Contratti accessori di garanzia: chiarito l’ambito di applicazione della Direttiva sulle clausole abusive Corte di Giustizia UE, sez. VI, ordinanza 19/11/2015 n° C-74/15

La Direttiva 93/13/Ce è uno dei cardini della disciplina consumeristica, in quanto ha introdotto per la prima volta “regole che incidono sulla disciplina generale del contratto” (Salvatore Mazzamuto, Il contratto di Diritto Europeo, Giappichelli, 2015, 191), in cui rientra la disciplina delle clausole abusive, richiedendo in generale che, al di là di alcune specifiche ipotesi in cui l’abusività della clausola è presunta (art. 33, c. 2 e art. 36, c. 2 d.lgs. 206/2005) le clausole, non oggetto di trattativa, di un contratto in cui una delle parti rivesta la qualifica di consumatore “non siano caratterizzate un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi” (art. 33, c. 1 d.lgs. 206/2005), squilibrio che richiede una specifica attività di accertamento da parte del giudice (art. 34 d.lgs. 206/2005). La direttiva, il cui ambito di applicazione è stato ampliato recentemente in attuazione della Direttiva 2011/83/UE dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, prevede a tutela del consumatore, in presenza di clausole abusive, il rimedio della cd. “nullità di protezione (art. 36, c. 1, d.lgs. 206/2005), forma di invalidità del contratto che produce l’inefficacia della clausola dichiarata dal giudice (o qualificata dalla legge) abusiva senza che possa causare la nullità del contratto, potendo essere rilevata d’ufficio nel solo interesse del consumatore (S. Mazzamuto, ibidem, 253). La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso in data 19 novembre 2015 e 18 febbraio 2016 due importanti pronunce in tema di applicabilità della Direttiva 93/13/CE (“Dir. 93/13”, trasposta in Italia negli articoli 33 e seguenti del d.lgs. 206/2005, cd. “codice del consumo”) in ipotesi di contratti di garanzia accessori (nel caso di specie, di una fideiussione e di una garanzia immobiliare, ipoteca, a favore dell’istituto di credito) ad un’apertura di credito stipulata tra un istituto di credito ed una società unipersonale con finalità imprenditoriale, nel caso in cui il garante non abbia un collegamento funzionale che lo leghi a detto ente (Ordinanza CGUE, 19 novembre 2015, Causa C-74/15), nonché in materia di rilevabilità delle clausole abusive nel procedimento d’ingiunzione in assenza di opposizione dell’ingiunto (Corte di Giustizia UE, Sezione, sentenza 18 febbraio, causa C-49/14), nell’ambito di un contratto di credito al consumo. La prima decisione (CGUE Causa C-74/15) statuisce che i contratti di garanzia per un finanziamento a un professionista, pur nella loro natura di contratti accessori, se posti in essere da consumatori nell’interesse esclusivo del beneficiario e per scopi che esulano dall’attività professionale dei garanti, sono assoggettati al regime consumeristico e non a quello del contratto principale, mentre nella seconda (CGUE C-49/14) la Corte ha dichiarato che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione. L’applicabilità della disciplina nel caso di contratto di garanzia accessorio ad un contratto di credito concluso per finalità professionale: l’ordinanza Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, Causa C-74/15, Dumitru Tarcău, Ileana Tarcău contro Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) riguarda l’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 2, lettera b della dir. 93/13. In particolare: a) se la nozione di “consumatore” deve essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato, in qualità di garante-fideiussore, atti aggiuntivi e contratti accessori (i contratti di fideiussione o di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, nel caso in cui queste persone fisiche non abbiano alcun collegamento con l’attività della società commerciale e abbiano agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale,” e b) se nell’ambito della dir. 93/13 rientrino anche i contratti accessori di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, posto che non vi sia trattativa individuale. Con riguardo al primo quesito interpretativo, la Corte si è discostata dal suo precedente orientamento: nella sentenza Dietzinger causa C‑45/96, paragrafo 23, la Corte aveva dichiarato che “un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell’ambito di un’attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un’altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell’ambito della propria attività professionale.” Per contro, nell’ordinanza in oggetto, ribadendo l’irrilevanza dell’oggetto del contratto ai fini della sua qualificazione come contratto di consumo, e dunque ai fini dell’applicabilità della dir 93/13, il giudice nazionale deve limitarsi a stabilire se i contraenti “agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale” (paragrafo 23 della decisione, se dunque il contratto non abbia causa di consumo). la Corte ha dunque espressamente dichiarato l’irrilevanza il carattere accessorio della garanzia, stante che l’accessorietà attiene all’oggetto del contratto (paragrafo 14). Pertanto, il contratto di garanzia è un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito, precisando che il garante persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove, ad esempio, non abbia “collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.” (paragrafo 29) La Corte UE conclude nel senso che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale