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INPS: importi anno 2025 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi

Il contenuto fornisce dettagli sui limiti di reddito e le indennità per ciechi, invalidi civili e sordi, specificando le pensioni e le indennità mensili disponibili, con indicazione dei requisiti reddituali. Sono inclusi aggiornamenti sulle indennità e le variazioni normative per le prestazioni assistenziali e sociali fino al 2025.

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Cassazione: niente pensione d’invalidità dopo i 65 anni

Cass. ordinanza n. 3011/2023 Con l’ordinanza n. 3011/2023 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la pensione d’inabilità e d’invalidità civile non possono essere riconosciute a soggetti la cui condizione d’invalidità si perfezioni dopo i 65 anni di età e che presentino domanda per il riconoscimento delle misure una volta compiuta questa età. A chi ha già compiuto i 65 anni di età la legge riconosce il beneficio alternativo della pensione sociale, anche come misura sostitutiva dei trattamenti pensionistici per l’invalidità di cui il soggetto benefici già. Questa regola, spiega la Cassazione, è enunciata espressamente dall’art. 8 del decreto legislativo n. 509/1988 che così dispone: “1.La pensione d’inabilità di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e’ corrisposta, da parte dell’I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.3. Ove l’importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell’interno la differenza a titolo di assegno ad personam”. Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/45542-cassazione-niente-pensione-d-invalidita-dopo-i-65-anni.asp

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Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Indennità di accompagnamento.

Cass. n. 24980/2022. Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall’altro, che l’incapacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona. Fonte: https://www.foroeuropeo.it/aree-sezioni/cassazione-massime-materie/1039-assistenza-e-beneficenza-pubblica/54458-incapacita-di-compiere-gli-atti-quotidiani-della-vita-cass-n-24980-2022.

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Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023

Vi scrivo per fornirVi un aggiornamento in relazione all’oggetto, come da dettaglio che segue. Pensione e indennità per ciechi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 17.920,00 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 313,91 Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 339,48 Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.615,46 Assegno a vita a esaurimento: euro 232,99 Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 959,21* Indennità speciale per ciechi parziali: euro 217,64* (*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi. Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate. Pensione e indennità per i sordi Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 17.920,00 Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 313,91 Al compimento dei 67 anni, la pensione di sordo si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali). Indennità di comunicazione per sordi: euro 261,11 Pensione e indennità per invalidi civili Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 17.920,00 Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91. Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): euro 313,91 Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”. Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 527,16. Nota bene: in caso di ricovero ospedaliero gratuito a carico del SSN oltre il 29esimo giorno l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento (Circostanza che non interessa invece, i ciechi civili assoluti ricoverati a carico del SSN). Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 527,16 Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 5.391,88 Indennità di frequenza: euro 313,91 Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola) Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili” Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).

Circolare INPS n. 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo pensioni 2023 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2023 Leggi tutto »

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Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista: pubblicato il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022

Con il Decreto interministeriale del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2022, sono state definite – in attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12- septies, comma 1, lett. c), del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 – le modalità di comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista. In particolare, all’art. 4 di detto Decreto, ha previsto che: “L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente”. Tra dette Associazioni, rientra anche l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS. L’interesse dell’Unione a conoscere lo stato di osservanza di parte datoriale nei confronti della legge n. 113/1985 è concreto, diretto e attuale, dal momento che, stante anche l’art. 3 della legge n. 778/1980, tale Associazione opera con l’autorità legale conferita dalle norme vigenti nell’ambito del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti (legge n. 68/1999); normativa, questa, che attribuisce all’UICI, tra gli altri poteri, anche quelli di vigilanza e impulso processuale, volti a contrastare la violazione delle norme sul collocamento in parola, da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, che sono tenuti ad osservarle. Riguardo agli obblighi nascenti per i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di telefonia, l’art. 1 del DM del 5 agosto 2022 va letto in combinato con la circolare del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Prot. 831/PV/C del 28 maggio 2001, a mezzo della quale veniva espressamente chiarito che gli adempimenti a cui era tenuta la Telecom, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato nel settore della telefonia, dovevano essere estesi anche a tutte le altre aziende che operano nel settore della telefonia.  Pertanto, è evidente che le funzionalità del posto operatore/centralino non possono, in ogni caso, essere autocertificate dalla parte datoriale, ma dovranno risultare dalla relazione tecnica dell’operatore telefonico che ha installato il centralino e/o ne gestisce la manutenzione, quale elemento specifico richiesto dalla legge n. 113/1985. Sul ruolo di certificatore assunto dalle compagnie telefoniche, non sussistono dubbi. Si ricordano, ancora, i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 88/86 del 21/07/1986, circa il significato da attribuire all’espressione “centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113”: “Le norme tecniche” a cui la legge fa riferimento sono le disposizioni che stabiliscono le caratteristiche tecniche in base alle quali gli impianti telefonici sono approvati dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici. Tali norme sono quelle dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C. E. I. – norme 103) nonché dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il tramite dell’Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni. Ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985 il centralino può essere definito come un impianto telefonico di smistamento o collegamento, collegato alla rete telefonica pubblica, che sia stato approvato come tale dall’Azienda di Stato per i servizi telefonici con posto operatore …”. Ampia è la giurisprudenza sull’argomento. Si richiama, a titolo esemplificativo, quanto deciso dal Giudice di Appello di Palermo, nella sent. n. 1574 del 2007 (confermata in Cassazione, sez. lavoro, con sent. n. 9215 del 07/05/2015): “… il S. aveva diritto all’assunzione ai sensi della L. n. 113 del 1985, che pone a carico dei datori di lavoro pubblici o privati l’obbligo di assumere i centralinisti telefonici non vedenti utilmente collocati in graduatoria, qualora dispongano di centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti di operatore, prescindendo dalla previsione in organico di tale qualifica professionale; che non avendo il liceo “G. Meli” proceduto all’assunzione, l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione aveva avviato d’ufficio il S., posto che presso quel liceo vi era un siffatto centralino telefonico, come era stato confermato da Telecom Italia S.p.A. – tenuto per legge ad informare detto Ufficio -, a nulla rilevando se tale centralino telefonico potesse funzionare manualmente o potesse gestire il traffico telefonico attraverso sistemi di collegamento automatici o se il funzionamento dello stesso fosse estremamente semplice; che tali circostanze peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate dall’amministrazione, la quale, al riguardo, non aveva fornito alcuna prova….”. Infine, si informa che con il Decreto Direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, sono stati anche aggiornati gli importi delle sanzioni da comminare ai datori di lavoro privati inadempimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 113/1985. Fonte: http://www.uici.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

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Quarantene, green pass base e super green pass. Tutte le novità

Legge 18 febbraio 2022, n. 11. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione in legge del “Decreto festività” (dl n. 221/2021) che contiene la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Qui di seguito gli aspetti più rilevanti intervenuti in sede di conversione in legge che possono interessare le organizzazioni non profit. Quarantena e autosorveglianza Uno degli aspetti di rilievo attiene alla quarantena precauzionale che non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19. A tali soggetti sarà applicato esclusivamente il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena. Green pass base e super green pass La legge n. 11/2022 ha inoltre formalizzato le seguenti definizioni: – green pass base è la certificazione verde Covid-19 comprovante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; – green pass rafforzato (super green pass) è una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ovvero l’avvenuta guarigione dalla predetta infezione. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida: a) mense e catering continuativo su base contrattuale; b) concorsi pubblici; c) corsi di formazione pubblici e privati. Inoltre, sull’intero territorio nazionale, è consentito agli stessi soggetti, in possesso del super green pass, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati: a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità (per approfondimenti consultare Avviso del 19 febbraio 2022 – Dipartimento per lo sport); e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi (l’accesso agli eventi ed alle attività sportive è quindi consentito alle persone in possesso del super green pass, a prescindere dalla colorazione delle Regioni, nelle modalità e con le limitazioni eventualmente previste per la zona bianca; pertanto la regola della capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso si applica sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona); n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. Le indicazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Attività consentite in zona bianca In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all’aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli organizzatori sono tenuti a produrre all’autorità competente ad autorizzare l’evento, la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Mezzi di trasporto Inoltre, dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Fonte: https://www.cantiereterzosettore.it/quarantene-green-pass-base-e-super-green-pass-tutte-le-novita/

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Inidoneità sopravvenuta del dipendente alla mansione e obbligo di accompagnamento ragionevole

Cass., sent. n. 6497/2021 In tema di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore derivante da una condizione patologica di lunga durata, i doveri sussistenti in capo al datore di lavoro, che vincolano il suo potere di recesso e quindi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si limitano al consolidato obbligo di repêchage. Non basta quindi all’azienda dimostrare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, al fine di salvaguardarne l’occupazione. Con sentenza n. 6497/2021 la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come occorra altresì far corretta applicazione dell’art. 3 co. 3bis D. Lgs. 216/2003, che impone a datori pubblici e privati l’adozione nei confronti di persone con disabilità di “accomodamenti ragionevoli” nei luoghi di lavoro, per garantirne la parità di trattamento.  Il concetto di “accomodamento” ricomprende i provvedimenti intesi all’inclusione professionale mediante misure di carattere tecnico-materiale come la sistemazione o l’adattamento di locali, strutture e attrezzature per consentire l’accesso e lo svolgimento della prestazione lavorativa, o attraverso  interventi di carattere organizzativo quali la riduzione o la rimodulazione dell’orario di lavoro, il cambiamento dei turni, la diversa ripartizione di compiti e mansioni tra i dipendenti, la fornitura di mezzi di formazione o inquadramento.  Il parametro della “ragionevolezza” esclude, invece, il necessario ricorso a misure che comportino oneri finanziari sproporzionati in rapporto alle dimensioni, alle risorse e alle peculiarità dell’impresa o che sacrifichino indebitamente le condizioni di lavoro dei colleghi. Si tenga conto che la sproporzione è esclusa “se l’onere è sufficientemente compensato da misure esistenti nel quadro della politica nazionale a favore dei disabili” (cfr. art. 5 Direttiva 2000/78/CE) e quindi ad esempio in presenza di fondi pubblici o sovvenzioni fruibili dall’impresa. Pochi i dubbi che nella valutazione dell’adempimento di tale dovere, condizionante la validità di un eventuale licenziamento, l’organizzazione aziendale diventi più permeabile al sindacato giudiziale, risentendone in certa misura (ma in rapporto a un preminente diritto) il declamato principio della sua intangibilità.  L’obbligo posto dalla disciplina antidiscriminatoria di cui al D. Lgs. 216/2003 (normativa di recepimento della Direttiva 2000/78/CE) è tanto più rilevante in considerazione dell’ampia platea di lavoratori potenzialmente interessati, poiché non circoscritta dall’appartenenza degli stessi alle c.d. categorie protette (di cui alla legge 68/99) o dalla sussistenza dei requisiti di cui alla legge 104/90 né dall’origine della menomazione.   Come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6798/2018, nell’applicazione dell’obbligo di “accomodamenti ragionevoli” va recepita l’ampia nozione comunitaria  di “handicap” e “disabilità”, così come ricostruita interpretativamente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra le altre, con sentenza 11.4.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11): “La nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio   del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica, causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata.” Fonte: https://www.cfnews.it/diritto/l-inidoneit%C3%A0-sopravvenuta-del-dipendente-alla-mansione-e-obbligo-di-accomodamenti-ragionevoli/

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Modello 5/2021 : disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021

Il modello 5/2021 on line dal 20.07 – Trasmissione entro il 30.09 – Pagamento tramite F24 o PagoPA entro il 31.12  Il  Mod. 5/2021 relativo ai redditi del l’anno 2020 (Mod 5/2021) sarà disponibile per la compilazione a partire dal 20.07.2021. Il Mod. 5/2021 dovrà essere trasmesso entro e non oltre giovedì 30.09.2021. Con il Mod. 5 si comunica il reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF, nonché il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, nel corso dell’anno precedente a quello della compilazione dello stesso. Il Modello serve anche per scegliere l’opzione della contribuzione modulare e fornire una serie di indicazioni utili ai fini statistici. Indicazioni che consentano scelte in tema di assistenza, adeguate alla composizione familiare degli iscritti e di regolamentazione di nuove forme di svolgimento della professione. Chi è tenuto a compilare il Mod.5/2021 Sono tenuti alla compilazione tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, anche per frazione di anno, e i Praticanti iscritti alla Cassa, a decorrere dal 2020 o da anni precedenti. Il Mod.5/2021 va compilato anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. L’invio del Mod.5/2021 è obbligatorio ai sensi dell’art.7 del Regolamento Unico Previdenza Forense e l’omissione o il ritardo sono sanzionati ai sensi degli artt.9,63 e 67 dello stesso Regolamento. Come si compila il Mod.5/2021 La compilazione del Mod.5  dovrà essere effettuata collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN. In caso di smarrimento o dimenticanza il codice PIN, potrà essere richiesto mediante la procedura a disposizione sul sito. Per la compilazione è sufficiente inserire il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA. Per chi sceglie l’opzione volontaria del contributo modulare andrà indicata anche la percentuale da versare. Il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione eventualmente dovuta, con riferimento alla condizione di iscritto all’ Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato, ecc. L’invio del Mod. 5/2021  si effettua tramite il tasto “INVIO TELEMATICO”.  L’operazione verrà conservata nel sistema informatico di Cassa Forense e ne sarà rilasciata immediata certificazione. Modalità pagamento Se risultano dovuti dei contributi da versare è possibile procedere, una volta inviato il Mod. 5, sempre sul sito, a stampare la modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale. A partire da quest’anno sarà possibile pagare i contributi già dal 20.7.2021  tramite modello F24, anche al fine di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali. In alternativa i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, attiva a partire da metà ottobre 2021. Il pagamento tramite  PagoPA può essere effettuato anche  tramite la Forense Card che per tale servizio non prevede alcuna commissione. Per i pagamenti in autoliquidazione non è più possibile utilizzare i Mav a differenza di quanto previsto per i contributi minimi. Termini di pagamento Il termine di pagamento della prima rata, ordinariamente fissato al 31.7, è stato differito al 31.12.2021, in attesa che l’emanando D.M. di attuazione dell’art.1 comma 20 della l.178/2020 precisi termini e modalità per l’esonero contributivo 2021. Tale esonero dovrebbe riguardare tutti i professionisti con reddito 2019 inferiore a 50.000,00€ e che abbiano avuto una riduzione del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. 31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento della 1^ e 2^ rata del contributo soggettivo e integrativo, con modulo F24, o sistema PagoPA. E’ fatta salva la possibilità di pagare separatamente anche in data anteriore, a partire dal 20 luglio con F24 e da metà ottobre con PagoPA, le due rate.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), con sistema PagoPA o con F24. L’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (modulare) va esercitata in sede di compilazione del Mod. 5/2021. E’ possibile variare la percentuale scelta in sede di compilazione o decidere di non effettuare il versamento senza alcuna sanzione.31 DICEMBRE 2021: venerdì, termine per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità relativa ai primi 8 anni di iscrizione coincidente Albo/Cassa con esclusione da tale conteggio degli anni di iscrizione retroattiva o di retrodatazione. Solo per tale casistica, nonché per il pagamento dei contributi minimi, rimane operante il pagamento a mezzo Mav. Da settembre 2021 sarà operante anche la modalità tramite F24. Fonte: https://www.cfnews.it/info-cassa/modello-52021-disponibile-per-la-compilazione-a-partire-dal-20072021/

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Indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per invalidi di guerra: equiparate solo nella misura “base”.

L’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti non può essere sovrapposta a quella degli invalidi di guerra.“L’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l’estensione ai primi dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, che comprendono l’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all’art. 6 del DPR n 834/1981, senza, peraltro, che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n 487/1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest’ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all’ipotesi della invalidità civile”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 2664/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte di appello di Lecce di accogliere la domanda di una donna relativamente al diritto della stessa a godere dell’indennità di accompagnamento calcolata sulla base dell’indennità di assistenza e di accompagnamento prevista per i grandi invalidi di guerra, ai sensi degli artt. 1 L n 682/1979, artt 1 e 2 L n 165/1983, artt 1 e 6 dpr n 834/1981 e 3 L n 656/1986; I n 429/1991. Non c’è, quindi, mera equiparazione.

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