato che neanche le strutture pubbliche della zona riuscivano a garantire tempi di attesa compatibili con la malattia seria e ingravescente, l’ente regionale non può far altro che pagare. La speranza, ora, è quella che tale pronuncia dia la spinta affinché i cittadini, specie quelli gravemente malati, possano trovare nei servizi sanitari pubblici un adeguato ausilio nella lotta contro le loro malattie. Fonte: Sanità: la Regione paga le visite private se non è in grado di aiutare i propri malati (www.StudioCataldi.it) Foto: http://gaianews.it/wp-content/uploads/sanita_privata.jpg
Sezioni Unite: notifica negativa e onere per la parte interessata di attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio.

Corte di Cassazione, SS. UU. civili, sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 Con la sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine. QUESTIONE PRELIMINARE: LA CONTINUITÀ DEL PROCESSO NOTIFICATORIO Richiamando alcuni precedenti, la Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l’ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato al momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo se la parte istante, preso atto dell’esito negativo della notifica a causa della modifica del domicilio, si sia riattivata per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. RIATTIVARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO CON IMMEDIATEZZA E TEMPESTIVITÀ Secondo le Sezioni Unite, la ripresa di tale processo è rimessa alla piena autonomia della parte istante: è dunque esclusa la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, sia perché tale sottoprocedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, sia perché non sarebbe neppure utile “in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata“. Ne consegue che l’attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con “immediatezza”, non appena abbia appreso la notizia dell’esito negativo della notificazione, e deve svolgersi con tempestività. A tal riguardo, la Corte ha altresì precisato che l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica grava sull’istante, che deve provvedere con sollecita diligenza. IL TEMPO MASSIMO PER RIATTIVARE E COMPLETARE IL PROCESSO NOTIFICATORIO Infine, con riferimento al processo notificatorio relativo alle impugnazioni, le Sezioni Unite, nel tentativo di desumere dall’ordinamento un limite massimo del tempo necessario per riprenderlo e completarlo, una volta avuta notizia dell’esito negativo della prima richiesta, hanno individuato tale termine nella misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall’art. 325 c.p.c. La ratio di tale indicazione deve riscontrarsi nella logica su cui si fonda detta disposizione: se infatti il legislatore ha ritenuto i termini previsti dall’art. 325 c.p.c. congrui per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività (per concepire, redigere, e notificare un atto di impugnazione) a decorrere dal momento in cui sia stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo studio). IL PRINCIPIO DI DIRITTO In conclusione, le Sezioni Unite, hanno dunque espresso il seguente principio di diritto: “La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a le non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’Art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”. Fonte: http://giuricivile.it/notifica-negativa-materia-impugnazioni-sezioni-unite-chiariscono-comportamento-deve-tenere-la-parte-istante/ Foto: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf
Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente decorre dalla conclusione del processo

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/06/2016 n. 2416 L’art. 219, comma 3-ter cod. strad., deve essere interpretato nel senso che a seguito di revoca della patente di guida, quest’ultima può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la relativa responsabilità penale. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato del 6 giugno 2016, n. 2416. Nella fattispecie ad un conducente, che aveva causato un incidente stradale, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g./l., risultando così applicabile l’art. 186, comma 2-bis cod. strad., con conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3-ter dello stesso codice, a tenore del quale qualora la revoca della patente di guida sia disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 222 cod. strad. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’art. 186, comma 5, prevede che l’accertamento del fatto alcolemico venga effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture mediche di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. La norma fa riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che indice sull’esercizio del potere del Prefetto; poiché l’autorità amministrativa non può accertare i reati, rientrando tale attività nell’ambito delle competenze dell’autorità giudiziaria, il Consiglio di Stato ritiene corretta la tesi secondo la quale l’art. 219, comma 3-ter vada interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa possa essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato. “D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa”; qualora risultasse fondata la tesi opposta a quella sostenuta dal Supremo Consesso, si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti dei fatti effettuati in sede amministrativa, mentre l’art. 219, comma 3-ter si è riferito testualmente all’accertamento del reato, che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri direttamente ed esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/revoca-patente-guida-decorrenza-termine-tre-anni Foto: http://tuttoggi.info/wp-content/uploads/2015/04/Keys-Whiskey-car-keys-02.jpg
Alunni disabili: sull’attribuzione delle ore di sostegno decide il Tar o il Tribunale?

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 12/04/2016 n. 7 Sulla questione relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni disabili, si possono distinguere due tipologie di controversie: quelle aventi ad oggetto l’esercizio del potere organizzatorio, che si pongono temporalmente prima dell’approvazione del piano educativo individualizzato, nonché quelle che sorgono in fase di attuazione del citato piano. Con la sentenza n. 7 depositata il 12 aprile scorso, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha affrontato il riparto fra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nelle due ipotesi. Nella specie, la mamma di un bambino affetto da autismo infantile, impugnava il provvedimento col quale il dirigente scolastico aveva assegnato al minore undici ore settimanali di sostegno, in luogo di quelle asseritamente adeguate al peculiare stato di disabilità. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, facendo riferimento al dictum reso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014. Nel dettaglio, modificando il precedente e costante orientamento che riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, le Sezioni Unite avevano affermato che la cognizione delle controversie concernenti la fase seguente l’adozione del PEI deve essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione ordinaria. La donna proponeva quindi appello, contestando la correttezza della pronuncia declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa, insistendo, nel merito, nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado e concludendo per il suo annullamento. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha delimitato il confine tra le due giurisdizioni, affermando che appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le contese relative alla cd. consistenza dell’insegnamento di sostegno per gli alunni disabili, afferenti la fase che precede la formalizzazione del Pei: prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire una corretta formazione all’alunno disabile, l’Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del Pei e, nella fase che precede la definizione dello stesso, non risulta configurabile alcun profilo discriminatorio, ravvisabile solo nell’omessa, parziale o incompleta attuazione del piano, appartenente, quindi, alla giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. n. 150 del 2011. Pertanto spetta al giudice amministrativo decidere sulle liti aventi per oggetto atti e comportamenti dell’Amministrazione scolastica le quali si collocano a monte dell’approvazione del piano educativo individualizzato per l’assistenza agli alunni disabili. Al contrario, compete al giudice ordinario, trattare le controversie che si manifestano nella fase di attuazione del Pei. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/numero-ore-di-sostegno-a-autistico-disabile Foto:http://blog.glconsulting.com/wp-content/uploads/GLConsulting-privacy-alunni-disabili-619×264.jpg
Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento

Patente revocata fino a cinque anni a seguito di un mero tamponamento. È questo il rischio che si profila alla luce delle norme del Codice della Strada, in particolare l’art. 222, stante le modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 2016 n. 41 che ha disciplinato l’omicidio stradale. Sono, infatti, previste pesanti sanzioni amministrative accessorie per gli automobilisti che per loro colpa abbiano determinato lesioni personali gravi. Una lesione personale, ex art. 583 c.p., si ricorda viene considerata grave anche se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. In caso di sinistro non è infrequente che la persona offesa riscontri una patologia, talvolta anche semplice come ad esempio un dolore o un fastidio, ma senza che lo stato fisico della vittima sia oggettivato medicalmente: basti pensare al caso di un colpo di frusta in cui il dato medico viene a mancare soprattutto a seguito del trascorrere di diversi giorni, ma che l’infortunato può qualificare come episodio che ha generato dolorose conseguenze fisiche. Ove queste siano certificate da un medico, la soglia dei quaranta giorni prevista dalla legge per qualificare il fatto come “grave”, ben può essere raggiunta, ma deriva, in sostanza, da un episodio che non è munito di quel particolare disvalore a cui la norma fa riferimento. Si palesa l’assurda possibilità, dunque, che anche un semplice tamponamento tra le vie cittadine, causato da mera distrazione o dalla frenata improvvisa dell’auto che precede, potrebbe determinare l’instaurarsi di un procedimento penale per lesioni personali gravi ex art. 590-bis del codice penale, se l’infortunato a seguito del sinistro lamenta, a causa di questi un dolore prolungato, un mal di testa incessante (ecc.) che gli impediscono di condurre normalmente la sua quotidianità. Nonostante la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in tal caso non rappresenti di sicuro una condotta “grave”, che non genera un allarme sociale eclatante, da una simile condanna potrebbero derivarne pesanti conseguente, applicando l’art. 222 del Codice della Strada come modificato dalla legge 41/2016, secondo cui alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art 444 c.p.c) per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. Il successivo comma 3-ter, prevede che in caso venga applicata tale sanzione accessoria, l’interessato potrà conseguire una nuova patente di guida non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Fonte: Lesioni stradali: fino a 5 anni di revoca della patente anche per un tamponamento (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/search?q=sinistro+stradale&source=lnms&tbm=ischsa=Xved=0ahUKEwiv1pjZjNnLAhXCgg8KHcNkC1QQ_AUIBygB&biw=1093&bih=504#imgrc=RFL5WTIpkTMfEM%3A
Contrassegno invalidi per patologie psichiche o alle braccia

Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. Più facile ottenere, da oggi, il contrassegno invalidi per l’automobile: il ministero dei trasporti ha infatti precisato [1] che il rilascio non è condizionato alla sussistenza di una patologia degli arti inferiori, legata cioè, in senso stretto, alla deambulazione, ma ben può aversi anche nel caso di patologia agli arti superiori o a disabilità psichica. Difatti, ciò che conta è che la menomazione di cui è affetto l’automobilista sia tale da rendergli difficile l’autonoma mobilità, a prescindere dalle ragioni che la determinano. Quando viene rilasciato il contrassegno invalidi? Il chiarimento ministeriale è frutto di una interpretazione estensiva della norma contenuta nel codice della strada che regola, appunto, il rilascio del cosiddetto contrassegno invalidi. In particolare, il regolamento attuativo del codice [2] stabilisce che gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia un’apposita autorizzazione in deroga, a seguito di uno specifico accertamento sanitario – eseguito da una struttura pubblica – volto a verificare la sussistenza della patologia. L’autorizzazione è comunicata mediante il cosiddetto “contrassegno invalidi”. Il contrassegno è strettamente personale, non può essere ceduto a parenti o amici; non è vincolato ad uno specifico veicolo, ben potendo essere spostato da un’auto a un’altra senza alcun limite. Ha valore in tutta Italia (e non per uno specifico Comune o territorio) e negli altri paesi dell’Unione Europea. Per ottenere il rilascio del contrassegno invalidi, l’automobilista portatore di handicap deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza. Tale domanda deve innanzitutto contenere la dichiarazione dell’interessato, sotto la propria responsabilità, dei suoi dati personali e degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta. Alla domanda va allegata la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza (ASL), dalla quale risulti che, nella visita medica, è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità per cinque anni; dopo è soggetta a rinnovo. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Quali invalidi hanno diritto al contrassegno? Hanno diritto a richiedere il rilascio del contrassegno invalidi le persone che non possono disporre di una mobilità autonoma. O meglio, per usare le parole del codice, che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. La norma è piuttosto generica e non fa esplicito riferimento a una invalidità degli arti inferiori o superiori. Il discrimine non risiede tanto nella causa della condizione patologica, quanto piuttosto nella oggettiva situazione di non autonomia della persona nel rapporto con la mobilità e con la strada tale da rendere non solo auspicabile ma assolutamente necessaria la mediazione di terze persone per gestirne gli spostamenti. Per questo motivo a parere del Ministero lo speciale contrassegno potrebbe essere rilasciato anche a persone come il disabile psichico, il non vedente o invalido agli arti superiori, laddove venga effettivamente dimostrato che tale menomazione rende difficile l’autonoma mobilità del soggetto. Spetterà all’azienda sanitaria certificare questo impedimento, con un ampio margine di discrezionalità. Sempre la norma del codice della strada [2] stabilisce che, per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità appena viste. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. [1] Min. Trasporti, parere n. 1567/2016. [2] Art. 381 Reg. Att. Cod. str. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125998_contrassegno-invalidi-per-patologie-psichiche-o-alle-braccia#sthash.ovVeIVIl.dpuf Foto: http://www.lamedicinafiscale.it/wp-content/uploads/2015/11/disabili-parcheggi.jpg
Lastrico solare ad uso esclusivo: le Sezioni Unite intervengono su responsabilità e ripartizione delle spese

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 10/05/2016 n. 9449 Le Sezioni Unite intervengono sul tema mettendo fine ad una querelle giurisprudenziale relativa sia all’inquadramento della responsabilità, sia alla modalità di ripartizione delle spese. La questione era già stata affrontata dalle sezioni unite nel 1997: in allora, la sentenza rinveniva la sussistenza di un obbligazione propter rem in capo sia al proprietario del lastrico ad uso esclusivo, sia al condomìnio in quanto tale lastrico fungesse anche da parziale copertura dell’edificio ed i danni lamentati fossero derivati da carenza di manutenzione di tale parte comune. Si è ritenuta, pertanto, sussistente una responsabilità di natura contrattuale da ripartirsi tra i soggetti coinvolti in base all’art. 1126 secondo il seguente principio di diritto : “poiché il lastrico solare dell’edificio svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito ad uso esclusivo ad uno dei condòmini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condòmini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c.”. In seguito si è sviluppata però una giurisprudenza di segno opposto, tendente a ravvisare una responsabilità extracontrattuale concorrente tra il proprietario ad uso esclusivo del lastrico e condominio ex art. 2051, cioè per danni da cosa in custodia. Rilevata l’esistenza di un contrasto perdurante da circa 20 anni, la Seconda Sezione civile della suprema corte ha rimesso la questione alle sezioni unite con la ordinanza interlocutoria n. 13526 del 2014. Le sezioni unite, in riscontro, hanno adottato un indirizzo mediano tra i due precedenti In particolare, precisato che il principio di diritto enunciato non troverà applicazione laddove si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune, ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d’uso esclusivo ex art 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del condomìnio in base alla norma di norma di cui all’art 1130 nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.; il parametro di divisione delle spese resta quello di cui all’art. 1126 c.c. Corollari diretti di questa impostazione sono principalmente due: l’applicazione tutte le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione ( quinquennale) e all’imputazione della responsabilità, dovendosi escludere che l’acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell’acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto; applicazione dell’art. 2055 cod. civ., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio. In tal senso, del resto, si è già affermato che “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota” Questa nuovo approdo, si espone a qualche criticità nella pratica: sebbene non vengano espressamente richiamate, è lecito ritenere che troveranno applicazione anche le regole in materia di ripartizione dell’onere della prova in materia extracontrattuale, con l’effetto di gravare il danneggiato di un onere molto più pesante e scivoloso di quello esistente in base al precedente orientamento, quanto meno con riferimento al nesso causale. Ciò stante è verosimile credere che il proprietario del lastrico in via esclusiva, preso atto che sarà molto più complesso dimostrare la sua responsabilità, potrebbe essere molto meno portato ad assumere un atteggiamento collaborativo o proattivo rispetto alla custodia del bene. Il motivo per cui il danneggiato proprietario debba essere equiparato ad un comune terzo in questa vicenda resta, parimenti, poco chiaro: in ossequio al dovere di solidarietà sociale e buona fede, l’appartenenza alla medesima comunione condominiale, legittimerebbe il riconoscimento dell’esistenza di una posizione di tutela qualificata gli interessi del comunista danneggiato, che, pertanto, dovrebbe essere agevolato nella tutela dei suoi interessi, anziché processualmente equiparato al quidam de populo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/12/lastrico-solare-ad-uso-esclusivo-sezioni-unite-intervengono-su-responsabilita-e-ripartizione-spese Foto: http://www.condominioweb.com/condominio/
Stalking condominiale: la Cassazione ne determina i presupposti

Cassazione con la Sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 Esistono diverse varianti dello stalking e la Cassazione definisce una nuova figura quello dello stalking condominiale. In questi ambienti “domestici” le ipotesi di disturbo sono sempre più numerose. La casistica è infatti molto varia: si va dal pedinamento nei confronti di un condomino, all’apertura della posta personale, al gettito sul suo balcone di polvere, cicche di sigarette o molliche, con l’intenzione di farlo sempre nell’ambito di un disegno persecutorio unitario e premeditato. A consacrare l’esistenza del cosiddetto reato di stalking condominiale è stata la Cassazione con la Sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 (ma in passato c’è stata anche la sentenza 26.09.2013 n° 3993 che lo ha definito). Tale reato permanente, si verifica se un condomino <<perseguita e molesta i vicini di casa con atti persecutori reiterati>>. La vicenda giudiziaria da cui trae origine tale recente decisione ha avuto come protagonista un cittadino romano che esasperato dal proprio vicino decide di querelarlo più volte. Le varie querele erano fondate da una “reale esasperazione” provocata dai comportamenti del condomino che avevano costretto la vittima ad assentarsi dal lavoro, nonchè ad assumere sonniferi e tranquillanti. Di qui la condanna della custodia in carcere nei confronti dell’imputato per il delitto ex articolo 612 bis c.p. Quando scatta lo stalking condominale? La Corte di Cassazione con la sentenza sopracitata ha statuito che sussiste lo stalking se le azioni persecutorie causano nella vittima <<grave e perdurante stato di ansia o di paura tale da comprometterne il normale svolgimento di azioni quotidiane un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio parente o congiunto un cambiamento delle proprie abitudini di vita>>. E’ irrilevante quindi il numero di condotte poste in essere, ciò che rileva è la gravità del comportamento che deve essere tale da costringere il vicino a cambiare radicalmente ed irreversibilmente le sue abitudini di vita. Anche due soli episodi bastano se lo stalker si pone in una posizione di immotivata e ingiustificata predominanza tale da voler danneggiare la vittima esasperandola in modo grave, fino a cagionarle un danno. Lo stalking condominiale può scattare anche quando non c’è reiterazione, ma sistematicità, essendo necessario quindi la presenza di un intento persecutorio che si concretizza in un disturbo. Viceversa qualora si tratti di episodi solo occasionali non ci si trova ancora di fronte allo stalking condominiale, ma ciò non toglie che potrebbero sussistere altri tipi di reato, come ad esempio il reato di getto pericoloso di cose quando il condomino getta nel piano di sotto rifiuti, cicche di sigarette o altre sostanza liquide o solide però in modo occasionale. Come difendersi dal reato di stalking (anche condominiale)? Gli Ermellini hanno quindi passato in rassegna le possibili soluzione per far cessare il comportamento persecutorio e molesto dello stalker che possono consistere in una segnalazione al Questore cui segue un’ammonizione. In tali ipotesi il questore deve valutare la fondatezza dell’istanza anche se non è necessaria che venga acquisita la prova del fatto penalmente rilevante; una normale denuncia presso i Carabinieri o la Procura della Repubblica; ci si può rivolgere al giudice anche affinché emetta gli ordini di protezione come l’allontanamento dalla casa familiare nel caso dello stalking perpetrato da uno dei coniugi verso l’altro o nei confronti dei figli. Nel casi più gravi può scattare sia la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi generalmente frequentati dai prossimi congiunti e dalla persona offesa sia la misura degli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere. Fonte: http://www.studiolegaleloizzo.it/2016/07/11/stalking-condominiale/ Foto: http://dasdisinfestazioni.it/new/wp-content/uploads/2014/03/privati_condomini-620×404.jpg
Cassazione: alle Sezioni Unite la risarcibilità dei danni punitivi (punitive damages)

Cass., Ordinanza n. 9978/2016. Il nostro sistema processuale ha sempre escluso la delibabilità delle sentenze che pronunciavano in tema di danni punitivi; ma ora si apre una breccia! Ricordiamo che in base al leading case n. 1183 del 2007 il nostro ordinamento si basa sui seguenti principi: “nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E’ quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali”. Questa la massima dell’ordinanza della Suprema Corte, n. 9978, del 16 maggio 2016, Est. La Morgese “Deve essere rimessa al Primo Presidente, perché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. L’attuale vigenza nell’ordinamento del principio di non delibabilità, per contrarietà all’ordine pubblico, delle sentenze straniere che riconoscano danni punitivi desta infatti perplessità, alla luce della progressiva evoluzione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione del principio di ordine pubblico, originariamente inteso come espressione di un limite riferibile esclusivamente all’ordinamento giuridico nazionale, ma che è andato successivamente ad identificarsi con l’”ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela, comuni ai diversi ordinamenti, dei diritti fondamentali dell’uomo e desumibili dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”. Ecco il testo della pronuncia della Cassazione che potrebbe dare la stura ad un cambiamento inimmaginabile! “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società NOSA Inc., con sede in (OMISSIS), ha chiesto che fossero dichiarate efficaci ed esecutive, nell’ordinamento italiano, tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d’America, passate in giudicato: la sentenza del 23 settembre 2008, esecutiva, della Circuit Court of the 17th Judicial Circuit for Broward Count (Florida), confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida, dell’11 agosto 2010, che aveva condannato la società italiana AXO Sport a pagare la complessiva somma di dollari USA 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell’11%, a seguito di procedimento giudiziario svoltosi davanti a quell’autorità; la sentenza del 14 gennaio 2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato dollari USA 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo dell’8%; la sentenza del 13 ottobre 2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l’ulteriore somma di dollari USA 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%. Con le suddette pronunce, il giudice americano ha accolto la domanda di reintegrazione patrimoniale di NOSA, in relazione ad un indennizzo corrisposto ad un motociclista (D.C.) che aveva subito danni alla persona in un incidente avvenuto in una gara motociclistica, per un vizio del casco prodotto da AXO e rivenduto da NOSA; nel giudizio promosso dal danneggiato, anche nei confronti della importatrice del casco (società Helmet), NOSA aveva accettato la proposta transattiva del motociclista (Offer of Judgment), anche per danni punitivi, e il giudice americano ha ritenuto che dovesse essere manlevata da AXO. 2.- Ad avviso di NOSA, sussistevano i presupposti per il riconoscimento delle suddette sentenze, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, avendo la AXO accettato la giurisdizione straniera e partecipato a quel giudizio. Per quanto ancora interessa, la convenuta AXO ha dedotto la contrarietà delle sentenze americane all’ordine pubblico, per le seguenti ragioni: violazione dell’art. 1304 c.c., poichè la transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali (nella specie, tra il danneggiato e NOSA) non può produrre effetti nei confronti degli altri debitori (cioè di AXO), a meno che questi non abbiano dichiarato di volerne profittare; mancato accertamento della propria effettiva responsabilità nella causazione del danno al motociclista, erroneamente desunta dal giudizio sommario e probabilistico (cd. potential liability test) di ragionevolezza del pagamento effettuato da NOSA in sede transattiva, per il rischio di soccombenza nella causa risarcitoria intentata dal danneggiato; contrarietà all’ordine pubblico della comminatoria di danni punitivi (punitive damages), in ragione della loro inammissibile funzione sanzionatoria della condotta del danneggiante, anzichè risarcitoria dei danni subiti dal danneggiato. 3.- La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 3 gennaio 2014, ha accolto la domanda di NOSA e ha compensato le spese di lite. La Corte ha escluso la violazione del principio di ordine pubblico italiano, per le seguenti ragioni: la condanna di AXO non trovava titolo nel risarcimento del danno in favore del motociclista danneggiato, ma nel suo obbligo di manleva nei confronti di NOSA; ad AXO era stata data la possibilità di costituirsi nell’interesse di NOSA e di difendersi nel giudizio contro il danneggiato, anche contestando la propria responsabilità, ma non lo aveva fatto e mai aveva sollevato obiezioni alla proposta transattiva del danneggiato che le era stata comunicata ed era stata giudicata seria dal giudice americano, tenuto conto del rischio della soccombenza nel giudizio, che avrebbe esposto NOSA (e, indirettamente, AXO) a corrispondere un risarcimento più elevato; quindi, AXO si era posta deliberatamente nella condizione di subire gli effetti della transazione stipulata da NOSA con il danneggiato e ne aveva profittato, avendo tacitato in via transattiva le pretese del danneggiato nei suoi confronti, corrispondendogli l’esiguo importo di dollari 50000,00 ed evitando l’accertamento della sua responsabilità nel merito; non risultava che fossero stati risarciti danni punitivi, poichè la sentenza americana si era limitata a riconoscere che AXO era tenuta a pagare a NOSA l’importo della transazione, senza specificare di quali danni si trattasse. 4.- La AXO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la NOSA. Le parti hanno presentato memorie. motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione della