Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/
Viaggiare ai tempi del Covid-19: quali diritti?

Uno degli effetti causato dall’emergenza COVID-19 è certamente quello di aver costretto migliaia di italiani a rinunciare a un viaggio prenotato o programmato da tempo, ad esempio perché in isolamento o in quarantena o perché ricoverati, ovvero per il semplice timore di partire. Considerata l’enorme platea di soggetti interessati, il Governo ha deciso di intervenire attraverso il decreto legge n. 9 del 2.03.2020 (entrato in vigore il 2.03.2020) e, in particolare, con l’art. 28 di detto decreto. In particolare, la citata disposizione normativa delinea i casi di c.d. “sopravvenuta impossibilità” della prestazione dovuta, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, prevedendo che tale condizioni ricorra nei seguenti casi: a) soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con particolare riferimento ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. Al verificarsi di condizioni, sarà necessario inoltrare al vettore il titolo di viaggio, entro trenta giorni decorrenti: – dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d); – dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera e). A questo punto il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, avrà una duplice possibilità: 1) rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio; 2) emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Inoltre, il decreto in esame prevede la possibilità, in presenza di una delle situazioni di “sopravvenuta impossibilità” come sopra indicate, di esercitare, ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo, il recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. Anche in tal caso, l’organizzatore si trova di fronte alla possibilità di scegliere tra: 1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; 2) rimborsare il viaggiatore il prezzo del viaggio; 3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Da quanto sopra esposto emerge che il rimborso del corrispettivo pagato al vettore ovvero al tour operator diventa facoltativo, ossia a discrezione dell’operatore, che può decidere se restituire il corrispettivo ovvero emettere un buono di pari importo. Ciò con evidente pregiudizio per il viaggiatore il quale, evidentemente, potrebbe anche non essere in grado di organizzare un nuovo viaggio nel termine di un anno e, in tal caso, si troverebbe a perdere il corrispettivo versato al vettore o al tour operator. Inoltre, la citata normativa si pone in contrasto con quanto previsto all’art. 41 del Codice del Turismo, che, come noto, riconosce al viaggiatore, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. È auspicabile, pertanto, che tali aspetti vengano affrontati in sede di conversione del decreto legge, al fine di evitare l’escalation di contenziosi da parte di tutti coloro che, dopo aver chiesto legittimamente il rimborso integrale del prezzo del viaggio, se lo vedano negare in cambio di un voucher o di un pacchetto turistico di qualità equivalente, che potrebbero non riuscire ad utilizzare entro un anno. Per ulteriori domande e risposte, si rimanda al link http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 Fonte: https://www.iurishub.it/news/viaggio-annullato-per-coronavirus-quali-diritti-per-il-viaggiatore