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Fondo patrimoniale: cosa provare per avvalersi del regime dell’impignorabilità

Tribunale, Cassino, Sez. esecuzioni, ordinanza 30/05/2016 Il conferimento di beni in un fondo patrimoniale non può più essere considerato un muro invalicabile per il creditore. E’ quanto ribadito dal Giudice della Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Cassino, con l’ordinanza pubblicata il 30 maggio scorso, in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Nella specie, il giudice ha visto assumere, ex persona debitoris, che il bene immobile sottoposto a pignoramento fosse da ritenere ai sensi dell’art. 170 c.c. impignorabile, in quanto conferito in un fondo patrimoniale. Il debitore, instando per la sospensiva, proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., secondo comma, avverso la esecuzione immobiliare intentata contro di lui. Con l’ordinanza in parola, il Giudice non ha concesso l’invocata cautela ed ha rigettato la sospensiva. È noto il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sulla effettiva operatività dell’art. 170 del Codice Civile, e sulla reale portata del divieto espresso da detto articolo in deroga alla regola generale della piena responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., che informa il nostro ordinamento, nonché sul riparto del relativo onus probandi. Ai fini dell’applicazione del divieto circa la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., è de iure condito che spetta al debitore provare l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, essendovi una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze famigliari, come pure spetta a lui dimostrare che il creditore era a conoscenza di detta estraneità. Va inoltre fornita un’interpretazione estremamente ampia della categoria dei bisogni della famiglia, che giustificano l’esecuzione anche sul fondo patrimoniale: (cfr. Cass. n. 5684/06, n. 12730/07; Cass. n. 12998/06; Cass. n. 134/84; Cass. n. 11683/01; Cass. n. 15862/09). In conformità, recentemente il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civ. sentenza n. 765 del 20/05/2015. Nel caso in commento, è emerso che le obbligazioni assunte dal debitore erano state contratte per scopi inerenti ai bisogni della famiglia. Egli, infatti, con un preliminare rimasto inadempiuto, prometteva di vendere all’opposto l’immobile oggetto del fondo patrimoniale, dichiarando nella carta preliminare che esso era stato conferito in un fondo patrimoniale, e che egli stesso si era impegnato a chiedere al competente Tribunale le necessarie autorizzazioni alla vendita. Nel caso di specie, la natura del credito azionato risultava dichiarata dallo stesso opponente nel ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 169 c.c.: il debitore chiedeva al Tribunale di Cassino l’autorizzazione alla vendita dell’immobile oggetto del fondo patrimoniale, motivando la sua richiesta per esigenze volte a tutela della famiglia. Nella sua ordinanza, quindi, il Giudice di Cassino ha confermato il seguente principio di diritto: “nel caso di opposizione proposta dal debitore avverso l’esecuzione avente ad oggetto beni costituiti in fondo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente ex art. 615 C.p.c, l’onere della prova grava sul debitore opponente, il quale deve provare la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, e che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Inoltre, sul debitore grava anche l’onere di provare la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore. Nel corpo della richiamata ordinanza è stato infatti osservato che “in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 cc, per cui l’esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”. Nello specifico, la parte opponente si è limitata a provare soltanto la costituzione del fondo patrimoniale, ma non ha fornito la prova, di cui era rigorosamente onerata, degli altri due elementi, ossia l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia, e la conoscenza di detta estraneità da parte del creditore. Fonte:http://www.altalex.com/documents/news/2016/06/16/fondo-patrimoniale-cosa-provare-per-avvalersi-del-regime-impignorabilita Foto: https://farm3.staticflickr.com/2358/5767083625_4fa1b68453_b.jpg

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Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso

Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n. 14 Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c. gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata. Per tali motivi, le domande proposte sono state rigettate. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/26/locazione Foto: http://www.progedil90.it/blog/wp-content/uploads/2015/11/locazione-immobile-danneggiato.jpg

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Addio Commissioni Tributarie: competenza al Tribunale

Presso il tribunale ordinario sarà istituita la Sezione tributaria che erediterà il contenzioso delle CTP e CTR. Tra le varie novità dell’ultima riforma della giustizia vi è l’abolizione delle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali (CTP e CTR): al posto loro il contenzioso passerà al tribunale ordinario, presso il quale saranno istituite apposite commissioni tributarie. A decidere, in primo grado, sarà il giudice monocratico, mentre l’appello sarà affidato (con atto di reclamo) al collegio. Il tutto, quindi, senza spostarsi dal tribunale situato nei capoluoghi di provincia in cui oggi si trovano le Commissioni tributarie. In questo modo non ci saranno più giudici “laici”, ma solo togati. È questa la proposta di legge presentata dal Pd nelle scorse ore. Viene prevista anche l’abolizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). Per far fronte all’enorme mole di contenzioso verranno assunti 750 nuovi magistrati con i risparmi derivanti dalla riforma. In verità, le nuove leve non verranno adibite immediatamente alle sezioni specializzate, per le quali sarà necessario avere un minimo di esperienza. Resta ferma la possibilità di difendere i contribuenti non solo per gli avvocati, ma anche per commercialisti, ragionieri e periti commerciali. In secondo grado, invece, restano abilitati solo avvocati e commercialisti. Non cambiano invece le regole per l’introduzione del giudizio e la procedura, ivi comprese la preclusione all’uso della prova testimoniale. Il progetto di legge si sostanzia in una delega al Governo che dovrà, a sua volta, adottare uno o più decreti legislativi con cui riformare completamente la giustizia tributaria. Sarà prevista una fase transitoria di due anni durante la quale le Ctp e Ctr continueranno ad operare, ma solo per smaltire l’arretrato. Fonte:http://www.laleggepertutti.it/118395_addio-commissioni-tributarie-competenza-al-tribunale#sthash.roc5co8m.dpuf

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