Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/09/2016 n. 18773 La Corte di Cassazione ribadisce il ruolo esclusivo dei medici legali nella valutazione dei postumi da sinistri, interpretando le disposizioni contenute ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, le quali, per lo stesso giudice, devono essere lette in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi qualora esistenti. Nei fatti, una donna aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la proprietaria di un veicolo e la relativa compagnia di assicurazioni, al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, e delle lesioni patite, a seguito di un sinistro stradale. Il Tribunale, in secondo grado, accoglieva parzialmente le doglianze della danneggiata e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 2054, comma III c.c., della proprietaria del veicolo per la verificazione dell’incidente, e altresì condannava la di lei assicurazione al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di circa curo 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con differente motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità, nella specie, della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”. La donna adiva quindi il giudice di legittimità, asserendo che, in base al presupposto che le lesioni personali patite dalla stessa ricorrente nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1/2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento allo specifico giudizio, già in corso alla data della relativa entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal sanitario di guardia al Pronto Soccorso e ciò, diversamente dalla sospetta lesione ossea, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Secondo la tesi difensiva, unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale. La Cassazione condivide la tesi esposta della ricorrente, puntualizzando che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano … ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)”. La prima norma riguarda il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo, ed entrambe risultano volte a stabilire la sussistenza ed, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto. Sono state condivise anche le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello nella parte ove aveva escluso che la ricorrente avesse fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il comma 3-quater dell’art. 32, come il comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Il giudice di appello è quindi incorso in un errore di diritto, escludendo la risarcibilità del danno biologico temporaneo in favore della ricorrente, nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/11/lesioni-e-invalidita-permanenti Foto: https://www.google.it/search?q=medico+legale+lesioni+e+invalidit%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi96cXgzvjPAhXH6xQKHVtfCvsQ_AUICigD&biw=1366&bih=654#imgrc=FuRBBh5PrarlBM%3A
Licenziamento, il datore non può usare il Gps come prova

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 05/10/2016 n. 19922 Il datore di lavoro non ha la possibilità di controllare (a distanza) i propri dipendenti mediante l’apparecchiatura GPS, in quanto trattasi di sistema di “controllo generalizzato” predisposto prima ancora dell’emergere di ogni e qualsiasi sospetto. Da ciò ne consegue che il datore non può utilizzarlo ai fini dei c.d. controlli difensivi al fine di verificare la violazione degli obblighi contrattuali. Così hanno deciso i giudici di legittimità con la decisione del 5 ottobre 2016, n. 19922, che hanno respinto il ricorso presentato dall’azienda di sorveglianza privata avverso la decisione della Corte d’Appello, con cui era stata confermata la illegittimità del licenziamento di un vigilantes. In base alle rilevazioni del sistema GPS (montato sull’autovettura a lui in dotazione) era risultato che il lavoratore non aveva effettuato tutte le ispezioni che aveva registrato nel rapporto di servizio. Da qui il provvedimento di recesso per licenziamento disciplinare per giusta causa. Nei motivi a sostegno del ricorso per cassazione la società aveva ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi per ritenere il controllo mediante il GPS un controllo difensivo, ovvero diretto all’accertamento della illiceità della condotta del dipendente, la verifica dei comportamenti ex post a seguito di sospetti (fondati), e la funzionalizzazione del controllo alla tutela dei beni aziendali. I giudici della Corte hanno respinto la tesi dell’azienda rilevando anzitutto come il sistema GPS sia stato predisposto ex ante e in via generale, quindi ben prima che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione da parte dei dipendenti. Il GPS funge anche da sistema generalizzato di controllo che risulta utilizzato dall’azienda indipendentemente da sospetti o reclami di clienti insoddisfatti del servizio. Nella decisione che si commenta si legge testualmente che “l’effettività del divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie della L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2; ne consegue che, se per l’esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratori medesimi” (Cass. n. 16622/2012; cfr. nonchè in senso conforme Cass. n. 4375/2010)”. Da tutto quanto sopra espresso ne consegue che risulta illegittimo il provvedimento di recesso operato nei confronti del vigilantes (che quindi deve essere reintegrato) laddove il licenziamento risulti fondato su fonti di prova tutte riconducibili al sistema satellitare montato sull’auto aziendale. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/11/licenziamento-il-datore-non-puo-usare-il-gps-come-prova Foto: Foto: http://www.gildavenezia.it/wp-content/uploads/2015/12/timbro-licenziamento11.jpg
Cassazionista, sostituto del non cassazionista, può presentare ricorso

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 n. 40517 E’ possibile, per il difensore non cassazionista, nominare un sostituto cassazionista al fine delle proposizione del ricorso. E’ quanto emerge dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 29 settembre 2016, nn. 40517 e 40518. Con le decisioni in commento, gli ermellini hanno esaminato “se al legale che assiste l’imputato d’ufficio e che non sia abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, sia consentito superare l’impedimento legale ad impugnare mediante esercizio della facoltà di designare un sostituto” che sia munito di tale abilitazione. In merito, l’art. 102 c.p.p., comma 1, prevede la facoltà per il difensore d’ufficio, nel caso in cui non gli sia consentito di compiere personalmente una determinata attività processuale, di attribuire tali funzioni ad un sostituto, nel qual caso la sostituzione comporta l’esercizio dei diritti e l’assunzione dei doveri del difensore sostituito. Nella giurisprudenza di legittimità si evince il principio secondo il quale il difensore sostituto, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori, è necessariamente limitato nella propria attività processuale, senza considerare che non avendo, il sostituito, alcuna legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, non avrebbe nemmeno potuto nominare un altro difensore il quale assume un potere di intervento del tutto analogo a quello del sostituito. Per risolvere tale inconveniente, sempre secondo tale filone interpretativo, il difensore sostituito avrebbe potuto solo sollecitare il giudice procedente affinché nominasse, egli stesso, un difensore sostituto abilitato alla proposizione del ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite non condividono tale orientamento, soprattutto a seguito della novella di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 60, il cui art. 4, modificando l’originale disposizione dell’art. 102 c.p.p., dispone che la nomina del sostituto debba avvenire senza particolari limitazioni, con la conseguenza che la nomina del sostituto processuale è possibile per qualsiasi difensore, anche d’ufficio, anche per l’intero procedimento. Conseguentemente è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cassazionista-sostituto-del-non-cassazionista-puo-presentare-il-ricorso
Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato

Cass., Sezione lavoro, Sent. n. 21209/2016 Il datore di lavoro non può esimersi dal retribuire i dipendenti se costoro si rifiutano di prestare servizio in una giornata festiva, nonostante sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 21209/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso proposto da una società del settore metallurgico contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, confermativa della decisione resa in primo grado. Nel merito era stata accolta la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della s.p.a. di condanna della datrice di lavoro a retribuire la festività dell’8 dicembre.In tale occasione, la Corte territoriale aveva ricordato che tale giornata rientrava ai sensi dell’art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l’attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. Tale diritto, precisava il giudice a quo, non risultava inciso dall’art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”: il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuitodirettamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare. In sede di legittimità, la società ribadisce, invece, che non spettava ai lavoratori la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa, avendo indebitamente I lavoratoriintimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui al CCNL. Si sarebbe trattato di un indebito rifiuto che aveva paralizzato la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL, infatti, prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, spiega il Collegio, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare.Fonte: Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato(www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij5KWtzevPAhXGWxoKHeZUCYQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.targatocn.it%2F2011%2F04%2F11%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fattualita%2Farticolo%2Fil-13-filcams-cgil.html&psig=AFQjCNH_E3CFkoo3na4zLbb_RCHXVxT0ug&ust=1477129134737576
Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti

Corte di Cassazione – Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20684 del 13/10/2016. Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti I giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20684 del 13 ottobre 2016, che accoglie le richieste di un dipendente pubblico dell’Inps. Quando spettano i compensi incentivanti? I compensi incentivanti sono premi di risultato, produttività o lavoro extra che vengono corrisposti in aggiunta al regolare stipendio in vari settori e da varie imprese. Nel caso specifico dell’Inps, la Legge n. 88 del 1989 prevede il versamento di “compensi incentivanti la produttività” ai dipendenti che partecipano alla realizzazione di “progetti a termine” in relazione all’attuazione di disposizioni legislative e per particolari esigenze organizzative. Il dipendente che ha fatto ricorso al tribunale dichiarava di non aver percepito tali compensi incentivanti per le giornate di permesso previste dalla Legge 104. Il lavoratore in permesso può ottenere i compensi? Il dipendente che usufruisce dei giorni di permesso per assistenza al familiare disabile previsti dalla Legge 104 ha diritto a premi di risultato e compensi incentivanti. I giorni di permesso, infatti, “sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri” e quindi “sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti”. Dunque, lo stipendio e gli altri tipi di retribuzione che il dipendente percepisce quando presta assistenza (nel limite dei tre giorni) al disabile devono essere gli stessi che vengono corrisposti quando effettivamente svolge prestazione lavorativa. Contano solo le ore effettivamente lavorate? In assenza di una documentazione specifica che attesti che i premi in oggetto debbano essere pagati solo in relazione alle ore di lavoro effettivo, in ogni caso, il datore di lavoro non può rifiutarsi di pagare il dipendente. Nel caso di specie, come si legge nella sentenza della Cassazione, l’Inps non può opporsi alla sentenza rivendicando l’effettiva assenza dal lavoro del dipendente perché l’Istituto “non ha prodotto la contrattazione articolata” che specifichi che “il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate”. Quali sono i permessi della Legge 104? Leggi anche: Legge 104: è giusto il licenziamento per chi abusa dei permessi? La Legge 104 del 5 febbraio 1992, ricordiamo, stabilisce all’art. 33 che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”, con grado di parentela fino al secondo grado, “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa”. L’assenza da lavoro, regolarmente retribuita, è dunque possibile solo quando il periodo di permesso viene utilizzato per l’assistenza al familiare diversamente abile. Tutte le altre attività, incluso il riposo reso necessario dalla stanchezza accumulata nell’assistere il familiare disabile, sono escluse. Fonte: http://www.diritto.it/docs/5091256-permessi-legge-104-spettano-lo-stipendio-e-i-compensi-incentivanti?source=1&tipo=news Foto: http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lotta-ai-furbetti-della-legge-104-92-in-arrivo-controlli
Avvocati: quanti crediti formativi occorre maturare

La legge sull’ordinamento professionale forense ha sancito, fra gli altri, l’obbligo della formazione continua degli avvocati (art. 11, Legge n. 247/2012). Con il regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 il Cnf ha disciplinato le modalità di attuazione dell’obbligo formativo. L’avvocato è tenuto a curare la propria formazione nell’arco di tutta la vita professionale, mediante la partecipazione a convegni e corsi accreditati dal Cnf e ad altre iniziative formative elencate nell’art. 13 del regolamento (fra le altre, ad es., la pubblicazione di saggi o articoli a carattere giuridico su riviste specializzate, anche online). Il periodo di valutazione dell’obbligo formativo ha durata triennale. Nel corso del triennio (l’attuale scadrà il prossimo 31 dicembre) l’avvocato deve maturare almeno 60 crediti formativi, di cui non meno di 15 per ciascun anno. Tra i crediti del triennio non meno di 9 devono riguardare la deontologia forense (o meglio, l’”ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale”), di cui almeno 3 per ciascun anno. E’ possibile conseguire crediti formativi anche frequentando corsi a distanza o e-learning (cd. FAD), ma i crediti ottenuti con queste modalità non possono superare il 40% del totale dei crediti nel triennio. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/17/avvocati-quanti-crediti-formativi-occorre-maturare Foto: http://www.inmediar.it/formazione/
La casella di posta come domicilio informatico

Corte di Cassazione, sentenza 31 marzo 2016, n. 13057 La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 13057, ha fissato alcuni decisivi principi in merito al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (previsto dall’art. 615 ter cod. pen.) e le caselle di posta elettronica. La fattispecie concreta era alquanto articolata: il Responsabile di un Ufficio di Polizia Postale aveva preso visione dei messaggi di posta elettronica di un suo sottoposto. dopo averlo allontanato dalla sia postazione di lavoro. Per questa violazione è stato condannato anche per il reato di violazione della corrispondenza di cui aveva preso contezza attraverso l’accesso abusivo. Articolo 1. La Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 13057, ha fissato alcuni decisivi principi in merito al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (previsto dall’art. 615 ter cod. pen.) e le caselle di posta elettronica. La fattispecie concreta era alquanto articolata: il Responsabile di un Ufficio di Polizia Postale aveva preso visione dei messaggi di posta elettronica di un suo sottoposto. dopo averlo allontanato dalla sia postazione di lavoro. Per questa violazione è stato condannato anche per il reato di violazione della corrispondenza di cui aveva preso contezza attraverso l’accesso abusivo. 2. La prima questione che si pone la Corte Suprema è la premessa necessaria del sillogismo: se l’account di posta possa essere qualificato “sistema informatico” ai fini della norma incriminatrice. Fornisce una meditata risposta affermativa, ragionando che: “la casella di posta elettronica rappresenta inequivocabilmente un “sistema informatico” rilevante ai sensi dell’art. 615 ter cod. pen. Nell’introdurre tale nozione nell’ordinamento il legislatore ha fatto evidente riferimento a concetti già diffusi ed elaborati nel mondo dell’economia, della tecnica e della comunicazione, essendo stato mosso dalla necessità di tutelare nuove forme di aggressione alla sfera personale, rese possibili dallo sviluppo della scienza”. Il primo argomento dunque è al contempo di ordine linguistico e di matrice funzionale. Quindi, la S. C. affronta il tema dal punto di vista tecnico-scientifico ed afferma: “il recepito dal legislatore non può essere che il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software), che compongono un apparato di elaborazione dati”; “anche per la Convenzione di Budapest, … sistema informatico è, infatti, qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma compiono l’elaborazione automatica dei dati”. Ne consegue che: “altro non è che uno spazio di memoria di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura … E l’accesso a questo concreta, chiaramente, l’accesso ad un sistema informatico, giacché la casella non è altro che una porzione della complessa apparecchiatura – fisica ed astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni”. La definizione così ottenuta è ineccepibile dalla prospettiva scientifica. Aggiunge poi la Corte un’osservazione fondamentale ai fini della configurazione del reato: “allorché questa porzione di memoria sia protetta – come nella specie, mediante l’apposizione di una password – in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato di cui all’art. 615 ter cod. pen.”. Collega questo elemento del reato all’interpretazione teleologica. 3. Secondo la Corte Suprema, il rapporto di gerarchia esistente fra l’imputato e la vittima non consentiva di giustificare l’accesso alla casella di posta protetta., in quanto rappresentante il domicilio informatico della persona offesa, protetto da chiunque e costituente uno spazio a disposizione della persona, sicché la sua invasione costituisce al contempo lesione della riservatezza. 4. È stata ravvisata anche la circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 615 ter, in quanto, il superiore si era introdotto nella casella di posta della vittima, abusando dei suoi poteri ed in violazione dei doveri inerenti la sua funzione od il pubblico servizio. Tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale abbia agito al di fuori delle sue funzioni, essendo sufficiente che al sua qualità abbia reso possibile la commissione del reato. Nel caso di specie l’imputato aveva adoperato, per inserirsi nella casella di posta del sottoposto, una password generale (destinata ad altri interventi) e si avvalse della supremazia per allontanare la vittima dall’ufficio ed agire inosservato. 5. L’arresto, sul solco di una recente giurisprudenza, chiarisce ogni aspetto della fattispecie, ricorrendo a canoni interpretativi collaudati e non trascurando alcun aspetto del caso sottoposto, risolto con semplicità e chiarezza esemplari. Fonte: http://www.filodiritto.com/articoli/2016/10/la-casella-di-posta-come-domicilio-informatico.html Foto:http://www.corriere.it/foto-gallery/cronache/15_febbraio_22/vocabolario-nostra-storia-90-parole-oggetti-idee-che-hanno-modificato-costume-lingua-italiani-e02d495e-ba95-11e4-9133-ae48336c4c83.shtml
Vendita: la Cassazione precisa le differenze fra mancanza di qualità e aliud pro alio

Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 05/02/2016 n. 2313 Una società, che aveva vinto una gara per la fornitura di pasta agli indigenti, conveniva in giudizio la propria controparte contrattuale per averle fornito grano duro ad uso zootecnico in luogo di quello previsto per il consumo umano e domandava la restituzione del maggior prezzo pagato a causa della mancanza delle qualità essenziali del grano. In primo ed in secondo grado, la domanda attorea veniva rigettata. Si giungeva così in Cassazione. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ricostruisce meticolosamente la differenza intercorrente tra la mancanza di qualità, disciplinata dall’art. 1497 c.c., e la consegna di aliud pro alio (letteralmente “di una cosa per un’altra”). L’art. 1497 c.c. dispone che, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore abbia diritto di esperire l’azione di risoluzione del contratto, ma nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all’art. 1495 c.c.[1] Per contro, l’aliud pro alio consente al compratore di incoare un’ordinaria azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. scevra dei citati limiti temporali. Essa ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l’acquirente intendeva comprare. In altre parole, la res tradita deve essere difforme per essenza, consistenza, destinazione ed appartenere ad una specie diversa da quella acquistata ovvero difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale. La casistica giurisprudenziale è estremamente varia; esempi paradigmatici sono quelli della vendita di un autoveicolo che non può circolare per la contraffazione dei documenti[2]; oppure l’immobile alienato come ad uso abitativo ma scevro del certificato di abitabilità[3] o di alimentazione elettrica[4]; o ancora la vendita di acqua non potabile in luogo di quella potabile come, invece, stabilito nel contratto[5]. Al lume delle fattispecie su descritte, occorre riconoscere che, nel caso di specie, effettivamente, la diversità strutturale tra il grano richiesto e quello consegnato ben avrebbe potuto integrare un’ipotesi di aliud pro alio; nondimeno l’attore non aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto, ma unicamente per avere la riduzione del prezzo (actio quanti minoris). Tuttavia, nella vicenda oggetto di scrutinio, la garanzia redibitoria era stata esclusa dal regolamento contrattuale concluso tra le parti, come previsto dall’art. 1490 c. 2 c.c. e, solo in appello, il ricorrente aveva sollevato l’exceptio doli. Infatti, l’esclusione della garanzia è lecita, salvo che si dimostri la mala fede dell’altro contraente. La Suprema Corte ribadisce la correttezza della decisione del giudice distrettuale, il quale correttamente aveva respinto l’eccezione stante il divieto di novum in appello (art. 345 c. 2 c.p.c.)[6]. In conclusione, con la decisione in commento, il giudice di legittimità ribadisce la sua costante giurisprudenza in merito[7] e delinea nettamente la differenza intercorrente tra l’art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio nei seguenti termini: «vizi redibitori e mancanza di qualità – le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1495 cc – si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 cc – la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto». Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/29/vendita-cassazione-precisa-differenze-fra-mancanza-di-qualita-e-aliud-pro-alio
Quando si perfeziona la notifica a mezzo del servizio postale?

Cassazione Civile, Sent. Sez. II, Sent. n. 19730 del 03/10/2016 “Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l’ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Siffatta interpretazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. E per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale”. Link alla sentenza: Fonte: http://consiglioaperto.blogspot.it/2016/10/quando-si-perfeziona-la-notifica-mezzo.html Foto: http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/italiya-rim-nastroeniya-goroda-96409
Se l’immobile commerciale è inidoneo all’uso pattuito ne risponde il locatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/07/2016 n. 15377 Nel caso di affitto di un bene a destinazione commerciale, qualora il conduttore non possa svolgere la sua attività perché l’immobile è inagibile o inabitabile, il locatore sarà responsabile di inadempimento contrattuale. E’ quanto disposto dalla terza sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15377 del 26 luglio 2016. Nella vicenda in esame, la conduttrice di un immobile con destinazione d’uso commerciale, aveva citato in giudizio i locatori dello stesso per ottenere l’adempimento del contratto di locazione ed, in via subordinata, la risoluzione con richiesta di risarcimento dei danni, a causa dell’ inidoneità dei locali all’utilizzo concordato. I locatori, avevano chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento dei danni causati all’immobile per via della realizzazione di opere non autorizzate. Il Tribunale adìto aveva accolto le domande di risoluzione contrattuale e risarcitoria, proposte dalla conduttrice, rigettando la riconvenzionale dei locatori. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello territoriale aveva rigettato le domande della conduttrice, accogliendo parzialmente quella presentata dai locatori, dichiarando pertanto risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni di locazione scaduti ed a scadere fino al rilascio. La conduttrice ha presentato ricorso in Cassazione sulla scorta di argomentazioni fondate sull’esistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del locatore del contratto di locazione stipulato in relazione ad un immobile la cui convenzionale destinazione d’uso richieda specifici titoli autorizzativi, mancanti nel caso in oggetto. La Suprema Corte ha ritenuto in parte fondati i motivi proposti. In particolare, la Cassazione ha riportato due diversi orientamenti in materia di obblighi del locatore in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo, ovvero secondo un primo indirizzo spetterebbe al conduttore l’onere di verificare se le caratteristiche dell’ immobile destinato ad uso non abitativo, siano adeguate o meno allo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché controllare il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative; dunque se il conduttore non dovesse riuscire ad ottenere tali autorizzazioni, non sussisterebbe alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore. Un diverso orientamento prevede che, nel contratto di locazione di un immobile per uso non abitativo, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative relative alla sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore, e ciò giustificherebbe la risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia accettata volontariamente. Rilevante è la sentenza n. 13651 del 2014, in cui è stata effettuata una sintesi dei due citati orientamenti, in cui è stato espresso il principio secondo cui: “solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, si’ da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti”. Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha accertato se fosse stato possibile ottenere tale permesso di costruire, o se il conduttore fosse eventualmente a conoscenza dell’ impossibilità ad ottenerlo e l’avesse consapevolmente accettata. Pertanto, la Suprema Corte, condividendo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 13651 del 2014, ha ritenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se il rilascio dei titoli autorizzativi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale cui era convenzionalmente destinato l’immobile locato era del tutto impossibile per caratteristiche proprie del bene, ovvero se esso era comunque astrattamente possibile, anche eventualmente mediante l’acquisizione del permesso di costruire e dei necessari pareri richiesti dai vincoli esistenti sull’immobile. La sentenza impugnata va pertanto cassata affinchè venga effettuato in sede di rinvio, il suddetto accertamento, risultando, limitatamente a tale aspetto, fondati il primo e il terzo motivo del ricorso. Nel riesaminare la fattispecie, i giudici di merito dovranno conformarsi al seguente principio di diritto: “in tema di obblighi del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione del bene sotto il profilo edilizio – e con particolare riguardo alla sua abitabilità e alla sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale – solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e quindi da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilita’ di ottenerli”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/15/affitto-commerciale-locatore-conduttore Foto: http://www.condominioweb.com/-locazione/