Fino a 10mila euro di multa per chi abbandona il cane

Cass., terza penale, sent. n. 8408/2018 Il codice penale, all’art. 727 c.p., punisce con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (per approfondimenti: Il reato di abbandono di animali). Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Si tratta di un reato verso il quale lagiurisprudenza si è mostrata sempre più sensibile, al punto che, non di rado, anche la Corte di Cassazione è intervenuta per vagliare una serie di fattispecie: non soltanto, l’abbandono su strade o autostrade, ma anche lasciare l’animale da solo in giardino, sul balcone o chiuso in auto a lungo sono casistiche valutate dalla giurisprudenza. La ratio legis di tale reato si rintraccia nell’esigenza di tutelare il sentimento di comune pietà verso gli animali e affinché venga promossa l’educazione civile attraverso la lotta all’insensibilità e alla crudeltà. Ne sa qualcosa l’uomo condannato alla pena di euro 7.000 di ammenda per abbandono di animaliche ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione: la terza sezione penale si è pronunciata con la sentenza n. 8408/2018 sulla vicenda dell’abbandono di un cane di razza meticcia, fatto accertato il 14 novembre 2011. Innanzi agli Ermellini, l’imputato ha contestato diffusamente il provvedimento impugnato sotto diversi aspetti, ad esempio rilevando un presunto vizio di motivazione. La difesa, infatti, sostiene che l’imputato stava legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione. Inoltre, avrebbe errato il giudice a quo a ritenere non credibile l’imputato, nonostante la versione resa fosse logica e riscontrata da altre fonti di prova, non valutate dal Tribunale, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della moglie. Il vizio della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stato acclarato anche dalla circostanza che non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volontà del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dall’animale e neppure valutate una serie di altre prove quali, tra le altre, la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il padrone con il cane. Tuttavia, le doglianze appaiono per i giudici di Cassazione in parte infondate e in parte inammissibili, in quanto anche attinenti a questioni di fatto, come la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale. Inoltre, spiegano gli Ermellini, anche se nella motivazione della sentenza il giudice si è dilungato sui fatti accaduti successivamente, la condanna è stata emessa esclusivamente per il fatto oggetto della continuazione. Va ricordato che oggetto della prova non sono solo i fatti di cui alla contestazione, ma anche quelli che possono avere rilevanza ex art. 133 del codice penale. Il Collegio, però, ritiene superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili, ciò in quanto, nel caso in esame, il reato si è estinto per prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato, spiega la Corte, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento èincompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p. La vicenda, quindi, si conclude per l’imputato con un’annullamento della condanna, senza rinvio, manon con una pronuncia piena di assoluzione. Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 35490/2009) in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità. Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussiste dovendo al più procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa. Fonte: https://www.google.it/amp/s/www.studiocataldi.it/amp/news.asp%3fid=29335 Foto: http://www.unn.com.ua/uk/news/1706229-kiyani-zaklikali-mistsevu-vladu-vidpraviti-vsikh-bezdomnikh-sobak-do-pritulku  

La notifica via PEC è valida anche senza la firma digitale?

Cass. Sent. n. 3805 del 2018. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3805 depositata il 16 febbraio 2018, ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. A seguito di ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, notificato tramite PEC ai sensi della L. 53/94, nel costituirsi in giudizio il controricorrente chiede, preliminarmente, che la Suprema Corte accolga l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in quanto il citato atto e la relata di notifica sarebbero carenti della prescritta sottoscrizione digitale. Dopo una attenta e precisa ricostruzione della normativa applicabile alle notifiche degli avvocati tramite PEC, il Collegio afferma che “in particolare la L. n. 53 del 1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all’art. 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del regolamento), emanate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo che l’atto sia in formato PDF; ciò anche nell’ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.”. In realtà la L. 53/94 non prevede solo che l’atto (oggetto della notifica) sia in formato PDF in quanto, così come si evince dall’art. 3 bis comma 1 della citata norma, la notifica con modalità telematica deve eseguirsi “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.”; ciò comporta che, quanto alle notifiche da effettuarsi in procedimenti dinanzi il Tribunale o la Corte d’Appello, il notificante non possa non osservare anche quanto previsto dalle regole e specifiche tecniche del PCT (DM 44/11 e specifiche 16 aprile 2014 da ultimo modificate il 7 gennaio 2016) e quindi debba attenersi a quanto disposto sia dall’art. 19 bis comma 1 sia dall’articolo 12 lettera d) il quale prevede che l’atto debba essere sottoscritto con firma digitale (CAdES o PAdES) così come disposto dal successivo comma 2. Solo nei casi in cui l’atto da notificarsi sia relativo ad un procedimento del Giudice di Pace o della Corte di Cassazione (posto che, ad oggi, dinanzi a tali Uffici non è stato attivato il processo telematico) sarebbe applicabile l’art. 19 bis comma 2 delle citate specifiche tecniche il quale consente, nei casi in cui l’atto non debba essere depositato in cancelleria telematicamente, che quest’ultimo possa essere allegato alla PEC anche sotto forma di copia informatica, anche per immagine, in formato PDF; in tale ipotesi quindi l’atto del processo verrebbe stampato, sottoscritto nella modalità tradizionale, scansionato e allegato alla PEC, senza sottoscrizione digitale ma con attestazione di conformità nella relata di notifica (anch’essa da allegare alla PEC) effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 bis L. 53/94 e art. 16 undecies comma 3 DL 179/12. Il Collegio, nell’affrontare la questione relativa all’eccezione d’inammissibilità del ricorso, afferma che parte ricorrente, ha dato la prova della notifica tramite PEC del ricorso per cassazione, depositando “…l’attestazione di conformità – del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione – all’originale informatico dell’atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23.”. Ciò significa che, come previsto dall’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94, il ricorrente ha depositato la stampa della ricevuta di accettazione, della ricevuta di consegna, di tutti gli allegati attestando, infine, ai sensi dell’art. 23 comma 2 CAD, la conformità delle copie analogiche agli originali (duplicati) informatici da cui sono tratte. Prosegue poi il Collegio evidenziando che “non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la presenza di attestato di conformità all’originale informatico, sia circa la successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poichè questa può essere verificata aprendo il file con l’idoneo programma (Acrobat Reader) opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente.”. Quanto alla mancanza di sottoscrizione digitale nella relata di notifica, quale ulteriore doglianza del controricorrente manifestata ai fini dell’invocata richiesta di inammissibilità del ricorso, la Corte richiama la precedente decisione n. 6518/2017 affermando che, “in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica”. Il Collegio, da ultimo, si riporta a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016 la quale ha stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio disposto dall’art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato “…statuendo altresì, riguardo alla modalità con la quale l’eccezione di nullità viene sollevata, l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Per i motivi sopra dedotti la Corte di Cassazione respinge l’eccezione preliminare volta a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2018/02/21/notifica-pec-firma-digitale   Foto: http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/04/13/improcedibile-il-ricorso-senza-conformita-della-sentenza-e-della-relata-notificate-via-pec

Idoneità del fax a interrompere la prescrizione : orientamenti giurisprudenziali.

Le comunicazioni inviate via fax sono spesso oggetto di eccezioni e contestazioni davanti al giudice, volte a contestarne l’efficacia ai fini dell’interruzione della prescrizione di un diritto. In realtà, è grossomodo pacifico l’orientamento a considerare perfettamente efficace, ai predetti fini, un fax validamente inviato e ricevuto, stante la lettera dell’art. 2943 c.c. terzo comma. I principali dubbi emergono, invece, in ordine all’onere della prova dell’effettiva ricezione del documento inviato con tale mezzo. Cerchiamo di capirne di più, analizzando le norme più rilevanti in materia e il contenuto di alcuni importanti arresti giurisprudenziali. A norma del citato art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore. Per costante orientamento giurisprudenziale, un simile atto può essere inviato indifferentemente con raccomandata a.r., posta elettronica certificata, telegramma o tramite fax. Quest’ultimo strumento, in particolare, è considerato idoneo e affidabile a tale fine, in considerazione della sua attitudine a fornire prova dell’avvenuta spedizione e del ricevimento da parte del destinatario. Il rapporto di trasmissione da produrre in giudizio Ciò avviene, in particolare, in virtù dell’emissione del c.d. rapportino di trasmissione, che attesta la data e l’ora dell’invio, i recapiti del mittente e del destinatario e l’esito dell’operazione (ad esempio, il consueto “OK” che appare in stampa, quando l’invio è andato a buon fine). L’onere della prova dell’avvenuta ricezione: la posizione della Corte di Cassazione A fronte di questo ormai consolidato riconoscimento del fax quale mezzo idoneo ad interrompere la prescrizione, le principali perplessità emergono con riguardo alla possibilità di manomettere i meccanismi di stampa e al possibile insorgere di malfunzionamenti nell’apparecchio del destinatario. Illuminante, a questo proposito, è la spiegazione contenuta nella sentenza della Cassazione Civile, I sez., n. 5168 del 2012, con riguardo al dubbio che il sistema di trasmissione via fax non garantisca a sufficienza l’effettivo ricevimento dell’atto. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “una volta dimostrato l’avvenuto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere, allora, dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla”. Nello stesso senso: i chiarimenti del Consiglio di Stato A suggellare il grado di affidabilità delle comunicazioni via fax, può essere utile riportare anche quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2951/2007: “un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova. Semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell’apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggio”. È evidente, pertanto, come una comunicazione correttamente inviata via fax sia idonea ad interrompere la decorrenza della prescrizione di un diritto, senza che al mittente sia richiesta alcuna ulteriore attività in tal senso. Il contenuto del fax interruttivo della prescrizione Quanto al contenuto dell’atto con cui si intende interrompere la prescrizione, la giurisprudenza è concorde nell’esigere che quest’ultima contenga una dichiarazione di messa in mora che manifesti la volontà di esigere il credito. Ciò vale, ovviamente, qualunque sia il mezzo con cui viene inviata la comunicazione scritta. In particolare, la comunicazione dovrà contenere l’indicazione del soggetto obbligato, l’esplicazione della pretesa e l’espressa intimazione all’adempimento. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/29255-il-fax-interrompe-la-prescrizione.asp    

Alzheimer e Ssn: orientamenti giurisprudenziali

  Ratio e precedenti Giova premettere che, normalmente, il criterio di ripartizione dei costi per le spese del ricoverato in RSA è questo: –quota sanitaria a carico della Asl -quota sociale/alberghiera a carico dell’utente o, nel caso di incapienza dello stesso, del Comune. La differenza di prestazioni L’articolo 1 del DPCM 8 agosto 1985 precisa che sono “attività di rilievo sanitario quelle che richiedono personale e tipologie d’intervento proprie dei servizi socio assistenziali purchè siano diretti immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute e si estrinsechino in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo”. Non rientrano tra queste quelle“esclusivamente socio assistenziali”, in particolare i ricoveri in strutture protette meramente sostitutivi dell’assistenza familiare, ove il personale svolge meramente una attività di mera assistenza e sorveglianza. Il DPCM 14.2.011 ha distinto tra: a) “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”: di competenza dei Comuni con partecipazioni alla spesa da parte dei cittadini b) “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” a carico del SSN. Nel caso della persona con patologia grave di Alzheimer, questa distinzione tra le prestazioni diventa molto labile, pertanto si parla di prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria, ossia a preminente carattere sanitario, il che le rende di competenza sia tecnica che economica del Sistema Sanitario. IL CASO DI MONZA – Nel caso in oggetto, la figlia di una donna con Alzheimer ricoverata in una RSA era stata chiamata dalla struttura a pagare la retta di ricovero (ben 39.274,66 euro), che la donna si era impegnata a pagare, con un accordo, nel caso in cui la madre non fosse stata in grado di coprire le spese. Il tribunale ha stabilito che la donna non è tenuta a pagare nulla e che, anzi, le spetta un rimborso di quanto versato. Il nodo sta nella tipologia delle prestazioni fornite alla ricoverata. Come si può leggere nella sentenza, tra le motivazioni addotte dal tribunale, vi è il fatto che la persona avesse bisogno non solo di una mera assistenza e sorveglianza ma, come comprovato dai documenti prodotti, le sue gravi condizioni di salute avessero richiesto prestazioni anche sanitarie, oltre che socio assistenziali. A questo punto la competenza passa al SSN che è tenuto a coprire tali costi. RIMBORSO DI QUANTO GIÀ VERSATO DALLA FAMIGLIA – In aggiunta a questo, il Tribunale ha definito nullo l’impegno sottoscritto dalla famigliadi provvedere al pagamento giornaliero della retta dell’anziana donna nel caso in cui lei non fosse stata in grado di farvi fronte. Il richiamo qui è a un caso analogo del 2012 e relativa sentenza della Cassazione. La sentenza si conclude infine con la condanna al pagamento delle spese a carico del soccombente, e con il rimborso di quanto indebitamente corrisposto alla RSA da parte della famiglia della ricoverata. RIFERIMENTI NORMATIVI – Come detto, non si tratta della prima pronuncia con questo orientamento. Con la sentenza n. 617/2017 dello scorso 23 febbraio 2017 il tribunale di Monza si uniforma a questa tendenza già tracciata dalla Cassazione, che in precedenti pronunce era giunta alla medesima conclusione. Per tracciare una sorta di percorso, queste le “tappe normative”: – art. 30 della legge 730 del 1983 e successive modificazioni, – Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1003 del 1993 e – Sentenza della Corte di Cassazione la n. 4558 del 2012 (di cui abbiamo parlato qui) – Sentenza della Corte di Cassazione n. 22776 del 2016. Il recente caso sottoposto allattenzione della Cassazione. Tutto è iniziato con il ricorso presentato da una signora romana, Alessandra. Il padre, negli ultimi anni della sua vita, aveva dovuto lottare contro l’Alzheimer e Alessandra, suo malgrado, aveva deciso di farlo ricoverare in una residenza sanitaria assistenziale. Una scelta difficile anche dal punto di vista economico: nei quasi tre anni di ricovero, la donna ha dovuto pagare, a titolo di compartecipazione, circa 13mila euro. Per questo, quando tutto è finito, ha deciso di agire in giudizio. Nel suo ricorso ha chiesto un risarcimento pari all’ammontare delle spese sostenute per le rette della clinica. Il Tribunale di Roma ha accolto la sua richiesta e ha condannato la Regione Lazio anche a liquidare gli interessi. Per i giudici, infatti, le spese per servizi forniti ai pazienti affetti da Alzheimer devono essere configurate come prestazioni di «carattere sanitario», un impegno economico a carico del Servizio sanitario nazionale. LA DECISIONE La decisione del Tribunale si basa su una sentenza di piazza Cavour, che ha stabilito l’impossibilità di distinguere, in caso di Alzheimer, tra «le quote di natura sanitaria (a carico della Regione) e quelle di natura assistenziale (a carico dei pazienti), stante la stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime». Tradotto: i costi del soggiorno in Rsa, in questo caso, sono totalmente a carico dello Stato. La Regione dopo essere stata condannata al risarcimento in Tribunale non ha impugnato la sentenza, ma non ha neppure rivisto il proprio regolamento sanitario e adesso sono tante le famiglie dei malati pronte a far valere i propri diritti. Intanto, per chi vive quotidianamente il dramma, non è cambiato nulla: le rette per le degenze sono a carico dei parenti. Chi non riesce a saldare il conto vive con il terrore di vedersi recapitare da un momento all’altro un’ingiunzione di pagamento. La class action. La class action è già partita. Le famiglie lasciate sole ad affrontare la malattia, e a pagare per anni quasi duemila euro al mese per garantire assistenza ai parenti affetti da Alzheimer, adesso chiedono di essere risarcite. Perché la Cassazione ha stabilito che i costi devono essere sostenuti dallo Stato. Così la Regione Lazio rischia adesso di dover rimborsare migliaia di cittadini per le spese di degenza delle rette nelle Residenze sanitarie assistenziali. Dieci cause sono già incardinate al Tribunale civile di Roma, ma sono oltre cento le adesioni arrivate finora sul tavolo dell’associazione “Avvocato del Cittadino”, promotrice dell’azione collettiva. Fonti: http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/cure_per_alzheimer_gratuite_per_tutti_svolta_cassazione-3534249.html https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/ricovero-rsa-malati-gravi-alzheimer-la-retta-e-a-carico-del-sistema-sanitario  

Nuove norme per la trasmissione telematica di atti e documenti nel processo tributario

Decreto del  28 novembre 2017 Dal 12 dicembre 2017, entreranno in vigore delle modifiche tecniche  relative al processo tributario telematico.  Infatti, con decreto del  28 novembre 2017, il Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ha  apportato delle modifiche alle modalità di trasmissione degli atti e dei documenti informatici nel processo tributario telematico Ecco le novità: 1. Il limite dei 5 megabyte (MB) per ciascun file viene aumentato a  10 megabyte (MB); 2. qualora il documento è  superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file; 3. Possono essere trasmessi con ciascun deposito  massimo  50 documenti informatici; 4. La dimensione massima  per ogni deposito telematico è di 50 MB; 5. L’eventuale superamento dei suddetti limiti  viene segnalato all’utente  prima della trasmissione. Link al Decreto: https://s.amsu.ng/8RlQ6YP9lWUN Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/processo-tributario-telematico-modifiche-alle-modalita-trasmissione-104054.html Foto: http://www.asform.org/wp-content/uploads/2017/02/telematic-.jpg

Cassazione S.U.: responsabilità medica e  colpa penale

La recente legge Gelli sulla responsabilità medica ha suscitato nella giurisprudenza dei dubbi interpretativi tali da indurre il presidente della quarta sezione penale della Corte di cassazione, Rocco Blaiotta, a chiamare in causa il primo presidente della Suprema Corte al fine di sollecitare l’urgente intervento delle Sezioni Unite.In particolare, la questione controversa, sulla quale è insorto un significativo contrasto tra i giudici di legittimità, riguarda la configurabilità del reato di lesioni colpose perpetrato dal medico a seguito dell’abrogazione, ad opera, appunto, della legge numero 24/2017, della previgente disciplina introdotta dalla legge numero 189/2012. Orientamenti contrastanti In particolare, nella richiesta di intervento del primo presidente della Cassazione si prendono come esempi del contrasto sorto nella quarta sezione la sentenza numero 28187 del 20 aprile 2017 e la più recente sentenza numero 50078 del 19 ottobre 2017. Alla prima, infatti, i giudici hanno ritenuto che la vecchia disciplina era più favorevole di quella attuale, in quanto la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve era stata esclusa in contesti regolati da linee guida e buone prassi accreditate, mentre oggi la distinzione tra colpa lieve e colpa grave è scomparsa e la valutazione della colpa è stata ancorata al parametro del rispetto delle linee guida, per le quali è stata dettata una disciplina articolata e innovativa. Nella seconda sentenza, invece, i giudici, ribaltando completamente la propria posizione, hanno ritenuto che è la legge Gelli ad essere più favorevole, proprio per il fatto di aver previsto una clausola di esclusione di punibilità che opera nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa. È chiaro che il contrasto, pericolosamente netto, deve essere in qualche modo sanato. Chissà le Sezioni Unite in che direzione decideranno di andare. PP_PEN_17CasColpaMedica_s Fonte:https://www.studiocataldi.it/articoli/28157-responsabilita-medica-sulla-colpa-penale-parola-alle-sezioni-unite.asp  

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Per temporaneo disservizio email, si prega di contattare lo studio usando i recapiti telefonici pubblicati sul sito. Scusate il disagio 

Usucapio servitutis: alcune precisazioni in tema di successione nel possesso 

Cass. sent. n. 11158 del 30 maggio 2016 La Cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio e di successione nel possesso.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11158 del 30 maggio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di servitù di passaggio (art. 1027 c.c.). Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di un altro soggetto, al fine di veder dichiarata l’aquisizioneper usucapione del diritto di servitù di passaggio attraverso alcuni fondi, di proprietà del convenuto.Il Tribunale di Pordenone, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda dell’attore e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello di Trieste. Secondo la Corte d’appello, infatti, il diritto di servitù poteva dirsi acquisito per usucapione, in quanto lo stesso era stato esercitato dal convenuto e, prima di lui, dal soggetto che gli aveva venduto il terreno, da oltre vent’anni (si tratta della cosiddetta “successione nel possesso”, di cui all’art. 1146 c.c., in virtù della quale, ai fini dell’acquisto per usucapione, un soggetto può sommare al proprio possesso quello esercitato dal soggetto che gli ha trasmesso il bene in questione). Ritenendo la decisione ingiusta, il convenuto in primo grado aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole. Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente accolto la domanda di usucapione, applicando l’art. 1146 c.c. ma “senza che fossero stati dedotti e dimostrati i presupposti per l’applicazione di tale ultima disposizione”. A detta del ricorrente, infatti, il titolo di acquisto del fondo dell’attore non sarebbe stato idoneo a trasferire anche il diritto di servitù di passaggio, in quanto il contratto di vendita “non conteneva menzione alcuna della servitù reclamata”. Evidenziava il ricorrente, infine, che il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che il vecchio proprietario del terreno che si giovava della servitù di passaggio aveva espressamente dichiarato di rinunciare al diritto di servitù stesso. La Corte di Cassazione riteneva di dover dare, almeno parzialmente, ragione al ricorrente. Osservava la Cassazione, in primo luogo, che l’art. 1146 c.c. trova applicazione anche in mancanza di un’espressa menzione della servitù nell’atto di trasferimento della proprietà. Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che il soggetto in questione avesse acquistato per usucapione la servitù, unendo al proprio possesso quello di colui che gli aveva trasferito il terreno, ai sensi dell’art. 1146 c.c., evidenziando, peraltro, che il prescritto periodo ultraventennale era stato provato da plurime deposizioni testimoniali. Tuttavia, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva errato nel ritenere irrilevante la dichiarazione di rinuncia al diritto di servitù di passaggio, formulata dal vecchio proprietario del terreno. Osservava la Cassazione, infatti, che “la rinuncia per iscritto all’usucapione della servitù di passaggio (…) rileva di per sé”, essendo irrilevante che la rinuncia stessa non sia stata comunicata al successivo acquirente. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso fondato sulla dichiarazione di rinuncia al diritto di servitù, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinché la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.Fonte: http://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/acquisto-usucapione-della-servitu-passaggio-precisazioni-della-corte/1416.html  

Cassa forense: sospeso il contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022.

Buone notizie per gli avvocati. Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha approvato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022». Resta comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.Ora spetta ai Ministeri Vigilanti valutare la delibera e dare l’ok definitivo. In tal caso detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio previsto. La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense. Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione Ricordiamo che i contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti: Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione. Il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato. I contributi minimi soggettivo e integrativo sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori. Ripercussioni La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018, una platea di iscritti che abbiano un volume d’affari da 0 a 17.500,00 euro, esclusi coloro che godono già dell’esclusione per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa. «L’effetto domino, probabilmente non considerato, della delibera – scrive Paolo Rosa sulle pagine di Diritto e Giustizia – è l’abolizione, sia pure temporanea, del contributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato. In altri termini significa applicare al contributo integrativo il principio della proporzionalità sul volume d’affari dichiarato per tutti gli iscritti». «L’aspetto negativo – prosegue Rosa – è che questa delibera ha dei costi che si traducono in minori entrate il che, se non si troveranno adeguate voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione aumentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio la sostenibilità di lungo periodo». Fonte: https://www.laleggepertutti.it/156663_contributo-minimo-integrativo-addio-per-avvocati   

Adozione da parte del convivente, unioni civili e figli

Tribunale Bologna, Sent. n. 116 del 6 luglio 2017. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con la sentenza n. 116 dello scorso 6 luglio, ha stabilito che il figlio biologico del convivente può essere adottato dal partner. In questo modo, ancora maggior forza alle unioni civili, che vengono considerate dalla giurisprudenza, vere e proprie famiglie. I Tribunali si allineano dunque agli orientamenti dei giudici di legittimità, ammettendo la stepchild adoption all’interno delle unioni civili. Il riferimento normativo La legge in materia di adozione (Legge n.184/83) ancora oggi fa esclusivo riferimento alle coppie eterosessuali unite dal vincolo matrimoniale, nell’individuare i soggetti idonei a procedere all’adozione piena, vale a dire quella che riconosce la genitorialità degli adottanti al pari di quella biologica.. La normativa, dunque, esclude qui gli uniti civilmente e le coppie di fatto. E’ tuttavia prevista un’adozione eccezionale, in particolari casi; ad esempio, qualora il bambino abbia già rapporti di parentela con un adulto e non si trovi dunque in stato di abbandono. In questo caso, l’adozione è consentita anche a singoli e a coppie non unite in matrimonio (art.45 della succitata legge). L’ampliamento del concetto di famiglia Si riconosce, in giurisprudenza, anche l’interesse del minore a instaurare il rapporto genitoriale con la figura di riferimento con cui ha maturato una relazione, anche se si tratta di persona dello stesso sesso di colui che è già genitore. Questo orientamento si è sviluppato prima della Legge n. 76/2016, la quale ha senza dubbio recepito il comune sentire, elevando al rango di famiglia alcune realtà prima non considerate tali, ma che il diritto non poteva più ignorare. Se si presta attenzione, tutte le pronunce che coinvolgono soggetti minori, mettono comunque al centro l’interesse di questi; in tal senso, la sentenza del Tribunale di Bologna non fa eccezione, permettendo la formazione del nucleo familiare, per garantire la maggior stabilità possibile al bambino. Fonte: https://www.diritto.it/adozione-parte-del-convivente-unioni-civili-figli/ Foto: http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2016/06/22/la-cassazione-dice-si-alla-stepchild-adoption-e-ora/