SS.UU.: divieto di maternità surrogata e adozioni “particolari”

Corte di Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 12193 dell’8 maggio 2019 Sintesi del fatto. Il Pubblico Ministero, nonché il Ministero dell’Interno ed il Sindaco di Trento, in qualità di ufficiale di governo, hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trento che ha accolto la domanda dei sig.ri Tizio e Caio avente ad oggetto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 67 della L. n. 218/1995, dell’efficacia nell’ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dalla Superior Court of Justice dell’Ontario (Canada), con cui era stato accertato il rapporto di genitorialità tra Caio ed i minori Mevio e Sempronio – generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un’altra donna disposta a sostenere la gravidanza – e ne ha ordinato la trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da parte dell’ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Ciò in quanto, nonostante l’esistenza di un primo provvedimento giudiziale regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l’unico genitore era Tizio, l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di trascrivere il successivo atto con cui veniva riconosciuta la cogenitorialità di Caio e disposto l’emendamento degli atti di nascita dei minori. In particolare, il Pubblico Ministero ha censurato l’ordinanza impugnata per aver riconosciuto efficacia nell’ordinamento interno ad un provvedimento contrario all’ordine pubblico, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto genitoriale con persone del medesimo sesso, sulla base di norme straniere scelte dagli stessi ricorrenti e sul presupposto indimostrato della rispondenza di tale situazione all’interesse dei minori. Il Ministero ed il Sindaco hanno lamentato, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 e 65 della L. n. 218 del 1995, dell’art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 e degli artt. 5 e 12, commi secondo e sesto, della L. n. 40 del 2004 in quanto, nell’escludere il contrasto tra il provvedimento emesso dal Giudice canadese e l’ordine pubblico, l’ordinanza impugnata avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva di tale nozione, con il rischio di svuotare di ogni significato gli artt. 16 e 65 cit.. I sig.ri Tizio e Caio hanno resistito con controricorso. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, ritenuto che il provvedimento impugnato sia imposto nella specie dalla complessità e dalla rilevanza delle censure proposte con i motivi di ricorso, il cui esame implica la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza, ha rimesso la causa alle Sezioni Unite. Decisione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, hanno accolto parzialmente il ricorso del Sindaco e del Ministero dell’Interno, cassato l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rigettato nel merito la domanda dei sig.ri Tizio e Caio. Prendendo le mosse dalla nozione evolutiva di ordine pubblico come interpretata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha attribuito alla predetta nozione una diversa funzione eminentemente promozionale, le Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato che, in tema di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev’essere valutata “alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico”. In tale contesto e sulla scorta di alcune recenti pronunce di legittimità, le Sezioni Unite, confutando la tesi sostenuta al riguardo dalla Corte d’appello, hanno ribadito come l’art. 12, comma sesto, della L. n. 40/2004, relativo al divieto di maternità surrogata, sia certamente una disposizione di ordine pubblico avente una funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, come suggerisce la stessa previsione della sanzione penale posta, di regola, a presidio di beni fondamentali. A venire in rilievo, nel caso di specie caratterizzato dall’accordo intervenuto con una donna estranea alla coppia genitoriale, che ha provveduto alla gestazione ed al parto rinunciando, tuttavia, ad ogni diritto nei confronti dei nati, sono in particolare la dignità della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto in quanto è solo a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, che l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato, escludendo di contro qualsiasi rilievo al mero accordo delle parti. Neppure può ritenersi, ad avviso delle Sezioni Unite, la contrarietà del divieto di maternità surrogata, in generale, con principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell’infanzia e, in particolare, con l’interesse superiore del minore tutelato dall’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, espressione di una scelta non irragionevole, compiuta dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità, e volta ad assicurare che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando, invece, all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico. La stessa Corte Costituzionale, nel riconoscere alla L. n. 40/2004 natura di legge «costituzionalmente necessaria», ha affermato che il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è frutto della libertà di determinazione dei singoli e, come tale, è favorevolmente considerato dall’ordinamento giuridico – come dimostra la regolamentazione dell’istituto dell’adozione –, ma ciò non implica che tale libertà possa esplicarsi senza limiti: tra tali limiti rientra indubbiamente il divieto di surrogazione di maternità, ove la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco è fatta direttamente dalla legge ed è
Il divieto di adibire gli appartamenti a bed and breakfast va trascritto

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 18/10/2016 n. 21024 La Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, afferma che la clausola del regolamento condominiale che limiti la destinazione delle unità immobiliari deve essere considerata costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti solo se risulti nella nota di trascrizione. Due condomini di un condominio di Palermo avevano impugnato nel 2006 una deliberazione assembleare che, con la maggioranza ex art. 1136 c.c., aveva integrato il regolamento condominiale, inserendovi un articolo che vietava ai partecipanti di destinare le unità singole a case-famiglia, bed and breakfast,pensioni, alberghi o affittacamere. Il condominio convenuto si era difeso sostenendo che la deliberazione impugnata aveva soltanto riprodotto analoga disposizione contenuta nel regolamento originario del 1957. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la nullità della delibera, mentre la Corte d’Appello aveva riformato la prima sentenza, osservando come le limitazioni all’utilizzo delle unità immobiliari, benchè non fossero state inserite nelle note di trascrizione, derivassero da un regolamento condominiale di origine contrattuale richiamato negli originari atti d’acquisto delle singole proprietà esclusive. Uno degli originari attori aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, che l’omessa trascrizione del regolamento del 1957 aveva comportato l’inopponibilità delle relative clausole limitative ai successivi acquirenti. La Corte di Cassazione, con sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024, accoglie questa censura. La sentenza delle Suprema Corte ricorda come alcune pronunce precedenti avessero affermato che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà possono vincolare gli acquirenti dei singoli appartamenti anche indipendentemente dalla trascrizione, purché nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – debba ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto (Cass. 31 luglio 2009, n. 17886). Parimenti, in passato si era affermato che la clausola del regolamento di condominio, che impone il divieto di destinare i locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini a determinate attività, abbia efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini se trascritta nei registri immobiliari, oppure se comunque menzionata ed accettata espressamente nei rispettivi atti d’acquisto (Cass. 1° giugno 1993, n. 6100). Altre volte, si era distinto sempre in giurisprudenza tra le clausole del regolamento che impongano pesi a carico di unità immobiliari di proprietà esclusivae a vantaggio di altre unità abitative, e le clausole che, invece, impongano prestazioni positive a carico di alcuni ed a favore di altri condomini o di soggetti diversi, nel primo caso essendo configurabile un diritto di servitù, trascrivibile nei registri immobiliari, e nel secondo, invece, un onere reale e nel terzo un’obbligazione “propter rem”, non trascrivibili (Cass. 5 settembre 1990, n. 11684). Altrimenti, a proposito del regolamento di condominio predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, le clausole che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive sono state intese come costitutive su queste ultime di servitù reciproche (Cass. 15 aprile 1999, n. 3749; Cass. 13 giungo 2013, n. 14898). La sentenza 18 ottobre 2016, n. 21024 afferma decisamente che la previsione regolamentare di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive debba essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem. Osserva la Corte che non vi può essere obbligazione reciproca quando ciascuno debba all’altro un eguale speculare a quello cui questi è tenuto verso di lui. Ricondotta alla servitù, l’opponibilità ai terzi acquirenti della clausola del regolamento che stabilisce i limiti alla destinazione delle proprietà esclusive va, quindi, regolata facendo attenzione riguardo alla trascrizione del relativo peso. Per l’opponibilità delle servitù reciproche costituite dal regolamento di condominio, non è, quindi, sufficiente indicare nella nota di trascrizione il regolamento medesimo, ma, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., occorre indicarne le specifiche clausole limitative (Cass. 31 luglio 2014, n. 17493). In assenza di trascrizione, queste disposizioni del regolamento valgono soltanto nei confronti del terzo acquirente che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d’acquisto. Da ultimo, la sentenza n. 21024 del 2016 enuncia il seguente principio di diritto: “la previsione contenuta in un regolamento condominiale convenzionale di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, non configurandosi in tal caso il presupposto dell’agere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acquirenti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi degli artt. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”. La decisione in commento riaprirà antiche dispute dottrinali. Un regolamento di condominio è, di per sé, atto soggetto alla trascrizione nei registri immobiliari? La risposta dovrebbe essere negativa, compatibilmente con l’art. 2645 c.c., in quanto esso non è, ex se, atto dispositivo della comproprietà. Sono, piuttosto, trascrivibili le eventuali convenzioni costitutive di servitù che siano documentalmente inserite nel testo di un regolamento di condominio. Può allora procedere alla trascrizione di tali clausole il costruttore venditore, originario unico proprietario dell’edificio, che abbia predisposto il regolamento? No, finché egli non abbia proceduto all’alienazione della prima unità immobiliare, in quanto prima di tale momento non è possibile configurare tali servitù reciproche tra le varie porzioni dell’edificio, in quanto la servitù è ius in re aliena e, per il principio nemini res sua servit, non è concepibile il sorgere di una servitù attiva o passiva tra due fondi, fino a quando i medesimi appartengono a un unico titolare. Con la nota di trascrizione del primo atto di acquisto di un’unità compresa nell’edificio si determina l’opponibilità del regolamento, menzionando in essa tutte le distinte unità immobiliari, pure quelle rimaste in proprietà del costruttore, ovvero ciascuno dei reciproci