Stupefacenti: incostituzionali le misure di prevenzione per i consumatori

Corte Costituzionale, sentenza 06/05/2016 n° 94 E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza del 6 maggio 2016, n. 94. Con ordinanza del 22 giugno 2015, il G.i.p. presso il Tribunale di Nola sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti delle prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.p.r. 309/1990, ritenendo che la disposizione violasse l’art. 77, comma 2, Cost. Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata, introdotta con la sola legge di conversione, avrebbe difettato del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nell’originario decreto legge, nonché dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stabiliti dall’art. 77 Cost. Preme ricordare come il giudice delle leggi avesse già provveduto a dichiarare l’illegittimità costituzionale di altre disposizioni introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 272/2005, per eterogeneità delle stesse rispetto al contenuto, alla finalità ed alla ratio complessiva del decreto medesimo (ovvero gli artt. 4-bis e 4-vicies ter). Secondo i giudici costituzionali, la disposizione di cui all’art. 4-quater prevede norme di carattere sostanziale del tutto svincolate da finalità di recupero del soggetto tossicodipendente, orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica, ovvero disposizioni attinenti a misure di prevenzione atipiche ed a sanzioni per il caso di loro violazione. Conseguentemente, la palese eterogeneità delle disposizioni censurate, secondo la Corte, rispetto ai contenuti ed alle finalità del decreto legge in cui sono state inserite, appare evidente, con conseguente violazione dell’art. 77, comma 2, Cost., per difetto del necessario requisito dell’omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto legge e quelle introdotte in fase di conversione. Fonte: http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/13/corte-costituzionale-illegittime-misure-prevenzione-contro-consumatori-droga Foto: https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjmlfOfkePMAhVFXBQKHTz_AX8QjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F6%2F6c%2FPalazzo_della_Consulta_Roma_2006.jpg&psig=AFQjCNE8q1mQwoDCnUKuQPUdofMRxWWcZg&ust=1463644078165506
Guida in stato d’ebrezza. Il dato clinico può essere insufficiente.

186 e 187 C.d.S. “La condotta tipica del reato previsto dall’art.187 C.d.S., commi 1 e 2, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di chi guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione (cfr. questa sez. 4, n. 33312 dell’8.7.2008). Una ragazza, alla guida di un’automobile, alle cinque del mattino, non rispettando il segnale di stop, e omettendo di dare la precedenza ad un veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia, provocava un incidente stradale. A seguito dei prelievi, delle analisi dei liquidi biologici e degli esami clinici, la conducente risultava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 0,9 g/l, superiore, al limite previsto per legge. Dagli stessi esami, la stessa risultava positiva ad alcune sostanze stupefacenti o psicotrope. Già condannata per i reati di cui agli artt. 186 e 187 del C.d.S., in primo e secondo grado di giudizio, la stessa proponeva ricorso per Cassazione deducendo quale unico motivo di impugnazione, l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 187, c. 1, c.1 bis, d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). A giudizio della difesa la motivazione dei giudici di merito non era condivisibile, dal momento che non convinceva l’iter logico attraverso cui ritenere raggiunta la prova al di sopra di ogni ragionevole dubbio, in particolar modo, in riferimento all’attualità dell’uso di sostanze stupefacenti e dello stato di alterazione psicofisica al momento dell’accertamento. L’esame clinico eseguito, se pacifico quanto alla determinazione del tesso alcolemico, non lo era altrettanto in relazione all’uso delle sostanze stupefacenti. Il dato clinico – lamentava la difesa – non può costituire l’unico elemento per affermare che l’agente si sia posto alla guida in stato di alterazione psicofisica. Al fine di determinare detto stato di alterazione occorre, piuttosto, verificare la sussistenza di circostanze fattuali che facciano concretamente presupporre uno stato attuale di alterazione, come una visita neurologica o esami analitici sulle sostanze per affermare una recente assunzione o uno stato psico-fisico alterato al momento dell’accertamento. Di tali riscontri, tuttavia, non vi era stata traccia. Non solo. Anche i prelievi ematici e sui liquidi sarebbero insufficienti. Entrambi gli esami non sarebbero, infatti, in grado di stabilire i tempi dell’assunzione e quindi l’attualità dell’uso. La positività riscontrata nel sangue potrebbe, infatti, indicare semplicemente un’assunzione pregressa di giorni, con una variabilità determinata dal tipo di molecola assunta. Non sarebbe, perciò, possibile stabilire l’esistenza di un nesso causale tra l’assunzione e lo stato di alterazione attuale ed esistente al momento della contestazione. Se ciò è vero – aggiunge la difesa – anche l’esistenza in circolo delle sostanze non dimostrerebbe alcunché circa l’effettiva esistenza di una intossicazione. In verità, nel caso di specie, era stato eseguito un test di screening, con prelievo ematico, che avrebbe evidenziato alcune tracce di benzodiazepine, cocaina e metadone, ma il test di conferma della cocaina avrebbe dato esito negativo. Le rimanenti sostante rinvenute – secondo quanto affermato dalla ricorrente – sarebbero state da ricondursi alla assunzione di psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi e psicostimolanti di grande diffusione, usate per scopi terapeutici. In assenza, perciò, di una visita neurologica (che allo stato, sarebbe stato opportuno eseguire sulla imputata) non poteva dirsi accertato il perdurante stato di alterazione al momento del fatto. La sentenza in commento è importante nella misura in cui fa luce circa le modalità di accertamento dei reati rispettivamente previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S; se, infatti, per la sussistenza del rato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 C.d..S, per la configurabilità del secondo reato, è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (Cass., Sez. IV, n. 41796 dell’11.6.2009; Cass., Sez. IV, n. 39160 del 15.5.2013). Per la Corte di Cassazione risulta, perciò, fondato il ricorso; al contrario, ritiene illogica la motivazione della Corte territoriale adita e precisa che gli elementi da cui desumere lo stato di alterazione psicofisica (in conseguenza dell’uso di stupefacenti) possono essere rinvenuti anche nelle modalità di guida o dell’incidente, ma che nel caso de quo le modalità di accadimento del sinistro non apparirebbero necessariamente ricollegabili allo stato di alterazione psichica. Non fermarsi allo stop alle cinque del mattino (magari contando che a quell’ora il traffico veicolare sia esiguo) non è necessariamente segno di alterazione psicofisica; potendo essere piuttosto riconducibile a trascuratezza, distrazione e/o scarso rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Altre sarebbero le condotte di guida, che alla luce delle risultanti fattuali, potrebbero dirsi univocamente sintomatiche di alterazione psicofisica. Si pensi ad esempio, all’imboccare l’autostrada contromano, guidare a velocità elevatissime oppure operare sorpassi e manovre particolarmente rischiose. Segnalazione e articolo a cura della collega, Avv. Sabrina Caporale
Patente, requisiti, riconoscimento reciproco, guida sotto effetto stupefacenti

Nella responsabilità extracontrattuale grava sul danneggiato l’onere della prova di un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) del convenuto. Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza) può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.). La traccia d’esame Tizio, ragazzo di 22 anni, frequentava due volte a settimana il Centro Sportivo Alfa s.p.a. in Milano, via …, ove si allenava assiduamente con il nuoto libero. Il pomeriggio del 5 maggio 2015, Tizio, dopo aver concluso i propri esercizi, mentre si stava recando scalzo verso le docce, cadeva rovinosamente sul bordo piscina, riportando, come gli sarà successivamente diagnosticato al pronto soccorso, una frattura alla tibia sinistra. Pertanto, il ragazzo citava in giudizio il Centro Sportivo Alfa s.p.a., chiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la condanna al risarcimento dei gravi danni subiti. In particolare, a sostegno delle proprie domande, Tizio riferiva che quel giorno il bordo piscina risultava particolarmente bagnato e scivoloso, dal momento che nella mattina si erano tenute le lezioni di tuffi dal trampolino, il che aveva contribuito ad una maggiore fuoriuscita dell’acqua. Il candidato, assunte le vesti del difensore dell’Istituto Sportivo s.p.a., rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente. Fonte: http://www.altalex.com/
Stupefacenti: abolitio criminis e irretroattività dopo la sentenza della Consulta

Non costituisce una iperbole l’affermazione secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 ha determinato un vero e proprio tsunami giuridico in tema di stupefacenti, a cui il legislatore ha maldestramente cercato di porre riparo con il DL 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni in Legge 16 marzo 2014 n. 79. Dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del DL 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, per violazione dell’art. 76 cost., la disciplina dei reati connessi alle sostanze stupefacenti e psicotrope è tornata alla versione originaria del d.P.R. n. 309/1990, così come risultante all’esito del referendum abrogativo del 1993. Il regolamento in questione prevedeva la bipartizione tra droghe leggere e droghe pesanti, con l’approntamento di un assai diverso regime sanzionatorio, classificate in ben sei tabelle: le tabelle I e III (art. 73 comma 1) includevano le sostanze ritenute in grado di produrre effetti sul sistema nervoso centrale e di determinare la dipendenza psico-fisica nell’assuntore; le tabelle II e IV (art. 73 comma 4) riguardavano le sostanze idonee a determinare una minore dipendenza e i prodotti terapeutici contenenti le sostanze classificate nelle tabelle I e III; le tabelle V e VI si occupavano di preparati e prodotto medicinali che, pur contenendo sostanze stupefacenti, erano sottoposti ad un controllo e ad una disciplina meno stringenti. Il legislatore del 2006 concentrò le previsioni innanzi in due sole tabelle, di cui una dedicata specificatamente ai medicinali con effetto drogante. L’intervento normativo del 2014 ne ha proposte quattro, inglobando le due del 2006 e ripristinando le previsioni relative a tutte quelle altre sostanze ritenute psicotrope e stupefacenti con DM successivamente al 2006 e fino al 5 marzo 2014, data di pubblicazione della sentenza della Consulta n. 32/2014; a queste ne è stata affiancata una quinta relativa esclusivamente ai medicinali. Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale e l’intervento normativo del 2014 hanno posto all’attenzione dell’interprete due principali ordini di problemi: la legalità della pena in sede esecutiva; la continuità della rilevanza penale dei reati ex artt. 73 e 75 TU Stupefacenti in relazione a quelle sostanze stupefacenti introdotti con DM successivamente al DL n. 272/2005. Entrambe le questioni sono giunte all’attenzione delle SS.UU. di Cassazione. In ordine alla prima, già la Cassazione sez. I, 22 dicembre 2014 (dep. 30 dicembre 2014), sentenza n. 53793, aveva risposto positivamente al problema della rideterminazione in sede esecutiva delle pene per reati riguardanti le droghe leggere e divenute definitive prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della cornice edittale sulla base della quale tali pene sono state stabilite. Sulla scia delle sentenze Ercolano (Cassazione Sez. un. pen. 24.10.2013, depositata il 7.5.2014, n. 18821) e Gatto (Cassazione, Sez. un. pen., 29.5.2014, depositata il 14.10.2014, n. 42858) che hanno affermato il principio secondo cui “successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione”, la Prima Sezione aveva ritenuto che non potessero esservi dubbi circa l’applicazione del necessario controllo di legittimità della pena in executivis anche in caso di condanna definitiva per reati concernenti le droghe c.d. leggere. Controversi risultavano i confini dei poteri del giudice dell’esecuzione: per una prima tesi, pur dovendo basarsi sui fatti accertati in via definitiva dal giudice della cognizione, doveva necessariamente procedere ad nuova determinazione della pena sulla base dei principi generali del sistema sanzionatorio, tra cui il divieto di aggravamento della pena così come stabilita dal giudice della cognizione; per altro orientamento, l’intervento del giudice dell’esecuzione doveva limitarsi alla sola non eseguibilità della pena nella misura superiore al nuovo limite edittale massimo; per differente ulteriore posizione il Giudice dell’esecuzione era chiamato a una rideterminazione della pena in misura aritmeticamente corrispondente a quella effettuata in sede di cognizione. Con la sentenza del 26 febbraio 2015 (ricorrente Marcon,relatore Fidelbo) le Sezioni Unite avevano affermato che la pena deve essere rideterminata in base ai criteri di cui agli art. 132 e 133 c.p.. Con riferimento alla seconda, invece, le Sezioni Unite con la sentenza n. 29316 del 26.2.2015, depositata in data 9.7.2015 (ricorrente Costanzo, relatore Blaiotta) hanno composto il contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposte due tesi: a) la prima secondo la quale la sentenza della Consulta aveva comportato una autentica abolitio criminis, avendo accolto il nostro ordinamento una nozione legale di sostanza stupefacente ex dPR n. 309/1990: sono vietate le attività di cui all’art. 73 aventi ad oggetto le sostanze ad effetto drogante espressamente previste dal legislatore; b) la seconda per cui l’incostituzionalità delle norme del DL n. 272/2004 non aveva travolto le tabelle richiamate dall’art. 73 dPR n. 309/1990, essendo queste ultime in linea con i principi del regolamento de quo, dovendosi al più ritenere, in ossequio al principio del favor rei, che le sostanze droganti inserite dopo la riforma del 2006 avrebbero dovuto essere considerate alla stregua delle droghe leggere. Secondo quest’ultimo orientamento la bontà della tesi proposta avrebbe trovato riscontro financo nel dato letterale dell’art. 2DL n. 36/2014, che, avendo previsto l’efficacia ultrattiva degli atti amministrativi integrativi del precetto penale, avrebbe introdotto una deroga al principio della retroattività delle modifiche in melius. In ultima analisi il punctum pruriens era se la sentenza della Consulta avesse dato luogo in parte qua ad una autentica ipotesi di abolitio criminis ex art. 2 comma 2 c.p. o piuttosto di una mera abrogatio sine abolizione ex art. 2 comma 4 c.p.. Fonte: http://www.altalex.com/