Arbitrato: le Sezioni Unite intervengono sull’impugnabilità per errore di diritto e sul silenzio della parti

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 09/05/2016 n. 9341 La sentenza delle sezioni unite qui in commento, oltre a risolvere in maniera definitiva i dubbi sorti in tema di applicabilità ed effetti della formulazione dell’art. 829 c.p.c. comma 3 come riformato dalla L. 2006, rappresenta importante spunto di riflessione sul tema dell’interpretazione del silenzio contrattuale in caso successione di leggi nel tempo. La questione sottesa alla pronuncia riguardava l’impugnabilità per errore di diritto di un lodo arbitrale reso post 2006 in base ad una convenzione di arbitrato stipulata nel periodo pre riforma. I dubbi sono determinati dalla nuova formulazione dell’articolo 829 in parola che, oltre a prevedere l’applicabilità retroattiva della nuova norma, condiziona l’accesso all’ impugnazione per questi tipo di vizio alla volontà delle parti espressamente indicata nella convenzione arbitrale, ovvero ad espressa previsione di legge: come si coniuga tutto ciò con una clausola arbitrale che, stipulata ante 2006, nulla prevedeva in tal senso, posto che, in base alla legge vigente al momento della sottoscrizione, l’impugnazione per errore di diritto era ammessa di defaul? Secondo la tesi del ricorrente, l’art. 27 coma 4 del d.lgs. n. 40 del 2006, che prevede l’applicazione delle nuove norme ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, andrebbe interpretato in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge e con gli art. 3 e 24 Cost., con la conseguenza che il nuovo testo dell’art. 829 comma 3 c.p.c. non varrebbe a precludere l’impugnabilità per errores in judicando dei lodi arbitrali emessi sulla base di clausole compromissorie precedentemente stipulate. A questa interpretazione il resistente ha opposto che l’art. 27 comma 4 d.lgs. n. 40 del 2006 è “chiarissimo” laddove stabilisce che l’art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica «ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore» Il supremo consesso, ricordato che è necessario tener distinte e non confondere la legge sostanziale, regolatrice della convenzione arbitrale, da quella processuale, regolatrice del rito arbitrale, individua il tema di indagine nel significato da attribuire al silenzio serbato dalle parti aderenti alla convenzione arbitrale ed insegna che tale silenzio, in quanto comportamento ambiguo ex art. 1368 c.c., deve essere interpretato alla luce della legge sostanziale vigente al momento della sottoscrizione della clausola arbitrale, tale legge essendo l’unica che può “ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato. Infatti il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativa preesistente che può attribuirgli un particolare significato”. Poiché, dunque, in quel momento, la legge vigente consentiva l’impugnazione del lodo per errore di diritto, salva diversa intenzione espressa dalle parti, considerato che, nel caso in esame, le parti non l’hanno espressamente esclusa, l’impugnazione deve ritenersi ammissibile. Infatti, “E’ certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata (Cass., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689, m. 587843). …. Ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/impugnabilita-del-lodo Foto: http://i2.res.24o.it/images2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/2016/06/08/Norme%20e%20tributi/ImmaginiWeb/Ritagli/impresa-arbitrato-OLYCOM-kdAI–835×437@IlSole24Ore-Web.jpg
Cartella esattoriale notificata via pec è nulla

Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 25/02/2016 n. 611 Dopo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016), anche quella di Napoli, sia pure tramite un’ordinanza in corso di causa, la n. 1817/2016, emessa lo scorso 12 maggio, che ha sospeso l’efficacia di una cartella esattoriale, ha stabilito che la notifica a mezzo posta elettronica certificata pone «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale» e che pertanto è da ritenersi nulla. La questione, che sarà decisa nel merito all’udienza del prossimo nove settembre, non è di poco momento: infatti, se la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali è stata introdotta dall’art. 38 della legge 78/2010, il Dlgs. 159/2015 ha previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha innanzitutto ritenuto, riprendendo argomenti già esposti da quella di Lecce, che la notifica non si potesse considerare avvenuta in quanto ciò che viene inviato è o una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o, al limite, la copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d, che abbisognano entrambe dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale. Un potere di certificazione del quale i funzionari di Equitalia non sono in possesso è che ha indotto la recente Giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 8446/2015 del 27/04/2015) a stabilire che sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti di ingiunzione. Circostanza questa che esclude ab origine la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata, ciò malgrado alcune pronunce (cfr. C.T.R. Catanzaro 1674/2014) abbiano deciso di considerare i funzionari di Equitalia come “organi indiretti della Pubblica Amministrazione” e quindi legittimati a certificare la conformità delle cartelle inviate in via telematica, in forza, in particolare, del D.L. 203/05, convertito in L. 248/05, secondo cui il soggetto esattore è lo strumento “a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate e gli altri enti pubblici esercitano la riscossione”. In maniera analoga, secondo l’ordinanza in esame e anche secondo la sentenza di Lecce la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell’ art. 26 del D.P.R. 602/1973. Giova, tuttavia, segnalare che la pronuncia in esame considera anche il postino come un soggetto legittimato a eseguire tali notifiche, sebbene la questione risulti dibattuta tra i Giudici di legittimità (cfr. Cass. 6395/2014 e Cass. 8333/2015) che sono favorevoli e quelli di merito (ex multis Commissione Tributaria Regionale Lazio, sent. n. 3711/2014 e G.d.P Taranto, sent. n. 3327/2015) che arrivano a giudicare tale notifica addirittura inesistente. La Commissione Tributaria di Lecce, inoltre, utilizza una motivazione di ordine “oggettivo” ed eminentemente pratico, sostenendo che “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”. Una considerazione, questa, certamente esatta, visto che quando il Legislatore ha voluto equiparare alla consegna a mani proprie situazioni diverse le ha disciplinate espressamente (pensiamo al caso dell’irreperibile relativo di cui all’art 140 c.p.c.) e che genera dubbi sull’affidabilità della posta elettronica certificata rispetto alla comune e-mail che, invece, a livello tecnico consente di verificare l’effettiva apertura e lettura del messaggio, ma che viene ritenuta meno affidabil: si pensi alla materia condominiale in cui è esclusa, con grave disagio per le amministrazioni, la possibilità di inviare comunicazioni, quali le convocazioni assembleari, a mezzo di posta elettronica non certificata. La Commissione Tributaria pugliese rileva, inoltre, come vizio della notifica anche la circostanza che sulla copia informatica della cartella in oggetto non fosse indicato l’indirizzo fisico del destinatario, nel caso in esame si trattava della sede legale di una persona giuridica, stabilendo che questo avrebbe impedito la possibilità di eseguire la notifica a mezzo pec. In quest’ultimo caso, tuttavia, il Giudice adito non appare molto puntuale nel formulare tale obiezione, in quanto non tiene conto del concetto di “domicilio digitale” del contribuente, così come definito all’art. 3 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che viene individuato a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Per mera completezza si fa da ultimo rilevare che sempre il Giudice leccese ha ritenuto invalida la cartella esattoriale in oggetto anche perché la stessa non rendeva possibile al contribuente la chiara comprensione delle somme ingiunte, apparendo così del tutto carente sotto il profilo motivazionale, in violazione del disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990 e, più specificatamente, per la materia tributaria, di quello ex art. 7 L. 212/2000; un principio quest’ultimo ormai pacifico nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8934/2014 e Cass. 26330/2009). Conclusivamente si può affermare che le problematiche poste dalla notifica telematica appaiono ancora piuttosto serie specie considerando una data importate come quella del primo giugno che ha sancito l’obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti destinati ai soggetti che, a norma di legge, sono tenuti all’utilizzo di questo strumento. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/cartella-esattoriale-notificata-via-pec-nulla Foto:http://info.tuttovisure.it/wp-content/uploads/2014/04/Cartelle-Equitalia-pec-680×365.jpg
Depenalizzato il reato di ingiuria: cosa dice la legge? Le nuove sanzioni civili

Cassazione, Sentenza n. 25062/2016. Il reato di ingiuria non esiste più; hanno ancora effetto, però, le sanzioni civili a esso collegate. Questo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25062/2016 del 16 giugno, che ha annullato la pena inflitta a un imputato per abrogazione del reato ma ha confermato le sanzioni economiche da rideterminarsi in sede civile. A tal proposito, va ricordato che il recente D. Lgs. n. 7/2016 ha abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria. Difficile, sulla base di questa nuova norma, stabilire se, per quanto riguarda le sentenze precedenti l’emanazione del decreto ma non ancora passate in giudicato, si debbano considerare le sanzioni civili derivate dall’ingiuria annullate insieme a quelle penali oppure no. Con la sentenza n. 25062/2016, la Cassazione è stata chiamata a giudicare un simile caso. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata, e nel settembre del 2014 la sua pena era stata ridotta dal Tribunale per la concessione di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Macerata aveva inoltre confermato le statuizioni civili già decise dal Giudice di Pace e aveva condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha tuttavia rinviato il caso al Tribunale di Macerata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie civili. Partendo dal fatto che l’ingiuria, essendo ora non più un reato ma un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica, gli Ermellini hanno dunque stabilito che tale regolamento si applica anche ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016. Questa sentenza si pone in accordo con la sentenza n. 24029/2016 ma in contrasto con le decisioni n. 21721/2016 e 24036/2016. Fonte: http://www.leggioggi.it/2016/07/04/ingiuria-depenalizzazione-depenalizzato-reato-ingiuria-cosa-dice-la-legge-le-nuove-sanzioni-civilice-la-legge/ Foto: https://lh3.googleusercontent.com/o9RBnN134xZnDx3BgjvWdzKLf4M78aDshVedwi9hXcTyAZMrI8iGSEcb1BSmVt-AJYb7a5RBRg=s640-h400-e365
Fondo patrimoniale e crediti tributari: la retromarcia della Cassazione

Cassazione Civile, Sez. tributaria, sentenza 25/05/2016 n. 10794 Con sentenza 25 maggio 2016, n. 10794, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale, ammettendo la possibilità per l’ente concessionario di procedere all’iscrizione ipotecaria sull’immobile del contribuente costituito nel fondo patrimoniale, in aperto contrasto con altra recentissima sentenza dei giudici di legittimità (Cass. Civ., Sez. V, 24/02/2016, n. 3600). In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Equitalia avverso la sentenza della CTR Toscana che – adeguandosi al decisum di primo grado – nel ritenere legittime le doglianze del contribuente in merito alla impignorabilità dei beni in quanto conferiti nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 170 c.c., aveva ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria eseguita, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano avuto modo di sottolineare che “alla luce della normativa in essere, i beni compresi in un fondo patrimoniale non possono essere oggetto di pignoramenti o altri gravami”. Orbene, nel ricorso per Cassazione l’Ente concessionario ha eccepito quale unico motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., rilevando innanzitutto come l’art. 170 c.c. – che, come noto, testualmente prevede “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” – fa riferimento esclusivamente alle procedure esecutive e non anche all’avvio di misure cautelari, quale deve essere considerata l’iscrizione in parola, che è da ritenersi solo propedeutica ad una eventuale, non ancora certa, fase esecutiva. Inoltre, Equitalia ha altresì avuto modo di rilevare come: da una parte, il concetto “bisogni della famiglia” richiamato dall’art. 170 cit., secondo l’orientamento giurisprudenziale, è da intendersi estensivamente, con la conseguenza che il limite di impignorabilità da esso previsto non può essere opposto ai crediti di natura tributaria; dall’altra, la norma in questione, sempre secondo l’interpretazione della giurisprudenza, pone a carico del debitore l’onere di provare che il creditore era a conoscenza della estraneità del debito ai bisogni della famiglia (prova che, nel caso di specie, non era stata fornita dal contribuente). Senonché, a seguito di tali motivazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il primo dei profili evidenziati dalla ricorrente, affermando come – nonostante a conoscenza di altri recenti precedenti della Corte (Sez. 3, n. 1652 del 29/01/2016; Sez. 5, n. 3600 del 24/02/2016; Sez. 6-5, Ord. n. 23876 del 23/11/2015) che hanno ritenuto applicabile l’art. 170 c.c. anche all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 – l’ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata, con la conseguenza che non è possibile classificare l’iscrizione de qua quale “atto di esecuzione”. E tanto sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014, con la quale si è escluso che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. cit. possa essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, dovendo piuttosto la stessa essere considerata “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”. Ciò rilevato, alla luce di siffatta interpretazione e in considerazione del contrasto di giudicati, attualmente esistente, si ritiene quanto mai necessario un intervento in materia delle Sezioni Unite, che possa chiarire definitivamente e dare una corretta interpretazione circa l’applicabilità o meno dell’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale nell’ipotesi di debiti tributari, anche e soprattutto in considerazione delle importanti ripercussioni che tale interpretazione potrà avere nei confronti del contribuente e del suo patrimonio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/fondo-patrimoniale-e-crediti-tributari-retromarcia-della-cassazione Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg
Equitalia: da oggi al via Equiclick, l’app per pagare le cartelle

Oggi è il primo giorno di vita per Equiclick, l’applicazione di Equitalia finalizzata a rendere più diretto il rapporto con i cittadini, migliorare e semplificare le procedure e i servizi offerti. Fortemente voluta dall’amministratore delegato della società Ernesto Maria Ruffini, l’app è stata sviluppata per smartphone e tablet e consente di pagare cartelle e avvisi, ma anche sospendere la riscossione, rateizzare il debito e individuare lo sportello più vicino. “Equiclick è un altro passo di un progetto più ampio che riteniamo doveroso per rendere meno complicata la vita ai contribuenti” ha dichiarato infatti l’ad commentando l’uscita dell’app dell’agenzia di riscossione insieme al nuovo portale web. Grazie a quest’ultimo – ha aggiunto Ruffini – “vogliamo fare in modo che Equitalia sia più chiara, semplice e trasparente. Sono progetti che abbiamo voluto fortemente, partiti da alcuni mesi, e che da oggi ci auguriamo potranno rendere più diretto e moderno il rapporto tra il cittadino e la nostra società che svolge un ruolo ingrato, come è la riscossione, ma nel contempo indispensabile”. Vediamo meglio come funziona la nuova app: A cosa serve Equiclick, sviluppata per smartphone e tablet, si legge nella nota di Equitalia, è come uno “sportello in tasca”, perché consente di fruire dei servizi dello sportello tradizionale e di risolvere anche criticità di carattere informativo, in modo molto più semplice e veloce. Con la nuova app, inoltre, il contribuente può sempre avere sotto controllo la propria situazione, pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione e trovare lo sportello più vicino. Inoltre, scrive Equitalia, con pochi “touch” è possibile ottenere la rateizzazione del proprio debito (sempre però per importi non superiori ai 50mila euro). Per aiutare i cittadini nell’utilizzo di Equiclick è disponibile sul canale YouTube di Equitalia il tutorial per illustrare le funzioni e i servizi dell’app. Come funziona Insieme all’inaugurazione del nuovo portale web, già da oggi l’app Equiclick è disponibile da oggi sugli store di Android, Apple e Microsoft. L’applicazione è composta da due “aree”, una “open” accessibile senza password o credenziali, destinata a fornire una serie di servizi (come “paga online”, per saldare cartelle e avvisi utilizzando carta di credito o prepagata; ‘trova lo sportello’, si può individuare rapidamente l’ufficio di Equitalia più vicino, anche con gli orari di apertura al pubblico, ecc.) e l’altra riservata, accessibile solo con le credenziali personali (come codice fiscale, password e pin forniti dall’Agenzia delle Entrate). Nell’area riservata, si potrà verificare in tempo reale la propria situazione personale con Equitalia, così come selezionare i documenti che si vogliono pagare, generare il codice del bollettino Rav con l’importo aggiornato e saldare i debiti. È possibile inoltre, sempre dall’area personale, consultare la lista delle cartelle rateizzabili, richiedere il piano di rientro e iniziare subito a pagare le rate, se si desidera, potendo memorizzare le scadenze sul calendario del proprio smartphone o tablet. Infine, per chi ritiene di non dover pagare le somme richieste, è possibile inviare domanda di sospensione della riscossione in attesa delle verifiche dell’ente creditore. Fonte: Equitalia: da oggi al via Equiclick, l’app per pagare le cartelle (www.StudioCataldi.it) Foto: http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2016/07/04/Economia/Foto%20Economia%20-%20Trattate/Immagine%20APP%20-%20stampa-kZWG-U432005969075392NB-1224×916@Corriere-Web-Sezioni-593×443.jpg?v=20160704183849
Servitù di passaggio di tubi di gas: inammissibile la costituzione coattiva

Cassazione Civile, sez. II, sentenza 06/06/2016 n. 11563 La seconda Sez. civile della Corte di Cassazione con la sentenza 6 giugno 2016, n. 11563 pone un punto fermo su alcuni aspetti della servitù di passaggio coattiva. In particolare la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della costituzione coattiva di una servitù di gasdotto chiarisce subito che va senz’altro condiviso quel principio di diritto secondo cui a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi “utilitas”, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un “numerus clausus”, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela. Pertanto, sostiene la Suprema Corte, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto (Cass. 820/92). D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1033 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto. Infatti, benché non possa essere negata l’esistenza di un indirizzo legislativo volto a favorire la diffusione del gas metano, solo il legislatore potrebbe introdurre un modello coercitivo nella disciplina dei rapporti tra fondi vicini, atteso che una scelta di tal genere non si presenta come costituzionalmente vincolata, a causa dell’esistenza di fonti di energia alternative, di modalità tecniche di approvvigionamento del gas metano diverso dal trasporto attraverso condutture e, infine, della possibilità di giungere al medesimo risultato mediante atti di esercizio dell’autonomia privata (Corte Cost., Ord. 357/2002). La sentenza in argomento rappresenta anche l’occasione per chiarire un importante principio di carattere processuale secondo cui il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/09/servitu-coattiva-di-gas-inammissibile Foto: http://www.megafincas.it/documenti/images/gas.gif
Banca responsabile se non dissuade l’investitore dal compiere operazioni inadeguate

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 13/05/2016 n. 9892 L’ordine di investimento rischioso deve essere impartito per iscritto dall’investitore, mentre la dichiarazione resa dal cliente su modulo predisposto dalla banca non è dichiarazione confessoria, ma formulazione di un mero giudizio, non già affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo. Alla banca, infatti, s’impone di recedere dall’incarico per giusta causa, qualora non ravvisi tale adeguatezza. Il caso Un investitore evocava in giudizio la banca, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione in virtù del quale aveva effettuato una serie di operazioni di investimento con effetti negativi sul suo patrimonio. Il Tribunale rigettava la domanda, che invece veniva parzialmente accolta dalla Corte di Appello. La banca ricorreva in Cassazione (unitamente all’investiore, sotto altri profili). La decisione La Corte di Cassazione ribadisce l’obbligo per la banca di segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni (cd. “suitabilitu rule”). Infatti, la banca assume una pluralità di obblighi consistenti in diligenza, correttezza, trasparenza, informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere, previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”). La segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente (cfr. Cass. 1376/2016). Meno recentemente, il Supremo Collegio si era peraltro espresso affermando che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010). A tal proposito, gli ermellini avevano anche soggiunto che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento e della conseguente inadeguatezza, “non può di certo costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (Cass. 6142/2012). Tale dichiarazione può – aveva detto la Suprema Corte – al più, comprovare l’avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull’intermediario, sempre che, però, sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l’acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie (Cass. 4620/2015). Secondo la Cassazione, perfino nel caso in cui l’ordine di investimento sia impartito dal cliente, la responsabilità dell’istituto di credito non potrebbe escludersi. Ed invero, è configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso, atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall’incarico per giusta causa, ai sensi degli artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ., qualora non ravvisi tale adeguatezza (Cass. 7922/2015; 1376/2016). In altri termini, tra gli obblighi nascenti in capo all’intermediario finanziario vi è anche quello di dissuadere operazioni pericolose espressamente richieste dall’investitore. Il Supremo Collegio passa ad analizzare l’eventuale concorso colposo dell’investitore. Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può esse sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (Cass. 29864/2011). Un concorso di colpa dell’investitore può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento (Cass. 13259/2009; 18613/2015). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/31/banca-responsabile-se-non-dissuade-investitore-dal-compiere-operazioni-inadeguate Foto: http://www.laleggepertutti.it/wp-content/uploads/2014/03/Come-contestare-alla-banca-il-finanziamento-senza-spendere-per-la-causa-372×248.jpg
In vigore da ieri la riforma processo esecutivo. In allegato il testo coordinato della legge

E’ entrato in vigore ieri 3 luglio 2016 la legge di conversione del d.l. n. 59/2016 (il cosiddetto decreto banche) approvata in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (qui sotto allegata). Dalle norme salva-risparmiatori al patto marciano, alle misure per accelerare il recupero dei crediti, sono tante le novità della nuova legge che apporta significative modifiche anche al processo esecutivo, novellando ancora una volta diverse disposizioni del codice di procedura civile (e non solo). La legge n. 119/2016, nella versione licenziata in via definitiva dalla Camera, comprende le modifiche introdotte in sede di conversione rispetto all’impianto originario varato dal Governo. Per facilitare la lettura delle nuove norme, il Ministero della giustizia ha redatto e pubblicato in Gazzetta, il testo coordinato delle disposizioni del decreto legge n. 59/2016 integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. La legge di conversione del decreto banche Il testo coordinato della legge di conversione e del dl n. 59/2016 Fonte: Riforma processo esecutivo: da oggi in vigore. In allegato il testo coordinato della legge (www.StudioCataldi.it)
Equitalia Servizi di riscossione Spa e cartelle “amiche”

Equitalia è pronta a varare due grandi riforme: la cancellazione dei tre gruppi (Equitalia Sud, Centro e Nord) e l’invio di oltre 300mila cartelle amiche.Tra meno di 24 ore, non esisteranno più Equitalia Sud, Centro e Nord: i tre agenti della riscossione si fonderanno in un’unica società, partecipata da Agenzia delle Entrate e Inps: si chiamerà Equitalia Servizi di riscossione Spa ed opererà su tutta Italia, tranne in Sicilia. I contribuenti, quindi, vedranno, nelle prossime cartelle di pagamento che saranno loro notificate, un nuovo soggetto come mittente. Nello stesso tempo, al fine di semplificare la vita ai contribuenti e ottimizzare il recupero crediti, che anche quest’anno ha segnato un trend positivo, sta per essere lanciata l’operazione “Cartella amica”, dopo un test positivo partito a febbraio a Varese, Firenze e Lecce. In buona sostanza si tratta dell’invio della cartella esattoriale con, al suo interno, l’istanza per la rateazione che il contribuente, se vorrà aderire all’offerta di pagamento dilazionato, dovrà solo firmare e presentare allo sportello o, in alternativa, inviare la richiesta via raccomandata a.r. o via posta elettronica certificata (PEC). L’istanza varrà solo per i debiti inferiori a 50.000 euro (ma non sotto i 600 euro). La proposta di rateazione andrà da un minimo di 12 a un massimo di 72 rate (6 anni). Ad esempio, un debito di 3.600 euro potrà essere pagato in 6 anni con una rata mensile di 50 euro, oppure si potrà scegliere barrando un’altra casella un piano a 12 rate di circa 300 euro ciascuna.In questo modo il contribuente non dovrà complicarsi la vita scaricando moduli da internet e facendoli compilare al proprio consulente, ma potrà, in modo semplice e chiaro, scegliere personalmente come e in quante rate pagare il proprio debito.“Abbiamo voluto inserire – sottolinea Ruffini – nella cartella uno strumento semplice in cui sono indicate le varie possibilità per poter pagare a rate il proprio debito. Vogliamo fare il possibile per ridurre al minimo la burocrazia e dialogare con una società che rappresenta l’ultima occasione per mettersi in regola”. In queste settimane saranno notificate circa 300mila “cartelle amiche” che porteranno, come indicazione del mittente, non più Equitalia Nord, Centro e Sud, ma – come detto – Equitalia Servizi di riscossione Spa. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/125028_equitalia-arrivano-le-cartelle-amiche Foto: http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/e83cbe35-cf26-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg
Patologie neurologiche invalidanti: si all’indennità di accompagnamento

Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza 15/03/2016 n. 5032 La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5032 del 15 marzo 2016 ha ribadito che il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere determinato in considerazione della capacità dell’assistito di compiere gli elementari atti giornalieri, da intendersi non solo in senso fisico, ma altresì come salvaguardia della condizione psico-fisica del soggetto. Il predetto orientamento trae origine da una controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, affermato dalla Corte d’Appello di Catania da un momento successivo rispetto a quello richiesto, pur nella consapevolezza della precedente affezione del ricorrente a gravi patologie neurologiche. La Cassazione sostiene invero, che la Corte abbia trascurato del tutto di considerare le peculiarità comportamentali dell’assistito, limitandosi alla verifica dell’ idoneità del soggetto ad eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana, contravvenendo così ad assodati principi già affermati. La Cass. Civ. n. 13363 del 2003 aveva infatti, già sancito, che la richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi solo al numero degli elementari atti giornalieri compiuti, ma soprattutto alle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo, non certo trascurabile, l’incidenza sulla salute del malato, nonché la salvaguardia della sua “dignità” come persona. La Corte d’Appello non avendo dunque raccordato lo stato dell’assistito alle condizioni reali dello stesso, è incorsa in un vizio di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione della Sentenza in sé. La mancanza di motivazione si ha difatti, ogni qualvolta la motivazione manchi del tutto, oppure qualora le argomentazioni siano scolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum. Per questa ragione la sentenza impugnata è cassata, rinviando alla medesima Corte di Appello per il proseguo. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/04/pensione-indennita-di-accompagnamento-patologia-neurologica In argomento cfr. anche: http://localhost:10008/wp-admin/post.php?post=466&action=edit Foto: http://www.salutechefare.it/#!/it/Emicrania