L’onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti

Cass. Civ., Sez. VI, Sent. 6 aprile 2016, n. 6606 L’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice. IL CASO – Il Tribunale di Napoli aveva accertato l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società Alfa ed alcuni lavoratori dalle date di stipula della prima assunzione, con condanna della società a pagare ai lavoratori l’indennità risarcitoria l. n. 183 del 2010, ex art. 32, nella misura di otto, anziché di dodici mensilità. La sentenza veniva parzialmente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. La società Alfa proponeva ricorso per la cassazione di tale pronuncia lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 20, artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale aveva violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni dei lavoratori ed alla sussistenza d’un picco di produzione eziologicamente derivante dall’intensificazione dell’attività aziendale in ragione dell’incremento delle domande di finanziamento per l’autoimpiego e l’imprenditorialità giovanile. La Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando, per quanto qui di interesse, che l’onere di contestazione concerne solo i fatti allegati dalla controparte nei propri atti e non anche i documenti dalla stessa prodotti. LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE – La questione giuridica posta all’esame dei giudici di legittimità afferisce alla possibilità o meno di estendere l’onere di contestazione, oltre che ai fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, anche ai documenti dalla medesima prodotti. Com’è noto, la funzione del principio di non contestazione è quella di selezionare i fatti pacifici ed a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria e ad escludere, all’atto della decisione, l’applicabilità della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., nei casi in cui il fatto costitutivo della domanda, benché non provato, sia da ritenersi implicitamente pacifico. Il che si verifica in maniera direttamente proporzionale al grado di specificità dell’allegazione del fatto e alla possibilità di sue narrazioni alternative. Il secondo comma dell’art. 115 c.p.c. è stato modificato dalla l. n. 69 del 2009, nel senso che non è necessario che siano provati i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Ne consegue che una contestazione generica – rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell’altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione – è priva di qualsivoglia effetto. Tuttavia, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, anche nei giudizi promossi prima dell’introduzione formale del principio di non contestazione mediante la predetta modifica dell’art. 115 c.p.c., è imposto al convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, in virtù dell’art. 167 c.p.c., sicché quei fatti debbono darsi per ammessi, senza necessità di prova, quando il convenuto nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitato a negare genericamente la «sussistenza dei presupposti di legge» per l’accoglimento della domanda dell’attore, senza alcuna contestazione chiara e specifica della stessa. Il principio in parola opera in un ambito non solo soggettivamente ma anche oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, nel senso che sono suscettibili di non contestazione soltanto i fatti storici la cui ricostruzione ex post richieda il dispendio dell’attività probatoria, la quale a sua volta è normalmente rimessa alle parti. Ciò non significa affatto, però, che ad essere disponibile sia la verità storica e che, dunque, sia sottratto al giudice ogni potere di verificarla. I giudici di legittimità hanno all’uopo evidenziato che ciò di cui una parte dispone attraverso la non contestazione è solo la prova del fatto contrario a quello allegato dall’altra: non essendovi equivalenza concettuale tra fatto non contestato e fatto provato, il primo essendo un a priori rispetto al secondo, che costituisce la risultante eventuale dell’istruzione probatoria, il giudice deve in ogni caso sottoporre a controllo il fatto non contestato, e ciò indipendentemente dalla possibilità di esercitare poteri istruttori d’ufficio. Conseguentemente, l’emergere di elementi (logici ovvero di prova indiretta o documentale) di segno opposto alla non contestazione reclama il controllo terzo sulla verità storica del fatto, che non è negoziabile e che nessuna tecnica processuale può porre al riparo dalla valutazione del giudice. La S.C. nella pronuncia in esame – ribadendo, peraltro, un orientamento già espresso in precedenti pronunce – ha evidenziato che la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore medesimo l’onere di «contestare la altrui contestazione», dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo. Diversamente, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ogni parte avrebbe sempre l’onere di contestare la contestazione della contestazione della contestazione e così all’infinito, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto. Costituisce del resto principio pacifico che l’onere di contestazione gravante sull’attore si atteggia in modo diverso, a seconda del tipo di difese sollevate dal convenuto. Se il convenuto ammette i fatti dedotti dall’attore, ma vi aggiunge ulteriori circostanze di fatto impeditive, modificative od estintive della pretesa attorea, l’attore ha l’onere di contestare tali fatti, i quali in mancanza devono ritenersi ammessi. Se, invece, il convenuto nega i fatti dedotti dall’attore, e ne fornisce una versione diversa e contrastante con quella posta a fondamento della domanda, l’attore non ha alcun onere di contestare espressamente tali circostanze, la cui contestazione è in re ipsa nel fatto stesso di coltivare la domanda. Del resto, se
Locazione commerciale: la Cassazione sul recesso del conduttore e sui “gravi motivi”

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sent. 14 luglio 2016, n. 14365. In tema di contratto di locazione commerciale la facoltà concessa dalla legge al conduttore di esercitare il recesso in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata non prevede alcun onere di indicare la data della scadenza. I gravi motivi addotti dal conduttore devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del contratto di locazione. Infine, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 14 luglio 2016, n. 14365, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Brescia con decisione n. 1465/2012. La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Bergamo, rigettando la domanda del locatore volta alla dichiarazione della validità sino alla scadenza del contratto di locazione ad uso commerciale, stipulato tra EFFE ESSE e la XXXX spa, dichiarò risolto il contratto ritenendo idoneamente esercitato il recesso del conduttore per gravi motivi e sussistenti gli stessi, ai sensi dell’art. 27 della I. n. 392 del 1978, con decorrenza dal 10 aprile 2007, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale fissata per il 30 settembre dello stesso anno. La Corte di appello di Brescia confermò sul punto la decisione del primo giudice, respingendo l’appello incidentale proposto dagli eredi del locatore (sentenza del 14 dicembre 2012). Avverso la suddetta sentenza, gli eredi del locatore propongono ricorso affidato a due motivi. All’attenzione della Corte sono poste due distinte questioni che riguardano l’art. 27 u.c. della I. n. 392 del 1978. Logicamente preliminare è quella risultante dal secondo motivo del ricorso. La questione è se la lettera (del 9 ottobre del 2006), inviata dal conduttore al locatore ai fini della comunicazione del recesso per gravi motivi dal contratto di locazione commerciale di un immobile adibito a negozio per la vendita, fosse idonea a provocare l’anticipata cessazione del rapporto, come ritenuto dalla sentenza gravata, ovvero non lo fosse per non essere stati gli stessi motivi specificati e non essendo stata specificata la data di scadenza. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 14365/2016 ritiene che le censure, per un verso inammissibili, sono per altro verso infondate e il motivo va rigettato. Sostiene la Cassazione che la decisione gravata è conforme a diritto, rispetto alla lamentata incertezza in ordine alla data di cessazione del rapporto in conseguenza del recesso per non essere nella lettera specificata la data di scadenza, che i ricorrenti individuano laddove la Corte di merito ha rilevato che la data di cessazione del rapporto per effetto del recesso è stata individuata dal giudice nel 10 aprile 2007 (sei mesi dalla lettera del 9 ottobre 2006, con la quale il recesso è stato comunicato). L’art. 27 della legge n.392/1978, quando stabilisce che« il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata non prevede alcun onere di indicare la data della scadenza. Come correttamente rilevato dalla società controricorrente, la data si ricava in ragione della natura recettizia dell’atto ed il termine è individuato nei sei mesi successivi alla ricezione della comunicazione del recesso». Inoltre, la Corte di merito ha valutato i gravi motivi enunciati nella lettera di anticipato recesso, ritenendoli specifici, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, che «ritiene necessario un recesso titolato rispondente alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione e considera la specificità quale requisito che inerisce al perfezionamento della dichiarazione di recesso» (Corte di Cassazione n. 549 del 2012). La seconda questione, posta con il primo motivo di ricorso, è se, ai fini della sussistenza dei gravi motivi, la crisi economica sopravvenuta che li giustifichi debba o meno riguardare l’intero gruppo aziendale e non il solo “punto vendita” collocato nel bene locato. La Suprema Corte ritiene che la censura è priva di pregio e il motivo di ricorso va rigettato. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata di legittimità. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità costante (Corte di Cassazione, sentenza n. 9443 del 2010), «i gravi motivi devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore, sotto il profilo economico, la prosecuzione del contratto di locazione». Quindi, in presenza della ritenuta sussistenza della prova in ordine alle notevoli perdite registrate nel “punto vendita” sito nell’immobile locato, la Corte di merito ha ritenuto le perdite idonee ad integrare grave motivo di recesso, essendo dovute all’andamento della congiuntura economica sopravvenuta ed essendo oggettivamente imprevedibili, per essere stati aperti due discount nelle vicinanze, così rendendosi gravosa per il conduttore la prosecuzione del rapporto. La questione ora all’attenzione della Corte è stata di recente oggetto di decisione in una fattispecie analoga, che, con argomentazione convincente, cui si rinvia, ha affermato il principio secondo cui «In tema di recesso del conduttore di immobili ad uso non abitativo, ove il locatario svolga la propria attività in diversi rami di azienda, per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi, giustificativi del recesso anticipato, di cui all’art. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392, debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità per il locatore di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali» (Corte di Cassazione, sentenza n. 7217 del 2014). Ancor più di recente, in una fattispecie concernente la sopravvenienza di norme, si è dato rilievo alla valutazione potenziale dei “gravi motivi” piuttosto che all’effettivo impoverimento, sulla
Quando il condominio risponde per il fatto doloso del portiere

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 09/06/2016 n. 11816 La responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quello che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno. È questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, nella quale viene affrontato e risolto il tema dell’esatta delimitazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2049 c.c. in caso di condotta dolosa del sottoposto del tutto avulsa dalle mansioni affidate o legittimamente attese. Nella fattispecie, un portinaio di uno stabile, intervenuto per la rottura di una tubatura, a seguito di un litigio aveva colpito con un pugno alla tempia il condomino presso il cui appartamento stava operando. Il soggetto ferito dal pugno, già affetto da problemi visivi, perdeva in conseguenza del colpo definitivamente la vista. La vittima citava per il risarcimento dei danni sia l’aggressore sia, invocandone la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., il Condominio. In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva esteso la responsabilità dell’accadimento anche al Condominio, condannandolo, in solido con l’autore dell’aggressione, a corrispondere alla vittima un risarcimento milionario, in ragione del fatto che “il portiere aveva aggredito il condomino nell’appartamento dove quest’ultimo viveva e dove si era recato per verificare il funzionamento di tubature e quindi nell’espletamento di mansioni generalmente riconducibile a quelle di un portiere – o assimilato di un edificio condominiale”. La Cassazione ha, invece, rigettato la tesi della corte d’appello sulla base della assenza, rispetto all’aggressione, di qualsiasi collegamento con l’attività lavorativa. Osserva la Suprema Corte, infatti, che in materia di art. 2049 c.c. può dirsi consolidata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “i “padroni e committenti” sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti e… ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 cod. civ., non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera del preposto e l’obbligo del preponente, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il preponente medesimo e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell’imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. Insomma, impedisce la configurabilità della responsabilità in esame l’assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti, quand’anche deviate o distorte. Occorre cioè che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. In sostanza, le condotte del preposto debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste, se del caso considerate alla stregua dell’ordinaria responsabilità per colpa collegata alla violazione dell’altrui affidamento. È, in tal senso, significativo che la più recente giurisprudenza abbia precisato che l’automatismo dell’insorgenza della responsabilità del preponente si attenua a mano a mano che la condotta del preposto si allontana dalle mansioni e dalle incombenze. Nella fattispecie, osserva la Corte, “sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell’edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’ordinario espletamento di queste ultime… e tanto meno può sostenersi che l’aggressione del condomino o dell’inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico”. In conclusione, deve essere esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato – nel corso dello svolgimento delle relative mansioni, quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/15/responsabilita-condominio-per-danno-causato-da-proprio-dipendente Foto: http://blog.area-re.it/wp-content/uploads/2011/10/Portineria.gif
Approvato il decreto attuativo delle unioni civili

L. n.76/2016. In data 23 luglio 2016 il Governo ha firmato il scorso il decreto attuativo sulle unioni civili recante “le disposizioni transitorie per la tenute dei registri nell’archivio di stati civile” ex art. 1 comma 34 L. n.76/2016. Il decreto si compone di n.11 articoli, che illustrano tempi, modi e adempimenti necessari per la costituzione e registrazione delle unioni civili nell’archivio dello stato civile: a) per costituire un’unione civile, due persone maggiorenni possono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile del comune di loro scelta, fornendo i dati anagrafici e dichiarando la insussistenza di cause impeditive; b) l’ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che vengono invitate a comparire davanti a sé in una determinata data per rendere congiuntamente la dichiarazione vera e propria costitutiva dell’unione; in caso di impedimento di una delle parti, l’ufficiale si reca nel luogo ove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione; c) entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale di stato civile deve verificare la esattezza delle dichiarazioni dio cui al punto sub a) d) nel giorno prefissato le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di voler costituire un’unione civile; e) nella medesima dichiarazione le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e indicare il cognome comune che hanno deciso di assumere per l’intera durata dell’unione; f) l’ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione, redige processo verbale, a cui allega la richiesta, che sottoscrive unitamente alle parti e ai testimoni; g) la registrazione degli atti dell’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili: gli atti iscritti sono poi annotati nell’atto di nascita di ciascuna delle parti; h) l’ufficiale di stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni; i) è previsto che presso ciascun comune sia costituito il registro provvisorio delle unioni civili: è inoltre stabilito che gli atti di stato civile de quo dovranno essere redatti secondo apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 5 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Testo decreto: http://news.avvocatoandreani.it/allegati/decreti/DPCM-unioni-civili-22-07-2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/approvato-il-decreto-attuativo-delle-unioni-civili-103191.html Foto: http://media.studentville.it/articoli_media/images/prima-prova-maturita-tema-unioni-civili.jpg
Responsabilità solidale: l’unicità del fatto dannoso richiede la contestualità delle condotte, non l’immediatezza

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 03/05/2016 n. 8643 E’ unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa immediatezza, in senso di accadimento nel medesimo istante, ma coinvolgimento in uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse. Il caso Un motoclista perse il controllo per un dislivello sul piano stradale ed urtò violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata, riportando l’avulsione traumatica della gamba destra, per poi, subito dopo, mentre gli erano prestati i primissimi soccorsi con tamponamento delle emorragie e recupero dell’arto rimasto incastrato nel guardrail, essere investito da un’autovettura, sopraggiunta nel frattempo ad alta velocità; questi convenne in giudizio assicuratore dell’auto e ANAS per chiedere il ristoro dei danni, detratto quanto corrisposto dall’INAIL. Il Tribunale accolse le domande del danneggiato, ripartendo internamente tra costoro la liquidazione nella misura del 30% a carico dell’assicuratore del veicolo investitore e del 70% a carico dell’ANAS. La Corte di appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado. I responsabili assicuratore e ANAS ricorrevano in Cassazione. La decisione La pronuncia si distingue perchè amplia le ipotesi di ricorso al risarcimento in via solidale di più parti ex art. 2055 cod. civ., una situazione ideale, di garanzia per il danneggiato, volta a rafforzare la garanzia di questi e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito: quando si prospetti difficile una individuazione della graduazione delle colpe, laddove ricorra l’ipotesi dell’unicità del fatto dannoso, il danneggiato potrà chiedere l’intero risarcimento, a scelta, ad ognuna delle parti responsabili; saranno queste a dover chiamare, in azione di regresso, il condebitore se non vorranno essere condannate per l’intero (Cass. Civ. Sez. III 10 gennaio 2011 n. 291; Cass. Civ. Sez. III 20 giugno 2008 n. 16810; Cass. Civ. Sez. III 17 dicembre 2007 n. 26537; Cass. Civ. Sez. III, 14 marzo 1991, n. 2692; Cass. Civ. Sez. III. 8 giugno 1994 n. 5546; Cass. Civ. Sez. III, 29 novembre 1994 n. 10201; Cass. Civ. Sez. III, 16 febbraio 1996 n. 1199; Cass. Civ. Sez. III, 3 aprile 1997 n. 1869). È noto che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Infatti, il Supremo Collegio si è già pronunciato in punto di unicità del fatto dannoso, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c., affermando che non sia necessario un collegamento psicologico tra le condotte (Cass. 24 settembre 2015 n. 18899), ovvero una identità delle conseguenze dannose (Cass. 9 agosto 2007, n. 17475), e che quindi sussiste quando le condotte siano autonome e pure siano diversi i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone violate (Cass. Civ. Sez. Un. 15 luglio 2009, n. 16503), a meno che si accerti, come detto, l’esclusiva efficienza causale di una di esse. Ebbene, la Suprema Corte, ritenendo sussistere l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ. al caso esaminato, giunge ad un ennesimo, ma “nuovo” approdo nel vasto concetto della responsabilità solidale ex art. 2051 cod. civ.: è unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa “immediatezza … in senso di accadimento nel medesimo istante ma coinvolgendo necessariamente uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/responsabilita-solidale
Permessi Legge 104: utilizzabili anche con verbale scaduto

Inps: circolare n.127 del 08/07/2016. Con circolare n.127 del 08/07/2016 l’Inps ha fornito istruzioni operative in merito alle novità che erano state introdotte con la legge 114 del 2014 in tema di permessi Legge n.104/1992 previsti per i lavoratori con disabilità grave e per i soggetti che li assistono. A chi spettano i permessi legge 104? La circolare ricorda in premessa che i permessi Legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) ed ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave. Ad essi, oltre ai permessi spetta, in presenza di determinate condizioni di legge: Il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151); I riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92); Il congedo straordinario (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001). Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/14 circa i permessi legge 104? Come noto, i verbali riguardo la 104 possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione. Prima della nuova legge, il lavoratore, con permessi 104 per handicap grave ma con verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo a seguito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. NOVITA’: ora i verbali degli invalidi e portatori di handicap in cui sia prevista una data di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Di conseguenza, i lavoratori titolari dei benefici collegati alla disabilità grave in base a verbali con revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni (quindi dei permessi) anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione Quindi: il lavoratore disabile può continuare ad usufruire dei permessi Legge 104 anche se è scaduto il verbale di accertamento della L. 104; il datore di lavoro continua a porre a conguaglio le somme anticipate per i permessi L. 104 oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione fino al compimento dell’iter sanitario di revisione; non occorre più presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi Legge 104 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione. La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. La circolare però precisa che il lavoratore disabile o i suoi familiari devono presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter usufruire: del prolungamento del congedo parentale; di riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale; del congedo straordinario. Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo. Cosa succede alla conclusione dell’iter sanitario, ossia dopo che la persona con disabilità grave viene sottoposta a visita di revisione? Si possono verificare situazioni differenti. Il verbale conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92) In tal caso il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Ciò senza che vi sia necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda. Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione. Il lavoratore è, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora svolga attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa). Il verbale conferma lo stato di handicap grave della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92) In tal caso l’Inps invia al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo concesso in base al verbale rivedibile. Ciò avviene senza che vi sia necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Il verbale non conferma lo stato di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92) In tal caso il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dall’Inps una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale. Assenza a visita di revisione del disabile grave Se la persona con disabilità grave non si presenta alla visita di revisione, potranno derivare le seguenti conseguenze, in base all’esito della spedizione postale della convocazione: a) qualora venga accertato il buon esito della comunicazione postale (lettera respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza),l’Inps informerà mediante raccomandata A/R il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni oppure nel caso in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione. Se, al contrario il disabile per giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate,
Insidie stradali: valida la testimonianza del familiare, anche se non indicata in citazione

Cassazione, sentenza n. 14706/2016 Il comune deve risarcire il soggetto che inciampa su un tombino, dovendo riconoscersi piena valenza probatoria alla testimonianza del fratello dello stesso, anche se non indicata subito. È quanto ha deciso la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 14706/2016, depositata il 19 luglio scorso (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del danneggiato avverso la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune, ritenendo non sufficientemente dimostrato il fatto della caduta sul tombino. Per i giudici di merito, in particolare, era mancata l’adeguata prova sull’effettivo verificarsi dei fatti addotti, in quanto era da considerarsi inattendibile l’unico testimone oculare della caduta, non indicato subito dall’attore nell’atto di citazione. Inoltre, non si dava alcuna contezza “della presenza e dell’intervento nell’immediatezza” del fratello sul luogo del sinistro. L’infortunato si rivolge al Palazzaccio lamentando insufficiente e contradditorio esame degli elementi decisivi e la violazione dell’art. 184 c.p.c. Per gli Ermellini, l’uomo ha ragione. Sbaglia la Corte a ritenere che non indicando il nome del teste nell’atto di citazione, l’attore abbia posto in essere un comportamento processuale valutabile a suo sfavore. “È ictu oculi insostenibile una siffatta posizione – hanno affermato infatti i giudici della S.C. – in uno schema processuale in cui, secondo il testo ratione temporis applicabile dell’articolo 184 c.p.c. (ovvero quello introdotto dall’articolo 18 I. 26 novembre 1990 n. 253, antecedente al testo attualmente vigente derivante dall’articolo 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35) proprio i termini di cui alla suddetta norma sono destinati al dispiegamento completo delle istanze istruttorie. Non risulta pertanto utilizzabile a fine probatorio neanche nella più infima misura il fatto che l’attore si sia avvalso dell’articolo 184 c.p.c. anziché presentare ogni sua istanza istruttoria in modo completo – inclusivo, quindi, dei nomi dei testi – già nell’atto di citazione”. Altrettanto fondato è l’altro motivo di doglianza. La Corte d’appello ritiene infatti non attendibile la testimonianza del fratello, in assenza di una prova documentale, consistente nell’”inesistenza di un referto del pronto soccorso” che non può configurarsi come tale, dando inoltre per scontata “la necessità di una completa conferma documentale della testimonianza” del familiare, “come se il vincolo di parentela automaticamente dovesse inficiare l’attendibilità del teste e rendere necessari riscontri esterni affinché le sue dichiarazioni siano utilizzabili”. Tale impostazione per la S.C. è totalmente erronea. Richiamando i precedenti giurisprudenziali, ha ricordato infatti che: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti” (cfr., da ultimo 4202/2011; Cass. n. 25549/2007). E d’altronde la prova testimoniale, si legge nella sentenza “anche nel caso in cui si tratti di un unico teste, mai necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto, tranne nell’ipotesi in cui si tratti – e non è indubbiamente il caso in esame – di testimonianza de relato”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la parola passa al giudice del rinvio che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Qualora in atto introduttivo sia stata proposta istanza istruttoria di prova testimoniale senza indicare il nome del teste, e quest’ultimo tuttavia sia successivamente indicato entro i termini che il rito consente per il completo dispiegamento delle istanze istruttorie, tale legittima scelta dell’istante non può assumere alcun significato a lui sfavorevole ex art. 116 c.p.c.”. Fonte: Insidie stradali: Cassazione, valida la testimonianza del familiare, anche se non indicata in citazione (www.StudioCataldi.it)
Bonifici non giustificati a favore di parenti: si presume l’evasione fiscale

Cassazione penale, sez. III, sentenza 20/06/2016 n. 25451 Le movimentazioni bancarie prive di giustificazione effettuate a favore di parenti fanno scattare la presunzione di evasione fiscale, con conseguente sequestro del denaro depositato. E’ quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 20 giugno 2016, n. 25451. Nella fattispecie il Tribunale di Pordenone annullava il decreto con il quale il Gip presso il medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili, essendo il medesimo indagato per il reato di cui agli artt. 4 e 11 del D.Lgs. n. 74/2000, per avere, nel corso degli anni, omesso di dichiarare elementi reddituali a lui pervenuti. Secondo il Tribunale di Pordenone, la presunzione di attrazione a reddito delle rimesse bancarie, non dichiarate in sede di denuncia dei redditi, e delle quali l’interessato non abbia saputo dare una giustificazione di irrilevanza tributaria, poteva essere valida in ambito strettamente tributario ma non era idonea a fondare un giudizio di omessa dichiarazione tributaria sotto il profilo penalistico. La giurisprudenza ha puntualizzato come le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria, sebbene non possano costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il fumus commissi delicti idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare, come nella fattispecie, l’applicazione della misura cautelare reale (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 7078). La normativa tributaria prevede, anche nel caso in cui si tratti di contribuente che svolga attività imprenditoriale, una sorta di presunzione sulla base della quale sia i prelievi che i versamenti effettuati su conti correnti bancari (anche di parenti) si considerano come ricavi: se il contribuente non riesce a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, che si tratti di redditi non soggetti a tassazione, scatta il sequestro del denaro depositato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/22/bonifico-familiare Foto: https://www.webeconomia.it/wp-content/uploads/2016/03/bonifico-bancario-costi.jpg
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n. 14 Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c. gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata. Per tali motivi, le domande proposte sono state rigettate. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/locazione Foto: http://www.progedil90.it/blog/wp-content/uploads/2015/11/locazione-immobile-danneggiato.jpg
Momento consumativo del reato di appropriazione indebita da parte dell´amministratore del condominio

Cassazione, Sez. Penale, Sentenza 4 luglio 2016, n. 27363 I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione, con sentenza 4 luglio 2016, n. 27363, hanno affermato che il momento consumativo del reato di appropriazione indebita da parte di un amministratore di condominio, coincide con il momento in cui lo stesso abbia negato la restituzione dopo la espressa richiesta. I giudici della Cassazione confermando l´orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, hanno avuto modo di affermare che il reato di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l´agente compie il primo atto uti dominus sulla cosa. Nel caso di specie l´amministratore del condominio non avendo restituito alla fine del mandato le somme mancanti dal conto corrente del condominio, è in questo momento che si materializza la c.d. interversione del possesso che appalesa la volontà di agire uti dominus sulla res. Con l´affermazione di tale principio sono state così respinte le tesi difensive, che per far valere la prescrizione del reato, sostenevano che il reato si sarebbe consumato al tempo di ogni singolo prelievo effettuato dal conto corrente del condominio. Per tali ragioni veniva rigettato il ricorso proposto. Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Momento-consumativo-del-reato-di-appropriazione-indebita-da-parte-dellamministratore-del-condominio.htm Foto: http://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/Image/2016/07/15/amministratore%20condominio%20jpg.jpg