Particolare tenuità del fatto: esclusa per gli atti osceni in luogo frequentato anche da minori

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 03/10/2016 n. 41130 La terza sezione penale, con la sentenza n. 41130/2016 depositata il 3.10.2016, ha confermato la sentenza di condanna per atti osceni aggravati in quanto commessi all’interno dei luoghi aperti al pubblico (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni), abitualmente frequentato anche da minori, ritenendo irrilevante nel caso di specie la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie (non aggravata) di atti osceni ed escludendo che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione della sua non modesta offensività. Il fatto Con sentenza pronunciata il 10.07.2014 il Gip del Tribunale di Cagliari, nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione per avere compiuto atti osceni all’interno di una attività commerciale, alla presenza di impiegati e passanti, e dunque in un luogo aperto al pubblico ed abitualmente frequentato da minori. Avverso la decisione del giudice di primo grado ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello denunciando il vizio di violazione di legge, venendo in rilievo una condotta concretamente inoffensiva e dunque un fatto lieve ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La decisione La terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. A monte, infatti, veniva proposta dal Pubblico Ministero una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla condotta in concreto posta in essere dall’imputato, sulle caratteristiche del luogo in cui era stata commessa e, soprattutto, sulla mancata percezione da parte di terzi e di minori degli atti osceni compiuti dall’imputato (consistiti nell’infilare la mano nella tasca dei pantaloni, toccandosi i genitali, fino a raggiungere l’eiaculazione), situazioni, queste, che in concreto avrebbero reso inoffensive le condotte ascritte all’imputato e dunque particolarmente tenue il fatto. Per converso, la Corte ha escluso che in sede di legittimità fosse consentita una diversa ricostruzione del fatto, essendo essa ammissibile solo in presenza di vizi della motivazione, nel caso di specie non ravvisati, avendo il Tribunale fondato la pronuncia di condanna per la fattispecie aggravata di atti osceni sulla base di quanto riferito dai presenti, che ebbero tutti una percezione chiara ed inequivoca della condotta, e sulla base delle caratteristiche del luogo in cui essa venne posta in esse (si trattava di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni, frequentato da una moltitudine indifferenziata di persone, tra cui anche minori). Il corretto accertamento in fatto, compiuto dal giudice di prime cure che ha evidenziato come gli atti realizzati fossero visibili ed il luogo fosse frequentato da minori, non era dunque sindacabile nel giudizio di legittimità; per altro, tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di atti osceni, nessuna censura in diritto poteva muoversi in ordine alla sussistenza dell’aggravante, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al luogo (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni nel quale si trovavano esposti per la vendita generi vari, potenzialmente frequentato anche da minori) ed all’orario (pieno giorno) in cui la condotta è stata posta in essere. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ha poi portato la Corte ad escludere d’ufficio la rilevanza della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie semplice di cui all’art. 527 co. 1 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15.01.2016 n. 8, essendo rimasta inalterata la rilevanza penale dell’ipotesi aggravata, disciplinata al comma 2 dell’articolo in esame, che si configura quando – come nel caso portato all’esame della Suprema Corte – “il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minore e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Per le medesime ragioni la Corte ha ritenuto infondato anche il rilievo mosso dal Pubblico Ministero ricorrente relativo alla non punibilità del fatto per particolare tenuità, in considerazione della sua modesta offensività. La Corte ha sul punto richiamato i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rifacendosi alla relazione allegata allo schema del decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha inserito ex novo nel codice penale l’art. 131 bis c.p. Di qui il riferimento ai due «indici-criteri» che connotano la nuova causa di non punibilità – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento – ed agli ulteriori due «indici-requisiti» in cui si articola il primo di essi, individuati nella modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. (e dunque, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Tale valutazione complessa e congiunta, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. U. n. 13681 del 25.02.2016) ed ai quali la Suprema Corte si è riportata, può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità “sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito” – cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015 -. Ebbene, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non emergesse alcuna particolare tenuità del fatto, esclusa in radice proprio dalla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata, avendo l’imputato compiuto gli atti osceni in pieno giorno, all’interno di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni e nonostante la presenza di impiegati e di passanti: ciò rende la condotta potenzialmente assai pregiudizievole per l’interesse protetto, soprattutto per i minori potenzialmente esposti alla visione degli atti. In altri termini, l’esclusione dell’esiguità del pericolo comporta l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Di qui, il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e la conferma della decisione impugnata. Precedenti giurisprudenziali Cass. Pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015, così massimata sul punto: “L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità sulla base di un apprezzamento limitato alla
Ricorso in Cassazione prolisso? E’ inammissibile

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 20/10/2016 n. 21297 Attenzione ai ricorsi in Cassazione troppo lunghi e ridondanti: rischiano di essere dichiarati inammissibili. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 20 ottobre 2016, n. 21297. Nella vicenda processuale in esame, il ricorrente propone un ricorso in cassazione di ben 250 pagine. In particolare, il faraonico gravame si presenta come una mera trascrizione di stralci di atti processuali e documenti dei precedenti giudizi di merito, senza, tuttavia, contenere neanche l’ombra della “esposizione dei fatti della causa”, di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3. La corte, quindi, trovando il ricorso troppo prolisso, lo dichiara inammissibile per la palese violazione dei principi di sinteticità e chiarezza. Il Supremo Collegio, infatti, aderendo al proprio consolidato orientamento, chiarisce che il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, postula una descrizione dei fatti volta a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo, in modo da consentire la piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata. Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso contrasta con il fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui agli artt. 24 Cost., 111 Cost., comma 2 e all’art. 6 CEDU. L’inammissibilità, precisano gli ermellini, non è però automatica! Nel codice di procedura civile, infatti, una espressa prescrizione di sinteticità è prevista solo per gli atti del giudice (articoli 132 e 134 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c.); per gli atti di parte opera il principio della libertà delle forme, fissato in via residuale dall’articolo 121 c.p.c. Il principio di sinteticità degli atti processuali (tanto del giudice quanto delle parti) è, invece, presente nel nuovo processo amministrativo (approvato con il Decreto Legislativo n. 104/110). Tale principio, tuttavia, osservano i giudici della Corte, è destinato ad operare anche nel processo civile, sebbene non sia prevista una specifica sanzione processuale normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, come invece è previsto in altri sistemi giuridici. Dalla Svizzera agli Stati Uniti, infatti, il legislatore si è posto il problema di mettere un freno alla lunghezza degli scritti difensivi, preoccupandosi addirittura, in alcuni casi, di fissare il limite massimo dei caratteri di ogni atto giudiziario. In Italia, nulla di ciò è avvenuto, sostengono gli ermellini, pur evidenziando come siano stati fatti degli sforzi in tale direzione mediante il protocollo Cassazione/CNF del 17.12.15, che, indica i limiti dimensionali degli atti difensivi davanti alla Suprema Corte, ma che tuttavia non prevede l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, ove tali limiti vengano superati. Pertanto, conclude la Corte, in assenza di una previsione normativa espressa, la violazione del principio di sinteticità, se non determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, “espone al rischio” di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/07/ricorso-in-cassazione-prolisso-e-inammissibile Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
L’avvocato distrattario può chiedere il pagamento della parcella anche al proprio cliente

Tribunale di Cassino, Sent. 21/06/2016 n. 867 In assenza di contestazioni da parte del cliente, le voci indicate dall’avvocato nel dettaglio delle attività svolte sono assistite da una presunzione di veridicità, in considerazione dell’iscrizione all’albo professionale. Il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi. In questa sentenza il Tribunale di Cassino affronta due interessanti questioni relative al rapporto fra cliente e avvocato; più specificamente, da un lato si pone il problema dell’efficacia probatoria del dettaglio delle attività svolte predisposto unilateralmente dal difensore, dall’altro analizza il rapporto fra difensore e cliente in caso di distrazione delle spese. Il fatto Si tratta di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta da parte di un avvocato del pagamento del compenso per l’attività giudiziale svolta nell’ambito di un procedimento civile conclusosi con sentenza favorevole al cliente e con distrazione delle spese a favore del difensore. La domanda A fronte dell’azione monitoria promossa dall’avvocato, il cliente oppone il decreto ingiuntivo emesso da un lato contestando la correttezza dello scaglione tariffario applicato nella parcella e dall’altro sostenendo che, in caso di distrazione delle spese, l’avvocato dovrebbe agire direttamente (e solo) nei confronti della parte soccombente. La decisione del Tribunale Il Tribunale respinge l’opposizione in quanto infondata. In primo luogo, il giudice rileva che, a fronte dell’espressa non contestazione da parte dell’opponente delle prestazioni svolte, l’indicazione delle attività compiute contenuta nella nota inviata dal difensore è assistita da presunzione di veridicità. In secondo luogo, rileva che l’avvocato continua ad essere legittimato ad agire nei confronti del proprio cliente per il pagamento del proprio compenso anche in presenza di provvedimento di distrazione delle spese. La sentenza in esame, per quanto sostanzialmente adesiva a consolidati orientamenti giurisprudenziali, offre ugualmente alcuni interessanti spunti di riflessione. In primo luogo, appare certamente condivisibile la presunzione di veridicità attribuita all’indicazione delle prestazioni svolte effettuata dal difensore nella propria parcella. Apparentemente condivisibile è anche l’affermazione secondo cui tale presunzione di veridicità deriverebbe dall’iscrizione all’ordine professionale dell’avvocato, iscrizione che ne garantirebbe la professionalità e la correttezza e che quindi consentirebbe di attribuire maggior fiducia alle sue dichiarazioni. In realtà, nonostante quanto affermato nella sentenza, la reale ragione posta a fondamento della decisione sembra rinvenibile essenzialmente nel comportamento dell’altra parte (ossia nella non contestazione da parte di quest’ultimo delle attività svolte); ben difficilmente il giudice avrebbe usato le stesse espressioni qualora il cliente avesse contestato l’indicazione fornita dall’avvocato. Sarebbe bello pensare che l’appartenenza ad un ordine professionale sia garanzia di maggiore correttezza e attribuisca maggiore autorevolezza alle dichiarazioni dei relativi membri. Purtroppo la realtà attuale pare offrire segnali esattamente opposti, sotto entrambi i profili; le recenti innovazioni normative (fra cui in particolare la sostanziale eliminazione della vidimazione delle parcelle da parte degli ordini professionali) sostanzialmente impediscono di attribuire qualche peculiare efficacia alle dichiarazioni unilaterali del professionista. Analogamente l’aumento esponenziale del numero di iscritti negli ordini professionali ha fortemente ridotto la funzione deterrente che tradizionalmente è connessa ai vincoli deontologici derivanti dall’appartenenza agli ordini medesimi. Pienamente condivisibile è l’argomentazione svolta dal Tribunale in merito alla distrazione delle spese di lite. Soprattutto in dottrina si è discusso sulla corretta qualificazione da attribuire alla posizione del difensore distrattario; è dubbio, cioè, se quest’ultimo diventi titolare di un vero e proprio diritto soggettivo autonomo rispetto a quelli oggetto di controversia. Tuttavia, posta l’indiscutibile autonomia della richiesta di distrazione, sembra corretto ritenere che il provvedimento di distrazione non determini né la creazione di un autonomo diritto soggettivo in capo al difensore né la cessione del credito stesso. Semmai, la figura del difensore distrattario può essere equiparata all’adeiectus solutionis causa o aldelegatario. D’altro canto, come dice il nome stesso (distrarre significa togliere da qualcosa che già esiste), si tratta non di una condanna autonoma e diversa, ma, più semplicemente, di una “diversa destinazione” della condanna già emessa in punto a spese di lite nei confronti della parte soccombente. Aderendo implicitamente a tale ricostruzione (non del tutto coincidente con alcune pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità), il Tribunale di Cassino ribadisce la sussistenza della legittimazione passiva del cliente relativamente ai compensi dovuti al proprio avvocato, anche in caso di distrazione delle spese; e ciò in considerazione dell’ulteriore (e dirimente) rilievo che tali compensi ben potrebbero essere maggiori rispetto a quelli liquidati dal giudice. La decisione in sintesi In assenza di contestazioni la nota del difensore contenente l’elencazione delle attività svolte gode di una presunzione di veridicità. Il difensore ha sempre il diritto di agire nei confronti del proprio cliente per il pagamento degli onorari anche in caso di distrazione delle spese Esito della domanda: Respinge l’opposizione e condanna al pagamento delle spese di lite
Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato

Cass., III sez. civ., Sent. n. 22882/2016 Non basta l’errore o l’omissione a integrare la responsabilità dell’avvocato, in quanto il cliente deve dimostrare che, in assenza di quella condotta asseritamente colpevole, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e più favorevole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 22882/2016 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso promosso nei confronti della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’infondatezza dell’azione di responsabilità proposta da una Casa di Cura contro due avvocati. Il giudice a quo aveva ritenuto non imputabili i due professionisti della lamentata illegittimità degli atti di una procedura di licenziamento collettivo adottata dall’attrice su loro suggerimento, mancando la prova della attribuibilità ad essi della condotta generatrice del lamentato evento di danno. Anche in Cassazione gli avvocati sono considerati privi di responsabilità: come il giudice d’appello ha evidenziato, la datrice di lavoro era assistita anche da altri professionisti e l’intervento dei due intimati era stato soltanto funzionale a rendere compatibile il licenziamento con i criteri di scelta determinati ex lege. Ciononostante, spiega il Collegio, pur a voler ammettere contro ogni evidenza la predicabilità di un concorso morale o materiale dei due professionisti nella determinazione del lamentato evento di danno, sarebbe comunque stata da escludere la configurabilità di un inadempimento colpevole, volta che la procedura di licenziamento collettivo venne ritenuta legittima addirittura in una duplice sede giudiziaria. Inoltre, costituisce ius receptum presso la Corte il principio secondo il quale la responsabilità dell’avvocato non può dirsi esistente, e conseguentemente affermarsi, in presenza di un semplice errore (od omissione), stante la necessità di dimostrare, da parte del cliente, la ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza di quella condotta asseritamente colpevole. La sentenza impugnata, conclude il Collegio, sia pur implicitamente, appare perfettamente orientata da tali principi, avendo correttamente valutato, altrettanto correttamente giudicando, in ordine agli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attrice. Fonte: Cassazione: l’errore non basta per affermare la responsabilità dell’avvocato (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.gildacuneo.it/2013/06/concorso-rimandato-a-dopo-lestate-per-infanzia-e-primaria-in-piemonte-non-si-trovano-docenti-di-informatica-e-lingue/
Il divieto di adibire gli appartamenti a bed and breakfast va trascritto

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 18/10/2016 n. 21024 La Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, afferma che la clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulti nella nota di trascrizione. Due condomini di un condominio di Palermo avevano impugnato nel 2006 una deliberazione assembleare che, con la maggioranza ex art. 1136 c.c., aveva integrato il regolamento condominiale, inserendovi un articolo che vietava ai partecipanti di destinare le unità singole a case-famiglia, bed and breakfast,pensioni, alberghi o affittacamere. Il condominio convenuto si era difeso sostenendo che la deliberazione impugnata aveva soltanto riprodotto analoga disposizione contenuta nel regolamento originario del 1957. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità della delibera, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la prima sentenza, osservando come le limitazioni all’utilizzo delle unità immobiliari, benchè non fossero state inserite nelle note di trascrizione, derivassero da un regolamento condominiale di origine contrattuale richiamato negli originari atti d’acquisto delle singole proprietà esclusive. Uno degli originari attori aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che l’omessa trascrizione del regolamento del 1957 aveva comportato l’inopponibilità delle relative clausole limitative ai successivi acquirenti. La Corte di Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, accoglie questa censura. La sentenza delle Suprema Corte ricorda come alcune pronunce precedenti avessero affermato che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà possono vincolare gli acquirenti dei singoli appartamenti anche indipendentemente dalla trascrizione, purché nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – debba ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (Cass. 31 luglio 2009, n. 17886). Parimenti, in passato si era affermato che la clausola del regolamento di condominio, che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, abbia efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini se trascritta nei registri immobiliari, oppure se comunque menzionata ed accettata espressamente nei rispettivi atti d’acquisto (Cass. 1° giugno 1993, n. 6100). Altre volte, si era distinto sempre in giurisprudenza tra le clausole del regolamento che impongano pesi a carico di unità immobiliari di proprietà esclusivae a vantaggio di altre unità abitative, e le clausole che, invece, impongano prestazioni positive a carico di alcuni ed a favore di altri condomini o di soggetti diversi, nel primo caso essendo configurabile un diritto di servitù, trascrivibile nei registri immobiliari, e nel secondo, invece, un onere reale e nel terzo un’obbligazione “propter rem”, non trascrivibili (Cass. 5 settembre 1990, n. 11684). Altrimenti, a proposito del regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, le clausole che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive sono state intese come costitutive su queste ultime di servitù reciproche (Cass. 15 aprile 1999, n. 3749; Cass. 13 giungo 2013, n. 14898). La sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024 afferma decisamente che la previsione regolamentare di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive debba essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem. Osserva la Corte che non vi può essere obbligazione reciproca quando ciascuno debba all’altro un eguale speculare a quello cui questi è tenuto verso di lui. Ricondotta alla servitù, l’opponibilità ai terzi acquirenti della clausola del regolamento che stabilisce i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive va, quindi, regolata facendo attenzione riguardo alla trascrizione del relativo peso. Per l’opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento di condominio, non è, quindi, sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., occorre indicarne le specifiche clausole limitative (Cass. 31 luglio 2014, n. 17493). In assenza di trascrizione, queste disposizioni del regolamento valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d’acquisto. Da ultimo, la sentenza n. 21024 del 2016 enuncia il seguente principio di diritto: “la previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”. La decisione in commento riaprirà antiche dispute dottrinali. Un regolamento di condominio è, di per sé, atto soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari? La risposta dovrebbe essere negativa, compatibilmente con l’art. 2645 c.c., in quanto esso non è, ex se, atto dispositivo della comproprietà. Sono, piuttosto, trascrivibili le eventuali convenzioni costitutive di servitù che siano documentalmente inserite nel testo di un regolamento di condominio. Può allora procedere alla trascrizione di tali clausole il costruttore venditore, originario unico proprietario dell’edificio, che abbia predisposto il regolamento? No, finché egli non abbia proceduto all’alienazione della prima unità immobiliare, in quanto prima di tale momento non è possibile configurare tali servitù reciproche tra le varie porzioni dell’edificio, in quanto la servitù è ius in re aliena e, per il principio nemini res sua servit, non è concepibile il sorgere di una servitù attiva o passiva tra due fondi, fino a quando i medesimi appartengono a un unico titolare. Con la nota di trascrizione del primo atto di acquisto di un’unità compresa nell’edificio si determina l’opponibilità del regolamento, menzionando in essa tutte le distinte unità immobiliari, pure quelle rimaste in proprietà del costruttore, ovvero ciascuno dei reciproci
Rottamazione cartella Equitalia: da oggi 7 novembre 2016 è possibile fare domanda. Istruzioni in sintesi

Equitalia: parte l’operazione rottamazione cartelle e avvisi di pagamento. Da oggi 7 novembre 2016 i contribuenti che tra il 2000 ed il 2015 hanno ricevuto avvisi e cartelle di pagamento possono inoltrare domanda di adesione agevolata inviando l’apposito modulo ai contatti pec indicati dalla stessa Equitalia. La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. Si tratta di un nuovo condono, semplicemente chiamato in modo diverso nel decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio. Sconti su sanzioni e interessi cartelle Equitalia in modo da trovare quei 4,2 miliardi di Euro che Renzi e Padoan hanno messo nero su bianco nella Legge di Bilancio. Non sarà facile: le critiche delle opposizioni sono aspre e ancora non è ben chiaro come questo nuovo condono verrà posto in essere. Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata. Per le istruzioni operative su come fare domanda di riduzione sconti e interessi a Equitalia vedi qui: Rottamazione cartella Equitalia: modulo per fare domanda e contatti Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: i soggetti beneficiari Partiamo dai soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia previsti dal Decreto Legge 193/2016? I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono: debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015; debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono? La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l’iva all’importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada. Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016: dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1; – entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi; – venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate; – entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale. Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento). A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti. Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella. Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: come fare domanda e pagare Per ottenere gli sconti occorre fare domanda di riduzione sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017. Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi. Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate. Il contribuente potrà scegliere di pagare: in un’unica soluzione; oppure in quattro rate. In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018. Le modalità di pagamento concesse saranno tre: i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia; domiciliazione bancaria; direttamente allo sportello Equitalia. Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volonta’ di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata
Querelante non compare in udienza? Scatta la remissione tacita di querela

Cassazione penale, SS.UU., Sentenza 21/07/2016 n. 31668 Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice di pace che l’eventuale assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza del 21 luglio 2016, n. 31668. La questione rimessa alle Sezioni Unite era “Se nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione”. Il nostro ordinamento non specifica gli atti o i comportamenti dai quali ricavare una volontà di remissione tacita della querela, posto che l’art. 152, comma 2, terzo periodo, c.p., attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto contemplato all’interno dell’art. 340 c.p.p. che, con riferimento ai casi di remissione espressa distingue il caso di dichiarazione ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente da quello di dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria e contempla sia una forma di remissione processuale che una forma di remissione extraprocessuale. La remissione processuale è solo quella ricevuta dall’autorità giudiziaria procedente a seguito di una esternazione di una formale dichiarazione da parte del querelante che interviene nel processo, direttamente o a mezzo di procuratore speciale; le manifestazioni formali di una volontà di rimettere la querela possono pervenire nelle forme più varie all’autorità giudiziaria procedente che, al di fuori dei casi di remissione formalmente processuale, potrà valutare se la condotta o l’atto ricollegabile al querelante possa valere come remissione extraprocessuale espressa o tacita. Nella fattispecie, la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di rimessione della querela, può ben essere inquadrata, secondo i giudici, nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela, a norma dell’art. 152, comma 2, terzo periodo, c.p. Gli ermellini specificano, inoltre, come in considerazione della previsione di un inderogabile dovere del giudice di pace di favorire la conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela, ben può essere riconosciuta al giudice stesso la scelta delle modalità più opportune per perseguire tale obiettivo, se del caso rendendo avvertite le parti della valutazione che potrebbe essere attribuita a una loro condotta passiva: volontà tacita del querelante di rimessione e mancanza di volontà di ricusa del querelato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/12/la-mancata-comparizione-del-querelante Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
Patto di prova nullo? Si applica la disciplina ordinaria dei licenziamenti

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/09/2016 n. 17921 Con sentenza n. 17921 del 5 luglio 2016, la Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro ha statuito che il licenziamento intimato sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova, in realtà affetto da nullità, riferendosi ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non è sottratto alla disciplina limitativa dei licenziamenti, per cui la tutela da riconoscere al prestatore di lavoro sarà quella prevista dalla L. 300/1970, art. 18, qualora il datore di lavoro non alleghi o dimostri l’insussistenza del requisito dimensionale, o quella riconosciuta dalla L. 604/1966, in difetto delle condizioni necessarie per l’applicabilità della tutela reale. In data 16/07/2013 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale locale, ha accolto totalmente le domande proposte dal lavoratore nei confronti del Centro Formazione Professionale dichiarando la nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo indeterminato sottoscritto dalle parti il 28 maggio 2007; nello specifico ha annullato la risoluzione del rapporto e l’atto di recesso condannando l’ente di formazione alla reintegrazione e alla corresponsione di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni spettanti dalla cessazione del rapporto fino all’effettiva riammissione in servizio, con applicazione della tutela reale originaria ex art. 18, L. 300/1970. Inoltre la Corte territoriale motiva la dichiarazione di nullità del patto di prova sostenendo che il lavoratore, nei due anni immediatamente antecedenti la stipula del contratto, aveva svolto, quale collaboratore a progetto, nei corsi di formazione professionale le medesime mansioni di docente di materie informatiche; in questo modo ha ritenuto privo di fondamento il patto di prova, in quanto la sperimentazione era già avvenuta con esito positivo anche se non con un vero e proprio rapporto di lavoro. Contro il provvedimento di secondo grado il Centro di Formazione Professionale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il lavoratore a mezzo del proprio difensore resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo anche l’inammissibilità del secondo motivo. Entrando nel merito del ricorso come abbiamo detto sono i due motivi sostenuti dal ricorrente: il primo denuncia una violazione degli artt. 2096, 2697, 2729 c.c., e censura il capo della decisione relativo alla ritenuta nullità del patto di prova; il ricorrente sostiene che il patto è ammissibile in quanto risponde ad una finalità apprezzabile, che consiste nella differenza quantitativa e qualitativa delle mansioni svolte sulla base dei contratti, di diversa natura, succedutisi nel tempo. Inoltre precisa che la collaborazione a progetto aveva riguardato un’unica materia e l’insegnamento era stato reso in corsi destinati ad allievi in possesso della sola licenza media inferiore, mentre il rapporto di lavoro subordinato comportava un’attività di docenza di sei materie in corsi destinati a studenti in possesso del diploma di scuola media superiore. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 8 della L. 604/1966; il ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, evidenzia che la nullità del patto di prova segue la propria disciplina di licenziamento e quindi, in caso di insussistenza del requisito dimensionale, opera la L. 604/1966 art. 8. La Suprema Corte dichiara infondato il primo motivo in quanto la giurisprudenza consolidata della stessa afferma che la causa del patto di prova consiste nel tutelare l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto; tale causa quindi non sussiste qualora sia già stata operata la verifica sulla prestazione resa dal lavoratore per le stesse mansioni, in un congruo lasso di tempo e a favore dello stesso datore di lavoro. Questo principio vale in tutti i casi in cui il lavoratore venga chiamato a svolgere la medesima attività a prescindere dalla natura e dalla qualificazione dei contratti stipulati in successione; inoltre si precisa come in sede si legittimità non possa essere censurato l’accertamento di un’uguaglianza delle mansioni, in quanto riservato esclusivamente al sovrano apprezzamento del giudice di merito. Sulla base di queste considerazioni e in relazione al primo motivo, la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto suddetti in quanto ha evidenziato un’attività affidata al lavoratore che era del tutto sovrapponibile a quella svolta in precedenza. Per quanto concerne il secondo motivo, invece, la Suprema Corte lo dichiara fondato in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che alla nullità del patto di prova dovesse conseguire automaticamente la ricostituzione del rapporto e il risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal giorno della risoluzione a quello dell’effettiva riabilitazione; questo perché il licenziamento intimato per un esito negativo della prova, basato sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola o sull’errata supposizione della persistenza del periodo di prova, in realtà già scaduto, non può rientrare nell’eccezionale recesso ad nutum ex art. 2096 c.c., ma “consiste in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo” (Cass. 19.8.2005 n. 17045 e Cass. 22.3.1994 n. 2728). La Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la nullità del patto di prova vanificasse gli effetti del recesso determinando perciò solo la ricostituzione del rapporto; infatti al contrario deve trovare applicazione la disciplina ordinaria sui licenziamenti e quindi, in presenza dei requisiti richiesti, la tutela assicurata dalla L. 604/1966, o dall’art. 18 della L. 300/1970. Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/11/02/patto-di-prova-nullo Foto: http://moneyandwork.ru/?p=2255
L’illegittimità degli atti amministrativi per vizi di forma del procedimento e la tutela del privato

Abstract Il presente contributo analizza il tema dell’illegittimità degli atti amministrativi cercando di evidenziare come oggi un provvedimento amministrativo, pur formalmente illegittimo, possa essere mantenuto in vita per raggiungere il fine pubblico previsto dalla legge quando è sostanzialmente “corretto” nel suo contenuto. Si tratta di una conclusione assolutamente innovativa per il nostro ordinamento, laddove in passato era, invece, incontestato l’assioma secondo cui all’illegittimità provvedimentale dovesse sempre conseguire l’annullamento dello stesso provvedimento. L’illegittimità di un atto amministrativo, la sua evoluzione e le differenze con quella del negozio giuridico L’illegittimità degli atti amministrativi rappresenta un tema fondamentale da sempre al centro dell’attenzione del legislatore e della giurisprudenza in virtù delle importanti conseguenze applicative che ne derivano. Tra le varie forme di illegittimità quella per vizi di forma del procedimento è senz’altro oggetto di maggiore attenzione perché la più recente giurisprudenza si è impegnata a dare maggiore rilevanza al dato sostanziale sotteso al provvedimento illegittimo anche a discapito di quello formale. Al fine di evidenziare le ragioni che hanno portato la giurisprudenza ed il legislatore a effettuare un tale cambiamento, giova premettere alcune considerazioni sull’invalidità del provvedimento amministrativo. L’invalidità rappresenta quella situazione di difformità del provvedimento rispetto al paradigma normativo previsto dalla legge: più ampio è lo scostamento, più grave è il vizio che colpisce il provvedimento. Tradizionalmente si riteneva che le forme di invalidità fossero soltanto due, ovvero la nullità e l’annullabilità, nonostante la giurisprudenza ne avesse fin dal passato individuato una terza costituita dalla categoria dell’inesistenza. Si trattava di una forma di invalidità di elaborazione pretoria che non trovava e che non trova, tuttora, un’espressa fonte normativa: si ritenevano inesistenti quei provvedimenti caratterizzati da un vizio talmente grave da non poter essere neanche qualificati come tali. Tuttavia la mancanza di un dato normativo certo a cui fare riferimento ha ridotto l’importanza applicativa di tale categoria dogmatica. Nullità ed annullamento, invece, sono disciplinati rispettivamente degli articoli 21 septies e 21 octies della legge 241 del 1990 e si differenziano tra loro in base ai vizi che vengono in rilievo. Prima di mettere in luce l’importantissima novità che la legge 15 del 2005 ha determinato nell’ambito dell’invalidità provvedimentale, è necessario evidenziare le differenze che intercorrono tra quest’ultima e quella che riguarda il negozio giuridico. Mentre la disciplina del provvedimento prevede la cosiddetta “annullabilità virtuale”, con la conseguenza che la nullità opera nei soli casi espressamente previsti dalla legge, quella del negozio giuridico postula, invece, la “nullità virtuale”. Come noto, infatti, l’articolo 1418 del codice civile afferma che il contratto è nullo quando è contrario ad una norma imperativa, salvo che la legge disponga diversamente: ciò significa che, fuori dai casi tipici di annullabilità, il contratto contrario ad una norma imperativa è radicalmente nullo con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di prescrizione, legittimazione delle parti, poteri ufficiosi del giudice e natura della relativa sentenza. Una tale differenza si spiega in ragione dei diversi interessi che sono sottesi al provvedimento amministrativo da una parte ed al negozio giuridico dall’altra. Il provvedimento amministrativo è, infatti, il mezzo con cui la pubblica amministrazione può raggiungere il fine pubblico volta per volta stabilito dalla legge; è evidente che la situazione di incertezza che caratterizza la disciplina della nullità potrebbe costituire un ostacolo al raggiungimento dei predetti fini ed è per questo che il legislatore l’ammette nei soli casi tipici. Fuori da tali previsioni, il regime ordinario è quello dell’annullamento con la conseguenza che allo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge, il provvedimento non potrà più essere contestato. Tra l’altro, si sottolinea come la più recente giurisprudenza sovranazionale abbia più volte ribadito la compatibilità della nostra disciplina nazionale con quella comunitaria: questo perché il termine di decadenza, se è vero che limita la tutela del privato, il quale successivamente non potrà più contestare l’atto, dall’altro lato permette di stabilizzare il provvedimento amministrativo in modo che possa raggiungere il fine pubblico volta per volta stabilito dalla legge. Il ruolo del secondo comma dell’articolo 21 octies L 241/1990 come introdotto dalla Legge 15/2005 In tale quadro normativo e giurisprudenziale ha avuto un impatto importantissimo la legge 15 del 2005 che ha introdotto il nuovo comma 2 nell’alveo dell’articolo 21 octies della legge 241 del 1990. Si tratta di una innovazione rilevante sotto almeno due profili: in primo luogo, perché ha ampliato le ipotesi di invalidità del provvedimento introducendo la categoria delle cosiddette “Illegittimità non invalidanti”, ed, in secondo luogo, perché ha definitivamente comportato la trasformazione della natura del giudizio amministrativo, da “processo sull’atto” a “processo sul rapporto”. La ratio di tale norma è da rinvenire nella volontà del legislatore di privilegiare l’aspetto sostanziale del provvedimento anche se in contrasto con quanto affermato dalle norme sulla forma degli atti. In altri termini, un provvedimento amministrativo, “formalmente illegittimo”, deve essere mantenuto in vita qualora sia corretto nella sostanza e siano presenti i requisiti previsti dal secondo comma dell’articolo 21 octies. Oggi, quindi, quando il giudice amministrativo è chiamato a verificare la legittimità del provvedimento contestato, non si deve fermare al solo aspetto formale ma deve indagare più a fondo, soffermandosi sulla correttezza sostanziale dello stesso. Natura dell’articolo 21 octies Legge 241/1990 In merito alla natura giuridica del secondo comma dell’articolo 21 octies si sono prospettate più tesi in dottrina ed in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di ipotesi di “mera irregolarità”, ovvero caratterizzate dalla presenza di un vizio di minore rilevanza che non potrebbe in alcun modo giustificare l’invalidità del provvedimento. Tuttavia, tale tesi non risulta accettabile sulla base dell’applicazione dei principi generali dell’ordinamento in forza dei quali, la valutazione delle conseguenze invalidanti che possono colpire il provvedimento, vanno compiute in astratto dal legislatore e non possono dipendere dalle modalità concrete di esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Secondo altra tesi, invece, l’articolo 21 octies introdurrebbe nel procedimento amministrativo una ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo già prevista dal codice di procedura civile. In altri termini, il divieto di caducare il provvedimento si spiegherebbe in ragione del fatto che lo stesso, pur
Avvocati nelle scuole: adesioni aperte entro ottobre

Le scuole sono pronte ad accogliere nuovamente tra i loro banchi gli avvocati, stavolta in veste di insegnanti, come stabilito dal protocollo d’intesa tra il Miur e il Consiglio Nazionale Forense (qui sotto allegato). Lo scopo è quello di favorire accordi tra gli istituti scolastici e i consigli degli ordini così da introdurre “nei percorsi formativi lezioni impartite gratuitamente dagli avvocati in tema di educazione alla cittadinanza e alla legalità”. Fino alla fine di ottobre i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno aderire al summenzionato progetto d’intesa, il cui riferimento normativo è rintracciabile nella legge n. 107/2015: la riforma della Buona Scuola, intatti, intende favorire la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, in modo da “implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense”. I concetti potranno essere veicolati attraverso differenti modalità e in base all’approccio del learning-by-doing con lezioni frontali, workshop, simulazioni, role play, panel di esperti, oratori a invito e brainstorming: questi gli strumenti con cui si intende promuovere la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell’avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali. Le disposizioni del Protocollo d’Intesa Sono sette gli articoli del Protocollo d’Intesa con cui Miur e Consiglio Nazionale Forense intendono “promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all’art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. A tal fine verrà elaborato un Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico. Il piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà, ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità. Tali moduli saranno svolti da avvocati individuati dall’ordine locale. Ogni Ordine degli Avvocati si impegnerà a indicare gli avvocati iscritti all’albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi e a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore di coloro impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della Convenzione. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l’istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini degli Avvocati che, in caso di necessità, potranno richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale forense, che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta. Come realizzare il progetto formativo: formazione e scadenze È rimesso ai singoli COA e agli Istituti superiori circondariali l’accordo sulle modalità di svolgimento dei percorsi formativi. Per aderire al progetto, il Consiglio dell’Ordine dovrà registrarsi al Registro Nazionale per l’alternanza secondo quanto previsto dal sito scuolalavoro.registroimprese.it gestito da Unioncamere. Per ulteriori notizie il CNF risponderà per e-mail all’indirizzo progettoASL@cnf.it. Quanto a programma e corsi di formazione, si dovrà fare riferimento al Consiglio nazionale forense: la Commissione CNF referente per i rapporti con la Corte Costituzionale si occuperà del programma, mentre i corsi di formazione si prevedono entro novembre con i referenti dei locali COA. Protocollo: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/protocolli/-/asset_publisher/3Pbavf6hHwa4/content/protocollo-cnf-miur?largefont Fonte: Avvocati insegnanti: entro fine ottobre le adesioni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/23642-avvocati-insegnanti-si-parte.asp