Riscaldamento autonomo e partecipazione alle spese di conservazione di quello centralizzato.

Cassazione, Sent. n. 23756/2016. L’impianto di riscaldamento autonomo esclude la partecipazione alle spese di conservazione di quello centralizzato? Con la sentenza n. 23756/2016 la Cassazione ha ribadito il principio per cui il condomino distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento deve partecipare alle spese per l’adeguamento e alla conservazione dell’impianto. La legge n. 220 del 11/12/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, meglio conosciuta come Riforma del Condominio, ha modificato l’art. 1118 del codice civile, inserendo nello stesso il comma quarto, il quale statuisce testualmente: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, traducendo così in legge un principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza di merito che nella giurisprudenza di legittimità. La problematica relativa all’obbligo da parte dei condomini distaccati dall’impianto comune centralizzato alla partecipazione delle spese relative alla conservazione del suddetto impianto, è uno delle principali cause di litigiosità condominiale. Tale problema è, a tutt’oggi, ancora di grande attualità in virtù dell’obbligo di installazione nei condomini di sistemi di contabilizzazione del calore, previsto dall’attuale legislazione, che ha recepito la direttiva europea numero 2012/27/Ue; il termine per adempiere a tale obbligo è stato recentemente prorogato dal decreto numero 244 del 2016, meglio conosciuto come decreto mille proroghe. La domanda che ricorre frequentemente nell’ambito delle assemblee condominiali è la seguente: il condomino che è stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto condominiale o che abbia fornito la prova che dal distacco non derivino nè un aggravio di spese per la gestione dello stesso nè uno squilibrio termico, deve o meno partecipare alle spese necessarie per la manutenzione e per la conservazione dell’impianto condominiale? A questa domanda ha dato recentemente risposta la Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 23756 pubblicata in data 22 novembre 2016 – Sezione Seconda Civile, richiamandosi alla costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che “il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale”. Con tale sentenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato il dominante e costante orientamento giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, sostenendo la legittimità della delibera condominiale che pone a carico anche dei condomini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare (cfr. Cass. N. 7708/2007; Cass. N. 15079/2006; Cass. N. 5974 del 2004). Quindi, le spese per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento alla normativa relativa all’installazione delle termovalvole, spettano a tutti i condomini a prescindere se essi si siano o meno distaccati legittimamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Allegato: contabilizzazione sentenza Fonte: © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: L’impianto di riscaldamento autonomo esclude la partecipazione alle spese di conservazione di quello centralizzato? Foto: http://www.masterlex.it/il-condominio/impianto-riscaldamento-autonomo-condominio-possibile-realizzarlo-solo-certe-condizioni/
Riduzione drastica dei costi di Cassa Forense

Ai Signori Avvocati componenti del consiglio di amministrazione della Cassa Forense Cari Colleghi in questi giorni abbiamo potuto verificare i costi per la Cassa relativi ai soli organi di amministrazione e controllo della stessa. Allo stato ci riferiamo solo a questa voce di bilancio. Parliamo di quasi 3 milioni di euro. A questa cifra si arriva sommando gli emolumenti annuali per le cariche a titolo esemplificativo il Presidente percepisce circa 73 mila euro ed il suo vice 56 mila. A questi emolumenti fissi verifichiamo l’aggiunta di 413 euro a titolo di gettone di presenza. In questo momento storico la crisi dell’Avvocatura è evidente a tutti, tanti troppo Avvocati fanno sacrifici enormi ogni due mesi per pagare quanto dovuto, togliendo risorse economiche ( ed anche emotive ) all’aggiornamento professionale, alla retribuzione dei collaboratori. Assistiamo a continue cancellazione dagli Albi da parte di avvocati di tutte l’ età per difficoltà di ogni tipo, ma tra queste proprio il pagamento della Cassa forense. E’ evidente pertanto che simili costi di gestione, sono palesemente inopportuni e ci consentirete indecorosi. Molti giovani avvocati ritengono che le somme versate per la cassa mai rientreranno sotto forma di pensione nei loro portafogli. E se questa percezione può apparire esagerata, compiendo attraverso il sito della cassa delle simulazioni pensionistiche, tanto esagerata non lo è più. Parliamo di pensioni da fame percepite ad età molto molto avanzata. Per questo un numero elevatissimo di avvocati vede pagamento della Cassa come un balzello da versare esclusivamente per continuare ad esercitare la professione che si è sempre sognato : essere Avvocati. Per questo siamo qui non chiedervi conto del vostro operato, almeno per adesso, siamo qui a chiedervi un atto di opportunità e di Giustizia professionale. L’abbattimento drastico e immediato dei costi di amministrazione e controllo di un ente che sappiamo non essere una fonte di prebende e compensi per pochi, ma una Cassa che dovrebbe assicurare un vecchiaia serena a chi ha dedicato una vita alla tutela dei diritti. Questi sono gli Avvocati, ed un avvocato che compie sacrifici economici non è un avvocato sereno e un avvocato non sereno non potrà mai essere un buon avvocato. Servire la Cassa Forense è un onore perché si serve l’ Avvocatura tutta, pertanto nessuno, men che mai voi, si potrebbe lamentare di un atto di decoro e di senso di responsabilità. Un primo, e non certo l’unico , passo per rendere meno odiosa la Cassa Forense. Siamo certi che non penserete che la nostra richiesta sia populista o demagogica, siete rappresentanti degli avvocati, e faremo un torto a voi e a noi che vi abbiamo eletto se qualcuno possa pensare a richieste di tal tipo. Siamo certi in un vostro pronto e immediato riscontro a quello che è allo stato una richiesta indirizzata al Consiglio tutto e non ai singoli componenti. Certi di non dover esternare in maniera più eclatante ( ma sempre da Avvocati ) la nostra semplice e giusta richiesta. Cordialmente i vostri colleghi i vostri iscritti i vostri elettori. Goffredo D’Antona foro di Catania https://www.facebook.com/events/1882136098685817/?ti=cl
Unioni civili: a breve l’adeguamento del codice penale e dei registri

Le unioni civili escono dal limbo del regime transitorio ed entrano a pieno titolo nell’ordinamento italiano. Sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani approderanno infatti, per il via libera definitivo, i tre decreti legislativi che attuano la legge Cirinnà 76/2016 in vigore dal 5 giugno scorso. Dopo aver ricevuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari a inizio dicembre i testi tengono conto delle osservazioni espresse da Camera e Senato. Trovano dunque un assetto definitivo i due Dlgs che adeguano le norme sia di diritto internazionale privato sia di diritto penale e quello che disciplina l’ordinamento dello stato civile nell’era delle unioni omosessuali. Provvedimento quest’ultimo che conferma un registro per le iscrizioni e le trascrizioni delle unioni “autonomo” da quello dei matrimoni, articolato in due sezioni. Ma nella versione finale recepisce la correzione suggerita dal Parlamento sull’annotazione del cognome scelto dalla coppia al momento dell’unione. Il Dpcm 144/2016 – normativa-ponte emanata in attesa dell’attuazione – prevedeva che dopo la dichiarazione l’ufficiale dello stato civile procedesse «all’aggiornamento della scheda anagrafica». Ora la nuova formulazione, per non creare incertezza sulle conseguenze delle dichiarazioni sulla scelta del cognome dell’unione civile, prevede che le schede individuali dei due partner «devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile». Le annotazioni già fatte andranno dunque cancellate entro trenta giorni. Novità anche in tema di scioglimento: si precisa che se la dichiarazione di volontà di “annullare” l’unione non è congiunta l’iscrizione della manifestazione di volontà dello scioglimento può essere fatta solo quando venga comunicata alla parte non presente con lettera raccomandata. Ma a essere modificato, è anche il procedimento per la rettifica dell’attribuzione del sesso, per evitare sfasature tra lo scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione e l’eventuale richiesta di instaurazione dell’unione civile: la dichiarazione potrà avvenire in udienza nell’ambito dello stesso procedimento. Confermato anche l’impianto del secondo decreto attuativo che armonizza Codice penale e codice di procedura penale stabilendo che «agli effetti della legge penale» il termine matrimonio si intende riferito anche «alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso»: quando la legge penale considera «la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato» si intende dunque riferita anche a uno dei due partner dell’unione civile (articolo 574-ter del Cp). Ma accogliendo i suggerimenti del Parlamento viene eliminato il requisito della «coabitazione» originariamente prevista nell’articolo 649 del Cp che avrebbe avuto l’effetto di limitare la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio alla sussistenza di una condizione non contemplata per i coniugi non legalmente separati. Al terzo capitolo del pacchetto attuativo, quello del diritto internazionale, in base ai correttivi delle Camere si prevede che, in caso il nulla osta all’unione civile sia precluso al cittadino straniero per il mancato riconoscimento delle unioni omosessuali da parte dello Stato di provenienza, il documento possa essere sostituito da un atto che attesti la «libertà di stato». Fonte: http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2017-01-12/unioni-civili-arrivano-decreti-che-adeguano-codice-penale-e-registri–205000.php?uuid=ADoSbsWC Foto:https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjByuyJ-b7RAhXBNpoKHfNWC8IQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.quotidianogiuridico.it%2Fdocuments%2F2016%2F11%2F18%2Funioni-civili-ok-ai-decreti-attuativi-ddl-gelli-a-breve-l-approvazione&psig=AFQjCNGM-2_EX7q8c9OehZaeAJiwmk3goA&ust=1484390848515727&cad=rjt
Rimborso spese anche per l’avvocato che si difende da solo

Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 189 del 09/01/2017 Con la sentenza n. 189/2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di soccombenza e di rimborso delle spese processuali nell’ipotesi in cui un avvocato decida di difendersi da solo. Il caso. Con atto di citazione un avvocato, difensore in proprio, proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale: Il Tribunale, in accoglimento dl gravame e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della strada emesso dalla Polizia Municipale, e dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio, in quanto l’opposizione risultava proposta in proprio dal legale opponete/appellante e che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non aveva neppure iscritto a ruolo la sanzione estinta. Il legale propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: in particolare, il Tribunale ha errato nel non condannare la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio, in quanto non è sostenibile che le spese del giudizio sarebbero irripetibili perchè eccessive o superflue, dato che l’opponente ha avuto necessità di dover opporsi ad una sanzione che è stata dichiarata illegittima ed ingiusta ed impugnare l’altrettanta ingiusta sentenza di primo grado.il quesito sottoposto alla Corte. La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione, chiarisce in punto di spese processuali e di art. 92 c.c: la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità: l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo; al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni; nel caso in esame non sussistono ragioni per non seguire il principio della soccombenza: la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione; analogamente, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo; non è del pari ragione sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocato-difende-solo-comunque-diritto-rimborso-delle-spese-103407.html Foto: http://it.blastingnews.com/economia/2016/11/avvocati-previsto-il-rimborso-di-1500-euro-per-l-acquisto-di-nuovi-strumenti-informatici-001266185.html
Processo Amministrativo Telematico: la guida completa

Allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. A partire dal 1° gennaio è iniziata ufficialmente l’era digitale del processo amministrativo e tutti i ricorsi depositati da questa data in poi devono seguire le regole del deposito telematico attraverso il Siga, ovverosia il sistema informatico della giustizia amministrativa. Riferimenti normativi L’attuazione del processo amministrativo telematico è disciplinata da un apposito regolamento (che fa applicazione delle disposizioni di cui all’allegato 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 104/2010): quello approvato con il d.p.c.m. numero 40 del 21 marzo 2016. L’allegato A del regolamento contiene poi le specifiche tecnico-operative relative ad ogni sua singola disposizione, che rappresentano un importantissimo sussidio per tutti gli utenti. Il Siga Come detto, il processo amministrativo telematico è gestito attraverso il Siga. Ad esso si accede, in via gratuita, esclusivamente attraverso il sito www.giustizia-amministrativa.it, autenticandosi nella sezione “portale dell’avvocato” attraverso le credenziali fornite dopo il primo accreditamento e utilizzando l’indirizzo p.e.c. presente nei pubblici elenchi. L’unicità del punto di accesso costituisce una delle grandi differenze del PAT rispetto al PCT, che si affianca a quella rappresentata dalla superfluità di uno specifico redattore di atti: dal sito istituzionale della giustizia amministrativa è infatti anche possibile scaricare gratuitamente l’ultima versione di Adobe Acrobat Reader dotata della facoltà di apporre la firma digitale, attraverso la quale compilare i moduli in pdf per il deposito di atti, istanze ante causam, richieste, ricorsi. Ogni modulo rappresenta la busta da firmare digitalmente e spedire tramite p.e.c. o caricare direttamente sul sito. In tal modo i nuovi fascicoli processuali saranno interamente digitalizzati, in quanto gli atti e i documenti che li andranno a comporre saranno documenti informatici o copie informatiche di documenti cartacei. È consigliabile scaricare di volta in volta i moduli necessari, in quanto potrebbero subire aggiornamenti che non rendono più accettabili dal sistema le versioni obsolete. Deposito tramite p.e.c. Il deposito tramite p.e.c. rappresenta la regola generale. L’oggetto del messaggio non deve contenere particolari diciture, ma è libero. L’unica accortezza formale è quella di abilitare la ricevuta completa, ovverosia comprensiva sia di quella di accettazione che di quella di consegna. Requisiti della p.e.c. La casella p.e.c. utilizzata per il PAT deve avere però dei requisiti specifici: deve conservare le ricevute dei messaggi trasmessi, deve essere dotata di software antispam e antivirus, deve garantire uno spazio su disco. Tempestività del deposito tramite p.e.c. La tempestività del deposito va valutata considerando la ricevuta di accettazione, che deve essere generata entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine. Nelle ipotesi in cui il codice prevede, con riferimento al rito camerale, il deposito sino al giorno precedente la trattazione in camera di consiglio, l’ultimo termine utile è alle ore 12 di tale giorno. È ovviamente indispensabile che il deposito vada comunque successivamente a buon fine, ovverosia che l’avvocato riceva anche una prima ricevuta di consegna da parte del gestore del Siga e un ulteriore messaggio denominato registrazione deposito, che in genere arriva entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo e contiene l’indicazione del numero di protocollo e l’elenco degli atti e dei documenti trasmessi. Può anche accadere che l’avvocato riceva infatti un messaggio di mancato deposito (evenienza che si verifica nel caso di omesso rispetto delle specifiche tecniche) o che non riceva alcuna ricevuta (trovandosi così costretto per ragioni a lui estranee a ripetere l’invio, anche ai fini della rimessione in termini). Deposito tramite upload sul sito Quando il documento pesa oltre 50 megabyte o nel caso in cui altre comprovate ragioni tecniche impediscono l’utilizzo della p.e.c., è possibile ricorrere al deposito tramite upload sul sito della giustizia amministrativa. A tal fine, basta collegarsi alla sezione dedicata del portale dell’avvocato e seguire le istruzioni appositamente predisposte. L’avvenuta ricezione del deposito è attestata dal Siga con un messaggio generato all’esito della procedura. Tempestività del deposito tramite upload La registrazione del deposito segna il momento utile ai fini della valutazione della tempestività dello stesso, tuttavia esso è seguito, nelle 24 ore successive, da un messaggio p.e.c. contenente il numero di protocollo assegnato. Limiti dimensionali Nel depositare gli atti e i documenti con il nuovo sistema occorre considerare i limiti dimensionali accettati dal sistema, specificati dal segretario generale della giustizia amministrativa con decreto del 23 dicembre 2016. In particolare, in caso di invio via p.e.c. ogni singolo file non può superare i 10 megabyte, mentre il limite complessivo di peso degli allegati a un messaggio è (come accennato) di 30 megabyte. È comunque possibile provvedere a depositi frazionati inserendo nel primo modulo l’indice di tutti gli atti e documenti e facendo solo riferimento ad esso nei successivi invii. In caso, invece, di upload sul sito istituzionale della giustizia amministrativa, i predetti limiti si estendono ed arrivano a 30 megabyte per singolo file e a 50 megabyte complessivi, anche in questo caso con possibilità di deposito frazionato. Infine, nel caso in cui un singolo file superi anche i 30 megabyte e non sia frazionabile, è possibile chiederne l’acquisizione direttamente tramite la segreteria degli organi giurisdizionali o, in casi eccezionali e previa autorizzazione, provvedere al deposito cartaceo. Formati ammessi Tutti gli atti difensivi che rientrano nel campo di applicazione del PAT, siano essi ricorsi o successive memorie, possono essere depositati esclusivamente in formato nativo digitale. È a tal fine possibile utilizzare anche i formati TXT, RTF o PDF ottenuto dalla trasformazione di file creati con editor di testi. Per quanto riguarda i documenti, invece, oltre ai predetti formati sono ammissibili i jpg, tiff e gif, gli zip e rar, le e-mail e anche le scansioni, nel caso in cui essi siano disponibili solo in versione cartacea. La procura alle liti Tra i documenti disponibili solo in versione cartacea rientra anche la procura alle liti. Con riferimento ad essa, quindi, è ammessa la scansione che dovrà poi essere asseverata dal difensore e poi sottoscritta con autonoma firma digitale. La firma apposta in calce al modulo, infatti, non è valida anche a tal fine. Help desk e
Contratto di locazione non registrato: inefficacia o nullità? E quali azioni possibili?

Cass., Sent. n. 25503/2016. Con la sentenza n. 25503/2016 la Corte di Cassazione torna sulla questione delle conseguenze derivanti dalla omessa registrazione del contratto di locazione. Nel caso in esame, R.R.A. conveniva dinanzi al Tribunale S.F. , allegando che la propria madre, R.L. aveva stipulato con S.F.un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo e che S.F. non aveva mai pagato il canone; chiedeva quindi la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione. La convenuta si costituìva eccependo di non avere mai stipulato alcun contratto di locazione, ma solo di averne concordato la futura stipula. Il Tribunale accoglieva la domanda; la decisione di primo grado veniva poi confermata dalla Corte d’appello, che osservava che: a) il contratto di locazione era stato concluso, ma era inefficace perché non registrato; b) l’inefficacia del contratto non esimeva comunque l’occupante dall’obbligo di pagamento del canone pattuito, “come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”. La soccombente sia in primo che in secondo grado propone quindi ricorso per cassazione, deducendo in particolare la nullità del contratto di locazione, perché mai registrato ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il motivo di impugnazione e accogliere il ricorso, osserva quanto segue: – L’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311, stabilisce che “i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”: il dettato normativo è molto chiaro, nel senso che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente nullo; – la stessa Corte costituzionale con la sentenza 5.12.2007 n. 420, ha affermato che la suddetta norma ha elevato “la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”; Pertanto la Corte di Appello ha commesso due errori: a) l’avere ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 1458 c.c., norma che disciplina la risoluzione per inadempimento dei contratti di durata, e non gli effetti della nullità, i quali sono invece disciplinati dalle norme sull’indebito oggettivo, da quelle sul risarcimento del danno aquiliano (nel caso di sussistenza degli altri presupposti dell’illecito extracontrattuale), ovvero da quelle sull’ingiustificato arricchimento, come misura residuale; le norme sulla risoluzione dei contratti, infatti, non vengono in rilievo al cospetto d’un contratto nullo, il quale in nessun caso può produrre effetti, nemmeno nel caso di contratto di durata; b) l’avere equiparato l’obbligo di pagare il canone, scaturente dal contratto e determinato dalle parti, con l’obbligo di indennizzare il proprietario per la perduta disponibilità dell’immobile, scaturente dalla legge e pari all’impoverimento subito. Pertanto, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza di secondo grado con rinvio, enuncia il seguente principio di diritto: “ il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311 e la prestazione compiuta in esecuzione d’un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, in primo luogo dovrà qualificare formalmente la domanda attorea (come domanda di adempimento, risoluzione, nullità, ingiustificato arricchimento, ecc.); e, secondariamente, dopo avere qualificato la domanda, provvederà su essa applicando i principi sopra stabiliti, tenendo peraltro conto che la domanda di pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. deve essere espressamente formulata, e dalla sentenza impugnata non risulta che lo sia stata. Allegato: http://www.esame-avvocato.com/wp-content/uploads/2016/12/25503_2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/contratto-locazione-non-registrato-inefficacia-nullita-quali-azioni-possibili-103368.html Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiSzdq1o4DRAhVGbhQKHRasBAcQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fvetrinafacile.it%2Fannullamento-contratto-daffitto%2F&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNFeOJW0AwaDbWNGSqksV_l06vWqFQ&ust=1482237579364052
Crediti erariali, Sezioni Unite: si prescrivono tutti in 5 anni

Cassazione Civile, SS.UU., Sentenza 17/11/2016 n. 23397 I giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. La questione da risolvere La decisione della Suprema Corte verteva sull’interpretazione dell’art. 2953 c.c. “con riguardo specifico all’operatività o meno della […] conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale” nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di “atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva” afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). In particolare, dall’ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile n. 1799/16, era primario valutare se la prescrizione breve (5 anni) “sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell’accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato”. A ben vedere, nei casi in cui il contribuente non impugni giudizialmente un atto accertativo della Pubblica Amministrazione (1) oppure un provvedimento esattoriale dell’Ente della riscossione, i giudici di Piazza Cavour avevano il delicato compito di stabilire se tale “scelta” processuale producesse “soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” o consentisse “la conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale”. In realtà la Corte di Cassazione – in passato – aveva mantenuto un orientamento tendenzialmente compatto sul punto, ossia è ammissibile la conversione della prescrizione breve a decennale “soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale”(2). Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero “di legittimità” della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, “per la riscossione coattiva dei crediti”, è ammissibile “esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo”(3). Di fatto, la sentenza ha chiarito che la omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale non può concedere, all’atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacchè i citati atti sono “espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.”(4). Per tale ragione, “l’inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale […] con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”(5). Al riguardo, per comprendere al meglio la problematica in discussione, anche la Corte Costituzionale ebbe modo di esprimersi – seppur in termini generali – sull’operatività della prescrizione lunga o breve per la riscossione di crediti erariali ai danni del cittadino. Nel dettaglio, con la sentenza n. 280/05 i giudici costituzionali osservarono che, sotto il profilo del principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.), non è “consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione”; l’arco temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può e non deve apparire “certamente eccessivo e irragionevole”. La decisione delle Sezioni Unite In conclusione, la Corte di Cassazione, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha affermato dunque che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell’atto originario): tale circostanza non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (…) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”. Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo); per esempio, la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato(6). (Altalex, 13 dicembre 2016. Nota di Federico Marrucci) ______________ (1) In questa prima categoria sono da annoverare, per quanto riguarda i crediti tributari, gli avvisi di accertamento (compresi quelli “esecutivi”, D.L. n° 78/2010, art. 29) emessi e notificati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, ad esempio e gli avvisi di addebito di competenza dell’Inps (D.L. n° 78/2010, art. 30). (2) Cass. n° 6628/06, Cass. n° 1650/14, Cass. n° 3987/16. (3) Cass. n° 1/70, Cass. n° 5777/89, Cass. n° 1965/96, Cass. n° 1980/96. (4) Cass. n° 12263/07, Cass. n° 24449/06, Cass. n° 8335/03. (5) Cass. SS. UU. n° 25790/09; in tale sede, i giudici ermellini risolsero la problematica “prescrizionale” ai fini delle sanzioni tributarie. In altri termini, la prescrizione decennale è applicabile alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate laddove esista “una sentenza passata in giudicato, […] mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D. Lgs. n° 472/97, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. (6) A conti fatti, confrontando le conclusioni a cui è approdata la S.C. nella sentenza in commento con quelle adottate dalla stessa Corte con la nota ordinanza n. 20213/15, i giudici di Piazza Cavour (nell’ultima decisione) hanno ampliato l’area di applicazione della prescrizione breve; infatti, nella citata ordinanza del 2015, era stato affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione. Dunque nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale. Il nuovo orientamento ha quindi esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (art. 36 bis e/o ter, D.P.R. n° 600/73), bensì
Ricorso in Cassazione ammesso anche per norme sopravvenute Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 27/10/2016 n° 21691

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, nella sentenza n. 21691/16, depositata il 27 ottobre 2016. E’ consentito impugnare la sentenza per violazione di legge per norme emanate dopo la pubblicazione della sentenza, purchè dotate di efficacia retroattiva. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, nella sentenza n. 21691/16, depositata il 27 ottobre 2016. Nella vicenda in esame, una dipendente aveva convenuto l’azienda presso cui lavorava in quanto sosteneva di esser stata assunta con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati in violazione dell’art. 1 della legge 230 del 1962 ; pertanto chiedeva che venisse accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a decorrere dal primo contratto, con relativa reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno patito. Il Tribunale adìto ha dichiarato la nullità di alcuni contratti, condannando la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso. Avverso tale sentenza, sia l’azienda che la lavoratrice, hanno proposto appello. La Corte territoriale di Roma, con una prima sentenza non definitiva, ha accolto parzialmente l’appello incidentale della dipendente, dichiarando la nullità anche degli altri contratti e, con una seconda, definitiva, in accoglimento del motivo di appello incidentale, ha riconosciuto il diritto della stessa al trattamento economico e normativo delle mansioni svolte da un determinato periodo in poi, condannando la società alla corresponsione delle relative differenze retributive. L’azienda ha presentato ricorso per cassazione, avverso entrambe le sentenze. La sezione lavoro, con un’ordinanza interlocutoria, ha rimesso la controversia al primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, in quanto la richiesta di applicazione da parte della ricorrente della norma ex art. 32 della Legge n. 183 del 2010, emanata dopo la pubblicazione della sentenza di appello ma prima della notifica del ricorso per cassazione, dava luogo ad una problematica su cui vi sono orientamenti contrastanti. Dunque il primo presidente ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite. Nel ricorso proposto, specificamente con il quinto motivo, la ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’art. 32, commi 5-7, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che modificava la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo. Tale norma è entrata in vigore il 24 novembre 2010, quindi dopo la sentenza di appello ma precedentemente alla richiesta di notifica del ricorso per cassazione. In materia di efficacia della legge nel tempo, il principio cardine è espresso dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, secondo cui: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Tuttavia tale disposizione consente delle deroghe. In particolare, rileva che, nel caso in esame, la norma sopravvenuta, al settimo comma dell’art. 32, L. n. 183 del 2010, prevede che “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Orbene, la Corte ha ammesso l’applicabilità della norma sopravvenuta al giudizio di legittimità, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (Cass., 31 gennaio 2012, n. 1409) ed anche quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (Cass., 2 marzo 2012, n. 3305 e 4 febbraio 2015, n. 1995). Altra questione affrontata dai giudici di legittimità è se la violazione di norme di diritto, di cui n. 3 dell’art. 360 c.p.c., riguarda solo le norme vigenti al momento della decisione impugnata o anche quelle emanate successivamente purchè dotate di efficacia retroattiva. La Cassazione ha riportato due orientamenti contrastanti; un primo indirizzo ritiene possibile richiedere direttamente, con uno specifico motivo di ricorso, l’applicazione della nuova disciplina retroattiva; mentre secondo un altro, ciò non sarebbe possibile in quanto la proposizione del ricorso per cassazione presuppone necessariamente la denunzia di un vizio della sentenza di merito, vizio che non può consistere nella violazione di una legge che al momento della sentenza non era stata ancora emanata. La Corte ha precisato che si delinea la violazione di legge anche quando vi sia un contrasto tra il provvedimento giurisdizionale e una norma di diritto applicabile ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio. Dunque è legittimo proporre un ricorso per cassazione anche avverso una sentenza in cui il giudicante abbia correttamente applicato la legge all’epoca vigente, ma sia sopravvenuta una nuova legge con efficacia retroattiva. Pertanto, i giudici di legittimità hanno specificato che la legge retroattiva costituisce il parametro del giudizio sulla violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., ed il ricorso per cassazione può essere proposto anche solo per censurare la violazione della legge nuova. La Corte, ha inoltre affermato che la nuova legge con efficacia retroattiva deve essere applicata nei processi in corso anche se intervenuta dopo la notifica del ricorso per cassazione e quindi senza che il ricorrente abbia potuto formulare un preciso motivo di ricorso, in quanto anche la Cassazione deve applicare il principio iura novit curia. Altro aspetto esaminato, attiene ai limiti che la legge retroattiva sopravvenuta incontra a causa del giudicato. A tal riguardo, si registrano due diversi orientamenti; il primo indirizzo (Cass., 17 marzo 2014, n. 6101) sostiene l’esistenza di un limite all’applicabilità della nuova legge retroattiva ai giudizi in corso, rappresentato dal giudicato interno della sentenza, che deve ritenersi formato qualora un determinato capo della pronuncia di primo grado, non sia stato impugnato; secondo un altro orientamento (Cass., 28 marzo 2012, n. 5001; cfr. Cass., 8 gennaio 2015, n. 85), non si è formato il giudicato interno perché, l’eventuale accoglimento degli altri motivi di gravame, quali risultanti dalla sentenza impugnata, avrebbe determinato la caducazione anche delle statuizioni non contestate espressamente. La Cassazione ha condiviso quest’ultima soluzione, secondo cui, se i capi della domanda sono tra loro strettamente connessi, ovvero se vi è un capo principale, dal cui accoglimento deriva la sorte degli altri da esso dipendenti, quando il principale viene accolto, anche gli altri seguiranno la medesima sorte. Viceversa, se quel capo verrà rigettato, conseguentemente
Danno esistenziale: la cassazione ribadisce la sua risarcibilita’ in via autonoma

Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 21059 del 19/10/2016 La Corte di Cassazione nella sentenza n. 21059/2016 interviene nuovamente in tema di risarcibilità del c.d. danno esistenziale, in relazione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Ministero della Difesa al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 3.500,00, oltre a quella già liquidata dal giudice di prime cure, a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della caduta da un’altezza di circa 4 metri all’esito del crollo del parapetto, al quale era appoggiato, di una piattaforma del radar ove era salito durante una pausa tra un turno e l’altro durante il servizio di leva, “esclusa la voce di c.d. danno esistenziale, in quanto “non più riconoscibile a seguito del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità”. L’attore propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., art. 3 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: in particolare si duole che non siano state utilizzate le Tabelle di Milano e non sia stato liquidato il danno esistenziale. La Suprema Corte, nel ritenere fondati i motivi di impugnazione, coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in materia di danno non patrimoniale: alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale, la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale impone, in ossequio al principio dell’integralità del ristoro (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), che in quanto sussistenti e provati essi vengano tutti risarciti, e nessuno deve essere lasciato privo di ristoro; la Cassazione più volte modo ha sottolineato (v. in particolare Cass., 23/1/2014, n. 1361) come debba escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiamo negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale; gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell’ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in “degenerazioni patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita; al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice debba tener conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto; in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice: è quindi compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro; le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta “portata tendenzialmente onnicomprensiva”, mentre non è condivisibile invece l’assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale; e’ infatti necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante; laddove pertanto tali aspetti relazionali non siano stati presi in considerazione, dal relativo ristoro non può prescindersi; viceversa, un danno c.d. esistenziale risarcibile non è configurabile in presenza di un mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/danno-esistenziale-cassazione-ribadisce-sua-risarcibilita-via-autonoma-103342.html Foto:http://www.quid-juris.it/news.asp?id=412
Avvocati: fino a mille euro per ogni figlio

Arrivano buone notizie per gli avvocati diventati genitori da poco, con famiglia numerosa o con i figli all’asilo o a scuola. La Cassa Forense infatti, tra i bandi a tutto tondo, recentemente emanati per la formazione e le dotazioni tecnologiche dei professionisti iscritti, ha dedicato anche una serie di misure ad hoc a favore degli avvocati genitori. I bandi in questione sono 4 e riguardano sia chi ha avuto un figlio (nato, adottato o affidato) nel corso del 2016, sia chi è già genitore di due bambini e ha in arrivo un terzo bebè, sia infine chi ha i figli al nido, alla materna o al primo anno delle scuole superiori. Le provvidenze erogate a sostegno degli avvocati genitori ammontano a mille euro (per ogni figlio) e le scadenze per presentare domanda sono piuttosto ravvicinate: Bando per ogni figlio nato, adottato o affidato nel 2016 Il primo bando di concorso (sotto allegato) emanato in questi giorni da Cassa Forense riguarda la concessione di contributi in favore degli avvocati iscritti con figli nati nel corso del 2016, o che abbiano adottato o ottenuto in affidamento preadottivo uno o più figli. Le provvidenze erogate ammontano a 1.500 contributi e saranno concesse ad uno solo dei genitori anche se richieste da entrambi. Ai fini dell’ammissione, bisogna anche essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo concesso è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di 1 milione e mezzo di euro) e la domanda va presentata entro il termine perentorio del 16 gennaio 2017. L’istanza va redatta sul modulo reperibile sul sito della Cassa (nell’area modulistica/prestazioni assistenziali e disponibile qui sotto allegato) e inviata alla “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R” unitamente al certificato (di nascita, adozione o affido) del figlio (o autocertificazione), alla copia di un documento valido di identità del richiedente e all’eventuale copia della sentenza di separazione. La graduatoria terrà conto, quale criterio preferenziale, tra l’altro, della mancata percezione dell’indennità di maternità o di altre provvidenze a sostegno della genitorialità del richiedente, dei parti gemellari o plurigemellari (ovvero più figli in adozione o in affido preadottivo). Bando per figli nati o adottati nel 2016 successivi al secondo Il secondo bando di concorso (sotto allegato) per l’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità è dedicato agli avvocati iscritti alla Cassa, “genitori di un figlio nato nel 2016 e successivo al secondo o che nel corso dell’anno 2016 abbiano adottato un figlio successivo al secondo”. Il contributo, anche in tale bando, sarà assegnato ad un solo genitore e in caso di separazione dei coniugi, a colui cui spetta il collocamento prevalente del minore. Per l’ammissione al concorso, inoltre, bisognerà essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa ma non vi è limite di reddito. L’importo erogato sarà pari a mille euro in unica soluzione (sempre fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo pari a 500mila euro). La domanda va compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) e inviata alla Cassa (all’indirizzo sopraindicato), unitamente alla documentazione richiesta (certificato di nascita; stato di famiglia; dichiarazione redditi 2016; documento identità; ecc.) via pec o raccomandata a/r entro il 16 gennaio 2017. Anche in tal caso verrà stilata una graduatoria che seguirà il criterio di precedenza inversamente proporzionale all’ammontare del reddito del richiedente e di quello dell’altro genitore. Bando figli all’asilo nido e alla scuola materna Oltre ai nuovi nati, la Cassa ha emanato un bando ad hoc (sotto allegato) per la concessione di contributi in favore degli iscritti con figli all’asilo nido o al primo anno della scuola materna (comunale, statale o privata). Per partecipare bisogna essere in regola con le comunicazioni alla Cassa e aver dichiarato un reddito professionale inferiore a 40mila euro. L’importo, anche per tale bando, è pari a mille euro per ogni figlio (fino alla concorrenza delle risorse stanziate pari a 1 milione di euro). La domanda, compilata sull’apposito modulo (qui sotto allegato) va inviata via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Cassa Forense (“Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma”) entro il 31 dicembre prossimo allegando: certificato della struttura educativa attestante l’iscrizione del figlio del richiedente all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, per l’anno 2016; copia di un documento valido di identità. La graduatoria sarà stilata sempre in base all’ordine inversamente proporzionale al reddito imponibile prodotto nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) dal richiedente e di quello dell’altro genitore e, in caso di parità di reddito, avrà precedenza chi ha più figli minori o chi è più giovane. Bando figli iscritti a scuola L’ultimo bando (qui sotto allegato) in favore degli avvocati genitori prevede provvidenze per chi ha i figli frequentanti nell’anno scolastico 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore. Le erogazioni saranno massimo mille e per poter accedere al beneficio, bisognerà anche essere in regola con le comunicazioni alla Cassa Forense e aver dichiarato un reddito inferiore a 40mila euro. L’importo massimo erogato è pari a mille euro per ciascun figlio e la domanda va inviata alla sede centrale dell’ente, via pec o raccomandata, attraverso il modulo reperibile online sul sito istituzionale (disponibile anche qui sotto in pdf), entro il termine del 31 dicembre 2016. Alla stessa occorrerà allegare: copia del certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante che il figlio, per la prima volta, frequenti nell’anno 2016/2017 il primo anno della scuola secondaria superiore; copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente ed eventuale copia della sentenza di separazione (o autocertificazione). Gli altri bandi per gli avvocati Oltre ai bandi squisitamente dedicati alla famiglia, Cassa Forense ha avviato recentemente una serie di misure per il sostegno delle competenze e l’agevolazione dell’esercizio della professione legale. A tal fine rispondono, infatti, i bandi emanati per il rimborso degli acquisti di computer, stampanti e