Unioni civili: in arrivo i decreti attuativi

Il Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2016, n. 134, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell’articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della Legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il governo ad adottare: disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché ad adottare disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; disposizioni di coordinamento in materia penale. Tra le altre cose, i decreti prevedono che, come per il matrimonio, il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. Rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica. Sotto il profilo del diritto internazionale, queste norme evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come per esempio quando si tratta di un’unione civile contratta all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana. Infine, sono state apportate alcune modifiche al codice penale per consentire, anche in questo ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente così che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche quando il fatto avvenga tra due soggetti legati da unione civile. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/05/unioni-civili-decreti-attuativi Foto: http://coppia.pourfemme.it/foto/regole-convivenza_1691_4.html
Approvato il decreto attuativo delle unioni civili

L. n.76/2016. In data 23 luglio 2016 il Governo ha firmato il scorso il decreto attuativo sulle unioni civili recante “le disposizioni transitorie per la tenute dei registri nell’archivio di stati civile” ex art. 1 comma 34 L. n.76/2016. Il decreto si compone di n.11 articoli, che illustrano tempi, modi e adempimenti necessari per la costituzione e registrazione delle unioni civili nell’archivio dello stato civile: a) per costituire un’unione civile, due persone maggiorenni possono fare congiuntamente richiesta all’ufficiale di stato civile del comune di loro scelta, fornendo i dati anagrafici e dichiarando la insussistenza di cause impeditive; b) l’ufficiale di stato civile, verificati i presupposti, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che vengono invitate a comparire davanti a sé in una determinata data per rendere congiuntamente la dichiarazione vera e propria costitutiva dell’unione; in caso di impedimento di una delle parti, l’ufficiale si reca nel luogo ove si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione; c) entro 15 gg. dalla presentazione della richiesta, l’ufficiale di stato civile deve verificare la esattezza delle dichiarazioni dio cui al punto sub a) d) nel giorno prefissato le parti rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale di stato civile la dichiarazione di voler costituire un’unione civile; e) nella medesima dichiarazione le parti possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e indicare il cognome comune che hanno deciso di assumere per l’intera durata dell’unione; f) l’ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione, redige processo verbale, a cui allega la richiesta, che sottoscrive unitamente alle parti e ai testimoni; g) la registrazione degli atti dell’unione civile è eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili: gli atti iscritti sono poi annotati nell’atto di nascita di ciascuna delle parti; h) l’ufficiale di stato civile rilascia il documento attestante la costituzione dell’unione, recante i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza, i dati anagrafici e la residenza dei testimoni; i) è previsto che presso ciascun comune sia costituito il registro provvisorio delle unioni civili: è inoltre stabilito che gli atti di stato civile de quo dovranno essere redatti secondo apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 5 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Testo decreto: http://news.avvocatoandreani.it/allegati/decreti/DPCM-unioni-civili-22-07-2016.pdf Fonte: http://news.avvocatoandreani.it/articoli/approvato-il-decreto-attuativo-delle-unioni-civili-103191.html Foto: http://media.studentville.it/articoli_media/images/prima-prova-maturita-tema-unioni-civili.jpg