Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: due diversi orientamenti.

La questione è molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. La querelle nasce dell’interpretazione del testo dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Sul punto esistono due orientamenti differenti. Secondo il primo orientamento spetta all’opponente introdurre il procedimento di mediazione. Dalla mancata introduzione deriva l’improcedibilità dell’opposizione con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto. Tale orientamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, che però non è riuscita a ricomporre le diverse posizioni dei giudici di merito. Il secondo orientamento ritiene che l’onere dell’introduzione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incombe sull’opposto e la mancata instaurazione comporta l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Sulla questione segnaliamo un’interessante ordinanza del Tribunale di Bologna del 19 luglio 2017, la quale ha aderito al primo orientamento. Il CASO: A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un ente pubblico, alla prima udienza il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto opposto e rilevava l’opportunità di procedere con il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 ter cpc. Alla successiva udienza veniva disposta la mediazione delegata a norma dell’art. 5, IV° comma lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni. Nessuna delle parti provvedeva all’instaurazione del procedimento di mediazione e di tale circostanza ne veniva dato atto dalle parti nel giudizio in corso. LA DECISIONE: Il Tribunale di Bologna con la suddetta ordinanza ex art. 702 ter, V° comma cpc, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Bologna: Ai sensi dell’art. 5, 2° comma del decreto legislativo n. 28/2010 dal mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice istruttore deriva l’improcedibilità della domanda; Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3/12/2015, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre”; Il debitore opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ricopre la veste processuale di attore e rappresenta la parte processuale che ha interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitamente esecutivo; Poichè il legislatore ha disposto che ogni vicenda processuale che impedisca al procedimento di opposizione di procedere determini la definitività del decreto ingiuntivo opposto, i provvedimenti emessi in sede monitoria sono caratterizzati da tendenziale stabilità; Qualora si dovesse seguire la tesi opposta secondo la quale l’improcedibilità dovrebbe colpire la domanda formulata nel ricorso monitorio si giungerebbe a conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle regole processuali proprie del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio di opposizione. Infatti, il creditore opposto, in evidente contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione diretto a rimuovere gli effetti del decreto ingiuntivo, sarebbe costretto a coltivare il giudizio di opposizione; La tesi opposta di merito «appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch’esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui l’improcedibilità della domanda giudiziale” sarebbe senz’altro da individuare, anche ai sensi dell’art. 39, ultimo comma c.p.c., nell’originario ricorso monitorio. Peraltro, cosi argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell’ordinamento processuale» (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014); Imporre di attivarsi alla parte che è già munita di un titolo (il decreto ingiuntivo), idoneo a consolidarsi in caso di estinzione dell’opposizione, realizzerebbe, sul piano degli effetti concreti, un risultato non convergente rispetto all’intento chiaramente deflattivo del Legislatore, che è alla base anche delle norme sulla mediazione di cui al decreto legislativo nr. 28/2010; Non appare dirimente il rilievo circa i costi che l’onere di attivare In mediazione porrebbe a carico del debitore opponente, posto che tali costi consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, che non possono, per la loro obiettiva modesta, considerarsi di per se tali da “ far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione”. Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-due-diversi-orientamenti-103817.html Foto: http://disputeover.com.au/mediation-or-court/  

Piccola guida alla registrazione del contratto di locazione

La registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate, obbligatoria entro 30 giorni dalla firma, avviene mediante la presentazione di un apposito modello RLI recentemente modificato (1). Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca. Il modello RLI è anche utilizzato per effettuare i seguenti adempimenti: – comunicazione dei dati catastali; – contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”, sostituendo il “Modello 69” per tali fattispecie; – denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi; – registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità; – registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; – ravvedimento operoso; – gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca; – registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale. Come si compila il modello RLI per registrare i contratti di locazione Il modello, oltre al frontespizio che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, è composto da: – quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica; – quadro B “Soggetti”, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori; – quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze; – quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca; – quadro E “Locazione con canoni differenti per una o più annualità”, in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità. Dove trovare il modello RLI Il modello RLI è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. Modalità di presentazione del modello RLI Il modello è presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche: un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre; una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. (1) Il nuovo modello, approvato il 15 giugno 2017, sostituisce il precedente modello RLI a decorrere dal 19 settembre 2017. Fonte: https://www.laleggepertutti.it/175917_come-si-registra-il-contratto-di-locazione Foto: http://economia.leonardo.it/contratto-transitorio-con-cedolare-secca-compilazione-e-registrazione/

Irreperibilità del destinatario: cartella illegittima se non sono indicate le ricerche effettuate

Cassazione, Ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017 E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. , quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio. Così la Cassazione, nell’ordinanza n. 15145 del 19 giugno 2017. Le formalità nel procedimento di notificazione L’impossibilità di portare a compimento il procedimento di notificazione attraverso l’espletamento di tre distinte formalità sopra prescritte, porta all’applicazione dell’art. 140 che costituisce mero sviluppo del procedimento di notificazione. Tali formalità sono le seguenti: a) l’affissione di un avviso alla porta, con il quale si informa il notificando del deposito dell’atto presso la casa comunale; b) il deposito, appunto, dell’atto presso la casa comunale, dove il notificando potrà ritirarlo; c) la spedizione di un ulteriore avviso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avente ad oggetto, ancora una volta, l’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale. Il momento perfezionativo della notificazione La notifica eseguita ex art. 140 si perfeziona, secondo il fermo indirizzo della giurisprudenza, con il compimento delle tre formalità previste, sicché non si producono gli effetti giuridici sse manca uno solo degli adempimenti(1). L’atteggiarsi della norma nel diritto vivente si è quindi radicalmente modificato nel 2005(2) grazie all’apporto delle Sezioni Unite, che hanno affermato che la notifica nei confronti del destinatario si da per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: tale adempimento ha lo scopo di consentire la verifica dell’arrivo dell’atto al destinatario; l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato (questa l’innovazione introdotta dalle Sezioni Unite) pena la nullità della notificazione, sanabil, tuttavia, dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 (3). Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione(4). La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche La notifica ex art. 140 ha carattere eccezionale ed è subordinata all’impossibilità di eseguire la consegna a mani del destinatario medesimo, oppure, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente indicati nell’art. 139(5). Ai fini della irreperibilità, non occorre, che il notificando sia ricercato preventivamente in tutti i comuni e luoghi presi in considerazione dall’art. 139(6): risultato infruttuoso il tentativo di notifica alla residenza e non avendo rinvenuto alcuna delle persone indicate dall’art. 139, l’ufficiale giudiziario può procedere all’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 senza dover ricercare lo stesso notificando presso il comune di dimora o domicilio ovvero sul luogo di lavoro, e così via. Naturalmente, essendo la procedura ex art. 140 un mero sviluppo di quella prevista ex art. 139, la formalità di cui all’art. 140, deve avvenire a pena di nullità nel rispetto di detto ordine(7). In realtà il termine irreperibilità viene usato, per l’applicailità dell’art. 140 in una accezione attenuata, essendo, l’irreperibilità termine più coerente con la disposizione di cui all’art 143 cpc, dedicato alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, mentre la norma in commento si riferisce al caso in cui l’indirizzo del destinatario è noto e la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139(8). Secondo l’opinione prevalente, se il notificante conosce o può conoscere, con la diligenza ordinaria, il luogo in cui si è trasferito il destinatario, la notifica non può essere eseguita nel luogo della precedente residenza(9): comunque, sia chiaro, l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l’eventuale trasferimento della residenza qualora non concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso(10). Il rilievo delle tre formalità Le formalità previste dall’art. 140 hanno tutte carattere essenziale(11): cosa accade se manca una delle tre formalità nell’ipotesi di notifica ex art. 140? Per un primo indirizzo (datato), la mancanza di una delle formalità comporta l’ inesistenza della notifica(12). Oggi, tuttavia, l’orientamento prevalente, qualifica la mancanza di una delle formalità, vizio di nullità, dunque sanabile per effetto della costituzione del notificando ovvero dell’ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal giudice(13). Il perfezionamento della notifica effettuata ex art. 140, necessita il compimento di tutti gli adempimenti previsti, con la conseguenza che, in caso d’omissione di uno di essi, la notificazione è nulla; diversamente, la notifica si dirà inesistente quando manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (ad es. perché avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea)(14). Il deposito dell’atto nella casa comunale rappresenta, unitamente all’affissione dell’avviso nell’albo, essenziale, poiché consente al destinatario di entrare in possesso del documento a lui destinato(15). La giuriprudenza, ha inoltre puntualizzato, che il deposito deve essere riferibile all’atto notificato, con gli estremi necessari alla sua identificazione(16). Non può considerarsi perfezionata la notifica ex art. 140, quando l’ufficiale giudiziario non dia atto, nella relata, dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito(17), anche se l’omissione dell’affissione è stata ritenuta da alcune pronunce causa di nullità della notifica qualora sia comunque stata eseguito l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere allegata all’originale dell’atto(18). La ricezione della raccomandata funge, dunque, da atto sanante della nullità per il raggiungimento dello scopo(19); se manca la raccomandata resta ferma anche la nullità determinata dalla mancata affissione(20). L’avviso a mezzo di raccomandata

Trasporto aereo, cancellazione volo e indennizzo: il punto della CGUE

Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, sentenza 11/05/2017, n. C-302/16 In tema di trasporto aereo, il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce norme comuni sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In caso di cancellazione il passeggero ha diritto, fra gli altri, alla compensazione pecuniaria (c.d. indennizzo) da parte del vettore aereo, salvo che sia stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. L’indennizzo è dovuto anche anche quando il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggi online? Il vettore è responsabile anche se ha comunicato tempestivamente la cancellazione all’agenzia? A queste domande risponde la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 11 maggio 2017, pronunciata nella causa C-302/16. Il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui al regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non è stata oggetto di una comunicazione ai passeggeri almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale orario, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine. Lo ha riconosciuto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza in epigrafe, evidenziando come un’interpretazione del genere delle norme vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi online, in quanto solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del summenzionato regolamento. La vicenda La vicenda all’esame della Corte è di stretta attualità, in un’epoca nella quale quotidianamente si concludono un numero sempre maggiore di contratti online, in quanto concerne un caso in cui un passeggero olandese, acquistato, per il tramite di un’agenzia di viaggi online, un biglietto per un volo operato dalla SLM, richiedeva a tale vettore aereo il pagamento della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, per il motivo che esso non sarebbe stato informato della cancellazione di tale volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto. Successivamente, il passeggero adiva il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) al fine di ottenere la condanna della SLM, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento dell’importo suddetto. La SLM si opponeva tale domanda, sostenendo, innanzitutto, che il passeggero avesse stipulato un contratto di viaggio con un agente di viaggio. Essa precisava, inoltre, che tutti gli agenti di viaggio che commercializzano i suoi biglietti erano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto e che, essendo usuale che i vettori aerei comunichino le proprie informazioni relative ai voli agli agenti di viaggio che hanno stipulato il contratto di viaggio e di trasporto in nome dei passeggeri, in modo che tali agenti trasmettano tali informazioni ai passeggeri, doveva ritenersi che il passeggero fosse stato informato della cancellazione del suo volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto dello stesso. Il rechtbank NoordNederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali), ritenendo che il regolamento n. 261/2004 non precisi le modalità secondo cui il vettore aereo deve informare i passeggeri in caso di cancellazione del volo nell’ipotesi di un contratto di trasporto stipulato per il tramite di un agente di viaggio o di un sito Internet, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Quali requisiti (formali e sostanziali) debba soddisfare l’esecuzione dell’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, qualora il contratto di trasporto sia stato stipulato per il tramite di un agente di viaggio o la prenotazione sia stata effettuata mediante un sito Internet». La sentenza della Corte La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di rispondere al quesito del giudice del rinvio, ha ricordato che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in caso di cancellazione di un volo, i passeggeri interessati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a meno che non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 261/2004, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo. Per giurisprudenza costante (ad es. sentenza del 16 novembre 2016, Hemming e a., C 316/15, EU:C:2016:879) – hanno osservato i Giudici europei – ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte: nella specie, dal tenore letterario chiaro di tali disposizioni deriva che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero interessato è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tali disposizioni. La Corte ha rilevato inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la SLM, un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero interessato e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, un’agenzia di viaggi online. Infatti, come deriva tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i

Pensioni pagate in eccedenza: effetti della buona fede del pensionato

Cass. Sent. n. 482/2017. Il recupero delle somme avviene solo se l’indebita percezione è dovuta a dolo dell’interessato. A tal riguardo si richiama l’art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986,  che evidenzia che laddove state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Un principio ribadito dall’art. 13 della legge 412/1991: in sostanza, la norma summenzionata va interpretata nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo, si precisa nuovamente, che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Ciò significa in sostanza che il pensionato o titolare di prestazioni previdenziali/assistenziali, è tutelato dalla rettifica del provvedimento errato effettuata dall’INPS: se le somme sono state da lui percepite in buona fede sulla base di un provvedimento definitivo dell’Ente, errato in senso peggiorativo o addirittura revocato, la restituzione non sarà dovuta. Le casistiche riguardanti la sanatoria, tuttavia, sono diverse e vanno valutate singolarmente. Errori contestuali alla liquidazione o alla riliquidazione della pensione Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento errato, sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo, del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato, che risulti viziato da errore imputabile all’Istituto. In tal caso, dunque, il pensionato non dovrà restituire gli importi indebitamente ottenuti e ciò avviene anche laddove l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto. Principio ribadito anche dalla giurisprudenza, ex multis la recente sentenza n. 482/2017 con cui la Cassazione ha precisato che, secondo il principio generale ex art. 52 L. n. 88/1989, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato” (per approfondimenti: Pensioni pagate in più, l’Inps non può chiedere indietro i soldi). Diverso è il caso in cui l’errore non sia imputabile all’INPS, bensì al comportamento doloso dell’interessato oppure di una omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazione, che non siano già conosciuti dall’Istituto (cfr. Circolare INPS, n. 31/2006). In tal caso, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, saranno integralmente recuperabili. La stessa regola vale anche in caso di errori successivi al provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione: salva la rettifica, se l’Istituto ha errato o mancato di valutare fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui era a conoscenza (es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità etc.) le somme non si dovranno restituire. Indebiti a causa di situazioni reddituali Diverso il caso in cui la modifica in senso peggiorativo sia dovuta a situazioni reddituali che si manifestano successivamente alla liquidazione della pensione. L’INPS procede annualmente all’emissione di moduli di dichiarazione di dati reddituali al fine di verificare le situazioni reddituali dei pensionati non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni. Qualora venga accertato un indebito pensionistico a seguito di verifica sulla situazione reddituale che incide sulla misura o sul diritto delle prestazioni, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Ciò solo qualora la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Il recupero delle somme riguarderà anche quelle indebitamente erogate che si riferiscono a periodi successivi alla data in cui è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale le somme erogate indebitamente non sono ripetibili, ferma restando la rideterminazione del trattamento pensionistico in virtù della nuova situazione reddituale. Prescrizione del diritto dell’INPS a ripetere le somme Tuttavia, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. Questo significa che, trascorsi 10 anni, l’Ente non potrà comunque richiedere indietro i soldi: il termine inizia a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito oppure, qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Inoltre, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato, ad esempio tramite trattenute sulle prestazioni pensionistica, oppure tramite pagamento diretto della somma da parte del pensionato, con possibilità di dilazionare le somme. Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/26454-pensioni-pagate-in-piu-niente-restituzione-all-inps-se-percepite-in-buona-fede.asp Foto: http://www.leggioggi.it/2016/10/18/riforma-pensioni-pensione-anticipata-dal-1-maggio-tutte-misure-legge-di-stabilita/

Giudici di Pace nuovamente in sciopero dal 26 giugno per un mese

Nuovo mese di sciopero in vista per i giudici di pace, dopo l’astensione attualmente in corso dal 15 maggio fino all’11 giugno. I giudici di pace incroceranno nuovamente le braccia per un mese dal 26 giugno fino al 23 luglio per protesta contro lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo, in attuazione della riforma introdotta dalla Legge 28 aprile 2016, n. 57. Si tratta della quarta astensione dalle udienze del 2017, dopo quelle dal 20 al 24 marzo, dal 19 al 21 aprile e quella in corso in questi giorni; ma la protesta non finisce qui, perché le associazioni rappresentative di categoria preannunciano scioperi ininterrotti di un mese ad intervalli di dieci giorni per i prossimi 4 anni. Tra i punti più contestati della riforma, oltre agli aspetti economici e previdenziali, c’è il limite di una sola udienza a settimana; “i cittadini” – ha dichiarato in una nota il segretario dell’Unagipa, Alberto Rossi – “toccheranno con mano cosa succederà quando la sciagurata riforma Orlando entrerà in vigore con i giudici di pace che non potranno tenere più di una udienza a settimana”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/giudici-di-pace-di-nuovo-in-sciopero-per-un-mese-dal-26-giugno Foto: http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/10/giudici-di-pace-confermano-sciopero-di-un-mese

Prestito Cassa Forense per l’accesso alla professione. Fino a 15.000 euro in 5 anni.

Cassa Forense, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, per l’anno 2017, un bando per l’erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, stanziando, a tal fine, un importo complessivo in linea capitale di € 10.000.000,00. Tale iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di esercizio dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di avviamento dello studio professionale. Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell’abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati dalla Cassa all’Istituto di credito. L’Ente fornirà, inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo al tal fine stanziato pari ad € 2.000.000,00. La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-line tramite l’apposito accesso riservato presente sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) entro il 31 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi stanziati (€ 10.000.000,00). Sarà cura dell’Ente, una volta verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze alla Banca Popolare di Sondrio per l’ulteriore istruttoria di competenza. Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento del fondo stanziato per l’anno 2017. Bando: http://www.cassaforense.it/media/5610/all-a.pdf Fonte: http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-prestiti-agli-iscritti-under-35/

Niente riconoscimento di paternità se il figlio si oppone

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 07/03/2017 n.  7762Nel giudizio relativo al riconoscimento del figlio, l’audizione del minore assume un particolare rilievo e deve essere considerata la prima fonte del convincimento del giudice. Una volta valutata positivamente la capacità di discernimento della minore (nella specie un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande), il risultato dell’audizione della figlia, che si oppone fermamente al riconoscimento, deve essere apprezzato nel contesto della valutazione, in concreto, del suo interesse. La Corte di Cassazione – sentenza 7 marzo 2017, n. 7762 – ribadisce non solo la necessità dell’ascolto del minore, nel giudizio di riconoscimento del figlio ai sensi dell’art. 250 c.c., ma soprattutto che la volontà del minore, che si oppone al riconoscimento, sia tenuta in debita considerazione. La vicenda processuale ha inizio con l’azione del padre naturale, volta ad ottenere l’autorizzazione, sostitutiva del consenso della madre, che lo aveva negato, al riconoscimento della figlia. Il Tribunale di Roma, accertava la paternità biologica dell’attore, e dichiarava il riconoscimento della minore, poiché corrispondente all’interesse della stessa, non essendo valutati come ostativi i precedenti contrasti fra i genitori, tra cui un episodio di un comportamento violento dell’uomo nei confronti della madre della minore. Anche la Corte d’appello confermava la decisione, ma la Corte di Cassazione – con sentenza del 24 dicembre 2013, n. 28645, cassava la sentenza, per la mancata audizione della figlia. Nel giudizio di rinvio, era nominato un curatore speciale della minore e si procedeva all’ascolto della stessa. In tale sede la ragazza si opponeva al riconoscimento. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che il riconoscimento da parte del padre coincidesse con l’interesse della minore, sia per i vantaggi normalmente collegati alla bigenitorialità, sia per l’arricchimento sotto il profilo affettivo derivante dal rapporto con il genitore, che nel frattempo aveva creato un nucleo familiare con due figli. Nessun pericolo di un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore. L’interesse della minore al riconoscimento non poteva essere escluso sulla base delle sue dichiarazioni, che sarebbero state condizionate dalle informazioni errate sulle condotte paterne e dalla preoccupazione di turbare l’attuale situazione familiare. La donna ha impugnato anche questo provvedimento in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 250 c.c. comma 4, per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al riconoscimento espressa dalla minore in sede di audizione. Il nuovo testo della norma, così come modificato dalla recente riforma sulla filiazione, prevede che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, non possa avvenire senza il consenso dell’altro genitore che per primo lo ha riconosciuto. Qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, è possibile ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Se il figlio invece ha già compiuto i quattordici anni, occorre direttamente il suo assenso. L’abbassamento del limite di età, prima stabilito in sedici anni, si colloca nell’ambito dell’attribuzione di una serie di diritti riconosciuti al minore che si ritrova nella normativa internazionale, diritti che tendono a renderlo partecipe in tutte le questioni giudiziali che lo riguardano quando, per età, abbia acquisito capacità di giudizio e sia in grado di dare la propria opinione. Nella normativa nazionale, prima con la L. n. 50/2006 poi con la riforma del 2012, si è riconosciuto al figlio un vero e proprio diritto ad essere ascoltato nei procedimenti che riguardano il suo affidamento. Il motivo è fondato secondo la Corte di Cassazione. Occorre eseguire un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia. La sentenza, rileva come il recente orientamento giurisprudenziale, abbia abbandonato il principio secondo cui il riconoscimento costituisce sempre un vantaggio per il figlio. Il giudice di merito deve procedere ad una valutazione concreta e non astratta dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, in particolare agli effetti che avrà il provvedimento sul suo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213; Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651). La Corte di Cassazione ricorda che “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso”, il quale a differenza del rifiuto del consenso da parte dell’altro genitore, non comporta una successiva valutazione in sede giudiziale. La Corte d’appello aveva valutato positivamente la capacità di discernimento della minore, definita come “un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande”. Pertanto la sua opinione avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella valutazione, in concreto, del suo interesse. Anche se rileva l’interesse del genitore, che trova tutela nell’art. 30 Cost., tuttavia tale diritto può essere sacrificato se si teme un rischio di compromissione dello sviluppo psicofisico del minore (Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/06/riconoscimento-di-paternita-escluso-se-il-figlio-si-oppone  

7 cose che il fisco non può pignorare

Passate le consegne da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, non sono cambiate le regole della riscossione nei confronti di chi non paga le tasse. Capitolo CASA Il pignoramento immobiliare, che nel privato è consentito per qualsiasi cifra e a discrezione del creditore, nel caso dei debiti erariali invece è soggetto a una serie di limiti: – non si può ipotecare le casa se il debito del contribuente è inferiore a 20mila euro. In ogni caso, prima dell’ipoteca, è necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni prima; – non si può pignorare la casa se il debito complessivamente accumulato dal contribuente è inferiore a 120mila euro e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore a 120mila euro. In ogni caso, prima del pignoramento è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi; – non si può pignorare la casa se il debitore non possiede (anche per quote) altri immobili oltre a quello in questione e sempre a condizione che questo sia quello di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9). Per cui, in questo caso, se anche il contribuente ha un debito superiore a 120mila euro non rischia la casa. In sintesi, si legge sul portale, una casa non è pignorabile se (alternativamente): – il debito è inferiore a 120mila euro o la somma degli immobili del debitore non supera 120mila euro; – la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza, non sia di lusso e sia accatastato come civile abitazione. Se la casa è invece inserita nel fondo patrimoniale, sottolinea ‘La legge per tutti’, non è al sicuro: “I più recenti sviluppi giurisprudenziali intendono i debiti fiscali come contratti per i bisogni della famiglia e, come tali, sono insensibili allo schermo del fondo patrimoniale”. Quindi, “il fisco può pignorare la casa che il debitore abbia conferito nel fondo”. Capitolo STIPENDIO Se viene notificato un pignoramento in banca, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata non possono essere pignorati e restano integralmente a disposizione. Il pignoramento dello stipendio può avvenire presso il datore di lavoro, prima che questi lo eroghi materialmente al dipendente, oppure quando ormai è stato accreditato in banca. In entrambi i casi, però, lo stipendio può essere pignorato fino a massimo un quinto. Se il pignoramento dello stipendio avviene in banca, non può toccare tutti i risparmi ivi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro; il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia. Capitolo PENSIONE Come per il pignoramento dello stipendio, anche quello della pensione può avvenire presso l’ente di previdenza, prima che questo lo eroghi al pensionato oppure quando ormai è stato accreditato in banca. Nei due casi, però, la pensione può essere pignorata fino a massimo un quinto. Se la pensione viene pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del cosiddetto ‘minimo vitale’ (o di ‘sopravvivenza’) che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale: 672,10 euro. Questo vuol dire, spiega il sito legale, “dalla mensilità della pensione si detrae prima il minimo vitale e poi si calcola il quinto pignorabile”. Capitolo BENI DI FAMIGLIA Alcuni beni non possono essere pignorati. “Il codice li chiama ‘beni assolutamente impignorabili’ e sono: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli” si legge sul portale. Beni che, “in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato”. Capitolo AUTO DI LAVORO Se l’auto serve per lavorare e il contribuente è un imprenditore o un professionista, il fermo auto non può essere disposto. Capitolo POLIZZE VITA Le polizze vita sono assolutamente impignorabili da parte di qualsiasi creditore, non solo dal fisco. Capitolo CONTO CORRENTE e CASA COINTESTATI Tutti i beni cointestati possono essere pignorati ma entro massimo la metà. Se il bene può essere diviso in natura (si pensi a un conto corrente o a una villetta bifamiliare) si procede in tal senso e il fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà del debitore. Altrimenti, il bene si vende per intero (si pensi a un appartamento e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore). Fonte: http://www.ilmattino.it/economia/fisco_sette_cose_pignorare-2426275.html Foto: http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/123449/pignoramento-immobile-i-vincoli-caso-per-caso.html

Avvocato e depenalizzazione: falsificare la firma del cliente non è più reato

Cass. sent. n. 18657/17. L’avvocato che falsifica la firma del cliente e poi l’autentica non commette più reato. Tale condotta, che comunque rientra nell’illecito di falso in scrittura privata (1), è stata di depenalizzata l’anno scorso (2) e costituisce oggi solo un illecito civile che è fonte, a tutto voler concedere, di risarcimento del danno e di una ulteriore multa da pagare allo Stato. A dirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza (3). Per comprendere la portata del principio e gli effetti per il cittadino ricorriamo al consueto esempio. Immaginiamo un avvocato che, dopo aver perso una causa e ritenendo la sentenza clamorosamente sbagliata, intenda fare appello. Tuttavia, temendo che il proprio cliente gli attribuisca la colpa dell’insuccesso, decide di non farglielo sapere e, così, di falsificare la firma di quest’ultimo sulla procura processuale da apporre necessariamente sull’atto di impugnazione. Il cliente però lo viene a sapere per vie traverse e denuncia il proprio avvocato per aver posto un falso su un atto pubblico, quale appunto quello processuale in quanto diretto a una pubblica autorità (il giudice). L’avvocato si difende sostenendo la tesi opposta e che, a tutto voler concedere, si tratterebbe di falso in scrittura privata. Chi dei due ha ragione? Secondo la Cassazione integra il reato di falso ideologico in certificati, commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura processuale (5). Invece la falsa sottoscrizione di una procura processuale configura il diverso reato di falso in scrittura privata (1), ormai depenalizzato. La conseguenza è che il cliente che si accorge che sull’atto processuale non c’è la propria firma ma quella (falsa) di un’altra persona, non ha possibilità di sporgere una denuncia-querela contro l’avvocato, ma può difendersi unicamente con un’azione civile di risarcimento del danno, all’esito della quale peraltro il giudice applicherà anche una “multa” da versare alle casse dello Stato. La sanzione pecuniaria resta di natura civile ed è di importo variabile tra 100 e 8.000 euro o tra 200 e 12.000 euro a seconda della gravità. Il comportamento dell’avvocato che falsifica la firma del cliente è anche sanzionabile da un punto di vista deontologico; per cui il “falso assistito” può sporgere una segnalazione al locale consiglio dell’ordine degli avvocati per denunciare la condotta scorretta tenuta dall’ex difensore. note (1) Art. 485 cod. pen. La norma recitava nel seguente modo: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni». (2) Art. 1 L. n. 7/2016. (3) Cass. sent. n. 18657/17. (4) Art. 481 cod. pen. (5) Cass. sent. n. 15556/2011; n. 9578/2006; n. 22496/2005. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158288_avvocato-falsificare-la-firma-del-cliente-non-e-piu-reato Foto: http://siamoavvocati.it/falso-in-atto-pubblico-se-avvocato-falsifica-la-firma-del-collega-in-atto-giudiziario-171