Avvocati nelle scuole: adesioni aperte entro ottobre

Le scuole sono pronte ad accogliere nuovamente tra i loro banchi gli avvocati, stavolta in veste di insegnanti, come stabilito dal protocollo d’intesa tra il Miur e il Consiglio Nazionale Forense (qui sotto allegato). Lo scopo è quello di favorire accordi tra gli istituti scolastici e i consigli degli ordini così da introdurre “nei percorsi formativi lezioni impartite gratuitamente dagli avvocati in tema di educazione alla cittadinanza e alla legalità”. Fino alla fine di ottobre i Consigli degli Ordini degli Avvocati potranno aderire al summenzionato progetto d’intesa, il cui riferimento normativo è rintracciabile nella legge n. 107/2015: la riforma della Buona Scuola, intatti, intende favorire la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro, in modo da “implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense”. I concetti potranno essere veicolati attraverso differenti modalità e in base all’approccio del learning-by-doing con lezioni frontali, workshop, simulazioni, role play, panel di esperti, oratori a invito e brainstorming: questi gli strumenti con cui si intende promuovere la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell’avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali. Le disposizioni del Protocollo d’Intesa Sono sette gli articoli del Protocollo d’Intesa con cui Miur e Consiglio Nazionale Forense intendono “promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all’art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. A tal fine verrà elaborato un Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico. Il piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà, ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità. Tali moduli saranno svolti da avvocati individuati dall’ordine locale. Ogni Ordine degli Avvocati si impegnerà a indicare gli avvocati iscritti all’albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi e a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore di coloro impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della Convenzione. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l’istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini degli Avvocati che, in caso di necessità, potranno richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale forense, che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta. Come realizzare il progetto formativo: formazione e scadenze È rimesso ai singoli COA e agli Istituti superiori circondariali l’accordo sulle modalità di svolgimento dei percorsi formativi. Per aderire al progetto, il Consiglio dell’Ordine dovrà registrarsi al Registro Nazionale per l’alternanza secondo quanto previsto dal sito scuolalavoro.registroimprese.it gestito da Unioncamere. Per ulteriori notizie il CNF risponderà per e-mail all’indirizzo progettoASL@cnf.it. Quanto a programma e corsi di formazione, si dovrà fare riferimento al Consiglio nazionale forense: la Commissione CNF referente per i rapporti con la Corte Costituzionale si occuperà del programma, mentre i corsi di formazione si prevedono entro novembre con i referenti dei locali COA. Protocollo: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/protocolli/-/asset_publisher/3Pbavf6hHwa4/content/protocollo-cnf-miur?largefont Fonte: Avvocati insegnanti: entro fine ottobre le adesioni (www.StudioCataldi.it) Foto: http://www.studiocataldi.it/articoli/23642-avvocati-insegnanti-si-parte.asp

Lesioni e invalidità permanenti: solo i medici legali possono accertarle

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/09/2016 n. 18773 La Corte di Cassazione ribadisce il ruolo esclusivo dei medici legali nella valutazione dei postumi da sinistri, interpretando le disposizioni contenute ai commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, le quali, per lo stesso giudice, devono essere lette in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale, conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi qualora esistenti. Nei fatti, una donna aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la proprietaria di un veicolo e la relativa compagnia di assicurazioni, al fine di sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, e delle lesioni patite, a seguito di un sinistro stradale. Il Tribunale, in secondo grado, accoglieva parzialmente le doglianze della danneggiata e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 2054, comma III c.c., della proprietaria del veicolo per la verificazione dell’incidente, e altresì condannava la di lei assicurazione al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di circa curo 500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con differente motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità, nella specie, della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”. La donna adiva quindi il giudice di legittimità, asserendo che, in base al presupposto che le lesioni personali patite dalla stessa ricorrente nel sinistro non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1/2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento allo specifico giudizio, già in corso alla data della relativa entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal sanitario di guardia al Pronto Soccorso e ciò, diversamente dalla sospetta lesione ossea, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Secondo la tesi difensiva, unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale. La Cassazione condivide la tesi esposta della ricorrente, puntualizzando che “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano … ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)”. La prima norma riguarda il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo, ed entrambe risultano volte a stabilire la sussistenza ed, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto. Sono state condivise anche le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello nella parte ove aveva escluso che la ricorrente avesse fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il comma 3-quater dell’art. 32, come il comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Il giudice di appello è quindi incorso in un errore di diritto, escludendo la risarcibilità del danno biologico temporaneo in favore della ricorrente, nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1/2012. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/11/lesioni-e-invalidita-permanenti Foto: https://www.google.it/search?q=medico+legale+lesioni+e+invalidit%C3%A0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi96cXgzvjPAhXH6xQKHVtfCvsQ_AUICigD&biw=1366&bih=654#imgrc=FuRBBh5PrarlBM%3A

Cassazionista, sostituto del non cassazionista, può presentare ricorso

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 29/09/2016 n. 40517 E’ possibile, per il difensore non cassazionista, nominare un sostituto cassazionista al fine delle proposizione del ricorso. E’ quanto emerge dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione del 29 settembre 2016, nn. 40517 e 40518. Con le decisioni in commento, gli ermellini hanno esaminato “se al legale che assiste l’imputato d’ufficio e che non sia abilitato all’esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, sia consentito superare l’impedimento legale ad impugnare mediante esercizio della facoltà di designare un sostituto” che sia munito di tale abilitazione. In merito, l’art. 102 c.p.p., comma 1, prevede la facoltà per il difensore d’ufficio, nel caso in cui non gli sia consentito di compiere personalmente una determinata attività processuale, di attribuire tali funzioni ad un sostituto, nel qual caso la sostituzione comporta l’esercizio dei diritti e l’assunzione dei doveri del difensore sostituito. Nella giurisprudenza di legittimità si evince il principio secondo il quale il difensore sostituto, esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore sostituito privo dell’abilitazione presso le giurisdizioni superiori, è necessariamente limitato nella propria attività processuale, senza considerare che non avendo, il sostituito, alcuna legittimazione a proporre ricorso per Cassazione, non avrebbe nemmeno potuto nominare un altro difensore il quale assume un potere di intervento del tutto analogo a quello del sostituito. Per risolvere tale inconveniente, sempre secondo tale filone interpretativo, il difensore sostituito avrebbe potuto solo sollecitare il giudice procedente affinché nominasse, egli stesso, un difensore sostituto abilitato alla proposizione del ricorso per Cassazione. Le Sezioni Unite non condividono tale orientamento, soprattutto a seguito della novella di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 60, il cui art. 4, modificando l’originale disposizione dell’art. 102 c.p.p., dispone che la nomina del sostituto debba avvenire senza particolari limitazioni, con la conseguenza che la nomina del sostituto processuale è possibile per qualsiasi difensore, anche d’ufficio, anche per l’intero procedimento. Conseguentemente è possibile ricavare il seguente principio di diritto: “E’ ammissibile il ricorso per Cassazione proposto da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/cassazionista-sostituto-del-non-cassazionista-puo-presentare-il-ricorso

Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato

Cass., Sezione lavoro, Sent. n. 21209/2016 Il datore di lavoro non può esimersi dal retribuire i dipendenti se costoro si rifiutano di prestare servizio in una giornata festiva, nonostante sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 21209/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso proposto da una società del settore metallurgico contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, confermativa della decisione resa in primo grado. Nel merito era stata accolta la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della s.p.a. di condanna della datrice di lavoro a retribuire la festività dell’8 dicembre.In tale occasione, la Corte territoriale aveva ricordato che tale giornata rientrava ai sensi dell’art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l’attività lavorativa durante la detta festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita. Tale diritto, precisava il giudice a quo, non risultava inciso dall’art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”: il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuitodirettamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare. In sede di legittimità, la società ribadisce, invece, che non spettava ai lavoratori la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa, avendo indebitamente I lavoratoriintimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui al CCNL. Si sarebbe trattato di un indebito rifiuto che aveva paralizzato la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL, infatti, prevedeva la possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, spiega il Collegio, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare.Fonte: Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato(www.StudioCataldi.it) Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij5KWtzevPAhXGWxoKHeZUCYQQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.targatocn.it%2F2011%2F04%2F11%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fattualita%2Farticolo%2Fil-13-filcams-cgil.html&psig=AFQjCNH_E3CFkoo3na4zLbb_RCHXVxT0ug&ust=1477129134737576

Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti

Corte di Cassazione – Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 20684  del 13/10/2016.  Permessi Legge 104: spettano lo stipendio e i compensi incentivanti I giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 20684 del 13 ottobre 2016, che accoglie le richieste di un dipendente pubblico dell’Inps. Quando spettano i compensi incentivanti? I compensi incentivanti sono premi di risultato, produttività o lavoro extra che vengono corrisposti in aggiunta al regolare stipendio in vari settori e da varie imprese. Nel caso specifico dell’Inps, la Legge n. 88 del 1989 prevede il versamento di “compensi incentivanti la produttività” ai dipendenti che partecipano alla realizzazione di “progetti a termine” in relazione all’attuazione di disposizioni legislative e per particolari esigenze organizzative. Il dipendente che ha fatto ricorso al tribunale dichiarava di non aver percepito tali compensi incentivanti per le giornate di permesso previste dalla Legge 104. Il lavoratore in permesso può ottenere i compensi? Il dipendente che usufruisce dei giorni di permesso per assistenza al familiare disabile previsti dalla Legge 104 ha diritto a premi di risultato e compensi incentivanti. I giorni di permesso, infatti, “sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri” e quindi “sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti”. Dunque, lo stipendio e gli altri tipi di retribuzione che il dipendente percepisce quando presta assistenza (nel limite dei tre giorni) al disabile devono essere gli stessi che vengono corrisposti quando effettivamente svolge prestazione lavorativa. Contano solo le ore effettivamente lavorate? In assenza di una documentazione specifica che attesti che i premi in oggetto debbano essere pagati solo in relazione alle ore di lavoro effettivo, in ogni caso, il datore di lavoro non può rifiutarsi di pagare il dipendente. Nel caso di specie, come si legge nella sentenza della Cassazione, l’Inps non può opporsi alla sentenza rivendicando l’effettiva assenza dal lavoro del dipendente perché l’Istituto “non ha prodotto la contrattazione articolata” che specifichi che “il compenso in parola dovrebbe essere corrisposto solo per le ore effettivamente lavorate”.   Quali sono i permessi della Legge 104? Leggi anche: Legge 104: è giusto il licenziamento per chi abusa dei permessi? La Legge 104 del 5 febbraio 1992, ricordiamo, stabilisce all’art. 33 che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”, con grado di parentela fino al secondo grado, “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa”. L’assenza da lavoro, regolarmente retribuita, è dunque possibile solo quando il periodo di permesso viene utilizzato per l’assistenza al familiare diversamente abile. Tutte le altre attività, incluso il riposo reso necessario dalla stanchezza accumulata nell’assistere il familiare disabile, sono escluse. Fonte: http://www.diritto.it/docs/5091256-permessi-legge-104-spettano-lo-stipendio-e-i-compensi-incentivanti?source=1&tipo=news Foto: http://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lotta-ai-furbetti-della-legge-104-92-in-arrivo-controlli

Quando si perfeziona la notifica a mezzo del servizio postale?

Cassazione Civile, Sent. Sez. II, Sent. n. 19730 del 03/10/2016 “Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, senza l’ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario: il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Siffatta interpretazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito (Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827) che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. E per l’altro verso si è rilevato (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ. , Sez. Lav. , 21 agosto 2013, n. 19366) che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 cod, proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale”. Link alla sentenza: Fonte: http://consiglioaperto.blogspot.it/2016/10/quando-si-perfeziona-la-notifica-mezzo.html Foto: http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/italiya-rim-nastroeniya-goroda-96409

Se l’immobile commerciale è inidoneo all’uso pattuito ne risponde il locatore

Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 26/07/2016 n. 15377 Nel caso di affitto di un bene a destinazione commerciale, qualora il conduttore non possa svolgere la sua attività perché l’immobile è inagibile o inabitabile, il locatore sarà responsabile di inadempimento contrattuale. E’ quanto disposto dalla terza sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15377 del 26 luglio 2016. Nella vicenda in esame, la conduttrice di un immobile con destinazione d’uso commerciale, aveva citato in giudizio i locatori dello stesso per ottenere l’adempimento del contratto di locazione ed, in via subordinata, la risoluzione con richiesta di risarcimento dei danni, a causa dell’ inidoneità dei locali all’utilizzo concordato. I locatori, avevano chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni insoluti ed al risarcimento dei danni causati all’immobile per via della realizzazione di opere non autorizzate. Il Tribunale adìto aveva accolto le domande di risoluzione contrattuale e risarcitoria, proposte dalla conduttrice, rigettando la riconvenzionale dei locatori. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello territoriale aveva rigettato le domande della conduttrice, accogliendo parzialmente quella presentata dai locatori, dichiarando pertanto risolto il contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, condannandola al pagamento dei canoni di locazione scaduti ed a scadere fino al rilascio. La conduttrice ha presentato ricorso in Cassazione sulla scorta di argomentazioni fondate sull’esistenza dei presupposti per la risoluzione per inadempimento del locatore del contratto di locazione stipulato in relazione ad un immobile la cui convenzionale destinazione d’uso richieda specifici titoli autorizzativi, mancanti nel caso in oggetto. La Suprema Corte ha ritenuto in parte fondati i motivi proposti. In particolare, la Cassazione ha riportato due diversi orientamenti in materia di obblighi del locatore in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo, ovvero secondo un primo indirizzo spetterebbe al conduttore l’onere di verificare se le caratteristiche dell’ immobile destinato ad uso non abitativo, siano adeguate o meno allo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché controllare il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative; dunque se il conduttore non dovesse riuscire ad ottenere tali autorizzazioni, non sussisterebbe alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore. Un diverso orientamento prevede che, nel contratto di locazione di un immobile per uso non abitativo, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative relative alla sua abitabilità e la sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale, costituisce inadempimento del locatore, e ciò giustificherebbe la risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l’abbia accettata volontariamente. Rilevante è la sentenza n. 13651 del 2014, in cui è stata effettuata una sintesi dei due citati orientamenti, in cui è stato espresso il principio secondo cui: “solo quando l’inagibilità o l’inabitabilità del bene attenga a carenze intrinseche o dipenda da caratteristiche proprie del bene locato, si’ da impedire il rilascio degli atti amministrativi relativi alle dette abitabilità o agibilità e da non consentire l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito, può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatta salva l’ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere tali atti”. Nel caso in esame, la Corte d’appello non ha accertato se fosse stato possibile ottenere tale permesso di costruire, o se il conduttore fosse eventualmente a conoscenza dell’ impossibilità ad ottenerlo e l’avesse consapevolmente accettata. Pertanto, la Suprema Corte, condividendo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 13651 del 2014, ha ritenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se il rilascio dei titoli autorizzativi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale cui era convenzionalmente destinato l’immobile locato era del tutto impossibile per caratteristiche proprie del bene, ovvero se esso era comunque astrattamente possibile, anche eventualmente mediante l’acquisizione del permesso di costruire e dei necessari pareri richiesti dai vincoli esistenti sull’immobile. La sentenza impugnata va pertanto cassata affinchè venga effettuato in sede di rinvio, il suddetto accertamento, risultando, limitatamente a tale aspetto, fondati il primo e il terzo motivo del ricorso. Nel riesaminare la fattispecie, i giudici di merito dovranno conformarsi al seguente principio di diritto: “in tema di obblighi del locatore, in relazione ad immobili adibiti ad uso non abitativo convenzionalmente destinati ad una determinata attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione del bene sotto il profilo edilizio – e con particolare riguardo alla sua abitabilità e alla sua idoneità all’esercizio di un’attività commerciale – solo quando la mancanza di tali titoli autorizzativi dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e quindi da non consentire in nessun caso l’esercizio lecito dell’attività del conduttore conformemente all’uso pattuito può configurarsi l’inadempimento del locatore, fatte salve le ipotesi in cui quest’ultimo abbia assunto l’obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi o, di converso, sia conosciuta e consapevolmente accettata dal conduttore l’assoluta impossibilita’ di ottenerli”. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/15/affitto-commerciale-locatore-conduttore Foto: http://www.condominioweb.com/-locazione/

Trasformare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016 Al compimento dell’età pensionabile, la pensione di invalidità può essere trasformata in pensione in vecchiaia, ma il periodo di godimento della prima non può rientrare nel calcolo dell’anzianità contributiva. E’ quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione (1). Secondo l’orientamento unanime della Suprema Corte (2), la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile qualora per tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l’assegno di invalidità, il periodo di godimento della pensione di invalidità non può essere utilizzato per incrementare l’anzianità contributiva. La legge (3) prevede espressamente che al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. Secondo i giudici, tale regola prevista per l’assegno di invalidità non può applicarsi anche alla pensione di invalidità. Ciò in quanto manca una norma che dispone espressamente l’utilizzabilità del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. Ad escludere l’applicazione sono anche il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono l’incremento dell’anzianità contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi e le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo è sottoposto a condizioni più rigorose. (1) Cass. sent. n. 19192 del 28.09.2016. (2) Cass. S.U. sent. n. 8433/2004. (3) Art. 1, c. 10, L. n. 222 del 1984. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/134654_trasformare-la-pensione-di-invalidita-in-pensione-di-vecchiaia Foto: http://www.pmi.it/tag/riforma-pensioni

Consiglio di Stato: la perdita di chance è fonte di autonoma tutela risarcitoria

Consiglio di Stato – Sezione Sesta, Sentenza 21 luglio 2016, n. 3304 Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha riconosciuto la qualifica della chance come bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura e, pertanto, suscettibile di autonoma tutela risarcitoria. La materia del contendere nasce dalla richiesta di risarcimento, avanzato da un soggetto privato nei confronti dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione, per la lesione derivante dalla mancata nomina del medesimo a ricercatore universitario, al termine di una procedura concorsuale che ha visto un altro concorrente collocarsi al primo (ed unico) posto. Nonostante il ricorrente, al termine di un primo giudizio davanti al TAR Toscana, abbia ottenuto la rimessione degli atti concorsuali alla Commissione valutatrice e, conseguentemente, la nomina a ricercatore universitario da parte del Rettore dell’Università, il medesimo ha però visto soltanto parzialmente soddisfatta la sua pretesa risarcitoria dal momento che il decreto di nomina anteponeva la data di decorrenza degli effetti giuridici al 1993, anno di effettivo espletamento del concorso, mentre quelli economici solo al 2003, data di assunzione del ricorrente in servizio. Il disconoscimento di una remunerazione economica, in capo al ricorrente, che tenesse in considerazione il periodo “vacante” dal 1993 al 2003, ha costituito motivo di un ulteriore ricorso al TAR Toscana e, in seguito ad una pronuncia negativa, successivamente al Consiglio di Stato. Sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, la questione posta dall’appellante relativa alla perdita di chance di accedere alle superiori qualifiche di professore associato e di professore ordinario, come possibile conseguenza della nomina a ricercatore universitario, ha assunto una connotazione opposta a quella attribuitagli dal Giudice Amministrativo di prima istanza, che la ha definita “una situazione indimostrata ed indimostrabile in quanto del tutto ipotetica ed eventuale”. Al contrario, secondo il Consiglio di Stato, questa rappresenterebbe una “possibilità effettiva” corroborata dalla circostanza per la quale “si tratta di una progressione di carriera che, in base all’id quod plerumque accidit, è normalmente connessa alla carriera universitaria”. Ancorché non vi possa essere la certezza che ciò accada, “subordinare il risarcimento del danno alla certezza del risultato finale significherebbe disconoscere tout court la tutela risarcitoria della chance; che invece, come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza sia civile sia amministrativa, rappresenta un bene della vita, consistente nell’attuale possibilità di ottenere un’utilità futura, meritevole di autonoma tutela risarcitoria, la cui lesione da luogo ad un danno emergente e non ad un lucro cessante”. A fondamento di questa posizione, i Giudici hanno poi ricordato come alla base della tesi della causalità materiale nell’ambito dell’illecito aquiliano stia il criterio della condicio sine qua non, che non implica una certezza assoluta ma, al contrario, fonda la prova della responsabilità su una condotta controversa che risulti quella più probabile rispetto ad un’ipotesi alternativa. Nella circostanza in esame “è certo che il conseguimento della qualifica di professore rappresenta una ipotesi altamente plausibile e tale, quindi, da configurare in capo al ricorrente una chance meritevole di tutela risarcitoria”. Fonte: http://www.filodiritto.com/news/2016/chance-consiglio-di-stato-la-perdita-di-chance-e-fonte-di-autonoma-tutela-risarcitoria.html Foto: https://www.flickr.com/photos/pippobl/4497059199

Corte Costituzionale: i permessi per l’assistenza dei disabili spettano anche ai conviventi

Corte Costituzionale, sentenza 23/09/2016 n. 213 Con l’importante sentenza n. 213 del 2016 la Corte costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992. Il Caso Un dipendente dell’azienda sanitaria di Livorno instaurava una controversia nei confronti della stessa per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, con il quale conviveva “more uxorio” e che risultava portatore di una gravissima ed irreversibile disabilità (morbo di Parkinson), chiedendo, contestualmente, di recuperare nei riguardi della medesima azienda – in tempo e in denaro – le ore di permesso che erano state da lei utilizzate per garantire l’assistenza già prestata al proprio convivente per un pregresso periodo di circa sette anni, su autorizzazione della stessa datrice di lavoro, che gliela aveva successivamente revocata sul presupposto dell’insussistenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito. L’adito giudice del lavoro presso il Tribunale solleva, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della famosa legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disciplinatrice dell’assistenza, dell’integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate) “nella parte in cui non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità”, per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Infatti, secondo la prospettiva del giudice rimettente, la suddetta norma censurata – nel non includere nella platea dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio – contrastava: con l’art. 2 Cost., in quanto non avrebbe permesso al soggetto interessato dalla grave disabilità di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che lo stessa aveva contribuito a determinare e in cui si era venuta sviluppando la sua personalità; con l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché avrebbe prodotto una irragionevole discriminazione – con riferimento all’assistenza da garantire mediante il godimento dei permessi retribuiti – tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto versante in identiche condizioni appartenente ad una famiglia fondata sul matrimonio, in tal modo ledendo il diritto alla tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave, nonché alla tutela della dignità umana e, quindi, dei diritti inviolabili dell’uomo, da qualificarsi come beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità. Nella costituzione dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei ministri – entrambi propendenti per la non fondatezza della evidenziata questione di costituzionalità – il Giudice delle leggi, dopo aver ravvisato la pacifica rilevanza della stessa, ne ha dichiarato anche la fondatezza nel merito, ritenendo che “non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, violava i parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione”. La decisione della Corte costituzionale Nel ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, i giudici della Consulta hanno osservato come le successive modifiche intervenute, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, avevano ristretto il novero dei beneficiari dei permessi di cui alla norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità. Infatti, se, da un lato, avevano eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, avevano riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione avrebbe potuto essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere (trattavasi dei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità avevano compiuto i 65 anni di età o fossero risultati affetti da patologie invalidanti). In ogni caso, nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, era stato espunto espressamente il requisito della “convivenza”. Prima di pervenire alla declaratoria di illegittimità della norma oggetto del giudizio di costituzionalità nella parte in cui non prevedeva il diritto alla fruizione dei permessi in favore dei conviventi, la Corte costituzionale ha rilevato che esso costituisce espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi, in effetti, di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è fondato sul riconoscimento della cura alle persone affette da grave disabilità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. In sostanza, in virtù dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ragione giustificatrice del riconoscimento di tale diritto è da rinvenire nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare e questa esigenza si avverte tanto allorquando i soggetti tutelati risultino affetti da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Alla stregua di quanto chiarito, quindi, l’istituto del permesso mensile retribuito si pone in un