Gli obblighi dell’amministratore di condominio

Al momento della nomina, l’amministratore sigla un contratto con l’assemblea del condominio che comporta il rispetto di obblighi di rilevanza civile e penale. Un vero e proprio contratto. E’ quello che viene instaurato tra il condominio ed il suo amministratore quando l’assemblea condominiale lo nomina per la gestione degli interessi dei vicini dello stabile (1). Fare l’amministratore del condominio, dunque, comporta degli obblighi ben precisi (2), con rilevanza civile e penale. Vediamone i principali, scorrendo quanto sancisce il Codice civile. L’amministratore di condominio è tenuto a seguire gli adempimenti fiscali (3), tenendo i registri, conservando la documentazione che riguarda il proprio operato e stilando il rendiconto annuale, da sottoporre all’assemblea entro 180 giorni. Se così non facesse, la sua nomina potrebbe essere revocata (4) e sarebbe tenuto al risarcimento di eventuali danni. Al di là di quanto stabilito dal Codice civile, ci sono altre leggi che obbligano l’amministratore di condominio a svolgere funzioni in materia di bonifica dall’amianto, di certificazione energetica, di manutenzione degli impianti, e di tutto ciò che riguarda la sicurezza dello stabile. L’amministratore di condominio è responsabile, dal punto di vista civile e penale, anche di eventuali danni che i beni comuni possono provocare a condomini o a terzi per sua negligenza, per non aver esercitato correttamente i suoi doveri o per qualsiasi tipo di inadempimento. In altre parole, per non aver rispettato quel “contratto” siglato con il condominio. Se la responsabilità civile dell’amministratore del condominio interessa eventuali danni causati ai vicini dello stabile o a terzi, la responsabilità penale lo coinvolge nel caso commetta dei reati nell’esercizio delle sue funzioni, secondo il principio che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo” (5). Nel caso in cui l’assemblea non sia soddisfatta del lavoro dell’amministratore del condominio, oppure ritenga che non abbia rispettato i suoi doveri o, ancora, se i condomini decidono di scegliere un altro amministratore con la maggioranza richiesta per la nomina, può scattare la revoca in qualsiasi momento anche senza giusta causa. Per arrivare a ciò, ci sono due strade: quella giudiziaria e quella extragiudiziaria. Non è necessario ricorrere al giudice per revocare l’incarico all’amministratore del condominio se l’assemblea, attraverso anche uno solo dei vicini dello stabile, rileva gravi irregolarità fiscali o risulti non aperto o utilizzato il conto corrente intestato al condominio. Il giudice, invece, può decidere la revoca dell’amministratore, su richiesta di un singolo condomino, in caso di mancato rendiconto della gestione o delle gravi irregolarità fiscali espressamente contenute nel Codice civile (6). Se la revoca viene decisa dall’autorità giudiziaria, l’assemblea non potrà rinominare lo stesso amministratore. Condomini morosi: quali sono gli obblighi dell’amministratore La legge impone all’amministratore di condominio certi doveri nei confronti dei vicini morosi dello stabile. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui non sono state pagate le quote, deve chiedere un decreto ingiuntivo (a meno che l’assemblea del condominio gli abbia espressamente chiesto di non farlo). Non può acconsentire alla cancellazione di ipoteca prima che il debito sia completamente estinto. Sarà suo compito seguire puntualmente ogni azione legale intrapresa nei confronti dei morosi. Dovrà attestare a chi ne faccia richiesta le quote i pagamenti e le liti in corso, in modo tale da consentire a chi rispetta i pagamenti di sapere i rischi che corre. Potrà anche sospendere ogni tipo di servizio condominiale al vicino che per più di sei mesi non ha aperto il portafoglio. L’amministratore di condominio dovrà, inoltre, fornire ai creditori i dati dei morosi. Il creditore potrà, in questo modo, agire nei confronti di chi non paga le quote o attingere dal conto corrente condominiale. In caso di lavori di manutenzione straordinaria, l’amministratore dovrà verificare che sia costituito il fondo speciale obbligatorio previsto dalle legge (7). (1) Art. 1129, co. 15, cod. civ. (2) Legge 220/2012. (3) Art. 1130 Cod. civ. (4) Art. 1131, co. 4, cod. civ. (5) Art. 40 cod. pen. (6) Art. 1129, co. 12, cod. civ. (7) Art. 1135 cod. civ. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129989_gli-obblighi-dellamministratore-di-condominio Foto: http://studiolatini.com/app/uploads/2015/07/property-management-duties1-800×600.jpg
Indennità di espropriazione. Cedu: legittima la rivalutazione monetaria

Corte Europea Diritti dell’Uomo, sez. IV, sentenza 14/04/2016 n. 22432/03 La pronuncia recente della Corte E.D.U. del 14.4.2015 (caso Chinnici c. Italia) ha stabilito inequivocabilmente che l’indennità di espropriazione di un’area per pubblica utilità, quand’anche operata in maniera legittima, è comunque oggetto di rivalutazione monetaria. Forse è giunta al termine, nei casi di specie, la distinzione fra crediti di valuta e crediti di valore? La differenza ontologica fra le due fattispecie di tipi di credito é ben nota a tutti gli addetti ai lavori e non é mai stata rivisitata con adeguati strumenti critici. Obbligazioni di “valore” si hanno quando l’oggetto della prestazione consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre quelli di “valuta” consistono ab origine in una somma di denaro. (Cass., sez.I, 20.01.1995, n. 634). Secondo giurisprudenza consolidata i crediti di valore sono sempre soggetti a rivalutazione monetaria (e i crediti derivanti da atti illegali costituiscono un credito di valore), mentre i crediti di valuta (tipicamente quelli degli espropri legittimi) vanno rivalutati solo se il creditore dimostri di avere qualità meritorie, quali ad esempio possedere un grado di abilità sufficiente per sottrarsi al fenomeno inflattivo. Ne consegue dunque che una espropriazione illegale darà origine ad un risarcimento danni, certamente da rivalutare. Diverso invece il caso di esproprio condotto nel rispetto delle regole procedurali e che quindi dia origine ad un indennizzo da atto legittimo con un credito nascente da debito di valuta, che prevede solo interessi legali di natura compensativa. Spetta al Giudicante poi stabilire se eventualmente spetta anche la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c. Premesso che tutto ciò appare come una discriminazione fra la categoria degli imprenditori/ investitori economicamente avveduti e la pletora dei semplici cittadini risparmiatori, i quali subirebbero trattamenti così differenziati, non possono sottacersi perplessità in ordine alla qualificazione del debito nel caso di specie, cioè siamo davvero certi che quanto dovuto a titolo di indennità sorga ab origine come somma di denaro predeterminata? In realtà la stima indennitaria richiede spesso processi interminabili (20,30 o 40 anni) nel corso dei quali il fenomeno inflattivo ha modo di far sentire a tutti (imprenditori e non) i suoi laceranti effetti. Di tal che durante il processo soccorre l’ausilio del Consulente che é chiamato a stabilire l’indennizzo necessario all’espropriato per ricollocarsi sul mercato ed acquistare un bene di valore corrispondente al bene oggetto di ablazione. Ne consegue che la perdita del potere d’acquisto in questi casi possa giungere fino al 90%. I pragmatici Giudici di Strasburgo ritengono che le somme indennitarie, quand’anche dovute a titolo di esproprio “legittimo”, debbano essere adeguatamente attualizzate tenuto conto del fenomeno inflattivo e questo lo avevano già sancito, fra l’altro, nelle sentenze Scordino c/Italia del 2006 (ric. n. 36813/1997) nonché in Raffinerie Greche Stran e Stratis c. Grecia del 1994 e Motais de Narbonne c. Francia del 2002, precisando che il valore venale del suolo ablato deve essere rivalutato per compensare gli effetti devastanti dell’inflazione e su questa somma andranno calcolati gli interessi legali con la compensazione di eventuali ritenute fiscali come quella del 20% operata dal Governo italiano a titolo di imposta. La sentenza Chinnici invece affronta per la prima volta, in maniera esclusiva, la questione della rivalutazione, stante che il ricorrente non si lamenta della stima accordatagli dai Giudici nazionali, ma si lamenta unicamente della mancata rivalutazione sulle somme a lui dovute dal 1991 e determinate in via definitiva nel 2013. Purtroppo successivamente alla sent. Chinnici, la S.C. di Cassazione si é nuovamente pronunciata in senso contrario al riconoscimento della rivalutazione (Cass. 10190/15), per cui la questione andrebbe rimeditata e forse senza sottoporla al vaglio della Consulta, atteso che il diritto non viene negato a causa di una norma ma per mera giurisprudenza, che quindi potrebbe mutare allineandosi a quella di Strasburgo, in quanto é evidente che un indennizzo privo della rivalutazione, consentirebbe al soggetto leso di riacquistare una quantità di terreno, di pari valore, infinitesimamente più piccola di quella che gli venne ablata 30 o 40 anni prima. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/indennita-di-espropriazione-cedu-rivalutazione-monetaria Foto: http://2.citynews-today.stgy.it/~media/original-hi/23242852939177/corte-europea-diritti-delluomo-strasburgo-1-2.jpg
Recidiva equivalente alle attenuanti? Si applica comunque il limite di aumento di pena

Cassazione penale, SS.UU, sentenza 21/07/2016 n. 31669 Il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’art. 81, quarto comma, cod. pen., nei confronti dei soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. Nell’affermare tale principio la Corte ha di fatto risolto il dibattuto tra due orientamenti: un primo orientamento maggioritario, secondo cui la recidiva (che non rappresenta un mero status soggettivo desumibile dal casellario giudiziale, bensì va validamente contestata e valutata) doveva ritenersi applicata anche in caso di ritenuta equivalenza della stessa alle attenuanti, operando, così, il limite minimo per l’aumento indicato dall’art. 81, quarto comma, cod. pen. e un secondo, minoritario, che riteneva invece il giudizio di equivalenza produttivo di un sostanziale annullamento dell’efficacia della recidiva, la quale non potrebbe, quindi, ritenersi applicata, con la conseguenza che l’aumento per la continuazione non deve sottostare a detto limite. L’art. 81 c.p. disciplina il concorso formale e il reato continuato. In particolare, al comma 4, dispone che se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Nell’applicare un diverso regime sanzionatorio a seconda che il concorso sia materiale o formale, distingue, nell’ambito della continuazione del reato – che rappresenta una particolare ipotesi di concorso materiale trattato specificamente in quanto i vari fatti illeciti posti in essere dal reo, fanno parte tutti di un medesimo e unitario disegno criminoso – il caso in cui sussiste la recidiva, in quanto, se da un lato la continuazione è sintomatica di una minore colpevolezza, la recidiva ne attesta invece una maggiore intensità. La lettura di questo comma ha condotto nel tempo a varie letture sia contra reum che in favor rei. La giurisprudenza per lungo tempo ha escluso la compatibilità tra continuazione e recidiva in virtù della considerazione della non armonizzabilità delle conseguenze connesse all’una o all’altra da parte del legislatore, escludendo quindi che si potesse tenere conto della recidiva laddove si applicasse la continuazione del reato tra il reato per cui fosse pronunciata sentenza passata in giudicato valutato come più grave (reato base) e quello successivo, oggetto di altro giudizio. La stessa Cassazione tuttavia si era anche espressa per la compatibilità tra i due istituti, basandosi sul rilievo che il fondamento logico della recidiva (da riferire solo al reato singolo) comporta un giudizio più rigoroso in termini di pericolosità sociale non incompatibile, tuttavia, con la minore riprovevolezza del reato continuato (con riguardo alla pluralità dei reati commessi nell’esecuzione di un unico disegno criminoso rispetto alle ipotesi ordinarie di concorso di reati. Sicché – secondo tale orientamento – sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato base l’aumento di pena per la recidiva e quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formulazione di detto giudicato. Chi resta perplesso sul piano logico deve leggere la normativa del 2005 in materia di attenuanti generiche, recidiva, usura e prescrizione, in un’ottica di scelta politico-criminale intesa a non indulgere in alcun modo nei confronti dei soggetti cui viene contestata la recidiva reiterata. Parte della dottrina tuttavia è ancora allineata alla tesi tradizionale dell’incompatibilità tra recidiva e continuazione, dal momento che tra i due istituti vi è un rapporto di contraddizione: un favor rei per il reato continuato che discende dal medesimo disegno criminoso; una maggiore severità per la recidiva, ove, invece, la precedente sentenza di condanna avrebbe dovuto distogliere il reo dal rimanere nell’area dell’illecito. Di diverso avviso è un altro indirizzo secondo il quale, sotto il profilo applicativo, non vi possono essere ostacoli alla tesi della conciliabilità tra recidiva e continuazione, in quanto i due istituti operano su piani diversi: la dichiarazione di recidiva assume rilevanza nel caso in cui inerisca al reato più grave, contribuendo così a determinare la quantitas della pena, mentre il regime della continuazione riguarda il complesso degli illeciti unificati dal disegno criminoso. Con la Legge nota come ex Cirielli infatti la disciplina del cumulo giuridico ha subito una modificazione con riferimento alla categoria dei recidivi reiterati di cui al quarto comma dell’art. 99 cp. Con riguardo ad essi, infatti, l’incremento della pena base, in applicazione del cumulo giuridico , non può essere inferiore ad 1/3 della pena base stessa. Tale intervento legislativo si è discostato dai criteri che avevano ispirato la precedente normativa di cui al d.l. 1974/99, che aveva mitigato l’effetto del cumulo materiale delle pene sostituendolo con il cumulo giuridico, che prevedeva in linea generale più consistenti aumenti di pena ed altri effetti sfavorevoli lasciando al giudice un campo di azione più limitato nella graduazione della pena, tanto che l’aumento minimo per la continuazione in caso di recidiva reiterata ora si pone solamente nel caso in cui la recidiva venga ritenuta dal giudice sussistente ed utilizzata nel giudizio di bilanciamento, non rilevando il diverso caso in cui la recidiva sia stata, di contro, esclusa. Pertanto il problema che ci si potrebbe porre in linea principale è l’individuazione della corretta accezione del verbo applicare utilizzato dall’art. 81 c.p., comma 4, verificando, quindi, quando la recidiva possa dirsi “applicata” dal Giudice. Va osservato, inoltre, come in alcune occasioni in cui la giurisprudenza di legittimità ha affrontato questioni comunque riferite alla recidiva, si
Il divieto di bis in idem si applica anche in caso di concorso formale di reati

Corte Costituzionale, sentenza 21/07/2016 n. 200 Con sentenza n. 200 del 31 maggio 2016, depositata in data 21 luglio 2016, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. “nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”. La pronuncia riveste una notevolissima importanza, perché costituisce una prima presa di posizione della Corte Costituzionale sul confronto/scontro tra la giurisprudenza penale nazionale e i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine alla ampiezza del divieto del bis in idem. Come noto l’art. 649 c.p.p., inserito del libro X sulla Esecuzione, è rubricato “divieto di un secondo giudizio” e così dispone : “L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo”. La norma, dunque, prevede che, intervenuto un giudizio irrevocabile di assoluzione o di condanna penale ai sensi dell’art. 648 c.p.p., nei confronti della medesima persona giudicata in via definitiva non possa essere avviato un nuovo procedimento né possa darsi corso ad un ulteriore processo penale in relazione al “medesimo fatto”, anche se questo sia considerato giuridicamente diverso. Le uniche due eccezioni al divieto de quo riguarderebbero l’accertamento dell’erronea dichiarazione di morte dell’imputato e l’intervento della condizione di procedibilità prima inesistente. All’art. 649 c.p.p. fa da pendant l’art. 669 c.p.p., che, in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, prevede che il giudice ordini l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. Quando le pene irrogate sono diverse, è riconosciuta all’interessato la facoltà di indicare la sentenza che deve essere eseguita. Qualora detta facoltà non sia esercitata, il legislatore individua la pronuncia a cui dare esecuzione, disponendo che: a) se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria; b) se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità e se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda; c) se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima; d) se le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali; e) quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima; f) se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. I criteri di selezione appena indicati sono applicati per espressa previsione normativa in caso di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. Nell’eventualità di più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento, il giudice, se l’interessato non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione di quella più favorevole, revocando le altre. L’art. 669 c.p.p. si segnala per la maggiore ampiezza previsionale rispetto all’art. 649 c.p.p., perché con specifico riferimento all’ipotesi di concorso formale di reati ex art. 81 comma 1 c.p., omogeneo ed eterogeneo, il legislatore ha espressamente previsto il riconoscimento del ne bis in idem in fase di esecuzione di più provvedimenti di condanna, mentre nulla ha disposto per la fase di cognizione, quando sia avviato altro procedimento/processo penale per un reato in concorso formale rispetto ad altro già oggetto di pronuncia definitiva. Sul punto va sottolineato che nell’ordinamento nazionale per pacifico orientamento curiale il divieto di <<doppio giudizio>> ex art. 649 c.p.p. non opera in caso di concorso formale di reati. La questione è stata più volte affrontata e decisa in tal senso con particolare riguardo ai rapporti tra la violazione dolosa delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, aggravati dalla morte del lavoratore, ex art. 437 comma 2 c.p. ed il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589 comma 2 c.p. L’esclusione del divieto di bis in idem in caso di concorso formale di reati è generalmente motivata con la considerazione che le due previsioni normative: – considerano distinte situazioni tipiche, perché la prima afferisce alla dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro, mentre la seconda riguarda la morte non voluta di una o più persone; – hanno diversa collocazione sistematica all’interno del codice penale, tutelando beni giuridici differenti: la pubblica incolumità, la prima, e la vita umana, la seconda; – divergono con riferimento all’elemento soggettivo, in quanto il reato ex art. 437 c.p. è doloso mentre quello ex art. 589 c.p. è colposo (ex multis v. Cassazione sentenza n. 10048/1993); – presentano differente «schema legale tipico» e diverso «contenuto costitutivo» (così Cassazione sentenza n. 1648/1983). E poiché il danno alla persona costituisce effetto soltanto eventuale e non essenziale dell’omissione delle cautele di cui all’art. 437 c.p., mentre nel reato di omicidio colposo è elemento essenziale, la morte, sia pure derivante dalla medesima omissione, non può ritenersi assorbita nel reato di cui all’art. 437 comma 2 c.p. (Cassazione sentenze nn. 1648/1983 e 10048/1993). Si tratta di principi che sono costantemente applicati in tutti i settori dell’ordinamento penale, tanto che si possa ritenere integrante gli estremi di un vero e proprio diritto vivente l’inapplicabilità del principio
Guida senza patente? Scatta la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 30/05/2016 n. 22696 Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in tema di depenalizzazioni, la guida senza patente viene fatta rientrare tra gli illeciti di carattere amministrativo, anche se il fatto è stato commesso prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il nuovo comma XV dell’art. 116 C.d.S., dispone infatti che “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”. Ad identica sanzione soggiacciono i conducenti colti alla guida di veicoli in assenza di titolo abilitativo, in quanto revocato, ovvero non rinnovato, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Una delle prime applicazioni della peculiare disciplina, è stata compiuta dalla Corte di Cassazione (Sezione IV penale, Sentenza 30 maggio 2016, n. 22696) che ha annullato, senza rinvio, la sentenza (n. 291 del 6 marzo 2015) con cui il Tribunale di Perugia aveva condannato un motociclista all’ammenda, sanzione già prevista per il reato di guida senza patente, dopo che, fermato dai Carabinieri mentre si trovava alla guida di un motoveicolo, veniva accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida. La IV Sezione penale, nella specie, ha stabilito che il fatto per cui si stava procedendo non risulta più previsto dalla legge come reato. La stessa Corte ha tuttavia osservato che la contravvenzione prevista all’art. 116, comma XIII, del C.d.S., è stata trasformata in illecito amministrativo dallo stesso decreto (articolo 1, comma I) in vigore dal 6 febbraio scorso. La Cassazione, infine, ha puntualizzato che la menzionata riforma ha previsto che le nuove disposizioni, le quali hanno sostituito le sanzioni penali con le sanzioni amministrative, si applicano pure alle violazioni poste in essere prima del 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del summenzionato Decreto Legislativo purché, a tale epoca, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza, ovvero con decreto penale, irrevocabile. In ragione di tale deroga, pertanto, anche per le violazioni commesse in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si impone, ai sensi dell’articolo 9, la trasmissione della sentenza al Prefetto, autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, affinché dia corso al relativo procedimento. Ai sensi delle nuove disposizioni, pertanto, il Prefetto irrogherà al motociclista, protagonista della vicenda de qua, una sanzione amministrativa pecuniaria, di intervallo compreso tra 5.000 euro e 30.000 euro. Si rammenta, infine, che identica sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/17/depenalizzazione-della-condotta-di-guida-senza-patente Foto: http://foto.infomotori.com/photo/2016/01/12/cache/patente_restyling.jpg
Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare

Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 Se il Condominio non rispetta l’invito alla mediazione esperita dalla controparte in materia non obbligatoria, va condannata al pagamento del maggior danno ex artt. 1218 e 1224 c.c.: nonostante la procedura fosse facoltativa, va reputata opportuna poichè avrebbe consentito ad entrambe le parti di evitare tempi e costi del giudizio poi attivatosi a causa della mancata collaborazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 (Giudice Est. Ilaria Gentile). Una società di fornitura e installazione di apparecchiature per il riscaldamento aveva evocato in giudizio il Condominio per ottenere il pagamento di forniture. Nonostante la promozione di una procedura di mediazione dinanzi all’organismo apposito, ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto; l’organismo di mediazione ha poi proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge. Tuttavia tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’attrice che chiede al giudice il risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF. Pretesa che il giudice meneghino ritiene fondata: va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi. Circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del Condominio convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione dell’ente di gestione nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso. Dunque, prosegue il Tribunale, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, conclude il giudice, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare, con minimi costi per il convenuto, il giudizio, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Fonte: Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.nicola-specializzazioni-civili.it/Pubblicazioni/mediazione-obbligatoria-delegata-in-condominio-anche-se-il-rito-e-a-cognizione-sommaria/
Morte non istantanea: sì al danno biologico terminale agli eredi

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 26/07/2016 n. 15395 In caso di morte non istantanea, agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico terminale. Non rileva la coscienza della gravità delle lesioni e il danno va liquidato secondo le tabelle, maggiorate equitativamente. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con l’ordinanza 26 luglio 2016 n. 15395. La Corte di Appello aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis dai congiunti di una persona deceduta diciotto giorni dopo l’incidente. Gli eredi ricorrevano in Cassazione. Si premetta che la Corte di Cassazione dà per scontato che si discuta di danno biologico iure hereditatis temporaneo, non permanente, ossia il danno che la vittima subisca relativo ai soli giorni tra l’evento fatale e la morte, non già (anche) quel danno permanente che lo conduce alla morte (molti interpreti non sono affatto convinti di questa impostazione). Il Supremo Collegio afferma che lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quodam tempore – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico). E’ noto – infatti – che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, “è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso”, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491 /2014). Tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato di coscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (da apprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagni la sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/01/morte-non-istantanea-risarcimento-danno-biologico-terminale-a-eredi Foto:http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2016/03/danno-differenziale-medicina-legale-700×407.jpg
Fondo patrimoniale: cosa provare per avvalersi del regime dell’impignorabilità

Tribunale, Cassino, Sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016 Il conferimento di beni in un fondo patrimoniale non può più essere considerato un muro invalicabile per il creditore. E’ quanto ribadito dal Giudice della Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Cassino, con l’ordinanza pubblicata il 30 maggio scorso, in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Nella specie, il giudice ha visto assumere, ex persona debitoris, che il bene immobile sottoposto a pignoramento fosse da ritenere ai sensi dell’art. 170 c.c. impignorabile, in quanto conferito in un fondo patrimoniale. Il debitore, instando per la sospensiva, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., secondo comma, avverso la esecuzione immobiliare intentata contro di lui. Con l’ordinanza in parola, il Giudice non ha concesso l’invocata cautela ed ha rigettato la sospensiva. È noto il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sulla effettiva operatività dell’art. 170 del Codice Civile, e sulla reale portata del divieto espresso da detto articolo in deroga alla regola generale della piena responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., che informa il nostro ordinamento, nonché sul riparto del relativo onus probandi. Ai fini dell’applicazione del divieto circa la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., è de iure condito che spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, come pure spetta a lui dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità. Va inoltre fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale: (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 134/84; Cass. n. 11683/01; Cass. n. 15862/09). In conformità, recentemente il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civ. sentenza n. 765 del 20/05/2015. Nel caso in commento, è emerso che le obbligazioni assunte dal debitore erano state contratte per scopi inerenti ai bisogni della famiglia. Egli, infatti, con un preliminare rimasto inadempiuto, prometteva di vendere all’opposto l’immobile oggetto del fondo patrimoniale, dichiarando nella carta preliminare che esso era stato conferito in un fondo patrimoniale, e che egli stesso si era impegnato a chiedere al competente Tribunale le necessarie autorizzazioni alla vendita. Nel caso di specie, la natura del credito azionato risultava dichiarata dallo stesso opponente nel ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 169 c.c.: il debitore chiedeva al Tribunale di Cassino l’autorizzazione alla vendita dell’immobile oggetto del fondo patrimoniale, motivando la sua richiesta per esigenze volte a tutela della famiglia. Nella sua ordinanza, quindi, il Giudice di Cassino ha confermato il seguente principio di diritto: “nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 C.p.c, l’onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. Nel corpo della richiamata ordinanza è stato infatti osservato che “in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 cc, per cui l’esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Nello specifico, la parte opponente si è limitata a provare soltanto la costituzione del fondo patrimoniale, ma non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, degli altri due elementi, ossia l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, e la conoscenza di detta estraneità da parte del creditore. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/fondo-patrimoniale-cosa-provare-per-avvalersi-del-regime-impignorabilita Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg
Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati

Decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze, Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (GU n.174 del 27-7-2016). E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale per entrare subito in vigore il decreto del 15 luglio 2016 del ministero dell’economia e delle finanze (qui sotto linkato) che disciplina la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per gli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La nuova disciplina, attuativa di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, mira a rispondere a due principi fondamentali: da un lato quello di garantire la difesa dei meno abbienti fornendogli i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; dall’altro, quello di garantire al difensore di veder compensata la propria attività professionale. Ecco come funziona la procedura: I crediti compensabili Il decreto disciplina le modalità, con le quali gli avvocati “che vantano crediti per spese, diritti e onorari” per l’attività di patrocinio a spese dello Stato, sorti in qualsiasi data, maturati e non ancora saldati, e per i quali non è stata proposta opposizione” possono compensarli “con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi”. Si ricorda che non possono essere portati a compensazione, come chiarito dalla Cassa Forense qualche tempo fa, i contributi previdenziali dovuti dai professionisti alla stessa (leggi in merito: “Avvocati: la Cassa non si può pagare con i crediti del gratuito patrocinio”). Come esercitare l’opzione I crediti devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento (a norma dell’art. 82 del T.U.) e non devono risultare pagati, neanche parzialmente. In relazione agli stessi, inoltre, deve essere stata emessa fattura elettronica o cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione (ossia la piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Mef), attraverso la quale si può esercitare l’opzione. La piattaforma seleziona le fatture (elettroniche o cartacee) per le quali è stata avviata la procedura di compensazione e provvede alla selezione (in base alla data di emissione e fino alla concorrenza delle risorse stanziate), comunicando per ciascuna fattura all’avvocato l’ammissione alla stessa. Per le fatture non ammese, invece, l’opzione si intende automaticamente revocata. La stessa piattaforma elettronica provvede, infine, a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, unitamente al codice fiscale del creditore e all’importo. La procedura di compensazione I crediti ammessi sono utilizzabili in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all’Ageniza delle Entrate, esclusivamente tramite il modello F24 telematico. Si ricorda che possono essere portati a compensazione soltanto i debiti fiscali del creditore e i contributi previdenziali per i dipendenti dello stesso. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad impartire con risoluzione ad hoc le istruzioni per la compilazione dell’F24, mentre i successivi controlli sulle dichiarazioni saranno effettuati dal ministero della giustizia. Quando esercitare l’opzione La facoltà riconosciuta dal decreto potrà essere esercitata dagli avvocati per l’anno in corso a partire dal prossimo 17 ottobre e sino al 30 novembre. A decorrere dal 2017, invece, l’opzione può essere esercitata dal 1° marzo e sino al 30 aprile. Decreto del 15 luglio 2016 al seguente link: Fai clic per accedere a patrocinio%20pdf.pdf Fonte: Gratuito patrocinio: in vigore la compensazione per gli avvocati (www.StudioCataldi.it)
Avvocati e professionisti: smart work e polizza per tutelarsi dai clienti che non pagano

Tutele più ampie per avvocati e professionisti per i mancati o ritardati pagamenti delle prestazioni da parte dei clienti. Potranno infatti essere stipulate polizze ad hoc per tutelarsi dall’inadempimento con la possibilità di dedurre interamente le spese sostenute. E’ una delle diverse novità previste dal disegno di legge sul lavoro autonomo che ha ricevuto ieri il via libera dalla commissione lavoro del Senato e che ora può approdare all’esame dell’aula, probabilmente dopo la pausa estiva. Il testo, sintesi di un ddl governativo e di un ddl parlamentare, ha subito diverse modifiche nel suo iter in commissione con l’approvazione di diversi emendamenti, prevedendo diverse misure di sostegno a favore dei lavoratori autonomi, intesi nel senso più ampio possibile (restano esclusi soltanto gli imprenditori) e introducendo regole per lo smartworking o lavoro agile. Le principali novità per professionisti e autonomi Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il c.d. Jobs Act amplia le tutele dei professionisti sia sul fronte dei pagamenti che del welfare, prevedendo anche nuovi ambiti di azione quali “un principio di sussidiarietà in base al quale il governo potrà individuare funzioni delle pubbliche amministrazioni che le professioni ordinistiche potranno svolgere con maggiore celerità”, come affermato dal presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Ad essere semplificata inoltre è la disciplina della salute e sicurezza con il riconoscimento che gli studi professionali debbano essere trattati come le abitazioni se sono a queste simili (o lo sono proprio). Altre novità riguardano la possibilità per le Casse di previdenza dei professionisti di gestire tutte le prestazioni sociali integrative, anche di tipo assistenziale, come il sostegno al reddito in circostanze straordinarie”. Sul versante della polizza per garantirsi dal mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo è prevista poi l’intera deducibilità delle spese per gli oneri sostenuti. Tale previsione, si legge nella relazione al ddl, “ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative con conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”. Tra gli emendamenti approvati anche quello che consente di ricorrere alla conciliazione nel caso di risarcimento dei danni per clausole o condotte abusive. Sul fronte welfare, esteso il congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata e ampliato il periodo di fruizione, per entrambi i genitori, fino al 3° anno di vita del bambino. Rileva, infine, l’estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con la previsione che i centri per l’impiego si dotino di sportelli dedicati per raccogliere le domande e le offerte di lavoro, fornire informazioni ai professionisti e alle imprese anche sulle procedure di avvio di attività autonome e sulla partecipazione agli appalti pubblici. Le principali novità sul lavoro agile Per quanto riguarda il lavoro agile, la nuova definizione, come spiega ancora Sacconi, “corrisponde allo smart working, ovvero a quel lavoro che, grazie alle tecnologie, si realizza per fasi, per cicli, per obiettivi perché il lavoratore dispone di un adeguato ambito di autonomia e di responsabilità dei risultati”. Poiché i cambiamenti nel lavoro saranno veloci e imprevedibili, saranno dunque le parti del contratto “a definire via via le modalità della prestazione anche con riguardo al diritto alla formazione e al diritto alla disconnessione in determinate fasce orarie”. Disegno di legge sul lavoro autonomo: http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2016/01/testo_161.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/22895-avvocati-e-professionisti-arriva-la-polizza-per-tutelarsi-dai-clienti-che-non-pagano.asp Foto: http://www.salvisjuribus.it/wp-content/uploads/2015/12/polizza-contro-clienti-che-non-pagano.jpg