La responsabilità precontrattuale ha natura contrattuale da contatto sociale

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 12/07/2016 n. 14188 Con la sentenza in commento, i Giudici della Suprema Corte si sono espressi sulla vexata quaestio della natura della responsabilità precontrattuale. Come noto, per responsabilità precontrattuale si intende la lesione della libertà negoziale altrui, cagionata nel corso delle trattative per la conclusione di un contratto mediante un comportamento doloso o colposo, oppure per l’inosservanza del precetto della buona fede. Tale ipotesi di responsabilità, che trova il suo fondamento normativo negli art. 1337 c.c. e 1338 c.c., si colloca in una fase antecedente alla conclusione del contratto ma che, comunque, coinvolge soggetti che non possono ritenersi estranei tra loro essendo, appunto, già entrati in contatto nel corso delle trattative. Queste peculiarità sono alla base della disputa sulla sua natura giuridica, che vede contrapposte ben tre teorie: natura extracontrattuale. Tale ricostruzione si fonda sulla considerazione che nella fase delle trattative il vincolo contrattuale non è ancora sorto e, pertanto, i soggetti coinvolti non sono ancora obbligati a rispettare le obbligazioni contrattuali, ma solo il principio generale del neminem laedere stabilito dall’art. 2043 c.c. indistintamente per tutti i consociati;natura contrattuale. Determinante è il legame che si instaura tra i soggetti che vengono in contatto nel corso delle trattative, che già in tale fase non possono considerarsi tra loro degli estranei e, dunque, sono legati da un rapporto assimilabile a quello contrattuale, sub specie da contatto sociale. Nelle obbligazioni da contatto sociale ciò che può essere definito “contrattuale” è solo il rapporto e non la fonte dello stesso, sicché seppur non si possano applicare le regole sulla conclusione del contratto, trovano ampia operatività quelle che disciplinano il contratto come “rapporto”, in particolar modo le regole sulla responsabilità;natura autonoma. Accolta solo dalla dottrina, la tesi del tertium genus di responsabilità è poco suggestiva poiché non risponde in maniera esaustiva sulla disciplina applicabile all’ambito della responsabilità precontrattuale, limitandosi invece ad escluderne la genesi contrattuale o extracontrattuale.L’accoglimento di una tesi piuttosto che un’altra non è questione meramente teorica, se si considera che dal riconoscimento della natura della responsabilità derivano importati conseguenze, principalmente con riferimento a prescrizione e onere della prova. L’orientamento della Corte di Cassazione è stato per lungo tempo ancorato alla tradizionale concezione della responsabilità precontrattuale come responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, nonché del dolo o della colpa del danneggiante, erano a carico del danneggiato, con il termine quinquiennale di prescrizione del diritto azionato (cfr. ex plurimis, 15040/2004; 16735/2011). Gli ermellini, tuttavia, ritengono che i tempi siano maturi per discostarsi dall’orientamento classico, che “non ha consentito di dare il giusto rilievo, sul piano giuridico, alla peculiarità di talune situazioni non inquadrabili né nel torto né nel contratto, e – tuttavia – singolarmente assimilabili più alla seconda fattispecie, che non alla prima”. Con un interessante excursus storico/giuridico i giudici di legittimità evidenziano che nel ‘900 si è definitivamente consolidata la tesi di una forma di responsabilità che si colloca “ai confini tra contratto e torto”, in quanto radicata in un “contatto sociale” tra le parti che, in quanto dà adito ad un reciproco affidamento dei contraenti, è “qualificato” dall’obbligo di “buona fede” e dai correlati “obblighi di informazione e di protezione”. In tali circostanze, il rapporto obbligatorio si connota non da obblighi di prestazione, come accade nelle obbligazioni che trovano la loro causa in un contratto, bensì da obblighi di protezione, egualmente riconducibili, sebbene manchi un atto negoziale, ad una responsabilità diversa da quella aquiliana e prossima a quella contrattuale. Da queste considerazioni, che la Corte evidenzia essere state ampiamente recepite dalla giurisprudenza, discende che “l’elemento qualificante di quella che può ormai denominarsi “culpa in contrahendo” solo di nome, non è più la colpa, bensì la violazione della buona fede che, sulla base dell’affidamento, fa sorgere obblighi di protezione reciproca tra le parti”. Ne discende che la responsabilità per il danno cagionato da una parte all’altra nel corso delle trattative, in quanto ha la sua derivazione nella violazione di specifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli che deriveranno dal contratto, se ed allorquando verrà concluso, e non del generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata come responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termine di termine prescrizionale e onere della prova. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/27/responsabilita-precontrattuale Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

Gratuito patrocinio: il giudice può ridurre il compenso dell’avvocato

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 25/05/2016 n. 10876 In tema di patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso dell’avvocato, il criterio del valore della controversia ha, per quanto concerne l’individuazione dello scaglione di riferimento, valore parametrico e di massima. Il giudice ha la facoltà di discostarsi dal parametro, anche scendendo al di sotto dello stesso, ogni volta che ciò venga giustificato dalla natura dell’impegno professionale profuso, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso e rappresentato. Così hanno deciso i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si commenta del 25 maggio 2016, n. 10876, precisando che il giudice ha la possibilità di scendere al di sotto dei parametri (rispetto alla tariffa applicabile) nel caso in cui l’impegno dell’avvocato sia stato modesto, anche facendo riferimento alla effettiva consistenza della lite. Precedente giurisprudenza, sempre di cassazione aveva precisato che in linea con l’interesse generale perseguito dal legislatore e dell’obiettivo di garantire al non abbiente il diritto di difesa, non può ritenersi che sia stata implicitamente abrogata dall’articolo 2, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 la disposizione di cui all’articolo 130 del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115, che stabilisce la riduzione a metà degli importi che spettano al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Il decreto legge, semmai, ne ha integrato il riferimento alla tariffa professionale quale base di liquidazione del compenso (si veda Cass. 23 marzo 2016, n. 5806). Si legge testualmente nella sentenza n. 10876/2016 che “…..In sostanza, secondo il giudice a quo, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., delle disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia, in tema di gratuito patrocinio, il criterio del decisimi si pone come generale parametro di quantificazione degli onorari anche al di là dell’ipotesi di parziale accoglimento della domanda proposta, tutte le volte in cui si palesa, alla luce degli esiti del giudizio, una manifesta iniquità e sproporzione tra la liquidazione dell’onorario secondo il parametro del deductum e l’opera professionale concretamente svolta, senza che ciò implichi in alcun modo valutazioni di merito in ordine alla professionalità, alla diligenza e alla perizia del procuratore della parte, nello svolgimento dell’incarico alla base della liquidazione richiesta, se non nei limiti del citato art. 82 del testo unico, che presuppone, a monte, l’individuazione dello scaglione di riferimento. Di qui la conclusione che il Collegio ha correttamente operato provvedendo, alla luce della complessità delle questioni affrontate e della natura in rito della decisione adottata nel giudizio a quo, a liquidare gli onorari e i diritti ancorandoli allo scaglione indeterminabile medio e provvedendo alla loro quantificazione conformemente al dettato degli artt. 82, 83 e 130 del testo unico”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/01/gratuito-patrocinio  

Intervento necessario e mancanza del consenso informato: scatta il risarcimento del danno

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 20/05/2016 n. 10414 Costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione. Il caso Una paziente conveniva in giudizio medico e struttura sanitaria a causa di un intervento chirurgico di setto etmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l’obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. Infatti, l’intervento non aveva guarito la paziente, anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e altri sintomi. La danneggiata chiedeva quindi il risarcimento di tutti danni non patrimoniali. Il Tribunale e la Corte di Appello accoglievano la domanda attorea ritenendo che, ancorché l’intervento fosse stato eseguito senza errori, la terapia chirurgica non era stata adeguata rispetto alle concrete condizioni patologiche in cui versava la paziente che, tra l’altro, non era stata neanche compiutamente informata, dei rischi cui sarebbe andata incontro. La danneggiata ricorreva in Cassazione. La decisione Secondo un principio consolidato in seno alla Corte di Cassazione, in tema di attività medico – chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso appaia, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento (Cass. n. 12205/2015). Infatti, secondo il Supremo Collegio, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’ “id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo (Cass. n. 27751/2013). Deriva da quanto precede che l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti – rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015). Recentissimo arresto non riportato nella sentenza in commento è quella della medesima sezione, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2177, ove ha affermato che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, basato su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/07/intervento-necessario-consenso-informato Foto: http://www.osservatoriosanita.com/intervento-chirurgico-necessario-non-esclude-violazione-diritto-consenso-informato/

Pignoramento senza attestazione di conformità: la procedura si estingue

Tribunale di Milano, III sezione civile, sent. 29 giugno 2016 Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l’attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d’ufficio dichiarare estinta la procedura. Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l’essenzialità o meno del deposito dell’attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento. Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l’atto veniva consegnato al reclamante all’ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti. Il giudice dell’esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità. Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l’art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l’inefficacia il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l’art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l’efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti. Ciò si ricava dal fatto che l’articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. Ancora, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti. Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all’originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Sentenza: http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano-sentenza-3-febbraio-2016-n-1432.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23189-addio-al-pignoramento-senza-attestazione-di-conformita.asp Foto: http://www.nostralex.it/iscrizione-a-ruolo-pignoramento-cosa-accade-se-manca-lattestazione-di-conformita/

Stalking configurabile anche mediante l’uso di social network

Cassazione penale, sez. V, sentenza 23/05/2016 n. 21407 La caratteristica fondamentale del reato di stalking è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell’abitualità del reato, per la cui integrazione sono sufficienti più condotte di minaccia e molestia rappresentate da singoli messaggi pubblicati sul social network facebook. La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016 ritorna ad analizzare il mondo dei social network ed in particolare facebook come strumento di realizzazione di reati comuni che, in realtà, non trovano sempre nella rete la loro più naturale e diffusa finalizzazione. In particolare, nel caso di specie, il tribunale di Catania conferma l’ordinanza applicativa nei confronti dell’imputato della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese in relazione al reato di cui all’art. 612-bis c.p., in quanto lo stesso ingiuriava e denigrava le pp.oo. anche attraverso il social network facebook, seguendone gli spostamenti, limitando la loro vita di relazione ed ingenerando un grave stato di ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità. La Suprema Corte nel confermare il provvedimento del Tribunale puntualizza che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015). La caratteristica fondamentale dell’incriminazione in oggetto è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell’abitualità del reato, per la cui integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte (Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013). Per l’integrazione del reato è irrilevante che le singole condotte siano o meno autonomamente perseguibili come reati, potendo altresì rilevare comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale – quali appostamenti, pedinamenti ecc. – purché l’abitualità degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi di danno previsti dalla norma. Quanto al profilo soggettivo, la Corte chiarisce che lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015). Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione, le dichiarazioni delle persone offese possono costituire prova della responsabilità dell’indagato, sempre che ne venga verificata l’attendibilità ed in concreto l’attendibilità delle p.o. è stata compiutamente considerata anche in relazione ai plurimi elementi di riscontro, quali ad esempio l’utilizzo di account intestati a soggetti di fantasia volti ad occultare la propria identità alle p.o., ovvero il contenuto delle relazioni delle assistenti sociali. Sulla scorta delle denunce in atti emerge che l’indagato ha ripetutamente ingiuriato e denigrato le pp.oo., ne ha seguito gli spostamenti, si è appostato sotto la loro abitazione, ne ha limitato la vita di relazione, ingenerando in loro un grave stato d’ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità, come evincibile dal certificato medico in atti. A fronte di plurimi episodi, sviluppatisi in un significativo arco temporale, il ricorrente svolge censure in fatto che non sono in grado di elidere i plurimi elementi a suo carico, posti a fondamento della misura coercitiva. La circostanza secondo cui i messaggi pubblicati sul social network facebook al più potrebbero integrare il reato di diffamazione, non si presenta significativa posto che il reato di atti persecutori tiene conto, così come già evidenziato, del fatto che viene in questione nella fattispecie di stalking la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sè un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/27/facebook-insulti-stalking Foto: http://www.lifehack.org/articles/technology/is-this-a-hack-that-reveals-your-facebook-stalkers.html

Corte UE: sì ai rimborsi forfettari per l’avvocato

Corte di Giustizia UE, sentenza C‑57/15 Un sistema che preveda tariffe forfettarie per rimborsare le spese di assistenza legale a carico della parte soccombente, in un procedimento relativo a diritti di proprietà intellettuale, è conforme al diritto dell’Unione Europea. L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che preveda che la parte soccombente sia condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Lo ha disposto la Corte di Giustizia dell’UE, quinta sezione, nella sentenza resa il 28 luglio 2016 (qui sotto allegata) riguardante la causa C‑57/15, su domanda pregiudiziale sollevata dalla Corte d’Appello di Anversa, Belgio. Al giudice nazionale era ricorsa una società titolare di un brevetto, contro altra società per far accertare, in sostanza, una violazione del citato brevetto, per farle ingiungere di cessare tale violazione e per farla condannare alle spese. Il Tribunale Commerciale di Anversa, tuttavia, aveva respinto il ricorso e dichiarato nullo il brevetto di cui trattasi, condannando la ricorrente a versare all’altra società un’indennità di procedura per il procedimento di primo grado dell’importo di 11.000 euro, importo massimo in virtù della normativa belga può essere richiesto per grado di giudizio per gli onorari corrisposti al proprio avvocato. Ciononostante, la società chiamata in causa deduce di aver sostenuto spese ampiamente superiori all’importo summenzionato e lamenta che la normativa belga sia contraria all’articolo 14 della direttiva 2004/48, in quanto tale articolo non consente agli Stati membri di stabilire né un tetto al rimborso, per le spese di avvocato né una condizione legata alla commissione di un fatto illecito per il rimborso delle altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nella lite. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte Europea rammenta, preliminarmente, che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 sancisce il principio per cui le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, sopportate dalla parte vittoriosa, sono di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non vi si opponga. La nozione di “spese giudiziarie” che la parte soccombente deve rimborsare, comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato. Inoltre, la norma richiamata impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie “ragionevoli”, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che le procedure previste dagli Stati membri non debbano essere inutilmente costose. Di conseguenza, una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l’oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione. Per contro, il criterio secondo il quale la parte soccombente deve sopportare le spese giudiziarie “ragionevoli” non può giustificare, ai fini dell’attuazione in uno Stato membro dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro. Infatti, una simile normativa sarebbe incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che prevede che le procedure e i mezzi di ricorso previsti da detta direttiva siano dissuasivi. Orbene, l’effetto dissuasivo di un’azione di contraffazione sarebbe gravemente compromesso se l’autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l’avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale danneggiato. Una simile normativa pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. Infine, si deve osservare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie che la parte soccombente deve sopportare siano “proporzionate”: tale questione non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli. Sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che quest’ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa. Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda un limite assoluto per le spese di assistenza legale, deve assicurare, da un lato, che tale limite rispecchi le tariffe realmente praticate in materia di servizi di assistenza legale nell’ambito della proprietà intellettuale e, dall’altro, che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Infatti, una simile normativa, in particolare nell’ipotesi in cui detto limite sia troppo basso, non è idonea ad escludere che l’importo di tali spese superi ampiamente il limite previsto, cosicché il rimborso al quale la parte vittoriosa può ambire diviene sproporzionato o, a seconda dei casi, insignificante, privando in tal modo l’articolo 14 della direttiva 2004/48 del suo effetto utile. Fonte: Corte UE: l’avvocato può essere pagato a forfait (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.stgm.org.tr/tr/manset/detay/turkiye-ohalde-keyfi-davranmadigini-avrupa-konseyine-ispatlamak-zorunda

Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata

Cass., sesta sezione civile, sent. n. 17318/2016 La legge 55/2015 sul divorzio breve non ha modificato la disciplina relativa alla riconciliazione dopo la separazione personale: in caso dopo il riavvicinamento va provata l’integrale ripresa del consortium vitae. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza 17318/2016 (qui sotto allegata). La Corte d’Appello, in un procedimento di divorzio, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva escluso l’esistenza di una riconciliazione tra i coniugi. Gli Ermellini concordano con le affermazioni del marito ricorrente, secondo cui la riconciliazione, successiva all’omologa della separazione consensuale o alla pronuncia, in giudicato, di quella giudiziale, fa cessare gli effetti della separazione stessa (per cui, ove intervenga una nuova crisi familiare, si dovrà proporre nuovo ricorso di separazione). Infatti, la L. n. 55/2015 nulla ha mutato al riguardo, limitandosi a ridurre i termini dell’udienza presidenziale. Tuttavia, l’eventuale interruzione della separazione dovrà essere eccepita, ex art. 3 della legge sul divorzio, dalla parte convenuta, che dovrà fornire piena prova dell’intervenuta riconciliazione e dell’integrale ripresa del consortium vitae tra i coniugi. Con motivazione adeguata e non illogica, evidenzia il Collegio, la sentenza impugnata ha affermato che l’uomo non ha fornito piena prova al riguardo, mentre il ricorrente chiede di poter fornire la prova, lamentando che il giudice a quo aveva respinto i capi per testi da lui formulati e, nonostante la reiterazione, neppure il giudice di appello li avesse considerati. Tuttavia per la Cassazione sul punto il ricorso non è autosufficiente, non riportando il contenuto dei predetti capi di prova: le Sezioni Unite, sent. 8077/2012, hanno difatti affermato che occorre indicare specificamente atti e documenti a cui il ricorrente ha fatto riferimento, nonché la loro collocazione. Va infine precisato che il ricorrente, innanzi alla Suprema Corte, avrebbe dovuto non solo indicare o riportare il contenuto dell’atto (nella specie, capi di prova dedotti), ma pure argomentare sulla decisività di esso ai fini della pronuncia. In mancanza, il ricorso va rigettato. Fonte: Cassazione: la riconciliazione dopo la separazione va provata (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.laleggepertutti.it/47016_la-riconciliazione-dei-coniugi

All’atto di appello formulato per sostituire il primo si applica il termine breve

Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016. Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con la Sentenza n. 12084 del 13 giugno 2016, hanno risolto un contrasto ermeneutico insorto sulla formulazione di un secondo atto di appello, quando lo stesso venga notificato nella finalità di sostituire il primo. Orbene, attraverso un’articolata argomentazione, il collegio conferma l’indirizzo tradizionale, ritenendolo più aderente al principio della ragionevole durata dei giudizi: l’avvio del procedimento d’appello, infatti, manifesta la conoscenza legale della sentenza, ad opera di chi formula l’impugnazione. Più in dettaglio, se il soccombente propone un secondo atto di appello, si deve tener conto del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione. La notifica dell’impugnazione manifesta infatti la conoscenza legale della pronuncia che si impugna, di conseguenza la notifica, ad opera del medesimo appellante, di un nuovo appello, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo, sarà tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello. La vicenda prende origine dalla citazione in giudizio, proposta da una società, in seguito fallita, nei confronti di un Comune, dove chiedeva la risoluzione giudiziale di un contratto di appalto, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti. L’ente interponeva appello, ma l’atto di citazione, secondo la difesa della società, doveva considerarsi nullo, in quanto notificato a una entità giuridica non più inesistente, poiché la società era stata dichiarata fallita. Il primo giudizio, secondo il Comune, doveva considerarsi nullo a causa della notifica dell’atto di appello al difensore della società e non al Fallimento, pertanto la seconda impugnazione non poteva essere dichiarata tardiva. L’ente ricorrente attacca l’interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. La questione approda in piazza Cavour, dove gli ermellini delle Sezioni Unite civili, richiamando propri precedenti (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10143 del 2012), sentenziano il rigetto del ricorso interposto dal Comune, compensando le spese. Più in dettaglio, i giudici, manifestamente dichiarano di non volersi discostare dall’orientamento tradizionale, definito conforme al principio della ragionevole durata del processo: affermano infatti che la notifica di un primo atto di appello dà inizio ad una dinamica impugnatoria finalizzata a pervenire alla definizione della lite e, al contempo, dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Da tale presa d’atto consegue che, qualora la parte che appella, prima che sia giunta la declaratoria di inammissibilità, o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/04/tempestivo-secondo-appello-nel-termine-breve-dopo-primo-non-dichiarato-improcedibile Foto: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/static/img/header.jpg

Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici

Cass., III sez. pen., sent. n. 35295/2016 Scatta il reato di pornografia minorile per il minorenne che con lo smartphone filma un rapporto orale con una coetanea, infrasedicenne, e mostra il video ai coetanei per vantarsene. Le testimonianze dei compagni che hanno visionato il video sono idonee a far scattare l’imputazione, nonostante il filmato sia stato cancellato dal dispositivo. In particolare, come ha evidenziato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 35295/2016 (qui sotto allegata), ai fini dell’integrazione del reato di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; esulano, quindi, dall’area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell’autore. La Suprema Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso dei genitori dell’imputato, nei confronti del quale il Tribunale dei minorenni aveva dichiarato il non luogo al procedere poiché ai tempi del fatto aveva meno di 14 anni, circostanza che pur impedendo una più ampia formula assolutoria, non impedisce l’accertamento della responsabilità dell’imputato. Il Collegio condivide la giurisprudenza in base alla quale la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 26 D.P.R. n. 448 del 1998, per difetto di imputabilità del minore, postula il necessario accertamento di responsabilità dell’imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni, evidenziano gli Ermellini, ha esposto ampiamente le ragioni che impedivano l’adozione di una più ampia formula liberatoria nei confronti del giovane. La motivazione del giudice a quo risulta coerentemente fondata sulle dichiarazioni di un altro minore che aveva dichiarato di aver visto insieme ai compagni il video pedopornorafico sul cellulare dell’imputato che se ne vantava; tali dichiarazioni sono state ritenute complete, dettagliate e non contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri minori che sapevano dell’esistenza del video pur non avendolo visto. Nel caso di specie sufficienti elementi integrano il pericolo concreto che l’imputato potesse in futuro diffondere e mostrare il materiale archiviato a una pluralità indeterminata di soggetti (indeterminatezza che va intesa non come implicante un elevato numero di soggetti, ma piuttosto la non numerabilità ex ante degli stessi) Assumono rilievo sotto tale profilo l’effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della stessa nella memoria di un telefono cellulare e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi. Fonte: Reato di pedopornografia per il minore che filma il rapporto con la fidanzatina e lo mostra agli amici (www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.vocedinapoli.it/2016/07/26/ripresi-a-11-anni-mentre-hanno-rapporti-intimi-il-video-gira-su-whatsapp/

Processo amministrativo telematico rinviato al 1° gennaio 2017: il testo coordinato in Gazzetta Decreto Legge, testo coordinato 30/06/2016 n° 117, G.U. 23/08/2016

Confermata al 1° gennaio 2017 la proroga dell’avvio a pieno regime del processo amministrativo telematico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stata infatti pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 161, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico”. Ricordiamo che il D.P.C.M. 16 Febbraio 2016 n. 40 aveva disposto l’avvio della sperimentazione del processo amministrativo telematico a partire dal 4 aprile fino al 30 giugno 2016. Il Decreto Legge ha prorogato la fase di sperimentazione fino al 31 dicembre 2016 (termine che è stato confermato anche in sede di conversione). Per consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino al 31 marzo 2017 resteranno comunque applicabili, congiuntamente alle disposizioni sul processo telematico, le regole attualmente vigenti. Al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o mediante nuove procedure concorsuali pubbliche. Link al testo coordinato del D.L. 117/16: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=S7Y5x1o2YEIKYgzmHR9mTQ__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&atto.codiceRedazionale=16A06310&elenco30giorni=false Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/01/proroga-processo-amministrativo-telematico Foto: https://www.linkedin.com/pulse/processo-amministrativo-telematico-pronti-al-via-pantaleo