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Avvocato e depenalizzazione: falsificare la firma del cliente non è più reato

Cass. sent. n. 18657/17. L’avvocato che falsifica la firma del cliente e poi l’autentica non commette più reato. Tale condotta, che comunque rientra nell’illecito di falso in scrittura privata (1), è stata di depenalizzata l’anno scorso (2) e costituisce oggi solo un illecito civile che è fonte, a tutto voler concedere, di risarcimento del danno e di una ulteriore multa da pagare allo Stato. A dirlo è stata la Cassazione con una recente sentenza (3). Per comprendere la portata del principio e gli effetti per il cittadino ricorriamo al consueto esempio. Immaginiamo un avvocato che, dopo aver perso una causa e ritenendo la sentenza clamorosamente sbagliata, intenda fare appello. Tuttavia, temendo che il proprio cliente gli attribuisca la colpa dell’insuccesso, decide di non farglielo sapere e, così, di falsificare la firma di quest’ultimo sulla procura processuale da apporre necessariamente sull’atto di impugnazione. Il cliente però lo viene a sapere per vie traverse e denuncia il proprio avvocato per aver posto un falso su un atto pubblico, quale appunto quello processuale in quanto diretto a una pubblica autorità (il giudice). L’avvocato si difende sostenendo la tesi opposta e che, a tutto voler concedere, si tratterebbe di falso in scrittura privata. Chi dei due ha ragione? Secondo la Cassazione integra il reato di falso ideologico in certificati, commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità, quale appunto l’avvocato, la falsa attestazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura processuale (5). Invece la falsa sottoscrizione di una procura processuale configura il diverso reato di falso in scrittura privata (1), ormai depenalizzato. La conseguenza è che il cliente che si accorge che sull’atto processuale non c’è la propria firma ma quella (falsa) di un’altra persona, non ha possibilità di sporgere una denuncia-querela contro l’avvocato, ma può difendersi unicamente con un’azione civile di risarcimento del danno, all’esito della quale peraltro il giudice applicherà anche una “multa” da versare alle casse dello Stato. La sanzione pecuniaria resta di natura civile ed è di importo variabile tra 100 e 8.000 euro o tra 200 e 12.000 euro a seconda della gravità. Il comportamento dell’avvocato che falsifica la firma del cliente è anche sanzionabile da un punto di vista deontologico; per cui il “falso assistito” può sporgere una segnalazione al locale consiglio dell’ordine degli avvocati per denunciare la condotta scorretta tenuta dall’ex difensore. note (1) Art. 485 cod. pen. La norma recitava nel seguente modo: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni». (2) Art. 1 L. n. 7/2016. (3) Cass. sent. n. 18657/17. (4) Art. 481 cod. pen. (5) Cass. sent. n. 15556/2011; n. 9578/2006; n. 22496/2005. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/158288_avvocato-falsificare-la-firma-del-cliente-non-e-piu-reato Foto: http://siamoavvocati.it/falso-in-atto-pubblico-se-avvocato-falsifica-la-firma-del-collega-in-atto-giudiziario-171

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Particolare tenuità del fatto: esclusa per gli atti osceni in luogo frequentato anche da minori

Cassazione penale, Sez. III, sentenza 03/10/2016 n. 41130 La terza sezione penale, con la sentenza n. 41130/2016 depositata il 3.10.2016, ha confermato la sentenza di condanna per atti osceni aggravati in quanto commessi all’interno dei luoghi aperti al pubblico (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni), abitualmente frequentato anche da minori, ritenendo irrilevante nel caso di specie la sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie (non aggravata) di atti osceni ed escludendo che il fatto potesse ritenersi di particolare tenuità, in considerazione della sua non modesta offensività. Il fatto Con sentenza pronunciata il 10.07.2014 il Gip del Tribunale di Cagliari, nelle forme del rito abbreviato, condannava l’imputato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione per avere compiuto atti osceni all’interno di una attività commerciale, alla presenza di impiegati e passanti, e dunque in un luogo aperto al pubblico ed abitualmente frequentato da minori. Avverso la decisione del giudice di primo grado ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello denunciando il vizio di violazione di legge, venendo in rilievo una condotta concretamente inoffensiva e dunque un fatto lieve ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La decisione La terza sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero. A monte, infatti, veniva proposta dal Pubblico Ministero una diversa ricostruzione del fatto, fondata sulla condotta in concreto posta in essere dall’imputato, sulle caratteristiche del luogo in cui era stata commessa e, soprattutto, sulla mancata percezione da parte di terzi e di minori degli atti osceni compiuti dall’imputato (consistiti nell’infilare la mano nella tasca dei pantaloni, toccandosi i genitali, fino a raggiungere l’eiaculazione), situazioni, queste, che in concreto avrebbero reso inoffensive le condotte ascritte all’imputato e dunque particolarmente tenue il fatto. Per converso, la Corte ha escluso che in sede di legittimità fosse consentita una diversa ricostruzione del fatto, essendo essa ammissibile solo in presenza di vizi della motivazione, nel caso di specie non ravvisati, avendo il Tribunale fondato la pronuncia di condanna per la fattispecie aggravata di atti osceni sulla base di quanto riferito dai presenti, che ebbero tutti una percezione chiara ed inequivoca della condotta, e sulla base delle caratteristiche del luogo in cui essa venne posta in esse (si trattava di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni, frequentato da una moltitudine indifferenziata di persone, tra cui anche minori). Il corretto accertamento in fatto, compiuto dal giudice di prime cure che ha evidenziato come gli atti realizzati fossero visibili ed il luogo fosse frequentato da minori, non era dunque sindacabile nel giudizio di legittimità; per altro, tenuto conto della natura di reato di pericolo del delitto di atti osceni, nessuna censura in diritto poteva muoversi in ordine alla sussistenza dell’aggravante, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al luogo (un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni nel quale si trovavano esposti per la vendita generi vari, potenzialmente frequentato anche da minori) ed all’orario (pieno giorno) in cui la condotta è stata posta in essere. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ha poi portato la Corte ad escludere d’ufficio la rilevanza della sopravvenuta depenalizzazione della fattispecie semplice di cui all’art. 527 co. 1 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15.01.2016 n. 8, essendo rimasta inalterata la rilevanza penale dell’ipotesi aggravata, disciplinata al comma 2 dell’articolo in esame, che si configura quando – come nel caso portato all’esame della Suprema Corte – “il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minore e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Per le medesime ragioni la Corte ha ritenuto infondato anche il rilievo mosso dal Pubblico Ministero ricorrente relativo alla non punibilità del fatto per particolare tenuità, in considerazione della sua modesta offensività. La Corte ha sul punto richiamato i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rifacendosi alla relazione allegata allo schema del decreto legislativo n. 28 del 2015, che ha inserito ex novo nel codice penale l’art. 131 bis c.p. Di qui il riferimento ai due «indici-criteri» che connotano la nuova causa di non punibilità – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento – ed agli ulteriori due «indici-requisiti» in cui si articola il primo di essi, individuati nella modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all’art. 133 co. 1 c.p. (e dunque, natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa). Tale valutazione complessa e congiunta, in ossequio ai principi espressi dalle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. U. n. 13681 del 25.02.2016) ed ai quali la Suprema Corte si è riportata, può essere compiuta anche nel giudizio di legittimità “sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito” – cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015 -. Ebbene, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie non emergesse alcuna particolare tenuità del fatto, esclusa in radice proprio dalla ritenuta sussistenza dell’aggravante contestata, avendo l’imputato compiuto gli atti osceni in pieno giorno, all’interno di un esercizio commerciale di rilevanti dimensioni e nonostante la presenza di impiegati e di passanti: ciò rende la condotta potenzialmente assai pregiudizievole per l’interesse protetto, soprattutto per i minori potenzialmente esposti alla visione degli atti. In altri termini, l’esclusione dell’esiguità del pericolo comporta l’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Di qui, il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e la conferma della decisione impugnata. Precedenti giurisprudenziali Cass. Pen. Sez. 3, n. 38380 del 15.07.2015, così massimata sul punto: “L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità sulla base di un apprezzamento limitato alla

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Depenalizzato il reato di ingiuria: cosa dice la legge? Le nuove sanzioni civili

Cassazione, Sentenza n. 25062/2016. Il reato di ingiuria non esiste più; hanno ancora effetto, però, le sanzioni civili a esso collegate. Questo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25062/2016 del 16 giugno, che ha annullato la pena inflitta a un imputato per abrogazione del reato ma ha confermato le sanzioni economiche da rideterminarsi in sede civile. A tal proposito, va ricordato che il recente D. Lgs. n. 7/2016 ha abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria. Difficile, sulla base di questa nuova norma, stabilire se, per quanto riguarda le sentenze precedenti l’emanazione del decreto ma non ancora passate in giudicato, si debbano considerare le sanzioni civili derivate dall’ingiuria annullate insieme a quelle penali oppure no. Con la sentenza n. 25062/2016, la Cassazione è stata chiamata a giudicare un simile caso. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Giudice di Pace di Macerata, e nel settembre del 2014 la sua pena era stata ridotta dal Tribunale per la concessione di circostanze attenuanti generiche. Il Tribunale di Macerata aveva inoltre confermato le statuizioni civili già decise dal Giudice di Pace e aveva condannato l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha annullato la sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Suprema Corte ha tuttavia rinviato il caso al Tribunale di Macerata per la determinazione delle sanzioni pecuniarie civili. Partendo dal fatto che l’ingiuria, essendo ora non più un reato ma un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica, gli Ermellini hanno dunque stabilito che tale regolamento si applica anche ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7/2016. Questa sentenza si pone in accordo con la sentenza n. 24029/2016 ma in contrasto con le decisioni n. 21721/2016 e 24036/2016. Fonte: http://www.leggioggi.it/2016/07/04/ingiuria-depenalizzazione-depenalizzato-reato-ingiuria-cosa-dice-la-legge-le-nuove-sanzioni-civilice-la-legge/ Foto: https://lh3.googleusercontent.com/o9RBnN134xZnDx3BgjvWdzKLf4M78aDshVedwi9hXcTyAZMrI8iGSEcb1BSmVt-AJYb7a5RBRg=s640-h400-e365  

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