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Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS. L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle. Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia.  Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985. Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi. Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”. Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”. Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985. Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

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Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.

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Cassazione: revocabilità amministrativa dello stato invalidante accertato giudizialmente.

Cass. Ord. 26090/19 del 15-10-19. La sentenza in commento torna a dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in materia di revoca amministrativa del diritto a provvidenze economiche, categoria  Inv. Civ. (invalidità civile, cecità civile e sordità), già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. In tal modo, la Cassazione ha confermato un importante paletto per l’Ente di Previdenza, nella valutazione – in sede di revisione – dei requisiti sanitari dell’assicurato. L’INPS, infatti, non può valutare diversamente dal CTU le circostanze sanitarie già accertate in giudizio per il medesimo soggetto. Da qui, l’evidente maggiore difficoltà per l’Ente di Previdenza di riqualificare la condizione sanitaria in danno dell’assicurato. Circostanza, questa, che rende sempre “preferibile” la proposizione del ricorso per ATP, con cui viene cristallizzata la spettanza della provvidenza economica. Sotto il profilo prettamente tecnico, si riporta, qui di seguito, il principio di diritto confermato dalla Cassazione con l’ordinanza in commento: “nelle controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, che siano state conseguite in forza di sentenza passata in giudicato, è necessario condurre una comparazione tra le condizioni di salute esistenti all’epoca della sentenza e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione”.   

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Agevolazioni fiscali per disabili e certificazione per il riconoscimento della disabilità visiva- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 31/05/2019 La materia oggetto della presente nota informativa è presentata in forma casistica, per agevolare l’interessato che, sempre più spesso, è costretto a resistere a talune pretese illegittime o dannose avanzate da concessionari o da operatori inesperti del settore delle disabilità e delle agevolazioni previste dalla legge. Capitano spesso situazioni del tipo: 1.       il concessionario rifiuta all’acquirente non vedente l’applicazione dell’IVA agevolata al 4 per cento, perché il verbale in possesso dell’Interessato non riporta la formula definita dall’Agenzia delle Entrate, in accordo con l’INPS: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 50 Legge 342/2000” oppure 2.       in sede di compilazione del 730, il CAF non inserisce le detrazioni per disabili, perché nel verbale del dichiarazione non c’è la formula: “Ricorrono le previsioni di cui…… all’art. 6 Legge 488/1999” Gli Interessati vengono, così, sollecitati (inopportunamente) a presentare domanda per la visita di accertamento in Commissione d’Invalidità, per ottenere un nuovo verbale. Ciò, senza considerare che: –        l’assenza di tali formule potrebbe essere riconducibile principalmente a due fattori: al fatto che si tratti di verbali datati nel tempo, emessi dalle Commissioni ASL prima che, nel 2012, intervenisse, per legge, la definizione conclusiva ad opera dell’INPS; ovvero, che ci sia stato un errore di compilazione della stessa Commissione di accertamento, nel non indicare, in favore dell’assistito non vedente, le previsioni di legge per le agevolazioni fiscali Riepilogo: Con l’emanazione dell’art. 4 del D.L. n. 5/2012 è stata demandata ai verbali delle Commissioni mediche il compito di riportare anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari ad ottenere le agevolazioni previste per le persone con disabilità, quali il rilascio del contrassegno invalidi e le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. –        il nuovo verbale andrebbe, in ogni caso, a sostituire un verbale, di per sé già valido a tutti gli effetti. Le tempistiche poi, per il nuovo accertamento, sono bibliche. Ricordiamo, innanzitutto, quali siano le agevolazioni a cui hanno diritto le persone ascritte alla categoria dei Non vedenti, ovvero: i Ciechi totali, i Ciechi parziali e gli Ipovedenti gravi, artt. 2, 3 e 4 Legge 138/2001 (Rif. amministrativo: Ministero della Sanità, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio IV, del 22/06/2001, “Interpretazione delle norme riguardanti i non vedenti”): L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente, a chiarimento, sul punto dei verbali c.d. non parlanti ai fini delle agevolazioni per disabili (semplificazioni in materia di certificazioni) e con Circolare n. 13/E diramata lo scorso 31 maggio, ha precisato, a pag. 62, quanto segue: “Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.” Ne consegue che, qualora nei verbali di Cecità Civile (per i Ciechi totali e per i parziali) e di Invalidità Civile (per gli Ipovedenti gravi) sia riportata la quantificazione del Visus residuo, ovvero la percentuale di restringimento del Campo visivo, ovvero sia riportata solamente la classificazione di “CIECO ASSOLUTO”, di “CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE ad 1/20 in entrambi gli occhi” o di “IPOVEDENTE GRAVE” (in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138/2001, pag. 61 della Circolare n. 13/E), l’Interessato non vedente potrà far valere detto verbale in suo possesso, anche se privo del richiamo alle specifiche norme fiscali. Per quanto riguarda la tipologia di certificazione utile ad ottenere i benefici fiscali, per i Ciechi totali, per i Ciechi parziali e per gli Ipovedenti gravi il verbale di Prima Istanza che riconosce lo status è già documento probante (“Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica ”, pp. 60 e 66 della Circolare n. 13/E). I non vedenti, infatti, non sono tenuti ad essere in possesso anche dello stato di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 (si tratta di un altro aspetto che, spesso, ingenera, soprattutto da parte dei concessionari, gran confusione!) Rif. amministrativo: Circolare del 30/07/2001 n. 72 e Consulenza Giuridica n. 954-15/2012 dell’Agenzia delle Entrate (trasmissione del 25/07/2013) In allegato, la Circolare n. 13/E del 31/05/2019

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Detrazione cani guida non vedenti 2019: aumentano le agevolazioni. Le novità

Detrazioni cani guida non vedenti 2019 più alte. Aumentano infatti gli importi detraibili per le spese sostenute per il mantenimento dei cani guida. La novità è contenuta nella Legge di bilancio 2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, al comma 27 dell’articolo unico. In base all’articolo 15 del Tuir, le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro mantenimento. La Manovra 2019, modificando questa norma, ha innalzato l’importo della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019 a 1.000 euro. Nota bene: per usufruire della detrazione il cane guida dovrà essere intestato direttamente al non vedente

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Scandalo Inps sulle presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici: la lettera aperta di Boeri

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Il Presidente Cari amici, Ho ricevuto negli ultimi giorni numerose email e lettere allarmate di persone con disabilità che avevano letto articoli di giornale o ascoltato servizi televisivi riguardo a presunte distorsioni nel sistema di misurazione e valutazione della performance dei medici dell’Istituto che ho l’onore di presiedere. Ho perciò deciso di scrivervi collettivamente. Spero che avrete la pazienza di leggere questa lettera aperta fino alla fine. Se non avete voglia di farlo, vorrei che comunque vi sentiste rassicurati sul fatto che ogni singola azione intrapresa dall’Inps è mossa dalla volontà di agire nell’interesse e per la tutela dei malati e dei cittadini invalidi. La polemica alimentata da alcune testate, che non hanno esitato ad offendere la professionalità dei nostri medici, trae spunto dalla scelta dell’Inps di estendere loro l’obiettivo, sin qui stabilito per i soli dirigenti, di contribuire alla riduzione del debito pubblico (mediante la riduzione di spese per prestazioni indebite e l’abbattimento dell’evasione contributiva). In passato questi obiettivi erano stabiliti per i soli dirigenti che poi se ne facevano interpreti presso il personale e i professionisti, tra i quali i medici dell’Istituto. Una sentenza del Consiglio di Stato, che ha riaffermato l’autonomia organizzativa dei professionisti, ci ha di fatto imposto di fissare obiettivi specifici per i medici. Si sono così definiti molteplici indicatori che valutano la loro attività in base ai servizi forniti all’utenza (giudizi medico legali definitivi rilasciati entro 60 gg dal ricevimento del verbale provvisorio da parte delle AsI e entro 30 gg per le patologie oncologiche, esclusione dalle visite mediche di verifica per i portatori di patologie croniche gravi e stabilizzate, espletamento – entro il giorno successivo – delle visite mediche ambulatoriali dei lavoratori in malattia risultati assenti alla visita medica di controllo domiciliare il giorno precedente, tempestività delle segnalazioni di possibile responsabilità di terzi in caso di malattia e invalidità, etc.) oltre che un indicatore legato al contributo alla riduzione del debito pubblico in termini di “Revoche Prestazioni invalidità civile”, “Visite mediche di controllo” e “Azioni Surrogatorie”. Questo indicatore incide su meno del 2 per cento della retribuzione dei medici ed è valutato a livello regionale. Ciò significa che concorrono al risultato tutti i medici della regione rendendo impossibile per un singolo professionista incidere col proprio comportamento sul risultato e, dunque, sulla sua retribuzione attesa. L’inclusione tra gli obiettivi delle revoche può aver dato luogo ad equivoci e alimentato timori sull’imposizione per via amministrativa di criteri più restrittivi nell’accesso alle prestazioni socio-assistenziali dell’Istituto. Ma attenzione: le revoche di prestazioni di invalidità civile non sono legate alla fase di accertamento degli stati invalidanti, bensì ai casi in cui precedenti commissioni mediche ASL avessero riconosciuto il diritto “a termine”, vale a dire prevedendo la necessità di riconvocare il malato ad una seconda visita di verifica per un possibile miglioramento della condizione di salute. Ciò, premesso, il personale medico, grazie alle sue competenze, può contribuire a meglio identificare quali sono i cittadini che con maggiore probabilità potranno presentare un miglioramento delle proprie condizioni di salute. E’ proprio questo l’obiettivo di questo indicatore: vuole essere una leva gestionale per migliorare l’efficienza delle attività di revisione delle prestazioni legate all’invalidità civile, attraverso una migliore programmazione delle visite di verifica della persistenza degli stati invalidanti. Lo scopo è quello di effettuarle prima della scadenza della prestazione al fine di evitare l’eventuale pagamento di mensilità indebite. Negli scorsi anni si è, infatti, notato come l’aumento del numero di revoche in una data regione corrisponda ad una maggiore efficienza nella calendarizzazione delle visite, piuttosto che agli esiti delle stesse. Tale modalità gestionale si configura, inoltre, come fattore di deterrenza nei confronti di scorrette previsioni di rivedibilità, che spesso causano disagi agli assistiti e alle loro famiglie, provocando reiterate, inutili visite per coloro i quali presentano quadri clinici cronico-progressivi. D’altro canto, la previsione di rivedibilità concerne quadri clinici dinamici per i quali si può prevedere, purtroppo, anche un peggioramento delle condizioni di salute del cittadino. In questi casi le Commissioni riconoscono correttamente benefici economici aggiuntivi rispetto ai precedenti. E in tal caso la tempestività delle visite è condizione per assicurare supporto adeguato ai malati in tempo utile. Si tratta di casi tutt’altro che infrequenti: a seguito della visita di verifica, il numero di coloro che si vedono riconoscere benefici aggiuntivi è pari a quello di coloro che se li vedono ridurre a seguito di una riscontrata diminuzione della percentuale dello stato invalidante. Non c’è pertanto un privato interesse economico che si scontra con il dovere professionale di agire secondo scienza e coscienza; c’è invece un incentivo collettivo a essere più efficienti e scrupolosi nella programmazione delle visite di verifica della permanenza dello stato invalidante. È, peraltro, fortemente lesiva della professionalità dei medici Inps anche solo ipotizzare che possano violare il codice deontologico interpretando questi obiettivi come un incentivo a revocare prestazioni in essere, anche quando questa scelta non è giustificata dall’evoluzione del quadro clinico. Il codice deontologico ha da sempre ispirato ogni giudizio medico legale dell’Istituto. Di questo comportamento i nostri medici rispondono di fronte alla giustizia penale e civile e allo stesso Ordine dei Medici da cui non abbiamo mai avuto segnalazioni di comportamenti non corretti. Deve essere precisato che, a garanzia di trasparenza e correttezza del giudizio medico legale, le Commissioni Mediche operanti in Inps sono costituite con l’apporto di medici rappresentanti di categoria, i quali concorrono collegialmente al giudizio medico legale (AMNIC, ANFFASS, ENS, UICI). Non si sono riscontrati casi in cui detti rappresentanti abbiano verbalizzato il loro dissenso rispetto al giudizio medico legale conclusivo. Il giudizio medico legale, bene ricordare, si basa sull’oggettivo requisito sanitario, accertato in ottemperanza al dettato normativo e alle linee guida e disposizioni istituzionali diffuse dal Coordinamento generale medico legale. Le modalità operative istituzionali sottendono l’uso dello strumento informatico con procedure dedicate all’attività sanitaria, garantendo la piena tracciabilità, trasparenza e correttezza formale dei processi. A conferma delle corrette scelte dell’Amministrazione e nel rispetto della piena autonomia tecnico professionale dei medici Inps, sono state intraprese numerose iniziative volte ad emanare linee

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Pensione di invalidità e accompagnamento non pignorabili

La pensione di inabilità è pignorabile purché non si scenda oltre il limite necessario a garantire al beneficiario il sostentamento. Non si può pignorare la pensione di invalidità totale né l’indennità di accompagnamento; si può invece pignorare la pensione di inabilità purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Lo ha chiarito il tribunale di Padova con una recente sentenza [1]. Il giudice veneto opera una fondamentale distinzione tra: – pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 [2]: essa va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali: se il blocco avviene presso il datore di lavoro, esso non può essere superiore a un quinto, che si calcola escludendo il cosiddetto minimo vitale che, dal 2015, corrisponde a 672,76 euro. Tale limite serve per garantire la sopravvivenza del beneficiario; – pensione per l’invalidità totale e indennità di accompagnamento: esse vanno ricomprese tra i sussidi assistenziali e, pertanto, non possono essere mai pignorate. La pignorabilità è esclusa a priori dal codice di procedura civile [3] solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Come del resto ha sancito anche la Corte Costituzionale [4], la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili nei limiti sopra indicati (un quinto, salvo il minimo vitale). Proprio grazie all’introduzione della recente riforma, che ha definito il concetto di minimo vitale, sono ormai superate tutte quelle sentenze che affermavano la impignorabilità delle pensioni di modesto importo, quale quella di invalidità e di inabilità. In definitiva, afferma il tribunale, la pensione per invalidità civile al 100% come quella per ciechi totali, e la conseguente indennità di accompagnamento hanno carattere non previdenziale ma assistenziale, in quante volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia, con conseguente applicabilità alle stesse del regime di impignorabilità. LA SENTENZA ORDINANZA R. V. ha interposto reclamo avverso il provvedimento di data 2 novembre 2015 con cui il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione proposta dal debitore esecutato, sospendeva la procedura esecutiva introdotta mediante atto di pignoramento presso terzi per la somma di euro 4.089,86. Il giudice dell’esecuzione condannava altresì V. R. alla rifusione delle spese di lite. L’odierna reclamante censura la decisione del giudice dell’esecuzione, nella misura in cui ha ritenuto che la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento siano caratterizzate da finalità assistenziali in relazione allo stato invalidante, con conseguente inquadramento delle stesse tra i sussidi impignorabili di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., salva la espropriabilità ex art. 545 co.1 c.p.c. per causa di alimenti –ipotesi non ricorrente nel caso in esame trattandosi di credito per canoni di locazione. Invero la parte reclamante afferma che i trattamenti pensionistici erogati al C. dall’Inps, e consistenti in due pensioni per l’importo rispettivo di euro 501,37 -per inabilità lavorativa- e di euro 312,24 -per invalidità civile al 100%- oltre all’indennità di accompagnamento per euro 863,85 andrebbero inquadrati nell’ambito dell’art. 545 c. 7 c.p.c., così come introdotto dall’art. 13 co.1 d.l. 83/2015 (applicandosi la novella alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ossia al 27/6/15) e non, come ritenuto dal giudice dell’esecuzione, nell’ambito del comma secondo della medesima disposizione codicistica. Allega invero per un verso che l’atto di pignoramento è stato spedito a mezzo posta in data 29/6/15 e dunque ricevuto dai destinatari in un momento successivo, e che per altro verso non ricorrono nel caso in esame i presupposti di applicazione di cui all’art. 545 co. 2 c.p.c., riguardante i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Deduce in particolare il reclamante che, non emergendo dalla motivazione del provvedimento impugnato la condizione di “povero” in capo al C., si dovrebbe ritenere che il giudice abbia considerato l’Inps quale uno degli enti di cui alla seconda parte della norma: tuttavia l’Inps non sarebbe né una cassa di assicurazione, né un ente di assistenza o un istituto di beneficenza; inoltre l’art. 545 co. 7 non distinguerebbe tra le varie tipologie di pensione; infine sarebbe inammissibile una applicazione analogica del secondo comma atteso che la pignorabilità dellepensioni obbligatorie è specificamente disciplinata dal predetto comma settimo. Osserva infine V. R. che anche a voler fare applicazione della disciplina previgente, ossia dell’art. 128 R.d.l. 1827/35, così come modificato ed integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 506/2002, sarebbe possibile il pignoramento anche della pensione di invalidità, nei limiti del quinto, dedotta la quota di minimo vitale assicurata per legge. Costituitosi, il C. ha allegato che le pensioni di invalidità e inabilità non sarebbero pensioni in senso tecnico e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici della assicurazione generale obbligatoria, derivando non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici; esse sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili, che, ai sensi della circolare Inps n. 31 del 2.3.2006, possono essere oggetto di pignoramento unicamente per “somme erogate a titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere effettuato il recupero” (in altre parole, ad esempio, “ l’importo dell’assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali può essere oggetto di recupero solo per crediti derivanti da pregressa indebita erogazione dellastessa prestazione”)(cfr. pag. 3 memoria difensiva). Il Collegio: rilevato che invero il C. percepisce dall’INPS una pensione di inabilità e una pensione per ciechi assoluti, oltre a una indennità di accompagnamento, dell’importo rispettivo di euro 501,37, euro 312,24 ed euro 863,85 (cfr. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo della parte reclamata); ritenuto che occorra preliminarmente effettuare una distinzione tra trattamenti pensionistici di tipo previdenziale e

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