Legge 104: legittimo il licenziamento di chi usa i permessi per studiare

Cass., sezione lavoro, sent. n. 17968/2016 I permessi previsti dalla legge all’art. 33, comma 3, L. 104/92 (per approfondimenti: La legge 104: i permessi retribuiti) non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al familiare: la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto. In caso contrario, l’uso improprio del permesso può integrare una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione del licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 17968/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di una donna, licenziata dal Comune presso la quale era dipendente. La pronuncia è allineata con la giurisprudenza della Corte che, in più occasioni, si è espressa sull’uso abusivo del beneficio (per approfondimenti: Permessi legge 104: illegittimo l’uso parziale e anche Permessi legge 104: l’abuso è reato). Alla ricorrente era stato contestato di aver utilizzato complessivamente 38 ore e 30 minuti di permesso ai sensi dell’art. 33 L. 104/92, fruiti per finalità diverse dall’assistenza alla madre disabile, specificamente per recarsi a Milano a frequentare le lezioni universitarie di un corso di laurea. I fatti erano dimostrati dalle indagini svolte dalla polizia che aveva pedinato e osservato la dipendente nelle giornate di fruizione dei permessi. Licenziamento legittimo secondo la Corte distrettuale, la quale ha evidenziato che la fruizione dei permessi, comportando un disagio per il datore di lavoro, è giustificabile solo a fronte di un’effettiva attività di assistenza, mentre l’uso improprio del permesso costituisce grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente. Inoltre, la tutela offerta dalla legge non ha funzione di ristoro compensativo delle energie spese per l’accudimento del disabile. Priva di pregio, per il giudice a quo, anche la tesi della lavoratrice secondo cui l’attività assistenziale veniva svolta di sera, al rientro da Milano: si rammenta che l’attività di assistenza deve essere necessariamente svolta in coincidenza temporale con i permessi accordati. Concorde la Cassazione che, nel pronunciarsi sull’infondatezza del ricorso, chiarisce che il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al “lavoratore dipendente … che assiste persona con handicap in situazione di gravità…”, è riconosciuto dal legislatore in ragione dell’assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso. Essendo questa la ratio del beneficio, e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. Nessun elemento testuale o logico consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile, come ha tentato di affermare la ricorrente. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: difatti, il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, come nel caso in esame, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto. Fonte: Legge 104: legittimo il licenziamento di chi usa i permessi per studiare (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lotta-ai-furbetti-della-legge-104-92-in-arrivo-controlli

SS.UU.: sanzionabile il PM richiedente rinvii a giudizio “inutili”

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 19/07/2016 n. 14800 E’ censurabile il magistrato che rinvia a giudizio “inutilmente” per un reato prescritto, in quanto con il proprio comportamento crea un danno alla immagine della categoria ed alle parti. L’errore del magistrato, infatti, getta discredito sulla intera categoria e costringe, inoltre, le parti (rectius gli imputati) ad affrontare il processo (peraltro inutile) con danni economici gravi. Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 luglio 2016, n. 14800, respingendo il ricorso di un pm il quale aveva richiesto il rinvio a giudizio per un reato prescritto da tempo, così come era stato accertato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva, infatti, dichiarato il non luogo a procedere. La ricorrente a propria discolpa aveva invocato l’applicazione della norma sulla condotta disciplinare irrilevante (ovvero articolo 3 del D.lgs. 109/2006) che scatta quando il fatto è di scarsa rilevanza. Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, sotto la rubrica “Condotta disciplinare irrilevante”, esclude la configurabilita’ dell’illecito disciplinare “quando il fatto è di scarsa rilevanza”. La norma – ispirata ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti – introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post (Sez. Un. 13 dicembre 2010, n. 25091; Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468). Essa tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2 e 3, la condotta, pur astrattamente rientrante in una delle fattispecie astratte colà individuate, costituisce, in concreto, fatto disciplinarmente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372)”. I giudici della Cassazione non hanno trovato “legittime” le doglianze della ricorrente escludendo, nella fattispecie concreta l’applicazione della norma invocata, ciò in considerazione “della evidente grave compromissione dell’immagine del magistrato nonchè del danno arrecato alla parte dall’inutile celebrazione del processo”. Fonte :http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/30/rinvio-a-giudizio-nonostante-prescrizione-pm-va-censurato Foto: http://www.leccenews24.it/cronaca/omicidio-greco-marino-il-pm-invoca-l-ergastolo-per-franz-occhineri.htm  

Quando lo psichiatra risponde del suicidio della paziente

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01/08/2016 n. 33609 Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° agosto 2016, n. 33609. Il caso vedeva una donna, sofferente da molto tempo di una grave forma di depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, togliersi la vita dopo aver tentato il suicidio diverse volte anche in passato. Per tale fatto veniva tratto in giudizio lo psichiatra che aveva in cura la donna. Come confermato anche dall’ausiliario dei giudici di merito, si trattava di un soggetto ad alto rischio per il quale si rendeva necessario procedere, oltre agli interventi di tipo farmacologico, anche ad una stretta sorveglianza, da intendere come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro. Nessuna di queste misure veniva adottata a tutela della donna; da ciò gli ermellini, traendo spunto da costante giurisprudenza secondo la quale “il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti della paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele” (Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292), hanno evidenziato la particolare negligenza del medico il quale addirittura, poche ore prima dell’avvenuto suicidio, aveva deciso di interrompere la somministrazione di medicinali precedentemente assunti dalla donna. Conseguentemente “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alle diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/04/quando-lo-psichiatra-risponde-del-suicidio-della-paziente Foto: http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=100561

Caduta dalle scale condominiali e diritto al risarcimento

In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. Per la giurisprudenza maggioritaria, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva configurabile in capo al condominio in virtù della sola relazione materiale sussistente con i beni in comune e che, in quanto tale, risulta esclusa soltanto quando “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009). Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta, che sussiste un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, che la cosa era sotto la custodia del condominio, ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe sul condominio dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito. Il nesso di causalità L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è limitata ai danni derivanti dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento (cfr. Cass. civ. 3774/84). Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nelle ipotesi di alterazione, in particolare, il custode risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ. 11592/2010). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008). La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela. Per la medesima ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali delle scale condominiali ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio, mentre per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935). La prova liberatoria Il caso fortuito idoneo a ridurre o escludere la responsabilità del condominio consiste in un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere integrato anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Assimilabili al caso fortuito, ad esempio, sono stati ritenuti l’abbandono di materiale scivoloso sui gradini di ingresso da parte di terzi (Trib. Nocera Inferiore, sent. 08.01.2003) e la condotta del danneggiato che sia scientemente transitato, in condizioni di scarsa visibilità, lungo un percorso diverso tra fioriere e gradini (Trib. Terni, sent. 12.08.1997). La valutazione sull’eventuale autonomia causale del fattore esterno, in ogni caso, risulta commisurata alla natura e alla pericolosità della cosa e il dovere di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta dinanzi alle ipotesi di utilizzazione impropria del bene da parte dello stesso danneggiato la cui pericolosità è talmente evidente ed apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile (cfr. Cass. civ. 4279/2008). Il comportamento del danneggiato che si riveli imprudente nel percorrere le scale, quindi, può mitigare la responsabilità oggettiva del condominio, configurando un’ipotesi di concorso, ovvero costituire la causa unica dell’evento lesivo, escludendo il diritto al risarcimento. È il caso della malcapitata che ha visto rigettare le proprie pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della caduta dalle scale condominiali bagnate e prive di illuminazione anche di emergenza, perché pur trovandosi in situazione di potenziale pericolo, tutt’altro che imprevedibile ed invisibile, aveva comunque deciso di percorrerle anziché servirsi dell’ascensore che serviva il piano, con ciò concretando un processo causale autonomo (App. Trieste, sent. 06.06.2012, n. 454). Fonte: La caduta dalle scale condominiali, quando si ha diritto al risarcimento (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.condominioweb.com/caduta-dalle-scale-e-responsabiita-condominio.12875

Tfr: come si calcola e come viene tassato

Il Tfr, trattamento fine rapporto, spetta a tutti i dipendenti che, perché dimissionari, licenziati o andati in pensione, chiudono un rapporto di lavoro con un’azienda o con una società. Si tratta di una porzione della retribuzione accantonata dal datore di lavoro (di norma l’equivalente a una mensilità ogni anno), che verrà corrisposta al dipendente, appunto, al momento della risoluzione del contratto. Sin dall’inizio, il lavoratore ha la possibilità di lasciare la propria quota di Tfr in azienda o di investirla in un fondo di previdenza complementare. Ha anche la facoltà, dopo otto anni di servizio, di chiedere un anticipo fino al 70% per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, purché il tutto venga debitamente documentato. Il Tfr viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% in base all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tfr in azienda: come si calcola Individuato l’importo lordo del Tfr, cioè la somma delle porzioni di retribuzione accantonate e rivalutate ogni anno di servizio del dipendente, è possibile arrivare al calcolo dell’importo netto. Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, deve stabilire la base imponibile attraverso la somma degli accantonamenti annuali rivalutati, il reddito di riferimento e l’aliquota media di tassazione. Infine, dovrà calcolare l’Irpef. Successivamente scenderà in campo l’Agenzia delle Entrate per ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore negli ultimi 5 anni. Tfr in azienda: come viene tassato Il Tfr è soggetto al regime di tassazione separata disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (1). L’aliquota applicata per il calcolo del Tfr netto non è quella dell’anno in cui viene risolto il rapporto di lavoro ma un’aliquota media che tiene conto sia del numero di anni e frazioni di anni di anzianità del dipendente sia le aliquote Irpef relative agli anni lavorati. Così facendo, la tassazione del Tfr sarà inferiore rispetto a quella che risulterebbe applicando l’aliquota dell’anno in cui il Tfr viene incassato. Come accennato prima, nel calcolo della tassazione del Tfr ha un ruolo anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ricalcola l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni di servizio. Se l’importo è superiore, l’Agenzia chiede la differenza al dipendente. Tfr in un fondo di previdenza complementare Anziché lasciarlo in azienda, alle condizioni che abbiamo appena visto, il Tfr può essere anche investito in un fondo di previdenza complementare come, ad esempio, un fondo pensionistico. In questo caso, dal punto di vista della tassazione, è possibile dedurre dal reddito complessivo Irpef le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Purtroppo la tassazione del rendimento finale di una forma di previdenza complementare è stata quasi raddoppiata nel 2015: dall’11% è passata al 20% sul 62,5% del rendimento che deriva dall’investimento in Titoli di Stato. Inoltre, è salita dall’11% al 17% la tassazione sulle rivalutazioni dei fondi Tfr effettuate dal 1 gennaio 2015. (1) Art. 17 TUIR. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132004_tfr-come-si-calcola-e-come-viene-tassato Foto: http://www.pmi.it/tag/trattamento-fine-rapporto

Furbetti del cartellino: nuova sentenza della Corte di Cassazione. Il licenziamento è legittimo

Cassazione, Sent. n. 17637 del 6 settembre 2016. Per i furbetti del cartellino non sarà vita facile. La Corte di Cassazione ha depositato la sentenza che legittima il licenziamento per i dipendenti pubblici accusati di manipolazione dei badge marcatempo. Ecco il caso del medico dell’Asl Roma C. Il caso riguarda un dipendente dell’Asl Roma C: dopo la timbratura in entrata del cartellino marcatempo, il dipendente si era allontanato dal posto di lavoro. Il cartellino risultava, poi, timbrato anche all’orario d’uscita dal turno presso la struttura ospedaliera di servizio. Secondo i giudici, il comportamento del dipendente pubblico costituisce falsa attestazione della propria presenza in servizio. A fronte delle sentenze passate in giudicato, però, che avevano stabilito la colpa del lavoratore, quali sono le motivazioni addotte dinnanzi alla Corte di Cassazione? Non si può stabilire se sia menzogna o verità, ma la giustificazione apportata dal dipendente pubblico appare quantomeno poco credibile. Un periodo di forte stress, che avrebbe coinvolto la propria capacità di intendere e di volere, seguito da un forte esaurimento nervoso. Il motivo della fuga dal lavoro sarebbe stato, secondo le parole dell’ormai ex dipendente pubblico, l’assistenza da fornire agli anziani genitori.Un forte esaurimento che, però, non avrebbe coinvolto la propria capacità e soprattutto il tempismo a presentarsi presso il posto di lavoro al termine del turno lavorativo. Ecco perchè la Corte di Cassazione non ha ammesso il ricorso. L’irrilevanza delle motivazioni: il dipendente può essere licenziato La Corte di Cassazione si è espressa quindi circa la legittimità del licenziamento del medico «furbetto», affermando come le ragioni apportate per giustificare il proprio comportamento fossero irrilevanti. Il dottore, infatti, non aveva richiesto l’autorizzazione per assentarsi dal luogo di servizio, e si era assentato dopo aver falsificato la sua presenza sia in entrata che in uscita. Le diposizioni di legge che ammettono il licenziamento dei dipendenti pubblici in casi come questo si ritrovano nell’art.55ter del decreto legislativo 165\2001, il Testo unico sul pubblico impiego: si tratta di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con modalità fraudolenta. Corte di Cassazione: non solo licenziamento. E’ truffa aggravata La Corte di Cassazione non si è limitata soltanto a legittimare il licenziamento del medico assenteista. Nella sentenza ha osservato come la falsa attestazione possa anche essere considerata come un caso di truffa aggravata. La falsificazione dei sistemi marcatempo, se perpetuata per periodi considerati economicamente apprezzabili, potrebbe arrecare un danno economico a carico della pubblica amministrazione. L’osservazione, quindi, potrebbe portare a nuovi risvolti sulle sanzioni e sulle condanne inflitte ai furbetti del cartellino. Dopo i recenti scandali della pubblica amministrazione, che hanno coinvolto diversi dipendenti statali, sorpresi a timbrare il cartellino, per poi allontanarsi dal posto di lavoro e dedicarsi ad attività personali, la Sentenza arriva come una conferma ulteriore. Conferma che, inoltre, si aggiunge alle recenti modifiche apportate al processo disciplinare diretto, previsto dalla Riforma Madia, per i dipendenti pubblici accusati di uso fraudolento dei badge marcatempo. Insomma, per i furbetti del cartellino, da oggi ancor di più, non sarà vita facile. Fonte: https://www.forexinfo.it/furbetti-cartellino-licenziamento-corte-cassazione Foto: http://www.faresoldierisparmiare.it/-/statali-furbetti-licenziamento-immediato/

Tasse non pagate: quando il commercialista negligente paga

Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 09/06/2016 n. 11832 In tema di omesso versamento di tasse, al fine di evitare sanzioni, il contribuente deve dimostrare la negligenza del proprio commercialista e che il fatto sia stato denunciato alla magistratura. E’ quanto emerge dall’ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione del 9 giugno 2016. Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, all’art. 5, richiede la consapevolezza in capo al contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non necessariamente deve essere dolosa, posto che la legge sanziona anche la mera colpa (Cass. n. 22890/2016). Gli obblighi tributari attinenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non si considerano assolti da parte del contribuente per il solo fatto di avere affidato le relative incombenze ad un professionista, richiedendosi una attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento da parte del commercialista, con il quale quest’ultimo mascheri il proprio inadempimento (Cass. n. 27712/2013). Di conseguenza, l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere telematicamente la dichiarazione alla Agenzia delle Entrate non esonera il contribuente a vigilare sul corretto adempimento del mandato medesimo; il contribuente deve presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, deve redigerla in modo fedele e deve fare i versamenti dovuti. Nel caso in cui, come nella specie, il contribuente si avvalga di un professionista per la compilazione e la trasmissione telematica del modello è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (Cass. n. 13068/2011 e Cass. n. 27712/2013). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/19/tasse-omesso-versamento-commercialista Foto: http://tasse.economia-italia.com/2015/11/modello-730-con-visto-infedele-responsabilita-caf-commercialisti.html

Cassazione Civile: valido il matrimonio celebrato in via telematica

Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza 25 luglio 2016, n. 15343 La Cassazione ha stabilito che: “il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. In altre parole, nel caso di specie, riguardante un matrimonio celebrato in via telematica tra cittadina italiana e un cittadino del Pakistan, secondo la Cassazione: “se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano”. La Cassazione ha così rigettato l’impugnazione del Ministero dell’Interno, fondata sulla tesi secondo la quale: “la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio”. Avverso l’argomento della contrarietà all’ordine pubblico italiano, la Cassazione ha ricordato che: “Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili”. Inoltre, e più in particolare, rilevando che: “il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito ne’ di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano”. Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui. Link alla sentenza: http://www.filodiritto.com/documenti/2016/matrimonio-in-via-telematica.pdf Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/matrimonio-cassazione-civile-valido-il-matrimonio-in-via-telematica.html Foto: http://www.villaalthearicevimenti.com/it/post-12/oneri-e-onori-delle-amiche-della-sposa:-l’addio-al-nubilato

Il deposito dell’appello con “velina”: improcedibilità o nullità sanabile?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016 dirimono un contrasto giurisprudenziale su alcune questioni relative alla improcedibilità e inammissibilità dell’appello. La questione che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite è la seguente. Il titolare di una ditta agiva in giudizio per ottenere il pagamento della somma di allora Lire 25.642.000 quale corrispettivo dovuto in forza di un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, nonchè di altre due somme per indennità di mancato guadagno e restituzione della c.d. ritenuta di garanzia. Il tribunale riconosceva all’attore la somma di € 8.181,19; la convenuta soccombente notificava un primo atto di appello in data 12/11/2004, non lo iscriveva a ruolo, e notificava successivamente in data 26/11/2004 un secondo appello, che veniva iscritto a ruolo mediante deposito non dell’orginale della citazione di appello, bensì di una “velina”. Parte appellata iscriveva a ruolo il primo appello al solo dichiarato fine di ottenere la declaratoria della sua improcedibilità, ed eccepiva la inammissibilità del secondo appello, anche per essere stato iscritto con velina. La Corte distrettuale, riuniti i due appelli, ridimensionava nel merito il dovuto a favore dell’attore/appellato in 648,00 Euro, oltre interessi legali dal 7 marzo 2001 al saldo, e rigettava l’eccezione di improcedibilità del primo appello ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, e di inammissibilità del secondo. Al riguardo, la Corte di Appello rilevava che: a) secondo l’esegesi dell’art. 358 c.p.c., il secondo appello non poteva dichiararsi inammissibile in ragione della improcedibilità del primo, in quanto quest’ultima non era stata dichiarata ancora all’atto della sua proposizione e, d’altro canto, il secondo appello era stato proposto quando ancora non era trascorso il termine ai sensi dell’art. 326 c.p.c., decorso dalla notificazione del primo appello; b) non era fondata l’eccezione di inammissibilità del secondo appello in quanto iscritto con la “velina”, trattandosi di una mera irregolarità formale non pregiudizievole per la parte appellata. L’appellato soccombente proponeva quindi ricorso per Cassazione: la Seconda Sezione Civile della Cassazione, ritenendo che la decisione implicasse la soluzione di due questioni, sulle quali ravvisava l’esistenza di contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, rimetteva il ricorso al Primo Presidente, perchè valutasse l’opportunità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in una lunga e articolata sentenza, enuncia i seguenti principi di diritto in merito alle questioni sollevate dal ricorrente in punto di improcedibilità e inammissibilità. A) Quanto alla prima questione, è principio di diritto che “Nel rito ordinario, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un’iscrizione tardiva e, dunque, determinativa dell’improcedibilità dell’appello da essa introdotto, non consuma il potere di impugnazione, perchè l’art. 358 c.p.c., intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – della già avvenuta declaratoria della improcedibilità del primo appello”; e ancora: “quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purchè il termine per l’esercizio del diritto di appellare non sia decorso”; per verificare se il secondo appello è tempestivo occorre aver riguardo (non al termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.), ma a quello breve di cui all’art. 325 c.p.c., il quale, “solo in difetto di notificazione della sentenza appellata anteriormente a quella del primo appello in modo idoneo a farlo decorrere (art. 285 c.p.c.), decorre dalla data di perfezionamento per il destinatario della notificazione della prima impugnazione”. B) Quanto alle seconda delle questioni in esame, circa le conseguenze dell’iscrizione a ruolo “con velina” delle cause di appello, le Sezioni Unite precisano che “l’art. 348 c.p.c., comma 1, quando commina l’improcedibilità dell’appello “se l’appellante non si costituisce nei termini”, dev’essere inteso nel senso che tale sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’art. 165 c.p.c., oppure una costituzione tardiva e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165”. quindi la costituzione dell’appellante nel termine senza il deposito dell’originale della citazione e, come nella specie, con una c.d. velina, non determina di per sè l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità sanabile; in caso di costituzione tempestiva, ma carente sotto il profilo dell’osservanza delle forme, l’appellante può compiere, di sua iniziativa, le attività che servano ad integrarle successivamente (ad esempio mediante attività di deposito dell’originale) entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., : la nullità sarà quindi superata; nel caso in cui la tempestiva costituzione avvenga senza il deposito dell’originale della citazione entro la prima udienza ex art. 350 cpc comma 2, la nullità della costituzione in giudizio dell’appellante, potrà, sempre entro la prima udienza di cui all’art. 350, comma 2, c.p.c., essere sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione in giudizio dell’appellato, a condizione, però, che questi provveda a depositare la copia della citazione notificatagli dall’appellante e da questa sia possibile verificare la tempestività della costituzione dell’appellante. Link alla sentenza: http://www.neldiritto.it/public/pdf/16598_08_2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/il-deposito-dell-appello-con-velina-improcedibilita-nullita-sanabile-103215.html

Riconoscimento diritto assegno invalidità: Cassazione enuncia criteri

Cass., Sez. IV, Sen. n. 17445/2016 del 31 agosto 2016 La delimitazione dei presupposti temporali ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità: ecco la questione sulla quale, con Sentenza n. 17445/2016 depositata il 31 agosto, si è concentrata l’indagine della Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione. Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, la Corte d´appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante ed Inps, aveva confermato la stessa sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto all’appellante (allora attrice) l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio, condannando l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. La Corte aveva infatti ritenuto che nel regime previsto dall´art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall’art. 19 della legge n. 482 del 1968, il mancato collocamento al lavoro rappresentasse un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova avrebbe dovuto essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non avrebbe potuto supplire la prova dello stato di disoccupazione. Aveva invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violassero i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale. Il fulcro della questione, hanno rilevato i Giudici Supremi nel riesaminare il caso, era costituito dal requisito della «incollocazione al lavoro», nel contesto normativo intercorrente tra l´entrata in vigore della l. n. 68/1999 e della l. n. 247/2007. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, infatti, il requisito occupazionale era cambiato, non richiedendosi più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individuava il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. La Corte costituzionale – ha notato la Sezione – aveva ritenuto incostituzionali le previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, potendo lo stesso ritardare oltre i tempi tecnici occorrenti per l´accertamento per disfunzioni dell´apparato burocratico. Pertanto, l´unica interpretazione idonea ad evitare il contrasto con i principi su richiamati era che ai fini della sussistenza del requisito di incollocazione al lavoro, doveva essere ritenuta sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposti agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 dei 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l´iscrizione negli elenchi). Il disabile in tal caso, secondo i Giudici Supremi, è tenuto a fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo, anche mediante presunzioni. Deve poi aggiungersi, ha rilevato la Sezione, che se l´interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l´assegno d´invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l´iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità dei 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all´accertamento delle commissioni ex lege n. 104 del 1992. Anche in questo caso l´interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l´iscrizione negli elenchi. In conclusione, ha spiegato la Sezione della SC, dalla entrata in vigore della L. n. 68 dei 1999 sino a quando ia L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l´assegno d´invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all´accertamento delle condizioni sanitarie per l´iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l´accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l´iscrizione. Alla luce dei principi su enunciati il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata. Link alla sentenza: http://www.avvocatirandogurrieri.it/file/17445.pdf Fonte: http://www.avvocatirandogurrieri.it/Prova-dello-stato-di-inoccupazione-sufficiente-al-fine-del-riconoscimento-del-diritto-allassegno-di.htm Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/ricorso-invalidita-civile-accertamento-tecnico-preventivo-a-carica-del-richiedente/