Pignoramento senza attestazione di conformità: la procedura si estingue

Tribunale di Milano, III sezione civile, sent. 29 giugno 2016 Necessario depositare titolo esecutivo e precetto entro 15 giorni dal pignoramento, nonchè, nello stesso termine, anche l’attestazione di conformità: in caso contrario il giudice potrà d’ufficio dichiarare estinta la procedura. Lo ha stabilito Tribunale di Milano, III sezione civile, nella sentenza del 29 giugno 2016 (qui sotto allegata), in disaccordo con il diverso orientamento espresso da altri Tribunali circa l’essenzialità o meno del deposito dell’attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento. Nella situazione di specie il Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare nei confronti di due debitori e l’atto veniva consegnato al reclamante all’ufficiale giudiziario; successivamente la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del miglioramento, mentre solo mesi dopo il reclamante depositava le copie conformi di tali atti. Il giudice dell’esecuzione, verificato il tardivo deposito, dichiarava inefficace il pignoramento, da qui il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal Condominio sostenente la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità. Il reclamante evidenzia che diversi Tribunali (Bologna, Bari e Caltanissetta) hanno generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragioni: in primis un dato letterale, ossia che l’art. 557, comma 2, c.p.c., parla di copie conformi, ma il terzo comma della medesima norma sanziona con l’inefficacia il mero tardivo deposito di “copie” non ulteriormente qualificate; inoltre, dal punto di vista sistematico, si è affermato che l’art. 22, comma 3, C.A.D. equipara l’efficacia probatorie delle copie per immagine su supporto informativo ai documenti originali formati in origine su supposto analogico, se tali copie non sono disconosciute; infine, dal punto di vista teleologico, il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Tutti questi orientamenti non sono condivisi dal Tribunale meneghino che precisa che le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al secondo comma, e non le mere copie dei medesimi atti. Ciò si ricava dal fatto che l’articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. Ancora, l’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, afferma che laddove l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti. Del resto, conclude il Tribunale, la questione della conformità del titolo all’originale strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. Per tale ragione, in mancanza dell’esibizione del titolo in originale, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. Sentenza: http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Milano-sentenza-3-febbraio-2016-n-1432.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23189-addio-al-pignoramento-senza-attestazione-di-conformita.asp Foto: http://www.nostralex.it/iscrizione-a-ruolo-pignoramento-cosa-accade-se-manca-lattestazione-di-conformita/
Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare

Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 Se il Condominio non rispetta l’invito alla mediazione esperita dalla controparte in materia non obbligatoria, va condannata al pagamento del maggior danno ex artt. 1218 e 1224 c.c.: nonostante la procedura fosse facoltativa, va reputata opportuna poichè avrebbe consentito ad entrambe le parti di evitare tempi e costi del giudizio poi attivatosi a causa della mancata collaborazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sentenza 7478/2016 del 21 luglio 2016 (Giudice Est. Ilaria Gentile). Una società di fornitura e installazione di apparecchiature per il riscaldamento aveva evocato in giudizio il Condominio per ottenere il pagamento di forniture. Nonostante la promozione di una procedura di mediazione dinanzi all’organismo apposito, ricevuta la convocazione, il Condominio, tramite il suo legale, non ha partecipato al primo incontro, adducendo l’errata notifica della convocazione e comunicando che si era provveduto ad un primo parziale acconto; l’organismo di mediazione ha poi proceduto ad una nuova convocazione e, nell’incontro tenutosi, non si è riusciti a pervenire ad una soluzione bonaria, in quanto l’amministratore ha dichiarato di partecipare all’incontro al solo scopo di non incorrere nelle sanzioni di legge. Tuttavia tale fallito tentativo di mediazione ha comportato costi per l’attrice che chiede al giudice il risarcimento, ex art. 1224 co. 2 c.c., per il maggior danno, che consiste nell’essere stata costretta a rivolgersi al legale per essere assistita nel procedimento di mediazione, al quale ha dovuto pagare i relativi onorari professionali per l’opera prestata e per aver dovuto altresì sostenere i compensi dell’ICAF. Pretesa che il giudice meneghino ritiene fondata: va innanzi tutto osservato che l’Attrice ha fornito prova documentale dell’espletamento della procedura di mediazione nonché di avere all’uopo assunto i corrispondenti obblighi di pagamento e conseguenti esborsi. Circa il nesso causale tra esborsi per la procedura di mediazione ed inadempimento del Condominio convenuto, il Tribunale osserva che la procedura di mediazione, facoltativa per la presente controversia, avviata dall’attrice prima dell’introduzione della lite, benché non obbligatoria per legge, era tuttavia maxime opportuna, in quanto, in caso di espletamento con successo, avrebbe consentito ad ambo le parti, incluso lo stesso debitore, di evitare i costi ed i tempi del giudizio, poi necessariamente incardinato a seguito della mancata collaborazione dell’ente di gestione nella fase della mediazione e del pervicace inadempimento dello stesso. Dunque, prosegue il Tribunale, il procedimento di mediazione era a beneficio dello stesso debitore, a tacere della deflazione del carico giudiziario. In definitiva, conclude il giudice, in quanto lo strumento della mediazione era obiettivamente funzionale ad evitare, con minimi costi per il convenuto, il giudizio, si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore. Fonte: Il condominio paga le spese per la mediazione a cui non ha voluto partecipare (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.nicola-specializzazioni-civili.it/Pubblicazioni/mediazione-obbligatoria-delegata-in-condominio-anche-se-il-rito-e-a-cognizione-sommaria/