Equitalia: inesistenti le notifiche a mezzo di poste private

Le cartelle esattoriali possono essere notificate con raccomandata a/r ma solo da Poste Italiane e non da agenzie postali e corrieri privati. La notifica della cartella esattoriale effettuata tramite posta privata (per esempio Nexive, Posta express, Mailpost ecc.) è affetta da nullità insanabile; in pratica essa è considerata inesistente, come mai avvenuta. Difatti solo Poste Italiane ha il potere di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali. Secondo l’orientamento ormai maggioritario, approvato da una nota recente sentenza della Cassazione [1], la cartella Equitalia e gli altri atti della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata a/r e ai fini della validità della notifica non è necessario dunque l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Ciò che conta però è che la posta incaricata della notifica sia il fornitore universale del servizio postale, cioè Poste Italiane, e non altri corrieri privati. Per espressa previsione di legge [2] il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni relativo potere dei servizi postali privati. In particolare è previsto che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. La violazione di tale disposizione di legge comporta non la semplice irregolarità o nullità della notifica bensì l’inesistenza della stessa, con conseguente insanabilità. Tanto è stato chiarito più volte espressamente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità [3] secondo cui l’operatore postale privato è un “soggetto non abilitato, privo della qualifica di pubblico ufficiale, la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio”. La notifica effettuata da soggetti non abilitati è viziata da inesistenza. Dunque se viene notificata una cartella esattoriale tramite posta privata, la notifica è nulla e non sanabile neppure con l’impugnazione da parte del destinatario che dimostra così di averne avuto comunque conoscenza. L’inesistenza della notifica può essere rilevante ai fini della prescrizione del tributo in quanto se sono già decorsi i termini di prescrizione ed Equtalia nel frattempo non ha proceduto ad una notifica regolare della cartella esattoriale (o altro atto successivo), non può parlarsi di atti interruttivi. Ne consegue l’estinzione del debito e l’impossibilità di procedere alla sua riscossione. [1] Cass. sent. n. 8333/2015. [2] Art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato dal D.Lgs. 58/2011. [3] Cass. sent. n. 2035 del 30.01.2014. Fonte: http://www.laleggepertutti.it/112063_equitalia-inesistente-la-notifica-con-posta-privata#sthash.785IxclH.dpuf Foto:
Multe: l’onere di comunicare i dati spetta al proprietario del veicolo al momento dell’infrazione

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 24/02/2016 n° 3655 L’onere di comunicazione dei dati del conducente effettivo del veicolo spetta a colui che era proprietario dello stesso al momento della commissione dell’infrazione stradale. Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione nella decisione che qui si commenta del 24 febbraio 2016 n. 3655. Precisa ancora la Corte che nella ipotesi in cui, dopo la violazione del codice della strada, venga venduto il veicolo e la multa inviata al nuovo intestatario, non è quest’ultimo soggetto ad avere l’obbligo di comunicazione dei dati della patente, bensì il vecchio proprietario. La quaestio facti posta all’attenzione dei giudici di legittimità concerneva la sussistenza o meno, a carico del soggetto che abbia acquistato la proprietà del veicolo in epoca successiva alla commissione dell’infrazione che preveda una decurtazione dei punti della patente, dell’obbligo di comunicazione (art. 126bis secondo comma, CDS) del nominativo del relativo conducente. L’art. 126-bis, secondo comma, codice della strada, infatti, come noto, impone al proprietario, qualora richiesto dall’Autorità, di comunicare i dati del conducente nel termine di sessanta giorni nei casi in cui sia prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Nel difetto è soggetto a una sanzione pecuniaria. Nella sentenza in commento (con precedenti richiami giurisprudenziali) si legge testualmente che “il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente (Cass. 12-6-2007 n. 13748; Cass. 3-6-2009 n. 12842). Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo – in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione – all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”. La Cassazione, nella sentenza del 24 febbraio 2016 n. 3655, cassando la sentenza di gravame, ha stabilito che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente sussiste solo per il proprietario al momento della commissione della infrazione, a nulla rilevando la notificazione della stessa. Precisa ancora la Corte che non può, il nuovo proprietario, essere onerato di un qualsiasi obbligo per una violazione commessa quando il veicolo non era nella propria disponibilità. Da ciò ne consegue che anche nel caso di omessa risposta relativa alla comunicazione dei dati del conducente il nuovo proprietario non può essere sanzionato. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/02/26/comunicazione-dati-patente-spetta-a-ex-proprietario Foto: http://www.sicurauto.it/upload/news_/16826/img/13092-multa.jpg