Reati tributari: applicabile la particolare tenuità del fatto

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Cassazione penale, Sez. III, sentenza 20/12/2016, n. 53905. La Cassazione sancisce l’applicabilità della non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. ai reati tributari circostanziati privi di soglia di punibilità, con qualche forzatura rispetto al diritto intertemporale. La pronuncia in rassegna ha ad oggetto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. alle ipotesi di reato tributario commesso anteriormente alla riforma introdotta dal Decreto Legge n. 138/2011 convertito in L. 148 del 14/09/2011. La novella in parola aveva apportato significative modifiche al D.Lgs. 74/2000, rendendo la disciplina dei reati fiscali maggiormente afflittiva. In particolare aveva abrogato l’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma dell’art. 2, D.Lgs. 74/2000, la quale consentiva una diminuzione della pena per i reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi fosse inferiore a trecento milioni di lire. Tale circostanza attenuante era particolarmente favorevole, consentendo che la pena prevista per l’ipotesi base (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni), godesse di una forbice edittale nettamente inferiore (reclusione da 6 mesi a 2 anni). La pronuncia in commento ha ad oggetto una condanna per reato tributario commesso anteriormente all’abrogazione della attenuante citata, rispetto al quale la medesima continua ad operare in forza dell’art. 2 c.p. L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000, nell’ipotesi attenuata prevista dal terzo comma, alla pena di mesi 5 di reclusione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. ai fatti attribuiti all’imputato e, dunque, domandando l’annullamento della sentenza di appello. La Suprema Corte, pur dichiarando l’intervenuta prescrizione del reato, prende posizione sul motivo di ricorso, al fine di vagliarne l’ammissibilità e la fondatezza. Il Giudice di Legittimità precisa, in primis, che l’istituto della particolare tenuità del fatto «avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione» e che, dunque, pur non essendo nel caso specifico ancora vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità. In seconda battuta viene osservato come che il reato base di cui all’art. 2, D.Lgs. 74/2000 sia caratterizzato da una pena edittale superiore ai 5 anni, eccedente, pertanto, i limiti dettati dall’art. 131 bis c.p.; per sondare l’applicabilità dell’istituto occorre, dunque, procedere ad un calcolo della pena che tenga conto, in ossequio al dato normativo, delle sole circostanze ad effetto speciale, quale è, appunto, l’ipotesi attenuata dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 74/2000. La Cassazione sostiene che debba applicarsi, per i fatti commessi anteriormente al 14 settembre 2011, la disciplina vigente al momento del fatto (più favorevole) e, mediante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 2, la pena edittale (prevista nel massimo a 2 anni) consentirebbe l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. Pertanto (qualora non fosse maturata medio tempore la prescrizione), risultando tale istituto astrattamente applicabile, si sarebbe dovuto annullare la sentenza ed affidare al giudice del rinvio il compito di vagliare la configurabilità in concreto della causa di non punibilità. La pronuncia in rassegna si pone nel medesimo solco tracciato da un precedente arresto di legittimità, reso poco dopo l’entrata in vigore dell’art. 131 bis c.p., ed avente pure ad oggetto un reato tributario. Il riferimento è alla sentenza della Cassazione penale dell’8 aprile 2015, n. 15449 (pres. Mannino, rel. Ramacci) nella quale il ricorrente era imputato per il reato di cui all’art. 11, D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) che, prima della riforma del 2011, prevedeva soglie di punibilità più alte. Anche in quel caso la Suprema Corte aveva statuito che si sarebbe dovuta applicare ratione temporis la disciplina meno afflittiva antecedente al 2011 e, conseguentemente, sarebbe risultato applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto disposizione sostanziale di favore ai sensi dell’art. 2 comma 4 c.p. Tale applicazione delle disposizioni sulla successione di leggi penali nel tempo potrebbe porre il fianco ad una critica, incappando nel c.d. “divieto di terza legge”(1). Come acutamente osservato da un Autore, in una nota alla sentenza dell’8 aprile 2015: «(…) ci sembra una soluzione quanto meno problematica in rapporto ad un classico principio in tema di successione di leggi penali – il c.d. divieto di terza legge (un corollario del principio di legalità). Il giudice, infatti, deve individuare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, tra quella complessivamente vigente al tempo del fatto o al tempo del giudizio: non può combinare l’una con l’altra, selezionandone gli aspetti favorevoli (…)»(2). La Corte di Cassazione, nella pronuncia oggi in rassegna, opera il medesimo percorso logico criticato dall’Autore, sostenendo dapprima l’inoperatività della legge deteriore (L. 148/2011), giusta il divieto di cui all’art. 2 comma 1 c.p. e, successivamente, l’applicabilità retroattiva della norma di favore (art. 131 bis c.p.). Il divieto di terza legge porrebbe una preclusione a tale metodo operativo, imponendo di rispettare lo spartiacque temporale rappresentato dalle riforme legislative. In sostanza: o si applica per intero la legge anteriore al 14 settembre 2011, vigente al momento del fatto (con esistenza della circostanza attenuante del comma 3, ma assenza dell’art. 131 bis c.p.) o sempre per intero la legge posteriore a tale data, la cui disciplina (pena edittale di 6 anni e attenuante abrogata), nel caso di specie, non avrebbe consentito l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. _______________ (1) Sul divieto di terza legge si segnalano Cass. Pen, sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42496, in C.E.D. Cass., n. 254613; sezione IV, 17 gennaio 2012, n. 11198, in Arch. giur. circ. e sinistri, 2012, p. 887 e in C.E.D. Cass., n. 252170; sezione IV, 4 giugno 2004, n. 36757,ivi, n. 229687. (2) Gatta G.L., Note a margine di una prima sentenza della cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131- bis c.p.), in Dir. Pen. Cont. (online) del 22.05.2015, cit. pag. 2 (http://www.penalecontemporaneo.it/d/3849-note-a-margine-di-una-prima-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-non-punibilita-per-particolare-ten). Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/19/particolare-tenuita-del-fatto-applicabile-anche-ai-reati-tributari Foto: http://www.questionegiustizia.it/articolo/breve-introduzione-al-nuovo-istituto-della-non-punibilita-del-fatto-per-particolare-tenuita__16-11-2015.php

Estinzione del reato per particolare tenuità: l’opposizione di persona offesa deve essere espressa Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264

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Cassazione penale, SS.UU., sentenza 27/10/2015 n° 43264 Si verte in un caso di ingiuria per il quale il Giudice di Pace di Chiusa, con sentenza in data 28 gennaio 2014, aveva provveduto a dichiarare l’estinzione del reato per tenuità del fatto. Nell’ipotesi considerata il fatto di particolare tenuità (con conseguente dichiarazione di estinzione del reato – emendata dalla Cassazione in pronuncia di non doversi procedere – in applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000) era stato individuato anche nell’assenza della persona offesa. Da questa circostanza si era infatti ricavata la sua mancanza di “interesse al procedimento” e la non persistenza di una “richiesta di risarcimento e di condanna dell’imputato”; a (necessario) corredo si era rilevato che il danno causato dalla condotta incriminata risultava “minimo” e che l’imputato, di giovane età, aveva trasgredito la legge penale per la prima volta. Risulta decisivo, peraltro, che la tenuità del fatto dovesse essere valutata dopo l’esercizio dell’azione penale, rendendosi necessario che l’imputato e la persona offesa non vi si opponessero; si sarebbe cioè reso necessario – questo il profilo sollevato dalla Procura – che entrambi prestassero il loro consenso a quel tipo di definizione del procedimento. In altri termini, per escludersi l’opposizione (e con essa la declaratoria di particolare tenuità) si richiederebbe un consenso esplicito, non potendo bastare l’assenza della persona offesa ad inferire il dissenso della stessa, il tutto per asserita violazione dell’art. 34, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La norma testualmente prevede che “Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono”. Si richiama, all’uopo, l’insegnamento della Cassazione secondo il quale “l’estinzione [sic] del procedimento non può aver luogo “senza il consenso” della persona offesa, essendo irrilevante che essa “non è comparsa o è irreperibile””. Proprio questo è il punto critico, sul quale il provvedimento in commento attesta un passo fermo della Suprema Corte. In breve, la questione della quale sono state investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: “Se, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mera mancata comparizione della persona offesa alla udienza davanti al giudice di pace, in assenza di altri dati significativi, impedisca di ritenere che la stessa non si opponga alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto a norma dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Si riportano in motivazione due distinti orientamenti maturati nel corso del tempo. Secondo un primo orientamento, la mancata comparizione della persona offesa in udienza non può essere interpretata come una volontà di non opposizione rispetto ad una valutazione del giudice meramente eventuale circa la particolare tenuità del fatto, trattandosi di un fatto neutro, non espressivo di alcuna specifica volontà. Secondo altro filone giurisprudenziale, la decisione della persona offesa di non comparire in udienza implica una volontà di rinuncia all’esercizio di tutte le facoltà processuali previste dalla legge, tra cui quella di opporsi all’esito del procedimento con estinzione per particolare tenuità del fatto. Del resto – si aggiunge – l’art. 34 non richiede necessariamente la presenza della persona offesa (Sez. 4, n. 25917 del 17/06/2003, Ritucci, Rv. 225676), sicché nulla osterebbe, in questo caso, all’individuazione di un’ipotesi di particolare tenuità del fatto. Per meglio indirizzare la questione di diritto, il Collegio rileva “la natura eminentemente “conciliativa” della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell’offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a querela, un (singolare) potere di iniziativa nella vocatio in jus (art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000)”. Il rilievo, come detto, orienta la soluzione ma non la individua; decisivo, ad avviso dei Giudici, è il difetto di impostazione che accomuna l’approccio al tema secondo quanto tracciato dai due orientamenti indicati, ovvero il comune presupposto secondo il quale l’esito liberatorio prospettato (operante in forza dell’art. 34 cit.) richieda l’adesione – implicita o esplicita – della persona offesa (o dell’imputato). Viceversa è possibile affermare, sulla scorta dell’ordinanza n. 63/2007 della Corte Costituzionale, che l’art. 34, comma 3, “prevede, ai fini dell’operatività dell’istituto de quo, nella fase successiva all’azione penale, non già una condizione positiva (il consenso), ma una condizione negativa (la non opposizione; se l’imputato e la persona offesa non si oppongono)”. Nondimeno, va chiarito che il potere di inibizione dell’esito liberatorio è soggetto a precise ed importanti limitazioni: “l’opposizione di cui si discute, incidendo sulla procedibilità dell’azione penale, rientra tra il genere di atti “idonei a determinare il contenuto della pronuncia” (per questa qualificazione, in termini generali, v. Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009, D’Agostino, in particolare al p.6 del Considerato in diritto); con la conseguenza che possono dirsi abilitati a esprimere una simile volontà la persona offesa (e l’imputato) personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e non il difensore o altri soggetti, fatta eccezione, beninteso, per i casi di rappresentanza della persona offesa minore, interdetta o inabilitata (v. art. 90, comma 2, cod. proc. pen.)”. Le Sezioni Unite concludono pertanto precisando che “Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l’esercizio dell’azione penale, la mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata o irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto in presenza dei presupposti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/05/particolare-tenuita

Particolare tenuità del fatto: si applica anche alla guida in stato di ebbrezza

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Cassazione penale, SS.UU, sentenza 06/04/2016 n° 13681 Il beneficio della particolare tenuità del fatto scatta a qualsiasi fattispecie criminosa, purché sussistano i presupposti richiesti dalla legge, ovvero se si tratta di ipotesi sanzionata con la pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni, la condotta non sia abituale e l’offensività sia ridotta. E’ quanto hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2016, n. 13681, secondo le quali, ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’istituto, è la sussistenza dei presupposti di legge e non il valore-soglia. La Quarta Sezione Penale rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa alla compatibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., con i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lett. b) e c), cod. strad., e con gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità. Secondo un primo orientamento, al quesito occorre dare risposta positiva: si è osservato, infatti, che l’istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilità del reato in relazione al disvalore d’azione e d’evento, nonché all’intensità della colpevolezza. Occorre compiere una valutazione relativa al fatto concreto e verificare se la irripetibile manifestazione dell’illecito presenti un ridottissimo grado di offensività. Non vi è alcun ostacolo, secondo tale impostazione, ad applicare l’istituto anche ai reati di pericolo astratto o presunto. La previsione di un valore-soglia per la configurazione del reato, come accade nel reato di guida in stato di ebbrezza, svolge la sua funzione sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità richiede un “vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale”. Conseguentemente l’istituto è applicabile anche in relazione alla più grave fattispecie di guida in stato di ebbrezza, dovendosi considerare non solo l’entità dello stato di ebbrezza ma anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato. Relativamente al reato di guida in stato di ebbrezza, appare evidente che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il disvalore della situazione pericolosa o dannosa; quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Al tempo stesso, secondo gli ermellini, nessuna conclusione può trarsi in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto, ricordando che l’ambito applicativo dell’istituto è definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche dal profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento. Da quanto esposto la Corte evidenzia i seguenti principi di diritto: l’art. 131-bis c.p. trova, quindi, applicazione ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma; il comportamento deve ritenersi abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento; alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge; la inammissibilità del ricorso per Cassazione preclude la deducibilità e la rilevabilità d’ufficio di tale causa di esclusione della punibilità; nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la relativa questione, in applicazione dell’art. 2, comma 4, c.p., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, c.p.p.; la Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non punibilità, la dichiara d’ufficio ex art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/11/particolare-tenuita-fatto-guida-stato-ebbrezza Foto: http://www.tuttomotoriweb.com/2015/11/27/incidente-ebbrezza-meglio-non-sottoporsi-allalcol-test/