INPS circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 Con circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2024. Aumenti in percentuale, previsionali per il 2024: in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali dell’8,60 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del 5,40 per cento mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento vengono incrementati del 2,01 per cento. Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l’anno 2024, ex DM del 20 novembre 2023, GU n. 279 del 29/11/2023); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 19.461,12 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 333,33 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 360,48 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 978,50* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 221,20* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 9.356,39 Assegno a vita a esaurimento: euro 247,40 Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 19.461,12 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 333,33 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 263,19 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 percento: euro 19.461,12 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 percento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 531,76. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento. Lo prevede l’art. 1, comma 3, della legge n. 18/1980, che parla testualmente di esclusione dall’indennità per gli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto” (La sospensione dell’indennità di accompagnamento non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN, nei confronti dei quali opera solo una riduzione della pensione). Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 531,76 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 333,33 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. *Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile per invalidità parziale si trasformano in assegno sociale sostitutivo base (INPS, circolare n. 1/2024, par. 10.3 “Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale”, pp. 15/16). Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 19.461,12 Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 5.725,46 Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 435,23 (maggiorabile sino a euro 534,41 solo in presenza degli ordinari requisiti reddituali del pensionato – 6.947,33 – o della coppia – 13.894,66). Nota Bene: bisogna distinguere due casi: 2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni: Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 6.947,33 se soli; euro 13.894,66 se coniugati). Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.725,46 Indennità di frequenza: euro 333,33 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola). Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei