Controlli fiscali sul conto corrente del professionista

Prelievi e versamenti presuntivamente riconducibili a redditi non dichiarati: sotto controllo anche i conti cointestati e addirittura quelli intestati ai familiari del professionista. Fisco “presuntuoso” approvato dalla Cassazione anche con riguardo alle indagini sulle movimentazioni bancarie di professionisti e lavoratori autonomi. L’accredito sul conto corrente si presume riferito a redditi imponibili e basta una presunzione semplice (non assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza) per motivare un avviso di accertamento per maggiori imposte Irpef o Iva. Ne consegue un onere della prova contraria più gravoso per il professionista sotto la lente del Fisco. Una recentissima sentenza della Suprema Corte (1) ha confermato il proprio indirizzo interpretativo in materia di accertamenti bancari, secondo il quale la riconducibilità dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti ai compensi dai medesimi percepiti è assistita dalla presunzione legale a favore dell’Erario. Secondo i giudici tale presunzione, avendo fonte legale (2), non ha necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici ed è superabile soltanto dalla prova contraria fornita dal contribuente. Quest’ultimo deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. Più precisamente, il Fisco può per legge presumere che sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente siano imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività professionale o d’impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Per poter superare la presunzione legale di cui sopra occorre, pertanto, che il contribuente fornisca valida prova contraria e che detta prova sia valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali movimenti la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell’imponibile esclusivamente quanto risultante dai singoli movimenti bancari ritenuti riferibili alla produzione documentale del contribuente (3). Se il conto corrente del professionista è cointestato Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’operatività della suddetta presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell’onere della prova, si applicano non solo in caso di cointestazione del conto corrente, ma addirittura nell’ipotesi di intestazione dei rapporti bancari a terzi che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Ipotesi, quest’ultima, che la giurisprudenza più recente ha ravvisato nel rapporto familiare, affermando la riferibilità al contribuente medesimo, delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, salva, ovviamente, la prova contraria da parte dello stesso (4). Ciò in quanto le somme movimentate sui conti intestati esclusivamente al coniuge del contribuente possono essere riferibili a quest’ultimo sulla base di elementi sintomatici come: il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa o professionale compatibile con la produzione di utili. In tali casi, incombe sul contribuente la prova che le somme rinvenute sui conti correnti dei familiari del contribuente non siano ad esso riferibili. (1) Cass. sent. n. 6947 del 17.03.2017. (2) Art. 32 DPR 600/1973. (3) Cass. n. 6237 del 2015 e n. 9078 del 2016. (4) Cass. sentt. n. 16096/2011; n. 6232/2003 e n. 11145/2011. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/156641_controlli-fiscali-sul-conto-corrente-del-professionista Foto: https://www.investireoggi.it/fisco/evasione-fiscale-al-via-i-controlli-sui-professionisti/

Cds: quale giudice è competente per i ricorsi avverso le multe per omessa comunicazione dei dati del conducente?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6651/2017, pubblicata il 15 marzo 2017, si è pronunciata sulla dibattuta questione relativa al giudice competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali con cui viene contestata la violazione dell’art. 126 bis codice della strada per omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente. Ai sensi dell’art 204 bis del codice della strada, avverso i suddetti verbali, il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Che cosa si intende per “luogo in cui è stata commessa la violazione” ai fini della competenza a decidere sul ricorso avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati del conducente? Il Giudice del luogo in cui risiede il destinatario del verbale o il Giudice del Luogo dove ha sede l’organo di polizia che ha inviato il verbale? Secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità con la suddetta sentenza, la competenza spetta al Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati vanno inviati e quindi dove ha sede l’organo di polizia che li ha richiesti. IL CASO: un automobilista proponeva innanzi al Giudice di Pace di residenza opposizione avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale avente ad oggetto l’omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità. L’automobilista riteneva l’illegittimità del verbale in quanto al momento dell’accertamento era pendente altro giudizio di opposizione avverso il verbale presupposto con cui era stata intimata la comunicazione omessa. Si costituiva il Comune a mezzo del dirigente dell’avvocatura comunale, eccependo l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito sostenendo che la competenza a decidere spettasse al Giudice del luogo in cui era stata consumata l’infrazione contestata e cioè il luogo in cui aveva sede l’organo della polizia che aveva emesso il verbale. Nel merito sosteneva che il verbale contestato era autonomo rispetto al verbale con cui era stata contestata la violazione presupposta. Il Giudice di Pace dichiarò la nullità della costituzione del Comune avvenuta mediante il dirigente dell’avvocatura comunale per mancanza del deposito dello statuto e del regolamento e per mancanza della procura. Dichiarò, inoltre, la propria competenza e nel merito accolse l’opposizione promossa dall’automobilista. Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello il Comune, che veniva rigettato dal Tribunale. Il Giudice di appello rilevava l’illegittimità della costituzione in primo grado del Comune mediante il responsabile dell’ufficio legale per difetto di regolare mandato. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il Comune. Nessuna difesa veniva svolta dal proprietario del veicolo. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata con rinvio e statuendo sulla competenza ha osservato: 1. l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa per infrazione al codice della strada, così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al Giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è invece mancata; 2. competente a decidere sull’opposizione avverso i verbali per omessa comunicazione dei dati ai fini della decurtazione dei punti sulla patente è il Giudice di Pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale i dati andavano inviati, confermando il principio che la sanzione accessoria per omessa comunicazioni dei dati è autonoma rispetto alla sanzione principale. Fonte:  AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Cds: quale giudice è competente per i ricorsi avverso le multe per omessa comunicazione dei dati del conducente? Foto: http://www.guide-online.it/rinnovare-la-patente-di-guida-da-gennaio-2014/

Avvocati: la revoca o la rinuncia al mandato non esclude la capacita’ di compiere o ricevere atti

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6648/2017 Il rifiuto dell’avvocato che ha assistito la parte nel giudizio di primo grado di ricevere la notifica della sentenza emessa nel suddetto giudizio produce, ai fini della decorrenza dei termini per proporre appello, gli stessi effetti dell’avvenuta consegna. Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6648/2017, pubblicata il 15 marzo 2017. Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale rilevando la tardività della notifica del gravame per decorrenza dei termini di legge dalla notifica della sentenza avvenuta presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Il procuratore della parte aveva rifiutato la notifica della sentenza dichiarando di aver rinunciato da tempo all’incarico. Avverso la sentenza di Appello proponeva ricorso per Cassazione l’appellante sulla scorta di due motivi. Con il primo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 83, 85, 148, 330 cod. proc. civ. e con il secondo motivo veniva denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha osservato che: 1. Le vicende della procura alle liti sono disciplinate in modo diverso rispetto alla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, in quanto mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti può rinunciarvi con efficacia immediata, ma ne la revoca ne la rinuncia privano il difensore della “ capacità di compiere o di ricevere atti, in quanto i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare”; 2. Ai sensi dell’art. 85 c.p.c. ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono ne la revoca ne la rinuncia, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore; 3. Non è ammissibile la remissione in termini in quanto il comportamento del difensore integra una circostanza attinente alla patologia del rapporto che intercorre tra la parte in senso sostanziale e il professionista che può assumere rilevanza solo ai fini di un’azione di responsabilità contro quest’ultimo, ma non anche spiegare effetti restitutori all’esterno. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/avvocati-revoca-rinuncia-mandato-non-esclude-capacita-compiere-ricevere-atti-103559.html Foto: http://www.miolegale.it/formulario-civile/revoca-mandato-avvocato/

Rottamazione cartelle esattoriali: bocciata la proroga

Arriva, invero un po’ a sorpresa dopo il parere positivo del governo, la bocciatura dell’emendamento alla legge di conversione del decreto n. 8 del 9 febbraio 2017, presentato dal deputato Pd Federico Ginato, che prevedeva il prolungamento al 21 aprile del termine ultimo per aderire all’ormai arcinota rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali, prevista dal Decreto Legge n. 139/2016, convertito con Legge n. 225/2016. La Commissione Ambiente della Camera ha, infatti, ritenuto inammissibile la norma, in quanto non attinente alla materia del decreto, che prevede interventi straordinari per le zone colpite dal sisma nel centro Italia. La norma, peraltro, stabiliva, inoltre che, riguardo ai contributi previdenziali, anche gli enti pensionistici che non avessero provveduto al versamento degli stessi potessero regolarizzare la loro posizione, con ciò evitando un’inutile partita di giro, coincidendo debitore e creditore sempre con una branca dello Stato. In attesa di conoscere se, visto il numero impressionante di domande già presentate, Governo e Parlamento cercheranno introdurre una nuova proroga, magari attraverso un decreto legge ad hoc , la scadenza rimane quella del 31 marzo prossimo, mentre le risposte di Equitalia arriveranno a maggio e i pagamenti (dilazionati o meno) scatteranno da luglio, pena la perdita del beneficio. È opportuno tuttavia precisare che con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i piani di rateazione già in essere, il pagamento della prima o unica rata comporterà la revoca della dilazione precedentemente accordata mentre il suo mancato versamento il ritorno del contribuente al vecchio piano di pagamento. Invece, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive comporterà non solo l’impossibilità di riprendere il vecchio piano di rateazione, stante la revoca avvenuta col pagamento della prima rata, ma anche ex art. 6 c. 4 del Decreto 139/2016, l’impossibilità di richiedere un altro. Una conseguenza che appare ingiustamente lesiva per quei soggetti con debiti maggiori e minore liquidità e che è auspicabile che venga corretta da un nuovo intervento legislativo. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/15/rottamazione-cartelle-esattoriali-bocciata-la-progora Foto: http://www.leggioggi.it/2016/12/01/rottamazione-cartelle-2016-i-casi-in-cui-conviene-aderire-cosa-si-deve-pagare-e-quando/

Avvocati: incarichi stragiudiziali e prova per testimoni

Corte di Cassazione, Sez. sesta civile, Ordinanza interlocutoria n. 3968/2017. L’avvocato può pretendere il pagamento di somme quale compensi per prestazioni forensi stragiudiziali anche senza produrre un accordo scritto. La data del conferimento dell’incarico professionale per l’espletamento dell’attività può essere provata anche per testimoni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, nell’ordinanza interlocutoria n. 3968/2017 che ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Nella vicenda esaminata, il Tribunale di Milano aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da un legale nei confronti del fallimento di una s.p.a., avente a oggetto il pagamento e la collocazione in privilegio di prestazioni professionali forensi stragiudiziali e giudiziali. Il Giudice delegato della procedura aveva escluso il credito per prestazioni stragiudiziali e aveva ammesso in via privilegiata per le giudiziali una somma molto minore. Il Tribunale, condividendo tale soluzione, ha osservato, in ordine alle prestazioni stragiudiziali, che la lettera d’incarico non recava data certa. Tale certezza, a detta del giudice di merito, non poteva essere tratta da documenti unilaterali. L’avvocato, ricorrendo in Cassazione, evidenzia che la prova scritta della data certa di conferimento dell’incarico professionale (in data anteriore al fallimento), poteva ricavarsi dall’avvenuto pagamento di fatture anteriori al fallimento relative al medesimo incarico professionale. Gli Ermellini, condividendo le motivazioni del ricorrente, rammentano che il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Il giudice, continua il provvedimento, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. Infine, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione ín data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso. Nel caso in esame, deve dunque rilevarsi che la data certa del conferimento dell’incarico professionale può essere provata per testimoni e che i capitoli di prova orale riprodotti in ricorso hanno a oggetto tali circostanze con conseguente necessità di riesaminarne la rilevanza. Fonte: Avvocati: incarichi stragiudiziali dimostrabili per testimoni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.avvocatoronnyspagnolo.it/news/avvocato-ufficio/

Divieto di trasferire chi assiste parente disabile prescinde dalla gravità dell’handicap

Cassazione Civile, Sez. lavoro, sentenza 12/12/2016, n. 25379 Il divieto di trasferire il lavoratore che assiste un parente disabile, previsto dall’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, prescinde dal previo accertamento della gravità dell’handicap da parte delle commissioni mediche delle Unità Sanitarie Locali (oggi, ATS – Agenzie di Tutela della Salute) di cui all’art. 4 della medesima legge. É quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25379 del 12 dicembre 2016. La vicenda giudiziaria prende le mosse dalla impugnazione, da parte di una lavoratrice, del trasferimento (e del susseguente licenziamento) disposti nei sui confronti. Più precisamente, la lavoratrice adduceva di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap, tanto da avere avviato la procedura per l’ottenimento dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992. Di qui la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per essere stato assunto in violazione del divieto posto dalla norma in esame. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano, tuttavia, confermato la legittimità del provvedimento datoriale stante l’assenza di valida documentazione medica attestante la gravità dell’handicap. All’epoca del trasferimento, infatti, il procedimento per l’ottenimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 era ancora pendente. La disabilità, quindi, non era stata ancora accertata, nella sua gravità, dagli organi competenti. Per tale ragione i Giudici (di primo e secondo grado) avevano stabilito che, in capo al datore di lavoro, non vi fosse alcun divieto di trasferimento. La vicenda è stata, infine, sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione che ha ritenuto fondate le doglianze della lavoratrice. La pronuncia in esame – richiamata la precedente giurisprudenza in materia (e, in particolare la sentenza della Cassazione n. 9201/2012) – ha, anzitutto, sottolineato la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 che tenga conto del principio solidaristico posto dall’art. 3, comma 2 Cost., così come pure dei principi sanciti dall’art. 26 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili del 13 dicembre 2006 ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009. Ebbene, partendo da tale premessa, la Suprema Corte ha considerato non corretta l’interpretazione letterale e formalistica della disposizione in esame “sposata” dai Giudici di merito. Secondo la sentenza in commento, infatti, al fine di valutare la legittimità o meno del trasferimento non ci si può limitare al dato, per l’appunto formalistico, della presenza o meno di documentazione medica proveniente dagli organi previsti dalla legge. Al contrario, occorre “procedere ad una valutazione della serietà e della rilevanza (sotto lo specifico profilo della necessità di assistenza) dell’handicap”. In altre parole, occorre considerare le reali e concrete esigenze di assistenza del famigliare disabile anche “a fronte delle esigenze produttive sottose al trasferimento”, operando, quindi, un raffronto tra di esse. Ciò allo scopo di valutare se le necessità aziendali siano di una urgenza tale da potersi imporre sulle contrapposte esigenze del lavoratore (e del parente portatore di handicap). Valutazione che, nel caso di specie, a giudizio della Cassazione, era stata completamente omessa. In definitiva, quindi, dalla pronuncia in commento, si deduce che il diritto del famigliare di un disabile a non essere trasferito ha una portata più ampia rispetto al diritto alla fruizione di permessi retribuiti, non essendo (a differenza di quest’ultimo) rigidamente subordinato al formale accertamento della gravità dell’handicap. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/divieto-di-trasferire-chi-assiste-parente-disabile-prescinde-da-accertamento-della-gravita-handicap Foto: http://www.laleggepertutti.it/93829_legge-104-trasferimento-del-lavoratore-se-necessario-allazienda

Affitto: la cauzione va restituita all’inquilino con gli interessi

La legge n. 392/1978 all’art. 11 prende espressamente in considerazione la pratica per la quale, all’atto della stipula di una locazione, l’inquilino è chiamato a rilasciare al proprietario dell’immobile la c.d. cauzione. Si tratta di una somma di denaro che il proprietario trattiene a titolo di garanzia nel caso dovessero esservi inadempimenti delle obbligazioni assunte, ed esempio eventuali danni all’immobile o morosità. La norma summenzionata precisa che il c.d. deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone, stabilendo quindi un limite massimo di valore alla somma che il conduttore potrà versare. Se il conduttore ha adempiuto tutti gli obblighi contrattuali su lui gravanti, al termine della locazione la somma versata deve essergli restituita (o compensata). Molti non sanno, tuttavia, che lo stesso art. 11 cit. precisa che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. La somma versata, dunque, va restituita maggiorata degli interessi nel frattempo maturati che si producono anche se il contrario non lo preveda o preveda il contrario, stante l’obbligo derivante dalla legge stessa. Infatti, un’eventuale clausola contrattuale che preveda che la cauzione non sia produttiva di interessi è da considerasi nulla. Si tratta di una ricostruzione avallata dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12117/2003 ha chiarito che l’obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale ex art. 11 Legge 392/78, ha natura imperativa poichè persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole e impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita). Di conseguenza sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Ancora, la Corte di Cassazione, sentenza n. 25136/2006, ha stabilito che, a norma dell’art. 11 l. 27 luglio 1978 n. 392, gli interessi anatocistici sul deposito cauzionale ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione di quest’ultimo alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Ne consegue che il relativo credito diviene liquido ed esigibile solamente all’esito della pronunzia giudiziale che ne determina l’effettivo ammontare. In sostanza, la regola dettata dalla norma citata, non prevede affatto, secondo il Collegio, una scadenza di anno in anno degli interessi sul deposito cauzionale, quindi consentirebbe al locatore di corrispondere l’intera somma, costituita da capitale e interessi, alla scadenza contrattuale definitiva. Solo a seguito della pronuncia giudiziale il credito alla restituzione degli interessi sul detto deposito diventa liquido ed esigibile con la determinazione del suo reale ammontare. La Cassazione, sent. n. 23052/2009, ha precisato che locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi d’ufficio Quanto alla prescrizione della domanda di pagamento degli interessi sulla cauzione, si ritiene che il dies a quo scatti a partire dal termine della locazione. Inutile quindi per il locatore affermare che questi si sino prescritti durante il rapporto di locazione. La prescrizione degli interessi dovuti dal locatore al conduttore sulla cauzione versata dal primo al momento della stipula del contratto, decorre solo dal momento di scadenza della locazione (Tribunale Roma, 11 luglio 2003). Invece, quanto al termine prescrizionale (la giurisprudenza non è unanime), se per la cauzione si ritiene applicare la prescrizione ordinaria decennale, con riferimento ai soli interessi sul deposito cauzionale si tende a seguire la previsione dell’art. 2948, n.4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni “gli interessi da pagarsi periodicamente ad anno”. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/24908-affitto-la-cauzione-va-restituita-all-inquilino-con-gli-interessi.asp Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/24077-locazioni-la-mancata-restituzione-della-cauzione.asp

Unioni civili: in Gazzetta i decreti attuativi

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017. Via libera ai decreti attuativi della disciplina delle unioni civili introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017 i decreti legislativi nn. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, che entreranno in vigore l’11 febbraio 2017. Vediamo in dettaglio le principali novità: il decreto legislativo n. 5/2017 ha ad oggetto disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Le disposizioni apportano modifiche alle norme del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di ordinamento dello stato civile; fra queste segnaliamo: sono disciplinate in dettaglio le annotazioni da apportare sugli atti di costituzione dell’unione civile; sono regolate le modalità di presentazione ed il contenuto della richiesta di costituzione dell’unione civile, le verifiche da parte dell’ufficiale dello stato civile circa l’insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento per la costituzione dell’unione civile; è disciplinato puntualmente il procedimento di costituzione di unione civile e le conseguenti annotazioni e trascrizioni da parte dell’ufficiale di stato civile; si stabilisce che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. il decreto legislativo n. 6/2017 reca disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso: si stabilisce che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; analogamente, l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; quanto alla forma, vige la regola per cui l’unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione; altre norme riguardano la disciplina dei criteri per individuare la legge applicabile e la giurisdizione in caso di scioglimento dell’unione civile: si stabilisce che lo scioglimento dell’unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio; i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l’unione è stata costituita. Su richiesta di una delle parti il giudice può disporre l’applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e’ cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. con il decreto legislativo n. 7/2017 sono introdotte nel codice penale e di procedura penale le necessarie disposizioni di coordinamento per consentire l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge: agli effetti della legge penale il termine “matrimonio” si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; la qualità di coniuge prevista come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; è estesa anche alle persone unite civilmente la causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio prevista dall’art. 649 c.p. per i reati commessi tra coniugi; analogamente, la facoltà di astensione dalla testimonianza nel processo penale prevista per il coniuge (art. 199 c.p.p.) è estesa anche alla persona unita civilmente. Ciò consente, ad es., l’applicabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; allo stesso modo, al reato di omicidio potrà applicarsi l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi?utm_source=nl_altalex&utm_medium=referral&utm_content=altalex&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=896935 Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwimtbbJ6enRAhXHvRoKHWG7DF8QjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.vocidicitta.it%2Fbest-politik%2Funioni-civili-facciamo-chiarezza-con-lavvocatessa-panto%2F&psig=AFQjCNFjp3I3WWHGO6oEPoyQEe44JYMw4w&ust=1485864177164950

Il pagamento del conguaglio non è condizione di efficacia della divisione ereditaria

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1656/2017 si pronuncia in merito ai rapporti tra efficacia della sentenza di divisione ereditaria e obbligo di pagamento del conguaglio. Il caso: nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, attribuiva agli eredi dell’attore, M.T., i beni immobili oggetto di comunione (un fabbricato e area inedificata), subordinatamente al pagamento in favore degli altri condividenti A., R., M., G. e G.T., delle somme loro rispettivamente spettanti a titolo di conguaglio. Contro la suddetta sentenza gli eredi di M.T. propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 720 e 728 c.c.: per i ricorrenti, infatti, l’obbligo di pagamento del conguaglio è lo strumento adottato dal giudice allo scopo di perequare tra loro il valore delle quote ereditarie, ma il relativo adempimento non può che essere perseguito dai condividenti creditori con i normali mezzi di esecuzione, ferma restando la statuizione principale relativa alla divisione dei beni. La Suprema Corte accoglie il ricorso osservando che: la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione; l’adempimento di tale obbligo — al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l’inefficacia della sentenza — non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito; inoltre, gli artt. 789, comma 3, c.p.c. e 195, cpv. disp. att. c.p.c., in base ai quali il decreto che approva il progetto è titolo esecutivo, e l’art. 2817, n. 2, c.c., che attribuisce in favore dei condividenti a garanzia del pagamento dei conguagli l’ipoteca legale sugli immobili assegnati ai condividenti cui i beni stessi sono stati assegnati, dimostrano ulteriormente che il giudice della divisione non ha il potere di subordinare l’effetto traslativo dell’assegnazione al pagamento del conguaglio; peraltro, se il giudice avesse il suddetto potere, la parte assegnataria potrebbe astenersi sine die, ponendo così nel nulla tanto l’effettività della divisione quanto il provvedimento del giudice; pertanto, il pagamento del conguaglio non è un onere dell’assegnatario per conseguire definitivamente l’assegnazione del bene comune in proprietà escluisva. Esito del ricorso: la Corte cassa la sentenza d’appello senza rinvio e, decidendo nel merito, esclude che l’assegnazione dei bei sia subordinata al previo pagamento del conguaglio. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/previo-pagamento-del-conguaglio-presupposto-efficacia-della-divisione-103443.html Foto: http://www.laleggepertutti.it/145843_divisione-eredita-entro-quanto-tempo-la-causa  

Reati tributari: applicabile la particolare tenuità del fatto

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 53905. La Cassazione sancisce l’applicabilità della non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ai reati tributari circostanziati privi di soglia di punibilità, con qualche forzatura rispetto al diritto intertemporale. La pronuncia in rassegna ha ad oggetto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alle ipotesi di reato tributario commesso anteriormente alla riforma introdotta dal Decreto Legge n. 138/2011 convertito in L. 148 del 14/09/2011. La novella in parola aveva apportato significative modifiche al D.Lgs. 74/2000, rendendo la disciplina dei reati fiscali maggiormente afflittiva. In particolare aveva abrogato l’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell’art. 2, D.Lgs. 74/2000, la quale consentiva una diminuzione della pena per i reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore a trecento milioni di lire. Tale circostanza attenuante era particolarmente favorevole, consentendo che la pena prevista per l’ipotesi base (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), godesse di una forbice edittale nettamente inferiore (reclusione da 6 mesi a 2 anni). La pronuncia in commento ha ad oggetto una condanna per reato tributario commesso anteriormente all’abrogazione della attenuante citata, rispetto al quale la medesima continua ad operare in forza dell’art. 2 c.p. L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma, alla pena di mesi 5 di reclusione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. ai fatti attribuiti all’imputato e, dunque, domandando l’annullamento della sentenza di appello. La Suprema Corte, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, prende posizione sul motivo di ricorso, al fine di vagliarne l’ammissibilità e la fondatezza. Il Giudice di Legittimità precisa, in primis, che l’istituto della particolare tenuità del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo nel caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità. In seconda battuta viene osservato come che il reato base di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000 sia caratterizzato da una pena edittale superiore ai 5 anni, eccedente, pertanto, i limiti dettati dall’art. 131 bis c.p.; per sondare l’applicabilità dell’istituto occorre, dunque, procedere ad un calcolo della pena che tenga conto, in ossequio al dato normativo, delle sole circostanze ad effetto speciale, quale è, appunto, l’ipotesi attenuata dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 74/2000. La Cassazione sostiene che debba applicarsi, per i fatti commessi anteriormente al 14 settembre 2011, la disciplina vigente al momento del fatto (più favorevole) e, mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 2, la pena edittale (prevista nel massimo a 2 anni) consentirebbe l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. Pertanto (qualora non fosse maturata medio tempore la prescrizione), risultando tale istituto astrattamente applicabile, si sarebbe dovuto annullare la sentenza ed affidare al giudice del rinvio il compito di vagliare la configurabilità in concreto della causa di non punibilità. La pronuncia in rassegna si pone nel medesimo solco tracciato da un precedente arresto di legittimità, reso poco dopo l’entrata in vigore dell’art. 131 bis c.p., ed avente pure ad oggetto un reato tributario. Il riferimento è alla sentenza della Cassazione penale dell’8 aprile 2015, n. 15449 (pres. Mannino, rel. Ramacci) nella quale il ricorrente era imputato per il reato di cui all’art. 11, D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) che, prima della riforma del 2011, prevedeva soglie di punibilità più alte. Anche in quel caso la Suprema Corte aveva statuito che si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina meno afflittiva antecedente al 2011 e, conseguentemente, sarebbe risultato applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto disposizione sostanziale di favore ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. Tale applicazione delle disposizioni sulla successione di leggi penali nel tempo potrebbe porre il fianco ad una critica, incappando nel c.d. “divieto di terza legge”(1). Come acutamente osservato da un Autore, in una nota alla sentenza dell’8 aprile 2015: «(…) ci sembra una soluzione quanto meno problematica in rapporto ad un classico principio in tema di successione di leggi penali – il c.d. divieto di terza legge (un corollario del principio di legalità). Il giudice, infatti, deve individuare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, tra quella complessivamente vigente al tempo del fatto o al tempo del giudizio: non può combinare l’una con l’altra, selezionandone gli aspetti favorevoli (…)»(2). La Corte di Cassazione, nella pronuncia oggi in rassegna, opera il medesimo percorso logico criticato dall’Autore, sostenendo dapprima l’inoperatività della legge deteriore (L. 148/2011), giusta il divieto di cui all’art. 2 comma 1 c.p. e, successivamente, l’applicabilità retroattiva della norma di favore (art. 131 bis c.p.). Il divieto di terza legge porrebbe una preclusione a tale metodo operativo, imponendo di rispettare lo spartiacque temporale rappresentato dalle riforme legislative. In sostanza: o si applica per intero la legge anteriore al 14 settembre 2011, vigente al momento del fatto (con esistenza della circostanza attenuante del comma 3, ma assenza dell’art. 131 bis c.p.) o sempre per intero la legge posteriore a tale data, la cui disciplina (pena edittale di 6 anni e attenuante abrogata), nel caso di specie, non avrebbe consentito l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. _______________ (1) Sul divieto di terza legge si segnalano Cass. Pen, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42496, in C.E.D. Cass., n. 254613; sezione IV, 17 gennaio 2012, n. 11198, in Arch. giur. circ. e sinistri, 2012, p. 887 e in C.E.D. Cass., n. 252170; sezione IV, 4 giugno 2004, n. 36757,ivi, n. 229687. (2) Gatta G.L., Note a margine di una prima sentenza della cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131- bis c.p.), in Dir. Pen. Cont. (online) del 22.05.2015, cit. pag. 2 (http://www.penalecontemporaneo.it/d/3849-note-a-margine-di-una-prima-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-non-punibilita-per-particolare-ten). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/particolare-tenuita-del-fatto-applicabile-anche-ai-reati-tributari Foto: http://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-per-particolare-tenuita__16-11-2015.php