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Cassa forense: sospeso il contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022.

Buone notizie per gli avvocati. Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha approvato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022». Resta comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
Ora spetta ai Ministeri Vigilanti valutare la delibera e dare l’ok definitivo. In tal caso detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.

La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense.

Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

Ricordiamo che i contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.

Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione.

Il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.

I contributi minimi soggettivo e integrativo sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.

Ripercussioni

La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018, una platea di iscritti che abbiano un volume d’affari da 0 a 17.500,00 euro, esclusi coloro che godono già dell’esclusione per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.

«L’effetto domino, probabilmente non considerato, della delibera – scrive Paolo Rosa sulle pagine di Diritto e Giustizia – è l’abolizione, sia pure temporanea, del contributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato. In altri termini significa applicare al contributo integrativo il principio della proporzionalità sul volume d’affari dichiarato per tutti gli iscritti».

«L’aspetto negativo – prosegue Rosa – è che questa delibera ha dei costi che si traducono in minori entrate il che, se non si troveranno adeguate voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione aumentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio la sostenibilità di lungo periodo».

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/156663_contributo-minimo-integrativo-addio-per-avvocati



  

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