Responsabilità medica: la perizia penale vale anche in sede civile

Cass., Sentenza n. 18595/2016, depositata il 22 settembre 2016 Se la responsabilità del medico è accertata in sede penale, tale accertamento fa fede anche nella sede civile ove si discuta di tutti i legittimi risarcimenti. Così statuendo nella sentenza numero 18595/2016, depositata il 22 settembre e qui sotto allegata, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha affermato che, se dagli accertamenti eseguiti per la decisione penale è emersa in maniera conclamata la responsabilità del sanitario, nel corso del giudizio civile non è necessario disporre una nuova CTU. Nel caso di specie la consulenza alla base della sentenza penale, con la quale era stata accertata una pesante fattispecie di responsabilità medica, era stata talmente precisa da privare di ogni senso una nuova perizia. Il medico, dinanzi a una piccola paziente alla quale era stato diagnosticato un trauma cranico a seguito di una caduta dalla bicicletta, non aveva valutato il grado di compromissione della coscienza attraverso la Glasgow Come Scale né aveva effettuato i relativi controlli ogni mezz’ora avvalendosi di persone esperte e in ambiente sterile. Egli inoltre aveva classificato il trauma cranico all’atto del ricovero in base alle risposte cliniche nell’ambito dei traumi lievi mentre dalla tac e in base alle risposte del paziente si trattava sin da subito di un trauma di moderato. Infine il sanitario non aveva disposto il trasferimento immediato della paziente presso strutture più adeguate, come invece consigliava l’accertamento del solo edema diffuso e perifocale. Occorre fare attenzione però: quello che ha ispirato la decisione della Cassazione in commento non può essere reputato un principio assoluto. Esso, infatti, vale solo se in sede penale la persona offesa si è costituita parte civile e la perizia è stata quindi espletata nell’ambito di un procedimento in cui vi era un effettivo contraddittorio tra le parti. In simili casi è infatti facile che il giudice penale, dopo aver accertato la responsabilità, rinvii al giudice civile per la liquidazione del danno, con conseguente applicabilità di quanto sancito dalla sentenza numero 18595/2016. Non è così, però, in tutti gli altri casi: se la persona offesa non si è costituita in sede penale, non è possibile che la perizia, emessa senza la sua partecipazione al contraddittorio, faccia fede nei suoi confronti anche in sede civile. Nel caso specifico, i genitori della piccola si erano costituiti in sede penale ed ecco, quindi, che una nuova CTU non serve perché quella già fatta è più che sufficiente. La Corte d’appello di Ancona ha, quindi, errato nel non considerare che il giudizio dinanzi a sé “era la continuazione del giudizio di appello penale già svoltosi resosi necessario per motivare adeguatamente sul nesso di congruenza causale” e nel conferire, così, a dei nuovi consulenti tecnici un ulteriore accertamento dei fatti e una nuova acquisizione delle prove. Insomma: il giudice del merito “non poteva disporre l’acquisizione di nuovo materiale cognitorio per accertare la fenomenologia di fatti già acclarati ed acquisiti, né demandare il suddetto giudizio logico-giuridico ai nuovi consulenti”. Il ricorso dei genitori della piccola va accolto: la Corte di appello deve procedere a un nuovo esame. Link alla sentenza: http://www.sugamele.it/allegati/23-09-2016-1_18585_2016.pdf Fonte: http://www.studiocataldi.it/articoli/23485-responsabilita-medica-la-perizia-penale-vale-anche-in-sede-civile.asp Foto: http://www.responsabilecivile.it/responsabilita-medica-le-linee-guida-non-misure-cautelari/

Cassazione: riduzione per riorganizzazione aziendale e scelta dei lavoratori da licenziare

Cassazione, sentenza n. 18409/2016 Con sentenza n. 18409/2016, la Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di riorganizzazione aziendale volta alla riduzione dei costi, mediante l’accorpamento di posizioni lavorative e la riduzione del numero degli addetti, la scelta dei lavoratori da licenziare risulta rispettosa dei principi di correttezza e buona fede quando avvenga sulla base dell’incidenza del diverso orario di lavoro prestato, in ragione della necessità aziendale di un dipendente a tempo pieno, a garanzia della copertura dell’intero orario di apertura degli uffici. Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c/cassazione-riduzione-per-riorganizzazione-aziendale-e-scelta-dei-lavoratori-da-licenziare Foto: http://www.unionedeiconsumatori.it/news/lavoro_e_previdenza/nazionale/pugno_duro_per_i_lavoratori_assenteisti/n395

Processo tributario: i chiarimenti sulla notifica del ricorso per Cassazione

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 20/07/2016 n. 14916 Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’importante e recente sentenza n. 14916, depositata in cancelleria il 20 luglio 2016, hanno chiarito alcuni aspetti in materia di notifica del ricorso per Cassazione nel contenzioso tributario. In primis, la Suprema Corte è intervenuta sulle nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione, stabilendo i seguenti principi di diritto. A) Notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e contumacia della stessa nel giudizio di appello: a1) un primo orientamento, muovendo dal presupposto secondo cui l’elezione di domicilio presso il procuratore spiega effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura è stata conferita, salvo espressa contraria previsione, ritiene che siffatta notificazione del ricorso è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, in quanto eseguita in luogo e presso persona non aventi più alcun riferimento con il destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza alcuna possibilità di sanatoria mediante costituzione della parte intimata o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (tra altre, Cass., sez. un., nn. 6248 del 1982 e 9539 del 1996, nonché Cass. nn. 1100 del 2001 e 5025 del 2002); a2) altro indirizzo, muovendo dal medesimo presupposto, perviene alla opposta conclusione secondo cui la notificazione, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., ma non privo di un qualche collegamento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla e non inesistente (e, quindi, sanabile mediante rinnovazione o costituzione della parte intimata), in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni di legge, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non è idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto in questione (tra altre, Cass., sez. un., n. 10817 del 2008 e Cass. nn. 6947 del 1995, 7818 e 16952 del 2006). B) Notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della controparte costituito in primo grado e revoca del mandato a tale difensore con nomina di uno diverso per il grado di appello: b1) anche in questo caso, ed analogamente, secondo un primo indirizzo la notificazione è affetta da giuridica inesistenza e non da mera nullità (con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione), dal momento che, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando, in tale ipotesi, la proroga disposta dall’art. 85 cod proc. civ. per il solo caso della semplice revoca del mandato, non accompagnata dalla nomina di un nuovo difensore (tra altre, Cass., sez. un., n. 3947 del 1987 e Cass. nn. 9147 del 2007, 3338 del 2009, 13477 del 2012); b2) altro orientamento ritiene, invece, che una tale notifica, essendo eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, è affetta da nullità e non da giuridica inesistenza, con l’effetto che la rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che la notificazione ha raggiunto Io scopo cui era preordinata, impedisce di ritenerla inesistente poiché non riferibile al luogo ed alla parte destinataria, con conseguente ammissibilità del ricorso (ex aliis, Cass. nn. 22293 del 2004, 13667 del 2007 e 13451 del 2013). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che le questioni sollevate necessitano di un esame e di una soluzione unitari, poiché investono, in radice, un unico problema di fondo di notevolissimo rilievo teorico e pratico (in quanto ha dato luogo da decenni, e continua a dar luogo, a persistenti oscillazioni giurisprudenziali), che consiste nell’individuare un criterio distintivo il più possibile chiaro, univoco e sicuro tra le tradizionali nozioni di inesistenza e di nullità della notificazione (specificamente, del ricorso per cassazione) e che, in definitiva, tocca la stessa validità concettuale (e concreta utilità) della distinzione tra le due nozioni, cioè, in sostanza, la configurabilità della inesistenza come “vizio” dell’atto, autonomo e più grave della nullità, con le conseguenze che ne derivano. L’unica norma del codice di procedura civile che si occupa dell’invalidità della notificazione è l’art. 160, il quale, sotto la rubrica “Nullità della notificazione”, dispone che “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157”. Ai fini che qui interessano assume centrale rilievo l’art. 156 (“Rilevanza della nullità”), il quale prevede che: “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (primo comma); “Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (secondo comma); “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (terzo comma). Una prima osservazione può essere già formulata. In tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del principio dell’assorbimento nei mezzi di gravame sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. 11021 del 2014; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza). Tale constatazione, tuttavia non è appagante, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 14916/16. Infatti, il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè

Alla locazione commerciale tra ”privati” non si applica la disciplina del consumatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 10/08/2016 n. 16889 La clausola di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato a negozio prevedeva che il conduttore non potesse pretendere, rinunciandone espressamente, indennità per danni cagionati da eventi atmosferici, alluvioni e terremoti, da rotture di condutture, da macchie di umidità, da infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato, e neppure indennità per il mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato che poteva verificarsi in dipendenza dei lavori di restauro. Il verdetto reso dal giudice di seconde cure, e confermato da quello di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza 10 agosto 2016, n. 16889), ha affermato la natura non vessatoria di tale pattuizione. Ciò comporta che la stessa non doveva essere approvata specificamente per iscritto. Si rammenta che, secondo giurisprudenza costante, affinché una clausola possa considerarsi vessatoria, occorre la predisposizione da parte di uno dei contraenti di condizioni generali del contratto e, inoltre, chi abbia interesse a far valere l’inefficacia asserendone la natura vessatoria, ed in mancanza di specifica approvazione per iscritto, deve provare la predisposizione unilaterale, della clausola stessa, ad opera dell’altro contraente. Mancando, nel caso di specie, i due requisiti, ovvero la natura vessatoria della clausola e la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti, la domanda è stata rigettata. Il collegio ha osservato che il contratto di locazione de quo non era stato stipulato fra un professionista ed un consumatore, bensì fra privati, con la conseguenza che non trovava applicazione la disciplina consumeristica. Richiamando un proprio precedente (Corte di Cassazione, Sezione I civile, 19 marzo 2003, n. 4036), i giudici ermellini rammentano che l’articolo 1341 c.c., al II comma, stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore dell’autore del modulo seriale, e quindi del predisponente, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso ovvero sospensione degli effetti del contratto, oppure sanciscono, a carico dell’altra parte, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o di deroga alla competenza, evidenziando che tale elencazione ha carattere tassativo e non esemplificativo, sicché ne risulta esclusa l’applicazione analogica, ma non l’interpretazione estensiva. Ciò posto, la peculiare clausola che vincolava il ricorrente non rientrava nel genere di quelle indicate nell’articolo 1342 c.c., né risultava assimilabile ad alcuna di quelle. Nel motivare il rigetto, il collegio conclude che, ai sensi dell’articolo 1341 c.c., come anche confermato dalla giurisprudenza uniforme della stessa Corte, “un contratto é qualificabile per adesione solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio e’ stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti […]”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/locazione-commerciale Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiAzoa2l6DPAhXCUBQKHf53BfQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.avvocatoamilcaremancusi.com%2Fcon-la-vendita-dellimmobile-locato-si-cede-anche-il-contratto-di-locazione%2F&psig=AFQjCNFBYc71r74meDAlwQJxOf2omnXqlg&ust=1474537776237735

Cassazione: valida la notifica a persona diversa anche se non convivente

Cassazione, sentenza n. 16499/2016 La V° Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16499/2016 interviene in tema di regolarità delle notifiche di atti giudiziari a mani di persona diversa dal destinatario. Un contribuente impugnava la cartella di pagamento per IVA, IRPEF e contributo SSN per l’anno di imposta 1997, lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo. In primo grado l’impugnazione veniva respinta, mentre in grado di appello la Commissione Tributara Regionale, in riforma della sentenza della CTP, riteneva fondati i motivi di doglianza del contribuente: in particolare, esaminate le relate di notifica degli atti prodromici della cartella, la CTR accertava che: la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale e che gli atti erano stati consegnati in assenza del destinatario a persona presente nell’abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario; sulla scorta della certificazione anagrafica, risultava che la cognata che aveva ricevuto l’atto non conviveva con il contribuente (risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso); visto che la ricevente non era di fatto familiare convivente del contribuente la notifica degli atti presupposti era nulla. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella per i motivi suesposti. Per la ricorrente, lo stato di convivenza non è necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non possono avere rilevanza esclusiva, giacchè non danno certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario. La Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, osserva sul punto: a) in base all’art. 139 c.p.c. l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione; b) il rapporto di convivenza non è prescritto dall’art. 139, comma 2 cit.; c) per costante interpretazione, l’art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario; d) la presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato; e) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità. Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/cassazione-valida-la-notifica-persona-diversa-anche-se-non-convivente-103236.html Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/22237-compiuta-giacenza-quando-la-notifica-e-nulla.asp

Sezioni Unite: impugnazione notificata senza alcune pagine e sorte processuale

SS.UU. Sentenza n. 18121 del 14/09/2016 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18121 del 14/09/2016 intervengono sulla questione della inammissibilità o meno di un ricorso per cassazione notificato alla controparte privo di alcune pagine. La pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da una controversia promossa da un Condominio e avente ad oggetto la contrarietà al regolamento condominiale della trasformazione d’uso dei locali di proprietà di Tizio e lo svolgimento, in detti locali, da parte della s.a.s. il Birillo, dell’attività di bar-tavola calda, per la quale tra l’altro erano stati eseguiti lavori di adeguamento degli impianti. Il giudice di primo grado accoglieva le domande attoree e, proposto gravame, la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’impugnazione per incompetenza territoriale. La società notificava in data 04/02/2014 ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale; il Condominio con controricorso eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto la copia ad esso notificata a mezzo del servizio postale era priva di tutte le pagine pari. La società ricorrente, in data 9/11-4-2014, notificava nuovamente il ricorso per cassazione, questa volta completo di tutte le pagine. Nel costituirsi con controricorso, il Condominio intimato eccepiva nuovamente l’inammissibilità anche di tale secondo ricorso, perchè notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del primo ricorso per cassazione. La Seconda Sezione della Corte ravvisava la sussistenza di due contrasti di giurisprudenza su questioni rilevanti ai fini della decisione, tra cui quella relativa alla inammissibilità del ricorso notificato privo delle pagine pari. Pertanto disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente, il quale assegnava alle Sezioni Unite la soluzione, tra altri, del contrasto formatosi sul seguente quesito: – se la consegna al notificando di una copia del ricorso per cassazione privo di alcune pagine, nel caso in cui l’incompletezza dell’atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatario a cagione della incomprensibilità assoluta di esso o di sue parti significative, determini l’inammissibilità dell’impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell’atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa del ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione. Sul punto si registrano due diversi orientamenti: a) secondo un primo indirizzo, maggioritario, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione; b) per un secondo orientamento, minoritario, se nella copia dell’atto notificato manchino delle pagine necessarie per la comprensione del contenuto intrinseco di esso, l’incompletezza della copia notificata rispetto all’atto originale determina la nullità non dell’atto, ma della notifica…tale incompletezza non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi e la conseguente decadenza dall’impugnazione, perchè questa è una sanzione alla mancanza di idonea manifestazione dell’oggetto e delle ragioni dell’atto impugnatorio, ma soltanto il rinnovo della notifica ex art. 291 cpc che consente la conservazione degli effetti dell’impugnazione e della difesa al destinatario di esso. Senza voler qui ripercorrere tutto il ragionamento seguito, si rileva che per le Sezioni Unite la seconda soluzione appare preferibile, sulla base delle seguenti considerazioni: il codice di rito non fornisce una nozione generale della inammissibilità, ma disciplina singole ipotesi di inammissibilità, tutte inerenti alla materia delle impugnazioni: oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, per lo più relativi alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c., art. 398 c.p.c., comma 2) o a vizi di forma o di contenuto dell’atto di impugnazione (artt. 365, 366 e 398 c.p.c.), le impugnazioni sono pacificamente considerate inammissibili quando siano proposte oltre i termini perentori stabiliti dalla legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), ovvero vi sia stata acquiescenza della parte nei confronti del provvedimento impugnato, ovvero difetti l’interesse o la legittimazione ad impugnare, o il potere di impugnare non sia nemmeno astrattamente configurabile (come nei casi di inappellabilità delle sentenze ex art. 339 c.p.c.); le ipotesi di inammissibilità espressamente previste dalla legge sono accomunate dall’esistenza di un vizio di difformità dell’atto di impugnazione rispetto al modello legale; al contrario, in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina (e sempre che, ovviamente, l’originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell’atto rispetto al modello legale, nè è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti dell’impugnazione; L’ orientamento minoritario,si legge nella sentenza, è preferibile inoltre per i seguenti motivi: in caso di notifica di un atto di impugnazione mancante di qualche pagina, dalla quale sia derivato un vulnus dei diritti alla difesa e al contraddittorio, ritiene configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, e ravvisa conseguentemente la possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica. Inoltre, dal punto di vista sistematico, presuppone la prevalenza dell’originale dell’atto rispetto alla copia notificata, laddove l’indirizzo maggioritario, nel ricollegare alla notifica dell’atto incompleto l’inammissibilità dell’impugnazione, postula inevitabilmente la prevalenza dell’atto notificato rispetto all’originale. tale assunto contrasta manifestamente con l’affermazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza, secondo cui, ai fini del riscontro degli atti processuali, deve aversi riguardo agli originali e non alle copie. Pertanto, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Link alla sentenza: http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-sez-unite-18121-2016/ Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/impugnazione-notificata-senza-alcune-pagine-inammissibilita-dell-atto-nullita-della-notifica-decidono-le-sezioni-unite-103234.html Foto: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

SS.UU.: sanzionabile il PM richiedente rinvii a giudizio “inutili”

Cassazione Civile, SS.UU, sentenza 19/07/2016 n. 14800 E’ censurabile il magistrato che rinvia a giudizio “inutilmente” per un reato prescritto, in quanto con il proprio comportamento crea un danno alla immagine della categoria ed alle parti. L’errore del magistrato, infatti, getta discredito sulla intera categoria e costringe, inoltre, le parti (rectius gli imputati) ad affrontare il processo (peraltro inutile) con danni economici gravi. Così hanno stabilito le sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 19 luglio 2016, n. 14800, respingendo il ricorso di un pm il quale aveva richiesto il rinvio a giudizio per un reato prescritto da tempo, così come era stato accertato dal giudice dell’udienza preliminare che aveva, infatti, dichiarato il non luogo a procedere. La ricorrente a propria discolpa aveva invocato l’applicazione della norma sulla condotta disciplinare irrilevante (ovvero articolo 3 del D.lgs. 109/2006) che scatta quando il fatto è di scarsa rilevanza. Nella sentenza in commento si legge testualmente che “Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis, sotto la rubrica “Condotta disciplinare irrilevante”, esclude la configurabilita’ dell’illecito disciplinare “quando il fatto è di scarsa rilevanza”. La norma – ispirata ad un criterio di ragionevolezza e di proporzione, in un sistema che prevede un regime di stretta tipizzazione degli illeciti – introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va comunque riscontrata alla luce della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto effettuato ex post (Sez. Un. 13 dicembre 2010, n. 25091; Sez. Un., 31 marzo 2015, n. 6468). Essa tende ad attenuare la rigidità di quella tipizzazione: in riferimento a tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 2 e 3, la condotta, pur astrattamente rientrante in una delle fattispecie astratte colà individuate, costituisce, in concreto, fatto disciplinarmente rilevante soltanto se supera la soglia della non scarsa rilevanza (Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11372)”. I giudici della Cassazione non hanno trovato “legittime” le doglianze della ricorrente escludendo, nella fattispecie concreta l’applicazione della norma invocata, ciò in considerazione “della evidente grave compromissione dell’immagine del magistrato nonchè del danno arrecato alla parte dall’inutile celebrazione del processo”. Fonte :http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/30/rinvio-a-giudizio-nonostante-prescrizione-pm-va-censurato Foto: http://www.leccenews24.it/cronaca/omicidio-greco-marino-il-pm-invoca-l-ergastolo-per-franz-occhineri.htm  

Quando lo psichiatra risponde del suicidio della paziente

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 01/08/2016 n. 33609 Se la paziente affetta da tendenze suicide si toglie la vita ne risponde lo psichiatra che l’aveva in cura. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 1° agosto 2016, n. 33609. Il caso vedeva una donna, sofferente da molto tempo di una grave forma di depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia, ideazione negativa a sfondo suicidario e labilità emotiva, togliersi la vita dopo aver tentato il suicidio diverse volte anche in passato. Per tale fatto veniva tratto in giudizio lo psichiatra che aveva in cura la donna. Come confermato anche dall’ausiliario dei giudici di merito, si trattava di un soggetto ad alto rischio per il quale si rendeva necessario procedere, oltre agli interventi di tipo farmacologico, anche ad una stretta sorveglianza, da intendere come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro. Nessuna di queste misure veniva adottata a tutela della donna; da ciò gli ermellini, traendo spunto da costante giurisprudenza secondo la quale “il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti della paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele” (Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292), hanno evidenziato la particolare negligenza del medico il quale addirittura, poche ore prima dell’avvenuto suicidio, aveva deciso di interrompere la somministrazione di medicinali precedentemente assunti dalla donna. Conseguentemente “proprio le condizioni della paziente evidenziatesi nell’imminenza del fatto, le notizie anamnestiche legate alle precedenti esperienze di tentativo di suicidio, unite alle diagnosi di accettazione, rendevano con evidenza largamente prevedibile, e altamente intenso sul piano obiettivo, il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e dunque a gestire con manifesta superficialità e scoperta negligenza”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/04/quando-lo-psichiatra-risponde-del-suicidio-della-paziente Foto: http://babylonpost.globalist.it/Detail_News_Display?ID=100561

Caduta dalle scale condominiali e diritto al risarcimento

In caso di caduta dalle scale condominiali, il condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini e ai terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c. Per la giurisprudenza maggioritaria, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva configurabile in capo al condominio in virtù della sola relazione materiale sussistente con i beni in comune e che, in quanto tale, risulta esclusa soltanto quando “l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile” (Cass. civ. 11695/2009). Di conseguenza, il danneggiato che intende ottenere il risarcimento dal condominio per essere caduto dalle scale avrà l’onere di provare di aver subìto un danno in conseguenza della caduta, che sussiste un nesso causale tra lo stesso danno e le scale condominiali, che la cosa era sotto la custodia del condominio, ovvero che si tratta di bene comune, mentre incombe sul condominio dimostrare che l’evento si è verificato per caso fortuito. Il nesso di causalità L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. è limitata ai danni derivanti dall’intrinseco dinamismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura e il comportamento (cfr. Cass. civ. 3774/84). Secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, nelle ipotesi di alterazione, in particolare, il custode risponde solo quando questa “per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno” (Cass. civ. 11592/2010). In ossequio a tale principio, la giurisprudenza ha negato in diverse occasioni il risarcimento ai condomini scivolati dalle scale condominiali in conseguenza di infiltrazioni di acqua piovana o gradinate bagnate a causa delle operazioni di pulizia, motivando la decisione sulla base della volontaria e consapevole fruizione delle scale da parte dei danneggiati nonostante la percepibilità del loro stato e la prevedibilità dell’evento lesivo da parte degli stessi (cfr. Cass. civ. 16607/2008). La conoscenza della pericolosità delle scale, in altre parole, comporta l’onere di percorrerle con maggiore cautela. Per la medesima ragione, in caso di gradini rotti e sconnessi, qualora l’imperfezione sia risalente nel tempo, il risarcimento non viene agevolmente riconosciuto agli utenti abituali delle scale condominiali ma soltanto a chi si reca saltuariamente o per la prima volta nell’edificio, mentre per le anomalie improvvise ed occulte viene generalmente ritenuto responsabile il condominio nei confronti sia dei condomini sia dei terzi (cfr. Cass. civ. 2662/2013 e Cass. civ. 25935). La prova liberatoria Il caso fortuito idoneo a ridurre o escludere la responsabilità del condominio consiste in un accadimento eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che può essere integrato anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Assimilabili al caso fortuito, ad esempio, sono stati ritenuti l’abbandono di materiale scivoloso sui gradini di ingresso da parte di terzi (Trib. Nocera Inferiore, sent. 08.01.2003) e la condotta del danneggiato che sia scientemente transitato, in condizioni di scarsa visibilità, lungo un percorso diverso tra fioriere e gradini (Trib. Terni, sent. 12.08.1997). La valutazione sull’eventuale autonomia causale del fattore esterno, in ogni caso, risulta commisurata alla natura e alla pericolosità della cosa e il dovere di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta dinanzi alle ipotesi di utilizzazione impropria del bene da parte dello stesso danneggiato la cui pericolosità è talmente evidente ed apprezzabile da chiunque da renderla del tutto imprevedibile (cfr. Cass. civ. 4279/2008). Il comportamento del danneggiato che si riveli imprudente nel percorrere le scale, quindi, può mitigare la responsabilità oggettiva del condominio, configurando un’ipotesi di concorso, ovvero costituire la causa unica dell’evento lesivo, escludendo il diritto al risarcimento. È il caso della malcapitata che ha visto rigettare le proprie pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della caduta dalle scale condominiali bagnate e prive di illuminazione anche di emergenza, perché pur trovandosi in situazione di potenziale pericolo, tutt’altro che imprevedibile ed invisibile, aveva comunque deciso di percorrerle anziché servirsi dell’ascensore che serviva il piano, con ciò concretando un processo causale autonomo (App. Trieste, sent. 06.06.2012, n. 454). Fonte: La caduta dalle scale condominiali, quando si ha diritto al risarcimento (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.condominioweb.com/caduta-dalle-scale-e-responsabiita-condominio.12875

Tfr: come si calcola e come viene tassato

Il Tfr, trattamento fine rapporto, spetta a tutti i dipendenti che, perché dimissionari, licenziati o andati in pensione, chiudono un rapporto di lavoro con un’azienda o con una società. Si tratta di una porzione della retribuzione accantonata dal datore di lavoro (di norma l’equivalente a una mensilità ogni anno), che verrà corrisposta al dipendente, appunto, al momento della risoluzione del contratto. Sin dall’inizio, il lavoratore ha la possibilità di lasciare la propria quota di Tfr in azienda o di investirla in un fondo di previdenza complementare. Ha anche la facoltà, dopo otto anni di servizio, di chiedere un anticipo fino al 70% per spese sanitarie straordinarie o per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, purché il tutto venga debitamente documentato. Il Tfr viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% in base all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Tfr in azienda: come si calcola Individuato l’importo lordo del Tfr, cioè la somma delle porzioni di retribuzione accantonate e rivalutate ogni anno di servizio del dipendente, è possibile arrivare al calcolo dell’importo netto. Il datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, deve stabilire la base imponibile attraverso la somma degli accantonamenti annuali rivalutati, il reddito di riferimento e l’aliquota media di tassazione. Infine, dovrà calcolare l’Irpef. Successivamente scenderà in campo l’Agenzia delle Entrate per ricalcolare l’imposta sulla base dell’aliquota media relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore negli ultimi 5 anni. Tfr in azienda: come viene tassato Il Tfr è soggetto al regime di tassazione separata disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (1). L’aliquota applicata per il calcolo del Tfr netto non è quella dell’anno in cui viene risolto il rapporto di lavoro ma un’aliquota media che tiene conto sia del numero di anni e frazioni di anni di anzianità del dipendente sia le aliquote Irpef relative agli anni lavorati. Così facendo, la tassazione del Tfr sarà inferiore rispetto a quella che risulterebbe applicando l’aliquota dell’anno in cui il Tfr viene incassato. Come accennato prima, nel calcolo della tassazione del Tfr ha un ruolo anche l’Agenzia delle Entrate, la quale ricalcola l’imposta sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni di servizio. Se l’importo è superiore, l’Agenzia chiede la differenza al dipendente. Tfr in un fondo di previdenza complementare Anziché lasciarlo in azienda, alle condizioni che abbiamo appena visto, il Tfr può essere anche investito in un fondo di previdenza complementare come, ad esempio, un fondo pensionistico. In questo caso, dal punto di vista della tassazione, è possibile dedurre dal reddito complessivo Irpef le somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro fino ad un massimo di 5.164,57 euro. Purtroppo la tassazione del rendimento finale di una forma di previdenza complementare è stata quasi raddoppiata nel 2015: dall’11% è passata al 20% sul 62,5% del rendimento che deriva dall’investimento in Titoli di Stato. Inoltre, è salita dall’11% al 17% la tassazione sulle rivalutazioni dei fondi Tfr effettuate dal 1 gennaio 2015. (1) Art. 17 TUIR. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/132004_tfr-come-si-calcola-e-come-viene-tassato Foto: http://www.pmi.it/tag/trattamento-fine-rapporto