Cassazione: alle Sezioni Unite la risarcibilità dei danni punitivi (punitive damages)
Cass., Ordinanza n. 9978/2016. Il nostro sistema processuale ha sempre escluso la delibabilità delle sentenze che pronunciavano in tema di danni punitivi; ma ora si apre una breccia! Ricordiamo che in base al leading case n. 1183 del 2007 il nostro ordinamento si basa sui seguenti principi: “nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E’ quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali”. Questa la massima dell’ordinanza della Suprema Corte, n. 9978, del 16 maggio 2016, Est. La Morgese “Deve essere rimessa al Primo Presidente, perché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi. L’attuale vigenza nell’ordinamento del principio di non delibabilità, per contrarietà all’ordine pubblico, delle sentenze straniere che riconoscano danni punitivi desta infatti perplessità, alla luce della progressiva evoluzione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione del principio di ordine pubblico, originariamente inteso come espressione di un limite riferibile esclusivamente all’ordinamento giuridico nazionale, ma che è andato successivamente ad identificarsi con l’”ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela, comuni ai diversi ordinamenti, dei diritti fondamentali dell’uomo e desumibili dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”. Ecco il testo della pronuncia della Cassazione che potrebbe dare la stura ad un cambiamento inimmaginabile! “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società NOSA Inc., con sede in (OMISSIS), ha chiesto che fossero dichiarate efficaci ed esecutive, nell’ordinamento italiano, tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d’America, passate in giudicato: la sentenza del 23 settembre 2008, esecutiva, della Circuit Court of the 17th Judicial Circuit for Broward Count (Florida), confermata in appello dal District Court of Appeal of the State of Florida, dell’11 agosto 2010, che aveva condannato la società italiana AXO Sport a pagare la complessiva somma di dollari USA 1.436.136,87, oltre interessi al tasso annuo dell’11%, a seguito di procedimento giudiziario svoltosi davanti a quell’autorità; la sentenza del 14 gennaio 2009, con cui il medesimo giudice aveva liquidato dollari USA 106.500,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo dell’8%; la sentenza del 13 ottobre 2010 che aveva liquidato, in relazione al giudizio di appello, l’ulteriore somma di dollari USA 9.000,00, a titolo di rifusione dei costi, delle spese legali e degli interessi al tasso annuo del 6%. Con le suddette pronunce, il giudice americano ha accolto la domanda di reintegrazione patrimoniale di NOSA, in relazione ad un indennizzo corrisposto ad un motociclista (D.C.) che aveva subito danni alla persona in un incidente avvenuto in una gara motociclistica, per un vizio del casco prodotto da AXO e rivenduto da NOSA; nel giudizio promosso dal danneggiato, anche nei confronti della importatrice del casco (società Helmet), NOSA aveva accettato la proposta transattiva del motociclista (Offer of Judgment), anche per danni punitivi, e il giudice americano ha ritenuto che dovesse essere manlevata da AXO. 2.- Ad avviso di NOSA, sussistevano i presupposti per il riconoscimento delle suddette sentenze, a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64, avendo la AXO accettato la giurisdizione straniera e partecipato a quel giudizio. Per quanto ancora interessa, la convenuta AXO ha dedotto la contrarietà delle sentenze americane all’ordine pubblico, per le seguenti ragioni: violazione dell’art. 1304 c.c., poichè la transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali (nella specie, tra il danneggiato e NOSA) non può produrre effetti nei confronti degli altri debitori (cioè di AXO), a meno che questi non abbiano dichiarato di volerne profittare; mancato accertamento della propria effettiva responsabilità nella causazione del danno al motociclista, erroneamente desunta dal giudizio sommario e probabilistico (cd. potential liability test) di ragionevolezza del pagamento effettuato da NOSA in sede transattiva, per il rischio di soccombenza nella causa risarcitoria intentata dal danneggiato; contrarietà all’ordine pubblico della comminatoria di danni punitivi (punitive damages), in ragione della loro inammissibile funzione sanzionatoria della condotta del danneggiante, anzichè risarcitoria dei danni subiti dal danneggiato. 3.- La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 3 gennaio 2014, ha accolto la domanda di NOSA e ha compensato le spese di lite. La Corte ha escluso la violazione del principio di ordine pubblico italiano, per le seguenti ragioni: la condanna di AXO non trovava titolo nel risarcimento del danno in favore del motociclista danneggiato, ma nel suo obbligo di manleva nei confronti di NOSA; ad AXO era stata data la possibilità di costituirsi nell’interesse di NOSA e di difendersi nel giudizio contro il danneggiato, anche contestando la propria responsabilità, ma non lo aveva fatto e mai aveva sollevato obiezioni alla proposta transattiva del danneggiato che le era stata comunicata ed era stata giudicata seria dal giudice americano, tenuto conto del rischio della soccombenza nel giudizio, che avrebbe esposto NOSA (e, indirettamente, AXO) a corrispondere un risarcimento più elevato; quindi, AXO si era posta deliberatamente nella condizione di subire gli effetti della transazione stipulata da NOSA con il danneggiato e ne aveva profittato, avendo tacitato in via transattiva le pretese del danneggiato nei suoi confronti, corrispondendogli l’esiguo importo di dollari 50000,00 ed evitando l’accertamento della sua responsabilità nel merito; non risultava che fossero stati risarciti danni punitivi, poichè la sentenza americana si era limitata a riconoscere che AXO era tenuta a pagare a NOSA l’importo della transazione, senza specificare di quali danni si trattasse. 4.- La AXO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la NOSA. Le parti hanno presentato memorie. motivi della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione della
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