Trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016 Al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità può essere trasformata in pensione in vecchiaia, ma il periodo di godimento della prima non può rientrare nel calcolo dell’anzianità contributiva. E’ quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione (1). Secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte (2), la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile qualora per tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’assegno di invalidità, il periodo di godimento della pensione di invalidità non può essere utilizzato per incrementare l’anzianità contributiva. La legge (3) prevede espressamente che al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. Secondo i giudici, tale regola prevista per l’assegno di invalidità non può applicarsi anche alla pensione di invalidità. Ciò in quanto manca una norma che dispone espressamente l’utilizzabilità del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. Ad escludere l’applicazione sono anche il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono l’incremento dell’anzianità contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi e le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo è sottoposto a condizioni più rigorose. (1) Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016. (2) Cass. S.U. sent. n. 8433/2004. (3) Art. 1, c. 10, L. n. 222 del 1984. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/134654_trasformare-la-pensione-di-invalidita-in-pensione-di-vecchiaia Foto: http://www.pmi.it/tag/riforma-pensioni
Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

Consiglio di Stato – Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304 Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria. La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto. Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio. Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato. Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”. Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”. A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa. Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria”. Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/chance-consiglio-di-stato-la-perdita-di-chance-e-fonte-di-autonoma-tutela-risarcitoria.html Foto: https://www.flickr.com/photos/pippobl/4497059199
Corte Costituzionale: i permessi per l’assistenza dei disabili spettano anche ai conviventi

Corte Costituzionale, sentenza 23/09/2016 n. 213 Con l’importante sentenza n. 213 del 2016 la Corte costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992. Il Caso Un dipendente dell’azienda sanitaria di Livorno instaurava una controversia nei confronti della stessa per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, con il quale conviveva “more uxorio” e che risultava portatore di una gravissima ed irreversibile disabilità (morbo di Parkinson), chiedendo, contestualmente, di recuperare nei riguardi della medesima azienda – in tempo e in denaro – le ore di permesso che erano state da lei utilizzate per garantire l’assistenza già prestata al proprio convivente per un pregresso periodo di circa sette anni, su autorizzazione della stessa datrice di lavoro, che gliela aveva successivamente revocata sul presupposto dell’insussistenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito. L’adito giudice del lavoro presso il Tribunale solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della famosa legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disciplinatrice dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate) “nella parte in cui non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”, per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Infatti, secondo la prospettiva del giudice rimettente, la suddetta norma censurata – nel non includere nella platea dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio – contrastava: con l’art. 2 Cost., in quanto non avrebbe permesso al soggetto interessato dalla grave disabilità di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che lo stessa aveva contribuito a determinare e in cui si era venuta sviluppando la sua personalità; con l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché avrebbe prodotto una irragionevole discriminazione – con riferimento all’assistenza da garantire mediante il godimento dei permessi retribuiti – tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto versante in identiche condizioni appartenente ad una famiglia fondata sul matrimonio, in tal modo ledendo il diritto alla tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave, nonché alla tutela della dignità umana e, quindi, dei diritti inviolabili dell’uomo, da qualificarsi come beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità. Nella costituzione dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei ministri – entrambi propendenti per la non fondatezza della evidenziata questione di costituzionalità – il Giudice delle leggi, dopo aver ravvisato la pacifica rilevanza della stessa, ne ha dichiarato anche la fondatezza nel merito, ritenendo che “non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, violava i parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione”. La decisione della Corte costituzionale Nel ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, i giudici della Consulta hanno osservato come le successive modifiche intervenute, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, avevano ristretto il novero dei beneficiari dei permessi di cui alla norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità. Infatti, se, da un lato, avevano eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, avevano riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione avrebbe potuto essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere (trattavasi dei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità avevano compiuto i 65 anni di età o fossero risultati affetti da patologie invalidanti). In ogni caso, nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, era stato espunto espressamente il requisito della “convivenza”. Prima di pervenire alla declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio di costituzionalità nella parte in cui non prevedeva il diritto alla fruizione dei permessi in favore dei conviventi, la Corte costituzionale ha rilevato che esso costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi, in effetti, di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è fondato sul riconoscimento della cura alle persone affette da grave disabilità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. In sostanza, in virtù dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ragione giustificatrice del riconoscimento di tale diritto è da rinvenire nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare e questa esigenza si avverte tanto allorquando i soggetti tutelati risultino affetti da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Alla stregua di quanto chiarito, quindi, l’istituto del permesso mensile retribuito si pone in un
Responsabilità medica: la perizia penale vale anche in sede civile

Cass., Sentenza n. 18595/2016, depositata il 22 settembre 2016 Se la responsabilità del medico è accertata in sede penale, tale accertamento fa fede anche nella sede civile ove si discuta di tutti i legittimi risarcimenti. Così statuendo nella sentenza numero 18595/2016, depositata il 22 settembre e qui sotto allegata, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, se dagli accertamenti eseguiti per la decisione penale è emersa in maniera conclamata la responsabilità del sanitario, nel corso del giudizio civile non è necessario disporre una nuova CTU. Nel caso di specie la consulenza alla base della sentenza penale, con la quale era stata accertata una pesante fattispecie di responsabilità medica, era stata talmente precisa da privare di ogni senso una nuova perizia. Il medico, dinanzi a una piccola paziente alla quale era stato diagnosticato un trauma cranico a seguito di una caduta dalla bicicletta, non aveva valutato il grado di compromissione della coscienza attraverso la Glasgow Come Scale né aveva effettuato i relativi controlli ogni mezz’ora avvalendosi di persone esperte e in ambiente sterile. Egli inoltre aveva classificato il trauma cranico all’atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell’ambito dei traumi lievi mentre dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava sin da subito di un trauma di moderato. Infine il sanitario non aveva disposto il trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate, come invece consigliava l’accertamento del solo edema diffuso e perifocale. Occorre fare attenzione però: quello che ha ispirato la decisione della Cassazione in commento non può essere reputato un principio assoluto. Esso, infatti, vale solo se in sede penale la persona offesa si è costituita parte civile e la perizia è stata quindi espletata nell’ambito di un procedimento in cui vi era un effettivo contraddittorio tra le parti. In simili casi è infatti facile che il giudice penale, dopo aver accertato la responsabilità, rinvii al giudice civile per la liquidazione del danno, con conseguente applicabilità di quanto sancito dalla sentenza numero 18595/2016. Non è così, però, in tutti gli altri casi: se la persona offesa non si è costituita in sede penale, non è possibile che la perizia, emessa senza la sua partecipazione al contraddittorio, faccia fede nei suoi confronti anche in sede civile. Nel caso specifico, i genitori della piccola si erano costituiti in sede penale ed ecco, quindi, che una nuova CTU non serve perché quella già fatta è più che sufficiente. La Corte d’appello di Ancona ha, quindi, errato nel non considerare che il giudizio dinanzi a sé “era la continuazione del giudizio di appello penale già svoltosi resosi necessario per motivare adeguatamente sul nesso di congruenza causale” e nel conferire, così, a dei nuovi consulenti tecnici un ulteriore accertamento dei fatti e una nuova acquisizione delle prove. Insomma: il giudice del merito “non poteva disporre l’acquisizione di nuovo materiale cognitorio per accertare la fenomenologia di fatti già acclarati ed acquisiti, né demandare il suddetto giudizio logico-giuridico ai nuovi consulenti”. Il ricorso dei genitori della piccola va accolto: la Corte di appello deve procedere a un nuovo esame. Link alla sentenza: http://www.sugamele.it/allegati/23-09-2016-1_18585_2016.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23485-responsabilita-medica-la-perizia-penale-vale-anche-in-sede-civile.asp Foto: http://www.responsabilecivile.it/responsabilita-medica-le-linee-guida-non-misure-cautelari/
Cassazione: riduzione per riorganizzazione aziendale e scelta dei lavoratori da licenziare

Cassazione, sentenza n. 18409/2016 Con sentenza n. 18409/2016, la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, mediante l’accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione del numero degli addetti, la scelta dei lavoratori da licenziare risulta rispettosa dei principi di correttezza e buona fede quando avvenga sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato, in ragione della necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-riduzione-per-riorganizzazione-aziendale-e-scelta-dei-lavoratori-da-licenziare Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395
Processo tributario: i chiarimenti sulla notifica del ricorso per Cassazione

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 20/07/2016 n. 14916 Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’importante e recente sentenza n. 14916, depositata in cancelleria il 20 luglio 2016, hanno chiarito alcuni aspetti in materia di notifica del ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario. In primis, la Suprema Corte è intervenuta sulle nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, stabilendo i seguenti principi di diritto. A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello: a1) un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (tra altre, Cass., sez. un., nn. 6248 del 1982 e 9539 del 1996, nonché Cass. nn. 1100 del 2001 e 5025 del 2002); a2) altro indirizzo, muovendo dal medesimo presupposto, perviene alla opposta conclusione secondo cui la notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., ma non privo di un qualche collegamento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla e non inesistente (e, quindi, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata), in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni di legge, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e 16952 del 2006). B) Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello: b1) anche in questo caso, ed analogamente, secondo un primo indirizzo la notificazione è affetta da giuridica inesistenza e non da mera nullità (con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione), dal momento che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta dall’art. 85 cod proc. civ. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore (tra altre, Cass., sez. un., n. 3947 del 1987 e Cass. nn. 9147 del 2007, 3338 del 2009, 13477 del 2012); b2) altro orientamento ritiene, invece, che una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, con l’effetto che la rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto Io scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al luogo ed alla parte destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (ex aliis, Cass. nn. 22293 del 2004, 13667 del 2007 e 13451 del 2013). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali), che consiste nell’individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell’atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano. L’unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell’invalidità della notificazione è l’art. 160, il quale, sotto la rubrica “Nullità della notificazione”, dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l’art. 156 (“Rilevanza della nullità”), il quale prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (primo comma); “Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (secondo comma); “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del principio dell’assorbimento nei mezzi di gravame sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia non è appagante, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14916/16. Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè
Alla locazione commerciale tra ”privati” non si applica la disciplina del consumatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 10/08/2016 n. 16889 La clausola di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato a negozio prevedeva che il conduttore non potesse pretendere, rinunciandone espressamente, indennità per danni cagionati da eventi atmosferici, alluvioni e terremoti, da rotture di condutture, da macchie di umidità, da infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato, e neppure indennità per il mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato che poteva verificarsi in dipendenza dei lavori di restauro. Il verdetto reso dal giudice di seconde cure, e confermato da quello di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 10 agosto 2016, n. 16889), ha affermato la natura non vessatoria di tale pattuizione. Ciò comporta che la stessa non doveva essere approvata specificamente per iscritto. Si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, affinché una clausola possa considerarsi vessatoria, occorre la predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali del contratto e, inoltre, chi abbia interesse a far valere l’inefficacia asserendone la natura vessatoria, ed in mancanza di specifica approvazione per iscritto, deve provare la predisposizione unilaterale, della clausola stessa, ad opera dell’altro contraente. Mancando, nel caso di specie, i due requisiti, ovvero la natura vessatoria della clausola e la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti, la domanda è stata rigettata. Il collegio ha osservato che il contratto di locazione de quo non era stato stipulato fra un professionista ed un consumatore, bensì fra privati, con la conseguenza che non trovava applicazione la disciplina consumeristica. Richiamando un proprio precedente (Corte di Cassazione, Sezione I civile, 19 marzo 2003, n. 4036), i giudici ermellini rammentano che l’articolo 1341 c.c., al II comma, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore dell’autore del modulo seriale, e quindi del predisponente, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso ovvero sospensione degli effetti del contratto, oppure sanciscono, a carico dell’altra parte, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o di deroga alla competenza, evidenziando che tale elencazione ha carattere tassativo e non esemplificativo, sicché ne risulta esclusa l’applicazione analogica, ma non l’interpretazione estensiva. Ciò posto, la peculiare clausola che vincolava il ricorrente non rientrava nel genere di quelle indicate nell’articolo 1342 c.c., né risultava assimilabile ad alcuna di quelle. Nel motivare il rigetto, il collegio conclude che, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., come anche confermato dalla giurisprudenza uniforme della stessa Corte, “un contratto é qualificabile per adesione solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio e’ stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti […]”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/locazione-commerciale Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiAzoa2l6DPAhXCUBQKHf53BfQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.avvocatoamilcaremancusi.com%2Fcon-la-vendita-dellimmobile-locato-si-cede-anche-il-contratto-di-locazione%2F&psig=AFQjCNFBYc71r74meDAlwQJxOf2omnXqlg&ust=1474537776237735
Cassazione: valida la notifica a persona diversa anche se non convivente

Cassazione, sentenza n. 16499/2016 La V° Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16499/2016 interviene in tema di regolarità delle notifiche di atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinatario. Un contribuente impugnava la cartella di pagamento per IVA, IRPEF e contributo SSN per l’anno di imposta 1997, lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo. In primo grado l’impugnazione veniva respinta, mentre in grado di appello la Commissione Tributara Regionale, in riforma della sentenza della CTP, riteneva fondati i motivi di doglianza del contribuente: in particolare, esaminate le relate di notifica degli atti prodromici della cartella, la CTR accertava che: la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale e che gli atti erano stati consegnati in assenza del destinatario a persona presente nell’abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario; sulla scorta della certificazione anagrafica, risultava che la cognata che aveva ricevuto l’atto non conviveva con il contribuente (risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso); visto che la ricevente non era di fatto familiare convivente del contribuente la notifica degli atti presupposti era nulla. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella per i motivi suesposti. Per la ricorrente, lo stato di convivenza non è necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non possono avere rilevanza esclusiva, giacchè non danno certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario. La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, osserva sul punto: a) in base all’art. 139 c.p.c. l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione; b) il rapporto di convivenza non è prescritto dall’art. 139, comma 2 cit.; c) per costante interpretazione, l’art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario; d) la presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato; e) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/cassazione-valida-la-notifica-persona-diversa-anche-se-non-convivente-103236.html Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/22237-compiuta-giacenza-quando-la-notifica-e-nulla.asp
Sezioni Unite: impugnazione notificata senza alcune pagine e sorte processuale

SS.UU. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14/09/2016 intervengono sulla questione della inammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato alla controparte privo di alcune pagine. La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da una controversia promossa da un Condominio e avente ad oggetto la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d’uso dei locali di proprietà di Tizio e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. il Birillo, dell’attività di bar-tavola calda, per la quale tra l’altro erano stati eseguiti lavori di adeguamento degli impianti. Il giudice di primo grado accoglieva le domande attoree e, proposto gravame, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per incompetenza territoriale. La società notificava in data 04/02/2014 ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale; il Condominio con controricorso eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La società ricorrente, in data 9/11-4-2014, notificava nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine. Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato eccepiva nuovamente l’inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perchè notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione. La Seconda Sezione della Corte ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione, tra cui quella relativa alla inammissibilità del ricorso notificato privo delle pagine pari. Pertanto disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione, tra altri, del contrasto formatosi sul seguente quesito: – se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l’incompletezza dell’atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l’inammissibilità dell’impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione. Sul punto si registrano due diversi orientamenti: a) secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione; b) per un secondo orientamento, minoritario, se nella copia dell’atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica…tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica ex art. 291 cpc che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Senza voler qui ripercorrere tutto il ragionamento seguito, si rileva che per le Sezioni Unite la seconda soluzione appare preferibile, sulla base delle seguenti considerazioni: il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni: oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 2) o a vizi di forma o di contenuto dell’atto di impugnazione (artt. 365, 366 e 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l’interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.); le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall’esistenza di un vizio di difformità dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale; al contrario, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione; L’ orientamento minoritario,si legge nella sentenza, è preferibile inoltre per i seguenti motivi: in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio, ritiene configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, e ravvisa conseguentemente la possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica. Inoltre, dal punto di vista sistematico, presuppone la prevalenza dell’originale dell’atto rispetto alla copia notificata, laddove l’indirizzo maggioritario, nel ricollegare alla notifica dell’atto incompleto l’inammissibilità dell’impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell’atto notificato rispetto all’originale. tale assunto contrasta manifestamente con l’affermazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie. Pertanto, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Link alla sentenza: http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-sez-unite-18121-2016/ Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/impugnazione-notificata-senza-alcune-pagine-inammissibilita-dell-atto-nullita-della-notifica-decidono-le-sezioni-unite-103234.html Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
Esenzione dal ticket sanitario: come ottenerla?

Reddito, patologia, gravidanza, invalidità. Ci sono molti casi in cui è possibile non pagare visite ed esami medici. Basta portare all’Asl la documentazione. Chi, purtroppo, frequenta Asl e ospedali perché costretto ad una prestazione sanitaria sa che la forbice delle Regioni sulla spesa si è fatta sentire eccome. Resta, comunque, il diritto all’esenzione dal ticket per alcune tipologie di pazienti o di malattie. Vediamo quali sono e quale pratica seguire per ottenere l’esenzione. Esenzione dal ticket sanitario: chi ne ha diritto Partiamo dalle prestazioni medico-sanitarie, quelle visite ed esami che, per chi non è esente dal ticket, significano un costo di 36 euro (più altri 30 euro, nel peggiore dei casi, richiesti da alcune Regioni se la prestazione supera il costo di 100 euro, ad esempio una risonanza magnetica). All’esenzione dal ticket sanitario per le prestazioni medico-sanitarie hanno diritto gli invalidi, chi viene riconosciuto in condizioni di difficoltà socio-reddituali, chi soffre di particolari patologie, le donne in stato di gravidanza ed i pazienti riconosciuti con diritto all’esenzione nelle singole normative regionali. Come abbiamo visto, può ottenere l’esenzione dal ticket sanitario chi è in difficoltà economiche. Cosa si intende? Vengono esentati: i pazienti con meno di 6 anni o con più di 65, nel cui nucleo familiare il reddito non supera i 36.151,98 euro (il codice di esenzione è E01); i disoccupati e i rispettivi familiari a carico con un reddito annuo inferiore a 8.263,31 euro, o con un reddito annuo del nucleo (nucleo di 2 componenti con coniuge a carico) inferiore a 11.362,05 euro (il codice di esenzione è E02); i pazienti che sono titolari di assegno o pensione sociali ed i loro familiari a carico (codice di esenzione E03); i titolari di pensioni minime che abbiano compiuto i 60 anni ed i familiari a carico alle stesse condizioni di reddito del caso precedente (codice di esenzione E04). Come ottenere l’esenzione dal ticket per reddito Il certificato per ottenere l’esenzione dal ticket per reddito viene rilasciato dopo che il paziente ha compilato un’autocertificazione in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti per l’esenzione. L’autocertificazione va presentata all’Asl di competenza insieme ad un documento di identità e alle tessere sanitarie del richiedente e degli eventuali beneficiari dell’esenzione. L’autocertificazione relativa all’esenzione per disoccupazione (codice E02), deve essere presentata annualmente all’ASL, che rilascia uno specifico attestato. Se i requisiti per usufruire dell’esenzione dal ticket vengono meno, l’interessato è tenuto ad informare la sua Asl. Tenendo conto che raccontare il falso (o nascondere il vero) è perseguibile penalmente. Come ottenere l’esenzione dal ticket per invalidità Altra categoria che può ottenere l’esenzione dal ticket sanitario, è quella degli invalidi. Sono interessati, per tutte le prestazioni, gli invalidi di guerra e per causa di servizio fino alla quinta categoria, gli invalidi di lavoro con una riduzione delle capacità di almeno il 67%, gli invalidi civili che hanno diritto all’assegno di accompagnamento, i ciechi ed i sordomuti, i sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti e le vittime della criminalità organizzata o del terrorismo. Tutti gli altri invalidi che non appartengono ad alcuna di queste categorie possono ottenere l’esenzione dal ticket solo per la prestazione che riguarda la loro invalidità. Ovviamente, tutti loro dovranno presentare il relativo certificato di invalidità per poter ottenere l’esenzione dal ticket. Come ottenere l’esenzione dal ticket per patologia Chi soffre di patologie particolari o di malattie rare ha diritto ad ottenere l’esenzione dal ticket sanitario. L’esenzione comprende tutte le prestazioni specialistiche relative al trattamento di queste malattie, al successivo monitoraggio e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti. Rientrano nell’esenzione anche le prestazioni strumentali alla diagnosi e agli esami genetici sui familiari del paziente. Per ottenere l’esenzione dal ticket per patologia cronica o malattia rara, è necessario presentare un certificato medico rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico. In alternativa, si deve consegnare all’Asl competente la copia della cartella clinica o del verbale di invalidità in cui venga attestata la patologia. L’Asl, a sua volta, rilascerà l’attestazione di esenzione con il codice identificativo da applicare alla ricetta e l’elenco delle prestazioni esenti dal ticket. Esenzione dal ticket sanitario: altri casi E’ possibile ottenere l’esenzione dal ticket sanitario anche in questi casi: alcuni esami per la diagnosi precoce dei tumori; test dell’HIV (gratuito ed anonimo per tutti, compresi gli stranieri che non hanno il permesso di soggiorno); stato di gravidanza. In particolare, l’esenzione copre: visite ostetrico-ginecologiche da eseguirsi con cadenza periodica durante la gestazione; accertamenti specifici: monitoraggio della gravidanza se vengono riscontrate minacce di aborto; diagnosi prenatale se si presentano delle situazioni di rischio; analisi in fase preconcezionale sulla donna o sulla coppia per accertare eventuali elementi a rischio per una futura gravidanza. Per quanto riguarda l’esenzione dal ticket sui farmaci, la normativa viene dettata dalle singole Regioni. Alcune (come la Toscana, l’Emilia Romagna o la Val d’Aosta) hanno deciso di non prevedere la compartecipazione dei cittadini alla spesa per quanto riguarda i farmaci di fascia A (medicinali essenziali o finalizzati alla cura di malattie croniche). Altre, come la Lombardia, applicano un ticket fisso per la ricetta (non più di 4 euro). C’è invece chi, come la Regione Lazio, fa pagare un ticket variabile in base al costo del farmaco. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132879_come-ottenere-lesenzione-dal-ticket-sanitario Foto: http://www.cassibile.com/apertura/esenzione-ticket-sanitari-rinnovare/